((Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta ne' da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unita' immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse)) .
------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 28 febbraio 1985, n. 47 , nel modificare l' art. 18 della L. 6 agosto 1967, n. 765 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 26, comma 4) che gli spazi di cui al presente articolo costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817 , 818 e 819 del codice civile .