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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 550/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 528/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2024 00540574 35 00 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6712/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, la ricorrente agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n. 110 2024
00540574 35 000, notificata in data 06.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su incarico del Associazione_1, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di euro 547,88 (di cui euro 542,00 quale quota consortile per l'anno 2023 ed euro 5,88 per diritti di notifica). A fondamento dell'azione, la ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa tributaria per difetto dei presupposti impositivi, atteso che i fondi di sua proprietà non hanno mai beneficiato di opere di bonifica né di servizi consortili, come accertato dalla perizia giurata del Dott. Agronomo Giovanni Franconeri in atti, asseverata presso il Tribunale di Palmi. La consulenza tecnica evidenzia che nel comprensorio in cui ricadono i fondi rustici della ricorrente, nel periodo di riferimento dell'imposta, non sono presenti opere gestite dal Consorzio di Bonifica, ad eccezione di un canale di scolo in stato di degrado, soggetto a periodiche esondazioni che arrecano danni ai terreni posti a valle. La ricorrente richiama la normativa di riferimento (artt. 10 e 11 R.D.
215/1933) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. 18079/2004; Cass. SS.UU. 8957 e 8960/1996), secondo cui il contributo consortile è dovuto esclusivamente in presenza di beneficio diretto e specifico. Richiama altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018 che ha dichiarato l'illegittimità della previsione di contribuzione indipendentemente dal beneficio fondiario.
Conclude per l'annullamento dell'atto per assoluta mancanza di presupposti impositivi, con condanna alle spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle censure di merito, in quanto mero agente della riscossione.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, secondo l'orientamento più recente che si è formato in merito ai contributi consortili «l'ente impositore, al quale viene contestato il diritto di pretendere l'assolvimento dell'obbligo della corresponsione del c.d. contributo consortile, assolve all'onere probatorio, che su di esso grava, producendo il piano di classifica, corredato dal perimetro di contribuenza, che individui le opere che prevede di realizzare o ha realizzato nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile per cui si chiede il tributo. In siffatta evenienza, spetta al contribuente, che contesta la pretesa tributaria, fornire la prova dell'assenza di interventi che giustifichino, con riferimento al suo immobile, la fondatezza della stessa. Nella fattispecie, l'appellante ha prodotto in primo grado il piano di classifica, validato, a cui sono allegati vari rilievi cartografici con le zone d'intervento ed ha integrato detta documentazione con diversi atti illustrativi delle opere eseguite nel comprensorio di bonifica. La delibera di validazione del piano di classifica era già stata acquisita in atti nella fase precedente, mentre la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza, richiamato nella sentenza appellata, assolve ad una funzione di mera pubblicità-notizia, per cui la sua eventuale mancata produzione o trascrizione nell'atto di approvazione del piano di classifica, che lo contiene, non pone a carico del consorzio l'onere di provare la sussistenza del beneficio diretto del fondo del consorziato (Cass. 5 ottobre 2018, n.
24644)» (cfr. Corte tributaria di secondo grado della Calabria n. 1720/2023 e sentenza nr. 4548/2024 della Corte Tributaria di primo grado, sez. 9, depositata in atti).
Si tratta di un orientamento che concorre a meglio precisare quanto ritenuto da questa Corte nei casi di illegittima l'esazione del contributo consortile, ogni qual volta sia contestato, come nel caso di specie, il presupposto del beneficio fondiario.
Nel caso odierno, la parte ricorrente non si è limitata a contestare il Piano di Classifica e gli altri atti prodromici
(che nessuno ha prodotto in giudizio, non la resistente Agenzia che pure nella cartella indica estremi e contenuti di tali atti, nè l'intimato Consorzio non costituito), ma ha prodotto elementi di prova "positiva" dell'inesistenza di effetti benefici dell'azione del Consorzio nei propri terreni e nel relativo comprensorio, senza alcuna replica.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti soccombenti, in solido tra loro, alle spese di lite che liquida in euro
200,00 complessivi, da distrarsi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 528/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2024 00540574 35 00 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6712/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, la ricorrente agisce per l'annullamento della cartella di pagamento n. 110 2024
00540574 35 000, notificata in data 06.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su incarico del Associazione_1, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di euro 547,88 (di cui euro 542,00 quale quota consortile per l'anno 2023 ed euro 5,88 per diritti di notifica). A fondamento dell'azione, la ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa tributaria per difetto dei presupposti impositivi, atteso che i fondi di sua proprietà non hanno mai beneficiato di opere di bonifica né di servizi consortili, come accertato dalla perizia giurata del Dott. Agronomo Giovanni Franconeri in atti, asseverata presso il Tribunale di Palmi. La consulenza tecnica evidenzia che nel comprensorio in cui ricadono i fondi rustici della ricorrente, nel periodo di riferimento dell'imposta, non sono presenti opere gestite dal Consorzio di Bonifica, ad eccezione di un canale di scolo in stato di degrado, soggetto a periodiche esondazioni che arrecano danni ai terreni posti a valle. La ricorrente richiama la normativa di riferimento (artt. 10 e 11 R.D.
215/1933) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. 18079/2004; Cass. SS.UU. 8957 e 8960/1996), secondo cui il contributo consortile è dovuto esclusivamente in presenza di beneficio diretto e specifico. Richiama altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018 che ha dichiarato l'illegittimità della previsione di contribuzione indipendentemente dal beneficio fondiario.
Conclude per l'annullamento dell'atto per assoluta mancanza di presupposti impositivi, con condanna alle spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle censure di merito, in quanto mero agente della riscossione.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, secondo l'orientamento più recente che si è formato in merito ai contributi consortili «l'ente impositore, al quale viene contestato il diritto di pretendere l'assolvimento dell'obbligo della corresponsione del c.d. contributo consortile, assolve all'onere probatorio, che su di esso grava, producendo il piano di classifica, corredato dal perimetro di contribuenza, che individui le opere che prevede di realizzare o ha realizzato nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'immobile per cui si chiede il tributo. In siffatta evenienza, spetta al contribuente, che contesta la pretesa tributaria, fornire la prova dell'assenza di interventi che giustifichino, con riferimento al suo immobile, la fondatezza della stessa. Nella fattispecie, l'appellante ha prodotto in primo grado il piano di classifica, validato, a cui sono allegati vari rilievi cartografici con le zone d'intervento ed ha integrato detta documentazione con diversi atti illustrativi delle opere eseguite nel comprensorio di bonifica. La delibera di validazione del piano di classifica era già stata acquisita in atti nella fase precedente, mentre la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza, richiamato nella sentenza appellata, assolve ad una funzione di mera pubblicità-notizia, per cui la sua eventuale mancata produzione o trascrizione nell'atto di approvazione del piano di classifica, che lo contiene, non pone a carico del consorzio l'onere di provare la sussistenza del beneficio diretto del fondo del consorziato (Cass. 5 ottobre 2018, n.
24644)» (cfr. Corte tributaria di secondo grado della Calabria n. 1720/2023 e sentenza nr. 4548/2024 della Corte Tributaria di primo grado, sez. 9, depositata in atti).
Si tratta di un orientamento che concorre a meglio precisare quanto ritenuto da questa Corte nei casi di illegittima l'esazione del contributo consortile, ogni qual volta sia contestato, come nel caso di specie, il presupposto del beneficio fondiario.
Nel caso odierno, la parte ricorrente non si è limitata a contestare il Piano di Classifica e gli altri atti prodromici
(che nessuno ha prodotto in giudizio, non la resistente Agenzia che pure nella cartella indica estremi e contenuti di tali atti, nè l'intimato Consorzio non costituito), ma ha prodotto elementi di prova "positiva" dell'inesistenza di effetti benefici dell'azione del Consorzio nei propri terreni e nel relativo comprensorio, senza alcuna replica.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti soccombenti, in solido tra loro, alle spese di lite che liquida in euro
200,00 complessivi, da distrarsi