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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/09/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3462/2022 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...]
Nurazzeddu n. 7, C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Alghero n. C.F._1
19, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende giusta procura prodotta in calce al ricorso introduttivo parte attrice contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cabiddu, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“- Accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalla denunciata malattia professionale, in misura indennizzabile, e per l'effetto;
- condannare l' – in Controparte_2 persona del Direttore in carica, a corrispondere al ricorrente, previo conglobamento con quella già in
pagina 1 di 4 godimento della relativa rendita, nella misura e con decorrenza di legge, con gli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. 2° comma;
- condannare ancora l' in persona del Presidente in carica, alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, ordinandone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2022, - premesso di essere percettore Parte_1 dall' di un indennizzo in rendita per il danno biologico complessivo del 19%, di cui il 6% CP_1 per sindrome del tunnel carpale bilaterale e 12% per deficit del tratto lombo sacrale – ha instaurato il presente giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della CP_1 tendinopatia della cuffia dei rotatori di origine professionale, già infruttuosamente richiesta in via amministrativa, con domanda presentata il 4.4.2018.
A fondamento della domanda, l'attore ha asserito di aver lavorato dal 1981 nell'ambito dell'edilizia, del verde pubblico e dello smaltimento e smistamento dei rifiuti e, dal 2000 in poi, quale necroforo, con preparazione e assistenza per le autopsie, lamentando che, a causa delle mansioni concretamente svolte, ha contratto una tendinopatia della cuffia dei rotatori.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, evidenziando CP_1
l'assenza dell'esposizione dell'attore al rischio dedotto e l'adibizione alle mansioni dal medesimo indicate.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per le seguenti ragioni.
All'udienza del 27.9.2023 sono stati esaminati i testimoni e entrambi Tes_1 Tes_2 colleghi di lavoro del ricorrente presso l'Ospedale di San Gavino Monreale.
Entrambi i testi hanno rammentato che aveva svolto inizialmente (anni dal 1988 Parte_1 al 1994) le sue mansioni presso l'inceneritore della struttura ospedaliera come addetto allo smaltimento e smistamento dei rifiuti, trasportando grandi sacchi di dimensioni di circa 80 cm.
pagina 2 di 4 Successivamente (dal 1994 al 2000), il ricorrente era stato adibito alla cura del verde dell'ospedale: ciò comportava l'utilizzo di diversi strumenti quali forbici, cesoie, segacci e motosega per la potatura degli alberi, oltre che all'impiego di pale, zappe, decespugliatori e motoseghe. Nell'esercizio di queste operazioni era solito altresì movimentare manualmente tronchi d'albero, pietre legname e sacchi di terriccio e stallatico.
Come riferito dai testimoni in risposta al relativo capo di prova, dall'anno 2000 Parte_1 ha poi svolto la mansione di necroforo, occupandosi del carico e traporto delle salme dalle sale mortuarie ai tavoli chirurgici per le autopsie.
L'orario lavorativo per tutte le succitate mansioni era articolato su 36 ore settimanali, salvo i casi di reperibilità.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti dalle parti, considerando le modalità di esecuzione delle mansioni in concreto ricoperte dal ricorrente (operatore tecnico dal 1981 al 1987, muratore dal 1987 al 1988, addetto all'inceneritore e alla manutenzione degli spazi verdi dal 1988 al 1994, e, infine dal 2000 al 2019 come necroforo) ha appurato che la patologia a carico della cuffia dei rotatori così come lamentata in ricorso e da lui accertata non è causalmente ricollegabile alle mansioni svolte.
Nella consulenza depositata il 15.1.2025, in particolare, il consulente, in ordine alla patologia lamentata dal ricorrente, ha evidenziato che “Ai fini della presente relazione appare importante segnalare tra la certificazione medica il seguente esame. RMN della spalla destra eseguito in data 04-05-2014 presso o studio Synchron di Senorbì. Detto esame rilevava:” Discreta irregolarità sclerotiche a carico delle limitanti articolari acromion claveare, modicamente diastasate, su presumibile esito sublussativo, con abbondante congestione della relativa capsula.
Disomogeneità strutturale del tipo tendinosico a carico del sopraspinoso con qualche microfessurazione evidente sul versante anteriore e ventrale in sede preinserzionale con iniziali segni di ipotrofia a carico del relativo ventre muscolare. Note di tendinosi a carico del sottoscapolare di spessore leggermente ridotto con turgore epitendineo sinoviale sottoscapolare.
Assenza di aree di alterato segnale a carico dei restanti tendini della cuffia dei rotatori”.
In ordine, tuttavia, al nesso causale tra la patologia accertata e le mansioni svolte dal ricorrente nel diversi archi temporali sopra indicati, il consulente tecnico d'ufficio ha così concluso: “Sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione medica contenuta in atti, dall'esame anamnestico e clinico condotto sul Sig. , è da ritenere che all'epoca della presentazione Pt_1 della domanda amministrativa del 2018, il lavoratore presentava una patologia (tendinopatia delle spalle e dei gomiti) non ascrivibile all'attività lavorativa svolta. Risulta che il , Pt_1
pagina 3 di 4 dall'anno 2000, svolgeva il lavoro di tecnico , lavoro che non poteva comportare Per_1 rischio idoneo”.
L'accertamento peritale, sorretto da logica, scrupolosa e diffusa argomentazione tecnico scientifica, non è stato oggetto di alcuna osservazione ad opera delle parti, e sulle relative conclusioni non vi è motivo di discostarsi, considerato che il perito ha sostanzialmente escluso che le mansioni svolte fino a 18 anni prima della domanda presentata all' (ossia prima di CP_1 essere adibito definitivamente alle mansioni di necroforo), così come le mansioni di necroforo esercitate dal 2000 in poi non possono avere avuto alcuna incidenza causale sulla insorgenza della patologia.
La sua domanda deve essere quindi rigettata.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza, senza che il ricorrente possa giovarsi del regime di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., in quanto il reddito da lui dichiarato per l'anno precedente all'instaurazione del giudizio, pari a euro 23.719,00 (doc. 7 ricorso), risulta superiore a due volte l'importo del reddito, pari a euro 11.746,68, previsto dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, così come adeguato dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, n.24.
Il ricorrente, pertanto, deve essere condannato alla rifusione in favore del resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti debbono essere poste definitivamente a carico dell'attore, fermo il vincolo di solidarietà di tutte le parti nei confronti del perito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.900,00 per compenso professionale, oltre spese generali e altri accessori, dovuti come per legge;
- nei rapporti interni tra le parti, pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 24.9.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c. con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3462/2022 R.A.C.L., promossa da:
nato a [...], il [...], residente in [...]
Nurazzeddu n. 7, C.F. , elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Alghero n. C.F._1
19, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende giusta procura prodotta in calce al ricorso introduttivo parte attrice contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Cabiddu, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“- Accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto dalla denunciata malattia professionale, in misura indennizzabile, e per l'effetto;
- condannare l' – in Controparte_2 persona del Direttore in carica, a corrispondere al ricorrente, previo conglobamento con quella già in
pagina 1 di 4 godimento della relativa rendita, nella misura e con decorrenza di legge, con gli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 cod. civ. 2° comma;
- condannare ancora l' in persona del Presidente in carica, alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, ordinandone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Conclusioni nell'interesse dell' : CP_1
“rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2022, - premesso di essere percettore Parte_1 dall' di un indennizzo in rendita per il danno biologico complessivo del 19%, di cui il 6% CP_1 per sindrome del tunnel carpale bilaterale e 12% per deficit del tratto lombo sacrale – ha instaurato il presente giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della CP_1 tendinopatia della cuffia dei rotatori di origine professionale, già infruttuosamente richiesta in via amministrativa, con domanda presentata il 4.4.2018.
A fondamento della domanda, l'attore ha asserito di aver lavorato dal 1981 nell'ambito dell'edilizia, del verde pubblico e dello smaltimento e smistamento dei rifiuti e, dal 2000 in poi, quale necroforo, con preparazione e assistenza per le autopsie, lamentando che, a causa delle mansioni concretamente svolte, ha contratto una tendinopatia della cuffia dei rotatori.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, evidenziando CP_1
l'assenza dell'esposizione dell'attore al rischio dedotto e l'adibizione alle mansioni dal medesimo indicate.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per le seguenti ragioni.
All'udienza del 27.9.2023 sono stati esaminati i testimoni e entrambi Tes_1 Tes_2 colleghi di lavoro del ricorrente presso l'Ospedale di San Gavino Monreale.
Entrambi i testi hanno rammentato che aveva svolto inizialmente (anni dal 1988 Parte_1 al 1994) le sue mansioni presso l'inceneritore della struttura ospedaliera come addetto allo smaltimento e smistamento dei rifiuti, trasportando grandi sacchi di dimensioni di circa 80 cm.
pagina 2 di 4 Successivamente (dal 1994 al 2000), il ricorrente era stato adibito alla cura del verde dell'ospedale: ciò comportava l'utilizzo di diversi strumenti quali forbici, cesoie, segacci e motosega per la potatura degli alberi, oltre che all'impiego di pale, zappe, decespugliatori e motoseghe. Nell'esercizio di queste operazioni era solito altresì movimentare manualmente tronchi d'albero, pietre legname e sacchi di terriccio e stallatico.
Come riferito dai testimoni in risposta al relativo capo di prova, dall'anno 2000 Parte_1 ha poi svolto la mansione di necroforo, occupandosi del carico e traporto delle salme dalle sale mortuarie ai tavoli chirurgici per le autopsie.
L'orario lavorativo per tutte le succitate mansioni era articolato su 36 ore settimanali, salvo i casi di reperibilità.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti dalle parti, considerando le modalità di esecuzione delle mansioni in concreto ricoperte dal ricorrente (operatore tecnico dal 1981 al 1987, muratore dal 1987 al 1988, addetto all'inceneritore e alla manutenzione degli spazi verdi dal 1988 al 1994, e, infine dal 2000 al 2019 come necroforo) ha appurato che la patologia a carico della cuffia dei rotatori così come lamentata in ricorso e da lui accertata non è causalmente ricollegabile alle mansioni svolte.
Nella consulenza depositata il 15.1.2025, in particolare, il consulente, in ordine alla patologia lamentata dal ricorrente, ha evidenziato che “Ai fini della presente relazione appare importante segnalare tra la certificazione medica il seguente esame. RMN della spalla destra eseguito in data 04-05-2014 presso o studio Synchron di Senorbì. Detto esame rilevava:” Discreta irregolarità sclerotiche a carico delle limitanti articolari acromion claveare, modicamente diastasate, su presumibile esito sublussativo, con abbondante congestione della relativa capsula.
Disomogeneità strutturale del tipo tendinosico a carico del sopraspinoso con qualche microfessurazione evidente sul versante anteriore e ventrale in sede preinserzionale con iniziali segni di ipotrofia a carico del relativo ventre muscolare. Note di tendinosi a carico del sottoscapolare di spessore leggermente ridotto con turgore epitendineo sinoviale sottoscapolare.
Assenza di aree di alterato segnale a carico dei restanti tendini della cuffia dei rotatori”.
In ordine, tuttavia, al nesso causale tra la patologia accertata e le mansioni svolte dal ricorrente nel diversi archi temporali sopra indicati, il consulente tecnico d'ufficio ha così concluso: “Sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione medica contenuta in atti, dall'esame anamnestico e clinico condotto sul Sig. , è da ritenere che all'epoca della presentazione Pt_1 della domanda amministrativa del 2018, il lavoratore presentava una patologia (tendinopatia delle spalle e dei gomiti) non ascrivibile all'attività lavorativa svolta. Risulta che il , Pt_1
pagina 3 di 4 dall'anno 2000, svolgeva il lavoro di tecnico , lavoro che non poteva comportare Per_1 rischio idoneo”.
L'accertamento peritale, sorretto da logica, scrupolosa e diffusa argomentazione tecnico scientifica, non è stato oggetto di alcuna osservazione ad opera delle parti, e sulle relative conclusioni non vi è motivo di discostarsi, considerato che il perito ha sostanzialmente escluso che le mansioni svolte fino a 18 anni prima della domanda presentata all' (ossia prima di CP_1 essere adibito definitivamente alle mansioni di necroforo), così come le mansioni di necroforo esercitate dal 2000 in poi non possono avere avuto alcuna incidenza causale sulla insorgenza della patologia.
La sua domanda deve essere quindi rigettata.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza, senza che il ricorrente possa giovarsi del regime di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., in quanto il reddito da lui dichiarato per l'anno precedente all'instaurazione del giudizio, pari a euro 23.719,00 (doc. 7 ricorso), risulta superiore a due volte l'importo del reddito, pari a euro 11.746,68, previsto dagli artt. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, così come adeguato dal decreto ministeriale 23 luglio 2020, n.24.
Il ricorrente, pertanto, deve essere condannato alla rifusione in favore del resistente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Per gli stessi motivi, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti debbono essere poste definitivamente a carico dell'attore, fermo il vincolo di solidarietà di tutte le parti nei confronti del perito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.900,00 per compenso professionale, oltre spese generali e altri accessori, dovuti come per legge;
- nei rapporti interni tra le parti, pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Cagliari, 24.9.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu pagina 4 di 4