Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 2000
Art. 3. (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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