Art. 144. Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale
Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare non puo' essere promosso lino al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.
Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare non puo' essere promosso lino al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.