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1 gennaio 2000
1 gennaio 2000
Art. 3. (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".
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Il Tribunale «[…] dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimi-tà costituzionale dell'art. 4, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, per con-trasto con gli artt. 2, 3, 27, III comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, I comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i colloqui cui hanno diritto i detenuti o gli internati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 possono essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui di-spone l'amministrazione penitenziaria e minorile»; «[…] dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di …
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