Art. 45. Esenzione dai pagamento della tassa
Sono esenti dall'applicazione della tassa di cui all'articolo 44 gli automezzi che trasportano i pacchi postali, le provviste di bordo, il bagaglio dei passeggeri e del personale di bordo in arrivo ed in partenza, i materiali di riparazione delle navi, quelli per le opere portuali ed in genere gli automezzi che trasportino merci che non formino oggetto di operazioni di imbarco e sbarco.
Sono esenti dall'applicazione della tassa di cui all'articolo 44 gli automezzi che trasportano i pacchi postali, le provviste di bordo, il bagaglio dei passeggeri e del personale di bordo in arrivo ed in partenza, i materiali di riparazione delle navi, quelli per le opere portuali ed in genere gli automezzi che trasportino merci che non formino oggetto di operazioni di imbarco e sbarco.