TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 160 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 16.12.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F.: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente alla contrada Carrara, elettivamente domiciliato in Castellalto, frazione Castelnuovo
Vomano, Via Nazionale 160, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ulbar (C.F:
– pec: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“
1. Per i fatti e le ragioni spiegate in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo/rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. 38/2000, per inabilità permanente da malattia professionale contratta in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta come indicato nelle certificazioni mediche allegate e comunque ed in ogni caso che il ricorrente è affetto da inabilità permanente da malattia professionale, da unirsi al precedente riconoscimento di patologia professionale con d.b. del 6%. per l'effetto
2. condannare l' al pagamento dell'indennizzo nell'ammontare previsto dalla CP_1 vigente normativa, oltre accessori e spese di legge, ovvero alla costituzione della rendita.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con rifusione delle spese generali.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 27.01.2025, conveniva in giudizio l' , al CP_1 fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- tendinosi della cuffia dei rotatori - presentata in via amministrativa in data 05.05.2022 (n. 517879936), nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in conseguenza del CP_1 danno biologico permanente subito in cumulo con la pregressa tecnopatia già riconosciuta nella misura del 6% (n. 517873691).
A sostegno della domanda deduceva:
- di essere coltivatore diretto, conducendo sin dal 1984 un'attività agricola su un terreno di circa 26 HA ettari, in territorio montano e collinare, destinato a pascolo, a ciclo colturale per foraggio e frumento, bosco ceduo –caprino, quercia- cerro- frassino e a orto stagionale e comprensiva di una stalla di ovini e di attività casearia dal 2022 ed agrituristica.;
- di impiegare ordinariamente trattori cingolati (modello fiat 605 c – New Holland TK90) e gommati (new Holland 90), allestiti con seminatrice Acma, pressa Gallignani, rotopressa
OMAS, renghinatore, spargiconcime, aratri, erpici, barre falciatrici, motocoltivatore benzina
10 cv (Honda f 501), mulino per la macinatura dei cerali, forbici per la tosatura, attrezzature casearie e di ristorazione;
- che le operazioni svolte, in base alle attività da espletare erano le seguenti: 1) conduzione dei fondi ed allevamento: aratura e fresatura con trattore per 10 ore giornaliere per 20 giorni annui, semina dei fondi con trattore e seminatrice, con carico manuale delle sementi in sacchi
2 da 50 kg, sollevamento in altezza fino a mt. 1,50, per sei ore giornaliere, per 3 giorni annui, concimazione con spargiconcime annesso al trattore e carico del materiale in sacchi da 40 kg, sollevati manualmente fino all'altezza di 1,50 mt., spargimento di stallatico manualmente con forche o meccanico, raccolta di fieno, previo taglio con barra falciatrice connessa al trattore, in balle da 30 kg (2000 complessivi) sollevate da terra fino al piano del carro a 110 cm e successiva movimentazione nel fienile, sempre manualmente e sempre con sollevamento dei carichi fino all'altezza delle spalle ed oltre, preparazione del terreno per orto stagionale con motocoltivatore, messa dimora delle piante di pomodoro in numero di 400, peperoni in numero di 100, fagioli, melanzane, patate, cavoli, verze, cura delle piante dalla fase vegetativa al raccolto con impegno delle braccia distese in avanti ovvero all'altezza delle spalle;
2) gestione della stalla: pulizia manuale con spostamento di stallatico umido con l'uso di forca e pala e trasporto con carriola fino al punto di scarico, preparazione manuale del mangime eseguita con sollevamento di secchi di cereali del peso variabile tra 12 e 18 fino all'altezza di
160 cm e movimentazione in stalla sempre con secchi da 20 kg., alimentazione degli ovini con foraggio sezionato con tagliafieno tenendo le braccia all'altezza delle spalle ed eseguendo movimenti rapidi con applicazione di forza e distribuzione con forca tenuta sollevata al di sopra delle spalle, mungitura non automatizzata con le mani distese in avanti compiendo movimenti ripetuti dall'alto in basso, per cicli stagionali per oltre 3 ore nella lavorazione specifica, tosatura degli ovini con impegno di forza delle braccia e delle spalle, movimentazione manuale del latte ovino in secchi da 20 litri;
3) Attività casearia e di ristoro: movimentazione di contenitori in acciaio inox da 25 l di capienza per ogni trasporto per due volte al giorno, versamento dei contenitori nella cisterna di conservazione, sollevandoli fino all'altezza di 150 cm e mantenendo la posizione con le braccia sollevate fino allo scarico completo del contenitore, preparazione della cagliata per la durata di circa 20/40 minuti con rottura della stessa e ruotazione continua nella cisterna con un'apposita lancia metallica del peso di kg. 3, preparazione delle forme sottoposte a rotazione per sei/sette volte al giorno e trasferimento nella cella di stagionatura;
4) attività agrituristica: preparazione delle conserve, alimentazione della caldaia a legna, manutenzione ordinaria degli impianti per tutti i giorni della settimana, non inferiori a dieci ore con esecuzione di movimenti ripetitivi delle braccia e delle spalle, spesso associati a posizioni incongrue, movimentazione di carichi e vibrazioni;
- che a causa delle suddette lavorazioni gli veniva riscontrata la tendinosi della cuffia dei rotatori, giusta indagine diagnostica ecografica del 15.04.2022 e RM spalla destra del
15.04.2022 eseguite presso il Centro Interamnia Diagnostica;
3 - che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' per insussistenza del nesso causale tra il rischio CP_1 lavorativo e la patologia denunciata, giudizio confermato anche in sede di opposizione a seguito di Collegiale medica.
1.2. In data 26.03.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
[...]
In particolare, l'istituto ha rappresentato come dalla documentazione in atti nonché dall'anamnesi lavorativa del ricorrente risultava esclusa la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, trattandosi di attività stagionale soggetta a periodi di fermo e soggetta a diversificazione, così come evidenziato nella propria relazione dal fiduciario Dr. Persona_3
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione testimoniale e CTU medico legale e rinviata all'udienza del
16.12.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha depositato le proprie note di udienza, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale – tendinosi della cuffia dei rotatori - presentata in via amministrativa in data
05.05.2022 e non accolta dall' , deducendo di svolgere da circa quarant'anni l'attività di CP_1 coltivatore diretto, conducendo un'attività agricola destinata al pascolo e alla coltura, oltre a gestire un allevamento, la produzione di prodotti caseari ed un agriturismo.
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta
4 esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dalla Dott.ssa
[...] Testimone_2
nominata con decreto del 01.07.2025 in sostituzione, per rinuncia Persona_4 all'incarico, della Dott.ssa , nominata all'udienza del 24.06.2025. Persona_5
Dalle risultanze istruttorie è emerso, in primo luogo, che il ricorrente a 14 anni circa ha iniziato a lavorare prima come bracciante agricolo in un'azienda agricola e poi, dal 1984 a tutt'oggi svolge attività lavorativa come coltivatore diretto presso la propria azienda, senza l'aiuto di operai, con terreni di circa 26 HA, in territorio montano e collinare, destinati a pascolo, a ciclo colturale per foraggio e frumento, bosco ceduo –caprino, quercia- cerro- frassino e a orto stagionale, oltre ad aver svolto, fino al 2022, anche attività di lavorazione di latte ovino per la produzione di formaggi.
Riguardo i terreni gestiti dal ricorrente e le attività connesse, il teste , Testimone_1 figlio dello stesso, di professione psicologo e collaboratore dell'azienda agricola dei genitori esclusivamente nel fine settimana unitamente al fratello, come dallo stesso dichiarato, ha rappresentato: “Cap.1 Si è vero, fino a quale anno fa la produzione era destinata all'agriturismo connesso all'azienda agricola. Poi l'agriturismo è stato chiuso, circa 5-6 anni fa, quindi, la produzione è limitata all'azienda e serve anche per foraggiare gli animali dell'azienda ed alcuni vengono venduti. “Cap. 2 Ad oggi no, fino a 5-6 anni fa si, circa 130 pecore. Adesso ci sono le pecore ma sono 20-30”.
In ordine alle mansioni svolte, oltre a confermare l'utilizzo della strumentazione utilizzata per la lavorazione dei campi (cap.2), il teste ha specificato: “Cap.
4. Vero che le operazioni svolte per conduzione dei fondi e per l'allevamento sono state le seguenti: aratura e fresatura con trattore per 10 ore giornaliere. “l'aratura è periodica, non giornaliera, 10 giorni l'anno
5 per tutta la giornata, la fresatura lo stesso” semina dei fondi con trattore e seminatrice, con carico manuale delle sementi in sacchi da 50 kg, con sollevamento in altezza fino a mt. 1,50, per sei ore giornaliere;
“Si è vero, la bocca di carico è alta 1.50, 1.20 mt” concimazione con spandiconcime annesso al trattore e carico del materiale in sacchi da 40 kg, sollevati manualmente fino all'altezza di 1,50 mt. spargimento di stallatico manualmente con forche o meccanico;
“Si è vero, principalmente se ne occupa mio padre. Lo spargimento avviene principalmente manualmente e non con macchina, non a rimorchio” trebbiatura con movimentazione dei cereali in sacchi da 100 kg per periodi di dieci giorni;
“I sacchi da 100 kg, sono da 50 kg” raccolta di fieno con sollevamento e movimentazione di circa 2000 balle dal peso di oltre 25 kg. Per anno;
pulitura manuale della stalla degli ovini con spostamento di stallatico umido con l'uso di forca e pala e trasporto con carriola fino al punto di scarico;
“Si è vero” preparazione manuale del mangime con movimentazione di sacchi del peso di
100kg, versamento del contenuto in secchi dal peso di 25 kg e immissione nel mulino per la macinatura. “Si i sacchi però sono di 50 kg” Trasporto in stalla del mangime in secchi da
25kg. “Si è vero” mungitura degli ovini svolta con metodo classico con l'operatore seduto con le mani distese in avanti a compiere movimenti ripetuti dall'alto in basso. “Si è vero, la mungitura viene fatta con il metodo classico, anche nel periodo in cui avevamo 100 pecore, sempre a mano” Tosatura degli ovini. “Si è vero” Movimentazione manuale del latte ovino in secchi da 20 litri. “Si è vero” Cura dei bovini con distribuzione manuale del foraggio compresso con forca, trasporto manuale con secchi del peso di 25 kg di granulato macinato, pulizia della stalla dei bovini ripetuta due volte al giorno mediante accostamento dello stallatico con l'uso della forca e trasporto con carriola alla concimaia. “Si è vero, la pulizia non avviene due volte al giorno, ma una volta alla settimana, questo degli ovini, i bovini non li abbiamo. non ne abbiamo mai avuti” CP_2
Sul tempo impiegato nelle lavorazioni presso la stalla, il teste ha dichiarato: “Cap. 5 In stalla trascorre circa 10 ore al giorno, c'è tanto lavoro da fare”.
Infine, riguardo alla pulizia dei terreni, ha sottolineato: “AdR Si occupa anche della pulizia dei terreni dai sassi, manualmente, perché il territorio montano dove viviamo è roccioso, è ricco di sassi, e quindi il terreno va bonificato, e questa attività viene svolta una volta l'anno, stando sempre accovacciato e piegato verso il basso”.
Alla medesima udienza, la teste moglie del ricorrente e Testimone_2 lavoratrice dell'azienda agricola, ha dichiarato: “abbiamo anche avuto un agriturismo fino al
OV, con il OV abbiamo chiuso l'agriturismo, ma la campagna è rimasta. Ci lavoriamo
6 solo io e mio marito, abbiamo due figli che ci aiutano ogni tanto, quando andavano a scuola il sabato e la domenica”.
Sull'appezzamento di terreno ha specificato che “Cap.
1.. l'orto era abbastanza grande perché prima ci serviva per l'agriturismo, adesso è più piccolo. I prodotti li usavamo in cucina. Adesso è un orto solo famigliare per noi”, mentre riguardo alla stalla di ovini ed alla sua gestione ha sottolineato: “Cap. 2… siamo arrivati anche a 130 pecore, la mungitura veniva fatta tutta a mano, la pulizia della stalla a mano. Questo per tanti anni, dal 1991 fino al OV, e per tutti questi anni la mungitura è stata fatta a mano, lo stesso adesso per le pecore rimaste, adesso sono 15 pecore…Cap.5…In stalla va mio marito la mattina presto fino alle 12.00 circa, poi porta al pascolo le pecore la mattina presto, e dopo si occupa dei lavori in campagna, tutti i giorni e tutto il giorno”.
Riguardo alle operazioni svolte per la conduzione dei fondi e per l'allevamento, ha rappresentato: “Cap.
4 -aratura e fresatura con trattore per 10 ore giornaliere. “l'aratura è periodica, non giornaliera, 10 giorni l'anno per tutta la giornata, la fresatura lo stesso, poi
c'è da zappare l'orto che invece deve essere fatto tutti i giorni perché mettiamo le patate, i fagiolini” - semina dei fondi con trattore e seminatrice, con carico manuale delle sementi in sacchi da 50 kg, con sollevamento in altezza fino a mt. 1,50, per sei ore giornaliere;
“Si è vero, la bocca di carico è alta 1.50, - concimazione con spandiconcime annesso al trattore e carico del materiale in sacchi da 40 kg, sollevati manualmente fino all'altezza di 1,50 mt. spargimento di stallatico manualmente con forche o meccanico;
“Si è vero, tutto manualmente, di questo se ne occupa mio marito, io aiuto con il fieno” -trebbiatura con movimentazione dei cereali in sacchi da 100 kg per periodi di dieci giorni;
“I sacchi non sono da 100 kg, sono da 50 kg” - raccolta di fieno con sollevamento e movimentazione di circa
2000 balle dal peso di oltre 25 kg. Per anno;
“Si è vero” - pulitura manuale della stalla degli ovini con spostamento di stallatico umido con l'uso di forca e pala e trasporto con carriola fino al punto di scarico;
“Si è vero” - preparazione manuale del mangime con movimentazione di sacchi del peso di 100kg, versamento del contenuto in secchi dal peso di
25 kg e immissione nel mulino per la macinatura. “Si è vero, i sacchi sono da 50 kg” -
Trasporto in stalla del mangime in secchi da 25kg. “Si è vero” -mungitura degli ovini svolta con metodo classico con l'operatore seduto con le mani distese in avanti a compiere movimenti ripetuti dall'alto in basso. “Si è vero, la mungitura viene fatta con il metodo classico, anche nel periodo in cui avevamo 100 pecore, sempre a mano” - Tosatura degli ovini. “Si è vero, e viene fatta anche a mano con le forbici, e viene fatto una volta l'anno nel mese di maggio circa” - Movimentazione manuale del latte ovino in secchi da 20 litri. “Si è
7 vero” - Cura dei bovini con distribuzione manuale del foraggio compresso con forca, trasporto manuale con secchi del peso di 25 kg di granulato macinato, pulizia della stalla dei bovini ripetuta due volte al giorno mediante accostamento dello stallatico con l'uso della forca e trasporto con carriola alla concimaia. “Si è vero, il foraggio viene pulito due volte al giorno, ma preciso che noi abbiamo solo ovini abbiamo, non bovini.”
Alla luce dell'evidenze istruttorie, emerge come la tipologia delle attività profuse nel corso di tanti anni di lavoro, in qualità di coltivatore diretto, sono state caratterizzate quotidianamente e per molte ore al giorno da una continua movimentazione manuale di carichi, ripetuti movimenti delle spalle anche sopra il piano delle stesse, tenimento di posture incongrue e sollecitazioni dovute alle vibrazioni provenienti dai mezzi e strumenti in uso.
Risulta, quindi, certamente dimostrata l'esposizione al rischio, e comunque lo svolgimento da parte del di attività richiedenti un sovraccarico degli arti superiori. Pt_1
Trattasi, allora, di malattia professionale inclusa dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla
G.U. 21/07/2008 Serie Generali n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Agricoltura di cui all'art. 211 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 5 al d.p.r. 1124/1965)– 23) MALATTIE DA Parte_3
DELL'ARTO SUPERIORE: b) Tendinite della spalla, del gomito, del
[...] polso, della mano (M75) Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza.
Sotto il profilo medico legale, invece, la CTU dott.ssa a seguito di Persona_4 disamina degli esami clinici e documenti in atti (1- Certificato medico Patronato Epaca del
09.05.2022; 2- Ecografia Spalla dx e sn effettuata presso Interamnia diagnostica in data
15.04.2022; 3- RM spalla dx effettuata presso Interamnia diagnostica in data 15.04.2022) dopo aver visitato il periziando in data 05.08.2025 ed effettuato l'anamnesi lavorativa del ricorrente, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “… le mansioni lavorative svolte dal Sig. quotidianamente e per tutti i giorni della settimana Parte_1
,prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti superiori;
più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per le quali era prevista anche la posizione degli arti superiori oltre il piano delle spalle stesse, con microtraumi dovuti ad attività eseguita con movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa, spesso associati a posture incongrue ,movimentazione manuale di carichi e vibrazioni. A tal proposito, anche alla luce della documentazione oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che è individuabile il nesso di
8 causalità tra la patologia denunciata a livello delle spalle e l'attività svolta dal ricorrente poiché l'attività svolta lo ha esposto a rischio di vibrazioni e ha richiesto la movimentazione di carichi e/o il sollevamento di carichi pesanti al di sopra del piano delle spalle, modalità di movimentazione degli arti superiori necessaria per determinare l'insorgenza della patologia
a livello delle spalle . Nel caso che ci occupa, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di coltivatore diretto), configurano condizioni di rischio. Infatti si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente. Infine si deve sottolineare infine che la tendinopatia è più importante a livello dell'arto superiore destro essendo quest'ultimo l'arto dominante dell'attore.”
Ha pertanto concluso nel modo seguente: “..si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alla patologia di cui è affetto il Sig e cioè Tendinosi Parte_1 bilaterale della cuffia dei rotatori. Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno CP_1 biologico del 6%, per una pregressa malattia professionale (patologia a livello del rachide lombare). In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alla Tendinosi bilaterale della cuffia dei rotatori, con criterio di massima obiettività il grado risulta pari al 7%
(settepercento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa alle spalle (grado pari al 7%) con la pregressa tecnopatia già riconosciuta dall' (pari al 6% e relativa al CP_1 rachide lombare) risulta pari ad un Grado complessivo del 12%.”.
Nel termine all'uopo assegnato, parte resistente, tramite il proprio fiduciario dott.
[...]
ha chiesto chiarimenti al CTU in ordine alla descrizione delle fasi lavorative poste in Per_3 essere dal ricorrente e non presenti nella bozza peritale, in considerazione anche della stagionalità delle attività proprie dell'agricoltura.
La dott.ssa ha compiutamente risposto, effettuando le seguenti considerazioni: “il Per_4 ricorrente, come già descritto nella bozza peritale, a 14 anni circa inizia l'attività lavorativa con mansione di bracciante in una azienda agricola. Dal 1984 a tutt'oggi coltivatore diretto
c/o una propria azienda senza operai con terreni di circa 26 HA ettari, in territorio montano
e collinare, destinati a pascolo, a ciclo colturale per foraggio e frumento, bosco ceduo – caprino, quercia- cerro- frassino e a orto stagionale. L'azienda comprende anche una stalla di ovini, attività casearia ed agrituristica. Inoltre l'attività agricola, che è stata sempre condotta solamente dal ricorrente, comprende l'uso di mezzi agricoli ed in specie: trattori gommati, trattori cingolati, allestiti con seminatrice, pressa, rotopressa , renghinatore,
9 spargiconcime, motozappa,aratri, erpici, barre falciatrici, un motocoltivatore benzina 10 cv, mulino per la macinatura dei cerali, forbici per la tosatura, attrezzature casearie e di ristorazione. Il ricorrente ha svolto fino al 2022 anche attività di lavorazione del latte ovino per la produzione dei formaggi. Questa attività richiede la movimentazione manuale di contenitori in acciaio inox da 25 l di capienza per ogni trasporto, trasporto che viene effettuato tutti i giorni per due volte al giorno;
successivamente il latte presente nei contenitori viene versato nella cisterna di conservazione;
per effettuare questa fase lavorativa giornaliera, tali contenitori devono essere sollevati fino ad una altezza di 1,50 m con entrambi gli arti superiori fino al completo svuotamento dei suddetti contenitori. La fase lavorativa successiva prevede, giornalmente, la preparazione della cagliata che dura dai 20 ai 40 minuti durante i quali il ricorrente ruota di continuo una lancia metallica, che pesa circa 3 Kg, all'interno della cisterna per rompere la cagliata. Successivamente vengono preparate le forme di formaggio che devono essere ruotate circa 6/7 volte al giorno per poi essere posizionate all'interno della cella di stagionatura. Inoltre il ricorrente si occupa anche della preparazione delle conserve impiegate nell'attività agrituristica, dell'alimentazione della caldaia a legna e della manutenzione ordinaria degli impianti. Tutte queste operazioni richiedono un impegno quotidiano, per tutti i giorni della settimana, non inferiori a dieci ore.
In relazione alle stalle le fasi lavorative prevedono l'alimentazione giornaliera degli ovini con foraggio che è stato tagliato con tagliafieno,la pulizia manuale giornaliera della stalla degli ovini che richiede lo spostamento dello stallatico umido utilizzando sia la forca sia la pala e successivo trasporto dello stesso, tramite una carriola, fino alla zona dove viene scaricato;
la preparazione manuale giornaliera del mangime per cui il ricorrente deve sollevare secchi di cereali, il cui peso varia dai 12 ai 18 kg, fino ad una altezza pari a circa
1,60 cm, la mungitura giornaliera degli ovini, mungitura che avviene manualmente con successivo trasporto, sempre manuale, dei secchi pieni di latte da circa 20 litri. In relazione alla conduzione dei fondi le attività previste sono, ovviamente secondo la stagionalità, di aratura e fresatura, preparazione del terreno per orto stagionale utilizzando motocoltivatore
e trattore, semina dei fondi sempre con trattore e seminatrice, messa a dimora delle piante di patate, cavoli, fagioli, verze melanzane, pomodori e la cura delle stesse fino alla fase finale del raccolto Il ricorrente deve caricare manualmente le sementi in sacchi da 50 kg, sollevare tali sacchi in alto fino a 1,50 metri, effettuare la concimazione per sei ore giornaliere, concimazione con spargiconcime annesso al trattore e carico del materiale in sacchi da 40 kg, sollevati manualmente fino all'altezza di 1,50 mt., deve spargere lo stallatico manualmente con forche o meccanico, raccogliere il fieno, previo taglio con barra falciatrice
10 connessa al trattore, in balle da 30 kg (2000 complessivi) sollevate da terra fino al piano del carro a 110 cm e successivo trasporto all'interno del fienile, sempre manualmente e sempre con sollevamento dei carichi fino all'altezza delle spalle ed oltre.” e confermando le conclusioni già rassegnate.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Si ritiene, inoltre, che il CTU abbia risposto adeguatamente alle osservazioni della parte resistente.
Le conclusioni del CTU sono corrette considerando che l'esposizione a rischio è avvenuta in maniera non occasionale e prolungata, per numerosi anni avendo il ricorrente esercitato in modo abituale e sistematico attività che richiedevano continuo sovraccarico degli arti superiori.
Da questo punto di vista la stagionalità di alcune lavorazioni non ha valenza dirimente nell'escludere la natura professionale della malattia, in quanto, nonostante la varietà delle lavorazioni, è indubbio che le attività svolte dal ricorrente abbiano tutte comportato un notevole sforzo fisico, soprattutto considerando che il lavoratore era solo nella gestione dell'azienda agricola e considerando, altresì, la molteplicità delle attività svolte dall'azienda, che oltre ad essere destinata alla coltivazione dei terreni, era caratterizzata da una stalla di ovini, funzionale anche all'attività casearia svolta.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (tendinosi della cuffia dei rotatori) che ha determinato un danno biologico complessivo del 7% a far data dalla domanda che, cumulato con le pregresse tecnopatie già riconosciute ed indennizzata nella misura del
6% (MP 514672850 del 28/4/2016 del 9% ed “esiti di tendinopatia destra del 6% (n.
517873691) conduce ad un valore complessivo del 12%.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 12% in forza del cumulo, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa
11 o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 160/2025 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – Tendinosi della cuffia dei rotatori - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del 7% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 12% in forza di cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, ed al pagamento del contributo unificato versato di € 43,00.
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci a seguito dell'udienza del 16.12.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F.: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente alla contrada Carrara, elettivamente domiciliato in Castellalto, frazione Castelnuovo
Vomano, Via Nazionale 160, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ulbar (C.F:
– pec: che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Persona_1 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_2
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_2 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“
1. Per i fatti e le ragioni spiegate in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo/rendita, ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. 38/2000, per inabilità permanente da malattia professionale contratta in occasione e per effetto dell'attività lavorativa svolta come indicato nelle certificazioni mediche allegate e comunque ed in ogni caso che il ricorrente è affetto da inabilità permanente da malattia professionale, da unirsi al precedente riconoscimento di patologia professionale con d.b. del 6%. per l'effetto
2. condannare l' al pagamento dell'indennizzo nell'ammontare previsto dalla CP_1 vigente normativa, oltre accessori e spese di legge, ovvero alla costituzione della rendita.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio e con rifusione delle spese generali.”
Parte resistente:
“nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio ex art. 42 L.326/2003 c.11.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 27.01.2025, conveniva in giudizio l' , al CP_1 fine di vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia- tendinosi della cuffia dei rotatori - presentata in via amministrativa in data 05.05.2022 (n. 517879936), nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in conseguenza del CP_1 danno biologico permanente subito in cumulo con la pregressa tecnopatia già riconosciuta nella misura del 6% (n. 517873691).
A sostegno della domanda deduceva:
- di essere coltivatore diretto, conducendo sin dal 1984 un'attività agricola su un terreno di circa 26 HA ettari, in territorio montano e collinare, destinato a pascolo, a ciclo colturale per foraggio e frumento, bosco ceduo –caprino, quercia- cerro- frassino e a orto stagionale e comprensiva di una stalla di ovini e di attività casearia dal 2022 ed agrituristica.;
- di impiegare ordinariamente trattori cingolati (modello fiat 605 c – New Holland TK90) e gommati (new Holland 90), allestiti con seminatrice Acma, pressa Gallignani, rotopressa
OMAS, renghinatore, spargiconcime, aratri, erpici, barre falciatrici, motocoltivatore benzina
10 cv (Honda f 501), mulino per la macinatura dei cerali, forbici per la tosatura, attrezzature casearie e di ristorazione;
- che le operazioni svolte, in base alle attività da espletare erano le seguenti: 1) conduzione dei fondi ed allevamento: aratura e fresatura con trattore per 10 ore giornaliere per 20 giorni annui, semina dei fondi con trattore e seminatrice, con carico manuale delle sementi in sacchi
2 da 50 kg, sollevamento in altezza fino a mt. 1,50, per sei ore giornaliere, per 3 giorni annui, concimazione con spargiconcime annesso al trattore e carico del materiale in sacchi da 40 kg, sollevati manualmente fino all'altezza di 1,50 mt., spargimento di stallatico manualmente con forche o meccanico, raccolta di fieno, previo taglio con barra falciatrice connessa al trattore, in balle da 30 kg (2000 complessivi) sollevate da terra fino al piano del carro a 110 cm e successiva movimentazione nel fienile, sempre manualmente e sempre con sollevamento dei carichi fino all'altezza delle spalle ed oltre, preparazione del terreno per orto stagionale con motocoltivatore, messa dimora delle piante di pomodoro in numero di 400, peperoni in numero di 100, fagioli, melanzane, patate, cavoli, verze, cura delle piante dalla fase vegetativa al raccolto con impegno delle braccia distese in avanti ovvero all'altezza delle spalle;
2) gestione della stalla: pulizia manuale con spostamento di stallatico umido con l'uso di forca e pala e trasporto con carriola fino al punto di scarico, preparazione manuale del mangime eseguita con sollevamento di secchi di cereali del peso variabile tra 12 e 18 fino all'altezza di
160 cm e movimentazione in stalla sempre con secchi da 20 kg., alimentazione degli ovini con foraggio sezionato con tagliafieno tenendo le braccia all'altezza delle spalle ed eseguendo movimenti rapidi con applicazione di forza e distribuzione con forca tenuta sollevata al di sopra delle spalle, mungitura non automatizzata con le mani distese in avanti compiendo movimenti ripetuti dall'alto in basso, per cicli stagionali per oltre 3 ore nella lavorazione specifica, tosatura degli ovini con impegno di forza delle braccia e delle spalle, movimentazione manuale del latte ovino in secchi da 20 litri;
3) Attività casearia e di ristoro: movimentazione di contenitori in acciaio inox da 25 l di capienza per ogni trasporto per due volte al giorno, versamento dei contenitori nella cisterna di conservazione, sollevandoli fino all'altezza di 150 cm e mantenendo la posizione con le braccia sollevate fino allo scarico completo del contenitore, preparazione della cagliata per la durata di circa 20/40 minuti con rottura della stessa e ruotazione continua nella cisterna con un'apposita lancia metallica del peso di kg. 3, preparazione delle forme sottoposte a rotazione per sei/sette volte al giorno e trasferimento nella cella di stagionatura;
4) attività agrituristica: preparazione delle conserve, alimentazione della caldaia a legna, manutenzione ordinaria degli impianti per tutti i giorni della settimana, non inferiori a dieci ore con esecuzione di movimenti ripetitivi delle braccia e delle spalle, spesso associati a posizioni incongrue, movimentazione di carichi e vibrazioni;
- che a causa delle suddette lavorazioni gli veniva riscontrata la tendinosi della cuffia dei rotatori, giusta indagine diagnostica ecografica del 15.04.2022 e RM spalla destra del
15.04.2022 eseguite presso il Centro Interamnia Diagnostica;
3 - che la domanda avanzata in via amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale veniva rigettata dall' per insussistenza del nesso causale tra il rischio CP_1 lavorativo e la patologia denunciata, giudizio confermato anche in sede di opposizione a seguito di Collegiale medica.
1.2. In data 26.03.2025 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.
[...]
In particolare, l'istituto ha rappresentato come dalla documentazione in atti nonché dall'anamnesi lavorativa del ricorrente risultava esclusa la sussistenza del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, trattandosi di attività stagionale soggetta a periodi di fermo e soggetta a diversificazione, così come evidenziato nella propria relazione dal fiduciario Dr. Persona_3
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione testimoniale e CTU medico legale e rinviata all'udienza del
16.12.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte ricorrente ha depositato le proprie note di udienza, insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità da malattia professionale – tendinosi della cuffia dei rotatori - presentata in via amministrativa in data
05.05.2022 e non accolta dall' , deducendo di svolgere da circa quarant'anni l'attività di CP_1 coltivatore diretto, conducendo un'attività agricola destinata al pascolo e alla coltura, oltre a gestire un allevamento, la produzione di prodotti caseari ed un agriturismo.
In punto di diritto, come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale
n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie CP_1 professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta
4 esposizione a rischio (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio del ricorrente risultano dimostrati dall'escussione testimoniale (testi Tes_1
, ) e della CTU espletata dalla Dott.ssa
[...] Testimone_2
nominata con decreto del 01.07.2025 in sostituzione, per rinuncia Persona_4 all'incarico, della Dott.ssa , nominata all'udienza del 24.06.2025. Persona_5
Dalle risultanze istruttorie è emerso, in primo luogo, che il ricorrente a 14 anni circa ha iniziato a lavorare prima come bracciante agricolo in un'azienda agricola e poi, dal 1984 a tutt'oggi svolge attività lavorativa come coltivatore diretto presso la propria azienda, senza l'aiuto di operai, con terreni di circa 26 HA, in territorio montano e collinare, destinati a pascolo, a ciclo colturale per foraggio e frumento, bosco ceduo –caprino, quercia- cerro- frassino e a orto stagionale, oltre ad aver svolto, fino al 2022, anche attività di lavorazione di latte ovino per la produzione di formaggi.
Riguardo i terreni gestiti dal ricorrente e le attività connesse, il teste , Testimone_1 figlio dello stesso, di professione psicologo e collaboratore dell'azienda agricola dei genitori esclusivamente nel fine settimana unitamente al fratello, come dallo stesso dichiarato, ha rappresentato: “Cap.1 Si è vero, fino a quale anno fa la produzione era destinata all'agriturismo connesso all'azienda agricola. Poi l'agriturismo è stato chiuso, circa 5-6 anni fa, quindi, la produzione è limitata all'azienda e serve anche per foraggiare gli animali dell'azienda ed alcuni vengono venduti. “Cap. 2 Ad oggi no, fino a 5-6 anni fa si, circa 130 pecore. Adesso ci sono le pecore ma sono 20-30”.
In ordine alle mansioni svolte, oltre a confermare l'utilizzo della strumentazione utilizzata per la lavorazione dei campi (cap.2), il teste ha specificato: “Cap.
4. Vero che le operazioni svolte per conduzione dei fondi e per l'allevamento sono state le seguenti: aratura e fresatura con trattore per 10 ore giornaliere. “l'aratura è periodica, non giornaliera, 10 giorni l'anno
5 per tutta la giornata, la fresatura lo stesso” semina dei fondi con trattore e seminatrice, con carico manuale delle sementi in sacchi da 50 kg, con sollevamento in altezza fino a mt. 1,50, per sei ore giornaliere;
“Si è vero, la bocca di carico è alta 1.50, 1.20 mt” concimazione con spandiconcime annesso al trattore e carico del materiale in sacchi da 40 kg, sollevati manualmente fino all'altezza di 1,50 mt. spargimento di stallatico manualmente con forche o meccanico;
“Si è vero, principalmente se ne occupa mio padre. Lo spargimento avviene principalmente manualmente e non con macchina, non a rimorchio” trebbiatura con movimentazione dei cereali in sacchi da 100 kg per periodi di dieci giorni;
“I sacchi da 100 kg, sono da 50 kg” raccolta di fieno con sollevamento e movimentazione di circa 2000 balle dal peso di oltre 25 kg. Per anno;
pulitura manuale della stalla degli ovini con spostamento di stallatico umido con l'uso di forca e pala e trasporto con carriola fino al punto di scarico;
“Si è vero” preparazione manuale del mangime con movimentazione di sacchi del peso di
100kg, versamento del contenuto in secchi dal peso di 25 kg e immissione nel mulino per la macinatura. “Si i sacchi però sono di 50 kg” Trasporto in stalla del mangime in secchi da
25kg. “Si è vero” mungitura degli ovini svolta con metodo classico con l'operatore seduto con le mani distese in avanti a compiere movimenti ripetuti dall'alto in basso. “Si è vero, la mungitura viene fatta con il metodo classico, anche nel periodo in cui avevamo 100 pecore, sempre a mano” Tosatura degli ovini. “Si è vero” Movimentazione manuale del latte ovino in secchi da 20 litri. “Si è vero” Cura dei bovini con distribuzione manuale del foraggio compresso con forca, trasporto manuale con secchi del peso di 25 kg di granulato macinato, pulizia della stalla dei bovini ripetuta due volte al giorno mediante accostamento dello stallatico con l'uso della forca e trasporto con carriola alla concimaia. “Si è vero, la pulizia non avviene due volte al giorno, ma una volta alla settimana, questo degli ovini, i bovini non li abbiamo. non ne abbiamo mai avuti” CP_2
Sul tempo impiegato nelle lavorazioni presso la stalla, il teste ha dichiarato: “Cap. 5 In stalla trascorre circa 10 ore al giorno, c'è tanto lavoro da fare”.
Infine, riguardo alla pulizia dei terreni, ha sottolineato: “AdR Si occupa anche della pulizia dei terreni dai sassi, manualmente, perché il territorio montano dove viviamo è roccioso, è ricco di sassi, e quindi il terreno va bonificato, e questa attività viene svolta una volta l'anno, stando sempre accovacciato e piegato verso il basso”.
Alla medesima udienza, la teste moglie del ricorrente e Testimone_2 lavoratrice dell'azienda agricola, ha dichiarato: “abbiamo anche avuto un agriturismo fino al
OV, con il OV abbiamo chiuso l'agriturismo, ma la campagna è rimasta. Ci lavoriamo
6 solo io e mio marito, abbiamo due figli che ci aiutano ogni tanto, quando andavano a scuola il sabato e la domenica”.
Sull'appezzamento di terreno ha specificato che “Cap.
1.. l'orto era abbastanza grande perché prima ci serviva per l'agriturismo, adesso è più piccolo. I prodotti li usavamo in cucina. Adesso è un orto solo famigliare per noi”, mentre riguardo alla stalla di ovini ed alla sua gestione ha sottolineato: “Cap. 2… siamo arrivati anche a 130 pecore, la mungitura veniva fatta tutta a mano, la pulizia della stalla a mano. Questo per tanti anni, dal 1991 fino al OV, e per tutti questi anni la mungitura è stata fatta a mano, lo stesso adesso per le pecore rimaste, adesso sono 15 pecore…Cap.5…In stalla va mio marito la mattina presto fino alle 12.00 circa, poi porta al pascolo le pecore la mattina presto, e dopo si occupa dei lavori in campagna, tutti i giorni e tutto il giorno”.
Riguardo alle operazioni svolte per la conduzione dei fondi e per l'allevamento, ha rappresentato: “Cap.
4 -aratura e fresatura con trattore per 10 ore giornaliere. “l'aratura è periodica, non giornaliera, 10 giorni l'anno per tutta la giornata, la fresatura lo stesso, poi
c'è da zappare l'orto che invece deve essere fatto tutti i giorni perché mettiamo le patate, i fagiolini” - semina dei fondi con trattore e seminatrice, con carico manuale delle sementi in sacchi da 50 kg, con sollevamento in altezza fino a mt. 1,50, per sei ore giornaliere;
“Si è vero, la bocca di carico è alta 1.50, - concimazione con spandiconcime annesso al trattore e carico del materiale in sacchi da 40 kg, sollevati manualmente fino all'altezza di 1,50 mt. spargimento di stallatico manualmente con forche o meccanico;
“Si è vero, tutto manualmente, di questo se ne occupa mio marito, io aiuto con il fieno” -trebbiatura con movimentazione dei cereali in sacchi da 100 kg per periodi di dieci giorni;
“I sacchi non sono da 100 kg, sono da 50 kg” - raccolta di fieno con sollevamento e movimentazione di circa
2000 balle dal peso di oltre 25 kg. Per anno;
“Si è vero” - pulitura manuale della stalla degli ovini con spostamento di stallatico umido con l'uso di forca e pala e trasporto con carriola fino al punto di scarico;
“Si è vero” - preparazione manuale del mangime con movimentazione di sacchi del peso di 100kg, versamento del contenuto in secchi dal peso di
25 kg e immissione nel mulino per la macinatura. “Si è vero, i sacchi sono da 50 kg” -
Trasporto in stalla del mangime in secchi da 25kg. “Si è vero” -mungitura degli ovini svolta con metodo classico con l'operatore seduto con le mani distese in avanti a compiere movimenti ripetuti dall'alto in basso. “Si è vero, la mungitura viene fatta con il metodo classico, anche nel periodo in cui avevamo 100 pecore, sempre a mano” - Tosatura degli ovini. “Si è vero, e viene fatta anche a mano con le forbici, e viene fatto una volta l'anno nel mese di maggio circa” - Movimentazione manuale del latte ovino in secchi da 20 litri. “Si è
7 vero” - Cura dei bovini con distribuzione manuale del foraggio compresso con forca, trasporto manuale con secchi del peso di 25 kg di granulato macinato, pulizia della stalla dei bovini ripetuta due volte al giorno mediante accostamento dello stallatico con l'uso della forca e trasporto con carriola alla concimaia. “Si è vero, il foraggio viene pulito due volte al giorno, ma preciso che noi abbiamo solo ovini abbiamo, non bovini.”
Alla luce dell'evidenze istruttorie, emerge come la tipologia delle attività profuse nel corso di tanti anni di lavoro, in qualità di coltivatore diretto, sono state caratterizzate quotidianamente e per molte ore al giorno da una continua movimentazione manuale di carichi, ripetuti movimenti delle spalle anche sopra il piano delle stesse, tenimento di posture incongrue e sollecitazioni dovute alle vibrazioni provenienti dai mezzi e strumenti in uso.
Risulta, quindi, certamente dimostrata l'esposizione al rischio, e comunque lo svolgimento da parte del di attività richiedenti un sovraccarico degli arti superiori. Pt_1
Trattasi, allora, di malattia professionale inclusa dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla
G.U. 21/07/2008 Serie Generali n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Agricoltura di cui all'art. 211 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 5 al d.p.r. 1124/1965)– 23) MALATTIE DA Parte_3
DELL'ARTO SUPERIORE: b) Tendinite della spalla, del gomito, del
[...] polso, della mano (M75) Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza.
Sotto il profilo medico legale, invece, la CTU dott.ssa a seguito di Persona_4 disamina degli esami clinici e documenti in atti (1- Certificato medico Patronato Epaca del
09.05.2022; 2- Ecografia Spalla dx e sn effettuata presso Interamnia diagnostica in data
15.04.2022; 3- RM spalla dx effettuata presso Interamnia diagnostica in data 15.04.2022) dopo aver visitato il periziando in data 05.08.2025 ed effettuato l'anamnesi lavorativa del ricorrente, ha espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “… le mansioni lavorative svolte dal Sig. quotidianamente e per tutti i giorni della settimana Parte_1
,prevedevano un sovraccarico continuativo di entrambi gli arti superiori;
più precisamente i compiti che svolgeva il ricorrente lo hanno esposto a posture incongrue, per le quali era prevista anche la posizione degli arti superiori oltre il piano delle spalle stesse, con microtraumi dovuti ad attività eseguita con movimenti ripetuti, continui e con frequenza elevata durante la giornata lavorativa, spesso associati a posture incongrue ,movimentazione manuale di carichi e vibrazioni. A tal proposito, anche alla luce della documentazione oltre che della prova testimoniale acquisita, si può affermare che è individuabile il nesso di
8 causalità tra la patologia denunciata a livello delle spalle e l'attività svolta dal ricorrente poiché l'attività svolta lo ha esposto a rischio di vibrazioni e ha richiesto la movimentazione di carichi e/o il sollevamento di carichi pesanti al di sopra del piano delle spalle, modalità di movimentazione degli arti superiori necessaria per determinare l'insorgenza della patologia
a livello delle spalle . Nel caso che ci occupa, la tipologia e la modalità di espletamento delle attività lavorative svolte dall'assicurato (attività di coltivatore diretto), configurano condizioni di rischio. Infatti si concretizzano anche quelle costanti abitualità e sistematicità necessarie perché il rischio possa definirsi efficiente. Infine si deve sottolineare infine che la tendinopatia è più importante a livello dell'arto superiore destro essendo quest'ultimo l'arto dominante dell'attore.”
Ha pertanto concluso nel modo seguente: “..si ritiene di poter ammettere l'origine professionale alla patologia di cui è affetto il Sig e cioè Tendinosi Parte_1 bilaterale della cuffia dei rotatori. Al ricorrente è stato già riconosciuto dall' un danno CP_1 biologico del 6%, per una pregressa malattia professionale (patologia a livello del rachide lombare). In relazione alla valutazione del danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale, conseguente alla Tendinosi bilaterale della cuffia dei rotatori, con criterio di massima obiettività il grado risulta pari al 7%
(settepercento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Pertanto, facendo un calcolo riduzionistico, il cumulo della suddetta tecnopatia relativa alle spalle (grado pari al 7%) con la pregressa tecnopatia già riconosciuta dall' (pari al 6% e relativa al CP_1 rachide lombare) risulta pari ad un Grado complessivo del 12%.”.
Nel termine all'uopo assegnato, parte resistente, tramite il proprio fiduciario dott.
[...]
ha chiesto chiarimenti al CTU in ordine alla descrizione delle fasi lavorative poste in Per_3 essere dal ricorrente e non presenti nella bozza peritale, in considerazione anche della stagionalità delle attività proprie dell'agricoltura.
La dott.ssa ha compiutamente risposto, effettuando le seguenti considerazioni: “il Per_4 ricorrente, come già descritto nella bozza peritale, a 14 anni circa inizia l'attività lavorativa con mansione di bracciante in una azienda agricola. Dal 1984 a tutt'oggi coltivatore diretto
c/o una propria azienda senza operai con terreni di circa 26 HA ettari, in territorio montano
e collinare, destinati a pascolo, a ciclo colturale per foraggio e frumento, bosco ceduo – caprino, quercia- cerro- frassino e a orto stagionale. L'azienda comprende anche una stalla di ovini, attività casearia ed agrituristica. Inoltre l'attività agricola, che è stata sempre condotta solamente dal ricorrente, comprende l'uso di mezzi agricoli ed in specie: trattori gommati, trattori cingolati, allestiti con seminatrice, pressa, rotopressa , renghinatore,
9 spargiconcime, motozappa,aratri, erpici, barre falciatrici, un motocoltivatore benzina 10 cv, mulino per la macinatura dei cerali, forbici per la tosatura, attrezzature casearie e di ristorazione. Il ricorrente ha svolto fino al 2022 anche attività di lavorazione del latte ovino per la produzione dei formaggi. Questa attività richiede la movimentazione manuale di contenitori in acciaio inox da 25 l di capienza per ogni trasporto, trasporto che viene effettuato tutti i giorni per due volte al giorno;
successivamente il latte presente nei contenitori viene versato nella cisterna di conservazione;
per effettuare questa fase lavorativa giornaliera, tali contenitori devono essere sollevati fino ad una altezza di 1,50 m con entrambi gli arti superiori fino al completo svuotamento dei suddetti contenitori. La fase lavorativa successiva prevede, giornalmente, la preparazione della cagliata che dura dai 20 ai 40 minuti durante i quali il ricorrente ruota di continuo una lancia metallica, che pesa circa 3 Kg, all'interno della cisterna per rompere la cagliata. Successivamente vengono preparate le forme di formaggio che devono essere ruotate circa 6/7 volte al giorno per poi essere posizionate all'interno della cella di stagionatura. Inoltre il ricorrente si occupa anche della preparazione delle conserve impiegate nell'attività agrituristica, dell'alimentazione della caldaia a legna e della manutenzione ordinaria degli impianti. Tutte queste operazioni richiedono un impegno quotidiano, per tutti i giorni della settimana, non inferiori a dieci ore.
In relazione alle stalle le fasi lavorative prevedono l'alimentazione giornaliera degli ovini con foraggio che è stato tagliato con tagliafieno,la pulizia manuale giornaliera della stalla degli ovini che richiede lo spostamento dello stallatico umido utilizzando sia la forca sia la pala e successivo trasporto dello stesso, tramite una carriola, fino alla zona dove viene scaricato;
la preparazione manuale giornaliera del mangime per cui il ricorrente deve sollevare secchi di cereali, il cui peso varia dai 12 ai 18 kg, fino ad una altezza pari a circa
1,60 cm, la mungitura giornaliera degli ovini, mungitura che avviene manualmente con successivo trasporto, sempre manuale, dei secchi pieni di latte da circa 20 litri. In relazione alla conduzione dei fondi le attività previste sono, ovviamente secondo la stagionalità, di aratura e fresatura, preparazione del terreno per orto stagionale utilizzando motocoltivatore
e trattore, semina dei fondi sempre con trattore e seminatrice, messa a dimora delle piante di patate, cavoli, fagioli, verze melanzane, pomodori e la cura delle stesse fino alla fase finale del raccolto Il ricorrente deve caricare manualmente le sementi in sacchi da 50 kg, sollevare tali sacchi in alto fino a 1,50 metri, effettuare la concimazione per sei ore giornaliere, concimazione con spargiconcime annesso al trattore e carico del materiale in sacchi da 40 kg, sollevati manualmente fino all'altezza di 1,50 mt., deve spargere lo stallatico manualmente con forche o meccanico, raccogliere il fieno, previo taglio con barra falciatrice
10 connessa al trattore, in balle da 30 kg (2000 complessivi) sollevate da terra fino al piano del carro a 110 cm e successivo trasporto all'interno del fienile, sempre manualmente e sempre con sollevamento dei carichi fino all'altezza delle spalle ed oltre.” e confermando le conclusioni già rassegnate.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Si ritiene, inoltre, che il CTU abbia risposto adeguatamente alle osservazioni della parte resistente.
Le conclusioni del CTU sono corrette considerando che l'esposizione a rischio è avvenuta in maniera non occasionale e prolungata, per numerosi anni avendo il ricorrente esercitato in modo abituale e sistematico attività che richiedevano continuo sovraccarico degli arti superiori.
Da questo punto di vista la stagionalità di alcune lavorazioni non ha valenza dirimente nell'escludere la natura professionale della malattia, in quanto, nonostante la varietà delle lavorazioni, è indubbio che le attività svolte dal ricorrente abbiano tutte comportato un notevole sforzo fisico, soprattutto considerando che il lavoratore era solo nella gestione dell'azienda agricola e considerando, altresì, la molteplicità delle attività svolte dall'azienda, che oltre ad essere destinata alla coltivazione dei terreni, era caratterizzata da una stalla di ovini, funzionale anche all'attività casearia svolta.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo.
Va pertanto riconosciuta l'eziologia professionale della patologia (tendinosi della cuffia dei rotatori) che ha determinato un danno biologico complessivo del 7% a far data dalla domanda che, cumulato con le pregresse tecnopatie già riconosciute ed indennizzata nella misura del
6% (MP 514672850 del 28/4/2016 del 9% ed “esiti di tendinopatia destra del 6% (n.
517873691) conduce ad un valore complessivo del 12%.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 12% in forza del cumulo, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa
11 o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 160/2025 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologia – Tendinosi della cuffia dei rotatori - che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura del 7% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 12% in forza di cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16
L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € CP_1
3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, ed al pagamento del contributo unificato versato di € 43,00.
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Teramo 16.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
12