Articolo 41 sexies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 41 quinquiesArticolo 41 septies
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1 settembre 1967
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17 marzo 1985
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7 aprile 1989
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16 dicembre 2005
Art. 41-sexies. 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

((Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta ne' da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unita' immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse)) .

------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 28 febbraio 1985, n. 47 , nel modificare l' art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 26, comma 4) che gli spazi di cui al presente articolo costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817 , 818 e 819 del codice civile .
Entrata in vigore il 16 dicembre 2005
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