TRIB
Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/08/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1057/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Oristano in Via G. Deledda n.4, presso lo studio dell'avv. Paola
Flore, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
(c.f. ) nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della attrice:
pagina 1 di 4 “dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di
lite.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha citato in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, la convenuta sopra citata al fine di proporre opposizione avverso il decreto emesso in data 04 novembre 2024 (D.I. N. 237/2024 – R.G. N. 1044/2023), notificato il 5 novembre 2024,
con il quale è stato ingiunto alla stessa attrice il pagamento della somma di € 3.120,00 per canoni di locazione non corrisposti, oltre gli interessi, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 76,00 per esborsi e 473,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso per spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
L'attrice ha richiesto in via cautelare di disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto e, in via principale, di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria avanzata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 237/2024, emesso dal Tribunale di
Oristano. In via subordinata, è stato richiesto di limitare il decreto ingiuntivo al solo importo effettivamente dovuto.
A fronte della regolare notifica dell'atto di citazione, la convenuta non si è costituita, di talché è
stata dichiarata contumace.
Invero, la stessa attrice ha dato atto, di concerto con il procuratore di controparte, che frattanto era stato raggiunto un accordo bonario per la composizione della lite in via stragiudiziale e,
pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Al riguardo, si evidenzia che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi pagina 2 di 4 peculiare di estinzione del processo che può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In particolare, si tratta di una definizione atipica della controversia da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire.
Tali presupposti non vi è dubbio possano essere ravvisati anche nella fattispecie in esame, in quanto l'accordo conciliativo raggiunto dalle parti in via stragiudiziale, di cui ha riferito la stessa parte che ha proposto originariamente la domanda, ha determinato la sopravvenuta e reciproca carenza di interesse a ottenere una pronuncia giurisdizionale sulle richieste inizialmente formulate.
Nei casi di cessazione della materia del contendere, inoltre, si ritiene opportuno evidenziare l'orientamento più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in forza del quale il giudice è
comunque chiamato a liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale,
fatta salva la facoltà di disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti dandone adeguata motivazione nella sentenza (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 17/02/2016, n.3148 e
Cass. Civ., sez. VI, 14/07/2020, n.14939; cfr. Cass. Civ., sez. VI, 17/02/2016, n.3148).
Nella fattispecie in esame, il fatto che la circostanza sopravvenuta sia costituita dall'intervento di un comune accordo tra le parti e la stessa attrice abbia esplicitamente richiesto la compensazione delle spese giustifica l'accoglimento di tale domanda.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando, così provvede:
− dichiara cessata la materia del contendere per il sopravvenuto accordo tra le parti;
− dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 20.8.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
pagina 4 di 4