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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 10/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16823/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elett.te dom.to presso l'avv. Biondi Pasquale che lo Parte_1 rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso, come in atti, dall'avv. Saverio Marrone e con il medesimo elettivamente domiciliato in Napoli al C.so Garibaldi, 387
RESISTENTE OGGETTO: mancato lavaggio DPI CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere già dipendente della dal 01/03/1987 e di prestare Controparte_2 attività lavorativa alle dipendenze dell a CP_1 CP_1 decorrere dal 01/01/2013 per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, con cui la
[...] aveva incorporato in sé le CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e per l'esercizio di pubblici servizi;
di essere
[...] Controparte_6 inquadrata nell'area operativa manutenzione impianti ed officine, con le mansioni di Operatore Certificatore (parametro 180) di cui al CCNL e di Controparte_7 svolgere, dal 01/01/2020, le proprie mansioni nell'ambito dell'Unità Operativa manutenzione infrastruttura e supervisione esercizio, presso la sede di servizio di Napoli San Giovanni a Teduccio, occupandosi dell'attività di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, delle linee aeree e delle sottostazioni sulla linea di aver in precedenza svolto le proprie mansioni nella medesima Controparte_2 sede di servizio occupandosi dell'attività di manutenzione del materiale rotabile e che, quale addetto alla manutenzione, svolgeva, in sostanza, attività pratico-operative di installazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria), verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sulla sede e sull'armamento; che il lavoro di manutenzione e riparazione del materiale rotabile si svolgeva prevalentemente in officina mentre quello di manutenzione degli impianti elettrici e ferroviari si svolgeva prevalentemente in stazione e sui binari;
che nello svolgimento delle proprie mansioni era stato esposto ad agenti atmosferici (quali piogge forti, caldo rovente, etc.), ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre liquidi, fumi, olii, grassi) nonché ad agenti biologici potenzialmente presenti sugli impianti ferroviari, in stazione e sui treni;
che il DVR aziendale precisava, infatti, che gli addetti agli impianti di manutenzione dei treni, degli armamenti ferroviari e degli impianti elettrici erano esposti al rischio fisico, al rischio chimico, al rischio biologico durante l'esecuzione delle loro abituali mansioni, predisponendo l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
che aveva, infatti, in dotazione, quali dispositivi di protezione individuale, scarpe antinfortunistiche, caschetto, cinta anti caduta, otoprotettore, maschera pieno facciale, maschera mezzo facciale, mascherine, guanti, occhiali di protezione, guanti di protezione anti taglio, tuta monouso (tuta ad uso limitato); che, come prescritto nel documento denominato Matrice DPI, la tuta monouso doveva essere utilizzata soltanto occasionalmente ovvero per l'esecuzione di lavorazioni particolarmente insudicianti e per attività con rischio chimico medio-basso, da indossare al di sopra degli ordinari indumenti di lavoro;
che detta tuta, tuttavia, era soggetta a strappi e lacerazioni durante l'esecuzione delle operazioni descritte (in quanto la stessa non era né antistrappo né antiscintillio) e risultava, quindi, assolutamente inidonea a garantire il mancato contatto tra le sostanze nocive e gli indumenti lavorativi sottostanti e che la stessa, inoltre, poteva essere utilizzata soltanto per un periodo di tempo limitato e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determinava un progressivo innalzamento della temperatura corporea, soprattutto nel Contr periodo estivo;
che aveva, inoltre, in dotazione la seguente massa vestiaria che l non qualificava come DPI, tuta da lavoro, pantaloni, camicie estive, camicie invernali, polo estive, felpe invernali, giacca, giubbotto, giubbino ad alta visibilità; che detto abbigliamento da lavoro tutelava il lavoratore dai rischi generali che si potevano incontrare sul luogo di lavoro, come abrasioni, strappi o tagli nonché dai rischi da contatto con agenti chimici (olii, grassi, polveri, materiale ferroso, solventi) e biologici (liquidi, fumi, olii, grassi) nonché con agenti biologici potenzialmente presenti sugli impianti ferroviari, in stazione e sui treni;
che detti indumenti erano, infatti, in cotone ignifugo in quanto dovevano prevenire contro la tensione di contatto per ridurre il rischio di lesioni e tutelavano il lavoratore dal rischio da impigliamento o trascinamento da parti meccaniche in movimento quando si lavorava sopra o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose;
che detti indumenti di lavoro dovevano essere utilizzati dal lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni in quanto il DVR aziendale imponeva il divieto di indossare qualsiasi capo di abbigliamento che potesse essere rischioso per la sicurezza del lavoratore;
che, nello svolgimento delle proprie mansioni, era stato costantemente a contatto con sostanze imbrattanti e chimiche (quali olii, grassi, solventi materiale ferroso e polveri) nonché potenzialmente a contatto con agenti biologici che potevano essere presenti in stazione, sui binari o in officina (come specificato anche nel documento denominato tabella di valutazione dei rischi per mansione) nonché esposto ad agenti atmosferici e fisici (esposizione ai campi elettromagnetici); che, in particolare, era stato prevalentemente a contatto con polveri, materiale ferroso, olii, grassi che inevitabilmente si depositavano sugli indumenti di lavoro ed era, inoltre, potenzialmente a contatto con agenti biologici che potevano essere presenti sotto le casse dei treni o sui binari (carcasse di animali morti) o in stazione;
che gli indumenti di lavoro costituivano, dunque, una protezione dal contatto con agenti atmosferici, chimici, fisici e biologici e dovevano, appunto, essere qualificati come dispositivi di protezione individuale;
che, in ragione del costante contatto con le sopracitate sostanze, gli indumenti di lavoro, quali tute, pantaloni, polo estive, camicie estive e invernali, felpe invernali, giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità (indossati durante i vari periodi dell'anno) dovevano essere igienizzati e sanificati almeno due volte alla settimana;
che la società datrice, tuttavia, non aveva mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di DPI né aveva istituito un servizio di lavanderia interna in quanto non attribuiva agli indumenti di lavoro utilizzati quotidianamente dal lavoratore una finalità protettiva bensì una finalità meramente identificativa;
che, conseguentemente, era stato costretto a provvedere autonomamente a due lavaggi settimanali degli indumenti di lavoro, facendosi carico per intero dei relativi costi.
Tanto premesso, sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, conveniva l dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti CP_3 provvedimenti di giustizia:
“1) Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno da maggio 2014 a maggio 2024, della somma di € 6.974,54 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme”; il tutto con vittoria di spese di lite. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_3 deducendo preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo nonché la prescrizione delle richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali e ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Il ricorso si presenta ammissibile contenendo una sufficiente esposizione degli elementi di fatto (elencazione degli indumenti utilizzati, natura degli stessi, frequenza dei lavaggi) e delle ragioni di diritto (fonte legale, qualificazione dell'inadempimento e della categoria di danno invocato), restando affidata al merito la valutazione della fondatezza della pretesa azionata. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione. Il tema d'indagine verte sulla verifica del corretto comportamento datoriale di fronte ad un prospettato fattore di rischio ascrivibile a quelli disciplinati e tutelati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di configurare la ipotizzata responsabilità datoriale derivante dall'inosservanza delle regole dettate da tale normativa. Il d.lgs. 81/2008, rubricato "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108), ha abrogato, tra le altre, anche il d.lgs. 626/94, riproducendo la stessa formulazione delle norme degli artt.40 e 43 del previgente testo. Nel capo relativo all'uso dei dispositivi di protezione individuale, all'art. 74 rubricato
“Definizioni” si prevede che “
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”. L'art. 76 “Requisiti dei DPI” dispone che “1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità”. L'art. 77
“Obblighi del datore di lavoro” dispone, tra gli obblighi del datore di lavoro,
“l'effettuazione dell'analisi e della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
l'individuazione delle caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
la valutazione, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); l'aggiornamento della scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito”. Avuto riguardo al caso in esame, deve premettersi, in punto di fatto, che non vi è contestazione in ordine all'avvenuta consegna al ricorrente degli indumenti elencati ai capi 10 e 14 del ricorso introduttivo sopra analiticamente indicati. Inoltre - pur in presenza del servizio di pulizia dei locali svolto da ditta esterna così come dedotto da possono ritenersi, parimenti, incontestate le mansioni CP_3 svolte quale Operatore Certificatore (parametro 180 secondo il CCNL Autoferrontranvieri) nonché la tipologia di attività cui parte ricorrente è stata adibita nel corso degli anni consistente nella manutenzione delle linee aeree ferroviarie anche in galleria, manutenzione delle sottostazioni, lubrificazione dei sezionatori, controllo e verifica del binario con lubrificazione degli organi di attacco e dei cuscinetti dei deviatoi, controllo delle condizioni della massicciata e sede ferroviaria, sorveglianza linea, manutenzione ordinaria e straordinaria dei treni, in particolare interventi sull'imperiale e interventi in sostituzione o riparazione del pantografo nonché verifiche, sostituzioni e riparazioni degli isolatori, interventi all'interno della cassa del treno ovvero interventi di riparazione all'interno della tappezzeria, interventi di riparazione della carrozzeria e degli impianti elettrici, interventi, verifiche e controlli al di sotto della cassa del treno ovvero interventi sull'impianto frenante, controllo/sostituzione batterie, interventi sul motore consistenti nello smontaggio del motore, nella sua revisione (totale o parziale) e nel rimontaggio, interventi sul carrello consistenti in operazioni di revisione e interventi meccanici di vario genere, attività su macchine utensili consistenti in tipiche attività di officina meccanica, di precisione o di carpenteria a supporto degli interventi di manutenzione dei rotabili (attività svolte in apposita area attrezzata con utilizzo di tornio parallelo, fresatrice, trapano, flex ed altri strumenti).
Sostiene il ricorrente di essere entrato in contatto, nello svolgimento di tali attività, con sostanze imbrattanti e chimiche (quali olii, grassi, solventi materiale ferroso e polveri) nonché potenzialmente a contatto con agenti biologici che potevano essere presenti in stazione, sui binari o in officina (come specificato anche nel documento denominato tabella di valutazione dei rischi per mansione) e di essere stato, altresì, esposto ad agenti atmosferici e fisici (esposizione ai campi elettromagnetici). Ciò posto occorre verificare, onde valutare se gli indumenti forniti dalla datrice siano qualificabili come dispositivi di protezione e non già come mere divise di lavoro, se effettivamente vi era un'esposizione del ricorrente ad agenti inquinanti. Al riguardo si osserva che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa. In proposito, il medesimo DVR aziendale – allegato in atti - precisa che gli addetti agli impianti di manutenzione dei treni, degli armamenti ferroviari e degli impianti elettrici sono esposti al rischio fisico, al rischio chimico, al rischio biologico durante l'esecuzione delle loro abituali mansioni, predisponendo l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sostiene l' che tale qualificazione vada riferita esclusivamente al corpetto ad CP_3 alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta, non anche agli altri indumenti di lavoro. In particolare, nelle difese ha sostenuto che gli indumenti forniti al ricorrente non possono qualificarsi come DPI in quanto destinati soltanto a preservare gli abiti civili dall'usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa senza alcuna valenza protettiva, assolvendo a detta funzione soltanto la “tuta di protezione per rischio chimico” monouso, distribuita ai lavoratori per alcune attività, saltuarie e sporadiche e per le quali vi è una bassa probabilità di venire in contatto con sostanze nocive. L'argomento non appare condivisibile. Giova evidenziare che il rischio in esame trova, nella specie, conferma proprio nella Contr fornitura della tuta monouso che la stessa riconosce di aver consegnato al lavoratore ed in ordine alla quale ha specificato che risulta essere un indumento di protezione: 1) di categoria III (vds. Reg.UE 425/2016- “DPI che proteggono da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute); 2) correttamente dotato di marcatura CE come DPI di Cat. III rilasciata da organismo notificato (SGS United Kingdom Ltd CE 0120) abilitato alla marcatura DPI di questa tipologia;
3) conforme alla norma UNI EN 13034:2009 di tipo 6B (corpo intero e grado massimo di protezione per agenti chimici liquidi); 4) conforme alla norma UNI EN 13982-1:2010 (corpo intero e grado massimo in forma di particelle solide). La tuta monouso è ritenuta, in base al medesimo DVR aziendale, un DPI idoneo a preservare da sostanze imbrattanti ed è, in particolare, definito un “Indumento di protezione (tuta ad uso limitato)” quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”, rendendo, pertanto, Contr evidente che, per la mansione svolta, la stessa ha ritenuto che vi fosse il rischio fisico derivante da un'attività insudiciante ed esposta al contatto con agenti chimici, di tipo medio basso. Contr La messa a disposizione della tuta monouso consegue, quindi, all'obbligo dell di proteggere i lavoratori come il ricorrente dall'insudiciamento e dalla media/bassa contaminazione chimica derivante dalle lavorazioni cui sono addetti e, di conseguenza, la sua dotazione nonché la vigilanza sul suo utilizzo integrano il corretto adempimento dell'obbligo legale a carico del datore di lavoro di preservarli dal rischio cui sono esposti.
Tanto premesso, la fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonchè permeabili dai liquidi e potendo, inoltre, essere indossate soltanto per un periodo di tempo limitato e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituite da materiale isolante e non traspirante, determinano un progressivo innalzamento della temperatura corporea non tollerabile soprattutto nei mesi estivi. Il mancato e/o il limitato uso della tuta monouso così come le ragioni dedotte dal ricorrente a giustificazione del mancato utilizzo del DPI in questione - ossia le caratteristiche negative della composizione della tuta (materiale isolante e non traspirante) nonché la sua predisposizione alla lacerazione e alla sudorazione - non esime, poi, da responsabilità. CP_3
In base all'art. 20, lettera e) del dlgs 81/2008, costui, in effetti, avrebbe dovuto
“segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, adempimento non emerso in giudizio, la cui inosservanza non rileva, comunque, a fini di causa. Ed, infatti, sussiste, senza dubbio, l'obbligo datoriale di vigilare sull'uso del DPI e, se del caso, sanzionare il dipendente che a tale uso si sottragga in quanto, in caso contrario, il datore diventa responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato uso del DPI. Nel caso specifico, quindi, l'insudiciamento degli indumenti di lavoro, avvenuto in conseguenza dell'uso ridotto e parziale della tuta monouso e della scelta del ricorrente di non richiederne all'occorrenza la sostituzione, non esime da responsabilità l
[...] in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato utilizzo del predetto DPI. CP_3
In proposito, è stata costantemente affermata dai Giudici di legittimità la responsabilità del datore di lavoro per non aver vigilato sul rispetto delle norme di prevenzione e sul corretto uso dei DPI (cfr. tra le altre Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015; in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 22818 del 28/10/2009 e Cass. Sez. Lav. n. 4656 del 25/2/2011). I principi elaborati in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. in caso di danni da infortunio sul lavoro e malattia professionale possono essere estesi anche ai danni di natura patrimoniale derivanti dall'inosservanza di norme a protezione della salute del lavoratore quali quelli in esame. Può, quindi, giungersi alla conclusione che l'attività manutentiva espletata dalla parte ricorrente abbia, comunque, determinato l'esposizione a sostanze insudicianti di vario genere, né rileva, ai fini dell'esposizione al fattore di rischio, il dato fattuale – pure valorizzato da nelle proprie difese - che si sia trattato di attività prevalente o CP_3 residuale nell'ambito del turno di lavoro in quanto non è revocabile in dubbio che non sia la durata dell'attività che rende insudicianti gli indumenti bensì la tipologia di lavorazione eseguita. In definitiva, lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza. La Suprema Corte, con la sentenza del 21/06/2019, n.16749 ha chiarito che “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi del d.lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, e del d.lgs. n. 81 del 2008, artt. 15 e ss. e s.m.i. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)” Al riguardo si ricorda, altresì, quanto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui: "con particolare riferimento agli operatori ecologici, comunque addetti alla raccolta dei rifiuti questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale. In particolare, è stato precisato che "l'idoneità degli indumenti di protezione - che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4 cit. decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (ex art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni"
(Cass. n. 33133/2019). Di particolare rilievo risulta, poi, la sentenza del 03/07/2023 n.18656 in cui la Cassazione ha rigettato la censura del ricorrente secondo cui "in assenza di un rischio concreto e dimostrato per la salute e la sicurezza, gli indumenti in discussione non costituivano DPI in senso tecnico, ma meri indumenti di custodia, forniti al fine di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'attività lavorativa, con conseguente esclusione dell'obbligo di relativo lavaggio a carico del datore di lavoro", e ha richiamato i numerosi precedenti di questa Corte (v. Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132 del 2019; n. 17354 del 2019; Cass. n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021), ribandendo che "La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (Confermato il risarcimento in favore di un operaio dipendente di un'azienda ferroviaria, il quale aveva lamentato il mancato lavaggio di gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, atteso che vanno catalogati come dispositivi di protezione individuale quegli indumenti che l'azienda fornisce al lavoratore e che quest'ultimo indossa sopra i propri abiti durante il turno di lavoro. Ciò significa che il lavoratore ha diritto ad essere risarcito se l'azienda non ha provveduto a sobbarcarsi il lavaggio degli indumenti da lavoro utilizzati quotidianamente)". Va, quindi effettuato, secondo i Giudici di legittimità, l'accertamento, in sede di merito, che l'indumento sia in concreto una barriera di protezione rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore (Cass. n. 32865 del 2021).
Il principio di diritto - del tutto condivisibile – è, dunque, che sussiste l'obbligo di lavaggio per il datore anche se gli indumenti forniti al lavoratore servono a proteggere i suoi abiti civili da un fattore di rischio per la salute e/o per la sicurezza. In definitiva, l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione. L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626/1994, che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonché ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019). Nei medesimi termini: “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.” (Cass. Sez. lav. n. 18656 del 3/7/2023). Nel caso di specie, il medesimo DVR aziendale precisa che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere "alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza (Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DPI usurati e non più efficienti" (V. punto 5.3.18 del DVR Deposito Officina Napoli Ponticelli). La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione. Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo n.81/2008 in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale. L'assunto dell secondo cui l'art. 77 D.L.vo n.81/2008 non prevede il CP_3 lavaggio degli indumenti bensì impone al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi è infondato. Il comma 4 dell'art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore "..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante". La norma prevede che tali obiettivi siano perseguiti "mediante" la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie ove il termine "manutenzione" depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro. Rientra, del resto, nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono, inoltre, mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione. Da quanto finora esposto consegue che è onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei D.P.I. previsto dagli artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008. Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia. E' infondata, dunque, la censura mossa dall secondo cui il lavoratore non ha CP_3 fornito la prova del danno nonché degli elementi idonei per la sua quantificazione in quanto costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico avvalendosi, eventualmente, anche di una lavatrice d'uso domestico. Va ora esaminata la questione della risarcibilità del danno preteso dal ricorrente conseguente al riscontrato inadempimento del datore di lavoro. Costui rivendica il danno patrimoniale, così qualificato sia nell'oggetto del ricorso che nelle conclusioni, conseguente al mancato lavaggio dei DPI da parte del datore di lavoro, pari al costo del lavaggio e al tempo impiegato per tale operazione. Sul piano generale va condiviso il principio enunciato dai giudici di legittimità (cfr. Cass., civ. sez. II, del 24 luglio 2018, n. 19549) secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Ed eguale principio vale quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, spettando al creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (Cass. SU n. 13533 del 2001; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 15659 del 2011; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 1743 del 2007; Cass. n. 13674 del 2006)”. Laddove il creditore agisca per il risarcimento del danno, occorre dimostrarne l'esistenza e l'esatta determinazione. Al riguardo, nelle ipotesi di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo legale di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il diritto del dipendente alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata per l'espletamento di tali operazioni e al rimborso delle spese sostenute (Cass. n. 18674/2015, Cass. n. 23314/2010, Cass. n. 11729/2009), potendo ravvisarsi nel compimento indispensabile e necessitato delle operazioni di lavaggio svolte in luogo del soggetto obbligato, il danno patito dal lavoratore, causativo del pregiudizio patrimoniale sofferto. A tale riguardo non risulta allegato che parte ricorrente abbia provveduto di persona al lavaggio dei capi ed, in ogni caso, l'attività in questione, quand'anche la si volesse considerare accessoria rispetto a quella lavorativa, sarebbe posta in essere in ambito domestico, al di fuori di ogni controllo datoriale e compatibile con attività ulteriori (cfr. sentenza Manzon del 30.05.2023 causa , in atti). Parte_2
Il pregiudizio sofferto può, invece, essere parametrato al costo sopportato per provvedere ad un lavaggio. Al riguardo, il danno patrimoniale subito dal lavoratore è evidente: il mancato lavaggio di DPI e indumenti da parte del datore di lavoro che ne era obbligato ha costretto il lavoratore a provvedervi, sostenendo i relativi costi. In ordine ai lavaggi domestici effettuati a proprie spese, la prova dei costi dei lavaggi effettuati è difficile e per gli stessi può farsi riferimento ad una valutazione equitativa.
In proposito si registra una sentenza della Suprema Corte - la n.16715 del 23/7/2014 - che ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto da un'azienda condannata al risarcimento dei danni patrimoniali parametrati alla retribuzione straordinaria conseguenti al mancato lavaggio dei DPI e, in merito alla quantificazione del danno, ha osservato che “la sentenza impugnata, nel determinare i danni con valutazione equitativa, ha dato atto di come l'impossibilità di provare nel loro esatto ammontare i costi e le spese sostenute derivi proprio dalla natura degli stessi, normalmente affrontati nell'ambito della quotidiana economia familiare e, quindi, privi di ogni riscontro di carattere documentale e, comunque, non dimostrabili con altro mezzo istruttorio ed ha, altresì, motivatamente specificato i parametri (voci e valori di costo, numero e frequenza dei lavaggi) presi a riferimento per la valutazione ai sensi dell'articolo 432 c.p.c.. cosi' ottemperando alle condizioni richieste, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, per il legittimo esercizio da parte del giudice del lavoro del potere di liquidazione del danno in via equitativa, che presuppone l'individuazione, con adeguata motivazione, dei criteri adottati e dell'iter logico seguito, anche con riguardo all'obiettiva impossibilità di una determinazione certa della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo (v. ad es. Cass., 18 aprile 2003, n. 6333; Cass., 7 gennaio 2009, n. 50) (CFR Conf. Cassazione n. 4310/2018). In ordine al “ quantum”, parte ricorrente ha evidenziato che, per motivi igienici, il lavaggio dei capi in oggetto - imbrattanti da sostanze insudicianti - doveva essere effettuato separatamente da altri indumenti di uso comune almeno due volte alla settimana. Osserva il Tribunale, tuttavia, che, nonostante tale rilievo, non appaiono comunque condivisibili i conteggi che determinano per ciascun lavaggio domestico l'importo di euro 7,24. Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro il trattamento retributivo del dipendente in rapporto al tempo impiegato per i lavaggi, aggiungendo, poi, la quota dei costi di lavaggio (rapportata alla quantità di detersivo ed igienizzante, al consumo di energia elettrica e di acqua, al costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice: v. tabella alla pag. 28 del ricorso introduttivo) stimata in euro 1,20 ciascuno. Ad avviso del Tribunale, all'esito della disamina della tabella redatta dal ricorrente, non appare corretto calcolare per intero, con riguardo al lavaggio degli indumenti in esame, il costo medio di acquisto e manutenzione della lavatrice che, verosimilmente, è stata utilizzata per indumenti e biancheria familiare di varia natura e non destinata esclusivamente alla funzione qui esaminata. Non appare, poi, scontato dover provvedere sempre a due lavaggi settimanali. Appare sovrastimato, a fronte di nozioni di comune esperienza, un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio, tenendo in considerazione le operazioni di carico, avviamento del programma, scarico, stenditura che richiedono pochi minuti e l'asciugatura che avviene all'aria senza alcuna necessità di collaborazione umana ulteriore (non essendo, nella specie, allegato l'utilizzo di una diversa macchina asciugatrice da caricare e scaricare) . Accertato, quindi, l'inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, la pretesa risarcitoria va riconosciuta, in via equitativa, nei limiti di un terzo dell'importo calcolato da parte ricorrente per tutto il decennio da maggio 2014 a maggio 2024, così come richiesto e, pertanto, nella misura di euro 2.324,84. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto l va, quindi, condannata al CP_3 pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di € 2.324,84. Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che, in relazione alla natura del danno lamentato, il termine da applicarsi è quelle ordinario decennale, posto che non appare revocabile in dubbio che il risarcimento è dovuto per l'inadempimento di un obbligo contrattualmente imposto al datore di lavoro.
Nel caso in esame, poi, il termine decennale è stato interrotto, prima ancora della notifica del ricorso, con la richiesta di accesso agli atti del 15.11.2021 inoltrata a mezzo pec in data 24.11.2021. Il periodo da considerare, dunque, va dal maggio 2014 al maggio 2024, così come nei conteggi allegati al ricorso Alla sorta capitale va aggiunta la maggiorazione per rivalutazione ed interessi e, trattandosi di risarcimento del danno, la decorrenza degli accessori è dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese di giudizio devono essere compensate per la metà, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda e del contrasto giurisprudenziale sulla tematica dedotta in giudizio presso il locale Tribunale;
per il residuo si liquidano come in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 18.07.2024 nei confronti dell Parte_1 CP_3 in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al CP_3 risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione dei DPI in favore di parte ricorrente nella misura di € 2.324,84 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali come in motivazione fino al saldo;
liquida le spese in complessivi € 1.511,10 comprensivi di spese generali, delle quali compensa la metà e condanna al pagamento della restante metà oltre IVA e CP_3
CPA come per legge ed € 118,50 a titolo di contributo unificato, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi. Così deciso in Napoli, 10.06.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 10/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16823/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elett.te dom.to presso l'avv. Biondi Pasquale che lo Parte_1 rapp.ta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso, come in atti, dall'avv. Saverio Marrone e con il medesimo elettivamente domiciliato in Napoli al C.so Garibaldi, 387
RESISTENTE OGGETTO: mancato lavaggio DPI CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di essere già dipendente della dal 01/03/1987 e di prestare Controparte_2 attività lavorativa alle dipendenze dell a CP_1 CP_1 decorrere dal 01/01/2013 per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, con cui la
[...] aveva incorporato in sé le CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e per l'esercizio di pubblici servizi;
di essere
[...] Controparte_6 inquadrata nell'area operativa manutenzione impianti ed officine, con le mansioni di Operatore Certificatore (parametro 180) di cui al CCNL e di Controparte_7 svolgere, dal 01/01/2020, le proprie mansioni nell'ambito dell'Unità Operativa manutenzione infrastruttura e supervisione esercizio, presso la sede di servizio di Napoli San Giovanni a Teduccio, occupandosi dell'attività di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, delle linee aeree e delle sottostazioni sulla linea di aver in precedenza svolto le proprie mansioni nella medesima Controparte_2 sede di servizio occupandosi dell'attività di manutenzione del materiale rotabile e che, quale addetto alla manutenzione, svolgeva, in sostanza, attività pratico-operative di installazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria), verifica sugli impianti e sulle strutture, sulle apparecchiature, sulla sede e sull'armamento; che il lavoro di manutenzione e riparazione del materiale rotabile si svolgeva prevalentemente in officina mentre quello di manutenzione degli impianti elettrici e ferroviari si svolgeva prevalentemente in stazione e sui binari;
che nello svolgimento delle proprie mansioni era stato esposto ad agenti atmosferici (quali piogge forti, caldo rovente, etc.), ad inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre liquidi, fumi, olii, grassi) nonché ad agenti biologici potenzialmente presenti sugli impianti ferroviari, in stazione e sui treni;
che il DVR aziendale precisava, infatti, che gli addetti agli impianti di manutenzione dei treni, degli armamenti ferroviari e degli impianti elettrici erano esposti al rischio fisico, al rischio chimico, al rischio biologico durante l'esecuzione delle loro abituali mansioni, predisponendo l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
che aveva, infatti, in dotazione, quali dispositivi di protezione individuale, scarpe antinfortunistiche, caschetto, cinta anti caduta, otoprotettore, maschera pieno facciale, maschera mezzo facciale, mascherine, guanti, occhiali di protezione, guanti di protezione anti taglio, tuta monouso (tuta ad uso limitato); che, come prescritto nel documento denominato Matrice DPI, la tuta monouso doveva essere utilizzata soltanto occasionalmente ovvero per l'esecuzione di lavorazioni particolarmente insudicianti e per attività con rischio chimico medio-basso, da indossare al di sopra degli ordinari indumenti di lavoro;
che detta tuta, tuttavia, era soggetta a strappi e lacerazioni durante l'esecuzione delle operazioni descritte (in quanto la stessa non era né antistrappo né antiscintillio) e risultava, quindi, assolutamente inidonea a garantire il mancato contatto tra le sostanze nocive e gli indumenti lavorativi sottostanti e che la stessa, inoltre, poteva essere utilizzata soltanto per un periodo di tempo limitato e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determinava un progressivo innalzamento della temperatura corporea, soprattutto nel Contr periodo estivo;
che aveva, inoltre, in dotazione la seguente massa vestiaria che l non qualificava come DPI, tuta da lavoro, pantaloni, camicie estive, camicie invernali, polo estive, felpe invernali, giacca, giubbotto, giubbino ad alta visibilità; che detto abbigliamento da lavoro tutelava il lavoratore dai rischi generali che si potevano incontrare sul luogo di lavoro, come abrasioni, strappi o tagli nonché dai rischi da contatto con agenti chimici (olii, grassi, polveri, materiale ferroso, solventi) e biologici (liquidi, fumi, olii, grassi) nonché con agenti biologici potenzialmente presenti sugli impianti ferroviari, in stazione e sui treni;
che detti indumenti erano, infatti, in cotone ignifugo in quanto dovevano prevenire contro la tensione di contatto per ridurre il rischio di lesioni e tutelavano il lavoratore dal rischio da impigliamento o trascinamento da parti meccaniche in movimento quando si lavorava sopra o in prossimità di macchine o apparecchiature in movimento pericolose;
che detti indumenti di lavoro dovevano essere utilizzati dal lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni in quanto il DVR aziendale imponeva il divieto di indossare qualsiasi capo di abbigliamento che potesse essere rischioso per la sicurezza del lavoratore;
che, nello svolgimento delle proprie mansioni, era stato costantemente a contatto con sostanze imbrattanti e chimiche (quali olii, grassi, solventi materiale ferroso e polveri) nonché potenzialmente a contatto con agenti biologici che potevano essere presenti in stazione, sui binari o in officina (come specificato anche nel documento denominato tabella di valutazione dei rischi per mansione) nonché esposto ad agenti atmosferici e fisici (esposizione ai campi elettromagnetici); che, in particolare, era stato prevalentemente a contatto con polveri, materiale ferroso, olii, grassi che inevitabilmente si depositavano sugli indumenti di lavoro ed era, inoltre, potenzialmente a contatto con agenti biologici che potevano essere presenti sotto le casse dei treni o sui binari (carcasse di animali morti) o in stazione;
che gli indumenti di lavoro costituivano, dunque, una protezione dal contatto con agenti atmosferici, chimici, fisici e biologici e dovevano, appunto, essere qualificati come dispositivi di protezione individuale;
che, in ragione del costante contatto con le sopracitate sostanze, gli indumenti di lavoro, quali tute, pantaloni, polo estive, camicie estive e invernali, felpe invernali, giacche, giubbotti, giubbini ad alta visibilità (indossati durante i vari periodi dell'anno) dovevano essere igienizzati e sanificati almeno due volte alla settimana;
che la società datrice, tuttavia, non aveva mai provveduto ad attivare convenzioni con lavanderie specializzate nel lavaggio di DPI né aveva istituito un servizio di lavanderia interna in quanto non attribuiva agli indumenti di lavoro utilizzati quotidianamente dal lavoratore una finalità protettiva bensì una finalità meramente identificativa;
che, conseguentemente, era stato costretto a provvedere autonomamente a due lavaggi settimanali degli indumenti di lavoro, facendosi carico per intero dei relativi costi.
Tanto premesso, sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, conveniva l dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti CP_3 provvedimenti di giustizia:
“1) Accertare e dichiarare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi di protezione individuale;
2) Per l'effetto condannare l' in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno da maggio 2014 a maggio 2024, della somma di € 6.974,54 ovvero della minore o maggiore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
3) Determinare, altresì, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società al pagamento in suo favore delle relative somme”; il tutto con vittoria di spese di lite. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l CP_3 deducendo preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo nonché la prescrizione delle richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda giudiziale in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese di lite. All'odierna udienza, all'esito del deposito di note conclusionali e ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale osserva che: Il ricorso si presenta ammissibile contenendo una sufficiente esposizione degli elementi di fatto (elencazione degli indumenti utilizzati, natura degli stessi, frequenza dei lavaggi) e delle ragioni di diritto (fonte legale, qualificazione dell'inadempimento e della categoria di danno invocato), restando affidata al merito la valutazione della fondatezza della pretesa azionata. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione. Il tema d'indagine verte sulla verifica del corretto comportamento datoriale di fronte ad un prospettato fattore di rischio ascrivibile a quelli disciplinati e tutelati dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di configurare la ipotizzata responsabilità datoriale derivante dall'inosservanza delle regole dettate da tale normativa. Il d.lgs. 81/2008, rubricato "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108), ha abrogato, tra le altre, anche il d.lgs. 626/94, riproducendo la stessa formulazione delle norme degli artt.40 e 43 del previgente testo. Nel capo relativo all'uso dei dispositivi di protezione individuale, all'art. 74 rubricato
“Definizioni” si prevede che “
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi”. L'art. 76 “Requisiti dei DPI” dispone che “1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità”. L'art. 77
“Obblighi del datore di lavoro” dispone, tra gli obblighi del datore di lavoro,
“l'effettuazione dell'analisi e della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
l'individuazione delle caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
la valutazione, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); l'aggiornamento della scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito”. Avuto riguardo al caso in esame, deve premettersi, in punto di fatto, che non vi è contestazione in ordine all'avvenuta consegna al ricorrente degli indumenti elencati ai capi 10 e 14 del ricorso introduttivo sopra analiticamente indicati. Inoltre - pur in presenza del servizio di pulizia dei locali svolto da ditta esterna così come dedotto da possono ritenersi, parimenti, incontestate le mansioni CP_3 svolte quale Operatore Certificatore (parametro 180 secondo il CCNL Autoferrontranvieri) nonché la tipologia di attività cui parte ricorrente è stata adibita nel corso degli anni consistente nella manutenzione delle linee aeree ferroviarie anche in galleria, manutenzione delle sottostazioni, lubrificazione dei sezionatori, controllo e verifica del binario con lubrificazione degli organi di attacco e dei cuscinetti dei deviatoi, controllo delle condizioni della massicciata e sede ferroviaria, sorveglianza linea, manutenzione ordinaria e straordinaria dei treni, in particolare interventi sull'imperiale e interventi in sostituzione o riparazione del pantografo nonché verifiche, sostituzioni e riparazioni degli isolatori, interventi all'interno della cassa del treno ovvero interventi di riparazione all'interno della tappezzeria, interventi di riparazione della carrozzeria e degli impianti elettrici, interventi, verifiche e controlli al di sotto della cassa del treno ovvero interventi sull'impianto frenante, controllo/sostituzione batterie, interventi sul motore consistenti nello smontaggio del motore, nella sua revisione (totale o parziale) e nel rimontaggio, interventi sul carrello consistenti in operazioni di revisione e interventi meccanici di vario genere, attività su macchine utensili consistenti in tipiche attività di officina meccanica, di precisione o di carpenteria a supporto degli interventi di manutenzione dei rotabili (attività svolte in apposita area attrezzata con utilizzo di tornio parallelo, fresatrice, trapano, flex ed altri strumenti).
Sostiene il ricorrente di essere entrato in contatto, nello svolgimento di tali attività, con sostanze imbrattanti e chimiche (quali olii, grassi, solventi materiale ferroso e polveri) nonché potenzialmente a contatto con agenti biologici che potevano essere presenti in stazione, sui binari o in officina (come specificato anche nel documento denominato tabella di valutazione dei rischi per mansione) e di essere stato, altresì, esposto ad agenti atmosferici e fisici (esposizione ai campi elettromagnetici). Ciò posto occorre verificare, onde valutare se gli indumenti forniti dalla datrice siano qualificabili come dispositivi di protezione e non già come mere divise di lavoro, se effettivamente vi era un'esposizione del ricorrente ad agenti inquinanti. Al riguardo si osserva che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa. In proposito, il medesimo DVR aziendale – allegato in atti - precisa che gli addetti agli impianti di manutenzione dei treni, degli armamenti ferroviari e degli impianti elettrici sono esposti al rischio fisico, al rischio chimico, al rischio biologico durante l'esecuzione delle loro abituali mansioni, predisponendo l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sostiene l' che tale qualificazione vada riferita esclusivamente al corpetto ad CP_3 alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta, non anche agli altri indumenti di lavoro. In particolare, nelle difese ha sostenuto che gli indumenti forniti al ricorrente non possono qualificarsi come DPI in quanto destinati soltanto a preservare gli abiti civili dall'usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa senza alcuna valenza protettiva, assolvendo a detta funzione soltanto la “tuta di protezione per rischio chimico” monouso, distribuita ai lavoratori per alcune attività, saltuarie e sporadiche e per le quali vi è una bassa probabilità di venire in contatto con sostanze nocive. L'argomento non appare condivisibile. Giova evidenziare che il rischio in esame trova, nella specie, conferma proprio nella Contr fornitura della tuta monouso che la stessa riconosce di aver consegnato al lavoratore ed in ordine alla quale ha specificato che risulta essere un indumento di protezione: 1) di categoria III (vds. Reg.UE 425/2016- “DPI che proteggono da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute); 2) correttamente dotato di marcatura CE come DPI di Cat. III rilasciata da organismo notificato (SGS United Kingdom Ltd CE 0120) abilitato alla marcatura DPI di questa tipologia;
3) conforme alla norma UNI EN 13034:2009 di tipo 6B (corpo intero e grado massimo di protezione per agenti chimici liquidi); 4) conforme alla norma UNI EN 13982-1:2010 (corpo intero e grado massimo in forma di particelle solide). La tuta monouso è ritenuta, in base al medesimo DVR aziendale, un DPI idoneo a preservare da sostanze imbrattanti ed è, in particolare, definito un “Indumento di protezione (tuta ad uso limitato)” quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”, rendendo, pertanto, Contr evidente che, per la mansione svolta, la stessa ha ritenuto che vi fosse il rischio fisico derivante da un'attività insudiciante ed esposta al contatto con agenti chimici, di tipo medio basso. Contr La messa a disposizione della tuta monouso consegue, quindi, all'obbligo dell di proteggere i lavoratori come il ricorrente dall'insudiciamento e dalla media/bassa contaminazione chimica derivante dalle lavorazioni cui sono addetti e, di conseguenza, la sua dotazione nonché la vigilanza sul suo utilizzo integrano il corretto adempimento dell'obbligo legale a carico del datore di lavoro di preservarli dal rischio cui sono esposti.
Tanto premesso, la fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonchè permeabili dai liquidi e potendo, inoltre, essere indossate soltanto per un periodo di tempo limitato e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituite da materiale isolante e non traspirante, determinano un progressivo innalzamento della temperatura corporea non tollerabile soprattutto nei mesi estivi. Il mancato e/o il limitato uso della tuta monouso così come le ragioni dedotte dal ricorrente a giustificazione del mancato utilizzo del DPI in questione - ossia le caratteristiche negative della composizione della tuta (materiale isolante e non traspirante) nonché la sua predisposizione alla lacerazione e alla sudorazione - non esime, poi, da responsabilità. CP_3
In base all'art. 20, lettera e) del dlgs 81/2008, costui, in effetti, avrebbe dovuto
“segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, adempimento non emerso in giudizio, la cui inosservanza non rileva, comunque, a fini di causa. Ed, infatti, sussiste, senza dubbio, l'obbligo datoriale di vigilare sull'uso del DPI e, se del caso, sanzionare il dipendente che a tale uso si sottragga in quanto, in caso contrario, il datore diventa responsabile delle conseguenze derivanti dal mancato uso del DPI. Nel caso specifico, quindi, l'insudiciamento degli indumenti di lavoro, avvenuto in conseguenza dell'uso ridotto e parziale della tuta monouso e della scelta del ricorrente di non richiederne all'occorrenza la sostituzione, non esime da responsabilità l
[...] in ordine alle conseguenze derivanti dal mancato utilizzo del predetto DPI. CP_3
In proposito, è stata costantemente affermata dai Giudici di legittimità la responsabilità del datore di lavoro per non aver vigilato sul rispetto delle norme di prevenzione e sul corretto uso dei DPI (cfr. tra le altre Corte di Cassazione, sez. IV, sentenza n. 22413 del 3 novembre 2015; in senso conf. v. Cass. Sez. Lav. n. 22818 del 28/10/2009 e Cass. Sez. Lav. n. 4656 del 25/2/2011). I principi elaborati in tema di responsabilità ex art. 2087 c.c. in caso di danni da infortunio sul lavoro e malattia professionale possono essere estesi anche ai danni di natura patrimoniale derivanti dall'inosservanza di norme a protezione della salute del lavoratore quali quelli in esame. Può, quindi, giungersi alla conclusione che l'attività manutentiva espletata dalla parte ricorrente abbia, comunque, determinato l'esposizione a sostanze insudicianti di vario genere, né rileva, ai fini dell'esposizione al fattore di rischio, il dato fattuale – pure valorizzato da nelle proprie difese - che si sia trattato di attività prevalente o CP_3 residuale nell'ambito del turno di lavoro in quanto non è revocabile in dubbio che non sia la durata dell'attività che rende insudicianti gli indumenti bensì la tipologia di lavorazione eseguita. In definitiva, lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza. La Suprema Corte, con la sentenza del 21/06/2019, n.16749 ha chiarito che “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi del d.lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, e del d.lgs. n. 81 del 2008, artt. 15 e ss. e s.m.i. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)” Al riguardo si ricorda, altresì, quanto affermato dalla Corte di legittimità secondo cui: "con particolare riferimento agli operatori ecologici, comunque addetti alla raccolta dei rifiuti questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale. In particolare, è stato precisato che "l'idoneità degli indumenti di protezione - che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4 cit. decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (ex art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni"
(Cass. n. 33133/2019). Di particolare rilievo risulta, poi, la sentenza del 03/07/2023 n.18656 in cui la Cassazione ha rigettato la censura del ricorrente secondo cui "in assenza di un rischio concreto e dimostrato per la salute e la sicurezza, gli indumenti in discussione non costituivano DPI in senso tecnico, ma meri indumenti di custodia, forniti al fine di preservare gli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'attività lavorativa, con conseguente esclusione dell'obbligo di relativo lavaggio a carico del datore di lavoro", e ha richiamato i numerosi precedenti di questa Corte (v. Cass. n. 16749 del 2019; n. 17132 del 2019; n. 17354 del 2019; Cass. n. 5748 del 2020; Cass. n. 17100 del 2021), ribandendo che "La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (Confermato il risarcimento in favore di un operaio dipendente di un'azienda ferroviaria, il quale aveva lamentato il mancato lavaggio di gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità, giubbotto impermeabile contro le intemperie, pantalone invernale da lavoro e guanti di protezione, atteso che vanno catalogati come dispositivi di protezione individuale quegli indumenti che l'azienda fornisce al lavoratore e che quest'ultimo indossa sopra i propri abiti durante il turno di lavoro. Ciò significa che il lavoratore ha diritto ad essere risarcito se l'azienda non ha provveduto a sobbarcarsi il lavaggio degli indumenti da lavoro utilizzati quotidianamente)". Va, quindi effettuato, secondo i Giudici di legittimità, l'accertamento, in sede di merito, che l'indumento sia in concreto una barriera di protezione rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore (Cass. n. 32865 del 2021).
Il principio di diritto - del tutto condivisibile – è, dunque, che sussiste l'obbligo di lavaggio per il datore anche se gli indumenti forniti al lavoratore servono a proteggere i suoi abiti civili da un fattore di rischio per la salute e/o per la sicurezza. In definitiva, l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione. L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626/1994, che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonché ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (Cass. ord. sez. lav.
n.16749/2019). Nei medesimi termini: “la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.” (Cass. Sez. lav. n. 18656 del 3/7/2023). Nel caso di specie, il medesimo DVR aziendale precisa che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere "alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza (Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DPI usurati e non più efficienti" (V. punto 5.3.18 del DVR Deposito Officina Napoli Ponticelli). La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione. Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo n.81/2008 in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale. L'assunto dell secondo cui l'art. 77 D.L.vo n.81/2008 non prevede il CP_3 lavaggio degli indumenti bensì impone al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi è infondato. Il comma 4 dell'art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore "..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante". La norma prevede che tali obiettivi siano perseguiti "mediante" la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie ove il termine "manutenzione" depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro. Rientra, del resto, nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono, inoltre, mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione. Da quanto finora esposto consegue che è onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei D.P.I. previsto dagli artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008. Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia. E' infondata, dunque, la censura mossa dall secondo cui il lavoratore non ha CP_3 fornito la prova del danno nonché degli elementi idonei per la sua quantificazione in quanto costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico avvalendosi, eventualmente, anche di una lavatrice d'uso domestico. Va ora esaminata la questione della risarcibilità del danno preteso dal ricorrente conseguente al riscontrato inadempimento del datore di lavoro. Costui rivendica il danno patrimoniale, così qualificato sia nell'oggetto del ricorso che nelle conclusioni, conseguente al mancato lavaggio dei DPI da parte del datore di lavoro, pari al costo del lavaggio e al tempo impiegato per tale operazione. Sul piano generale va condiviso il principio enunciato dai giudici di legittimità (cfr. Cass., civ. sez. II, del 24 luglio 2018, n. 19549) secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Ed eguale principio vale quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, spettando al creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (Cass. SU n. 13533 del 2001; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 15659 del 2011; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 1743 del 2007; Cass. n. 13674 del 2006)”. Laddove il creditore agisca per il risarcimento del danno, occorre dimostrarne l'esistenza e l'esatta determinazione. Al riguardo, nelle ipotesi di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo legale di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il diritto del dipendente alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata per l'espletamento di tali operazioni e al rimborso delle spese sostenute (Cass. n. 18674/2015, Cass. n. 23314/2010, Cass. n. 11729/2009), potendo ravvisarsi nel compimento indispensabile e necessitato delle operazioni di lavaggio svolte in luogo del soggetto obbligato, il danno patito dal lavoratore, causativo del pregiudizio patrimoniale sofferto. A tale riguardo non risulta allegato che parte ricorrente abbia provveduto di persona al lavaggio dei capi ed, in ogni caso, l'attività in questione, quand'anche la si volesse considerare accessoria rispetto a quella lavorativa, sarebbe posta in essere in ambito domestico, al di fuori di ogni controllo datoriale e compatibile con attività ulteriori (cfr. sentenza Manzon del 30.05.2023 causa , in atti). Parte_2
Il pregiudizio sofferto può, invece, essere parametrato al costo sopportato per provvedere ad un lavaggio. Al riguardo, il danno patrimoniale subito dal lavoratore è evidente: il mancato lavaggio di DPI e indumenti da parte del datore di lavoro che ne era obbligato ha costretto il lavoratore a provvedervi, sostenendo i relativi costi. In ordine ai lavaggi domestici effettuati a proprie spese, la prova dei costi dei lavaggi effettuati è difficile e per gli stessi può farsi riferimento ad una valutazione equitativa.
In proposito si registra una sentenza della Suprema Corte - la n.16715 del 23/7/2014 - che ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto da un'azienda condannata al risarcimento dei danni patrimoniali parametrati alla retribuzione straordinaria conseguenti al mancato lavaggio dei DPI e, in merito alla quantificazione del danno, ha osservato che “la sentenza impugnata, nel determinare i danni con valutazione equitativa, ha dato atto di come l'impossibilità di provare nel loro esatto ammontare i costi e le spese sostenute derivi proprio dalla natura degli stessi, normalmente affrontati nell'ambito della quotidiana economia familiare e, quindi, privi di ogni riscontro di carattere documentale e, comunque, non dimostrabili con altro mezzo istruttorio ed ha, altresì, motivatamente specificato i parametri (voci e valori di costo, numero e frequenza dei lavaggi) presi a riferimento per la valutazione ai sensi dell'articolo 432 c.p.c.. cosi' ottemperando alle condizioni richieste, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, per il legittimo esercizio da parte del giudice del lavoro del potere di liquidazione del danno in via equitativa, che presuppone l'individuazione, con adeguata motivazione, dei criteri adottati e dell'iter logico seguito, anche con riguardo all'obiettiva impossibilità di una determinazione certa della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo (v. ad es. Cass., 18 aprile 2003, n. 6333; Cass., 7 gennaio 2009, n. 50) (CFR Conf. Cassazione n. 4310/2018). In ordine al “ quantum”, parte ricorrente ha evidenziato che, per motivi igienici, il lavaggio dei capi in oggetto - imbrattanti da sostanze insudicianti - doveva essere effettuato separatamente da altri indumenti di uso comune almeno due volte alla settimana. Osserva il Tribunale, tuttavia, che, nonostante tale rilievo, non appaiono comunque condivisibili i conteggi che determinano per ciascun lavaggio domestico l'importo di euro 7,24. Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro il trattamento retributivo del dipendente in rapporto al tempo impiegato per i lavaggi, aggiungendo, poi, la quota dei costi di lavaggio (rapportata alla quantità di detersivo ed igienizzante, al consumo di energia elettrica e di acqua, al costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice: v. tabella alla pag. 28 del ricorso introduttivo) stimata in euro 1,20 ciascuno. Ad avviso del Tribunale, all'esito della disamina della tabella redatta dal ricorrente, non appare corretto calcolare per intero, con riguardo al lavaggio degli indumenti in esame, il costo medio di acquisto e manutenzione della lavatrice che, verosimilmente, è stata utilizzata per indumenti e biancheria familiare di varia natura e non destinata esclusivamente alla funzione qui esaminata. Non appare, poi, scontato dover provvedere sempre a due lavaggi settimanali. Appare sovrastimato, a fronte di nozioni di comune esperienza, un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio, tenendo in considerazione le operazioni di carico, avviamento del programma, scarico, stenditura che richiedono pochi minuti e l'asciugatura che avviene all'aria senza alcuna necessità di collaborazione umana ulteriore (non essendo, nella specie, allegato l'utilizzo di una diversa macchina asciugatrice da caricare e scaricare) . Accertato, quindi, l'inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, la pretesa risarcitoria va riconosciuta, in via equitativa, nei limiti di un terzo dell'importo calcolato da parte ricorrente per tutto il decennio da maggio 2014 a maggio 2024, così come richiesto e, pertanto, nella misura di euro 2.324,84. Alla stregua di tutto quanto sovra esposto l va, quindi, condannata al CP_3 pagamento, in favore di parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di € 2.324,84. Quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che, in relazione alla natura del danno lamentato, il termine da applicarsi è quelle ordinario decennale, posto che non appare revocabile in dubbio che il risarcimento è dovuto per l'inadempimento di un obbligo contrattualmente imposto al datore di lavoro.
Nel caso in esame, poi, il termine decennale è stato interrotto, prima ancora della notifica del ricorso, con la richiesta di accesso agli atti del 15.11.2021 inoltrata a mezzo pec in data 24.11.2021. Il periodo da considerare, dunque, va dal maggio 2014 al maggio 2024, così come nei conteggi allegati al ricorso Alla sorta capitale va aggiunta la maggiorazione per rivalutazione ed interessi e, trattandosi di risarcimento del danno, la decorrenza degli accessori è dalla domanda giudiziale al saldo. Le spese di giudizio devono essere compensate per la metà, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda e del contrasto giurisprudenziale sulla tematica dedotta in giudizio presso il locale Tribunale;
per il residuo si liquidano come in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 18.07.2024 nei confronti dell Parte_1 CP_3 in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la al CP_3 risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione dei DPI in favore di parte ricorrente nella misura di € 2.324,84 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali come in motivazione fino al saldo;
liquida le spese in complessivi € 1.511,10 comprensivi di spese generali, delle quali compensa la metà e condanna al pagamento della restante metà oltre IVA e CP_3
CPA come per legge ed € 118,50 a titolo di contributo unificato, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi. Così deciso in Napoli, 10.06.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Matilde Dell'Erario