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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 22/10/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 175/2024 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario portante R.G. 175/2024 P.U.
PROMOSSO DA
MA HA e AR NA, con gli Avv. Andrea Bordone e Mario Lotti, che li rappresentano e difendono, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
M-A SUPER-STORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (P.IVA 03545720124), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 21047 Saronno (VA), Via Ramazzotti 21, non costituitasi nel presente procedimento.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di M-A SUPER-STORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA.
Esaminati gli atti e i documenti depositati dai ricorrenti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
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• con ricorso depositato il 03.09.2024, i creditori in epigrafe chiedevano la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della M-A SUPER-STORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA;
• fissata udienza di comparizione al 15.10.2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica perfezionatasi in data 11.09.2024 a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 40 c.6 c.c.i.i.;
• la parte resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di comparizione.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in 21047 Saronno (VA), Via Ramazzotti 21, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e prodotti per la casa, scatolame, frutta e verdura, macelleria, pizza, carni cotte (“doner- kebab”), abbigliamento, calzature e accessori.
• Sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditori in forza dei titoli esecutivi costituiti da decreto ingiuntivo n. 374/2023 del 30.11.2023, pubblicato il 01.12.2023 – Tribunale di Busto Arsizio - Giudice del Lavoro, quanto al Signor MA HA e da decreto ingiuntivo n. 383/2023 del 07.12.2023, pubblicato l'11.12.2023 – Tribunale di Busto Arsizio - Giudice del Lavoro, quanto al Signor AR NA.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che i ricorrenti vantano crediti per complessivi €. 29.043,26 circa e risultano affidati al
Concessionario della riscossione (AGENZIE ENTRATE - RISCOSSIONE) crediti erariali per ulteriori €.38.323,15 circa.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata.
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dal debitore non costituitosi nel presente procedimento, dovendosi condividere il principio secondo cui “…in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643).
L'istruttoria esperita in corso di causa ha viceversa consentito di accertare elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dalle
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dichiarazioni dei redditi emergono ricavi lordi di €.217.093,00 circa, già nell'esercizio
2022;
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
Ancora, sotto tale profilo, assume rilevanza;
1) l'esito infruttuoso dei tentativi di recupero forzoso del credito esperiti dai ricorrenti;
2) la irreperibilità dell'impresa presso la sede risultante alla C.C.I.A.A.;
3) l'incapacità a far fronte ad un unico debito di modeste dimensioni, la quale dimostra la mancanza di una modesta liquidità che potrebbe consentire l'adempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11393 del 18/06/2004;
Sez. 1, Sentenza n. 19611 del 30/09/2004);
4) il reiterato mancato deposito dei bilanci a decorrere dal 2018, sebbene la società risulti attiva, quantomeno sino al periodo di imposta 2022, come confermato dalla dichiarazione dei redditi Società di Capitali 2023 e nonostante l'intervenuto trasferimento del ramo di azienda nel giugno 2021;
5) il disinteresse dimostrato per le vicende sociali dagli organi gestori, neppure comparsi nella fase istruttoria avanti al giudice relatore;
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
M-A SUPER-STORE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA, (P.IVA 03545720124).
con sede legale in 21047 Saronno (VA), Via Ramazzotti 21.
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Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Milton Cosimo D'Ambra .
NOMINA Curatore il Dott. Pagano Giuseppe con studio in Parabiago (MI) Piazza Monumento n. 4 .
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 4 FEBBRAIO 2025 alle ore 15.15 , innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
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Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 18/10/2024.
Il Presidente Estensore
Dott. Marco Lualdi
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