Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 693/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 693/2019 R.G. e vertente tra
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
[.. Sindaco p.t. e qui di seguito anche solo “ ” o Parte_1
, con l'avv. FRANCESCO MOBILIA (C.F. Pt_2 CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. , con l'avv. FRANCESCO PUGLIESE (C.F.
[...] C.F._3
CodiceFiscale_4 Email_2
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 647/2019 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 30.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 465/2017 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
15.12.2024.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e Controparte_1
hanno instaurato, innanzi al Tribunale di Locri, il giudizio di Controparte_2
1° grado (proc. n. 465/2017 R.G.) e ivi dedotto che:
(A) in data 26.06.2014 essi avevano sottoscritto con il Parte_1
un atto di transazione (rep. n. 4/2014, registrato in data 1.07.2014), relativo a un terreno contestualmente ceduto al da essi coniugi (identificato al fg. 18, p.lla 1154 e di 2788 Pt_1
m2 e da destinare a strada e verde pubblico) e il cui art. 6 prevedeva alcune obbligazioni a carico del predetto Comune [fra cui, in particolare e oltre all'intitolazione della struttura al sig. (a) apposizione in detto terreno di una targa commemorativa per il Parte_3
predetto sig. (targa da preliminarmente fornire da parte dei coniugi Parte_3
); (b) costruzione nello stesso terreno di un'edicola votiva dedicata Parte_4
alla Madonna di;
Per_1
(B) il nonostante i solleciti e l'adempimento degli attori a quanto loro richiesto, non Pt_1
aveva ottemperato alle prestazioni stabilite dalla predetta disposizione contrattuale, avendo essi interesse ad ottenere la sua condanna ad adempiere a quanto statuito dal predetto art. 6 e al risarcimento dei relativi danni, morali e materiali.
I.1.2.- Con comparsa del 20.06.2017 si è poi costituito il convenuto, contestando le Pt_1
avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
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(A) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
(B) l'infondatezza, nel merito, della ricostruzione fattuale attorea, attesa la sopravvenuta impossibilità della prestazione;
(C) in subordine, l'altrui inadempimento e la conseguente sussistenza dei presupposti ex art. 1460 c.c.;
(D) l'infondatezza, in ogni caso, della richiesta di risarcimento del danno.
I.1.3.- All'esito, poi, del giudizio di prime cure, istruito mediante le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui appellata (sent. n. 647/2019 del 30.05.2019), nella quale il Tribunale ha:
(A) accolto, per quanto di ragione, la domanda attorea e, atteso l'intervenuto inadempimento da parte del convenuto, condannato quest'ultimo all'esatto adempimento dell'art. 6 Pt_1
del contratto di transazione del 26.6.2014;
(B) rigettato ogni altra domanda;
(C) condannato il alle spese di lite. Pt_1
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello il instaurando, innanzi alla Pt_1 presente Corte, l'odierno giudizio di gravame (n. 693/2019 R.G.) e ivi in particolare lamentando:
(1) la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. con riguardo alla del;
(2) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
(3) l'infondatezza, in ogni caso, della domanda attorea invece accolta in prime cure, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1256, 1463 e 1460 c.c..
I.2.2.- Con comparsa del 3.02.2020 si sono poi costituiti gli appellati CP_1
e , contestando le avverse prospettazioni e in
[...] Controparte_2
particolare eccependo:
(1) l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
(2) l'inammissibilità dell'appello altresì ex art. 342 c.p.c.;
(3) la sua infondatezza, in ogni caso, nel merito.
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I.2.3.- All'udienza del 27.02.2020 è stato poi disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del
15.12.2024 (comunicato alle parti in data 16.12.2024), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(1) è da disattendere l'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. - in quanto, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è pacifico che la
Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter
c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(2) è altresì da disattendere l'eccezione ex art. 342 c.p.c. - considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura, formulando motivate ragioni di dissenso e altresì indicando (c.d. parte rescissoria) le richieste modifiche alla ricostruzione operata in prime cure (non richiedendosi a tal fine un “progetto alternativo di sentenza”, ma esclusivamente “l'individuazione”, qui ravvisabile, “di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice” – cfr. Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199), sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10/03/2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., n. 27199/2017, cit.], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
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(3) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n.
7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato – e ciò anche con riguardo, e.g., alla domanda risarcitoria ab origine avanzata dagli attori e ivi espressamente disattesa (“non va … accolta la domanda risarcitoria” e “rigetta ogni altra domanda” – cfr. ult. cpv., pen. pag., e lett. b) del
P.Q.M.
della sentenza gravata), non essendo stata avanzata dalle parti appellate alcuna impugnativa ex art. 343 c.p.c. [pur necessaria, in quanto “la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700)] e risultando pertanto la relativa domanda ormai non più sub iudice.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza di prime cure.
V.- Giova muovere, a tal riguardo e in ossequio al predetto ordine logico-giuridico
[trattandosi di questione in rito], dal motivo di gravame in punto di negoziazione assistita [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], avendo la parte appellante in particolare eccepito che tale procedura, qui non esperita, risultasse tuttavia obbligatoria e prevista quale condizione di procedibilità ex art. 3 D.L. n. 132/2014 (conv. con mod. nella L. n. 162/2014), avendo la domanda attorea ad oggetto, ex aliis, richiesta di pagamento di somme.
V.1.- E tuttavia, fermo che proprio tale domanda, come appena rilevato, è ormai del tutto estranea alla presente delibazione [v. supra, sub III., punto (3)], giova in ogni caso evidenziare che tale eccezione, come già correttamente evidenziato in prime cure (cfr. pag. 1
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del provvedimento reso all'esito dell'udienza del 19.07.2017, poi confermato con provvedimento dell'1.03.2018 – v. spec. punto (a) -, nonché incipit del 2° cpv. a pag. 2 della sentenza di 1° grado) e qui da confermarsi e ribadirsi, è senz'altro da rigettarsi, in quanto:
(A) “l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità” solo per domande “in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” ovvero per domande di “pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro” [cfr. il 1° comma del menzionato art. 3 D.L. n. 132/2014 (conv. con mod. nella L. n.
162/2014)];
(B) nel caso di specie evidentemente non si verteva né in risarcimento da circolazione di veicoli e natanti [trattandosi di domanda fondata sull'inadempimento di una clausola contrattuale (v. supra, sub I.1.1., nonché l'atto di citazione di 1° grado ivi richiamato)], né in richiesta di pagamento inferiore a € 50.000,00 [non essendo stata avanzata richiesta di corresponsione di una somma specificamente determinata (avendo gli attori pacificamente richiesto, invece, il “risarcimento dei danni tutti patiti”, “sia materiali”, “sia di natura morale”, “nella misura ritenuta di giustizia” - cfr. pag. 12, 2° cpv., dell'atto di citazione di 1° grado), essendo del tutto pacifico che, in caso di domanda “indeterminata nel quantum”, essa
“non è … soggetta a negoziazione assistita obbligatoria” (cfr. Trib. Verona, 25/06/2015)];
(C) non risultando la richiesta risarcitoria attorea, pertanto, rientrante nella previsione dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 (conv. con mod. nella L. n. 162/2014) né ratione materiae [non trattandosi di danno da circolazione di veicoli e natanti], né in ragione del suo valore [poiché non quantificata e di valore indeterminabile (vertendo, peraltro, anche su pregiudizi “di natura morale” e dunque su “beni insuscettibili di valutazione economica” ex ante, a ciò conseguendo “un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari”
– cfr., ex multis, Cass. civ., 10/05/2023, n. 12531) e dunque, poiché indeterminata nel quantum, non soggetta a negoziazione assistita obbligatoria (cfr. ancora Trib. Verona 2015, cit.)], è evidente che essa non fosse soggetta alla prospettata condizione di procedibilità e che pertanto la relativa exceptio risulti anche in questa sede da nuovamente disattendere.
VI.- Parimenti meritevole di reiezione è altresì l'ulteriore motivo di gravame avanzato in via preliminare dal appellante [v. supra, sub I.2.1., punto (1)] e fondato, in specie, sulla Pt_1
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dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Tribunale di prime cure per aver esaminato,
a pag. 4 della motivazione, la delibera della Giunta Municipale (G.M.) del 18.05.2015.
VI.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che “il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto
e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.” “non” “riguarda” “le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione”, ma “soltanto l'ambito oggettivo della pronunzia” e le domande ivi avanzate (con ciò intendendosi le sole istanze “formulat[e] in conclusione specifica”, idonee a “garanti[re] un bene all'attore o al convenuto” e “sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto”) – potendo ritenersi appunto integrato solo nel caso in cui il giudice “emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)” [cfr., ex multis, Cass. civ., 26/01/2021, n. 1616, nonché, sul tema, Cass. civ.,
25/06/2024, n. 17473; Cass. civ., 1/09/2022, n. 25814; Cass. civ., 24/08/2022, n. 25274; Cass. civ., 19/03/2020, n. 7467; Cass. civ., 21/05/2019, n. 13602; Cass. civ., 7/05/2019, n. 12014;
Cass. civ., 21/03/2019, n. 8048; Cass. civ., 11/04/2018, n. 9002; Cass. civ., 27/11/2017, n.
28308; Cass. civ., 16/05/2012, n. 7653].
VI.2.- Ciò rammentato, è evidente che il Tribunale di prime cure non sia qui incorso nel vizio prospettato.
E infatti, è pacifico che quest'ultimo non abbia né emesso un provvedimento diverso da quello richiesto, né attribuito un bene differente da quello oggetto di contesa [avendo gli attori chiesto di “accertare e dichiarare l'inadempimento” e “per l'effetto condannare il Pt_1 convenuto ad adempiere a quanto statuito nel[l']art. 6 della … transazione” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione di 1° grado) e avendo la sentenza conseguentemente “dichiara[to]
l'inadempimento contrattuale” “e per l'effetto condanna[to] il convenuto all'esatto adempimento di cui all'art. 6 del contratto di transazione” (cfr. il punto a) del
P.Q.M.
della sentenza gravata), essendosi pertanto il giudice di 1° grado rigorosamente attenuto alle domande avanzate], avendo poi esaminato la predetta delibera G.M. del 18.05.2015 solo nel corpo della motivazione e nell'ambito delle “ragioni di fatto e di diritto” poste a suo fondamento senza in tal modo né alterare l'ambito oggettivo della controversia, né pronunciarsi su domande diverse da quelle avanzate [non essendo tale delibera oggetto di domanda (né invero potendo esserlo, “non” potendo “il provvedimento amministrativo”
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“costituire l'oggetto diretto della controversia” – cfr. Cass. civ., Sez. un., 25/05/2018, n.
13193), ma costituendo la stessa invero “mero antecedente logico” (cfr. ancora Cass., Sez. un., n. 13193/2018, cit.), di cui il Tribunale era tenuto a conoscere - perché espressamente richiamato e altresì allegato sia dagli attori (cfr. pag. 3, ult. cpv., e all. 6 dell'atto di citazione di 1° grado), sia dallo stesso convenuto (cfr. pag. 7, 2° cpv., e all. 9 della comparsa Pt_1
di costituzione di 1° grado) - e di per sé ovviamente valutabile a prescindere dalla sua omessa impugnazione innanzi al T.A.R. (evenienza ex se non preclusiva persino alla sua possibile disapplicazione incidentale ex art. 5, all. E, della L. n. 2248/1865 - cfr. Cass. civ., 9/05/2006,
n. 10628; Cass. civ., 18/04/2004, n. 16175; Cass. civ., 5/03/2004, n. 4567 – e dunque a fortiori non ostativa alla sua possibilità di cognizione da parte del G.O. – cognizione peraltro qui non tradottasi in alcuna disapplicazione o valutazione di illegittimità, avendo il Tribunale esaminato tale atto incidenter tantum e solo al fine di stabilire la fondatezza della domanda di adempimento attorea: cfr. pag. 4 della sentenza di 1° grado)].
VII.- Venendo, poi, al 3° motivo di gravame qui avanzato [v. supra, sub I.2.1., punto (3)], anch'esso è da integralmente disattendere.
VII.1.- Mediante tale ragione di doglianza il appellante ha contestato, in specie, Pt_1
l'accoglimento, da parte del giudice di prime cure, della domanda di adempimento avanzata dai coniugi con riguardo all'art. 6 dell'“atto di transazione” Parte_5
intercorso fra le parti (atto al rep. n. 4/2014 e registrato in data 1.07.2014: cfr. all. 1 fasc. attoreo di 1° grado, nonché all. 3 fasc. 1° grado del appellante) – disposizione Pt_1
contrattuale avente il seguente tenore letterale (cfr. pagg.
4-5 del predetto atto di transazione):
“Il Comune di Gioiosa J.ca, rimarrà libero ed assoluto proprietario dei beni ceduti Parte_1
dai coniugi (foglio 18, particella 1154 di mq. 2788) e darà agli stessi Parte_5
destinazione a strada e verde pubblico.
Sul terreno ceduto al Comune prospiciente la Cooperativa Torre Veccia verrà apposta da parte del che si occuperà anche della integrale manutenzione, nei pressi della Pt_1
rimanente proprietà , una targa in memoria del sig. nato Parte_5 Parte_3
a il 1° Agosto 1916 e deceduto a Torino in data 8 settembre 1955 Parte_1
per infortunio sul lavoro.
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La targa delle dimensioni massime pari a cm 70 x 50, verrà fornita preliminarmente a spese dei sigg.ri . Parte_5
I coniugi presenteranno un'istanza per intitolare il predetto Parte_5
giardino/parcheggio/strada al sig. nonché per costruire, a proprie spese, su Parte_3
parte del terreno identificato al foglio 18 n. 1154, confinante con il terreno di proprietà delle ditte e fatti salvi i diritti dei confinanti, e previa autorizzazione di Pt_6 Per_2
quest'ultimi, una edicola votiva delle dimensioni di mq 2 in pianta e di altezza non superiore
a ml. 2,50 dedicata alla Madonna di Per_1
Il Comune si impegna, per quanto di sua competenza, ad esaminare e ad evadere, nel minor tempo possibile, le predette istanze”.
VII.2.- La predetta domanda di adempimento risultava, secondo il appellante, invece Pt_1
da disattendere, in quanto:
(A) la propria prestazione era divenuta impossibile (art. 1256 c.c.) per l'inadempimento delle controparti e in particolare per non aver gli attori in 1° grado e odierni appellati provveduto a conseguire gli atti autorizzativi da parte dei proprietari dei fondi confinanti (cfr. pag. 14 dell'atto di appello), dovendosi pertanto ritenere il liberato (ex art. 1256, comma I, Pt_1
c.c.) o, in subordine, esonerato da responsabilità per il ritardo fino al perdurare dell'impossibilità (ex art. 1256, comma II, c.c.);
(B) l'altrui condotta in ogni caso integrava un inadempimento giustificante il proprio rifiuto di adempiere ex art. 1460 c.c..
E tuttavia, né l'una né l'altra eccezione, già disattese in 1° grado e come qui di seguito esaminate, risultano meritevoli di accoglimento.
VII.3.- Giova a tal riguardo preliminarmente osservare che, come innanzi evidenziato (v. supra, sub I.1.1.), gli inadempimenti dell'art. 6 dell'atto di transazione contestati dagli attori al convenuto afferiscano a due differenti profili [la targa commemorativa (profilo Pt_1
sub (a)) e l'edicola votiva (profilo sub (b))], risultando quindi necessario distintamente esaminare le appena menzionate eccezioni del appellante (art. 1256 c.c. e poi art. Pt_1
1460 c.c.) prima con riguardo al profilo sub (a) [v. infra, sub VII.4.-VII.6.2.], poi con riferimento al profilo sub (b) [v. infra, sub VII.7. – VII.9.3.].
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VII.4.- Prendendo le mosse, in particolare, dal profilo sub (a), e dunque dalla targa commemorativa indicata nell'art. 6 dell'atto di transazione [come ivi puntualmente dettagliata, sotto il versante contenutistico (“in memoria del sig. nato a [...]
il 1° Agosto 1916 e deceduto a Torino in data 8 settembre 1955 per Parte_1 infortunio sul lavoro”), dimensionale (“dimensioni massime pari a cm 70 x 50”) e infine del locus ove apporla (“sul terreno ceduto al Comune prospiciente la Cooperativa Torre Veccia”,
“nei pressi della rimanente proprietà ”)], occorre osservare che la Parte_5 disposizione contrattuale a tal riguardo prevedeva (cfr. art. 6, 2° e 3° cpv., dell'atto di transzione) che i coniugi avrebbe dovuto “fornire” la relativa targa (“La Parte_5 targa … verrà fornita preliminarmente a spese dei sigg.ri ”) e il Comune Parte_5 dovesse poi provvedere ad apporla e alla relativa manutenzione (“verrà apposta da parte del
che si occuperà anche della integrale manutenzione”). Pt_1
VII.5.- Prestazione, quest'ultima, il cui mancato adempimento è insuscettibile di ritenersi giustificato ex art. 1256 c.c. [v. supra, sub VII.2., punto (A)].
VII.5.1.- E infatti, fermo che la dimostrazione dell'eventuale circostanza ostativa e impossibilitante ovviamente gravava sul convenuto [trattandosi di factum Pt_1
asseritamente determinante la sostanziale impossibilità e dunque la non imputabilità a sé dell'inadempimento (ai sensi dell'art. 1218 c.c., nonché del dictum nomofilattico espresso da
Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533 e costantemente ribadito anche in seguito – cfr., ex aliis, Cass. civ., 13/04/2007, n. 8826 e Cass. civ., 26/06/2007, n. 14759)], è invero pacifico ed evidente che la prestazione qui in esame, e dunque la mera apposizione della targa poi da manutenersi, non richiedesse il previo conseguimento di un qualsivoglia atto autorizzativo da parte di ipotetici “terzi” confinanti, considerando:
(A) sia quanto chiaramente stabilito nel contratto - considerando tanto il suo tenore letterale
[non facendosi ivi menzione alcuna di tali “atti autorizzativi” o “diritti dei terzi” nei pertinenti passaggi, qui riportati, della predetta disposizione pattizia: cfr. ancora art. 6, 2° e 3° cpv., dell'atto di transazione qui in esame, relativi appunto alla targa commemorativa], quanto, ex art. 1363 c.c., il dato sistematico [e in particolare la circostanza che i predetti “diritti dei confinanti” risultassero sì richiamati, ma solo nei successivi capoversi dell'art. 6 e con riguardo ad altre e distinte prestazioni (cfr. art. 6, 4° cpv., su cui v. infra), ciò evidentemente
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escludendo la sua riferibilità anche alle prestazioni relative alla targa in memoria del sig.
(in difetto di alcun richiamo testuale a tal proposito e altresì considerando, in Parte_3 ossequio al generale principio ermeneutico per cui “ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit”, che esse erano aliunde e diversamente disciplinate in altri e distinti cpv. del testo pattizio)];
(B) sia quanto pacificamente emergente ex actis – non essendovi invero neanche in astratto
“terzi” a cui occorresse rivolgersi, atteso che la targa, come detto, avrebbe dovuto essere apposta “sul terreno ceduto al Comune prospiciente la Cooperativa Torre Veccia” e “nei pressi della rimanente proprietà ” (cfr. ancora art. 6, 2° cpv., dell'atto di Parte_5
transazione), e dunque in una zona in ogni caso non necessitante alcun atto autorizzativo da parte di terzi, in quanto di proprietà del Comune (divenuto suo proprietario proprio con tale atto, trattandosi del “terreno ceduto” dagli attori ai sensi dell'art. 3 dell'atto di transazione) e confinante con altro terreno di proprietà attorea [come pacifico, considerando non solo quanto emergente per tabulas (poiché riportato nello stesso testo contrattuale – “nei pressi della rimanente proprietà ” – e altresì evincibile dalla planimetria Parte_5
allegata sub all. 16 fasc. attoreo di 1° grado), ma altresì e soprattutto quanto dedotto dagli attori di 1° grado (fin dalla 1° memoria istruttoria – cfr. pagg.
4-5 della 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.) e non specificamente contestato ex adverso, trattandosi dunque di fatto incontroverso ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c.)].
VII.5.2.- Non potendosi pertanto ritenere sussistente la prospettata evenienza ostativa e impossibilitante, è evidente che la prestazione del non potesse, né possa tuttora, Pt_1
ritenersi estinta (art. 1256, comma I, c.c.) ovvero sospesa (art. 1256, comma II, c.c.) e che pertanto la relativa exceptio sia anche in questa sede da respingersi.
VII.6.- Parimenti da disattendere, sempre con riguardo al profilo della targa commemorativa,
è senz'altro anche l'exceptio non rite adimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c. [v. supra, sub VII.2., punto (B)].
VII.6.1.- E infatti, non v'è dubbio che gli attori abbiano a tal riguardo pacificamente provveduto al puntuale adempimento dell'esclusiva obbligazione su essi gravante
[consistente, in particolare e come evidenziato supra, sub VII.4., nella sola fornitura della targa, da essi ritualmente consegnata già in data 20.0.2015, come emergente per tabulas (cfr. all. 2 fasc. attoreo di 1° grado, con atto indirizzato alle competenti autorità comunali, avente
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prot. n. 2259 e chiaramente indicante che “la targa da installare” “viene consegnata” dall'attore , con “CONSEGNA” della “targa commemorativa” Parte_7
finalizzata al successivo corso delle attività pattuite) e in ogni caso non specificamente contestato ex adverso (trattandosi, conseguentemente e pur in tal caso, di circostanza idonea a porsi a fondamento della decisione e non “bisognosa di prova”: cfr. Cass. civ., Sez. un.,
23/01/2002, n. 761, nonché, ex multis, Cass. civ., 16/06/2022, n. 19481; Cass. civ., 3/12/2020,
n. 27624; Cass. civ., 10/11/2010 n. 22837)].
VII.6.2.- A fronte di ciò, avendo i creditori istanti qui chiaramente dimostrato l'adempimento dell'unica obbligazione su di loro incombente (così ottemperando al proprio onus – cfr. Cass. civ., 10/01/2023, n. 347; Cass. civ., 11/02/2021, n. 3587; Cass. civ., 12/02/2010, n. 3373, nonché ancora Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533) e difettando nel caso di specie qualsiasi ulteriore obbligazione a loro carico (ivi compresa, in thesi, quella di conseguire un qualche atto autorizzativo da parte dei confinanti – in alcun modo prevista nel contratto, né invero in alcun modo occorrente per il concreto realizzarsi del pertinente programma pattizio:
v. supra, sub VII.5.), è evidente che, mancando nel caso di specie alcun “inadempimento” eccepibile, non possa che nuovamente disattendersi anche in questa sede la contestazione ex art. 1460 c.c. avanzata dal appellante. Pt_1
VII.7.- Venendo ora al profilo sub (b), e dunque all'edicola votiva [anch'essa chiaramente delineata nell'art. 6 dell'atto di transazione, ivi prevedendosene sia la destinazione cultuale
(“dedicata alla Madonna di ), sia le caratteristiche dimensionali (“delle dimensioni di Per_1 mq 2 in pianta e di altezza non superiore a ml. 2,50”), sia la zona ove edificarla (“su parte del terreno identificato al foglio 18 n. 1154, confinante con il terreno di proprietà delle ditte
e )], occorre osservare che nella clausola contrattuale si prevedeva Pt_6 Per_2
specificamente a tal riguardo (cfr. art. 6, 4°-5° cpv.), fermi i diritti di terzi [“fatti salvi i diritti dei confinanti, e previa autorizzazione di questi ultimi” – “autorizzazione” ovviamente da ritenersi necessaria nel solo caso di pregiudizio per i diritti dei predetti terzi, trattandosi altrimenti di clausola invalida e inefficace (subordinando la vincolatività del contratto al mero arbitrio di terzi) e risultando pertanto ovviamente necessario optare, ex art. 1367 c.c., per tale interpretazione conservativa della clausola e del contratto], che i coniugi Pt_8
avrebbero dovuto proporre istanza per la sua costruzione (“i coniugi
[...]
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presenteranno una istanza … per costruire … una edicola votiva delle Parte_5
dimensioni di mq 2 in pianta e di altezza non superiore a ml. 2,50 dedicata alla Madonna di
) e che il Comune avrebbe poi provveduto a prontamente riscontrarla (“il si Per_1 Pt_1
impegna, per quanto di sua competenza, ad esaminare e ad evadere, nel minor tempo possibile, le predette istanze”).
VII.8.- Tanto precisato e nuovamente muovendo, pur in questo caso, dall'eccezione di impossibilità sopravvenuta [v. supra, sub VII.2., punto (A)], non v'è dubbio che essa sia anche qui da respingersi.
VII.8.1.- Come già innanzi accennato [v. ancora supra, sub VII.2., punto (A)], a fondamento di tale exceptio il appellante ha in particolare sostenuto che la propria prestazione Pt_1
sarebbe divenuta impossibile per la mancata acquisizione, da parte degli attori e odierni appellati (i coniugi ), degli atti di assenso da parte dei “confinanti” Parte_5
(i.e. i menzionati e ). Pt_6 Per_2
VII.8.2.- E tuttavia, fermo che gli artt. 1218 e 1256 c.c. impongono all'eccipiente di
“dimostrare” sia il “dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione”, sia la
“non imputabilità” a sé di tale sopravvenienza, con “prova”, poi, “piena e completa” e “sotto qualsiasi profilo”, atteso che, “in difetto”, “la colpa del contraente inadempiente si presume”
[cfr., ex multis, Cass. civ., 26/08/2002, n. 12477 e Cass. civ., 19/08/1996, n. 7604], è evidente che l'impedimento prospettato non risulta tale da integrare i presupposti della predetta impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c..
VII.8.3.- Muovendo, in particolare, dal primo versante [e dunque dal “dato obiettivo” della sopravvenuta impossibilità della prestazione], giova qui rammentare che, sempre “ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c.”, “il debitore è responsabile per
l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione”, potendo “l'impossibilità sopravvenuta” avere effetto liberatorio o sospensivo solo se
“obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata” [potendo predicarsi solo se è il programma contrattuale, obiettivamente considerato, a non essere più, in sé e per sé, suscettibile di attuazione, riguardando una prestazione contrattuale che, per le sue caratteristiche intrinseche, non può essere oggettivamente eseguita (non solo da quel particolare debitore, ma da ogni soggetto), ovvero sussistendo “una causa avente natura
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esterna e carattere imprevedibile e non prevenibile” integrante “un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso” da alcuno], non essendo dunque sufficiente a “esonerar[lo] dalle … obbligazioni contrattualmente assunte” né “una mera difficoltà”, né un qualsiasi “fattore a lui estraneo” (“a nulla rilevando”, e.g., “comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto”) né, in particolare, il difetto di cooperazione della controparte (qui peraltro concretamente da escludersi – v. infra).
Proprio con riguardo a quest'ultima evenienza, infatti, è noto che la generale disciplina sull'impossibilità liberatoria o sospensiva, già di per sé molto rigorosa [v. supra], sia ivi ulteriormente aggravata, in quanto il predetto difetto di cooperazione non può dar luogo in ogni caso ad impossibilità se si risolva in un ostacolo (pur, in thesi, obiettivo e assoluto, ma) meramente temporaneo [trovando in tal caso applicazione, a prescindere dalla natura dell'impedimento, la generale disciplina di cui agli artt. 1206 e ss. c.c.], occorrendo invece che tale omessa o difettosa cooperazione sia altresì tale da comportare che la prestazione, sempre per le sue caratteristiche intrinseche e non già per valutazioni soggettive, non possa essere neanche successivamente eseguita [e.g. per lo spirare di un termine essenziale ovvero perché si verta in rapporto di durata (nel quale le operae praeteritae sono altresì operae peritae)] e diventi pertanto non solo obiettivamente e assolutamente, ma anche immediatamente impossibile [cfr., da ultimo e per questo complessivo paragrafo, oltre alla costante dottrina, anche Cass. civ., 4/04/2023, n. 9244; Cass. civ., 22/06/2022, n. 20152; Cass. civ., 30/04/2012, n. 6594; Cass. civ., 26/06/2009, n. 15073; Cass. civ., 8/11/2002, n. 15712, nonché Cons. Stato, 5/05/2023, n. 4560].
VIII.8.4.- Ciò detto, è evidente che il dedotto difetto di cooperazione creditoria, pur ove prospettabile (e dunque diversamente dal caso di specie – v. infra), si sarebbe in ogni caso tradotto nel mero difetto di acquisizione degli atti assentivi dei confinanti, e pertanto in una circostanza al più idonea a meramente “aggravare” l'adempimento del ma senz'altro Pt_1
inidonea a “esonerarlo dalle obbligazioni contrattualmente assunte” [non valendo a tal fine, come appena rammentato (v. supra, sub VII.8.3.), né la maggiore difficoltà, né le condotte di terzi estranei al rapporto], non determinando invero alcuna impossibilità obiettiva e assoluta, nonché immediata e irrimediabile, tanto del programma contrattuale [pienamente e utilmente eseguibile pur dopo tale evenienza (non essendo peraltro soggetto a termini di alcun
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tipo: cfr. ancora art. 6, 4°-5° cpv., dell'atto di transazione)], quanto della prestazione del
[consistente nel dar seguito all'istanza di edificazione dell'edicola votiva e dunque di Pt_1 per sé anch'essa ancora intrinsecamente realizzabile e ontologicamente attuabile (non riguardando una cosa o un genere determinato e ormai esaurito, ma un facere da parte dell'Ente, evidentemente ancora obiettivamente possibile pur a fronte del dedotto impedimento, di per sé superabile – mediante, in particolare, l'interlocuzione con i predetti terzi confinanti: v. infra – e dunque inidonea a rendere la prestazione pattuita addirittura assolutamente, obiettivamente e irrimediabilmente “impossibile”)].
VII.8.5.- A ciò occorre poi aggiungere che non può ritenersi qui sussistente neanche il secondo e ineludibile presupposto necessario ad integrare l'art. 1256 c.c. [costituito, come detto, dalla “non imputabilità”, di cui occorre fornire prova “piena e completa” e “sotto qualsiasi profilo”: v. supra, sub VII.8.3.], non potendosi invero ritenere che l'odierno appellante e già convenuto in prime cure abbia superato la presunzione su di sé ricadente ex art. 1218 c.c. e dimostrato di “aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione”,
“sperimenta[ndo] tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere”
l'ostacolo [cfr., ex multis, Cass. civ., 8/06/2018, n. 14915 e Cass. n. 12477/2002, cit.].
E infatti, fermo che il predetto ostacolo sarebbe consistito, secondo la ricostruzione dello stesso Comune, nella necessità di “autorizzazione” da parte dei “confinanti” e Pt_6
[v. supra, sub VII.1., sub VII.
7. e sub VII.8.1.] e che tuttavia, come noto, “perché Per_2
l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo, ma occorre” altresì “dimostrare” la concreta “attività svolta” dal debitore a fronte di tale fatto del terzo (il cui “rifiuto” “non può considerar[si]”, “di per sé”, “quale causa esonerativa di responsabilità”) e dunque provare che, nonostante “l'uso della diligenza spiegata”, non risulti in alcun modo possibile “rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 25/10/2024, n. 27702 e Cass. civ., 5/08/2002, n.
11717], occorre osservare che dagli atti di causa non emerge affatto che il abbia Pt_1
“fatto tutto il possibile” e “sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere” il predetto impedimento.
E ciò considerando che:
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(1) fino al novembre 2016 (a fronte di istanza del già dell'11 Parte_7
marzo 2015 – cfr. all. 3 fasc. attoreo di 1° grado, coincidente con l'all. 6 fasc. 1° grado del appellante) non risulta aver invero provveduto ad alcuna interlocuzione con i predetti Pt_1
terzi, assumendo (erroneamente – v. infra) che ciò gravasse sulle controparti [alle quali veniva in particolare richiesto di “integrare” la “documentazione” acquisendo altresì la predetta
“autorizzazione dei confinanti” (come da note del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
28.04.2015, prot. n. 5439, e del 23.07.2015, prot. n. 9387 – cfr. all. 4 e 7 fasc. attoreo di 1° grado, coincidenti con gli all. 7 e 10 fasc. 1° grado del appellante), sottolineando Pt_1 tuttavia l'attore che, essendo stato il terreno su cui doveva sorgere Parte_7
l'edicola votiva già ceduto al Comune, era proprio quest'ultimo a doversi interfacciare con i suoi confinanti (v. pag. 3, 1° cpv., della nota attorea del 6.08.2015, prot. n. 10109, riprodotta sub all. 8 fasc. attoreo di 1° grado, coincidente con l'all. 11 fasc. 1° grado del Comune appellante)];
(2) solo nel novembre 2016, peraltro dopo aver già rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione dell'edicola votiva e riscosso i relativi importi (per CIL e diritti di segreteria) dal come da atti del 23.11.2015, prot. n. 16375, e del 15.03.2016, prot. n. 4116, Pt_3
riprodotti sub all. 9 e 10 fasc. attoreo di 1° grado, coincidenti con gli all. 12 e 13 fasc. 1° grado del appellante] e aver nuovamente interloquito con il sugli atti Pt_1 Pt_3
assentivi dei confinanti [ribadendo tuttavia il predetto a fronte di richiesta del Pt_3 tutto analoga a quella già riscontrata (“si raccomanda … di trasmettere … l'opportuna autorizzazione o l'atto d'obbligo tra le parti confinanti”: cfr. pag. 2 della nota del 27.06.2016, prot. n. 9442, riprodotta sub all. 12 fasc. attoreo di 1° grado, coincidente con l'all. 15 fasc. 1° grado del appellante e trasmessa ai confinanti, giova osservare, solo per conoscenza, Pt_1 non recando alcuna richiesta diretta nei loro confronti), che ogni eventuale “atto d'obbligo” potesse e dovesse “essere richiesto” proprio e solo dal trattandosi di suoi confinanti Pt_1
(cfr. pag. 2 della nota del 4.08.2016, prot. n. 11528, riprodotto sub all. 13 fasc. attoreo di 1° grado, coincidente con l'all. 16 fasc. 1° grado del appellante)], il risulta aver Pt_1 Pt_1
per la 1° e unica volta provveduto a interloquire con questi ultimi [giusta missiva del
23.11.2016, prot. n. 17210 (cfr. all. 15 fasc. 1° grado del appellante, nonché all. 14 Pt_1
fasc. attoreo di 1° grado), in relazione alla quale è stata poi prodotta solo la risposta,
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interlocutoria, di uno dei confinanti (i.e. della ditta Gargiulo – cfr. nota del 31.01.2017, riprodotta sub all. 15 fasc. attoreo di 1° grado e sub all. 18 fasc. 1° grado del Pt_1
appellante)].
VII.8.6.- A fronte di ciò, è evidente che non risulti qui integrato neanche il presupposto della
“non imputabilità”, non potendosi invero ritenere che il debitore - mediante l'unica richiesta trasmessa ai propri confinanti oltre 20 mesi dopo l'istanza del non seguita da Pt_3
alcuna altra sollecitazione nei confronti degli stessi [v. supra, sub VII.8.5.], la cui
“autorizzazione” si rendeva peraltro necessaria nel sol caso di effettiva compromissione dei loro diritti [v. supra, sub VII.7.] - abbia congruamente dimostrato di “aver fatto tutto il possibile” “per rimuovere” il prospettato impedimento, e in particolare “l'ostacolo frapposto dal terzo” [cfr. Cass. n. 27702/2024, cit.; Cass. n. 14915/2018, cit.; Cass. n. 12477/2002, cit.;
Cass. n. 11717/2002, cit.], da ciò non potendo che conseguire la non accoglibilità, anche sotto questo angolo visuale, dell'eccezione di impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c..
VII.9.- Analogamente meritevole di reiezione risulta poi, con riguardo al profilo, sub (b), qui specificamente in scrutinio (i.e. l'edicola votiva), anche l'exceptio di cui all'art. 1460 c.c. [v. supra, sub VII.2., punto (B)].
VII.9.1.- Pur in questo caso, difatti, è da escludersi che le controparti contrattuali (coniugi
) siano incorse in alcun inadempimento delle obbligazioni su esse Parte_5
gravanti, ciò evidentemente di per sé precludendo, prima ancora di ogni valutazione sul rapporto cronologico, causale e di proporzionalità fra le reciproche condotte [cfr., ex multis,
Cass. civ., 12/02/2020, n. 3455; Cass. civ., 11/02/2020, n. 3273; Cass. civ., 15/12/2006, n.
26943; Cass. civ., 16/05/2006, n. 11430; Cass. civ., 17/02/2004, n. 3002; Cass. civ.,
12/10/2000, n. 13612], l'accoglimento della relativa eccezione – difettando, prima ancora che tale rapporto, lo stesso “inadempimento” altrui e dunque l'imprescindibile presupposto dell'istituto invocato.
VII.9.2.- E infatti, fermo e pacifico che i predetti coniugi risultano Parte_5
aver senz'altro ritualmente provveduto a presentare - fin dal marzo 2015 e così come contrattualmente previsto dall'art. 6, 4° cpv., dell'atto di transazione [v. supra, sub VII.7.] -
l'istanza di costruzione dell'edicola votiva [trattandosi di circostanza pur in tal caso incontroversa ed emergente per tabulas (cfr. all. 3 fasc. attoreo di 1° grado, nonché all. 6 fasc.
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1° grado del Comune appellante)], non può poi ritenersi dimostrato che essi fossero gravati da altre prestazioni e, in particolare, dal conseguimento dell'“autorizzazione” da parte delle ditte confinanti ( e , considerando: Pt_6 Per_2
(A) il difetto di chiare indicazioni in tal senso nel testo contrattuale – menzionandosi sì, in un inciso dell'art. 6, 4° cpv., “i diritti dei confinanti” e la loro “autorizzazione”, senza tuttavia in alcun modo prevedere che il loro eventuale conseguimento gravasse proprio e solo sui coniugi [trattandosi invero di inserto non subiettivato (“fatti salvi i Parte_5 diritti dei confinanti, e previa autorizzazione di questi ultimi”) e meramente parentetico (del tutto autonomo dalla frase principale e dunque privo di dipendenza sintattica dalla stessa, non concordando con i relativi nominativi, né correlandosi a essi mediante un qualsivoglia connettivo logico-sintattico – e.g. i coniugi “conseguiranno” o “sono Parte_9 tenuti a conseguire” l'autorizzazione da parte dei confinanti)];
(B) la non ravvisabilità, poi, di altre circostanze inequivocabilmente militanti in tal senso – deponendo invero i complessivi elementi in atti in senso globalmente contrario, atteso che:
(a) il terreno sul quale edificare l'edicola (al fg. 18, p.lla 1154) era di proprietà del Comune
[trattandosi del terreno ceduto dai coniugi (cfr. art. 3 dell'atto di Parte_9
transazione – “i coniugi , cedono definitivamente al Comune di di Parte_9 Pt_1
Gioisa Jonica che accetta il seguente immobile riportato in catasto terreni al Foglio 18,
Particella 1.154”)], essendo pertanto e suoi confinanti e dunque soggetti a Pt_6 Per_2
cui proprio il Comune stesso, in tale qualità, era legittimato e tenuto a rivolgersi;
(b) il veva poi più volte sottolineato tale evenienza già nella fase stragiudiziale Pt_3
[“per quanto concerne, poi, la necessità di chiedere il permesso ai confinanti”, “essendo il terreno … di proprietà di codesto Comune”, “non si vede a che titolo l'istante possa richiedere autorizzazioni ai Vostri confinanti” (v. pag. 3, 1° cpv., della nota attorea del
6.08.2015, prot. n. 10109, riprodotta sub all. 8 fasc. attoreo di 1° grado, coincidente con l'all.
11 fasc. 1° grado del Comune appellante); “anche ammesso che … occorra un atto d'obbligo, questo deve essere richiesto da codesto Comune che, in qualità di proprietario del terreno …,
è da considerarsi in senso tecnico confinante” (cfr. pag. 2 della nota del 4.08.2016, prot. n.
11528, riprodotto sub all. 13 fasc. attoreo di 1° grado, coincidente con l'all. 16 fasc. 1° grado del appellante)], non avendo il a ciò specificamente replicato [limitandosi a Pt_1 Pt_1
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meramente reiterare la richiesta di trasmissione dell'autorizzazione (cfr. pag. 2 della nota del
27.06.2016, prot. n. 9442, riprodotta sub all. 12 fasc. attoreo di 1° grado, coincidente con l'all.
15 fasc. 1° grado del appellante), senza in alcun modo prendere posizione Pt_1 sull'evidenza sottolineata ex adverso] e avendo al contrario lo stesso speso proprio Pt_1
tale qualità nella missiva trasmessa ai suoi confinanti [“si chiede alle SS.VV. di voler autorizzare la suddetta costruzione sul relitto di terreno identificato al foglio 18 particella n.
1154, oggi appartenente a questo Ente” (cfr. all. 15 fasc. 1° grado del appellante, Pt_1
nonché all. 14 fasc. attoreo di 1° grado)].
VII.9.3.- Alla luce di ciò, avendo anche nell'ipotesi qui in esame i creditori istanti chiaramente dimostrato l'adempimento dell'obbligazione su di loro incombente e difettando qualsiasi ulteriore obbligazione a loro carico (v. supra, sub VII.9.2.), è pacifico che pur a tal riguardo occorra ribadire la reiezione della contestazione ex art. 1460 c.c. avanzata dal appellante. Pt_1
VII.10.- In virtù, pertanto, delle complessive risultanze sin qui esposte, non risultando accoglibile, con riguardo ad alcuna delle prestazioni comunali rimaste inadempiute, né
l'eccezione di altrui inadempimento [difettando funditus proprio quest'ultimo (v. supra, sub
VII.6.-VII.
6.2. e sub VII.9.-VII.9.3.)], né l'eccezione di impossibilità sopravvenuta [in mancanza di alcun impedimento (v. supra, sub VII.5.-VII.5.2.) o comunque di un impedimento strictu sensu impossibilitante e non imputabile (v. supra, sub VII.8.-VII.8.6.)], è evidente che risulti da ribadire il rigetto anche del 3° motivo di gravame qui avanzato [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, non risultando i motivi d'appello avanzati complessivamente accoglibili [v. supra, sub V.-VII.10.] e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [attesa la già evidenziata irretrattabilità di ogni ulteriore questione (v. supra, sub III., punto (3))], occorre dunque ribadire, come innanzi evidenziato (v. supra, sub IV.) e come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo
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alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo:
(A) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello e al valore della causa (dichiarato, fin dal 1° grado di giudizio, in misura pari a € 6.241,50, ), con relativa applicabilità dello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 [del resto applicabile anche a volerla ritenere di valore indeterminabile – v. supra, sub V.-V.1.-, attesa la sua non eccessiva complessità e la condivisibilità del principio nomofilattico per cui, ai sensi dell'art. 5, commi
V-VI, D.M. 55/2014, “lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5200,01-26000,00” (cfr. Cass. civ.,
13/01/2022, n. 968)];
(C) mediante liquidazione unica [risultando le parti appellate unitariamente difese e avendo identiche posizioni, non comportando pertanto la loro difesa la trattazione di differenti questioni e senz'altro richiedendo un'unica “opera defensionale” (cfr., ex aliis, Cass.,
10/06/1997, n. 5174; Cass. civ., 24/11/2005, n. 24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ., 4/06/2015, n. 11591; Cass. civ., 30/10/2017, n. 25803; Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651), non risultando poi accordabile, in difetto di richiesta in tal senso, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, D.M. 55/2014], tenendo conto di tutte le fasi, ivi compresa quella di trattazione [in quanto, pur se non accordata in 1° grado, “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ.,
27/10/2023, n. 29857; Cass. civ., 29/12/2022, n. 37994; Cass. civ., 26/05/2021, n. 14483;
Cass. civ., 27/08/2019, n. 21743)], nonché apportando tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, dell'effettivo valore dell'affare (strettamente afferente, come detto, una targa commemorativa e un'edicola votiva, entrambe di dimensioni contenute), del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle
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questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.1.- Trattandosi, poi, di gravame proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012) e non ricorrendo i presupposti né per la prenotazione a debito [trattandosi di appello proposto da e dunque non compreso Pt_1 Controparte_3 nell'esenzione ex artt. 3, lett. q), e 158 T.U.S.G. - v. Cass. civ., 29/10/2020, n. 23879, ove si evidenzia che “la ragione sottesa alla previsione di esenzione”, espressamente prevista dal predetto art. 3, lett. q), T.U.S.G. solo per Stato e altre Amministrazioni allo stesso parificate,
“non è rinvenibile nei rapporti tra lo Stato e gli enti pubblici territoriali”, non rientranti, pertanto, nella predetta previsione derogatoria], né, conseguentemente, per la “non debenza” del raddoppio del C.U. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 8/05/2014, n. 9938; v. anche Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315, spec. par. 7.5, ult. cpv., delle “Ragioni della decisione”], occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater,
T.U.S.G.) [cfr. Cass. n. 4315/2020, cit.].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 693/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 647/2019 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 30.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 465/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA il appellante alla refusione delle spese del presente grado in Pt_1 favore delle parti appellate, unitariamente considerate ( e Controparte_1
), spese liquidate in € 2.906,00, oltre R.S.F. al 15% e Controparte_2
oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo al Comune appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 1° aprile 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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