Legge 25 novembre 1962, n. 1684

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  • 1DIRITTO URBANISTICO: Pregiudizio dalla edificazione abusiva, nozione di persona offesa e di persona danneggiata.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    DIRITTO URBANISTICO – Pregiudizio dalla edificazione abusiva – Natura di reato “monoffensivo” – Nozione di persona offesa e di persona danneggiata – LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Parte offesa solo la pubblica amministrazione – DPR n.380/2001 – Art. 655 c.p.p.. La nozione di persona offesa non coincide con quella di danneggiato, in quanto la prima costituisce un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre il danneggiato è portatore di interessi connessi alle conseguenze privatistiche dell'illecito penale (a tal proposito la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale). In particolare la …

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  • 2Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO 1. Con il provvedimento datato 17 dicembre 2018 il Comune di Polistena ha rilasciato, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in favore di A. Bruna, F. Ezio Daniele, Fa. Francesca e L. Marta, comproprietari di un edificio di tre piani situato in via On. Luigi Longo n. 53 (F. n. 12 part. n. 156), il permesso di costruire in sanatoria, riguardante le seguenti opere: a) l'ampliamento parziale del piano interrato; b) la realizzazione di n. 3 balconi al piano 1°, 2° e 3° (lastrico solare); c) la realizzazione di una mensola di accesso alla scala condominiale ubicata al piano terra. 2. C. Mariateresa e C. Ruggero, affermandosi proprietari dell'immobile confinante (F. n. 12 part. n. …

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  • 3Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    La recentissima sentenza del Tribunale di L'Aquila, 9 ottobre 2022, ha fatto molto discutere avendo ritenuto sussistente il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. delle vittime del sisma con conseguente riduzione del risarcimento spettante ai loro eredi. Una condotta “obiettivamente incauta”, ha affermato il Tribunale, “quella di trattenersi a dormire - così privandosi della possibilità di allontanarsi immediatamente dall'edificio al verificarsi della scossa - nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile”. Il risarcimento spettante agli eredi è stato quindi ridotto in proporzione al concorso di colpa …

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  • 4Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    La recentissima sentenza del Tribunale di L'Aquila, 9 ottobre 2022, ha fatto molto discutere avendo ritenuto sussistente il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. delle vittime del sisma con conseguente riduzione del risarcimento spettante ai loro eredi. Una condotta “obiettivamente incauta”, ha affermato il Tribunale, “quella di trattenersi a dormire - così privandosi della possibilità di allontanarsi immediatamente dall'edificio al verificarsi della scossa - nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile”. Il risarcimento spettante agli eredi è stato quindi ridotto in proporzione al concorso di colpa …

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  • 5Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

    La recentissima sentenza del Tribunale di L'Aquila, 9 ottobre 2022, ha fatto molto discutere avendo ritenuto sussistente il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. delle vittime del sisma con conseguente riduzione del risarcimento spettante ai loro eredi. Una condotta “obiettivamente incauta”, ha affermato il Tribunale, “quella di trattenersi a dormire - così privandosi della possibilità di allontanarsi immediatamente dall'edificio al verificarsi della scossa - nonostante il notorio verificarsi di due scosse nella serata del 5 aprile e poco dopo la mezzanotte del 6 aprile”. Il risarcimento spettante agli eredi è stato quindi ridotto in proporzione al concorso di colpa …

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Giurisprudenza288

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  • 1Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1892
    Provvedimento: N. R.G. 90500097/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 90500097/2013 promossa da: , nata a [...] il [...], CF: Parte_1 , elettivamente domiciliato in Catania, via Cervignano 11, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Massimilano Cassone, che la difende giusta procura in atti di causa; ATTORE/I contro nata a [...] il [...] , CF: Controparte_1 , E , nato a [...] il C.F._2 Controparte_2 24.10.1977, CF: , elettivamente domiciliati in CORSO C.F._3 ITALIA, 124 CATANIA presso lo studio …
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    • violazione norme antisismiche·
    • risarcimento danni patrimoniali·
    • demolizione opere abusive·
    • risarcimento danni non patrimoniali·
    • giurisdizione civile·
    • spese processuali·
    • art. 2697 c.c.·
    • riduzione in pristino·
    • compensazione spese·
    • consolidamento statico

  • 2Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 396
    Provvedimento: N. R.G. 1510/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Cristina Reggiani Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1510/2019 promossa da: e , entrambi elettivamente domiciliati in SS TT Parte_1 Parte_2 (Gr) presso lo studio dell'Avv. Roberto Fivizzani, che li rappresenta e difende come da procura in atti. PARTI APPELLANTE contro elettivamente domiciliato in OS, presso lo studio dell'avv. Tommaso CP_1 …
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    • riassunzione modificativa·
    • usucapione·
    • contumacia·
    • interruzione prescrizione·
    • art. 873 c.c.·
    • deprezzamento immobile·
    • risarcimento danni·
    • regolamento edilizio·
    • violazione distanze legali·
    • sopraelevazione

  • 3Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 6623
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35397/2019 R.G. proposto da: VE AR, rappresentato e difeso dall'avvocato PP DI EG -ricorrente- contro RE LUIGI GIOIELLERIA DI RE AN PP E SA SNC, rappresentato e difeso dagli avvocati SA LL, CLOTILDE DI EG -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2082/2019 depositata il 16/04/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2025 dal Consigliere PP SC. Udito il Procuratore generale in persona del dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA RO LO, proprietario di un appartamento in Ischia, via LU Mazzella 111, chiamò in giudizio dinanzi al Tribunale di …
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    • art. 1120 c.c.·
    • normativa antisismica·
    • art. 116 c.p.c.·
    • usucapione·
    • art. 115 c.p.c.·
    • art. 32 legge 2 febbraio 1974 n. 64·
    • art. 2697 c.c.·
    • art. 873 c.c.·
    • art. 360 c.p.c.·
    • interruzione del processo·
    • art. 1127 c.c.·
    • art. 1102 c.c.·
    • decoro architettonico·
    • art. 1117 c.c.·
    • rimessione in pristino

  • 4Trib. Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 999
    Provvedimento: TRIBUNALE DI POTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella Magarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3196/2015 R.G., avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia e vertente FRA , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Gallo in virtù di mandato a Parte_1 margine dell'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato; - ATTORE - E in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rosario Trocino in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e di …
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    • art. 2051 c.c.·
    • nesso causale·
    • compensazione spese processuali·
    • rimessione in termini·
    • prescrizione·
    • manutenzione stradale·
    • responsabilità da cose in custodia·
    • onere della prova·
    • disconoscimento copie fotostatiche·
    • legittimazione ad agire

  • 5Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/06/2024, n. 437
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA sezione civile composta dai seguenti Magistrati: Dott.sa Claudia Matteini Presidente Dott.Claudio Baglioni Consigliere Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore § § § Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 61/2021 del ruolo generale promossa da: Parte_1 Appellante (Avv.Roberto Galeazzi) Contro CP_1 Appellata Appellante incidentale (Avv.Margherita Cirillo) 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dell'Aprile 2011 conveniva in giudizio CP_1 e esponendo al Tribunale di aver rilevato nel Controparte_2 CP_3 Gennaio 2008 l'indebita …
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    • art. 901 c.c.·
    • art. 614 bis c.p.c.·
    • normativa antisismica·
    • art. 905 c.c.·
    • art. 906 c.c.·
    • regolarizzazione luce·
    • distanze legali·
    • comunione forzosa del muro·
    • servitù di veduta·
    • luce irregolare
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Versioni del testo

  • Titolo I : Disposizioni generali
  • Art. 1. Opere disciplinate dalla legge

    Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le localita' colpite dai terremoti, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105 , convertito, con modificazioni, in legge 25 aprile 1938, n. 710 , e modificato dalla legge 25 agosto 1940, numero 1393 , sono sostituite quelle della presente legge.
    Tali norme si applicano alle costruzioni di edilizia ordinaria.
    Le altre opere che non siano del tipo indicato nel comma precedente, come ponti, viadotti, torri ed in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, sono soggette alla disciplina delle presente legge, in quanto non sia diversamente disposto da leggi speciali.
  • Art. 2. Norme tecniche generali

    Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge sono applicabili in tutti i Comuni del territorio della Repubblica.
    Per i Comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano, altresi', le norme tecniche contenute negli articoli 3 e seguenti. Tali Comuni, in in relazione al grado di sismicita' ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge.
    L'inclusione, l'esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un Comune o di una frazione dello stesso, sono disposti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
    Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono, inoltre, soggetti i Comuni, o loro frazioni, indicati nei decreti previsti dall'articolo 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
    Qualora le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge siano da eseguire in localita' dichiarate sismiche di prima e seconda categoria, le norme sono integrate da particolari prescrizioni tecniche da impartirsi caso per caso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
    In tutti i Comuni, frazioni e loro parti, anche se non riconosciuti sismici, nei quali sia intervenuto o intervenga lo Stato per opere di consolidamento di abitati, nessuna opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.