Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 dicembre 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 dicembre 1964 |
Commentari • 15
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 20 novembre 2024
FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento datato 17 dicembre 2018 il Comune di Polistena ha rilasciato, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in favore di A. Bruna, F. Ezio Daniele, Fa. Francesca e L. Marta, comproprietari di un edificio di tre piani situato in via On. Luigi Longo n. 53 (F. n. 12 part. n. 156), il permesso di costruire in sanatoria, riguardante le seguenti opere: a) l'ampliamento parziale del piano interrato; b) la realizzazione di n. 3 balconi al piano 1°, 2° e 3° (lastrico solare); c) la realizzazione di una mensola di accesso alla scala condominiale ubicata al piano terra. 2. C. Mariateresa e C. Ruggero, affermandosi proprietari dell'immobile confinante (F. n. 12 part. n. …
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Giurisprudenza • 290
- 1. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 1397Provvedimento: Pubblicato il 27/02/2026 N. 01397/2026 REG.PROV.COLL. N. 01512/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1512 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Bocchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Pietradefusi in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento dell'ordinanza numero …Leggi di più...
- art. 1684/1962·
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- demolizione opere abusive·
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- art. 31 DPR 380/2001·
- art. 73 c.p.a.·
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Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni generali
- Art. 1. Opere disciplinate dalla legge
Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le localita' colpite dai terremoti, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105 , convertito, con modificazioni, in legge 25 aprile 1938, n. 710 , e modificato dalla legge 25 agosto 1940, numero 1393 , sono sostituite quelle della presente legge.
Tali norme si applicano alle costruzioni di edilizia ordinaria.
Le altre opere che non siano del tipo indicato nel comma precedente, come ponti, viadotti, torri ed in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, sono soggette alla disciplina delle presente legge, in quanto non sia diversamente disposto da leggi speciali. - Art. 2. Norme tecniche generali
Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili in tutti i Comuni del territorio della Repubblica.
Per i Comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano, altresi', le norme tecniche contenute negli articoli 3 e seguenti. Tali Comuni, in in relazione al grado di sismicita' ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge.
L'inclusione, l'esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un Comune o di una frazione dello stesso, sono disposti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono, inoltre, soggetti i Comuni, o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall'articolo 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
Qualora le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge siano da eseguire in localita' dichiarate sismiche di prima e seconda categoria, le norme sono integrate da particolari prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In tutti i Comuni, frazioni e loro parti, anche se non riconosciuti sismici, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.