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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2413/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - IN - Via Medici N. 259 98070 Sant'Agata Di Militello ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033141849000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione e all'ATO ME 1 spa in data 7/4/2025, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00331418 49 000, notificatagli in data 5/2/2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani 2006 e 2007, per un importo totale di euro 117,88.
Avverso detta cartella, Il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza;
b) mancata notifica degli atti prodromici;
c) mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando la cartella gravata dichiarando non dovute le somme, con condanna in via solidale delle amministrazioni convenute al pagamento (difensore distrattario) delle spese processuali, in misura non inferiore al minimo di legge.
Con memoria del 26/11/2025, si è costituita l'ATO 1 IN, che ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli articoli 19 e 21 del d. lgs. N. 546/1992, avendo l'Ente notificato tutti gli atti prodromici, non impugnati.
Pertanto, l'ATO ha sostenuto che sarebbe infondato il denunziato vizio di mancata notifica degli atti presupposti, evidenziando in particolare che in data 28/02/2019 sono state notificate le intimazioni n. 220220 del 18/10/2018 (All. 2) e n. 222499 del 18/10/18 (All. 3) da cui è scaturita la cartella oggetto di impugnazione.
Non essendo state impugnate, sarebbe in ogni caso precluso al contribuente far valere i vizi precedenti, compresi decadenza e prescrizione, neppure perfezionatesi successivamente in ragione della normativa emergenziale covid-19.
Secondo l'ATO, sarebbe analogamente infondato il lamentato vizio di motivazione, sia considerato che la cartella è conforme al modello legale, sia tenuto conto dei precedenti atti notificati al contribuente.
L'Ato ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso (o la sua dichiarazione di inammissibilità) e la dichiarazione di debenza del tributo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con memoria in atti al 5 dicembre 2025, il ricorrente ha sottolineato la mancata notifica di avvisi di accertamento, ha evidenziato che prescrizione e decadenza erano già maturate precedentemente alle intimazioni di pagamento evocate dall'ATO (si contesta anche la regolarità della notifica per mancata spedizione della CAD), insistendo infine nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta sub iudice, il ricorso, che concerne una cartella notificata il 5/2/2025 e riguarda la TASSA RIFIUTI solidi urbani 2006 e 2007, deve essere accolto sia per intervenuta decadenza che per intervenuta prescrizione. Quanto alla decadenza, si osserva che l'art. 1, commi 161 e seguenti della legge n. 296/2006, prevede testualmente che:
“comma 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Inoltre, il successivo comma 163 del medesimo articolo testualmente prevede:
“163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”
Orbene, nel caso di specie emerge ictu oculi, allo stato degli atti ì (produzione di atti delle parti convenute), che l'amministrazione sia incorsa nella decadenza (non suscettibile di atti interruttivi, diversamente dalla prescrizione) prevista dalle suddette disposizioni, avendo il contribuente ricevuto la cartella successivamente al periodo massimo previsto dalla legge.
Peraltro, l'art.72 del d.lgs n. 507/1993, prevede, per l'ipotesi in cui l'importo del tributo sia liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate, che il credito “è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato”.
Pertanto il motivo di ricorso in questione deve, allo stato degli atti (non risultano infatti comprovate notifiche di atti entro i termini di legge), essere accolto.
[3] Anche con riguardo alla prescrizione (quinquennale per i tributi comunali), non può che riscontrarsi che l'impugnata cartella è stata notificata nel 2025, mentre il tributo risale agli anni 2006 e 2007, senza che le parti convenute abbiano comprovato l'avvenuta notifica di tempestivi atti interruttivi.
In proposito, l'ATO ha comprovato l'avvenuta notifica (la cui legittimità è peraltro contestata dal ricorrente) di due intimazioni atipiche, relative ai suddetti tributi nel 2019, quando già la prescrizione era maturata (ma risulta maturata anche successivamente, avendo notificato l'impugnata cartella nel febbraio 2025).
In proposito, ritiene questa Corte che non possa esser condivisa la tesi dell'ATO ME secondo cui l'avvenuta notifica delle suddette intimazioni del 2019 farebbe venire meno, stante la loro mancata tempestiva impugnativa, il diritto del contribuente ad impugnare la cartella facendo anche valere vizi relativi agli atti prodromici e relativi al periodo temporale precedente.
In proposito, pare utile affrontare la questione della qualificazione giuridica di detta “intimazione di pagamento”, per come congegnata dall'Amministrazione dell'ATO e per come risultante in atti. Detta “intimazione di pagamento”, preso atto dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria, nel suo testo invita a “provvedere al saldo delle fatture non pagate” e provvede alla “messa in mora” del debitore e all'” interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e decadenza”, con l'avvertenza che ”in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito con l'aggravio di sanzioni, interessi e spese così come previsto dalla regolamentazione vigente”.
Con riguardo alla qualificazione giuridica di detta intimazione, osserva innanzitutto questo giudice come essa, al di là del nomen iuris impiegato nel testo, non possa essere giuridicamente assimilata alla intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973, che è atto dell'agente della riscossione successivo alla cartella di pagamento, da notificare al contribuente nell'ipotesi in cui l'espropriazione non sia stata iniziata entro un anno dalla notifica della cartella medesima.
Il suddetto articolo 50, comma 2, prevede infatti che “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
L'avviso di intimazione in senso proprio di cui all'art. 50, comma 2 del DPR n. 602 del 1973 è dunque atto tipico dell'ordinamento tributario che ha finalità di invitare il contribuente al pagamento, entro il termine di 5 giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento sia già stata notificata da oltre un anno (Cass. ord. n. 22108/2024; cfr: Cass. n. 27093/2022; Cass. n. 28689/2018).
Alla luce delle considerazioni svolte e dell'esame concreto di dette intimazioni, ritiene questo giudice che
“l'intimazione di pagamento” inviata dall'ATO 1 IN debba essere qualificata quale atto atipico
(nell'ordinamento tributario) di mera sollecitazione (facendo seguito a precedente fattura, per come riferito nell'atto) del contribuente all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in grado di determinare la costituzione in mora dell'obbligato ex art. 1219 c.c. e di produrre effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c..
Tanto premesso e tenuto conto dell'avvenuta notifica di dette intimazioni, occorre, in relazione ai vizi dedotti nel ricorso introduttivo, verificare se il contribuente fosse o meno onerato a ricorrere avverso detto atto, a pena di inoppugnabilità, con preclusione, in sede di impugnazione di atti successivi (nella specie, la cartella di pagamento), di ogni eccezione (compresa la prescrizione eventualmente già maturata) relativa all'atto pregresso.
In proposito, pare opportuno richiamare il testo dell'art. 19, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 546/1992, che, nell'ambito di un processo congegnato come impugnatorio (o di impugnazione- merito), individua, al comma primo, le tipologie di atti impugnabili, così come le conseguenze giuridiche conseguenti alla loro omessa tempestiva impugnazione.
Il menzionato art. 19, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 546/1992 (rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”) testualmente recita:
“1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10- quater della legge
27 luglio 2000, n. 212;
g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado……..
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
La disposizione pone dunque una fondamentale distinzione tra gli “atti autonomamente impugnabili” (ovvero quelli tipizzati nel primo comma) e gli “atti diversi” cui fa invece riferimento il comma 3.
Gli atti autonomamente impugnabili sono quelli specificamente previsti dall'elenco di cui al comma 1 e sono ricorribili esclusivamente “per vizi propri” e non già anche per vizi degli atti eventualmente presupposti, con la sola eccezione prevista dal comma 3: ”la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
La mancata o tardiva impugnazione di questa tipologia di atti tipici determina la definitività dell'atto e delle situazioni non contestate (e ormai non più contestabili).
Quanto agli atti “diversi” da quelli previsti dal comma 1, essi non sono direttamente impugnabili al momento della loro notificazione ovvero conoscenza, ma soltanto congiuntamente al primo atto successivo direttamente impugnabile e dal momento della notifica di quest'ultimo (c.d. “tutela differita”).
L'elaborazione giurisprudenziale, sensibile alle esigenze di tutela del contribuente, ha progressivamente coniato un'ulteriore categoria di atti (c.d. facoltativamente impugnabili), che, pur non direttamente tipizzati nel comma 1 dell'art. 19, reclamano la possibilità di una tutela immediata in quanto contengono una pretesa impositiva ritenuta già lesiva.
In proposito il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (di recente, ord. n. 1622/2023) ha ritenuto che “l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448”.
Ciò allorquando l'atto dell'amministrazione finanziaria, “esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546”.
Tuttavia, in dette ipotesi, “il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19, …..il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481)”.
Nell'ambito di detta categoria degli atti non tipizzati ex art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992 (ma immediatamente ricorribili), la giurisprudenza della suprema Corte ha ricondotto, tra gli altri, il c.d. avviso bonario ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973 (di recente, Cass. n. 14268/2024), le fatture emesse per il servizio di igiene ambientale (Cass. n. 1213/2023), il “diniego parziale di estinzione del carico iscritto a ruolo (Cass.
n. 214472020), i solleciti di pagamento (Cass. n. 4938/2024) o gli inviti di pagamento (Cass. n. 23532/2020).
In particolare, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4938/2024, ha avuto modo di ritenere che “il sollecito di pagamento, come ogni altro atto non contemplato nell'elenco di cui al menzionato 19, ma che sia idoneo a manifestare una pretesa impositiva, costituisce atto solo facoltativamente impugnabile, restando come tale, comunque, impregiudicata la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo tipico contemplato dall'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. tra le tante, Cass., Sez. T., 20 giugno 2023, n. 17672; Cass.,
Sez. T., 17 gennaio 2023, n. 1213, cit. che richiama Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez.
5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015,
n. 2616;
Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Nominativo_1, 31 ottobre 2018, n. 27805; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259);
6.3. la configurabilità dell'impugnazione del sollecito di pagamento in termini di facoltà e non di onere sta, quindi, a significare che dal suo mancato esercizio non può mai conseguire il consolidamento della pretesa impositiva e la cristallizzazione del relativo credito”.
Alla luce delle categorie tipologiche individuate (anche mediante interpretazione giurisprudenziale) dall'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, ritiene questo giudice come l'”intimazione di pagamento” (sebbene includente un atto di costituzione in mora) notificata dall'ATO IN non possa testualmente essere ascritta a nessuno degli atti tipizzati previsti dal primo comma della norma.
Infatti, anche l'”avviso di mora” previsto dal richiamato art. 19, comma 1, fa nella sostanza riferimento ad un provvedimento tipizzato dell'amministrazione finanziaria già previsto dall'art. 49 del DPR n. 602/1973, ormai abrogato dall'art. 16 del d.lgs. 46/99, che ha sostituito l'intero Titolo II (artt. da 45 a 90) del suddetto DPR.
Detta norma testualmente prevedeva che “L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenerle l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni.
Se vi è pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, può autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore.
Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso…..”.
In definitiva, antecedentemente alla riforma della riscossione recata dal D. lgs. n. 46/1999, l'avviso di mora previsto dall'ormai abrogato art. 46 del DPR 602/73 costituiva un atto, tipizzato dall'ordinamento tributario, che il concessionario della riscossione doveva adottare prima dell'inizio dell'espropriazione con la finalità di preavvisare il debitore dell'inizio dell'esecuzione forzata (e con l'effetto implicito di interruzione della prescrizione) e ne costituiva un indefettibile presupposto legale-procedurale (sostanzialmente equivalente ad un precetto).
Con la richiamata riforma della riscossione, detta funzione viene svolta dalla cartella di pagamento ed anche dall'avviso di intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del DPR n. 602 del 1973 (Cass. n. 6436/2025).
Atto quest'ultimo che, diversamente dal previgente avviso di mora ex art. 46 del testo previgente del DPR
n. 602/1973, “non costituisce …. il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria……. Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace”.
Peraltro, analogamente al previgente “avviso di mora” (sul punto di veda Cass. sent. n. 6436/2025), lo scopo dell'avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del vigente DPR n. 602/1973, (Cass. ord. n. 22108/2024) “è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
[3] Le spese processuali vengono imputate alla sola ATO Me1, in quanto all'ADER, pur formalmente soccombente, non può esser addebitata responsabilità alcuna (si ritiene che la giurisprudenza della Corte di cassazione invocata dal ricorrente faccia riferimento al normale iter di attuazione/esecuzione del tributo mentre nel caso di specie l'ATO ha trasmesso all'ADER centinaia di ruoli relative a tributi risalenti) per l'intervenuta prescrizione e decadenza, considerato che i ruoli sono stati consegnati all'ADER in data
10/1/2024, quando orami erano scaduti i suddetti termini.
Le spese del giudizio vengono invece compensate nei riguardi dell'ADER.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025, riaperta nel giorno 9 gennaio 2026, in ragione della necessità di correggere un errore materiale, relativo alla sola liquidazione delle spese processuali, contenuto nel dispositivo originariamente letto in udienza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ATO1 IN al pagamento delle spese processuali a beneficio del ricorrente, quantificate in euro 350,00 (difensore anticipatario), oltre contributo unificato ed eventuali accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2413/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - IN - Via Medici N. 259 98070 Sant'Agata Di Militello ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033141849000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
09/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione e all'ATO ME 1 spa in data 7/4/2025, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00331418 49 000, notificatagli in data 5/2/2025, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RIFIUTI solidi urbani 2006 e 2007, per un importo totale di euro 117,88.
Avverso detta cartella, Il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) intervenuta prescrizione quinquennale e/o decadenza;
b) mancata notifica degli atti prodromici;
c) mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di accogliere il ricorso per i motivi suddetti, annullando la cartella gravata dichiarando non dovute le somme, con condanna in via solidale delle amministrazioni convenute al pagamento (difensore distrattario) delle spese processuali, in misura non inferiore al minimo di legge.
Con memoria del 26/11/2025, si è costituita l'ATO 1 IN, che ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli articoli 19 e 21 del d. lgs. N. 546/1992, avendo l'Ente notificato tutti gli atti prodromici, non impugnati.
Pertanto, l'ATO ha sostenuto che sarebbe infondato il denunziato vizio di mancata notifica degli atti presupposti, evidenziando in particolare che in data 28/02/2019 sono state notificate le intimazioni n. 220220 del 18/10/2018 (All. 2) e n. 222499 del 18/10/18 (All. 3) da cui è scaturita la cartella oggetto di impugnazione.
Non essendo state impugnate, sarebbe in ogni caso precluso al contribuente far valere i vizi precedenti, compresi decadenza e prescrizione, neppure perfezionatesi successivamente in ragione della normativa emergenziale covid-19.
Secondo l'ATO, sarebbe analogamente infondato il lamentato vizio di motivazione, sia considerato che la cartella è conforme al modello legale, sia tenuto conto dei precedenti atti notificati al contribuente.
L'Ato ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso (o la sua dichiarazione di inammissibilità) e la dichiarazione di debenza del tributo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con memoria in atti al 5 dicembre 2025, il ricorrente ha sottolineato la mancata notifica di avvisi di accertamento, ha evidenziato che prescrizione e decadenza erano già maturate precedentemente alle intimazioni di pagamento evocate dall'ATO (si contesta anche la regolarità della notifica per mancata spedizione della CAD), insistendo infine nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] Avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie concreta sub iudice, il ricorso, che concerne una cartella notificata il 5/2/2025 e riguarda la TASSA RIFIUTI solidi urbani 2006 e 2007, deve essere accolto sia per intervenuta decadenza che per intervenuta prescrizione. Quanto alla decadenza, si osserva che l'art. 1, commi 161 e seguenti della legge n. 296/2006, prevede testualmente che:
“comma 161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Inoltre, il successivo comma 163 del medesimo articolo testualmente prevede:
“163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”
Orbene, nel caso di specie emerge ictu oculi, allo stato degli atti ì (produzione di atti delle parti convenute), che l'amministrazione sia incorsa nella decadenza (non suscettibile di atti interruttivi, diversamente dalla prescrizione) prevista dalle suddette disposizioni, avendo il contribuente ricevuto la cartella successivamente al periodo massimo previsto dalla legge.
Peraltro, l'art.72 del d.lgs n. 507/1993, prevede, per l'ipotesi in cui l'importo del tributo sia liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate, che il credito “è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato”.
Pertanto il motivo di ricorso in questione deve, allo stato degli atti (non risultano infatti comprovate notifiche di atti entro i termini di legge), essere accolto.
[3] Anche con riguardo alla prescrizione (quinquennale per i tributi comunali), non può che riscontrarsi che l'impugnata cartella è stata notificata nel 2025, mentre il tributo risale agli anni 2006 e 2007, senza che le parti convenute abbiano comprovato l'avvenuta notifica di tempestivi atti interruttivi.
In proposito, l'ATO ha comprovato l'avvenuta notifica (la cui legittimità è peraltro contestata dal ricorrente) di due intimazioni atipiche, relative ai suddetti tributi nel 2019, quando già la prescrizione era maturata (ma risulta maturata anche successivamente, avendo notificato l'impugnata cartella nel febbraio 2025).
In proposito, ritiene questa Corte che non possa esser condivisa la tesi dell'ATO ME secondo cui l'avvenuta notifica delle suddette intimazioni del 2019 farebbe venire meno, stante la loro mancata tempestiva impugnativa, il diritto del contribuente ad impugnare la cartella facendo anche valere vizi relativi agli atti prodromici e relativi al periodo temporale precedente.
In proposito, pare utile affrontare la questione della qualificazione giuridica di detta “intimazione di pagamento”, per come congegnata dall'Amministrazione dell'ATO e per come risultante in atti. Detta “intimazione di pagamento”, preso atto dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria, nel suo testo invita a “provvedere al saldo delle fatture non pagate” e provvede alla “messa in mora” del debitore e all'” interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e decadenza”, con l'avvertenza che ”in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito con l'aggravio di sanzioni, interessi e spese così come previsto dalla regolamentazione vigente”.
Con riguardo alla qualificazione giuridica di detta intimazione, osserva innanzitutto questo giudice come essa, al di là del nomen iuris impiegato nel testo, non possa essere giuridicamente assimilata alla intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973, che è atto dell'agente della riscossione successivo alla cartella di pagamento, da notificare al contribuente nell'ipotesi in cui l'espropriazione non sia stata iniziata entro un anno dalla notifica della cartella medesima.
Il suddetto articolo 50, comma 2, prevede infatti che “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
L'avviso di intimazione in senso proprio di cui all'art. 50, comma 2 del DPR n. 602 del 1973 è dunque atto tipico dell'ordinamento tributario che ha finalità di invitare il contribuente al pagamento, entro il termine di 5 giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento sia già stata notificata da oltre un anno (Cass. ord. n. 22108/2024; cfr: Cass. n. 27093/2022; Cass. n. 28689/2018).
Alla luce delle considerazioni svolte e dell'esame concreto di dette intimazioni, ritiene questo giudice che
“l'intimazione di pagamento” inviata dall'ATO 1 IN debba essere qualificata quale atto atipico
(nell'ordinamento tributario) di mera sollecitazione (facendo seguito a precedente fattura, per come riferito nell'atto) del contribuente all'adempimento dell'obbligazione tributaria, in grado di determinare la costituzione in mora dell'obbligato ex art. 1219 c.c. e di produrre effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c..
Tanto premesso e tenuto conto dell'avvenuta notifica di dette intimazioni, occorre, in relazione ai vizi dedotti nel ricorso introduttivo, verificare se il contribuente fosse o meno onerato a ricorrere avverso detto atto, a pena di inoppugnabilità, con preclusione, in sede di impugnazione di atti successivi (nella specie, la cartella di pagamento), di ogni eccezione (compresa la prescrizione eventualmente già maturata) relativa all'atto pregresso.
In proposito, pare opportuno richiamare il testo dell'art. 19, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 546/1992, che, nell'ambito di un processo congegnato come impugnatorio (o di impugnazione- merito), individua, al comma primo, le tipologie di atti impugnabili, così come le conseguenze giuridiche conseguenti alla loro omessa tempestiva impugnazione.
Il menzionato art. 19, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 546/1992 (rubricato “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”) testualmente recita:
“1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10- quater della legge
27 luglio 2000, n. 212;
g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva
(UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado……..
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
La disposizione pone dunque una fondamentale distinzione tra gli “atti autonomamente impugnabili” (ovvero quelli tipizzati nel primo comma) e gli “atti diversi” cui fa invece riferimento il comma 3.
Gli atti autonomamente impugnabili sono quelli specificamente previsti dall'elenco di cui al comma 1 e sono ricorribili esclusivamente “per vizi propri” e non già anche per vizi degli atti eventualmente presupposti, con la sola eccezione prevista dal comma 3: ”la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
La mancata o tardiva impugnazione di questa tipologia di atti tipici determina la definitività dell'atto e delle situazioni non contestate (e ormai non più contestabili).
Quanto agli atti “diversi” da quelli previsti dal comma 1, essi non sono direttamente impugnabili al momento della loro notificazione ovvero conoscenza, ma soltanto congiuntamente al primo atto successivo direttamente impugnabile e dal momento della notifica di quest'ultimo (c.d. “tutela differita”).
L'elaborazione giurisprudenziale, sensibile alle esigenze di tutela del contribuente, ha progressivamente coniato un'ulteriore categoria di atti (c.d. facoltativamente impugnabili), che, pur non direttamente tipizzati nel comma 1 dell'art. 19, reclamano la possibilità di una tutela immediata in quanto contengono una pretesa impositiva ritenuta già lesiva.
In proposito il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (di recente, ord. n. 1622/2023) ha ritenuto che “l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448”.
Ciò allorquando l'atto dell'amministrazione finanziaria, “esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546”.
Tuttavia, in dette ipotesi, “il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19, …..il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481)”.
Nell'ambito di detta categoria degli atti non tipizzati ex art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992 (ma immediatamente ricorribili), la giurisprudenza della suprema Corte ha ricondotto, tra gli altri, il c.d. avviso bonario ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973 (di recente, Cass. n. 14268/2024), le fatture emesse per il servizio di igiene ambientale (Cass. n. 1213/2023), il “diniego parziale di estinzione del carico iscritto a ruolo (Cass.
n. 214472020), i solleciti di pagamento (Cass. n. 4938/2024) o gli inviti di pagamento (Cass. n. 23532/2020).
In particolare, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4938/2024, ha avuto modo di ritenere che “il sollecito di pagamento, come ogni altro atto non contemplato nell'elenco di cui al menzionato 19, ma che sia idoneo a manifestare una pretesa impositiva, costituisce atto solo facoltativamente impugnabile, restando come tale, comunque, impregiudicata la possibilità di impugnare il successivo atto impositivo tipico contemplato dall'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. tra le tante, Cass., Sez. T., 20 giugno 2023, n. 17672; Cass.,
Sez. T., 17 gennaio 2023, n. 1213, cit. che richiama Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez.
5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cas., Sez. 5^, 11 maggio 2015,
n. 2616;
Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Nominativo_1, 31 ottobre 2018, n. 27805; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259);
6.3. la configurabilità dell'impugnazione del sollecito di pagamento in termini di facoltà e non di onere sta, quindi, a significare che dal suo mancato esercizio non può mai conseguire il consolidamento della pretesa impositiva e la cristallizzazione del relativo credito”.
Alla luce delle categorie tipologiche individuate (anche mediante interpretazione giurisprudenziale) dall'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992, ritiene questo giudice come l'”intimazione di pagamento” (sebbene includente un atto di costituzione in mora) notificata dall'ATO IN non possa testualmente essere ascritta a nessuno degli atti tipizzati previsti dal primo comma della norma.
Infatti, anche l'”avviso di mora” previsto dal richiamato art. 19, comma 1, fa nella sostanza riferimento ad un provvedimento tipizzato dell'amministrazione finanziaria già previsto dall'art. 49 del DPR n. 602/1973, ormai abrogato dall'art. 16 del d.lgs. 46/99, che ha sostituito l'intero Titolo II (artt. da 45 a 90) del suddetto DPR.
Detta norma testualmente prevedeva che “L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenerle l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni.
Se vi è pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, può autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore.
Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso…..”.
In definitiva, antecedentemente alla riforma della riscossione recata dal D. lgs. n. 46/1999, l'avviso di mora previsto dall'ormai abrogato art. 46 del DPR 602/73 costituiva un atto, tipizzato dall'ordinamento tributario, che il concessionario della riscossione doveva adottare prima dell'inizio dell'espropriazione con la finalità di preavvisare il debitore dell'inizio dell'esecuzione forzata (e con l'effetto implicito di interruzione della prescrizione) e ne costituiva un indefettibile presupposto legale-procedurale (sostanzialmente equivalente ad un precetto).
Con la richiamata riforma della riscossione, detta funzione viene svolta dalla cartella di pagamento ed anche dall'avviso di intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del DPR n. 602 del 1973 (Cass. n. 6436/2025).
Atto quest'ultimo che, diversamente dal previgente avviso di mora ex art. 46 del testo previgente del DPR
n. 602/1973, “non costituisce …. il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria……. Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace”.
Peraltro, analogamente al previgente “avviso di mora” (sul punto di veda Cass. sent. n. 6436/2025), lo scopo dell'avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, del vigente DPR n. 602/1973, (Cass. ord. n. 22108/2024) “è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
[3] Le spese processuali vengono imputate alla sola ATO Me1, in quanto all'ADER, pur formalmente soccombente, non può esser addebitata responsabilità alcuna (si ritiene che la giurisprudenza della Corte di cassazione invocata dal ricorrente faccia riferimento al normale iter di attuazione/esecuzione del tributo mentre nel caso di specie l'ATO ha trasmesso all'ADER centinaia di ruoli relative a tributi risalenti) per l'intervenuta prescrizione e decadenza, considerato che i ruoli sono stati consegnati all'ADER in data
10/1/2024, quando orami erano scaduti i suddetti termini.
Le spese del giudizio vengono invece compensate nei riguardi dell'ADER.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025, riaperta nel giorno 9 gennaio 2026, in ragione della necessità di correggere un errore materiale, relativo alla sola liquidazione delle spese processuali, contenuto nel dispositivo originariamente letto in udienza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ATO1 IN al pagamento delle spese processuali a beneficio del ricorrente, quantificate in euro 350,00 (difensore anticipatario), oltre contributo unificato ed eventuali accessori come per legge.