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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del
G.O.T. avv. Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2393 / 2020 R.G., proposta da
Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il recapito telematico del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Murano, giusta procura in atti,
- attore nonché
Codice Fiscale Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il recapito telematico del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Murano, giusta procura in atti,
- interveniente contro
Codice Fiscale , Controparte_2 C.F._3 [...]
Codice Fiscale CP_3 C.F._4 CP_4
Codice Fiscale , elettivamente domiciliati
[...] C.F._5
in Oppido Mamertina, alla via Foggia n. 15, presso l'avv. Antonino Freno, dal quale sono rappresentati e difesi per procura in atti,
- convenuti
1 Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 29 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; le note, depositate telematicamente dall'attore e dall'interveniente in data 22 maggio 2025 e dai convenuti in data 23 maggio 2025, sono da intendersi qui di seguito integralmente trascritte.
Con ordinanza del 29 maggio 2025, il Giudice Istruttore ha assegnato la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione del provvedimento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24, 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha Parte_1
adito l'intestato Tribunale, affermando che il defunto figlio Persona_1
aveva prestato la somma di € 20.000,00 ai SI.ri (al tempo CP_4
sua convivente), e (genitori della prima, Controparte_2 Controparte_3
anch'essi conviventi col figlio).
La somma, secondo la ricostruzione dell'attore, sarebbe stata fornita da egli stesso e dalla moglie al figlio , il quale poi avrebbe fatto versamenti in Per_1
contanti ai convenuti, in più riprese.
L'attore ha dedotto che ne era stata chiesta più volte la restituzione, ma che i 2 convenuti avevano restituito soltanto una somma pari ad € 4.400,00, attraverso bonifici sulla Postepay della moglie Controparte_1
(successivamente intervenuta in giudizio).
Nella memoria 183 primo termine il Sig. ha chiarito di agire nq di Parte_1
erede del figlio, formulando le sue domande nei seguenti termini: “- accertare
e dichiarare che i sigg. e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
hanno incassato a più riprese la complessiva somma di €. 15.600,00 a titolo di prestito personale;
- per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione di quanto percepito o della diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali maturati dal dovuto e quelli successivi fino al saldo effettivo;
- emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 22 marzo 2021, contestando la legittimazione dell'attore, laddove questo ha agito in proprio e non quale erede del figlio (qualità, in ogni caso, non dimostrata) ed hanno chiesto il rigetto delle sue domande.
La famiglia ha negato la loro convivenza con il figlio dell'attore (salvo CP_4
poi confermarla nell'interrogatorio formale), spiegando che si trattava di un normale fidanzamento con promessa di matrimonio, andato in crisi soprattutto per la circostanza che il Sig. aveva celato di essere già Persona_1
sposato.
Quanto al prestito, lo stesso sarebbe stato fatto in misura inferiore ai
20.000,00 dichiarati in citazione (ma senza quantificarlo) al solo CP_2
per ragioni del tutto estranee alla relazione intercorsa con sua figlia e,
[...]
comunque, sarebbe stato integralmente restituito.
Alla prima udienza il GI ha concesso il termine per la negoziazione assistita, esperita la quale sono stati concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., durante la cui pendenza ha spiegato intervento (da qualificarsi
3 come litisconsortile o adesivo autonomo) la Sig.ra , nq Controparte_1
di erede di Persona_1
La causa, quindi, è stata istruita a mezzo della produzione documentale e della prova per interpello dei convenuti.
II. È necessario partire dalla questione attinente alla legittimazione dell'attore
(e dell'interveniente) sollevata dai convenuti.
È senz'altro vero che il Sig. nella ricostruzione della vicenda Parte_1
contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dato molto risalto al fatto di aver fornito al figlio il denaro necessario (circostanza peraltro non dimostrata), ma è altrettanto vero che l'attore ha individuato inequivocabilmente il fatto costitutivo della richiesta restitutoria nel prestito che il figlio deceduto aveva fatto ai convenuti:
“Dal defunto , si è fatto prestare soldi Persona_1 Controparte_2
per un valore di €.20.000,00, che non gli aveva mai restituito. Tale somma è stata consegnata in forma contante in più riprese a Controparte_2 CP_4
e ” (atto di citazione, pagg. 1 e 2).
[...] Controparte_3
Ha affermato distintamente, altresì, che “ad oggi la famiglia è CP_4
debitrice della complessiva residua somma di €. 15.600,00, nei confronti dell'istante, anche in quanto erede del defunto ”. Persona_1
Il proprio diritto alla restituzione, quindi, è stato prospettato come derivante anche dall'aver fornito al figlio il denaro da prestare, ma nella citazione
(notificata nel settembre 2020) era chiarito - sin dalla prima frase - che “i sigg.
e sono i genitori del sig. Parte_1 Controparte_1
, appuntato scelto dell'arma dei Carabinieri, deceduto in Persona_1
circostanze misteriose (presunto suicidio) il 22/07/2016”, sicché era evidente la sua qualità di erede.
D'altro canto “l'erede succede nelle situazioni giuridiche del defunto e ne diviene centro d'imputazione giuridica, restando tuttavia un unico soggetto di
4 diritti. Il principio è valido quando una persona, essendo già in causa in proprio, vi rimanga anche in qualità di erede di un'altra parte deceduta nelle more del giudizio, ma è altresì valido, per la stessa ratio, quando la persona sia convenuta in giudizio avendo già acquisito la qualità ereditaria, perché unica resta la parte sostanziale chiamata nel processo, essendo quindi irrilevante pure il difetto di una indicazione espressa di tale qualità”
(Cassazione civile, 15/06/2016 n. 12277).
Per la medesima ratio questo decidente, di conseguenza, ritiene che il giudizio sia stato correttamente instaurato dal Sig. il quale ha chiarito di Parte_1
essere erede del figlio e di aver agito in tale qualità nella memoria ex art. 183,
c. VI n. 1 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) tempestivamente depositata: “si precisa che il Sig. è erede del Sig. Parte_1 Persona_2
giusta accettazione dell'eredità del 01.08.2018 a rogito del
[...]
Notaio Dott. del Rio, repert. 12825, raccolta n. 5736 ove Persona_3
agisce per la restituzione delle somme prestate dal proprio figlio, Sig.
[...]
alla famiglia ”. Persona_2 CP_2
I convenuti, ancora in conclusionale, si dolgono del fatto che un documento da loro prodotto unitamente alla memoria ex art. 183, c. VI n. 3 c.p.c. sia stato ritenuto inammissibile dal GI per tardività, “trattandosi di documento che avrebbe dovuto essere depositato al più tardi con la memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non configurandosi come documento a prova contraria” (ordinanza istruttoria del 20 novembre 2022).
È pacifico che la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che manifestano la volontà di accettare, mentre grava su chi contesta la qualità di erede l'onere di provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione (Cassazione civile, 08/01/2025 n. 390): si trattava, quindi, di circostanza da dimostrare con prova diretta e non come prova del contrario ed il fatto che il documento sarebbe stato
5 depositato asseritamente “in risposta” ad un atto volto ad attestare una circostanza che l'attore non era tenuto a dimostrare non vale certo ad invertire l'onere probatorio.
III. Passando al merito, a mente dell'art. 1813 c.c., “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”; non è necessaria la forma scritta ed è prevista la corresponsione degli interessi (salva diversa pattuizione tra le parti, art. art. 1815 c.c.).
L'art 1819 c.c., poi, stabilisce che, se è stata convenuta la restituzione rateale, il mutuante può chiedere l'immediata restituzione dell'intero se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata.
Sulla scorta di granitica giurisprudenza, consolidatasi dopo la nota pronunzia delle Sezioni Unite n. 13533/2001, quando il creditore agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento può limitarsi a provare la fonte - negoziale o legale - del diritto ed il relativo termine di scadenza e ad allegare la circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le tante, Cassazione civile, 28/06/2024 n. 17915).
La giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) è concorde anche nel ritenere, in linea di principio, che la prova della datio di una somma di danaro non valga - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di
6 dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cassazione civile, 23/07/2025 n. 20964, Cassazione civile,
08/07/2024 n. 18516).
In quest'ottica, tuttavia, va rimarcato che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi (Cassazione civile,
29/03/2023 n. 8829)
IV. I convenuti, in verità, non negano che il defunto abbia Persona_1
dato in prestito alcune somme, ma contestano l'ammontare allegato da parte attrice (€ 20.000,00), affermano che il rapporto sarebbe intercorso col solo e asseriscono che le somme stesse sarebbero state Controparte_2
integralmente restituite:
aveva effettivamente imprestato delle somme al solo Persona_1
senza che nelle relative relazioni economiche abbiano mai Controparte_2
avuto un qualche ruolo il coniuge e la figlia del ricevente il danaro, pertanto evocate in giudizio a totale sproposito dall'attore. Le dette somme venivano mensilmente restituite da a e, per Controparte_2 Persona_1
espressa indicazione di questi, successivamente al termine della relazione coniugale tra il creditore e , il residuo ancora dovuto è stato CP_4
rimesso direttamente ai signori , genitori del predetto Controparte_5
creditore, sino all'estinzione completa della debenza, di tal chè non corrisponde affatto al vero che la stessa sia ancora in essere per la cifra di €
15.600,00”, pag. 4 della comparsa di risposta).
7 V. Vanno analizzate, a questo punto, le emergenze istruttorie, a partire dall'interrogatorio formale dei convenuti, non senza aver ricordato che “in assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio” (Cassazione civile, 19/12/2017 n. 30529). ha dichiarato: Controparte_2
- “È vero che il sig mi abbia corrisposto una Persona_2
somma di denaro. … Essendo mia moglie titolare di un'attività commerciale, della cui gestione io mi occupavo, il sig. ci dava un aiuto Parte_1
economico, consegnandomi in tre riprese la complessiva somma di 17.000,00
– 18.000,00 euro. Preciso che, a fronte della prima rimessa di denaro, ricevuta dal sig. io provvedevo alla restituzione dell'intero Parte_1
importo consegnatomi. Dopo il rimborso della somma ricevuta, il sig. effettuava in mio favore una seconda rimessa di denaro e, Parte_1
parimenti io procedevo alla restituzione dell'intero importo ricevuto la seconda volta. A seguito del mio rimborso, il signor mi Parte_1
corrispondeva, per la terza volta, una somma di denaro. Io provvedevo alla restituzione anche di tale ulteriore importo ricevuto. Il signor mi Parte_1
corrispondeva la somma complessiva di 17.000,00-18.000,00 euro nel corso delle tre rimesse di denaro, di cui ho detto, e non già la somma di euro
20000,00. Ciascuna rimessa di denaro ammontava a 5000,00 - 6000,00 euro”;
- “È vero che io ed il sig. avevamo pattuito il versamento Persona_1
rateale di euro 200,00, da parte mia sulla carta PostePay intestata alla di lui madre, sig.ra . Preciso però che tale accordo veniva Controparte_1
da noi raggiunto durante la mia restituzione della somma ricevuta la terza volta dal sig. Accadeva, infatti, che la di lui madre apprendeva Parte_1
8 dell'aiuto economico, corrispostomi dal sig. ed ella si lamentava Parte_1
con il figlio, poichè aveva preferito aiutare la famiglia della fidanzata piuttosto che sua madre e, quindi, la sua famiglia di origine. Il sig. Parte_1
mi chiedeva, pertanto, di provvedere a versare sulla carta PostePay della di lui madre, in rate mensili da 200,00 euro ciascuna, quanto ancora dovevo corrispondergli della terza rimessa di denaro. Aggiungo che dopo un certo periodo dall'inizio del mio versamento rateale sulla carta PostePay intestata alla sig.ra , il sig. mi chiedeva di corrispondere CP_1 Parte_1
direttamente a lui la restante somma da me dovuta. Effettuavo, in favore del sig. , il mio pagamento rateale per gli ultimi due - tre mesi Persona_1
residui circa, fino al saldo di quanto da me ancora dovuto. Pagavo in contanti le mie rate al sig. . Prima dell'accordo relativo al Persona_1
pagamento rateale mensile di 200,00 euro sulla carta PostePay intesta alla sig.ra , la mia restituzione delle somme ricevute dal Sig. CP_1 Persona_1
era avvenuta sempre in contanti ed in più soluzioni, ma senza la
[...]
previsione di rate fisse. Quando disponevo di denaro, ricavato dall' attività commerciale, lo versavo al sig. , persona di famiglia”. Persona_1
- “Non è vero che mia figlia si sia mai impegnata alla CP_4
restituzione delle somme utilizzando una parte del proprio stipendio. Mia figlia all'epoca lavorava presso un centro commerciale, ma percepiva uno stipendio di soli 500,00 euro. Solo una o due volte ella si era offerta di versare al sig. rate, a titolo di restituzione di quanto da me Persona_1
ricevuto, ma con l'impegno che io stesso le avrei rimborsato quanto da lei anticipato, al mio posto, al fidanzato . Difatti, io stesso ho Persona_1
corrisposto a mia figlia quanto da lei pagato, in mia vece al riguardo. Ho restituito ogni somma versatami dal sig. ”. Persona_1
L'interrogatorio formale di CP_4
- “Io non ho ricevuto alcuna somma dal sig. e non Persona_2
ho assunto alcun impegno nei suoi confronti. La somma consegnata dal sig.
9 mi sembra fosse inferiore ad euro 20.000,00; Il sig. ha Parte_1 Parte_1
trattato la questione solo con mio padre Il prestito concesso Controparte_2
dal sig. a mio padre, veniva corrisposto a più riprese, ma non Parte_1
saprei dire in quante tranche”;
- “È vero che contraeva un finanziamento con la Persona_2
Findomestic per ottenere una somma di denaro, da consegnare a mio padre
Sono informata di tale circostanza, in quanto io stessa Controparte_2
accompagnavo il sig. presso l'agenzia Findmestic. Il sig. Parte_1
tratteneva per sè una parte della somma oggetto di finanziamento Parte_1
e consegnava la restante a mio padre. Non ero presente al momento della consegna e non so dire a quanto ammonti la somma di denaro consegnata dal sig. a mio padre, nè ricordo quale fosse stata l'entità della somma Parte_1
oggetto del finanziamento contratto. Non so se il sig. abbia Parte_1
richiesto altri finanziamenti. Preciso che il sig. al momento di Parte_1
contrarre il finanziamento, cui ho assistito, estingueva un precedente finanziamento e ne rinegoziava uno nuovo”;
“Mio padre si era impegnato a restituire al sig. Controparte_2 Parte_1
la somma ricevuta in prestito, che ribadisco era sicuramente inferiore ad euro
20.000,00 (anche se non ricordo con esattezza l'importo), mediante versamenti mensili. Dall'inizio della concessione del prestito (non ricordo quando ciò sia avvenuto) e fino al mese di giugno o luglio 2016, mio padre effettuava versamenti mensili, in contanti, al sig. che abitava nella Parte_1
nostra stessa casa, in quanto era il mio compagno. Solo per qualche mese dell'anno 2016, il sig. chiese a mio padre, di Parte_1 Controparte_2
effettuare il versamento mensile sulla PostePay intestata alla di lui madre,
. Successivamente il sig. cambiava idea e Controparte_1 Parte_1
decideva di riscuotere di nuovo personalmente, in contanti, il rimborso mensile da parte di mio padre. La somma che mio padre corrispondeva mensilmente al sig. non era fissa ma variava secondo le di lui Parte_1
10 disponibilità. Per un importo compreso tra 150,00 euro e 300,00 euro, fino a raggiungere, qualche volta, 500,00 euro, allorché vi era maggior guadagno nel negozio dei miei genitori. Non so essere più precisa in quanto la questione veniva trattata tra il sig. e mio padre. Personalmente, io ho dato al Parte_1
sig. solo due volte, la somma di euro 200,00 e quindi Parte_1
complessivamente euro 400,00, in sostituzione di mio padre, che poi mi ha corrisposto tali somme da me anticipate”;
- “Il 22 luglio 2016 il sig. decedeva e quindi mio padre sospendeva Parte_1
i pagamenti”;
- “Io non ho mai assunto l'impegno di restituire al sig. le somme Parte_1
oggetto del prestito concesso a mio padre, mediate una parte del mio stipendio. Il prestito è intervenuto tra il sig. e mio padre. Io ho Parte_1
solo aiutato mio padre, mediante il pagamento della somma Controparte_2
di euro 400,00, che ho sopra indicato”.
Alla luce di queste dichiarazioni, è possibile passare alla disamina della documentazione versata in atti dall'attore e valutarne la portata.
VI. L'allegato n. 2 della produzione telematica effettuata dall'attore il 22 aprile 2022 è un telegramma inviato da alla ex fidanzata e a Persona_1
sua madre il 24 giugno 2016, nel quale si legge “con riferimento alla rata di giugno (2016) e alle successive pari a d euro 200,00 ciascuna sino al saldo pari ad euro 19.600,00 vi invito ad effettuare i pagamenti sulla postepay a me intestata … e non più sulla precedente postepay”.
Nella memoria 183, terzo termine, i convenuti si sono limitati a rilevare che, trattandosi di un “documento unilateralmente formato da dante causa dell'attore, ha valore puramente allegatorio”.
L'allegato n. 3 della produzione telematica effettuata dall'attore il 22 aprile
2022 è la copia della richiesta di archiviazione formulata al G.I.P. di questo
Tribunale, nella quale il P.M. riferisce (punto 10, pag. 4) che, sentito a
11 sommarie informazioni, “ … aggiungeva anche che i ragazzi Controparte_2
avevano deciso di sposarsi l'anno venturo e che gli lo Persona_1
avrebbe aiutato economicamente con un prestito di € 20.000 circa, in tre soluzioni, per cui mensilmente eseguirebbe delle regolari ricariche poste-pay alla madre In tale contesto non ci sarebbe mai Controparte_1
stato alcun dissidio, se non per qualche ritardo”.
I convenuti, a riguardo, dopo aver negato nella seconda memoria istruttoria
(pag. 2) che il Sig. avesse rilasciato dichiarazioni ai Controparte_2
Carabinieri, nel terzo libello sono tornati sui propri passi, osservando che il documento “contiene riferimenti a SIT rilasciate da in Controparte_2
ordine ad un prestito concessogli dal e che non ha alcun rilievo Parte_1
probatorio in quanto non è atto proveniente dallo , ma formato da altri CP_4
sulla scorta delle sue dichiarazioni, la cui fedele riproduzione è dubbia e che, comunque, qualora testualmente trascritte supporterebbero la tesi difensiva dei deducenti, visto che hanno ad oggetto un prestito “in tre soluzioni” per €
20.000,00 complessivi e, dunque, non una debenza di quell'importo al momento della cessazione del rapporto sentimentale tra e il CP_4
defunto ”. Persona_1
Non pare necessario soffermarsi sull'estratto conto della carta Postepay e sul riepilogo (di formazione sconosciuta) delle ricariche effettuate, stante la quasi insussistente incidenza probatoria, mentre molto interessante (recte: dirimente, come si vedrà) si rivela l'analisi della querela orale sporta dalla
Sig.ra presso la Stazione dei Carabinieri di Oppido Mamertina CP_4
il 18 ottobre 2016 (allegato n. 6 della produzione telematica effettuata dall'attore il 22 aprile 2022).
Nel riferire di una mail, ritenuta diffamatoria, inviata dal Sig.
[...]
all'indirizzo di posta elettronica del negozio presso il quale la Parte_1
stessa era impiegata, infatti, spiegava che alla stessa erano CP_4
allegati due file, tra cui un telegramma (quello prodotto in giudizio)
12 “indirizzato a me e a mia mamma con il quale ci chiedeva di corrispondergli delle rate di un finanziamento che egli stesso e per sua esclusiva volontà aveva sottoscritto con la società “Findomestic” per aiutare la mia famiglia.
Io e la mia famiglia mensilmente provvedevamo a corrispondere una somma pari ad € 200,00 mediante bonifico effettuato sulla postepay della Sig.ra
, madre di , in quanto anche i suoi genitori Persona_4 Per_1
ricevevano aiuti economici da parte del figlio. … Il secondo file allegato consiste in una registrazione vocale, che ha fatto a mia insaputa, dove Per_1
si può facilmente udire che io consegno la somma di maggio ed aggiungo che la somma di giugno verrà corrisposta non appena mi verrà accreditato lo stipendio”.
VII. Se è certo, quindi, che il Sig. figlio dell'attore e Persona_1
dell'interveniente, ha prestato del denaro (come riconosciuto espressamente dagli stessi convenuti), occorre stabilire: a) a chi le somme sono state prestate,
b) l'ammontare del prestito e c) se esse sono state integralmente restituite o meno.
Il compendio probatorio, vale la pena ribadirlo, dev'essere valutato nel suo insieme, anche tenendo conto delle difese argomentate negli atti di causa e delle risposte fornite da due dei convenuti in sede di prova per interpello.
Senza dimenticare anche che nell'ordinamento processuale italiano manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova e che, in base al principio del libero convincimento, il giudice civile ben può avvalersi di prove atipiche, come le risultanze derivanti dalle indagini preliminari svolte in sede penale, a patto che le stesse siano idonee a fornire utili elementi di tipo indiziario (Cassazione civile, 16/09/2024 n. 24793, Cassazione civile,
16/09/2024 n. 24748, Cassazione civile, 01/02/2023 n. 2947, Corte d'Appello
Firenze, 05/02/2024 n. 232, Tribunale Bologna, 27/01/2025 n. 203, Tribunale
Palermo Sez. Impr., 08/11/2024 n. 37).
13 La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che le dichiarazioni a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini preliminari possono essere ricondotte addirittura nel novero della confessione stragiudiziale e, pertanto, essere utilizzate ai fini della decisione in sede civile (Cassazione civile, 12/02/2021 n. 3689).
Applicando queste regole ed i principi precedentemente richiamati, ritiene questo Giudice di poter ragionevolmente affermare che il prestito de quo è stato effettuato alla famiglia della propria (al tempo) fidanzata considerata nel suo complesso e che lo stesso ammontava a circa € 20.000,00, più precisamente € 19.600,00.
Nel corso dell'interrogatorio formale, il SI. ha dichiarato: Controparte_2
“È vero che il sig mi abbia corrisposto una somma Persona_2
di denaro. … Essendo mia moglie titolare di un'attività commerciale, della cui gestione io mi occupavo, il sig. ci dava un aiuto economico Parte_1
… Quando disponevo di denaro, ricavato dall' attività commerciale, lo versavo al sig. , persona di famiglia”. Persona_1
Nel negare che il prestito fosse congiunto, l'interrogato ha spiegato molto chiaramente che la ragione del prestito (o, quanto meno, di una o più tranches dello stesso) era l'aiuto economico all'attività commerciale della moglie, di cui egli stesso si occupava personalmente e dalla quale ricavava anche il denaro per la restituzione rateale.
Assunto a sommarie informazioni nell'ambito delle indagini sul decesso di del resto, lo stesso aveva dichiarato in precedenza “che i Persona_1
ragazzi avevano deciso di sposarsi l'anno venturo e che
[...]
gli lo avrebbe aiutato economicamente con un prestito di € Per_1
20.000 circa, in tre soluzioni, per cui mensilmente eseguirebbe delle regolari ricariche poste-pay alla madre ”. Controparte_1
Rilevanza decisiva assume, a questo punto, la dichiarazione contenuta nella querela da che confermava la genuinità del telegramma, della CP_4
14 sua provenienza, della “pendenza” del rimborso e delle sue modalità (ma è interessante anche il riferimento alla registrazione in cui ella conferma di aver pagato personalmente la rata di maggio, impegnandosi a corrispondere quella di giugno non appena le sarebbe stato accreditato lo stipendio).
Il telegramma - che peraltro non è mai stato oggetto di specifica contestazione in giudizio - è datato 24 giugno 2016 (ovvero meno di un mese prima del decesso di e contiene la perentoria richiesta di versare € Persona_1
200,00 mensili “sino al saldo di € 19.600,00” (che si ritiene fosse l'ammontare complessivo del prestito, più plausibilmente che il saldo ancora da versare), a partire dalla rata di giugno.
D'altro canto, è stata la stessa a dichiarare che “il 22 luglio CP_4
2016 il sig. decedeva e quindi mio padre sospendeva i Parte_1
pagamenti”: poiché è di icastica evidenza che si sospende qualcosa che è ancora in corso, l'affermazione conferma che il debito non era stato estinto.
Ritenuto provato il prestito ed il suo ammontare, i convenuti, dal canto loro, non hanno assolto all'onere di provare la restituzione della somma, sicché le domande dell'attore possono trovare integrale accoglimento (salvo la riduzione del dovuto, tenuto conto che la riconosciuta restituzione di €
4.400,00 va sottratta all'importo di € 19.600,00 e non a quello di € 20.000,00).
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile. in composizione monocratica in persona del G.O.T. Avv. Giuseppe Maria Orlando, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al N. 2393/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa:
15 1) In accoglimento delle domande formulate dal Sig. e Parte_1
, condanna i sigg. Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
e in solido, al pagamento in loro favore della somma pari ad € CP_4
15.200,00, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi al saggio legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) Condanna i convenuti, altresì, al pagamento delle spese di lite in favore del solo attore (considerata la difesa unica anche nell'interesse della moglie
[...]
), che liquida in € 264,00 per spese vive ed € 3.500,00, Parte_2
oltre accessori di legge (spese generali, CPA ed iva, se dovuta), per compensi;
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 13 ottobre 2025
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)
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