Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 876.
(Innesto nel muro sul confine).
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art. 874, ma deve pagare un'indennita' per l'innesto.
(Innesto nel muro sul confine).
Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art. 874, ma deve pagare un'indennita' per l'innesto.
Commentari • 20
- 1. Cassazione civile n. 4641/1997https://www.brocardi.it/ · 226.65732
(massima n. 1) La norma di cui all'art. 876 c.c., secondo la quale il vicino che voglia servirsi del muro esistente sul confine al solo scopo di innestarvi un capo del proprio muro deve corrispondere all'altro proprietario una indennità per l'innesto, ma non ha, al contrario, alcun obbligo di rendere il muro comune, ai sensi del precedente articolo 874, ha carattere eccezionale, e riguarda esclusivamente l'ipotesi di innesto nel muro sul confine di «un capo del proprio muro», tale da determinare una congiunzione ermetica tra l'uno e l'altro, sicché non soltanto il muro nuovo trovi un sostegno nell'altro, ma anche questo in quello, specie se di maggiori dimensioni.
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Giurisprudenza • 139
- 1. Trib. Alessandria, sentenza 24/02/2024, n. 221Provvedimento: […] Parte convenuta si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto, in particolare spiegan- do di non aver usato l'altrui muro, ma di aver costruito un muro in adiacenza, ammetteva invece di aver innestato una trave (art. 876 c.c.).Leggi di più...
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