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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/07/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1535/2020
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente Dott. Enrico Schiavon ConIGliere Dott.ssa Elena Garbo ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte al ruolo generale dell'anno 2020:
N.1535/2020 promossa da P.IVA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianfranco Spiazzi del Foro di Verona e Franco Zambelli del Foro di Venezia come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Spagnol, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in appello depositato telematicamente e contro
(C.F. e CP_2 C.F._2 Controparte_3
( ) CodiceFiscale_3
APPELLATI rappresentati e difesi rappresentati dall'Avv. Francesco Longhi come da procure alle liti rilasciate in primo grado e contro
( ) e Controparte_4 CodiceFiscale_4 [...]
( ) CP_5 CodiceFiscale_5
APPELLATI Rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Invidia come da procure alle liti depositate unitamente alla comparsa di risposta in appello e contro E QUALI EREDI DI Controparte_6 Controparte_7
(C.F: ) Persona_1 C.F._6
APPELLATA Rappresentati e difesi dall'avv.Alex Dal Cero giusta procura rilasciata su foglio separato e depositata nel fascicolo telematico
N.1556/2020 promossa da
( ) e Controparte_4 CodiceFiscale_4 [...]
( ) CP_5 CodiceFiscale_5
APPELLANTI Rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Invidia come da procura speciale in calce all'atto di citazione in grado di appello contro P.IVA Parte_1 P.IVA_1
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianfranco Spiazzi del Foro di Verona e Franco Zambelli del Foro di Venezia come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv.to avv. Nicola Spagnol, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in appello depositato telematicamente e contro
(C.F. e CP_2 C.F._2 Controparte_3
( ) CodiceFiscale_3
APPELLATI rappresentati e difesi rappresentati dall'Avv. Francesco Longhi come da procure alle liti rilasciate in primo grado e contro
(C.F: ) Persona_1 C.F._6
APPELLATA Rappresentata e difesa dall'avv.Alex Dal Cero giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.967/2020 pubblicata in data 19.10.2022
pag. 2/35 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE-APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
Parte_1
1535/2020 r.g Voglia la Corte d'Appello di Venezia in accoglimento dell'appello in totale riforma, della sentenza impugnata: Nel merito. Nei confronti di CP_1
Respingersi tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui è causa. Nei confronti dei terzi chiamati Respingersi tutte le loro domande in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui è causa. Nei confronti degli eredi di Persona_1
Nel denegato caso di accoglimento delle domande svolte da nei confronti CP_1 di e delle domande riconvenzionali svolte dai terzi chiamati
Parte_1 condannarsi a tenerne integralmente manlevata Persona_1 Parte_1 condannandosi a pagare direttamente ai predetti soggetti ogni e Persona_1 qualsiasi somma che fosse dichiarata tenuta a loro corrispondere. Nel
Parte_1 caso fosse tenuta ad arretrare l'immobile di cui è causa ridursi
Parte_1 proporzionalmente il prezzo di vendita pagato da con il rogito di cui al
Parte_1 doc.10 condannando ad immediatamente restituirlo a Persona_1 [...] oltre al risarcimento dei danni conseguenti all'evizione subita.
Parte_1
Respingersi tutte le domande ex adverso proposte da e dalle altre Persona_1 parti perché infondate in fatto ed in diritto. Condannarsi, chi di obbligo, a restituire le spese legali liquidate con la sentenza impugnata e pagate in corso del presente giudizio e, quindi, allo stato Persona_1
a restituire a la somma di euro10.505,66 oltre interessi legali
[...] Parte_1 dalla data del 3.7.2020 al saldo effettivo. 1556/2020 r.g. Nel merito: accogliersi l'appello proposto dai IGnori e Controparte_4 CP_5 per i motivi di cui è causa. Quanto all'appello incidentale: per i motivi svolti accogliersi l'appello incidentale e quindi riformarsi totalmente la sentenza impugnata accogliendo le conclusioni di primo grado: Nei confronti di CP_1
Respingersi tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui è causa Nei confronti dei terzi chiamati Respingersi tutte le loro domande in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di pag. 3/35 cui è causa Nei confronti degli eredi Persona_1
Nel denegato caso di accoglimento delle domande svolte da nei confronti CP_1 di e delle domande riconvenzionali svolte dai terzi chiamati
Parte_1 condannarsi a tenerne integralmente manlevata Persona_1 Parte_1 condannandosi a pagare direttamente ai predetti soggetti ogni e Persona_1 qualsiasi somma che fosse dichiarata tenuta a loro corrispondere. Nel
Parte_1 caso fosse tenuta ad arretrare l'immobile di cui è causa ridursi
Parte_1 proporzionalmente il prezzo di vendita pagato da con il rogito di cui al
Parte_1 doc.10 condannando ad immediatamente restituirlo a Persona_1 [...] oltre al risarcimento dei danni conseguenti all'evizione subita.
Parte_1
Respingersi tutte le domande ex adverso proposte da e dalle altre Persona_1 parti perché infondate in fatto ed in diritto. Condannarsi,chi di obbligo, a restituire le spese legali liquidate con la sentenza impugnata e pagate in corso del presente giudizio e quindi, allo stato Persona_1
a restituire a la somma di euro10.505,66= oltre interessi legali
[...] Parte_1 dalla data del 3.7.2020 al saldo effettivo. In via istruttoria Per entrambi i procedimenti si insiste nell' istanza di cui sopra. Con rifusione delle spese e dei compensi di I° e II° grado di giudizio oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. CONCLUSIONI PARTI APPELLANTI-APPELLATE Controparte_4
E :
[...] Controparte_5
In via principale nel merito:
1. In totale riforma del capo 1 della sentenza n. 967/2020 del 3.7.2020 del Tribunale Ordinario di Verona, dichiararsi l'immobile de quo, anche in ragione dello ius superveniens offerto dall'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001, pienamente legittimo ed in quanto tale sottratto dall'obbligo di arretramento/demolizione; In via subordinata:
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dalla OR , Voglia Codesta Corte condannare al risarcimento del danno, in CP_1 via solidale tra loro, la società e gli eredi al Parte_1 Persona_1 pagamento della somma già accertata come dovuta dalla sentenza impugnata al capo 2; in ogni caso:
3. accogliersi tutti i motivi di appello contenuti in atto di citazione del 1.9.2020 nel procedimento R.G. 1556/2020, già riunito al presente R.G. 1535/2020, proposti dagli odierni deducenti;
4. confermarsi nei confronti della appellante, in favore degli odierni deducenti, i capi nn. 3, 4 e 6 della sentenza impugnata;
pag. 4/35 5. ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta;
6.con vittoria di onorari e di spese di giudizio come generale norma, oltre ad accessori di legge (r.s.g. al 15%, c.p.a. al 4%, i.v.a. al 22%); In via istruttoria Si insiste nella richiesta di chiarimenti del C.T.U. e, pertanto, per la fissazione di udienza affinché precisi se l'intervento edile è consistito in un'attività demolitiva e un'attività ricostruttiva e, altresì, se vi sia discontinuità tra il nuovo edificio realizzato ed il preesistente tale da poter escludere che l'intervento eseguito possa essere considerato conservativo o sostitutivo dell'immobile preesistente demolito, così come meglio esposto nelle premesse, qui da intendersi richiamate. CONCLUSIONI PARTE APPELLATA : CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, produzione, deduzione ed eccezione Nel merito:
- accertati e dichiarati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto respingersi l'appello proposto dalla società nonché dai IGnori Parte_1 [...]
e in quanto infondato in fatto ed in diritto, per Controparte_4 Controparte_5 tutte le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, accogliersi le conclusioni così come già formulate nelle comparse di costituzione e risposta;
- con il favore di compenso e spese, con distrazione in favore dello scrivente difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. CONCLUSIONI PARTI APPELLATE : CP_8
In via principale: rigettarsi integralmente le domande avanzate dalle parti appellanti e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 967/2020 del 03.07.2020. Nel merito in via subordinata: in caso di rigetto della domanda avanzata in via principale e di accoglimento delle avverse richieste di riforma della sentenza n. 967/2020 del 03.07.2020, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione a mantenere l'edificio di cui è causa all'attuale distanza da quello di proprietà dell'attrice e dal confine con quest'ultima, per effetto dell'unione del possesso a tale titolo con quello precedentemente maturato dalla Sig.ra e della convenuta Persona_1 [...]
come già richiesto in primo grado. Parte_1
Nel merito in via ulteriormente subordinata:
- in caso di rigetto della domanda avanzata in via principale e di accoglimento delle avverse richieste di riforma della sentenza n. 967/2020 del 03.07.2020, ove fosse accolta la domanda di arretramento delle opere eseguite da nei confronti Parte_1 dei SI.ri e , condannarsi la società CP_2 Controparte_3 Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ridurre il prezzo delle compravendite rispettivamente concluse in data 30.05.2016 tra la società
[...]
e i SI.ri e nella misura che sarà Parte_1 CP_2 Controparte_3
pag. 5/35 determinata in corso di causa con conseguente condanna della società Parte_1 alla restituzione della differenza nonché a risarcire agli stessi i danni patiti e
[...] patiendi a causa dell'arretramento nella misura che sarà determinata in corso di causa, come già richiesto in primo grado;
–in caso di rigetto della domanda avanzata in via principale e di accoglimento delle avverse richieste di riforma della sentenza n. 967/2020 del 03.07.2020, ove fosse accolta anche parzialmente la domanda formulata dalla difesa della Sig.ra di CP_1 risarcimento dei danni asseritamente patiti avanzata nei confronti dei SI.ri CP_2
e , condannarsi la società in persona del suo
[...] Controparte_3 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a rimborsare loro quanto fossero tenuti a pagare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, come già richiesto in primo grado;
– in caso di rigetto della domanda avanzata dai SI.ri e in via CP_4 CP_5 principale e di accoglimento dell'avversa richiesta di riforma in parte qua della sentenza n. 967/2020 del 03.07.2020, riformarsi i solo capi nn. 1 e 2 della citata sentenza, con conferma delle altre disposizioni del provvedimento di prime cure. In ogni caso: con vittoria di onorari e di spese di giudizio, oltre ad accessori di legge, rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. CONCLUSIONI PARTI APPELLATE E Controparte_6 [...]
QUALI EREDI DELLA DEFUNTA APPELLATA SIG.RA CP_7 [...]
Persona_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare: i) la domanda spiegata da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con la quale chiede di essere Parte_1 manlevata dalla IG.ra (a cui sono succeduti gli eredi Persona_1 [...]
e da tutto quanto essa società sia chiamata a rispondere in CP_6 Controparte_7 ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei suoi confronti da e/o CP_1 dalle altre parti del giudizio in quanto ingiustificata ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione di data 14 gennaio 2020; ii) la domanda spiegata da in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 la quale chiede che gli venga restituito il prezzo di vendita, o parte di esso, pagato alla IG.ra (a cui sono succeduti gli eredi e Persona_1 Controparte_6 [...]
per effetto della vendita a ministero del Notaio , oltre ai danni CP_7 Per_2 conseguenti l'evizione, in quanto ingiustificata ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
iii) la domanda spiegata da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., con la quale chiede a (a cui Persona_1 sono succeduti gli eredi e , o a chi di obbligo, di Controparte_6 Controparte_7 restituire le spese legali liquidate con la sentenza di I° in quanto ingiustificata ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione di pag. 6/35 data 14 gennaio 2021; iv) ogni domanda spiegata dalla IG.ra nei CP_1 confronti della IG.ra (a cui sono succeduti gli eredi Persona_1 [...]
e e, comunque, ogni domanda, anche se posta dalle altre CP_6 Controparte_7 parti in causa, nei confronti della IG.ra (a cui sono succeduti gli Persona_1 eredi e in quanto ingiustificata ed infondata in Controparte_6 Controparte_7 fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione di data 14 gennaio 2021.
In caso di rigetto delle suesposte domande, confermare integralmente la sentenza emessa ed impugnata del Tribunale di Verona.
Vittoria di spese e compensi del grado di giudizio. In via istruttoria: Si reiterano tutte le richieste istruttorie così come formulate negli atti processuali di primo e secondo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione regolarmente notificato , quale proprietaria CP_1 dell'immobile sito in Peschiera del Garda, via Milano n. 40 (censito al NCEU del medesimo Comune al Foglio n. 9, part. n. 383) conveniva in giudizio la società
[...] per l'accertamento della violazione delle norme in materia di distanze Parte_1 tra costruzioni (violazione della distanza legale di 10 metri dalle pareti finestrate previste dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 e della distanza di 3 metri tra costruzioni disposta dall'art. 873 c.c.) da parte della convenuta, Parte_1 proprietaria del frontistante fabbricato, censito al medesimo Foglio dello stesso Comune ai mapp. nn. 1370 sub 1-7, in relazione all'esecuzione di opere di demolizione, sopraelevazione e ampliamento del fabbricato esistente. Chiedeva, dunque, la condanna all'arretramento delle opere eseguite a distanza legale nonché al risarcimento del danno nel periodo intercorrente tra la realizzazione delle opere abusive e l'arretramento delle stesse, in considerazione del deprezzamento dell'immobile e della perdita del panorama subito. Domande estese, a seguito di chiamata in causa, anche nei confronti di CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...] quali acquirenti, in forza di titoli Controparte_9 successivi, degli immobili della (in primi quattro in virtù di Parte_1 contratto di compravendita di due appartamenti, quale promissaria acquirente ER di un appartamento). Con separato giudizio poi riunito citava quale Parte_1 Persona_1 dante causa dell'immobile chiedendo di essere dalla stessa manlevata in forza di garanzia per evizione in caso di accoglimento delle domande svolte da e CP_1 dagli altri chiamati. Gli acquirenti , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
pag. 7/35 E nel costituirsi Controparte_5 Persona_1 chiedevano il rigetto delle domande e, proponeva Persona_1 eccezione di usucapione del diritto a costruire in violazione delle norme sulle distanze, cui aderivano anche gli altri acquirenti convenuti, che, in via subordinata, proponevano anche domande riconvenzionali di riduzione/restituzione del prezzo e risarcimento danno nei confronti della , per il caso in cui le domande Parte_1 dell'attrice fossero state accolte. La vicenda trae origine dall'atto notarile del 8.7.14 con cui Persona_1
vendeva a , per la somma di € 300.000, la piena
[...] Parte_1 proprietà dell'immobile articolato al piano terra e primo di un edificio sito in Peschiera del Garda, alla via Solferino n. 4, censito al NCEU del medesimo Comune al Foglio 9, part. nn. 505 sub 1, 2 e 3 e confinante ad est con quello di proprietà di . CP_1
L'immobile veniva venduto con già presentata istanza, da parte della di ER permesso di costruire n. 5475 per la ristrutturazione del fabbricato ai sensi della L.R. 13/11 (“piano casa”) nonchè richiesta di parere alla Soprintendenza. Il permesso di costruire veniva rilasciato in data 6.11.2014 per ristrutturazione e ampliamento del fabbricato mediante realizzazione di un piano secondo, di un piano sottotetto, oltre copertura. In data 24.05.2016 la otteneva il Permesso di Costruire in Parte_1
Variante, (n° 5475/1) per la realizzazione di un più ampio intervento edilizio che prevedesse la realizzazione, in luogo dell'originario edificio acquistato dalla di un fabbricato di 4 piani fuori terra (veniva rilasciata altresì ER autorizzazione paesaggistica in data 25.03.2016). In data 16.11.2016 veniva rilasciato il certificato di agibilità. In data 30.05.2016 acquistavano dalla Parte_2 Controparte_3 società la porzione di fabbricato posta al piano primo con Parte_1 annessa cantina posta al piano sottostrada nonché due posti auto al piano terra. In data 05.07.2016 E Controparte_4 CP_5
acquistavano dalla società la porzione di
[...] Parte_1 fabbricato disposta su tre piani di cui uno interrato, nonché pertinenziale autorimessa posta al piano sotto strada. In data 08.07.2015 si rendeva promissaria acquirente Persona_1 dalla dell'unità collocata al piano terra del complesso Parte_1 immobiliare, avviando successivamente azione ex art. 2932 c.c.per il trasferimento della proprietà. Espletata CTU affidata all'ing. che concludeva per la sussistenza della Per_3 violazione delle distanze legali, il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe impugnata: 1) condannava , E Parte_1 Controparte_4
pag. 8/35 , in solido tra loro, alla demolizione dei piani II e III CP_5 CP_5 dell'edificio nonchè al pagamento in favore di a titolo risarcitorio della CP_1 somma di € 20.000. 2) condannava a tenere indenne Parte_1 [...]
dalle conseguenze derivanti dalle Controparte_10 condanne di cui sopra e, quindi, nei rapporti interni, a sostenere in via esclusiva gli oneri e gli adempimenti connessi all'intervento di ripristino ed a rifondere agli stessi quanto eventualmente sborsato in favore di parte attrice in relazione alla condanna risarcitoria;
3) condannava , al risarcimento del danno in favore di Parte_1
per un importo Controparte_10 pari a 596.000 oltre IVA;
4) rigettava la domanda di manleva proposta da nei confronti Parte_1 di . Persona_1
Questi gli argomenti alla base della decisione:
• la sopraelevazione realizzata da , quindi limitatamente Parte_1 al piano secondo e terzo, viola la normativa vigente in materia di distanze legali, in quanto non rispetta né la distanza minima di tre metri prevista dall'art. 873 del codice civile per le costruzioni che non siano unite o aderenti (essendo la distanza minima di m 2,35 circa) né il distacco minimo di m 10 - da osservarsi tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - prescritto dall'art. 9 del D.M. n° 1444 del 1968, essendo questa distanza di m 2,88 circa;
• la sopraelevazione, determinando un aumento di volumetria costituisce sempre
“nuova costruzione” (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 15/06/2018, n. 15732 secondo cui “la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione” conforme Cass. civ. Sez. III Sent., 01/10/2009, n. 21059);
• è irrilevante il criterio della prevenzione rispetto alla parte oggetto di sopraelevazione (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 11/06/2008, n. 15527 “in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. Ne consegue l'applicazione della normativa vigente al momento della modifica e l'inoperatività del criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione” conforme Cass. civ. Sez. II Sent., 03/01/2011, n. 74);
• la tutela reale di cui agli art. 872 -2933 c.c. va effettuata mediante demolizione pag. 9/35 integrale della sopraelevazione (piano secondo e terzo) a cura e spese della parte costruttrice convenuta, in solido con gli aventi causa ed attuali proprietari
E , stante Controparte_4 Controparte_5
l'impossibilità, secondo le conclusioni del CTU, di un arretramento parziale dell'edificio interessato;
• a parte attrice danneggiata spetta tanto la tutela ripristinatoria quanto quella risarcitoria dovendosi quest'ultima considerarsi "in re ipsa" ed equitativamente determinata in euro 20.000,00;
• nessuna responsabilità può attribuirsi alla venditrice in quanto ER
l'immobile trasferito con atto del 8.7.2014 non era intrinsecamente costruito in violazione delle distanze legali, che è derivata unicamente dall'attività di sopraelevazione posta in essere dalla e riguardante Parte_1 unicamente la porzione dell'edificio caratterizzante la “nuova costruzione” realizzata ai piani secondo e terzo, resa possibile dall'ulteriore permesso di costruire in variante richiesto dalla società; inoltre in sede di rogito la parte venditrice non aveva assunto alcuna garanzia in ordine alla edificabilità su 4 livelli fuori terra dell'immobile alienato, limitandosi a dare atto della situazione urbanistica esistente. 2. Avverso l'indicata pronuncia hanno interposto tempestivo appello, dando vita a distinti procedimenti, successivamente riuniti, da un lato e Parte_1
e , dall'altro. Controparte_4 Controparte_5
Si è costituita resistendo al gravame. CP_1
Si sono altresì sono costituiti , e CP_2 Controparte_3 [...] esistendo al gravame per le parti svolte nei loro confronti e, per il Persona_1 resto, sostenendo la legittimità della sopraelevazione. Nel procedimento poi riunito avviato a seguito di appello proposto da si Parte_3
è costituita roponendo appello incidentale. Parte_1
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 22.2.2022 la causa veniva rimessa in istruttoria ordinando una integrazione alla CTU volta a verificare la legittimità della sopraelevazione realizzata da alla luce dello ius Parte_1 superveniens costituito dalle modifiche apportate al d.p.r. n. 380/2001 (art. 2 bis) con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e della possibilità di deroga all'art. 9 del DM 1968 n. 1444 alla luce della normativa regionale (L.R. Veneto n. 14/2009, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 13/2011 e n. 32/2013, in base all'interpretazione autentica con L.R. n. 30/2016), nei limiti consentiti dalla legge statale come interpretati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 119/2020 nonché di verificare la natura di luci o vedute delle aperture presenti sulla parete interessata dell'immobile dell'appellata CP_1
pag. 10/35 . CP_1
Veniva, altresì, richiesto al CTU di verificare, in caso di conferma della illegittimità della sopraelevazione, se la stessa fosse imputabile alla variante 5475/1/16 rilasciata a oppure anche, in tutto o in parte, al p.d.c. principale 5475/14 rilasciato Parte_1 alla venditrice prima della vendita. ER
Il CTU confermava le conclusioni in ordine all'illegittimità della sopraelevazione, precisando che la stessa è imputabile al permesso di costruire nr. 5475/14, rilasciato alla in quanto con il permesso in variante non sono state apportate modifiche alla ER sagoma o al sedime dell'ampliamento in progetto. Inoltre chiariva che la porta-finestra della cucina al piano terra dell'edificio ha CP_1 la natura di “veduta”, mentre la finestra dei bagni al piano terra e al piano primo la natura di “luce irregolare”. Dopo alcuni rinvii effettuati per verificare la possibilità di conciliazione, in data 28.11.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo a fronte del decesso di
Persona_1
Il procedimento veniva riassunto su iniziativa degli appellanti-appellati Parte_3 con costituzione in prosecuzione degli eredi di e Persona_1 fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni per l'11.2.2025. Nelle note scritte in sostituzione di udienza gli appellanti e Parte_1 hanno chiesto di convocare il CTU a chiarimenti sulla natura Parte_3 dell'intervento effettuato in particolare con riferimento all'attività di demolizione, alla luce delle conclusioni del CTU che ha qualificato l'intervento come ristrutturazione.
3. Motivi di appello di Parte_1
3.1. Liceità della sopraelevazione effettuata da Controparte_11 Parte_1
[... giusta l'art.10 n.1,lettera a) del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 che modifica il comma 1 ter dell'art.2 bis del Testo Unico in materia Edilizia di cui al D.P.R.
6.6.2001 n.380.Questione rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c., secondo comma. Il motivo si fonda sulla legittimità dell'intervento alla luce dell'art.2 bis co. 1 ter DPR 380/2001 come sostituito dall'art. 10 lettera A D.L. 76/2020 (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) che prevede: “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra edifici e dai confini, la ricostruzione è consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze preesistenti”. Evidenzia che l'attuale formulazione dell'art. 3, comma 1, lett. d) del TU prevede la possibilità di realizzare interventi di demolizione e di ricostruzione anche “con diversi
pag. 11/35 sagome, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologie e, nei casi previsti dalla legge o dagli strumenti urbanistici, incrementi volumetrici di rigenerazione urbana”. Sostiene, dunque, che in tutti i casi di demolizione e di ricostruzione di edifici preesistenti che risultino “legittimamente” ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze, ivi comprese quelle contenute nel d.m. 1444/68, in modo che non ne sarebbe consentita l'edificazione ex novo, l'art. 2 bis co. 1 ter prima parte del DPR 380/2001 ha chiarito che la ricostruzione è possibile, in deroga alle norme precedenti e, quindi, con il mantenimento delle distanze preesistenti, anche se non è possibile la modifica dell'originaria area di sedime e purché l'edificio originario fosse “legittimamente” realizzato. Ciò troverebbe conferma nei chiarimenti interpretativi dell'art. 10 del d.l. 16.7.2020 n.76 convertito nella legge 120 dell'11.9.2020 da parte del Ministero delle Infrastrutture a Conferenza delle Regioni;
Unioni Provincie;
Associazione Nazionale Comuni;
Dipartimento per le Infrastrutture;
Provvedimenti Interregionali per le O.O.P.P. (pag.6) ove si precisa: “E' importante rilevare che la previsione è testualmente riferita ad ogni caso d'intervento che preveda la demolizione e la ricostruzione di edifici e quindi indipendentemente dalla ascrivibilità degli interventi alla categoria della ristrutturazione o della nuova costruzione”. Il secondo periodo del co. 1 ter aggiunge che, in questi casi, sono consentiti “gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento” anche fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purché venga sempre rispettata la distanza preesistente”. Richiama la sentenza della Corte di Cassazione n.12751 dell'11.5.2023 che ha messo in evidenza la portata dell'art.2 bis comma 1 ter del T.U. dell'Edilizia da parte della legge 120/2020 chiarendo in particolare che “la norma introduce il principio secondo cui ogni intervento di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione (“in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”), può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti “legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati o da confini inferiore da quelle attualmente previste. La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento” possano essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito.” L'appellante evidenzia dunque che: a) l'intervento edilizio di è stato realizzato con gli incentivi volumetrici Parte_1 del c.d. “piano-casa” (pag.7 lettera B della ctu); b) trattasi, quindi, di intervento che rientra nella parte della norma dell'art.10 legge pag. 12/35 120/2020 che consente aumento di volume e di sagoma anche in altezza;
c) non vi è stata possibilità di slittamento di sedime essendo l'intervento effettuato sul sedime originario del fabbricato precedente;
d) vi è prova in atti, come da licenze del 1961 allegate alla ctu, che l'edificio ex ER sia stato costruito prima di quello e sul confine, sicché debba considerarsi CP_1 preveniente con obbligo di distanza quindi a carico di e non già di CP_1 ER
l'edificio della è stato costruito con licenza 14.11.61 e quello della ER CP_1 prima del 67 (legge ponte), ma mentre il ctu nell'archivio del Comune di Peschiera ha trovato la licenza di costruzione della nulla ha reperito per quanto riguarda ER quello della . Qualora la priorità nel tempo della costruzione non emerga dallo CP_1 stato dei luoghi o delle cose, l'onere della prova di aver costruito per primo grava su colui che chiede l'arretramento del fabbricato altrui, sul presupposto della preesistenza della propria costruzione (C 7.8.2002 n. 11899,; C 25.6.2001 n. 8661; C 16.5.1991 n. 5472; C 8.2.1986 n. 790; C 13.11.1982 n. 6058). Avendo dunque la costruito ER per prima sul confine toccava alla ex art. 873 c.c. stare a tre metri dal confine. CP_1 ha, quindi, effettuato l'intervento sul confine rispettando le distanze Parte_1
“legittimamente” preesistenti come impone l'art.10 della legge 120/2020. e) vi è prova in atti che abbia costruito ai sensi dell'art. 877 c.c., seppur CP_1 parzialmente in aderenza alla proprietà (autorimessa pag.4 ctu) e pertanto ER questa è la situazione delle “distanze legittimamente preesistenti” di cui all'art. 10 legge 120/2020 ante intervento di infatti (pag.6 della C.T.U.) Parte_1
“l'immobile” ( di “è stato edificato sul confine della particella Parte_1
d'insistenza ed in particolare confina con la facciata esposta ad Est con la proprietà attrice”; i due fabbricati sono collegati ed uniti da un'autorimessa di proprietà CP_1 costruita sul confine in aderenza alla parete perimetrale dell'edificio di proprietà di
[...]
parete perimetrale che quindi costituisce confine. Il ctu ha poi accertato che Parte_1
l'intervento di sopraelevazione segue il filo della parete perimetrale preesistente e non reca alcuna finestratura. In situazione di aderenza costituisce orientamento pacifico ritenere legittima la sopraelevazione effettuata sopra la verticale della costruzione preesistente (Cass. 7183/2001). f) l'intervento effettuato da è consistito in attività di demolizione e di Parte_1 ricostruzione con l'ottenimento di due unità in più su due nuovi piani e, quindi, il progetto assentito ha previsto quanto dispone la norma modificata, ossia “un ampliamento fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito”. Come risulta dalla relazione tecnica allegata al permesso di costruire n.5745 del Comune di Peschiera d.g. (doc.20 alla voce “ 3- Aspetti Parte_1
Distributivi” è stata prevista “la ristrutturazione e l' ampliamento un fabbricato su 4 livelli contando tre unità di cui una nuova”.
3.2. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto fra l'art.9, I° co.
pag. 13/35 Numero 2 del d.m. 1444/68 e l'art.873 c.c. Omessa valutazione e motivazione su una questione rilevante al fine di decidere: la natura abusiva dell'immobile di proprietà ed il conseguente venir meno dell'obbligo del rispetto delle CP_1 distanze. Con tale motivo si sostiene l'abusività dell'edificio sulla base del fatto che, CP_1 pur trattandosi di edificio ante 1967, quindi soggetto a licenza, il CTU non ha rinvenuto alcun titolo, diversamente da quello per cui c'è stata licenza di costruzione ER presentata ancora in data 14.11.1961 né risulta essere intervenuto alcun condono. Si richiama allora il principio per cui, a fronte di un immobile abusivo, non sussiste alcun obbligo di rispetto delle distanze né quella prevista dall'art.873 c.c. né quella imposta dal 1° comma, n.2 del D.M. 1444/68.
3.3. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto fra l'art.9, I° co. Numero 2 del d.m. 1444/68 e l'art.873 c.c. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione e valutazione delle risultanze istruttorie: l'assenza di finestre nelle opposte pareti ed il conseguente venir meno dell'obbligo del rispetto della distanza di 10 mt. Premesso che la facciata dell'edificio realizzato da non ha vedute ma Parte_1 solo luci e che l'unica qualificazione di veduta è stata data dal CTU alla porta finestra a piano terra dell'edificio , l'appellante contesta tale qualificazione e CP_1 conseguentemente l'obbligo di rispetto delle distanze previste dal DM 1444/1968. Evidenzia come proprio la funzione attribuita alla portafinestra dal ctu, cioè quella di arieggiare la cucina quale unica fonte di aria e luce, è propria indubbiamente della luce, mentre la visione del fondo confinante, per affermazione dello stesso perito, si realizza solo aprendo la portafinestra e, quindi, si tratta della funzione tipica della porta e non della finestra, in quando la porta, in quanto tale, serve esclusivamente a consentire l'ingresso in uno spazio contiguo, mentre l'effetto della inspectio non appartiene al momento dell'apertura della portafinestra, ma alla sua funzionalità a porta chiusa, ossia quando la porta è chiusa, la parte di essa finestrata dovrebbe consentire la visione laterale ed obliqua del fondo finitimo. Sostiene dunque che, nel caso in esame, la porta-finestra è qualificabile esclusivamente come una porta, in quanto di larghezza troppo ridotta per garantire una illuminazione o aerazione, e, in ogni caso, l'ingresso della luce sarebbe impedito dalla sporgenza dello stesso immobile sulla sinistra della porta-finestra. L'apertura, quindi, non può CP_1 che assolvere unicamente la funzione di consentire l'accesso o l'uscita dalla abitazione. Inoltre, data la larghezza ristretta, non consente una completa visione obliqua e laterale sul fondo del vicino (prospectio) e, pertanto, “non integra veduta sebbene permetta occasionalmente e fugacemente, al momento dell'uscita, la visione globale e mobile del fondo alieno” (Cass. n. 14091 del 23.5.2019 che richiama Cass. n. 17950 del 2014).
pag. 14/35
3.4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.873 c.c. e dell'art. 2967 c.c. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione. Con tale motivo l'appellante contesta l'applicazione dell'art. 873 c.c., che impone l'obbligo della distanza solo quando le opposte costruzioni non siano state realizzate in aderenza sul confine, situazione di fatto che non corrisponde a quella degli edifici in esame in quanto: a) i due fabbricati antagonisti risultano collegati ed uniti da un'autorimessa di proprietà
costruita sul confine in aderenza alla parete perimetrale dell'edificio di CP_1 proprietà parete perimetrale che quindi costituisce confine;
Parte_1
b) l'intervento di sopraelevazione segue il filo della parete perimetrale preesistente, e non reca alcuna finestratura. Richiama, quindi, l'orientamento che ritiene legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente (Cass. 10.5.01 n.7183). Evidenzia che, peraltro, l'art. 28 del regolamento edilizio del Comune di Peschiera D.G. (doc.3 ammette implicitamente la possibilità di costruire in aderenza Parte_1 stabilendo che “le distanze devono sempre rispettare quelle di zona, qualora non sia ammessa la costruzione in aderenza”. Lo stesso Comune di Peschiera, con sua a.r. 19.5.016 (doc.5 aveva Parte_1 messo in evidenza che: “ a seguito di sopralluogo eseguito dai tecnici comunali in data 17.5.2016 non ha evidenziato alcun illecito edilizio in ordine alle distanze tra gli edifici rappresentati sulle tavole progettuali...al riguardo preme evidenziare che il fabbricato originariamente era composto da n.2 piani fuori terra e risultava già posto a confine con il mapp.383 ed in parziale aderenza di facciata su un manufatto alto mt.
2.70 posto nella sua proprietà. Già in origine i due fabbricati risultavano collegati tra di loro con un manufatto alto mt. 2,70 che ricade nella proprietà ”. CP_1
Qualora, infatti, non si ponesse il problema dell'esistenza nella facciata PE di vedute o di luci, l'elevazione dei due piani da parte di sul corpo e sul Parte_1 profilo originario del fabbricato ex sin dal 1961 (come attesta la licenza di ER costruzione 14.11.61 in atti ed allegata alla ctu ) realizzato sul confine, è pienamente legittima per il criterio della prevenzione, “in quanto è consentito al preveniente costruire sul confine ponendo il vicino che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza ovvero di arretrare sino a rispettare la distanza legale dal confine”(Cass.
9.4.2010 n.8465).
3.5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.872, 2058, 2933 c.c. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si contesta la decisione del giudice di prime cure di ordinare la riduzione in pristino, senza effettuare alcuna valutazione discrezionale sul bilanciamento di interessi. Si sostiene che l'art. 872 c.c., che ammette la possibilità che venga esperita la tutela restitutoria oltre che quella risarcitoria, deve essere interpretato in combinato disposto pag. 15/35 con gli artt. 2058 e 2933 c.c. e pertanto il giudice, sulla base di una sua valutazione discrezionale, può disporre che il risarcimento avvenga unicamente per equivalente se la rimessione in pristino risulti eccessivamente onerosa per il debitore (Cass. n. 27546 del 21.11.2017). Evidenzia che, nel caso di specie, l'abitazione è da tempo disabitata, pertanto CP_1 non subirebbe alcun reale pregiudizio se venisse mantenuta inalterata la struttura realizzata da Parte_1
Inoltre, l'immobile non avrebbe mai goduto della vista panoramica sul Lago di CP_1
Garda, nemmeno prima dell'intervento di in quanto la distanza dal Parte_1 lago e l'ubicazione in una via defilata rispetto alla via principale non consentirebbero in alcun modo di avere la vista sul lago, indipendentemente dall'elevazione attuata da
[...]
Parte_1
La ha sempre la possibilità di elevare la propria costruzione sino all'altezza CP_1 massima dell'edificio antagonista, nel rispetto della normativa “Piano Casa”, aumentando la volumetria dell'immobile. Invece, per e per i terzi proprietari si prospetterebbe un danno Parte_1 incommensurabile dal momento che dovesse essere ordinato l'abbattimento dell'opera rispetto all'inesistente vantaggio che avrebbe la . L'abbattimento, infatti, CP_1 comporterebbe per i proprietari l'irreversibile perdita dell'immobile per il cui acquisto è stata corrisposta la somma di euro 598.000 (doc.9). L'unica indennità che potrebbe ragionevolmente essere corrisposta alla PE è già stata stimata dal CTU in euro 60.000 e, quindi, non potrebbe trovare applicazione una tutela risarcitoria differente.
3.6. Violazione e falsa applicazione dell'art.1484 c.c nonché art,1476 n.3 c.c., e artt.1362,1363 e 1366 codice civile in ordine alla pronuncia di rigetto dell'azione di garanzia nei confronti di .Erronea,contraddittoria ed omessa Persona_1 motivazione e valutazione delle risultanze istruttorie. Domanda di restituzione delle spese legali liquidate in sentenza a favore della e pagate da ER [...] ante appello. Parte_1
Si sostiene che la sopraelevazione è riconducibile all'originario permesso di costruire richiesto e rilasciato alla mentre la variante avrebbe riguardato solo opere ER interne. Su tale premessa si richiama l'art. 1476 c.c. n. 3 e l'obbligo del venditore di garantire il compratore dall'evizione, evidenziando l'irrilevanza della mancanza di assunzione espressa di garanzia al rogito da parte della tenuto conto che ER dall'interpretazione del contratto si evince come la vendita fosse finalizzata all'operazione immobiliare di cui al permesso di costruire, tant'è che la si ER rendeva promissaria acquirente di uno degli immobili.
pag. 16/35
4. Appello incidentale Violazione e falsa applicazione dell'art. Parte_1
5 legge 55/2019 in relazione all'art. 9 DM 1444/68 ed erronea, omessa valutazione delle risultanze istruttorie: esenzione dall'obbligo del rispetto di mt. 10 fra gli opposti edifici. Evidenzia che la Legge Regionale Veneta n.14 del 2009, come interpretata dalla LRV 30/2016 (art.64), consente per gli interventi edilizi ivi descritti la realizzazione in deroga alle distanze fra confini previste dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici territoriali. Deroga la cui legittimità è stata conferma dalla sentenza della Corte Costituzionale 119 del 2020 la quale ha stabilito che il Piano Casa può derogare solo alle norme locali sulle distanze ma non a quelle statali mentre le Regioni possono fissare distanze in deroga purchè vi sia un interesse pubblico ancorato all'eIGenza di conformazione urbanistica di una determinata zona, qual è nel caso di specie il Piano Casa predisposto dalla Regione Veneto. Si sostiene dunque che nel momento in cui il Comune di Peschiera del Garda ha rilasciato il permesso di costruire in base al Piano Casa Veneto ha implicitamente derogato alla norma regolamentare che impone la distanza tra edifici di 10 metri. Sotto altro profilo si sostiene che la limitazione delle distanze di cui all'art.9 d.m.1444/68, non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto in base all'interpretazione autentica di tale norma (art.5 della legge 14.6.2019 n.55) i limiti ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma n.3 dello stesso articolo 9 ossia la zona C e l'edificio in esame, pur dichiaramente inseriti in zona C, sarebbe in realtà collocato in zona B, trattandosi di zona di completamento e non di espansione (contestando sotto questo profilo la classificazione effettuata dal Comune).
5. Motivi di appello di appello Parte_3
5.1. Legittimità della sopraelevazione in deroga al regime delle distanze: (a) omessa applicazione della L.R.
4.4.2009 n. 14 “c.d. Piano Casa per la Regione Veneto”, con riferimento agli artt. 1, 2, 9 della detta L.R. secondo le modificazioni ed integrazioni apportate con LL.RR. n. 13/2011 e 32/2013; (b) omessa applicazione dell'art. 2 bis del D.P.R.
6.6.2001 n. 380 “c.d. T.U. Edilizia”; (c) omessa applicazione della L.R. 30.12.2016 n. 30 “c.d. Collegata alla legge di stabilità regionale”, con riferimento all'art. 64, di interpretazione autentica della L.R. 14/2009; (d) omessa applicazione della L.S. 14.6.2019 n. 55, di conversione del D.L. 18.4.2019 n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, con riferimento all'art. 5 comma 1 lett. b-b bis, di interpretazione autentica dell'art. 9 commi 2 e 3 del D.M. n. 1444/1968; (e) errata applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e dell'art. 873 c.c.; (f) violazione dei principi giurisprudenziali di cui alla sentenza n. 119
pag. 17/35 della Corte Costituzionale e di quelle in essa richiamate;
(g) difetto grave di motivazione (omissione integrale di pronunciamento) e violazione degli artt. 118 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.”. Si sostiene la legittimità della costruzione ab origine in base alla normativa vigente al momento della sopraelevazione, per effetto della deroga alle distanze legali stabilite dal D.M. n. 1444/1968 e dall'art. 873 c.c. ad opera della L.R. n. 14/2009 “Piano casa 1”, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 13/2011 “Piano Casa 2” e n. 32/2013
“Piano Casa 3”, autenticamente interpretata dalla L.R. n. 30/2016 e dalla L.S. n. 55/2019. Si ritiene che con le LL.RR. n. 13/2011 e n. 33/2013 sono state apportate alla legge regionale “madre” (L.R. n. 14/2009) vaste modifiche, introducendo all'art. 9 il comma 8 bis che così recita: “Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l'obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C (n.d.r. la nostra è dichiaratamente la C), realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente” Tuttavia la limitazione alla deroga alle sole altezze è stata superata dall'art. 64 della L.R. n. 30/2016 - Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche), che così recita: “Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all'articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale”. E la deroga al regime delle distanze da parte delle Regioni è stata ritenuta legittima dalla stessa Corte Costituzionale (119/2020) purchè giustificata dal perseguimento di interessi pubblici.
pag. 18/35 La deroga al DM 1444/1968 ad opera della legge regionale (nel caso di specie il Piano Casa) troverebbe legittimazione nell'art. 2 bis co. 1 DPR 380/2001 che recita: “Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”. Va aggiunto che in sede di comparsa di risposta nel procedimento portante (Rg.1535/2020) gli appellanti hanno sviluppato anche il motivo della legittimità dell'opera per effetto dello ius superveniens di cui all'art. 2 bis co. 1 ter DPR 380/2001 evidenziando come la costruzione realizzata rientra nella fattispecie descritta dalla norma, trattandosi di demolizione e ricostruzione di un edificio già posto a confine (in parte addirittura aderente) per quanto concerne il piano primo e secondo fuori terra, avvenuta sì con sopraelevazione di altri due piani, ma nel rigoroso rispetto della stessa sagoma originaria, in prosecuzione della medesima linea verticale in appiombo, con invarianza della distanza tra le pareti frontistanti, peraltro nemmeno finestrate 5.2. “Error in iudicando per: (a) mancata applicazione del principio di diritto in base al quale un edificio abusivo non è idoneo a generare l'obbligo del rispetto delle distanze legali;
(b) vizio di motivazione;
(c) mancata valutazione di un punto decisivo prospettato dalle parti;
(d) errata valutazione e conclusione del C.T.U. Il motivo è analogo a quello proposto da sub 3.2.: si sostiene la Parte_1 non applicabilità della disciplina in materia di distanze a fronte della ritenuta abusività dell'immobile , per la costruzione del quale non è stato rinvenuto né prodotto CP_1 alcun titolo edilizio.
5.3. Error in iudicando per: (a) errata interpretazione e applicazione dell'art. 873 c.c.; (b) violazione del principio generale della prevenzione, così come uniformemente applicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.” Si sostiene l'applicabilità, nel caso di specie, del principio di prevenzione, in base al quale il preveniente, a condizione che elevi l'edificio in prosecuzione verticale di quello sottostante già esistente, può senz'altro sopraelevare, ponendo il prevenuto (PE) nella condizione di scegliere pro futuro o di unirsi alla parete del preveniente, in aderenza o in appoggio, oppure di sopraelevare a propria volta nel rispetto del distacco stabilito dall'art. 873 c.c. e/o dalle norme urbanistiche locali, ove prevedano una distanza maggiore.
pag. 19/35 Ciò in quanto:
- l'edificio è edificato sul confine, quello in Parte_4 CP_1 posizione più arretrata, benché non a distanza di 3 ml., sempre dal confine;
- per buona parte del fronte edificato i due edifici sono anche tra loro già aderenti (garage), benché limitatamente al piano terra (il corpo in aderenza, di proprietà della , rappresenta il piano di calpestio del terrazzo al piano primo). CP_1
- la sopraelevazione di ulteriori due piani fuori terra è rigorosamente avvenuta (non a caso senza vedute di sorta) in prosecuzione del filo verticale offerto dai due piani già preesistenti;
- il regolamento edilizio e le nn.d.aa. del P.I. del Comune di Peschiera del Garda non si limitano a prevedere un certo distacco dai confini, ma anche la possibilità di costruire in aderenza (cfr. art. 39 terzo comma delle nn.d.aa. del P.I. del Comune di Peschiera del Garda – zone C.1.). Si richiama la sentenza della Cassazione n. 14705 del 2019.
5.4. “Error in iudicando per: (a) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto fra l'art. 9, I° co. numero 2 del d.m. 1444/68 e l'art. 873 c.c.; (b) Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione e valutazione delle risultanze istruttorie: (c) l'assenza di finestre nelle opposte pareti ed il conseguente venir meno dell'obbligo del rispetto della distanza di 10 mt.” Il motivo è analogo a quello proposto da sub 3.3. e si incentra sulla Parte_1 ritenuta erronea qualificazione di veduta della porta finestra posta al piano terra dell'edificio , in quanto avente funzione primaria quella del passaggio e non CP_1 dell'affaccio.
6. Preliminarmente sulla querela di falso proposta da . Persona_1
Nelle note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 7.2.2023 nel contestare le valutazioni del CTU circa la riconducibilità della sopraelevazione al permesso di costruire n. 5475 del 6 novembre 2014, , tramite il difensore Persona_1 procuratore speciale, ha proposto in via incidentale querela di falso contro i documenti che l'ing. quale CTU nell'ambito della causa civile R.G. n. 6454/2016 – Persona_4
Tribunale di Verona, ha reperito presso l'Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di Peschiera del Garda in riferimento al permesso di costruire n. 5475 di data 6 novembre 2014 e che costituiscono l'allegato n.
3.3 della sua consulenza tecnica d'ufficio di data 20.12.2018, nonché contro i documenti costituenti il progetto esecutivo, tavole da 1 a 11, facenti parte del permesso di costruire n. 5475/2014, quindi contro tutti i documenti che allo stato attuale risultano rinvenuti presso il Comune di Peschiera del Garda in riferimento al permesso di costruire n. 5475 di data 6 novembre 2014, infine anche contro eventuali altri documenti riconducibili alla IG.ra
[...] in riferimento al predetto permesso di costruire n. , compresa Persona_1 Numero_1 ogni tavola allegata, disconoscendone la sottoscrizione.
pag. 20/35 Querela di falso ribadita anche in sede di comparsa conclusionale di replica. L'ammissibilità è stata contestata in sede di comparsa conclusionale da Parte_1 evidenziando come mai in entrambi i gradi di giudizio la ha disconosciuto
[...] ER la paternità della propria sottoscrizione sui documenti ora imputati di falso e come l'unico scopo sia quello di neutralizzare l'autenticità delle sottoscrizioni ma non invece a contestarne la verità dei documenti (Cass. 3891 del 17.2.2020). La querela non è stata e non viene autorizzata per l'assorbente rilievo che quei documenti non sono rilevanti ai fini della decisione del motivo di appello proposto da afferente l'istanza di manleva nei confronti di (cfr. infra Parte_1 ER sub 9).
7. Gli appelli sono parzialmente fondati nei termini di seguito indicati. Si procede alla trattazione unitaria delle tematiche giuridiche rilevanti ai fini della decisione.
7.1. Legittimità originaria della sopraelevazione. E' pacifico che l'intervento di sopraelevazione effettuato da vada Parte_1 inquadrato come nuova costruzione con conseguente obbligo di rispetto delle distanze legali. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la sopraelevazione a tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante;
risulta, in tal caso, inapplicabile il criterio di prevenzione, che si esaurisce, viceversa, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione" (Cass. n. 5049 del 05/03/2018)” (Cass. sez. II, 07/05/2024 n.12292).
“La sopraelevazione di un edificio esistente comporta un aumento del volume della struttura, rendendola una nuova costruzione soggetta al rispetto delle distanze vigenti al momento della sua realizzazione. La parte sovrapposta non può beneficiare delle regole applicate all'edificio originario” (Cass.sez. II, 21/03/2024, n.7595). Del resto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la nozione di costruzione ai fini della disciplina delle distanze è unica.
“In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore” (Cass.sez. II, 28/03/2025 n.8249).
“In altri termini, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di distanze tra
pag. 21/35 edifici, la "nuova costruzione" è ravvisabile non solo in ipotesi di realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche in caso di qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti (Cass. n, 28612 del 2020; Cass. n. 16268 del 2017, in motiv., la quale ha ritenuto che rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, anche ai fini dell'applicabilità del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, "non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente"; Cass. n. 5741 del 2008)” (Cass. sez. II, 24/06/2022, n.20428). Né una diversa qualificazione come ristrutturazione può trarre argomento dall'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001, che, nella versione vigente all'epoca dell'intervento (2014-2016), limitava la nozione di ricostruzione di un edificio agli interventi che fossero contenuti nei limiti preesistenti di volumetria, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Le eventuali eccedenze, invece, andavano considerate come nuova costruzione, soggette alle distanze legali vigenti al momento della medesima (Cass. sez. II, 24/06/2022, n.20428 che richiama i precedenti costituiti da Cass. n. 15041 del 2018, n. 473 del 2019, n. 20079 del 2021, n. 4009 del 2022). Nel caso di specie, il mancato rispetto della volumetria originaria da parte dell'edificio così come ampliato da esclude che tale edificazione potesse Parte_1 qualificarsi come mera ristrutturazione in base alla normativa all'epoca vigente, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che afferma che la sopraelevazione, implicando sempre un aumento di volumetria rispetto all'edificio preesistente, costituisce una nuova costruzione, senza che possa esser fatto valere il diritto di prevenzione, che si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione originaria e non può, quindi, giovare automaticamente per la successiva sopraelevazione. La sopraelevazione doveva, dunque, rispettare le distanze legali previste dall'art. 873 c.c. e dall'art. 9 DM 1444/1968. E, infatti, anche tralasciando la qualifica come veduta piuttosto che mera luce della porta finestra sita a piano terra dell'edificio PE rilevante ai sensi del DM 1444/1968 (sulla cui qualificazione si incentrano i motivi di appello sub 3.3. e 5.2.), appare dirimente l'inapplicabilità, al caso di specie, della deroga alle distanze consentita per le costruzioni in aderenza dagli artt.873 e 877 c.c., che presuppongono che la nuova opera affianchi e combaci perfettamente in uno dei lati con l'altro edificio e che la sopraelevazione si realizzi sopra la verticale della costruzione preesistente (cfr.
pag. 22/35 Cass.sez. II n.16371 09/06/2023; Sez. II, n. 21227 del 05/10/2009). Invece, come accertato anche dal CTU, nell'edificio in esame l'aderenza si rinviene unicamente con l'autorimessa a piano terra di proprietà , mentre l'accertata CP_1 violazione della distanza di 3 metri (2,88 m e 2,35 m) è stata riscontrata rispetto alle pareti prospicienti degli edifici, rispetto alle quali pacificamente non vi è aderenza, ma un distacco che risulta essere inferiore a 3 metri (pagg.
4-6 CTU I grado, pag.31 CTU II grado). L'argomento per cui la legge regionale 14/2009 e successive modifiche avrebbe consentito la deroga alle distanze imposte con legge statale non trova fondamento. L'art. 9 co. 8 LR 14/2009 prevede espressamente che “sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente”. L'art. 64 LR 30/2016 di interpretazione autentica dell'art. 9 co. 8 LR 14/2009 precisa che la deroga si riferisce ai parametri edilizi previsti “dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali” e non certo dalla normativa statale, che, anzi, viene espressamente fatta salva (“fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale”). La stessa Corte Costituzionale (sentenza 119/2020), nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, ha rilevato che “deve ritenersi che le previsioni in tema di distanze contenute nella disposizione censurata non ledano la materia di riserva statale: tale disposizione, infatti, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 9, comma 8, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, si è limitata, in ragione della forte oscillazione giurisprudenziale, a chiarire i margini di derogabilità delle distanze disposte dagli enti locali, in funzione degli interventi straordinari di rigenerazione del territorio edificato, senza tuttavia incidere sulle distanze di fonte statale” E ancora sottolineando che “la norma regionale di interpretazione autentica qui censurata si rivela ancor più conservativa, poiché tiene per assolutamente cogenti le distanze minime di fonte statale - quindi i tre metri tra costruzioni ex art. 873 cod. civ. e i dieci metri tra pareti finestrate ex art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 -, mentre consente la deroga unicamente per le eventuali maggiori distanze di fonte comunale”. Il richiamo all'art. 2 bis co.1 DPR 380/2001 è, dunque, inconferente, in quanto, oltre ad essere limitato al solo DM 1444/1968 (mentre nel caso di specie la violazione si riscontra anche rispetto all'art. 873 c.c.), la legge regionale non contiene alcuna deroga alla normativa statale in materia di distanze. Va, dunque, rigettato il motivo principale sub 5.1 degli appellanti e il Parte_3 motivo di appello incidentale di Parte_1
7.2. Legittimità sopravvenuta della costruzione: ius superveniens. La vicenda va ora esaminata alla luce dello ius superveniens costituito dal comma 1 ter pag. 23/35 dell'art. 2 bis e dalle modifiche operate all'art. 3 lett.d DPR 380/2001, incidendo la disciplina sopravvenuta sulla legittimità dell'ordine di demolizione. E, infatti, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, in materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive. Il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittiva comporta, invero, che l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. (Cass. sez. II, 11/05/2023, n.12751; sez. II 17/08/2022 n. 24844). La portata della novella normativa e l'incidenza sugli orientamenti giurisprudenziali formatisi precedentemente sono stati chiariti dalla Suprema Corte nella sentenza 12751/2023 (con principi ribaditi anche di recente nella sentenza della Cass.sez. II, 29/04/2025 n.11262) di cui vanno ripresi i principi di interesse in questa sede. L'intervento frutto del D.L. 32/2019, convertito nella L. 55/2019, ha operato una serie di modifiche agli standard urbanistici fissati dal D.M. 1444/1968, mediante le modifiche apportate dal D.L. n.32/2019 all'art.2 bis del TU edilizia, con riferimento a quelle disposizioni che consentivano a Regioni e Province autonome di adottare disposizioni derogatorie sulle distanze legali. Il D.L. n.32/2019 ha aggiunto i seguenti commi al citato art. 2 bis:
- 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio
- 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Dunque, con le modifiche apportate dall'art.5 del D.L. n.32/2019 all'art. 2 bis del TU edilizia, la demolizione e ricostruzione di un fabbricato era consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, purché effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Dette previsioni non consentivano, quindi, l'aumento di volumetria e le leggi regionali in contrasto con la legge statale sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale in tutte le occasioni in cui è stata adita (si richiamano Corte
pag. 24/35 Costituzionale N.70/2020 e N. 30/2020 a conferma della inderogabilità delle norme statali sulle distanze). E', dunque, al fine di allargare l'ambito degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione urbana, senza incorrere nel rilievo di incostituzionalità, che il legislatore è nuovamente intervenuto sul Testo Unico dell'Edilizia mediante l'art.10 del D. L. 16.7.2020 m.76 convertito con modificazioni dalla L.11.9.2020 n.120. Le singole previsioni del decreto sono intervenute su specifici profili della disciplina edilizia, con l'obiettivo pratico di fornire strumenti normativi favorevoli alla rigenerazione dei tessuti urbani. Secondo autorevole dottrina, con il decreto semplificazioni, il legislatore statale ha compiuto una “manutenzione straordinaria del Testo Unico dell'Edilizia”, proseguendo nel percorso intrapreso con il “decreto sbloccacantieri” del 2019, che, pur avendo indicato una serie di obiettivi ritenuti prioritari nella rigenerazione urbana, era intervenuto soprattutto in materia di distanza tra costruzioni con previsioni che non avevano superato il vaglio di costituzionalità. Proprio in tema di distanze tra gli edifici, la novità introdotta dalla L. 120/2020 è proprio la rivisitazione del concetto di “ristrutturazione edilizia” (art.3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di
“manutenzione straordinaria” (art.3, comma 1, lett.b) del DPR 380/2001). In tal senso sono orientate le norme in tema di demolizione-ricostruzione, che costituiscono il fulcro della normativa inserita con la L.120/2020. La relazione illustrativa al DL 76/2020 chiarisce, infatti, che le modifiche introdotte sono “indispensabili per rimettere in moto l'edilizia … senza aumentare il consumo del suolo e agevolando gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, demolizione e ricostruzione…” con “la finalità di promuovere, attraverso la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo del suolo … con lo specifico obiettivo di realizzare le condizioni normative indispensabili per promuovere interventi diffusi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo di più ampi processi di rigenerazione urbana…rimuovendo le limitazioni e le rigidità che si incontrano laddove si voglia intervenire sull'edificato esistente”, introducendo “una nuova disciplina del governo del territorio che finalmente orienti i piani urbanistici alla rigenerazione in luogo dell'espansione … per orientarne le previsioni verso l'obiettivo di promuovere i processi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente”. E, dunque, la modifica all'articolo 2-bis comma 1-ter del d.P.R. n. 380 del 2001
“affronta una delle limitazioni normative che riducono grandemente la possibilità di operare IGnificativi interventi di rigenerazione urbana nei tessuti urbani consolidati, a causa della difficoltà ad osservare i limiti di distanza tra edifici e pareti finestrate e di altezza stabiliti dal DM n. 1444 del 1968. L'attuale disposizione (che recepisce la posizione prevalente della giurisprudenza) ammette che negli interventi di ristrutturazione ricostruttiva sia consentito il rispetto delle distanze legittimamente
pag. 25/35 preesistenti, anche se inferiori rispetto a quanto stabilito dal citato DM n. 1444 del 1968, solo a condizione che la nuova costruzione presenti le medesime caratteristiche di sagoma e sedime dell'edificio originario. Appare evidente come questa previsione risulti IGnificativamente limitante rispetto ai possibili processi di rigenerazione urbana che ben potrebbero richiedere la trasformazione planivolumetrica degli edifici ... Inoltre, la disciplina vigente impedisce di fatto di riconoscere premialità volumetriche incentivanti di cui usufruire nella ricostruzione dell'edificio (si veda sul punto la successiva previsione di modifica relativa all'art. 3, comma 1, lettera d), del T.U. edilizia). Pertanto, la previsione normativa rimuove il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano lo scivolamento dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini stabiliti dal DM n. 1444 del 1968. Alla stessa maniera, la disposizione ammette che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possano essere realizzati modificando la sagoma e l'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle (sole) distanze legittimamente preesistenti. Questa disposizione è già vigente nella legislazione regionale”. E, ancora, con riferimento all'art. 3 d TUE “l'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)”. Come chiarito dalla Circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di quello della Funzione Pubblica del 02.12.2020 “mentre l'articolo 3 del testo unico è norma intesa a dettare le definizioni degli interventi edilizi in via generale ed ai fini dell'applicazione dell'intera disciplina dell'edilizia, l'articolo 2-bis (a suo tempo introdotto nel d.P.R. n. 380/2001 dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) è finalizzato a regolare la specifica ipotesi nella quale, in occasione di un intervento di demolizione e ricostruzione di edificio preesistente, insorgano problemi inerenti al rispetto di norme in materia di distanze tra edifici (siano esse contenute nell'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, o in qualsiasi altra normativa)”.
pag. 26/35 Ai sensi dell'art.3, lettera d) costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. (…) Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. Con le modifiche apportate dall'art.3, lett. d), gli interventi di ristrutturazione possono, quindi, consistere anche in demolizioni e ricostruzioni in cui, rispetto all'edificio originario, mutino la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche (e sempre che, ovviamente, non si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate). In tali casi, l'intervento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente diverso dal preesistente. Tuttavia se “la legislazione vigente o gli strumenti comunali lo consentano”, sono ammessi incrementi di volumetria “anche per interventi di rigenerazione urbana”. Osserva, dunque, la Suprema Corte che le criticità emerse con il c.d “Decreto del Fare” (D. L. 69/2013) e con il “Decreto Sbloccacantieri” (L.55/2019) sono state, quindi, superate con il nuovo testo dell'art.2 bis, comma 1 ter, che consente di sfruttare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, favorendo quegli interventi di ristrutturazione edilizia collocabili nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana che sarebbero altrimenti fortemente penalizzati qualora dovessero rispettarsi anche per i nuovi edifici le distanze tra costruzioni. Il comma 1 ter dell'art. 2 bis del Testo Unico dell'Edilizia, nel nuovo testo esitato dalla 120/2020, prevede infatti che: “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze
pag. 27/35 legittimamente preesistenti”. Secondo la Suprema Corte la norma introduce il principio per cui ogni intervento di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione (“in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”), può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti
“legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste. La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali
“incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento” possano essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito. La Circolare del 02.12.2020 sopra richiamata ha ulteriormente evidenziato che “la previsione è testualmente riferita ad “ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici” e, quindi, indipendentemente dalla ascrivibilità degli interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia o a quella della nuova costruzione, nonché – a fortiori – nella prima ipotesi da quale sia il regime autorizzatorio in concreto applicabile. Il secondo periodo, poi, aggiunge che in questi casi sono consentiti gli “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento”, anche fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purché sia sempre rispettata la distanza preesistente. In considerazione del suo tenore letterale, questa previsione deve intendersi come riferita non a qualsiasi incremento volumetrico, che possa accompagnare l'intervento di demolizione e ricostruzione, ma solo a quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano casa” ovvero aventi natura premiale per interventi di riqualificazione”. Par 7.2.1. L'intervento effettuato da è stato effettuato in virtù di Parte_1 permesso di costruire rilasciato sulla base del c.d. “Piano Casa” (LRV 14 del 2009, LRV n. 13 del 2011). Come evidenziato dal CTU nel supplemento di perizia svolto in grado di appello (pagg.
6-8 relazione peritale), l'intervento, sulla base della documentazione tecnica relativa alla pratica edilizia (permesso di costruire 5475, permesso di costruire in variante 5475/1 e allegata documentazione progettuale e di collaudo), è consistito nella ristrutturazione di un edificio preesistente di cui è stata mantenuta la maggior parte della struttura perimetrale con ampliamento in sopraelevazione di due ulteriori piani fuori terra. La sopraelevazione è stata effettuata in prosecuzione sull'esistente muratura verticale. Dalle relazioni tecniche relative all'intervento si legge che il progetto è finalizzato alla
“trasformazione dell'edificio esistente” in una nuova architettura;
il verbale di collaudo statico dà atto che l'intervento è consistito nell'ampliamento e nel sopralzo e nella pag. 28/35 ristrutturazione dei piani esistenti e che, come da dichiarazione del direttore lavori, le strutture dell'edificio originario che sono state mantenute sono state rinforzate come da progetto nelle murature portanti e nei solai. La richiesta di chiarimenti al CTU formulata nelle conclusioni dagli appellanti è volta a confermare che l'intervento abbia comportato anche opere di demolizione dell'edificio al fine di far rientrare l'ipotesi nell'ambito della novella normativa di cui all'art. 2 bis co. 1 ter DPR 380/2001, esclusa dal CTU sulla base del fatto che, dalla documentazione prodotta, non risulta essere avvenuta “demolizione e ricostruzione” dell'edificio preesistente nel senso di integrale demolizione, bensì “ristrutturazione e ampliamento”. Ora, premesso che le valutazioni giuridiche svolte dal CTU costituiscono un contributo che esula dalle valutazioni tecniche oggetto della consulenza e che sono state svolte di contorno alle conclusioni formulate, come chiarito dallo stesso CTU (che in fatto in sede di risposta alle osservazioni ha formulato anche ipotesi alternative, cfr.pagg.30-31 relazione peritale integrativa), non è in contestazione che l'intervento eseguito abbia necessariamente comportato (anche) opere di demolizione dell'edificio preesistente (come del resto affermato dalla stessa negli atti di primo grado, pag.1 citazione CP_1
I grado e così anche a pag. 8 conclusionale I grado), né poteva essere altrimenti in ragione della natura dell'intervento, che ha comportato ampliamento in verticale con sopraelevazione e necessario rifacimento di solai e copertura. La circostanza è pacificamente riscontrata dal CTU che, nella risposta alle osservazioni dei consulenti delle parti appellanti, ha confermato che vi è stata demolizione parziale ma non integrale del fabbricato originario essendo state mantenute, consolidandole, alcune porzioni dell'edificio originario (pagg.25,26, 30 relazione peritale). Ciò premesso, l'excursus normativo, la ratio della norma e la terminologia utilizzata non legittima la restrizione dell'ambito applicativo dell'art. 2 bis co. 1 ter D.P.R. 380/2001 alle sole ipotesi in cui vi sia stata demolizione integrale dell'edificio preesistente in quanto:
- la norma fa riferimento a tutti (“in ogni caso”) gli interventi che prevedono
“demolizione e ricostruzione di edifici” senza individuarne l'entità, sicchè è sufficiente che l'intervento sia funzionale alla “trasformazione” dell'edificio preesistente;
in tal senso si è orientata anche la Suprema Corte (sent.12751/2023 cit.);
- la previsione normativa è finalizzata ad ampliare le ipotesi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, rimuovendo anche il vincolo del medesimo sedime e, a determinate condizioni, quello della medesima volumetria, tanto da essere accompagnata da una ridefinizione (all'art.3 d) della nozione di “ristrutturazione” in ampliamento rispetto a quella preesistente, ritenuta troppo restrittiva e limitante;
- la norma è stata introdotta proprio per consentire lo sfruttamento degli incentivi volumetrici previsti dai vari piani casa regionali senza il vincolo del rispetto delle distanze rispetto all'edificio così trasformato che già alcune leggi regionali (per pag. 29/35 l'appunto sul piano casa) avevano previsto senza tuttavia superare il vaglio di legittimità costituzionale;
- l'edificio è stato edificato in base alla LRV 14/2009 e successiva modifiche, sfruttando l'incentivo volumetrico previsto dal piano casa;
- la costruzione insiste su area omogenea di tipo C e, dunque, rientrante nelle tipologie di intervento per cui è ammessa la (ri)costruzione in deroga. Deve precisarsi, inoltre, come chiarito dal CTU, che il fabbricato è stato ricostruito sul sedime del precedente fabbricato, sul confine della particella di insistenza e la sopraelevazione realizzata con l'aumento volumetrico è intervenuta sull'esistente muratura verticale. Ne consegue che i confini originari sono rimasti invariati. Lo stesso Comune di Peschiera, nel rispondere alla segnalazione della di CP_1 violazione delle distanze, evidenziava che l'edificio originario risultava già posto sul confine e in parziale aderenza e che la sopraelevazione ha lasciato invariata a livello planimetrico la situazione preesistente in corrispondenza del confine (nota Comune di Peschiera del Garda del 19.5.2016, sub doc 5 fascicolo I grado . Parte_1
L'art. 2 bis co.1 ter DPR 380/2001 così come riformulato consente la costruzione in deroga al regime delle distanze, a prescindere che si tratti di ristrutturazione o nuova costruzione (o, meglio, facendo rientrare nell'ipotesi di “ricostruzione” anche le opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell'opera da ricostruire, cfr. Cass.sez. II n.20428 del 24/06/2022), purchè nel rispetto delle distanze “legittimamente” preesistenti e cioè delle distanze conformi alla normativa vigente nel momento in cui è stato realizzato l'intervento originario (Cass.20428/2022). Come emerso dalla CTU, l'edificio della è stato costruito con licenza 14.11.61 ER
(la documentazione afferente la pratica edilizia è stata prodotta dalla convenuta ER sin dal primo grado, doc. 3) e quello della sempre prima del 1967, ma non è CP_1 emersa (né è stata in altro modo allegata) la collocazione temporale precisa, non essendo stato reperito il relativo titolo edilizio. Solo con la comparsa di costituzione in grado di appello (doc.2) ha prodotto la CP_1 licenza di costruzione (risalente al 1955). Gli appellanti hanno eccepito l'inammissibilità della produzione in quanto tardiva (note in sostituzione dell'udienza del 19.1.21 di e di e Parte_1 Parte_3
l'appellata non ha in alcun modo motivato sull'impossibilità di produrre tale documento nei termini né richiesto la rimessione in termini. Va detto che in sede di comparsa di costituzione e risposta di I grado la aveva ER prodotto la pratica edilizia relativa all'immobile (doc.3, fascicolo di I grado) deducendo proprio l'inapplicabilità della normativa in materia di distanze, in quanto l'edificio, costruito in base a licenza rilasciata nel 1961, era stato ultimato nel mese di novembre dell'anno 1965 con rilascio del relativo certificato di abitabilità in data 01.02.1966,
pag. 30/35 dunque antecedentemente al D.M. n. 1444/1968 e invocando, ai fini del rispetto delle distanze previste dall'art. 873 c.c., il principio di prevenzione e allegando per contro l'abusività dell'edificio . CP_1
A fronte di tale eccezione la , nella memoria ex art. 183 co.6 nr. 1 c.p.c., si è CP_1 limitata a contestazioni del tutto generiche, senza in alcun modo datare la costruzione e nemmeno produrre documentazione a sostegno. Si legge infatti: “si contesta, infatti, che il “precedente” immobile di (ossia l'immobile ante Parte_1 ristrutturazione) abbia anticipato, nella costruzione, quello della IG.ra . In CP_1 ogni caso, si osserva che l'art. 873 c.c. non stabilisce una misura assoluta, ma solamente che in caso di costruzione a misura inferiore ai tre metri, il confinante possa applicare le normative ex art. 875 e seguenti, ossia avanzare la sua fabbrica sino al muro del confinante, occupando il terreno di quest'ultimo. In ogni caso l'immobile della IG.ra è antecedente sia a quello precedente all'abbattimento, sia al CP_1
1968, sia anche al regolamento edilizio del Comune di Peschiera del Garda (VR)”. Ora, con riferimento alle distanze previste dal DM 1444/1968, va osservato che l'edificio è stato ultimato nel 1965 e dichiarato agibile nel 1966 e, dunque, non ER soggiaceva alle distanze previste dal D.M. 1444/1968, entrato in vigore solo successivamente. Quanto alle distanze previste dall'art. 873 c.c., va osservato che non ha CP_1 chiesto l'arretramento/abbattimento sulla base del principio di prevenzione, ma sulla base della natura di nuova costruzione dell'ampliamento eseguito e, quindi, dell'obbligo di rispetto del regime delle distanze vigente al momento della ricostruzione da parte di da parte dell'edificio ricostruito. Parte_1
Il principio di prevenzione è stato oggetto delle difese dei convenuti. Tuttavia, una volta ritenuto che, in applicazione del novellato art. 2 bis co 1 ter DPR 309/90, l'edificio realizzato da non è soggetto all'obbligo delle Parte_1 distanze vigenti all'epoca della ricostruzione, ma di quelle vigenti al momento della edificazione dell'edificio e accertato che l'edificio è stato ER Parte_1 ricostruito sul medesimo sedime perimetrale di quello originario, il limite dei tre metri imposto dall'art. 873 c.c. va verificato necessariamente anche in base al criterio della prevenzione. Secondo la giurisprudenza di legittimità la prevenzione, cui si informa il sistema del codice civile sui distacchi tra i fabbricati, è determinata dalla priorità nel tempo del fatto delle costruzioni. Qualora tale priorità non emerga dallo stato dei luoghi e delle cose, incombe a colui che chiede l'arretramento del fabbricato altrui, sul presupposto della preesistenza della propria costruzione, l'onere di fornire la prova positiva di avere costruito per primo (Sez. II n. 11899 del 07/08/2002; sez. II n. 21173 del 08/08/2019). Esclusa l'ammissibilità della produzione della licenza dell'edificio , effettuata CP_1 solo tardivamente in grado di appello e contestata dalle controparti, il criterio della pag. 31/35 prevenzione non può che essere risolto in senso favorevole agli appellanti, consentendo di concludere per le legittimità delle distanze originarie dell'edificio rispetto a ER quanto disposto dall'art. 873 c.c. e, conseguentemente, per il legittimo mantenimento di quelle immutate distanze anche per l'edificio così come ricostruito, ai sensi dell'art. 2 bis co. 1 ter DPR 380/2001 novellato. L'appello va, dunque, accolto limitatamente ai motivi che involgono la legittimità dell'opera in forza di ius superveniens (motivo sub 3.1. di e motivo Parte_1 aggiunto 5.1. di . Parte_3
8. Da quanto emerso sub 7 ne consegue la non persistenza delle violazioni sulle distanze, con cessazione ex nunc dell'illegittimità prima integrata, il che determina il diritto a mantenere l'opera alla distanza inferiore preesistente (in quanto ultimata già nel 2016), facendo, tuttavia, salvo il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel periodo tra l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante (Cass. Sez. II, n. 24844 del 17/08/2022; sez. VI, n.12717 del 13/05/2021). Dunque, il motivo sub 3.5. volto alla riforma della sentenza nella parte in cui ordina la demolizione va accolto, ma quale conseguenza dell'accoglimento del motivo sub 3.1. essendo consolidato in giurisprudenza il principio per cui “l'art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela eIGe la rimozione del fatto lesivo - come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze -, atteso il carattere assoluto del diritto leso” (Cass. Sez. II n. 19942 del 23/09/2020). Il quantum del risarcimento così come liquidato dal giudice di prime cure (punto 2 del dispositivo della sentenza di I grado) non è oggetto di contestazione: non sono stati formulati motivi di appello specifici sul punto e non ha proposto appello CP_1 incidentale e su tale aspetto deve, dunque, ritenersi formato il giudicato. 9. L'unica domanda di manleva oggetto di impugnazione è quella avanzata da
[...] nei confronti di (motivo 3.6), non essendo stati Parte_1 Persona_1 formulati motivi in ordine alla condanna di a tenere indenni Parte_1 di quanto dovuto alla a titolo di risarcimento del danno (punto Parte_3 CP_1
3 del dispositivo della sentenza di I grado). La domanda di manleva si fonda sulla riconducibilità dell'edificazione, così come accertato da ultimo anche dal CTU, al permesso di costruire nr. 5475 del 6.11.2014 rilasciato alla e viene ricondotta agli articoli 1483 e 1484 c.c. (evizione) o 1489 ER
c.c. (cosa gravata da oneri o da diritti) garanzia ex lege, quindi dovuta in re ipsa che non richiede alcuna specifica pattuizione e che prescinde dalla consapevolezza da parte dell'acquirente della possibile causa di evizione. L'assunto è contrastato dalla convenuta in diritto, sulla base del principio di pag. 32/35 autoresponsabilità del compratore e in fatto, evidenziando come la pratica edilizia, pur a nome fosse stata predisposta e inoltrata da (tanto da ER Parte_1 proporre la querela di falso di cui si è già detto sub 6). Il motivo è infondato per l'assorbente rilievo che la vendita di un immobile per costruirvi un edificio secondo un progetto ceduto dallo stesso venditore come realizzabile sotto il profilo urbanistico, ma poi ostacolato nella realizzabilità da azioni ripristinatorie connesse al mancato rispetto delle distanze non è riconducibile alla garanzia per evizione né a quella prevista dall'art. 1489 c.c. La Corte di Cassazione ha infatti anche di recente ribadito che “allorché, come nella specie, il compratore, il quale abbia acquistato un immobile per costruirvi un edificio secondo un progetto cedutogli dal venditore come realizzabile sotto il profilo urbanistico, veda poi ostacolata tale realizzabilità da azioni ripristinatorie proposte da terzi per il mancato rispetto delle norme relative alle distanze tra costruzioni, non si riscontra alcuna violazione dell'impegno traslativo del diritto di proprietà sulla cosa venduta e non possono, dunque, trovare applicazione né la disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale (perché non si tratta di vendita di cosa parzialmente altrui ex art. 1480 c.c.), né quella sulla garanzia per vendita di cosa gravata da oneri o da diritti reali di godimento non apparenti di terzi (la quale riguarda la diversa ipotesi di cosa venduta come libera, ma che poi risulti gravata da taluno dei pesi anzidetti: art. 1489 c.c.), potendo, eventualmente, ricorrere, piuttosto, l'ipotesi di un difetto di qualità promesse o essenziali ai sensi dell'art. 1497 c.c. (arg. da Cass. Sez. 1, 25/02/1974, n. 552; Cass. Sez. 3, 14/04/1972, n. 1179). La domanda ex art. 1497 c.c., è diversa da quella per evizione parziale o limitativa, rientrando essa nella disciplina degli inadempimenti contrattuali” (Cass.sez. II, 23/11/2023, n.32583, sez. II, 06/07/2022, n.21441). 10. La sentenza di primo grado andrà, dunque, riformata nel punto 1 (in accoglimento del motivo sub 3.1. di e motivo aggiunto 5.1. di con Parte_1 Parte_3 conseguente caducazione della statuizione connessa di cui al punto 4 legata al danno da riduzione in pristino. Va, invece, confermata la statuizione di cui al punto 2 e al punto 3, quest'ultima limitatamente alla manleva legata al punto 2 (conseguente al rigetto del motivo principale sub 5.1 degli appellanti e del motivo di appello incidentale di Parte_3 sub 4), essendo venuta meno per la restante parte, a seguito della Parte_1 riforma, quella legata al punto 1. I punti 5, 6, 7, 8, 9 attengono alla regolamentazione delle spese di cui si procede alla rideterminazione a seguito della parziale riforma della sentenza. I punti 1 e 2 relativi alle spese del giudizio 11361/17 restano fermi, riguardando unicamente il giudizio di garanzia autonomamente introdotto (e poi riunito in primo grado) da nei confronti della sola con Parte_1 Persona_1
pag. 33/35 riferimento alla domanda di garanzia rispetto alla quale è Parte_1 totalmente soccombente sia in primo che in secondo grado. 11.Regolamentazione delle spese. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del 13/03/2013). Va tuttavia tenuto conto del diverso rapporto tra le parti e dell'esito delle domande svolte nei confronti di ciascuna. Nel rapporto e le spese vanno integralmente Parte_1 CP_1 compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca e della novità della questione giuridica che ha portato alla riforma della sentenza di primo grado, in forza della normativa sopravvenuta rispetto all'instaurazione del giudizio di primo grado. Le spese dei terzi chiamati e vanno posti a carico di , CP_2 CP_3 CP_1 chiamante in causa, risultando rispetto a costoro completamente soccombente, avendo riguardato la violazione (originaria) delle distanze unicamente la proprietà CP_10
[...]
Le spese dei terzi chiamati e vanno poste a carico di CP_4 CP_5 Parte_1
soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale di manleva da costoro
[...] proposta. Le spese di vanno poste a carico di nella misura di Persona_1 CP_1
¼ in quanto soccombente rispetto alla chiamata in causa (avendo riguardato la violazione – originaria - delle distanze unicamente la proprietà e per ¾ Parte_3
a carico di soccombente rispetto alla domanda di garanzia. Parte_1
I compensi vengono liquidati sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. Le spese di CTU, tenuto conto dell'esito della consulenza, vanno poste a carico di
[...]
Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
pag. 34/35 in accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona n.967/2020 pubblicata in data 19.10.2022, così dispone:
- in riforma del punto 1, rigetta la domanda di arretramento/demolizione proposta da e, conseguentemente, dichiara caducata la statuizione di cui al punto 4 e CP_1 tutti i capi strettamente collegati della sentenza impugnata che, per il resto, conferma;
- compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado tra e CP_1 [...]
Parte_1
- compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra e CP_1
Parte_1
- condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_4 [...] le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 13.400,00 CP_5 per compensi ed euro 548,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_4 [...] le spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro CP_5
14.000,00 per compensi ed euro 1681,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a e le spese del CP_1 CP_2 Controparte_3 primo grado di giudizio che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a e le spese del CP_1 CP_2 Controparte_3 secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 7.200,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- condanna nella misura di 1/4 e nella misura di 3/4 CP_1 Parte_1
a rifondere agli eredi di le spese del giudizio di primo grado che si Persona_1 liquidano in euro 6.500,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- condanna nella misura di 1/4 e nella misura di 3/4 CP_1 Parte_1
a rifondere agli eredi di le spese del giudizio di primo grado che si Persona_1 liquidano in euro 7.200,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di Parte_1
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 25.06.2025. Il ConIGliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 35/35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1535/2020
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente Dott. Enrico Schiavon ConIGliere Dott.ssa Elena Garbo ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nelle cause civili riunite in grado di appello iscritte al ruolo generale dell'anno 2020:
N.1535/2020 promossa da P.IVA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianfranco Spiazzi del Foro di Verona e Franco Zambelli del Foro di Venezia come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Spagnol, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in appello depositato telematicamente e contro
(C.F. e CP_2 C.F._2 Controparte_3
( ) CodiceFiscale_3
APPELLATI rappresentati e difesi rappresentati dall'Avv. Francesco Longhi come da procure alle liti rilasciate in primo grado e contro
( ) e Controparte_4 CodiceFiscale_4 [...]
( ) CP_5 CodiceFiscale_5
APPELLATI Rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Invidia come da procure alle liti depositate unitamente alla comparsa di risposta in appello e contro E QUALI EREDI DI Controparte_6 Controparte_7
(C.F: ) Persona_1 C.F._6
APPELLATA Rappresentati e difesi dall'avv.Alex Dal Cero giusta procura rilasciata su foglio separato e depositata nel fascicolo telematico
N.1556/2020 promossa da
( ) e Controparte_4 CodiceFiscale_4 [...]
( ) CP_5 CodiceFiscale_5
APPELLANTI Rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Invidia come da procura speciale in calce all'atto di citazione in grado di appello contro P.IVA Parte_1 P.IVA_1
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianfranco Spiazzi del Foro di Verona e Franco Zambelli del Foro di Venezia come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv.to avv. Nicola Spagnol, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in appello depositato telematicamente e contro
(C.F. e CP_2 C.F._2 Controparte_3
( ) CodiceFiscale_3
APPELLATI rappresentati e difesi rappresentati dall'Avv. Francesco Longhi come da procure alle liti rilasciate in primo grado e contro
(C.F: ) Persona_1 C.F._6
APPELLATA Rappresentata e difesa dall'avv.Alex Dal Cero giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.967/2020 pubblicata in data 19.10.2022
pag. 2/35 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE-APPELLANTE INCIDENTALE
[...]
Parte_1
1535/2020 r.g Voglia la Corte d'Appello di Venezia in accoglimento dell'appello in totale riforma, della sentenza impugnata: Nel merito. Nei confronti di CP_1
Respingersi tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui è causa. Nei confronti dei terzi chiamati Respingersi tutte le loro domande in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui è causa. Nei confronti degli eredi di Persona_1
Nel denegato caso di accoglimento delle domande svolte da nei confronti CP_1 di e delle domande riconvenzionali svolte dai terzi chiamati
Parte_1 condannarsi a tenerne integralmente manlevata Persona_1 Parte_1 condannandosi a pagare direttamente ai predetti soggetti ogni e Persona_1 qualsiasi somma che fosse dichiarata tenuta a loro corrispondere. Nel
Parte_1 caso fosse tenuta ad arretrare l'immobile di cui è causa ridursi
Parte_1 proporzionalmente il prezzo di vendita pagato da con il rogito di cui al
Parte_1 doc.10 condannando ad immediatamente restituirlo a Persona_1 [...] oltre al risarcimento dei danni conseguenti all'evizione subita.
Parte_1
Respingersi tutte le domande ex adverso proposte da e dalle altre Persona_1 parti perché infondate in fatto ed in diritto. Condannarsi, chi di obbligo, a restituire le spese legali liquidate con la sentenza impugnata e pagate in corso del presente giudizio e, quindi, allo stato Persona_1
a restituire a la somma di euro10.505,66 oltre interessi legali
[...] Parte_1 dalla data del 3.7.2020 al saldo effettivo. 1556/2020 r.g. Nel merito: accogliersi l'appello proposto dai IGnori e Controparte_4 CP_5 per i motivi di cui è causa. Quanto all'appello incidentale: per i motivi svolti accogliersi l'appello incidentale e quindi riformarsi totalmente la sentenza impugnata accogliendo le conclusioni di primo grado: Nei confronti di CP_1
Respingersi tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui è causa Nei confronti dei terzi chiamati Respingersi tutte le loro domande in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di pag. 3/35 cui è causa Nei confronti degli eredi Persona_1
Nel denegato caso di accoglimento delle domande svolte da nei confronti CP_1 di e delle domande riconvenzionali svolte dai terzi chiamati
Parte_1 condannarsi a tenerne integralmente manlevata Persona_1 Parte_1 condannandosi a pagare direttamente ai predetti soggetti ogni e Persona_1 qualsiasi somma che fosse dichiarata tenuta a loro corrispondere. Nel
Parte_1 caso fosse tenuta ad arretrare l'immobile di cui è causa ridursi
Parte_1 proporzionalmente il prezzo di vendita pagato da con il rogito di cui al
Parte_1 doc.10 condannando ad immediatamente restituirlo a Persona_1 [...] oltre al risarcimento dei danni conseguenti all'evizione subita.
Parte_1
Respingersi tutte le domande ex adverso proposte da e dalle altre Persona_1 parti perché infondate in fatto ed in diritto. Condannarsi,chi di obbligo, a restituire le spese legali liquidate con la sentenza impugnata e pagate in corso del presente giudizio e quindi, allo stato Persona_1
a restituire a la somma di euro10.505,66= oltre interessi legali
[...] Parte_1 dalla data del 3.7.2020 al saldo effettivo. In via istruttoria Per entrambi i procedimenti si insiste nell' istanza di cui sopra. Con rifusione delle spese e dei compensi di I° e II° grado di giudizio oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. CONCLUSIONI PARTI APPELLANTI-APPELLATE Controparte_4
E :
[...] Controparte_5
In via principale nel merito:
1. In totale riforma del capo 1 della sentenza n. 967/2020 del 3.7.2020 del Tribunale Ordinario di Verona, dichiararsi l'immobile de quo, anche in ragione dello ius superveniens offerto dall'art. 2 bis comma 1 ter del D.P.R. n. 380/2001, pienamente legittimo ed in quanto tale sottratto dall'obbligo di arretramento/demolizione; In via subordinata:
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte dalla OR , Voglia Codesta Corte condannare al risarcimento del danno, in CP_1 via solidale tra loro, la società e gli eredi al Parte_1 Persona_1 pagamento della somma già accertata come dovuta dalla sentenza impugnata al capo 2; in ogni caso:
3. accogliersi tutti i motivi di appello contenuti in atto di citazione del 1.9.2020 nel procedimento R.G. 1556/2020, già riunito al presente R.G. 1535/2020, proposti dagli odierni deducenti;
4. confermarsi nei confronti della appellante, in favore degli odierni deducenti, i capi nn. 3, 4 e 6 della sentenza impugnata;
pag. 4/35 5. ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta;
6.con vittoria di onorari e di spese di giudizio come generale norma, oltre ad accessori di legge (r.s.g. al 15%, c.p.a. al 4%, i.v.a. al 22%); In via istruttoria Si insiste nella richiesta di chiarimenti del C.T.U. e, pertanto, per la fissazione di udienza affinché precisi se l'intervento edile è consistito in un'attività demolitiva e un'attività ricostruttiva e, altresì, se vi sia discontinuità tra il nuovo edificio realizzato ed il preesistente tale da poter escludere che l'intervento eseguito possa essere considerato conservativo o sostitutivo dell'immobile preesistente demolito, così come meglio esposto nelle premesse, qui da intendersi richiamate. CONCLUSIONI PARTE APPELLATA : CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, produzione, deduzione ed eccezione Nel merito:
- accertati e dichiarati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto respingersi l'appello proposto dalla società nonché dai IGnori Parte_1 [...]
e in quanto infondato in fatto ed in diritto, per Controparte_4 Controparte_5 tutte le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, accogliersi le conclusioni così come già formulate nelle comparse di costituzione e risposta;
- con il favore di compenso e spese, con distrazione in favore dello scrivente difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. CONCLUSIONI PARTI APPELLATE : CP_8
In via principale: rigettarsi integralmente le domande avanzate dalle parti appellanti e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 967/2020 del 03.07.2020. Nel merito in via subordinata: in caso di rigetto della domanda avanzata in via principale e di accoglimento delle avverse richieste di riforma della sentenza n. 967/2020 del 03.07.2020, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta usucapione a mantenere l'edificio di cui è causa all'attuale distanza da quello di proprietà dell'attrice e dal confine con quest'ultima, per effetto dell'unione del possesso a tale titolo con quello precedentemente maturato dalla Sig.ra e della convenuta Persona_1 [...]
come già richiesto in primo grado. Parte_1
Nel merito in via ulteriormente subordinata:
- in caso di rigetto della domanda avanzata in via principale e di accoglimento delle avverse richieste di riforma della sentenza n. 967/2020 del 03.07.2020, ove fosse accolta la domanda di arretramento delle opere eseguite da nei confronti Parte_1 dei SI.ri e , condannarsi la società CP_2 Controparte_3 Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a ridurre il prezzo delle compravendite rispettivamente concluse in data 30.05.2016 tra la società
[...]
e i SI.ri e nella misura che sarà Parte_1 CP_2 Controparte_3
pag. 5/35 determinata in corso di causa con conseguente condanna della società Parte_1 alla restituzione della differenza nonché a risarcire agli stessi i danni patiti e
[...] patiendi a causa dell'arretramento nella misura che sarà determinata in corso di causa, come già richiesto in primo grado;
–in caso di rigetto della domanda avanzata in via principale e di accoglimento delle avverse richieste di riforma della sentenza n. 967/2020 del 03.07.2020, ove fosse accolta anche parzialmente la domanda formulata dalla difesa della Sig.ra di CP_1 risarcimento dei danni asseritamente patiti avanzata nei confronti dei SI.ri CP_2
e , condannarsi la società in persona del suo
[...] Controparte_3 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a rimborsare loro quanto fossero tenuti a pagare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, come già richiesto in primo grado;
– in caso di rigetto della domanda avanzata dai SI.ri e in via CP_4 CP_5 principale e di accoglimento dell'avversa richiesta di riforma in parte qua della sentenza n. 967/2020 del 03.07.2020, riformarsi i solo capi nn. 1 e 2 della citata sentenza, con conferma delle altre disposizioni del provvedimento di prime cure. In ogni caso: con vittoria di onorari e di spese di giudizio, oltre ad accessori di legge, rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. CONCLUSIONI PARTI APPELLATE E Controparte_6 [...]
QUALI EREDI DELLA DEFUNTA APPELLATA SIG.RA CP_7 [...]
Persona_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e comunque rigettare: i) la domanda spiegata da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., con la quale chiede di essere Parte_1 manlevata dalla IG.ra (a cui sono succeduti gli eredi Persona_1 [...]
e da tutto quanto essa società sia chiamata a rispondere in CP_6 Controparte_7 ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei suoi confronti da e/o CP_1 dalle altre parti del giudizio in quanto ingiustificata ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione di data 14 gennaio 2020; ii) la domanda spiegata da in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 la quale chiede che gli venga restituito il prezzo di vendita, o parte di esso, pagato alla IG.ra (a cui sono succeduti gli eredi e Persona_1 Controparte_6 [...]
per effetto della vendita a ministero del Notaio , oltre ai danni CP_7 Per_2 conseguenti l'evizione, in quanto ingiustificata ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto;
iii) la domanda spiegata da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., con la quale chiede a (a cui Persona_1 sono succeduti gli eredi e , o a chi di obbligo, di Controparte_6 Controparte_7 restituire le spese legali liquidate con la sentenza di I° in quanto ingiustificata ed infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione di pag. 6/35 data 14 gennaio 2021; iv) ogni domanda spiegata dalla IG.ra nei CP_1 confronti della IG.ra (a cui sono succeduti gli eredi Persona_1 [...]
e e, comunque, ogni domanda, anche se posta dalle altre CP_6 Controparte_7 parti in causa, nei confronti della IG.ra (a cui sono succeduti gli Persona_1 eredi e in quanto ingiustificata ed infondata in Controparte_6 Controparte_7 fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella memoria di costituzione di data 14 gennaio 2021.
In caso di rigetto delle suesposte domande, confermare integralmente la sentenza emessa ed impugnata del Tribunale di Verona.
Vittoria di spese e compensi del grado di giudizio. In via istruttoria: Si reiterano tutte le richieste istruttorie così come formulate negli atti processuali di primo e secondo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione regolarmente notificato , quale proprietaria CP_1 dell'immobile sito in Peschiera del Garda, via Milano n. 40 (censito al NCEU del medesimo Comune al Foglio n. 9, part. n. 383) conveniva in giudizio la società
[...] per l'accertamento della violazione delle norme in materia di distanze Parte_1 tra costruzioni (violazione della distanza legale di 10 metri dalle pareti finestrate previste dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 e della distanza di 3 metri tra costruzioni disposta dall'art. 873 c.c.) da parte della convenuta, Parte_1 proprietaria del frontistante fabbricato, censito al medesimo Foglio dello stesso Comune ai mapp. nn. 1370 sub 1-7, in relazione all'esecuzione di opere di demolizione, sopraelevazione e ampliamento del fabbricato esistente. Chiedeva, dunque, la condanna all'arretramento delle opere eseguite a distanza legale nonché al risarcimento del danno nel periodo intercorrente tra la realizzazione delle opere abusive e l'arretramento delle stesse, in considerazione del deprezzamento dell'immobile e della perdita del panorama subito. Domande estese, a seguito di chiamata in causa, anche nei confronti di CP_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...] quali acquirenti, in forza di titoli Controparte_9 successivi, degli immobili della (in primi quattro in virtù di Parte_1 contratto di compravendita di due appartamenti, quale promissaria acquirente ER di un appartamento). Con separato giudizio poi riunito citava quale Parte_1 Persona_1 dante causa dell'immobile chiedendo di essere dalla stessa manlevata in forza di garanzia per evizione in caso di accoglimento delle domande svolte da e CP_1 dagli altri chiamati. Gli acquirenti , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
pag. 7/35 E nel costituirsi Controparte_5 Persona_1 chiedevano il rigetto delle domande e, proponeva Persona_1 eccezione di usucapione del diritto a costruire in violazione delle norme sulle distanze, cui aderivano anche gli altri acquirenti convenuti, che, in via subordinata, proponevano anche domande riconvenzionali di riduzione/restituzione del prezzo e risarcimento danno nei confronti della , per il caso in cui le domande Parte_1 dell'attrice fossero state accolte. La vicenda trae origine dall'atto notarile del 8.7.14 con cui Persona_1
vendeva a , per la somma di € 300.000, la piena
[...] Parte_1 proprietà dell'immobile articolato al piano terra e primo di un edificio sito in Peschiera del Garda, alla via Solferino n. 4, censito al NCEU del medesimo Comune al Foglio 9, part. nn. 505 sub 1, 2 e 3 e confinante ad est con quello di proprietà di . CP_1
L'immobile veniva venduto con già presentata istanza, da parte della di ER permesso di costruire n. 5475 per la ristrutturazione del fabbricato ai sensi della L.R. 13/11 (“piano casa”) nonchè richiesta di parere alla Soprintendenza. Il permesso di costruire veniva rilasciato in data 6.11.2014 per ristrutturazione e ampliamento del fabbricato mediante realizzazione di un piano secondo, di un piano sottotetto, oltre copertura. In data 24.05.2016 la otteneva il Permesso di Costruire in Parte_1
Variante, (n° 5475/1) per la realizzazione di un più ampio intervento edilizio che prevedesse la realizzazione, in luogo dell'originario edificio acquistato dalla di un fabbricato di 4 piani fuori terra (veniva rilasciata altresì ER autorizzazione paesaggistica in data 25.03.2016). In data 16.11.2016 veniva rilasciato il certificato di agibilità. In data 30.05.2016 acquistavano dalla Parte_2 Controparte_3 società la porzione di fabbricato posta al piano primo con Parte_1 annessa cantina posta al piano sottostrada nonché due posti auto al piano terra. In data 05.07.2016 E Controparte_4 CP_5
acquistavano dalla società la porzione di
[...] Parte_1 fabbricato disposta su tre piani di cui uno interrato, nonché pertinenziale autorimessa posta al piano sotto strada. In data 08.07.2015 si rendeva promissaria acquirente Persona_1 dalla dell'unità collocata al piano terra del complesso Parte_1 immobiliare, avviando successivamente azione ex art. 2932 c.c.per il trasferimento della proprietà. Espletata CTU affidata all'ing. che concludeva per la sussistenza della Per_3 violazione delle distanze legali, il Tribunale di Verona, con la sentenza in epigrafe impugnata: 1) condannava , E Parte_1 Controparte_4
pag. 8/35 , in solido tra loro, alla demolizione dei piani II e III CP_5 CP_5 dell'edificio nonchè al pagamento in favore di a titolo risarcitorio della CP_1 somma di € 20.000. 2) condannava a tenere indenne Parte_1 [...]
dalle conseguenze derivanti dalle Controparte_10 condanne di cui sopra e, quindi, nei rapporti interni, a sostenere in via esclusiva gli oneri e gli adempimenti connessi all'intervento di ripristino ed a rifondere agli stessi quanto eventualmente sborsato in favore di parte attrice in relazione alla condanna risarcitoria;
3) condannava , al risarcimento del danno in favore di Parte_1
per un importo Controparte_10 pari a 596.000 oltre IVA;
4) rigettava la domanda di manleva proposta da nei confronti Parte_1 di . Persona_1
Questi gli argomenti alla base della decisione:
• la sopraelevazione realizzata da , quindi limitatamente Parte_1 al piano secondo e terzo, viola la normativa vigente in materia di distanze legali, in quanto non rispetta né la distanza minima di tre metri prevista dall'art. 873 del codice civile per le costruzioni che non siano unite o aderenti (essendo la distanza minima di m 2,35 circa) né il distacco minimo di m 10 - da osservarsi tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - prescritto dall'art. 9 del D.M. n° 1444 del 1968, essendo questa distanza di m 2,88 circa;
• la sopraelevazione, determinando un aumento di volumetria costituisce sempre
“nuova costruzione” (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 15/06/2018, n. 15732 secondo cui “la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione” conforme Cass. civ. Sez. III Sent., 01/10/2009, n. 21059);
• è irrilevante il criterio della prevenzione rispetto alla parte oggetto di sopraelevazione (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 11/06/2008, n. 15527 “in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. Ne consegue l'applicazione della normativa vigente al momento della modifica e l'inoperatività del criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione” conforme Cass. civ. Sez. II Sent., 03/01/2011, n. 74);
• la tutela reale di cui agli art. 872 -2933 c.c. va effettuata mediante demolizione pag. 9/35 integrale della sopraelevazione (piano secondo e terzo) a cura e spese della parte costruttrice convenuta, in solido con gli aventi causa ed attuali proprietari
E , stante Controparte_4 Controparte_5
l'impossibilità, secondo le conclusioni del CTU, di un arretramento parziale dell'edificio interessato;
• a parte attrice danneggiata spetta tanto la tutela ripristinatoria quanto quella risarcitoria dovendosi quest'ultima considerarsi "in re ipsa" ed equitativamente determinata in euro 20.000,00;
• nessuna responsabilità può attribuirsi alla venditrice in quanto ER
l'immobile trasferito con atto del 8.7.2014 non era intrinsecamente costruito in violazione delle distanze legali, che è derivata unicamente dall'attività di sopraelevazione posta in essere dalla e riguardante Parte_1 unicamente la porzione dell'edificio caratterizzante la “nuova costruzione” realizzata ai piani secondo e terzo, resa possibile dall'ulteriore permesso di costruire in variante richiesto dalla società; inoltre in sede di rogito la parte venditrice non aveva assunto alcuna garanzia in ordine alla edificabilità su 4 livelli fuori terra dell'immobile alienato, limitandosi a dare atto della situazione urbanistica esistente. 2. Avverso l'indicata pronuncia hanno interposto tempestivo appello, dando vita a distinti procedimenti, successivamente riuniti, da un lato e Parte_1
e , dall'altro. Controparte_4 Controparte_5
Si è costituita resistendo al gravame. CP_1
Si sono altresì sono costituiti , e CP_2 Controparte_3 [...] esistendo al gravame per le parti svolte nei loro confronti e, per il Persona_1 resto, sostenendo la legittimità della sopraelevazione. Nel procedimento poi riunito avviato a seguito di appello proposto da si Parte_3
è costituita roponendo appello incidentale. Parte_1
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 22.2.2022 la causa veniva rimessa in istruttoria ordinando una integrazione alla CTU volta a verificare la legittimità della sopraelevazione realizzata da alla luce dello ius Parte_1 superveniens costituito dalle modifiche apportate al d.p.r. n. 380/2001 (art. 2 bis) con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e con il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e della possibilità di deroga all'art. 9 del DM 1968 n. 1444 alla luce della normativa regionale (L.R. Veneto n. 14/2009, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 13/2011 e n. 32/2013, in base all'interpretazione autentica con L.R. n. 30/2016), nei limiti consentiti dalla legge statale come interpretati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 119/2020 nonché di verificare la natura di luci o vedute delle aperture presenti sulla parete interessata dell'immobile dell'appellata CP_1
pag. 10/35 . CP_1
Veniva, altresì, richiesto al CTU di verificare, in caso di conferma della illegittimità della sopraelevazione, se la stessa fosse imputabile alla variante 5475/1/16 rilasciata a oppure anche, in tutto o in parte, al p.d.c. principale 5475/14 rilasciato Parte_1 alla venditrice prima della vendita. ER
Il CTU confermava le conclusioni in ordine all'illegittimità della sopraelevazione, precisando che la stessa è imputabile al permesso di costruire nr. 5475/14, rilasciato alla in quanto con il permesso in variante non sono state apportate modifiche alla ER sagoma o al sedime dell'ampliamento in progetto. Inoltre chiariva che la porta-finestra della cucina al piano terra dell'edificio ha CP_1 la natura di “veduta”, mentre la finestra dei bagni al piano terra e al piano primo la natura di “luce irregolare”. Dopo alcuni rinvii effettuati per verificare la possibilità di conciliazione, in data 28.11.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo a fronte del decesso di
Persona_1
Il procedimento veniva riassunto su iniziativa degli appellanti-appellati Parte_3 con costituzione in prosecuzione degli eredi di e Persona_1 fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni per l'11.2.2025. Nelle note scritte in sostituzione di udienza gli appellanti e Parte_1 hanno chiesto di convocare il CTU a chiarimenti sulla natura Parte_3 dell'intervento effettuato in particolare con riferimento all'attività di demolizione, alla luce delle conclusioni del CTU che ha qualificato l'intervento come ristrutturazione.
3. Motivi di appello di Parte_1
3.1. Liceità della sopraelevazione effettuata da Controparte_11 Parte_1
[... giusta l'art.10 n.1,lettera a) del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 che modifica il comma 1 ter dell'art.2 bis del Testo Unico in materia Edilizia di cui al D.P.R.
6.6.2001 n.380.Questione rilevabile d'ufficio ex art. 345 c.p.c., secondo comma. Il motivo si fonda sulla legittimità dell'intervento alla luce dell'art.2 bis co. 1 ter DPR 380/2001 come sostituito dall'art. 10 lettera A D.L. 76/2020 (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) che prevede: “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra edifici e dai confini, la ricostruzione è consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze preesistenti”. Evidenzia che l'attuale formulazione dell'art. 3, comma 1, lett. d) del TU prevede la possibilità di realizzare interventi di demolizione e di ricostruzione anche “con diversi
pag. 11/35 sagome, prospetti, sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologie e, nei casi previsti dalla legge o dagli strumenti urbanistici, incrementi volumetrici di rigenerazione urbana”. Sostiene, dunque, che in tutti i casi di demolizione e di ricostruzione di edifici preesistenti che risultino “legittimamente” ubicati rispetto ad altri immobili in posizione tale da non rispettare specifiche norme in materia di distanze, ivi comprese quelle contenute nel d.m. 1444/68, in modo che non ne sarebbe consentita l'edificazione ex novo, l'art. 2 bis co. 1 ter prima parte del DPR 380/2001 ha chiarito che la ricostruzione è possibile, in deroga alle norme precedenti e, quindi, con il mantenimento delle distanze preesistenti, anche se non è possibile la modifica dell'originaria area di sedime e purché l'edificio originario fosse “legittimamente” realizzato. Ciò troverebbe conferma nei chiarimenti interpretativi dell'art. 10 del d.l. 16.7.2020 n.76 convertito nella legge 120 dell'11.9.2020 da parte del Ministero delle Infrastrutture a Conferenza delle Regioni;
Unioni Provincie;
Associazione Nazionale Comuni;
Dipartimento per le Infrastrutture;
Provvedimenti Interregionali per le O.O.P.P. (pag.6) ove si precisa: “E' importante rilevare che la previsione è testualmente riferita ad ogni caso d'intervento che preveda la demolizione e la ricostruzione di edifici e quindi indipendentemente dalla ascrivibilità degli interventi alla categoria della ristrutturazione o della nuova costruzione”. Il secondo periodo del co. 1 ter aggiunge che, in questi casi, sono consentiti “gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento” anche fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purché venga sempre rispettata la distanza preesistente”. Richiama la sentenza della Corte di Cassazione n.12751 dell'11.5.2023 che ha messo in evidenza la portata dell'art.2 bis comma 1 ter del T.U. dell'Edilizia da parte della legge 120/2020 chiarendo in particolare che “la norma introduce il principio secondo cui ogni intervento di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione (“in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”), può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti “legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati o da confini inferiore da quelle attualmente previste. La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento” possano essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito.” L'appellante evidenzia dunque che: a) l'intervento edilizio di è stato realizzato con gli incentivi volumetrici Parte_1 del c.d. “piano-casa” (pag.7 lettera B della ctu); b) trattasi, quindi, di intervento che rientra nella parte della norma dell'art.10 legge pag. 12/35 120/2020 che consente aumento di volume e di sagoma anche in altezza;
c) non vi è stata possibilità di slittamento di sedime essendo l'intervento effettuato sul sedime originario del fabbricato precedente;
d) vi è prova in atti, come da licenze del 1961 allegate alla ctu, che l'edificio ex ER sia stato costruito prima di quello e sul confine, sicché debba considerarsi CP_1 preveniente con obbligo di distanza quindi a carico di e non già di CP_1 ER
l'edificio della è stato costruito con licenza 14.11.61 e quello della ER CP_1 prima del 67 (legge ponte), ma mentre il ctu nell'archivio del Comune di Peschiera ha trovato la licenza di costruzione della nulla ha reperito per quanto riguarda ER quello della . Qualora la priorità nel tempo della costruzione non emerga dallo CP_1 stato dei luoghi o delle cose, l'onere della prova di aver costruito per primo grava su colui che chiede l'arretramento del fabbricato altrui, sul presupposto della preesistenza della propria costruzione (C 7.8.2002 n. 11899,; C 25.6.2001 n. 8661; C 16.5.1991 n. 5472; C 8.2.1986 n. 790; C 13.11.1982 n. 6058). Avendo dunque la costruito ER per prima sul confine toccava alla ex art. 873 c.c. stare a tre metri dal confine. CP_1 ha, quindi, effettuato l'intervento sul confine rispettando le distanze Parte_1
“legittimamente” preesistenti come impone l'art.10 della legge 120/2020. e) vi è prova in atti che abbia costruito ai sensi dell'art. 877 c.c., seppur CP_1 parzialmente in aderenza alla proprietà (autorimessa pag.4 ctu) e pertanto ER questa è la situazione delle “distanze legittimamente preesistenti” di cui all'art. 10 legge 120/2020 ante intervento di infatti (pag.6 della C.T.U.) Parte_1
“l'immobile” ( di “è stato edificato sul confine della particella Parte_1
d'insistenza ed in particolare confina con la facciata esposta ad Est con la proprietà attrice”; i due fabbricati sono collegati ed uniti da un'autorimessa di proprietà CP_1 costruita sul confine in aderenza alla parete perimetrale dell'edificio di proprietà di
[...]
parete perimetrale che quindi costituisce confine. Il ctu ha poi accertato che Parte_1
l'intervento di sopraelevazione segue il filo della parete perimetrale preesistente e non reca alcuna finestratura. In situazione di aderenza costituisce orientamento pacifico ritenere legittima la sopraelevazione effettuata sopra la verticale della costruzione preesistente (Cass. 7183/2001). f) l'intervento effettuato da è consistito in attività di demolizione e di Parte_1 ricostruzione con l'ottenimento di due unità in più su due nuovi piani e, quindi, il progetto assentito ha previsto quanto dispone la norma modificata, ossia “un ampliamento fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito”. Come risulta dalla relazione tecnica allegata al permesso di costruire n.5745 del Comune di Peschiera d.g. (doc.20 alla voce “ 3- Aspetti Parte_1
Distributivi” è stata prevista “la ristrutturazione e l' ampliamento un fabbricato su 4 livelli contando tre unità di cui una nuova”.
3.2. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto fra l'art.9, I° co.
pag. 13/35 Numero 2 del d.m. 1444/68 e l'art.873 c.c. Omessa valutazione e motivazione su una questione rilevante al fine di decidere: la natura abusiva dell'immobile di proprietà ed il conseguente venir meno dell'obbligo del rispetto delle CP_1 distanze. Con tale motivo si sostiene l'abusività dell'edificio sulla base del fatto che, CP_1 pur trattandosi di edificio ante 1967, quindi soggetto a licenza, il CTU non ha rinvenuto alcun titolo, diversamente da quello per cui c'è stata licenza di costruzione ER presentata ancora in data 14.11.1961 né risulta essere intervenuto alcun condono. Si richiama allora il principio per cui, a fronte di un immobile abusivo, non sussiste alcun obbligo di rispetto delle distanze né quella prevista dall'art.873 c.c. né quella imposta dal 1° comma, n.2 del D.M. 1444/68.
3.3. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto fra l'art.9, I° co. Numero 2 del d.m. 1444/68 e l'art.873 c.c. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione e valutazione delle risultanze istruttorie: l'assenza di finestre nelle opposte pareti ed il conseguente venir meno dell'obbligo del rispetto della distanza di 10 mt. Premesso che la facciata dell'edificio realizzato da non ha vedute ma Parte_1 solo luci e che l'unica qualificazione di veduta è stata data dal CTU alla porta finestra a piano terra dell'edificio , l'appellante contesta tale qualificazione e CP_1 conseguentemente l'obbligo di rispetto delle distanze previste dal DM 1444/1968. Evidenzia come proprio la funzione attribuita alla portafinestra dal ctu, cioè quella di arieggiare la cucina quale unica fonte di aria e luce, è propria indubbiamente della luce, mentre la visione del fondo confinante, per affermazione dello stesso perito, si realizza solo aprendo la portafinestra e, quindi, si tratta della funzione tipica della porta e non della finestra, in quando la porta, in quanto tale, serve esclusivamente a consentire l'ingresso in uno spazio contiguo, mentre l'effetto della inspectio non appartiene al momento dell'apertura della portafinestra, ma alla sua funzionalità a porta chiusa, ossia quando la porta è chiusa, la parte di essa finestrata dovrebbe consentire la visione laterale ed obliqua del fondo finitimo. Sostiene dunque che, nel caso in esame, la porta-finestra è qualificabile esclusivamente come una porta, in quanto di larghezza troppo ridotta per garantire una illuminazione o aerazione, e, in ogni caso, l'ingresso della luce sarebbe impedito dalla sporgenza dello stesso immobile sulla sinistra della porta-finestra. L'apertura, quindi, non può CP_1 che assolvere unicamente la funzione di consentire l'accesso o l'uscita dalla abitazione. Inoltre, data la larghezza ristretta, non consente una completa visione obliqua e laterale sul fondo del vicino (prospectio) e, pertanto, “non integra veduta sebbene permetta occasionalmente e fugacemente, al momento dell'uscita, la visione globale e mobile del fondo alieno” (Cass. n. 14091 del 23.5.2019 che richiama Cass. n. 17950 del 2014).
pag. 14/35
3.4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art.873 c.c. e dell'art. 2967 c.c. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione. Con tale motivo l'appellante contesta l'applicazione dell'art. 873 c.c., che impone l'obbligo della distanza solo quando le opposte costruzioni non siano state realizzate in aderenza sul confine, situazione di fatto che non corrisponde a quella degli edifici in esame in quanto: a) i due fabbricati antagonisti risultano collegati ed uniti da un'autorimessa di proprietà
costruita sul confine in aderenza alla parete perimetrale dell'edificio di CP_1 proprietà parete perimetrale che quindi costituisce confine;
Parte_1
b) l'intervento di sopraelevazione segue il filo della parete perimetrale preesistente, e non reca alcuna finestratura. Richiama, quindi, l'orientamento che ritiene legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente (Cass. 10.5.01 n.7183). Evidenzia che, peraltro, l'art. 28 del regolamento edilizio del Comune di Peschiera D.G. (doc.3 ammette implicitamente la possibilità di costruire in aderenza Parte_1 stabilendo che “le distanze devono sempre rispettare quelle di zona, qualora non sia ammessa la costruzione in aderenza”. Lo stesso Comune di Peschiera, con sua a.r. 19.5.016 (doc.5 aveva Parte_1 messo in evidenza che: “ a seguito di sopralluogo eseguito dai tecnici comunali in data 17.5.2016 non ha evidenziato alcun illecito edilizio in ordine alle distanze tra gli edifici rappresentati sulle tavole progettuali...al riguardo preme evidenziare che il fabbricato originariamente era composto da n.2 piani fuori terra e risultava già posto a confine con il mapp.383 ed in parziale aderenza di facciata su un manufatto alto mt.
2.70 posto nella sua proprietà. Già in origine i due fabbricati risultavano collegati tra di loro con un manufatto alto mt. 2,70 che ricade nella proprietà ”. CP_1
Qualora, infatti, non si ponesse il problema dell'esistenza nella facciata PE di vedute o di luci, l'elevazione dei due piani da parte di sul corpo e sul Parte_1 profilo originario del fabbricato ex sin dal 1961 (come attesta la licenza di ER costruzione 14.11.61 in atti ed allegata alla ctu ) realizzato sul confine, è pienamente legittima per il criterio della prevenzione, “in quanto è consentito al preveniente costruire sul confine ponendo il vicino che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza ovvero di arretrare sino a rispettare la distanza legale dal confine”(Cass.
9.4.2010 n.8465).
3.5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.872, 2058, 2933 c.c. Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si contesta la decisione del giudice di prime cure di ordinare la riduzione in pristino, senza effettuare alcuna valutazione discrezionale sul bilanciamento di interessi. Si sostiene che l'art. 872 c.c., che ammette la possibilità che venga esperita la tutela restitutoria oltre che quella risarcitoria, deve essere interpretato in combinato disposto pag. 15/35 con gli artt. 2058 e 2933 c.c. e pertanto il giudice, sulla base di una sua valutazione discrezionale, può disporre che il risarcimento avvenga unicamente per equivalente se la rimessione in pristino risulti eccessivamente onerosa per il debitore (Cass. n. 27546 del 21.11.2017). Evidenzia che, nel caso di specie, l'abitazione è da tempo disabitata, pertanto CP_1 non subirebbe alcun reale pregiudizio se venisse mantenuta inalterata la struttura realizzata da Parte_1
Inoltre, l'immobile non avrebbe mai goduto della vista panoramica sul Lago di CP_1
Garda, nemmeno prima dell'intervento di in quanto la distanza dal Parte_1 lago e l'ubicazione in una via defilata rispetto alla via principale non consentirebbero in alcun modo di avere la vista sul lago, indipendentemente dall'elevazione attuata da
[...]
Parte_1
La ha sempre la possibilità di elevare la propria costruzione sino all'altezza CP_1 massima dell'edificio antagonista, nel rispetto della normativa “Piano Casa”, aumentando la volumetria dell'immobile. Invece, per e per i terzi proprietari si prospetterebbe un danno Parte_1 incommensurabile dal momento che dovesse essere ordinato l'abbattimento dell'opera rispetto all'inesistente vantaggio che avrebbe la . L'abbattimento, infatti, CP_1 comporterebbe per i proprietari l'irreversibile perdita dell'immobile per il cui acquisto è stata corrisposta la somma di euro 598.000 (doc.9). L'unica indennità che potrebbe ragionevolmente essere corrisposta alla PE è già stata stimata dal CTU in euro 60.000 e, quindi, non potrebbe trovare applicazione una tutela risarcitoria differente.
3.6. Violazione e falsa applicazione dell'art.1484 c.c nonché art,1476 n.3 c.c., e artt.1362,1363 e 1366 codice civile in ordine alla pronuncia di rigetto dell'azione di garanzia nei confronti di .Erronea,contraddittoria ed omessa Persona_1 motivazione e valutazione delle risultanze istruttorie. Domanda di restituzione delle spese legali liquidate in sentenza a favore della e pagate da ER [...] ante appello. Parte_1
Si sostiene che la sopraelevazione è riconducibile all'originario permesso di costruire richiesto e rilasciato alla mentre la variante avrebbe riguardato solo opere ER interne. Su tale premessa si richiama l'art. 1476 c.c. n. 3 e l'obbligo del venditore di garantire il compratore dall'evizione, evidenziando l'irrilevanza della mancanza di assunzione espressa di garanzia al rogito da parte della tenuto conto che ER dall'interpretazione del contratto si evince come la vendita fosse finalizzata all'operazione immobiliare di cui al permesso di costruire, tant'è che la si ER rendeva promissaria acquirente di uno degli immobili.
pag. 16/35
4. Appello incidentale Violazione e falsa applicazione dell'art. Parte_1
5 legge 55/2019 in relazione all'art. 9 DM 1444/68 ed erronea, omessa valutazione delle risultanze istruttorie: esenzione dall'obbligo del rispetto di mt. 10 fra gli opposti edifici. Evidenzia che la Legge Regionale Veneta n.14 del 2009, come interpretata dalla LRV 30/2016 (art.64), consente per gli interventi edilizi ivi descritti la realizzazione in deroga alle distanze fra confini previste dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici territoriali. Deroga la cui legittimità è stata conferma dalla sentenza della Corte Costituzionale 119 del 2020 la quale ha stabilito che il Piano Casa può derogare solo alle norme locali sulle distanze ma non a quelle statali mentre le Regioni possono fissare distanze in deroga purchè vi sia un interesse pubblico ancorato all'eIGenza di conformazione urbanistica di una determinata zona, qual è nel caso di specie il Piano Casa predisposto dalla Regione Veneto. Si sostiene dunque che nel momento in cui il Comune di Peschiera del Garda ha rilasciato il permesso di costruire in base al Piano Casa Veneto ha implicitamente derogato alla norma regolamentare che impone la distanza tra edifici di 10 metri. Sotto altro profilo si sostiene che la limitazione delle distanze di cui all'art.9 d.m.1444/68, non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto in base all'interpretazione autentica di tale norma (art.5 della legge 14.6.2019 n.55) i limiti ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma n.3 dello stesso articolo 9 ossia la zona C e l'edificio in esame, pur dichiaramente inseriti in zona C, sarebbe in realtà collocato in zona B, trattandosi di zona di completamento e non di espansione (contestando sotto questo profilo la classificazione effettuata dal Comune).
5. Motivi di appello di appello Parte_3
5.1. Legittimità della sopraelevazione in deroga al regime delle distanze: (a) omessa applicazione della L.R.
4.4.2009 n. 14 “c.d. Piano Casa per la Regione Veneto”, con riferimento agli artt. 1, 2, 9 della detta L.R. secondo le modificazioni ed integrazioni apportate con LL.RR. n. 13/2011 e 32/2013; (b) omessa applicazione dell'art. 2 bis del D.P.R.
6.6.2001 n. 380 “c.d. T.U. Edilizia”; (c) omessa applicazione della L.R. 30.12.2016 n. 30 “c.d. Collegata alla legge di stabilità regionale”, con riferimento all'art. 64, di interpretazione autentica della L.R. 14/2009; (d) omessa applicazione della L.S. 14.6.2019 n. 55, di conversione del D.L. 18.4.2019 n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, con riferimento all'art. 5 comma 1 lett. b-b bis, di interpretazione autentica dell'art. 9 commi 2 e 3 del D.M. n. 1444/1968; (e) errata applicazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e dell'art. 873 c.c.; (f) violazione dei principi giurisprudenziali di cui alla sentenza n. 119
pag. 17/35 della Corte Costituzionale e di quelle in essa richiamate;
(g) difetto grave di motivazione (omissione integrale di pronunciamento) e violazione degli artt. 118 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.”. Si sostiene la legittimità della costruzione ab origine in base alla normativa vigente al momento della sopraelevazione, per effetto della deroga alle distanze legali stabilite dal D.M. n. 1444/1968 e dall'art. 873 c.c. ad opera della L.R. n. 14/2009 “Piano casa 1”, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 13/2011 “Piano Casa 2” e n. 32/2013
“Piano Casa 3”, autenticamente interpretata dalla L.R. n. 30/2016 e dalla L.S. n. 55/2019. Si ritiene che con le LL.RR. n. 13/2011 e n. 33/2013 sono state apportate alla legge regionale “madre” (L.R. n. 14/2009) vaste modifiche, introducendo all'art. 9 il comma 8 bis che così recita: “Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l'obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C (n.d.r. la nostra è dichiaratamente la C), realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente” Tuttavia la limitazione alla deroga alle sole altezze è stata superata dall'art. 64 della L.R. n. 30/2016 - Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche), che così recita: “Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all'articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale”. E la deroga al regime delle distanze da parte delle Regioni è stata ritenuta legittima dalla stessa Corte Costituzionale (119/2020) purchè giustificata dal perseguimento di interessi pubblici.
pag. 18/35 La deroga al DM 1444/1968 ad opera della legge regionale (nel caso di specie il Piano Casa) troverebbe legittimazione nell'art. 2 bis co. 1 DPR 380/2001 che recita: “Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”. Va aggiunto che in sede di comparsa di risposta nel procedimento portante (Rg.1535/2020) gli appellanti hanno sviluppato anche il motivo della legittimità dell'opera per effetto dello ius superveniens di cui all'art. 2 bis co. 1 ter DPR 380/2001 evidenziando come la costruzione realizzata rientra nella fattispecie descritta dalla norma, trattandosi di demolizione e ricostruzione di un edificio già posto a confine (in parte addirittura aderente) per quanto concerne il piano primo e secondo fuori terra, avvenuta sì con sopraelevazione di altri due piani, ma nel rigoroso rispetto della stessa sagoma originaria, in prosecuzione della medesima linea verticale in appiombo, con invarianza della distanza tra le pareti frontistanti, peraltro nemmeno finestrate 5.2. “Error in iudicando per: (a) mancata applicazione del principio di diritto in base al quale un edificio abusivo non è idoneo a generare l'obbligo del rispetto delle distanze legali;
(b) vizio di motivazione;
(c) mancata valutazione di un punto decisivo prospettato dalle parti;
(d) errata valutazione e conclusione del C.T.U. Il motivo è analogo a quello proposto da sub 3.2.: si sostiene la Parte_1 non applicabilità della disciplina in materia di distanze a fronte della ritenuta abusività dell'immobile , per la costruzione del quale non è stato rinvenuto né prodotto CP_1 alcun titolo edilizio.
5.3. Error in iudicando per: (a) errata interpretazione e applicazione dell'art. 873 c.c.; (b) violazione del principio generale della prevenzione, così come uniformemente applicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.” Si sostiene l'applicabilità, nel caso di specie, del principio di prevenzione, in base al quale il preveniente, a condizione che elevi l'edificio in prosecuzione verticale di quello sottostante già esistente, può senz'altro sopraelevare, ponendo il prevenuto (PE) nella condizione di scegliere pro futuro o di unirsi alla parete del preveniente, in aderenza o in appoggio, oppure di sopraelevare a propria volta nel rispetto del distacco stabilito dall'art. 873 c.c. e/o dalle norme urbanistiche locali, ove prevedano una distanza maggiore.
pag. 19/35 Ciò in quanto:
- l'edificio è edificato sul confine, quello in Parte_4 CP_1 posizione più arretrata, benché non a distanza di 3 ml., sempre dal confine;
- per buona parte del fronte edificato i due edifici sono anche tra loro già aderenti (garage), benché limitatamente al piano terra (il corpo in aderenza, di proprietà della , rappresenta il piano di calpestio del terrazzo al piano primo). CP_1
- la sopraelevazione di ulteriori due piani fuori terra è rigorosamente avvenuta (non a caso senza vedute di sorta) in prosecuzione del filo verticale offerto dai due piani già preesistenti;
- il regolamento edilizio e le nn.d.aa. del P.I. del Comune di Peschiera del Garda non si limitano a prevedere un certo distacco dai confini, ma anche la possibilità di costruire in aderenza (cfr. art. 39 terzo comma delle nn.d.aa. del P.I. del Comune di Peschiera del Garda – zone C.1.). Si richiama la sentenza della Cassazione n. 14705 del 2019.
5.4. “Error in iudicando per: (a) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto fra l'art. 9, I° co. numero 2 del d.m. 1444/68 e l'art. 873 c.c.; (b) Erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione e valutazione delle risultanze istruttorie: (c) l'assenza di finestre nelle opposte pareti ed il conseguente venir meno dell'obbligo del rispetto della distanza di 10 mt.” Il motivo è analogo a quello proposto da sub 3.3. e si incentra sulla Parte_1 ritenuta erronea qualificazione di veduta della porta finestra posta al piano terra dell'edificio , in quanto avente funzione primaria quella del passaggio e non CP_1 dell'affaccio.
6. Preliminarmente sulla querela di falso proposta da . Persona_1
Nelle note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 7.2.2023 nel contestare le valutazioni del CTU circa la riconducibilità della sopraelevazione al permesso di costruire n. 5475 del 6 novembre 2014, , tramite il difensore Persona_1 procuratore speciale, ha proposto in via incidentale querela di falso contro i documenti che l'ing. quale CTU nell'ambito della causa civile R.G. n. 6454/2016 – Persona_4
Tribunale di Verona, ha reperito presso l'Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di Peschiera del Garda in riferimento al permesso di costruire n. 5475 di data 6 novembre 2014 e che costituiscono l'allegato n.
3.3 della sua consulenza tecnica d'ufficio di data 20.12.2018, nonché contro i documenti costituenti il progetto esecutivo, tavole da 1 a 11, facenti parte del permesso di costruire n. 5475/2014, quindi contro tutti i documenti che allo stato attuale risultano rinvenuti presso il Comune di Peschiera del Garda in riferimento al permesso di costruire n. 5475 di data 6 novembre 2014, infine anche contro eventuali altri documenti riconducibili alla IG.ra
[...] in riferimento al predetto permesso di costruire n. , compresa Persona_1 Numero_1 ogni tavola allegata, disconoscendone la sottoscrizione.
pag. 20/35 Querela di falso ribadita anche in sede di comparsa conclusionale di replica. L'ammissibilità è stata contestata in sede di comparsa conclusionale da Parte_1 evidenziando come mai in entrambi i gradi di giudizio la ha disconosciuto
[...] ER la paternità della propria sottoscrizione sui documenti ora imputati di falso e come l'unico scopo sia quello di neutralizzare l'autenticità delle sottoscrizioni ma non invece a contestarne la verità dei documenti (Cass. 3891 del 17.2.2020). La querela non è stata e non viene autorizzata per l'assorbente rilievo che quei documenti non sono rilevanti ai fini della decisione del motivo di appello proposto da afferente l'istanza di manleva nei confronti di (cfr. infra Parte_1 ER sub 9).
7. Gli appelli sono parzialmente fondati nei termini di seguito indicati. Si procede alla trattazione unitaria delle tematiche giuridiche rilevanti ai fini della decisione.
7.1. Legittimità originaria della sopraelevazione. E' pacifico che l'intervento di sopraelevazione effettuato da vada Parte_1 inquadrato come nuova costruzione con conseguente obbligo di rispetto delle distanze legali. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la sopraelevazione a tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante;
risulta, in tal caso, inapplicabile il criterio di prevenzione, che si esaurisce, viceversa, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione" (Cass. n. 5049 del 05/03/2018)” (Cass. sez. II, 07/05/2024 n.12292).
“La sopraelevazione di un edificio esistente comporta un aumento del volume della struttura, rendendola una nuova costruzione soggetta al rispetto delle distanze vigenti al momento della sua realizzazione. La parte sovrapposta non può beneficiare delle regole applicate all'edificio originario” (Cass.sez. II, 21/03/2024, n.7595). Del resto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la nozione di costruzione ai fini della disciplina delle distanze è unica.
“In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore” (Cass.sez. II, 28/03/2025 n.8249).
“In altri termini, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di distanze tra
pag. 21/35 edifici, la "nuova costruzione" è ravvisabile non solo in ipotesi di realizzazione ex novo di un fabbricato ma anche in caso di qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti (Cass. n, 28612 del 2020; Cass. n. 16268 del 2017, in motiv., la quale ha ritenuto che rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui alla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, anche ai fini dell'applicabilità del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, "non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente"; Cass. n. 5741 del 2008)” (Cass. sez. II, 24/06/2022, n.20428). Né una diversa qualificazione come ristrutturazione può trarre argomento dall'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001, che, nella versione vigente all'epoca dell'intervento (2014-2016), limitava la nozione di ricostruzione di un edificio agli interventi che fossero contenuti nei limiti preesistenti di volumetria, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Le eventuali eccedenze, invece, andavano considerate come nuova costruzione, soggette alle distanze legali vigenti al momento della medesima (Cass. sez. II, 24/06/2022, n.20428 che richiama i precedenti costituiti da Cass. n. 15041 del 2018, n. 473 del 2019, n. 20079 del 2021, n. 4009 del 2022). Nel caso di specie, il mancato rispetto della volumetria originaria da parte dell'edificio così come ampliato da esclude che tale edificazione potesse Parte_1 qualificarsi come mera ristrutturazione in base alla normativa all'epoca vigente, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che afferma che la sopraelevazione, implicando sempre un aumento di volumetria rispetto all'edificio preesistente, costituisce una nuova costruzione, senza che possa esser fatto valere il diritto di prevenzione, che si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione originaria e non può, quindi, giovare automaticamente per la successiva sopraelevazione. La sopraelevazione doveva, dunque, rispettare le distanze legali previste dall'art. 873 c.c. e dall'art. 9 DM 1444/1968. E, infatti, anche tralasciando la qualifica come veduta piuttosto che mera luce della porta finestra sita a piano terra dell'edificio PE rilevante ai sensi del DM 1444/1968 (sulla cui qualificazione si incentrano i motivi di appello sub 3.3. e 5.2.), appare dirimente l'inapplicabilità, al caso di specie, della deroga alle distanze consentita per le costruzioni in aderenza dagli artt.873 e 877 c.c., che presuppongono che la nuova opera affianchi e combaci perfettamente in uno dei lati con l'altro edificio e che la sopraelevazione si realizzi sopra la verticale della costruzione preesistente (cfr.
pag. 22/35 Cass.sez. II n.16371 09/06/2023; Sez. II, n. 21227 del 05/10/2009). Invece, come accertato anche dal CTU, nell'edificio in esame l'aderenza si rinviene unicamente con l'autorimessa a piano terra di proprietà , mentre l'accertata CP_1 violazione della distanza di 3 metri (2,88 m e 2,35 m) è stata riscontrata rispetto alle pareti prospicienti degli edifici, rispetto alle quali pacificamente non vi è aderenza, ma un distacco che risulta essere inferiore a 3 metri (pagg.
4-6 CTU I grado, pag.31 CTU II grado). L'argomento per cui la legge regionale 14/2009 e successive modifiche avrebbe consentito la deroga alle distanze imposte con legge statale non trova fondamento. L'art. 9 co. 8 LR 14/2009 prevede espressamente che “sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente”. L'art. 64 LR 30/2016 di interpretazione autentica dell'art. 9 co. 8 LR 14/2009 precisa che la deroga si riferisce ai parametri edilizi previsti “dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali” e non certo dalla normativa statale, che, anzi, viene espressamente fatta salva (“fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale”). La stessa Corte Costituzionale (sentenza 119/2020), nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, ha rilevato che “deve ritenersi che le previsioni in tema di distanze contenute nella disposizione censurata non ledano la materia di riserva statale: tale disposizione, infatti, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 9, comma 8, della legge reg. Veneto n. 14 del 2009, si è limitata, in ragione della forte oscillazione giurisprudenziale, a chiarire i margini di derogabilità delle distanze disposte dagli enti locali, in funzione degli interventi straordinari di rigenerazione del territorio edificato, senza tuttavia incidere sulle distanze di fonte statale” E ancora sottolineando che “la norma regionale di interpretazione autentica qui censurata si rivela ancor più conservativa, poiché tiene per assolutamente cogenti le distanze minime di fonte statale - quindi i tre metri tra costruzioni ex art. 873 cod. civ. e i dieci metri tra pareti finestrate ex art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 -, mentre consente la deroga unicamente per le eventuali maggiori distanze di fonte comunale”. Il richiamo all'art. 2 bis co.1 DPR 380/2001 è, dunque, inconferente, in quanto, oltre ad essere limitato al solo DM 1444/1968 (mentre nel caso di specie la violazione si riscontra anche rispetto all'art. 873 c.c.), la legge regionale non contiene alcuna deroga alla normativa statale in materia di distanze. Va, dunque, rigettato il motivo principale sub 5.1 degli appellanti e il Parte_3 motivo di appello incidentale di Parte_1
7.2. Legittimità sopravvenuta della costruzione: ius superveniens. La vicenda va ora esaminata alla luce dello ius superveniens costituito dal comma 1 ter pag. 23/35 dell'art. 2 bis e dalle modifiche operate all'art. 3 lett.d DPR 380/2001, incidendo la disciplina sopravvenuta sulla legittimità dell'ordine di demolizione. E, infatti, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, in materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive. Il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittiva comporta, invero, che l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione. (Cass. sez. II, 11/05/2023, n.12751; sez. II 17/08/2022 n. 24844). La portata della novella normativa e l'incidenza sugli orientamenti giurisprudenziali formatisi precedentemente sono stati chiariti dalla Suprema Corte nella sentenza 12751/2023 (con principi ribaditi anche di recente nella sentenza della Cass.sez. II, 29/04/2025 n.11262) di cui vanno ripresi i principi di interesse in questa sede. L'intervento frutto del D.L. 32/2019, convertito nella L. 55/2019, ha operato una serie di modifiche agli standard urbanistici fissati dal D.M. 1444/1968, mediante le modifiche apportate dal D.L. n.32/2019 all'art.2 bis del TU edilizia, con riferimento a quelle disposizioni che consentivano a Regioni e Province autonome di adottare disposizioni derogatorie sulle distanze legali. Il D.L. n.32/2019 ha aggiunto i seguenti commi al citato art. 2 bis:
- 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio
- 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Dunque, con le modifiche apportate dall'art.5 del D.L. n.32/2019 all'art. 2 bis del TU edilizia, la demolizione e ricostruzione di un fabbricato era consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, purché effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. Dette previsioni non consentivano, quindi, l'aumento di volumetria e le leggi regionali in contrasto con la legge statale sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale in tutte le occasioni in cui è stata adita (si richiamano Corte
pag. 24/35 Costituzionale N.70/2020 e N. 30/2020 a conferma della inderogabilità delle norme statali sulle distanze). E', dunque, al fine di allargare l'ambito degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione urbana, senza incorrere nel rilievo di incostituzionalità, che il legislatore è nuovamente intervenuto sul Testo Unico dell'Edilizia mediante l'art.10 del D. L. 16.7.2020 m.76 convertito con modificazioni dalla L.11.9.2020 n.120. Le singole previsioni del decreto sono intervenute su specifici profili della disciplina edilizia, con l'obiettivo pratico di fornire strumenti normativi favorevoli alla rigenerazione dei tessuti urbani. Secondo autorevole dottrina, con il decreto semplificazioni, il legislatore statale ha compiuto una “manutenzione straordinaria del Testo Unico dell'Edilizia”, proseguendo nel percorso intrapreso con il “decreto sbloccacantieri” del 2019, che, pur avendo indicato una serie di obiettivi ritenuti prioritari nella rigenerazione urbana, era intervenuto soprattutto in materia di distanza tra costruzioni con previsioni che non avevano superato il vaglio di costituzionalità. Proprio in tema di distanze tra gli edifici, la novità introdotta dalla L. 120/2020 è proprio la rivisitazione del concetto di “ristrutturazione edilizia” (art.3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di
“manutenzione straordinaria” (art.3, comma 1, lett.b) del DPR 380/2001). In tal senso sono orientate le norme in tema di demolizione-ricostruzione, che costituiscono il fulcro della normativa inserita con la L.120/2020. La relazione illustrativa al DL 76/2020 chiarisce, infatti, che le modifiche introdotte sono “indispensabili per rimettere in moto l'edilizia … senza aumentare il consumo del suolo e agevolando gli interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, demolizione e ricostruzione…” con “la finalità di promuovere, attraverso la rigenerazione urbana, la riduzione del consumo del suolo … con lo specifico obiettivo di realizzare le condizioni normative indispensabili per promuovere interventi diffusi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo di più ampi processi di rigenerazione urbana…rimuovendo le limitazioni e le rigidità che si incontrano laddove si voglia intervenire sull'edificato esistente”, introducendo “una nuova disciplina del governo del territorio che finalmente orienti i piani urbanistici alla rigenerazione in luogo dell'espansione … per orientarne le previsioni verso l'obiettivo di promuovere i processi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente”. E, dunque, la modifica all'articolo 2-bis comma 1-ter del d.P.R. n. 380 del 2001
“affronta una delle limitazioni normative che riducono grandemente la possibilità di operare IGnificativi interventi di rigenerazione urbana nei tessuti urbani consolidati, a causa della difficoltà ad osservare i limiti di distanza tra edifici e pareti finestrate e di altezza stabiliti dal DM n. 1444 del 1968. L'attuale disposizione (che recepisce la posizione prevalente della giurisprudenza) ammette che negli interventi di ristrutturazione ricostruttiva sia consentito il rispetto delle distanze legittimamente
pag. 25/35 preesistenti, anche se inferiori rispetto a quanto stabilito dal citato DM n. 1444 del 1968, solo a condizione che la nuova costruzione presenti le medesime caratteristiche di sagoma e sedime dell'edificio originario. Appare evidente come questa previsione risulti IGnificativamente limitante rispetto ai possibili processi di rigenerazione urbana che ben potrebbero richiedere la trasformazione planivolumetrica degli edifici ... Inoltre, la disciplina vigente impedisce di fatto di riconoscere premialità volumetriche incentivanti di cui usufruire nella ricostruzione dell'edificio (si veda sul punto la successiva previsione di modifica relativa all'art. 3, comma 1, lettera d), del T.U. edilizia). Pertanto, la previsione normativa rimuove il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano lo scivolamento dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini stabiliti dal DM n. 1444 del 1968. Alla stessa maniera, la disposizione ammette che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possano essere realizzati modificando la sagoma e l'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle (sole) distanze legittimamente preesistenti. Questa disposizione è già vigente nella legislazione regionale”. E, ancora, con riferimento all'art. 3 d TUE “l'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)”. Come chiarito dalla Circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di quello della Funzione Pubblica del 02.12.2020 “mentre l'articolo 3 del testo unico è norma intesa a dettare le definizioni degli interventi edilizi in via generale ed ai fini dell'applicazione dell'intera disciplina dell'edilizia, l'articolo 2-bis (a suo tempo introdotto nel d.P.R. n. 380/2001 dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) è finalizzato a regolare la specifica ipotesi nella quale, in occasione di un intervento di demolizione e ricostruzione di edificio preesistente, insorgano problemi inerenti al rispetto di norme in materia di distanze tra edifici (siano esse contenute nell'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, o in qualsiasi altra normativa)”.
pag. 26/35 Ai sensi dell'art.3, lettera d) costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. (…) Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. Con le modifiche apportate dall'art.3, lett. d), gli interventi di ristrutturazione possono, quindi, consistere anche in demolizioni e ricostruzioni in cui, rispetto all'edificio originario, mutino la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche (e sempre che, ovviamente, non si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate). In tali casi, l'intervento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente diverso dal preesistente. Tuttavia se “la legislazione vigente o gli strumenti comunali lo consentano”, sono ammessi incrementi di volumetria “anche per interventi di rigenerazione urbana”. Osserva, dunque, la Suprema Corte che le criticità emerse con il c.d “Decreto del Fare” (D. L. 69/2013) e con il “Decreto Sbloccacantieri” (L.55/2019) sono state, quindi, superate con il nuovo testo dell'art.2 bis, comma 1 ter, che consente di sfruttare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, favorendo quegli interventi di ristrutturazione edilizia collocabili nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana che sarebbero altrimenti fortemente penalizzati qualora dovessero rispettarsi anche per i nuovi edifici le distanze tra costruzioni. Il comma 1 ter dell'art. 2 bis del Testo Unico dell'Edilizia, nel nuovo testo esitato dalla 120/2020, prevede infatti che: “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze
pag. 27/35 legittimamente preesistenti”. Secondo la Suprema Corte la norma introduce il principio per cui ogni intervento di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione (“in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”), può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti
“legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste. La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali
“incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento” possano essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito. La Circolare del 02.12.2020 sopra richiamata ha ulteriormente evidenziato che “la previsione è testualmente riferita ad “ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici” e, quindi, indipendentemente dalla ascrivibilità degli interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia o a quella della nuova costruzione, nonché – a fortiori – nella prima ipotesi da quale sia il regime autorizzatorio in concreto applicabile. Il secondo periodo, poi, aggiunge che in questi casi sono consentiti gli “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento”, anche fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purché sia sempre rispettata la distanza preesistente. In considerazione del suo tenore letterale, questa previsione deve intendersi come riferita non a qualsiasi incremento volumetrico, che possa accompagnare l'intervento di demolizione e ricostruzione, ma solo a quelli aventi carattere di “incentivo”, ad esempio perché attribuiti in forza di norme di “piano casa” ovvero aventi natura premiale per interventi di riqualificazione”. Par 7.2.1. L'intervento effettuato da è stato effettuato in virtù di Parte_1 permesso di costruire rilasciato sulla base del c.d. “Piano Casa” (LRV 14 del 2009, LRV n. 13 del 2011). Come evidenziato dal CTU nel supplemento di perizia svolto in grado di appello (pagg.
6-8 relazione peritale), l'intervento, sulla base della documentazione tecnica relativa alla pratica edilizia (permesso di costruire 5475, permesso di costruire in variante 5475/1 e allegata documentazione progettuale e di collaudo), è consistito nella ristrutturazione di un edificio preesistente di cui è stata mantenuta la maggior parte della struttura perimetrale con ampliamento in sopraelevazione di due ulteriori piani fuori terra. La sopraelevazione è stata effettuata in prosecuzione sull'esistente muratura verticale. Dalle relazioni tecniche relative all'intervento si legge che il progetto è finalizzato alla
“trasformazione dell'edificio esistente” in una nuova architettura;
il verbale di collaudo statico dà atto che l'intervento è consistito nell'ampliamento e nel sopralzo e nella pag. 28/35 ristrutturazione dei piani esistenti e che, come da dichiarazione del direttore lavori, le strutture dell'edificio originario che sono state mantenute sono state rinforzate come da progetto nelle murature portanti e nei solai. La richiesta di chiarimenti al CTU formulata nelle conclusioni dagli appellanti è volta a confermare che l'intervento abbia comportato anche opere di demolizione dell'edificio al fine di far rientrare l'ipotesi nell'ambito della novella normativa di cui all'art. 2 bis co. 1 ter DPR 380/2001, esclusa dal CTU sulla base del fatto che, dalla documentazione prodotta, non risulta essere avvenuta “demolizione e ricostruzione” dell'edificio preesistente nel senso di integrale demolizione, bensì “ristrutturazione e ampliamento”. Ora, premesso che le valutazioni giuridiche svolte dal CTU costituiscono un contributo che esula dalle valutazioni tecniche oggetto della consulenza e che sono state svolte di contorno alle conclusioni formulate, come chiarito dallo stesso CTU (che in fatto in sede di risposta alle osservazioni ha formulato anche ipotesi alternative, cfr.pagg.30-31 relazione peritale integrativa), non è in contestazione che l'intervento eseguito abbia necessariamente comportato (anche) opere di demolizione dell'edificio preesistente (come del resto affermato dalla stessa negli atti di primo grado, pag.1 citazione CP_1
I grado e così anche a pag. 8 conclusionale I grado), né poteva essere altrimenti in ragione della natura dell'intervento, che ha comportato ampliamento in verticale con sopraelevazione e necessario rifacimento di solai e copertura. La circostanza è pacificamente riscontrata dal CTU che, nella risposta alle osservazioni dei consulenti delle parti appellanti, ha confermato che vi è stata demolizione parziale ma non integrale del fabbricato originario essendo state mantenute, consolidandole, alcune porzioni dell'edificio originario (pagg.25,26, 30 relazione peritale). Ciò premesso, l'excursus normativo, la ratio della norma e la terminologia utilizzata non legittima la restrizione dell'ambito applicativo dell'art. 2 bis co. 1 ter D.P.R. 380/2001 alle sole ipotesi in cui vi sia stata demolizione integrale dell'edificio preesistente in quanto:
- la norma fa riferimento a tutti (“in ogni caso”) gli interventi che prevedono
“demolizione e ricostruzione di edifici” senza individuarne l'entità, sicchè è sufficiente che l'intervento sia funzionale alla “trasformazione” dell'edificio preesistente;
in tal senso si è orientata anche la Suprema Corte (sent.12751/2023 cit.);
- la previsione normativa è finalizzata ad ampliare le ipotesi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, rimuovendo anche il vincolo del medesimo sedime e, a determinate condizioni, quello della medesima volumetria, tanto da essere accompagnata da una ridefinizione (all'art.3 d) della nozione di “ristrutturazione” in ampliamento rispetto a quella preesistente, ritenuta troppo restrittiva e limitante;
- la norma è stata introdotta proprio per consentire lo sfruttamento degli incentivi volumetrici previsti dai vari piani casa regionali senza il vincolo del rispetto delle distanze rispetto all'edificio così trasformato che già alcune leggi regionali (per pag. 29/35 l'appunto sul piano casa) avevano previsto senza tuttavia superare il vaglio di legittimità costituzionale;
- l'edificio è stato edificato in base alla LRV 14/2009 e successiva modifiche, sfruttando l'incentivo volumetrico previsto dal piano casa;
- la costruzione insiste su area omogenea di tipo C e, dunque, rientrante nelle tipologie di intervento per cui è ammessa la (ri)costruzione in deroga. Deve precisarsi, inoltre, come chiarito dal CTU, che il fabbricato è stato ricostruito sul sedime del precedente fabbricato, sul confine della particella di insistenza e la sopraelevazione realizzata con l'aumento volumetrico è intervenuta sull'esistente muratura verticale. Ne consegue che i confini originari sono rimasti invariati. Lo stesso Comune di Peschiera, nel rispondere alla segnalazione della di CP_1 violazione delle distanze, evidenziava che l'edificio originario risultava già posto sul confine e in parziale aderenza e che la sopraelevazione ha lasciato invariata a livello planimetrico la situazione preesistente in corrispondenza del confine (nota Comune di Peschiera del Garda del 19.5.2016, sub doc 5 fascicolo I grado . Parte_1
L'art. 2 bis co.1 ter DPR 380/2001 così come riformulato consente la costruzione in deroga al regime delle distanze, a prescindere che si tratti di ristrutturazione o nuova costruzione (o, meglio, facendo rientrare nell'ipotesi di “ricostruzione” anche le opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell'opera da ricostruire, cfr. Cass.sez. II n.20428 del 24/06/2022), purchè nel rispetto delle distanze “legittimamente” preesistenti e cioè delle distanze conformi alla normativa vigente nel momento in cui è stato realizzato l'intervento originario (Cass.20428/2022). Come emerso dalla CTU, l'edificio della è stato costruito con licenza 14.11.61 ER
(la documentazione afferente la pratica edilizia è stata prodotta dalla convenuta ER sin dal primo grado, doc. 3) e quello della sempre prima del 1967, ma non è CP_1 emersa (né è stata in altro modo allegata) la collocazione temporale precisa, non essendo stato reperito il relativo titolo edilizio. Solo con la comparsa di costituzione in grado di appello (doc.2) ha prodotto la CP_1 licenza di costruzione (risalente al 1955). Gli appellanti hanno eccepito l'inammissibilità della produzione in quanto tardiva (note in sostituzione dell'udienza del 19.1.21 di e di e Parte_1 Parte_3
l'appellata non ha in alcun modo motivato sull'impossibilità di produrre tale documento nei termini né richiesto la rimessione in termini. Va detto che in sede di comparsa di costituzione e risposta di I grado la aveva ER prodotto la pratica edilizia relativa all'immobile (doc.3, fascicolo di I grado) deducendo proprio l'inapplicabilità della normativa in materia di distanze, in quanto l'edificio, costruito in base a licenza rilasciata nel 1961, era stato ultimato nel mese di novembre dell'anno 1965 con rilascio del relativo certificato di abitabilità in data 01.02.1966,
pag. 30/35 dunque antecedentemente al D.M. n. 1444/1968 e invocando, ai fini del rispetto delle distanze previste dall'art. 873 c.c., il principio di prevenzione e allegando per contro l'abusività dell'edificio . CP_1
A fronte di tale eccezione la , nella memoria ex art. 183 co.6 nr. 1 c.p.c., si è CP_1 limitata a contestazioni del tutto generiche, senza in alcun modo datare la costruzione e nemmeno produrre documentazione a sostegno. Si legge infatti: “si contesta, infatti, che il “precedente” immobile di (ossia l'immobile ante Parte_1 ristrutturazione) abbia anticipato, nella costruzione, quello della IG.ra . In CP_1 ogni caso, si osserva che l'art. 873 c.c. non stabilisce una misura assoluta, ma solamente che in caso di costruzione a misura inferiore ai tre metri, il confinante possa applicare le normative ex art. 875 e seguenti, ossia avanzare la sua fabbrica sino al muro del confinante, occupando il terreno di quest'ultimo. In ogni caso l'immobile della IG.ra è antecedente sia a quello precedente all'abbattimento, sia al CP_1
1968, sia anche al regolamento edilizio del Comune di Peschiera del Garda (VR)”. Ora, con riferimento alle distanze previste dal DM 1444/1968, va osservato che l'edificio è stato ultimato nel 1965 e dichiarato agibile nel 1966 e, dunque, non ER soggiaceva alle distanze previste dal D.M. 1444/1968, entrato in vigore solo successivamente. Quanto alle distanze previste dall'art. 873 c.c., va osservato che non ha CP_1 chiesto l'arretramento/abbattimento sulla base del principio di prevenzione, ma sulla base della natura di nuova costruzione dell'ampliamento eseguito e, quindi, dell'obbligo di rispetto del regime delle distanze vigente al momento della ricostruzione da parte di da parte dell'edificio ricostruito. Parte_1
Il principio di prevenzione è stato oggetto delle difese dei convenuti. Tuttavia, una volta ritenuto che, in applicazione del novellato art. 2 bis co 1 ter DPR 309/90, l'edificio realizzato da non è soggetto all'obbligo delle Parte_1 distanze vigenti all'epoca della ricostruzione, ma di quelle vigenti al momento della edificazione dell'edificio e accertato che l'edificio è stato ER Parte_1 ricostruito sul medesimo sedime perimetrale di quello originario, il limite dei tre metri imposto dall'art. 873 c.c. va verificato necessariamente anche in base al criterio della prevenzione. Secondo la giurisprudenza di legittimità la prevenzione, cui si informa il sistema del codice civile sui distacchi tra i fabbricati, è determinata dalla priorità nel tempo del fatto delle costruzioni. Qualora tale priorità non emerga dallo stato dei luoghi e delle cose, incombe a colui che chiede l'arretramento del fabbricato altrui, sul presupposto della preesistenza della propria costruzione, l'onere di fornire la prova positiva di avere costruito per primo (Sez. II n. 11899 del 07/08/2002; sez. II n. 21173 del 08/08/2019). Esclusa l'ammissibilità della produzione della licenza dell'edificio , effettuata CP_1 solo tardivamente in grado di appello e contestata dalle controparti, il criterio della pag. 31/35 prevenzione non può che essere risolto in senso favorevole agli appellanti, consentendo di concludere per le legittimità delle distanze originarie dell'edificio rispetto a ER quanto disposto dall'art. 873 c.c. e, conseguentemente, per il legittimo mantenimento di quelle immutate distanze anche per l'edificio così come ricostruito, ai sensi dell'art. 2 bis co. 1 ter DPR 380/2001 novellato. L'appello va, dunque, accolto limitatamente ai motivi che involgono la legittimità dell'opera in forza di ius superveniens (motivo sub 3.1. di e motivo Parte_1 aggiunto 5.1. di . Parte_3
8. Da quanto emerso sub 7 ne consegue la non persistenza delle violazioni sulle distanze, con cessazione ex nunc dell'illegittimità prima integrata, il che determina il diritto a mantenere l'opera alla distanza inferiore preesistente (in quanto ultimata già nel 2016), facendo, tuttavia, salvo il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel periodo tra l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante (Cass. Sez. II, n. 24844 del 17/08/2022; sez. VI, n.12717 del 13/05/2021). Dunque, il motivo sub 3.5. volto alla riforma della sentenza nella parte in cui ordina la demolizione va accolto, ma quale conseguenza dell'accoglimento del motivo sub 3.1. essendo consolidato in giurisprudenza il principio per cui “l'art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela eIGe la rimozione del fatto lesivo - come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze -, atteso il carattere assoluto del diritto leso” (Cass. Sez. II n. 19942 del 23/09/2020). Il quantum del risarcimento così come liquidato dal giudice di prime cure (punto 2 del dispositivo della sentenza di I grado) non è oggetto di contestazione: non sono stati formulati motivi di appello specifici sul punto e non ha proposto appello CP_1 incidentale e su tale aspetto deve, dunque, ritenersi formato il giudicato. 9. L'unica domanda di manleva oggetto di impugnazione è quella avanzata da
[...] nei confronti di (motivo 3.6), non essendo stati Parte_1 Persona_1 formulati motivi in ordine alla condanna di a tenere indenni Parte_1 di quanto dovuto alla a titolo di risarcimento del danno (punto Parte_3 CP_1
3 del dispositivo della sentenza di I grado). La domanda di manleva si fonda sulla riconducibilità dell'edificazione, così come accertato da ultimo anche dal CTU, al permesso di costruire nr. 5475 del 6.11.2014 rilasciato alla e viene ricondotta agli articoli 1483 e 1484 c.c. (evizione) o 1489 ER
c.c. (cosa gravata da oneri o da diritti) garanzia ex lege, quindi dovuta in re ipsa che non richiede alcuna specifica pattuizione e che prescinde dalla consapevolezza da parte dell'acquirente della possibile causa di evizione. L'assunto è contrastato dalla convenuta in diritto, sulla base del principio di pag. 32/35 autoresponsabilità del compratore e in fatto, evidenziando come la pratica edilizia, pur a nome fosse stata predisposta e inoltrata da (tanto da ER Parte_1 proporre la querela di falso di cui si è già detto sub 6). Il motivo è infondato per l'assorbente rilievo che la vendita di un immobile per costruirvi un edificio secondo un progetto ceduto dallo stesso venditore come realizzabile sotto il profilo urbanistico, ma poi ostacolato nella realizzabilità da azioni ripristinatorie connesse al mancato rispetto delle distanze non è riconducibile alla garanzia per evizione né a quella prevista dall'art. 1489 c.c. La Corte di Cassazione ha infatti anche di recente ribadito che “allorché, come nella specie, il compratore, il quale abbia acquistato un immobile per costruirvi un edificio secondo un progetto cedutogli dal venditore come realizzabile sotto il profilo urbanistico, veda poi ostacolata tale realizzabilità da azioni ripristinatorie proposte da terzi per il mancato rispetto delle norme relative alle distanze tra costruzioni, non si riscontra alcuna violazione dell'impegno traslativo del diritto di proprietà sulla cosa venduta e non possono, dunque, trovare applicazione né la disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale (perché non si tratta di vendita di cosa parzialmente altrui ex art. 1480 c.c.), né quella sulla garanzia per vendita di cosa gravata da oneri o da diritti reali di godimento non apparenti di terzi (la quale riguarda la diversa ipotesi di cosa venduta come libera, ma che poi risulti gravata da taluno dei pesi anzidetti: art. 1489 c.c.), potendo, eventualmente, ricorrere, piuttosto, l'ipotesi di un difetto di qualità promesse o essenziali ai sensi dell'art. 1497 c.c. (arg. da Cass. Sez. 1, 25/02/1974, n. 552; Cass. Sez. 3, 14/04/1972, n. 1179). La domanda ex art. 1497 c.c., è diversa da quella per evizione parziale o limitativa, rientrando essa nella disciplina degli inadempimenti contrattuali” (Cass.sez. II, 23/11/2023, n.32583, sez. II, 06/07/2022, n.21441). 10. La sentenza di primo grado andrà, dunque, riformata nel punto 1 (in accoglimento del motivo sub 3.1. di e motivo aggiunto 5.1. di con Parte_1 Parte_3 conseguente caducazione della statuizione connessa di cui al punto 4 legata al danno da riduzione in pristino. Va, invece, confermata la statuizione di cui al punto 2 e al punto 3, quest'ultima limitatamente alla manleva legata al punto 2 (conseguente al rigetto del motivo principale sub 5.1 degli appellanti e del motivo di appello incidentale di Parte_3 sub 4), essendo venuta meno per la restante parte, a seguito della Parte_1 riforma, quella legata al punto 1. I punti 5, 6, 7, 8, 9 attengono alla regolamentazione delle spese di cui si procede alla rideterminazione a seguito della parziale riforma della sentenza. I punti 1 e 2 relativi alle spese del giudizio 11361/17 restano fermi, riguardando unicamente il giudizio di garanzia autonomamente introdotto (e poi riunito in primo grado) da nei confronti della sola con Parte_1 Persona_1
pag. 33/35 riferimento alla domanda di garanzia rispetto alla quale è Parte_1 totalmente soccombente sia in primo che in secondo grado. 11.Regolamentazione delle spese. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del 13/03/2013). Va tuttavia tenuto conto del diverso rapporto tra le parti e dell'esito delle domande svolte nei confronti di ciascuna. Nel rapporto e le spese vanno integralmente Parte_1 CP_1 compensate, tenuto conto della soccombenza reciproca e della novità della questione giuridica che ha portato alla riforma della sentenza di primo grado, in forza della normativa sopravvenuta rispetto all'instaurazione del giudizio di primo grado. Le spese dei terzi chiamati e vanno posti a carico di , CP_2 CP_3 CP_1 chiamante in causa, risultando rispetto a costoro completamente soccombente, avendo riguardato la violazione (originaria) delle distanze unicamente la proprietà CP_10
[...]
Le spese dei terzi chiamati e vanno poste a carico di CP_4 CP_5 Parte_1
soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale di manleva da costoro
[...] proposta. Le spese di vanno poste a carico di nella misura di Persona_1 CP_1
¼ in quanto soccombente rispetto alla chiamata in causa (avendo riguardato la violazione – originaria - delle distanze unicamente la proprietà e per ¾ Parte_3
a carico di soccombente rispetto alla domanda di garanzia. Parte_1
I compensi vengono liquidati sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. Le spese di CTU, tenuto conto dell'esito della consulenza, vanno poste a carico di
[...]
Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
pag. 34/35 in accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona n.967/2020 pubblicata in data 19.10.2022, così dispone:
- in riforma del punto 1, rigetta la domanda di arretramento/demolizione proposta da e, conseguentemente, dichiara caducata la statuizione di cui al punto 4 e CP_1 tutti i capi strettamente collegati della sentenza impugnata che, per il resto, conferma;
- compensa integralmente le spese del giudizio di primo grado tra e CP_1 [...]
Parte_1
- compensa integralmente le spese del secondo grado di giudizio tra e CP_1
Parte_1
- condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_4 [...] le spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 13.400,00 CP_5 per compensi ed euro 548,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a e Parte_1 Controparte_4 [...] le spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro CP_5
14.000,00 per compensi ed euro 1681,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a e le spese del CP_1 CP_2 Controparte_3 primo grado di giudizio che si liquidano in euro 6.500,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere a e le spese del CP_1 CP_2 Controparte_3 secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 7.200,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- condanna nella misura di 1/4 e nella misura di 3/4 CP_1 Parte_1
a rifondere agli eredi di le spese del giudizio di primo grado che si Persona_1 liquidano in euro 6.500,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- condanna nella misura di 1/4 e nella misura di 3/4 CP_1 Parte_1
a rifondere agli eredi di le spese del giudizio di primo grado che si Persona_1 liquidano in euro 7.200,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di Parte_1
Così deciso in Venezia, nella Camera di ConIGlio del 25.06.2025. Il ConIGliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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