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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/04/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1674/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1674/2021 promossa da:
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Sorisi, come da procura in atti;
-appellante- contro
DI Assicurazioni S.p.A., (p. iva )), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Alessi e dall'Avv. Rosario Livio Alessi, come da procura in atti;
-appellata ed appellante incidentale-
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Marazzi, come da CP_1 C.F._1 procura in atti;
- appellato e appellante incidentale–
(p. iva ), in persona del Presidente pro TE P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sauro Erci, come da procura in atti
-appellata-
e contro
(c.f. e (p. iva CP_3 C.F._2 Controparte_4 P.IVA_4
- appellA.T.I. contumaci - avverso la sentenza n. 2067/2021 pronunciata in data 29.7.2021 dal Tribunale di Firenze e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 18.2.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 26.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : (n.d.r. conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale del Parte_1
11.04.2024) “1) Ove occorrer possa, confermare l'ordinanza del 16 dicembre 2021 con la quale veniva, a sua volta, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dei capi della sentenza n.
2067/2021 disposta con provvedimento inaudita altera parte del 21 ottobre 2021; 2) In via principale
e nel merito, accertato che l a suo tempo costituita tra ed era di tipo verticale e CP_5 CP_1 CP_6 che ha regolarmente svolto le bonifiche di propria competenza, corrispondenti al 17,81% CP_6 dell'importo contrattuale, rigettare integralmente l'azione di regresso e rilievo per cauzione formulata da DI Assicurazioni S.p.A. nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare che CP_7 nulla è dovuto da quest'ultima a qualsivoglia titolo, ragione e/o pretesa;
3) In ogni caso, in reiterazione dell'eccezione di riduzione del massimale spiegata dalla DI Assicurazioni S.p.A. in primo grado, rideterminare l'importo della garanzia definitiva dell'appalto applicando lo svincolo automatico previsto dall'art. 113, comma 3, D. lgs. n. 163/2006; 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità in capo ad limitare la somma CP_7 dalla stessa eventualmente dovuta in regresso ad DI Assicurazioni S.p.A. alla sola quota del
17,81%, pari all'importo della categoria scorporabile assunto da , risultante dagli atti di CP_6 gara;
5) In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere confermata la condanna di – emessa in primo grado – al pagamento, in solido con CP_6 [...]
e , delle somme dovute in regresso ad DI Assicurazioni S.p.A., Controparte_8 CP_3 limitare, ai sensi ed effetti del combinato disposto degli artt. 1227, 1292 e 1298 c.c., alla quota di un quarto, anziché alla quota di un terzo, l'importo effettivamente dovuto da , per le ragioni CP_6 esposte sub motivo D;
6) Ove occorer possa, dichiarare gli effettivi responsabili e tutti i coobbligati solidalmente responsabili a tenere indenne e manlevare da ogni conseguenza Parte_1 pregiudizievole derivante dall'altrui inadempimento e dai danni derivati ed emergenti che dovessero evidenziarsi in corso causa;
7) In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e accessori per il doppio grado di giudizio”.
Per : “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni TE contraria domanda, eccezione e/o istanza, - respingere l'appello incidentale proposto da DI
Assicurazioni S.p.A. nei confronti della in quanto TE inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Firenze
n.2067/2021; - dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello di Parte_1 quantomeno nei confronti dell' , con integrale conferma TE della sentenza del Tribunale di Firenze n.2067/2021 e con dichiarazione di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove tardivamente formulate da - si dichiara, Parte_1 comunque, di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove tardivamente formulate ex adverso e/o su tardive ed illegittime modifiche delle stesse;
- con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, CAP e IVA come per legge. In via istruttoria, solo occorrendo, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado nella memoria ex art. 183, VI comma n.2 c.p.c. e non ammessi”;
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita – in parziale riforma della sentenza n. CP_1
2067/2021 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile (Giudice Unico Dott. Massimo
Maione Mannamo) pubblicata in data 27.07.2021 - richiamate espressamente tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado dal sig. , contestate CP_1 tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte dalla DI Assicurazioni S.p.A. in primo grado, così giudicare: nel merito: condannare la DI Assicurazioni S.p.A. a rifondere le spese di giudizio di primo grado quantificate in € 17.290,00= o nel minor importo di €. 13.340,00= o nel diverso importo ritenuto. in ogni caso: compenso professionale per il grado d'appello rifuso”;
Per DI Assicurazioni s.p.a.: (n.d.r. conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale) “Voglia codesta Corte rigettare l'appello della contro la società Parte_2 garante perché infondato in fatto e diritto nonché la sua istanza di sospensiva non sussistendone i presupposti. In accoglimento dell' appello incidentale ed in riforma della impugnata sentenza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva per quanto concerne il capo di conferma del decreto ingiuntivo: accogliere l'appello incidentale e dichiarare pertanto: a) che il massimale di polizza si era ridotto ad € 103.941,46 b) l' obbligata a restituire CP_9 Parte_3 qualsivoglia somma versata in eccedenza, con conseguente condanna a favore della DI maggiorata degli interessi c) condannare altresì la stessa a restituire alla DI gli importi sprovvisti di prova con gli interessi d) condannare e in via condizionale a Parte_2 Controparte_4 CP_3 pagare alla DI le ulteriori somme poste a suo in forza del decreto ingiuntivo 13858.2013 del
Tribunale di Firenze e) dichiarare inutilizzabile le produzione documentale effettuata dalla difesa della A 3 il 19.7.2019. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali Pt_1
CPA ed IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la DI Assicurazioni S.p.A. (di seguito
DI) aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, l' TE
(di seguito al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 5790, emesso
[...] CP_2 in data 9.9.2013, con cui il predetto Tribunale le aveva ingiunto il pagamento in favore di quest'ultima dell'importo di € 266.311,70, oltre interessi legali e spese di procedura.
Al riguardo, l'opponente aveva esposto che, su richiesta e nell'interesse dell'
[...]
di cui facevano parte la e la aveva rilasciato, Controparte_10 Controparte_4 Parte_1 in favore dell'Unione, la polizza fideiussoria n. 927400073 a garanzia del contratto di appalto stipulato, in data 7.11.2012, tra quest'ultima e le predette società per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la ex discarica di Pianvallico, nel che prevedeva, Controparte_11 in caso di inadempimento da parte dell'appaltatrice, il pagamento di una somma a titolo di cauzione e di risarcimento danni da effettuare entro quindici giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 113, D. lgs.
n. 163/2006; che l'Unione aveva comunicato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della appaltatrice, quantificando i danni subiti in € 740.939,91 e che la stessa, CP_5 dopo aver infruttuosamente escusso la polizza assicurativa, aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, pari all'intero massimale di polizza.
La DI aveva, inoltre, allegato che l'Unione non aveva fornito la prova dei danni effettivamente subiti a seguito dell'inadempimento dell' e che, comunque, la stessa avrebbe potuto al più CP_5 azionare la polizza per il minor importo di € 103.941,46 e non per l'importo massimo garantito di €
266.311,70, poiché tale importo doveva intendersi ridotto in forza dello stato di avanzamento dei lavori, realizzati per il 60,25 %.
Aveva, infine, chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa le imprese e Controparte_4 [...]
quali obbligate in solido ai sensi dell'art. 37, comma quinto, d.lgs. 163/2006, nonché Parte_1 [...]
e , quali persone obbligate a tenere indenne la DI da ogni pagamento relativo CP_3 CP_1 alla garanzia prestata con la polizza in questione in forza della scrittura denominata “allegato per dichiarazione di coobligazione”, allegata alla polizza ed aveva avanzato nei loro confronti l'azione di rilievo, ex art. 1953 c.c., nonché azione di regresso ex art. 1950 c.c.
Si era costituita in giudizio l'Unione, che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, contestando in particolare l'eccezione proposta dalla DI di riduzione del massimale per svincolo della polizza, allegando che, a seguito della stipula del contratto di appalto, l'appaltatrice si era resa responsabile di numerose irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori (erano stati installati solo 420 pannelli fotovoltaici invece dei 2000 pattuiti e quelli residui erano stati sottoposti a sequestro giudiziario - poi revocato dal Giudice - su richiesta della società terza venditrice, con un conseguente ritardo di 54 giorni nella messa in funzione dell'impianto fotovoltaico).
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita in giudizio la (di seguito , che Parte_1 Pt_1 aveva: 1) eccepito la limitazione della propria responsabilità all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza ai sensi dell'art. 37, co. 5, d.lgs. 163/2006, precisando di aver provveduto ad eseguire i lavori di bonifica della ex discarica nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, nonché rilevando l'esclusiva responsabilità della nella vicenda, avendo quest'ultima, alla Controparte_4 fine del mese di dicembre 2012, interrotto arbitrariamente i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico, con conseguente risoluzione del contratto di appalto da parte dell'Unione; 2) aderito all'eccezione sollevata dalla DI di riduzione del massimale richiesto dall'Unione, stante lo svincolo automatico della polizza e 3) chiesto, nel merito, il rigetto della domanda di liberazione e regresso svolta nei suoi confronti dall'opponente.
Si erano, infine, costituiti in giudizio e , che avevano aderito alle difese CP_3 CP_1 svolte dalla DI nei confronti dell'Unione ed avevano disconosciuto la firma apposta alla dichiarazione di coobbligazione allegata alla polizza assicurativa.
La (di seguito ) non si era invece costituita in giudizio ed era stata Controparte_4 CP_4 dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente e mediante CTU grafologica, era stata definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2067/2021, pubblicata in data 29.7.2021, con cui il predetto Tribunale aveva: 1) rigettato l'opposizione proposta dalla DI nei confronti della Unione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5790/2013; 2) condannato la DI alla rifusione delle spese processuali;
3) condannato i terzi chiamati in causa, e al CP_4 Pt_1 CP_3 pagamento, in solido tra loro, in favore della DI della somma di € 109.161,36, oltre interessi legali ed alla rifusione delle spese di lite;
4) rigettato la domanda proposta dalla DI nei confronti del terzo chiamato , con compensazione tra le parti delle spese processuali. CP_1
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue:
“L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Infondato si presenta il primo motivo di opposizione relativo alla prova che la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire in ordine ai danni subiti a seguito della inesatta e incompleta esecuzione dell'appalto.
Invero pare evidente che la polizza in questione (doc. 4 fasc. parte opponente) sia qualificabile quale contratto autonomo di garanzia ove il rapporto garantito (di valuta) - tra stazione appaltante ed impresa appaltatrice - viene autonomizzato dal rapporto tra garante e contraente, immune, quest'ultimo, dalle vicende relA.T.I.ve al rapporto base e dalle eccezioni a questo relativo, precluse al garante.
Tale contratto è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, ove il terzo (il beneficiario garantito) non è parte del contratto né in senso sostanziale né in senso formale,
e si limita a ricever gli effetti della convenzione, mentre è funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione
a lui dovuta dal contraente (ex pluribus, Cass. SS. LU. 3947/2010; Cass. n. 11261/2005).
A ciò si aggiunga che la polizza fideiussoria rilasciata dall'appaltatore - sussumibile, come detto, nella fattispecie astratta del contratto a favore di terzo, ove il garante(promittente), contraendo con
l'appaltatore(stipulante), si impegna ad effettuare una prestazione in favore del terzo(la stazione appaltante, terzo garantito) - assolve una funzione cauzionale, nel senso di garantire comunque al garantito il pagamento di una determinata somma a titolo indennitario, a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore.
In definitiva, la polizza fideiussoria, assimilabile quoad effecta al contratto autonomo di garanzia, assolve la funzione di costituire una alternA.T.I.va al deposito cauzionale in denaro o titoli, sostituendosi a questo ed evitando la traditio del denaro tipica della cauzione: con l'obbligo, tuttavia, per il garante di pagare a prima richiesta allorquando venga prospettato dal garantito
l'inadempimento del debitore.
La conseguenza è che, verificatosi l'inadempimento dell'appaltatore, il garante, ricevuta la richiesta dal beneficiario/garantito, deve pagare in favore di questi, potendo egli rifiutare il pagamento richiesto solo se risulti una fraudolenta escussione della garanzia da parte del creditore garantito, da escludersi tuttavia nel caso in questione.
Nel caso in questione il garante non ha certo garantito la prestazione delle imprese costituite in
A.T.I. esecutrici dei lavori pubblici, ma esclusivamente il pagamento di un indennizzo alla CP_2
in caso di inadempimento dell'appaltatore.
[...]
A tale riguardo va osservato che il pagamento da parte del garante prescinde da qualsiasi accertamento - e dalla prova da parte del creditore - in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (ciò vale, in particolare, per l'incameramento della cauzione da parte dell'ente appaltatore di opere pubbliche, il quale non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione: così la citata Cass. SS. UU. n. 3947/2010 nonché Cass. n. 8295/ 1994 in parte motiva). Infatti, come detto in parte espositiva, parte opposta ha allegato l'inadempimento della società appaltatrice la quale, difatti, aveva immotivatamente abbondonato il cantiere: fatto, questo, che aveva condotto alla risoluzione del contratto, come già rilevato in parte espositiva.
Quanto al progressivo svincolo che avrebbe subito la polizza in conseguenza del parziale adempimento corrispondente al primo avanzamento lavori, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 113
Codice Appalti Pubblici, tale svincolo è “automatico” e prescinde dal “benestare” del committente, ma, aggiunge la disposizione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione... e l'ulteriore precisazione che il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
In definitiva, non è emerso nel presente giudizio se si sia verificata la condizione prevista dalla predetta norma (consegna della documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori all'istituto garante) per lo svincolo “automatico”, né se, ricevuta la documentazione, il garante abbia provveduto allo svincolo.
Eppure parte opponente, trattandosi di documentazione in suo possesso, ben avrebbe potuto produrre la polizza riportante lo svincolo disposto in seguito alla progressione dei lavori: onere probatorio, invece, non assolto.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Quanto alla domanda di rilievo proposta da parte opponente nei confronti dei terzi chiamati valgano al riguardo le seguenti considerazioni.
Alla polizza fideiussoria rilasciata dalla DI Assicurazioni spa è unito un Allegato per
Dichiarazione di Coobbligazione a firma della ed . Controparte_4 CP_3 CP_1
Con tale dichiarazione i coobbligati sopra indicati si obbligarono « A).... a tenere indenne la
Società fideiubente da ogni pagamento che essa dovesse effettuare in dipendenza della garanzia prestata con la polizza sopra indicata, ed a versare, a semplice richiesta entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, alla Società stessa tutte le somme da quada versate
a qualsiasi titolo, rinunciando espressamente ad opporre eccezioni comunque inerenti l'adempimento dell'obbligazione di garanzia nei confronti del beneficiario, ivi comprese quelle di cui agli articoli
1952, 1955 e il 1957 del codice civile;
B) I coobbligati riconoscono alla Società fideiubente la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo di cui all'articolo 1953 codice civile...». Per quanto riguarda, invece, le società partecipanti all' la cui polizza è stata sottoscritta CP_5
dalla , quale mandataria di alcun rilievo è previsto contrattualmente in favore della CP_1 Parte_1
DI per la semplice ipotesi di essere conventa in giudizio per il pagamento dell'importo garantito: il che pone un problema di compatibilità tra l'azione di rilievo - tipica dello schema contrattuale fideiussorio - e la sua applicabilità, in assenza di espressa previsione contrattuale, al contratto autonomo di garanzia che, per quanto esposto, presenta plurimi elementi di deviazione dalla schema tipico del modello fideiussorio.
Nel caso di specie, comunque, il diritto al rilievo nei confronti delle società componenti l'A.T.I. non potrebbe essere esercitato in quanto l'opponente ha pagato - a seguito della concessione parziale della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo - la somma di € 109.161,36, in tal modo estinguendo il diritto previsto dall'art. 1953 cc, così come riconosciuto dalla prevalente dottrina che si è occupata ex professo della questione.
E' stato autorevolmente precisato al riguardo che «il pagamento del debito garantito da parte del fideiussore estingue il diritto al rilievo;
infatti, se, eseguito tale pagamento, il fideiussore subentra ex lege nella posizione che il creditore aveva verso il debitore (art. 1949 e 1950 cc...), il suo credito verso il debitore troverà causa nel rapporto che legava il creditore e il debitore, in modo che a lui possono far capo soltanto i diritti che ineriscono a quel rapporto».
In conclusione, relativamente alla somma pagata dalla opponente il rilievo va escluso per le motivazioni appena espresse ma, ancor prima, non può essere ammesso in considerazione della qualificazione del rapporto negoziale in questione quale contratto autonomo di garanzia e dalla sua deviazione dallo schema legale tipico della fideiussione
All'opponente spetta, invece, l'azione di regresso ex art. 1950 cc, nei limiti di quanto pagato: 1) nei confronti della e della quale sottoscrittrici della polizza fideiussoria;
Controparte_4 Parte_1
si rammenta, sotto tale profilo, che la polizza venne sottoscritta dalla mandataria e che CP_4
nell'Allegato AG alla polizza fideiussoria viene specificato che i partecipanti all' sono la CP_5 [...]
quale 'Capogruppo' e la Esse A3 quale 'Partecipante (v. allegato al doc. 4 fasc. parte CP_4
opponente); 2) nei confronti dei sottoscrittori dell' Allegato per Dichiarazione di Coobbligazione e, cioè, ed , quali soggetti coobbligati per espressa previsione CP_4 CP_3 CP_1
contrattuale (si vedrà tuttavia che l'azione nei confronti di andrà rigettata, essendo CP_1
emersa l'apocrifia della sua sottoscrizione).
Quanto alla posizione di le doglianze svolte - relA.T.I.ve alla insussistenza della Parte_1
solidarietà e all'assenza di qualsiasi inadempimento ad essa imputabile - non possono essere accolte, in quanto «la società capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 aggiudicatario di un appalto di opere pubbliche, agisce - in mancanza di diversa ed esplicita volontà delle parti - quale mandataria delle altre società partecipanti al raggruppamento, sicché il contratto di garanzia autonoma da questa stipulato nell'interesse delle altre imprese è vincolante anche per queste ultime, le quali restano obbligate in via di regresso nei confronti del garante che sia stato escusso dal committente»(Cass. n. 30115/2017; Cass. n.
5526/2012).
Si evidenzia ancora che non può avanzare alcuna eccezione nei confronti della DI Parte_1
che riguardino il rapporto garantito, essendo a ciò inibita da specifica disposizione contrattuale che impone al Contraente di pagare a semplice richiesta, senza avanzare alcuna eccezione.
Quanto, invece, ai sottoscrittori dell'Allegato per Dichiarazione di Coobbligazione, si deve rilevare come la CTU grafologica espletata a firma del Prof. ha evidenziato, a seguito Persona_1
di un percorso di analisi e di verifica razionale ben motivato ed immune da vizi logici, anche integrato dalle precisazioni rese a verbale d'udienza, che «le firme in verifica ” per le CP_3
corrispondenze espresse con la comparativa, sono da attribuire a : la presenza di CP_3
fotocopie non permette però il giudizio di certezza
- le firme in verifica manifestato sostanziale difformità con le firme del saggio Persona_2
grafico detto le , quindi non sono autografe CP_1
- Le firme in verifica hanno palesato alcune riferibilità con le firme : CP_1 CP_3
ma le analogie non sono sufficienti per poter attribuire con certezza al . CP_3
II CTU, sentito a chiarimenti all'udienza del 10 Giugno 2021 in ordine alla dedotta mancanza di certezza, ha precisato: «per quanto riguarda la variabilità delle firme di comparazione rispetto al saggio grafico cui è stato sottoposto , posso affermare che capita spesso che il CP_3
saggio grafico possa avere delle variazioni rispetto alle firme comparative già in atti: ciò tuttavia non esclude e non inficia la conclusione cui sono pervenuto circa la genuinità della firma apposta da . CP_3
Quanto invece alla firma apposta da posso dire che sicuramente questa non è a CP_1
lui attribuibile, rimanendo solo il dubbio se la sottoscrizione possa essere stata apposta da
o meno». CP_3
La domanda di regresso nei confronti di deve essere quindi rigettata.” CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Esse, impugnando la stessa con quattro motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio la DI, che ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo, a sua volta, appello incidentale, con il quale ha impugnato la sentenza con cinque motivi di gravame. Si è costituita in giudizio anche l'Unione che ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità per tardività dell'appello incidentale proposto nei suoi confronti dalla DI e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello principale.
Si è costituito, infine, in giudizio , il quale ha proposto appello incidentale avverso la CP_1 sentenza di primo grado limitatamente al capo riguardante la compensazione delle spese legali di primo grado tra lui e la DI.
Nelle more del giudizio d'appello, la Corte, con ordinanza del 16.12.2021, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dalla DI, mentre con ordinanza del
16.12.2021 ha accolto l'istanza di sospensiva avanzata dalla Esse, confermando il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 21.10.2021.
Con ordinanza del 6.7.2023, la Corte ha dichiarato la contumacia degli appellati e CP_3
. Controparte_12
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14.2.2024 e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del
Presidente di Sezione del 27.1.2025, stante l'impedimento di un componente del Collegio.
All'udienza collegiale del 18.2.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 26.2.2025, e decisa in camera di consiglio del 10.4.2025 all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni, formulate dalla Unione, di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello incidentale proposto dalla DI.
L'Unione, infatti, dopo aver ricordato che l'appello principale avanzato dalla Esse aveva ad oggetto solo la parte della sentenza che aveva statuito in ordine ai rapporti tra garante e garantito ovvero un capo totalmente autonomo rispetto a quello relativo al pagamento in suo favore delle somme dovute in forza della polizza fideiussoria, ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, per tardività dello stesso e per omessa notifica dell'appello incidentale, affermando, per un verso, che la DI avrebbe dovuto notificare anche ad essa la propria comparsa di costituzione e, per altro verso, che, trattandosi di capo autonomo, per evitare il passaggio in giudicato dello stesso nei suoi confronti, avrebbe dovuto effettuare la notifica nel termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dal momento della notifica dell'appello da parte di Parte_1
Le eccezioni vanno entrambe rigettate.
Infatti, con riferimento alla prima eccezione, si osserva che l'interesse della DI ad impugnare la sentenza era sorto solo a seguito dell'appello della avverso il capo predetto, atteso che, con lo Pt_1 stesso, era stato posto in dubbio l'obbligo della appellante di tenerla indenne da qualsiasi onere e che, avendo la Esse impugnato per prima la sentenza, la DI non poteva che farlo a sua volta in via incidentale, trattandosi di capi della sentenza (quello relativo al rigetto dell'opposizione e quello afferente al rapporto tra garante e garantito) connessi tra loro.
Pertanto, in forza del principio di unitarietà dell'impugnazione ed al combinato disposto degli artt.
333 e 334 c.p.c., l'appello della DI, anche se vertente su un capo della sentenza apparentemente estraneo all'Unione, poteva essere proposto anche dopo la scadenza dei 30 giorni dalla notifica di quello principale da parte della Esse.
In relazione, poi, alla seconda eccezione, si rileva che, all'udienza di prima comparizione, svoltasi in data 12.7.2023, il contraddittorio era del tutto integro, dato che la Unione, in data 6.12.2021, si era costituita nella fase cautelare apertasi in corso di causa (e quindi all'interno del procedimento), prendendo, altresì, posizione sull'appello incidentale della DI (costituitasi in giudizio in data
25.11.2021) ed in data 18.1.2022, si era costituita nel merito, per cui, non essendo la stessa rimasta contumace, non poteva trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 331 c.p.c. (al contrario di e di , nei cui confronti era stata, infatti, ordinata la notifica dell'appello CP_4 CP_3 incidentale).
Ciò detto, con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante principale Esse ha censurato la decisione del giudice di primo grado di motivare il rigetto delle domande da essa formulate riportandosi, per relationem, ad un precedente inconferente (Cass. n. 30115/2017, che richiamava
Cass. n. 5526/2012, ove era stata affrontata la temA.T.I.ca della solidarietà dell'A.T.I. orizzontali nell'ipotesi in cui la polizza fosse intestata alla sola mandante), in violazione degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., senza tener conto della particolare natura delle A.T.I. verticali (a cui apparteneva quella di specie) e della limitazione della responsabilità pro-quota per le mandanti, prescritta dall'art. 37, comma 5, D. lgs. n 163/2006, nonché di quella di omettere l'esame della natura giuridica dell' in esame (necessaria per la corretta ricostruzione delle posizioni giuridiche dei soggetti CP_5 coinvolti nella vicenda), in violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 113 del d.lgs. n. 163/2006
e degli artt. 92 e 128, d.p.r. n. 207/2010, ritenendo che, all'interno dell' il contratto autonomo CP_5 di garanzia sottoscritto dalla mandataria capogruppo vincolasse anche le singole mandanti per l'intero, invece che per quota e che essa, quale società che aveva eseguito lavori scorporabili, non potesse avanzare eccezioni nei confronti della DI Assicurazioni in relazione al rapporto garantito, essendo a ciò inibita dalla disposizione contrattuale che imponeva al contraente di pagare a prima richiesta, nonostante che le garanzie assicurative prestate dai mandanti di A.T.I. verticali fossero circoscritte alle rispettive responsabilità "pro quota". In particolare, l'appellante, dopo aver premesso che l'A.T.I. raggiunta con la aveva CP_4 natura verticale, ha ricordato che, mentre il primo periodo del quinto comma dell'art. 37, D.lgs. n.
163/2006 stabiliva la regola generale secondo cui le società componenti l' erano solidalmente CP_5 responsabili per la regolare esecuzione di tutte le prestazioni dedotte in contratto, al fine di tutelare l'interesse pubblico, al contrario, il secondo periodo, prevedeva (solo per le A.T.I. verticali ovvero per le associazioni per le quali era prevista la differenza tra lavori di categoria prevalente, assumibili unicamente dalla mandataria-capogruppo e lavori di categoria scorporabile, assumibili dalle mandanti, che dovevano possedere qualificazione SOA coerente con i lavori assunti per categoria e classifica), un'eccezione alla predetta regola generale, consistente nella limitazione ex lege della responsabilità per le imprese che assumevano lavori scorporabili alla sola esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario per l'esecuzione dell'appalto nella sua globalità (in altri termini, in un'A.T.I. verticale, l'impresa mandante è responsabile, a titolo parziario, unicamente per le prestazioni che è qualificata a svolgere e per cui possiede certificazione SOA, mentre l'impresa mandataria-capogruppo, resta coobbligata solidalmente per tutte le prestazioni oggetto di appalto, incluse quelle assunte dalle singole mandanti).
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Ed invero, va ricordato che, in tema di associazione temporanea di imprese, l'art. 37 del d.lgs. n.
163 del 2006 (applicabile al caso di specie ratione temporis) distingueva il raggruppamento orizzontale, che ricorreva allorquando tutte le imprese riunite eseguivano la stessa prestazione per i servizi e le forniture e realizzavano i lavori della stessa categoria di qualificazione, dal raggruppamento verticale, configurabile quando, per i servizi e le forniture, la mandataria eseguiva la prestazione principale e le mandanti le prestazioni secondarie, mentre per i lavori, la mandataria realizzava i lavori della categoria prevalente e le mandanti quelli delle categorie scorporabili.
Tanto ricordato, premesso che il giudice di primo grado non aveva affatto motivato per relazionem la decisione di rigetto dell'opposizione né qualificato espressamente la natura dell'associazione in questione, si osserva che, nel caso di specie, l' a cui avevano partecipato la e la CP_5 CP_4
Esse era sicuramente di tipo verticale, atteso che: 1) il bando di gara pubblicato, nel luglio del 2012, dall'Unione (avente ad oggetto i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la discarica di Pianvallico nel Comune di prevedeva, quale condizione soggettiva di Controparte_11 partecipazione, il possesso di documentazione da parte dei partecipanti della loro capacità tecnica
(attestazione SOA adeguata, per categoria e classifica, ai lavori da assumere ex art. 92, 108 e 109
D.P.R. 2007/2010 e 3 D.P.R. 34/2000) in relazione ai lavori appaltati (OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica ed OG12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) e specificava che le lavorazioni OG9 erano quelle prevalenti (essendo di importo pari a 1.475.615,00 euro, corrispondente all'82,19% dei lavori), mentre quelle OG12 (di importo pari a 315.815,00 euro, corrispondente al 17,81% dei lavori) e potevano essere eseguite o direttamente dall'impresa partecipante (se il concorrente era in possesso della relativa qualifica con possibilità di subappalto) o mediante la costituzione obbligatoria di un'A.T.I. verticale, con mandante in possesso della qualificazione OG12 (come nel caso di specie) od ancora mediante l'istituto dell'avvalidamento dell'appaltatore o del mandante ex art. 49 del D.lgs n. 163/2006 (vd doc. 2 del fascicolo di primo grado della Esse); 2) le società ed Esse avevano concorso alla predetta gara in forma di CP_4
“costituendo raggruppamento temporaneo di tipo verticale”, come espressamente dichiarato dalle stesse nelle premesse del regolamento di mandato sottoscritto in data 12.10.2012, ove avevano anche precisato che, se fossero risultate aggiudicatarie dell'appalto, avrebbero costituito una A.T.I. con la quale capogruppo e che, in considerazione della struttura dell' (che veniva CP_4 CP_5 implicitamente confermata come verticale – vd art.7 dell'accordo), la responsabilità della mandante assuntrice dei lavori scorporati (ovvero la sarebbe stata limitata all'esecuzioni delle prestazione Pt_1 di sua competenza, fermo restando la responsabilità solidale della mandataria - ovvero della CP_4
- ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.lgs n. 163/2006 (vd doc. 5 del fascicolo di primo grado
[...] della;
3) le predette società, nel contratto associativo stipulato, in data 19. 10.2012, a seguito Pt_1 dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, avevano pattuito che, ai fini interni, si sarebbero suddivise l'obbligazione contrattuale, ex art. 1298 c.c., nel seguente modo: la per la quota CP_4 dell'82,19% (corrispondente a quella per i lavori prevalenti) e la Esse del 17,81% (corrispondente a quella per i lavori scorporabili) e che l'eventuale responsabilità solidale e le spese che, nei rapporti con l'appaltante, fossero state poste a carico dell'imprese associate, nei rapporti interni, sarebbero state invece ripartite tra le singole imprese in proporzione al valore delle quote dei lavori e delle forniture affidate a ciascuna di esse (vd art. 7 del doc. 3 del fascicolo di primo grado della e 4) Pt_1 nel regolamento di mandato stipulato in pari data, a seguito della avvenuta costituzione dell' CP_5 avevano ribadito che la avrebbe realizzato solo i lavori rientranti nella categoria OG9 e CP_4 la solo quelli rientranti nella categoria OG12 (ovvero solo i lavori per i quali le due società Pt_1 avevano rispettivamente la certificazione SOA, essendo, la prima, una società che si occupava prevalentemente di produzione di energia elettrica e la seconda, di bonifiche ambientali – vd visure delle società in atti) e che la responsabilità della Esse sarebbe stata limitata all'esecuzione dei lavori di propria competenza (ferma la responsabilità solidale della mandataria ex art. 37, quinto comma,
D.lgs n. 163/2006).
Ciò detto, va altresì rilevato che la aveva conferito alla il mandato a sottoscrivere Pt_1 CP_4 in proprio nome e conto, quale capogruppo dell' tutti gli atti impegnativi per l'associazione ed CP_5
a stipulare qualsiasi atto attinente al contratto d'appalto (vd art. 4 e 5 del contratto associativo con conferimento di mandato – doc. 5 del fascicolo di primo grado della , tra cui si collocava Pt_1 necessariamente la polizza assicurativa (ovvero sia quella provvisoria, già richiesta in sede di bando al paragrafo G, sia quella definitiva, che doveva essere necessariamente stipulata a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto), funzionalmente collegata al contratto di appalto, rispetto al quale si poneva come atto esecutivo di apposita obbligazione (tanto è vero che essa era imposta dall'ente committente, che assumeva, rispetto al contratto di garanzia, la qualità di terzo beneficiario) e che la polizza definitiva, stipulata dalla , nella predetta qualità, in data 11.10.2012, riportava, CP_4 nell'allegato AG, facente parte integrante della stessa, sia il nominativo di tutti i contraenti/partecipanti all' (ovvero sia la che la Esse), sia il contenuto della CP_5 CP_4 garanzia (“La presente garanzia è prestata al sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile
2006 n 163 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n.123 e delle condizioni integrA.T.I.ve previste all'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006. In particolare, si precisa che: la Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e rinuncia espressamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.; la Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art.30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e dall'art. 113 comma 3 D.Lgs.
n.163/2006. La polizza resterà valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.”).
Pertanto, poiché la speciale garanzia definitiva prevista dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 doveva essere interpretata anche alla luce dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010 (che, dopo aver stabilito che, in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative dovevano essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma
5, del codice, precisava anche che, nell'ipotesi di mandanti di prevista nel comma 6, Controparte_13 la mandataria doveva presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità
"pro quota"), ne consegue che, per la Esse, le garanzie assicurative dell'appalto dovevano essere limitate alla quota da essa assunta e che la stessa - pur essendo impedita a sollevare eccezioni in relazione alla propria quota di responsabilità, stante la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza ed il non contestabile inadempimento dell' al contratto di appalto, avendo la stessa CP_5 abbandonato il cantiere senza ultimare i lavori appaltati o collaudare quelli già svolti dalla – Pt_1 doveva essere ritenuta obbligata, in via di regresso, al pagamento in favore della DI di una somma corrispondente al 17,81% dell'importo complessivo della cauzione, pari alla percentuale dei lavori scorporabili appartenenti alla categoria OG12 ad essa appaltati.
La stessa, quindi, in parziale riforma della sentenza appellata, va condannata al pagamento della somma corrispondente di euro 19.441,63, oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto pagamento della DI fino al saldo effettivo.
Con il terzo motivo di gravame dell'appello principale e con il primo ed il secondo motivo dell'appello incidentale (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), la e la DI hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare Pt_1
l'eccezione di riduzione del massimale da esse rispettivamente avanzata, ritenendo che fosse necessaria la prova della avvenuta realizzazione della condizione prevista dall'art. 113 D.lgs
163/2006 per lo svincolo “automatico” della somma (ovvero la prova che la quale CP_4 capogruppo dell' avesse trasmesso alla DI i SAL già pagati dall'Unione), in violazione e falsa CP_5 applicazione dell'art. 113, comma 3, d. lgs. n. 163/2006, nonché eccepito (solo la DI)
l'inammissibilità per tardività dell'eccezione di mancata prova della consegna del SAL formulata dalla Unione solo in sede di comparsa conclusionale.
Con riferimento al merito, la Esse ha, in particolare, affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che l'art. 113, terzo comma, del D.lgs citato (che prevedeva lo svincolo automatico “senza necessità di benestare del committente”) riguardava il rapporto tra appaltatore e assicuratore, per cui, nel caso di specie, le eventuali contestazioni circa la mancata consegna dei SAL ai fini dello svincolo avrebbero potuto essere eventualmente svolte solo dalla DI nei confronti di quale capogruppo dell' mentre la DI - oltre a ribadire che, in ragione CP_4 CP_5 dell'avanzamento dei lavori eseguiti dall' ed all'emissione dei SAL da parte di quest'ultima, CP_5 documentalmente attestati (doc. 7 del fascicolo di primo grado), l'importo della garanzia si era automaticamente ridotto ad € 103.941,46 - ha sostenuto che, essendo la riduzione un fatto costituente obiettiva conseguenza dell'avanzamento dei lavori, la preventiva consegna dei SAL, poteva al più rilevare ai fini del solo adeguamento del premio di polizza e per fondare una eventuale contestazione e/o pretesa dell' in ipotesi di omesso adeguamento dello stesso. CP_5
Al riguardo, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla DI con il secondo motivo di gravame dell'appello incidentale, atteso che l'eccezione di mancata prova della consegna del SAL, contrariamente a quanto sostenuto dalla DI, risulta essere stata formulata dalla
Unione già in sede di comparsa di costituzione e risposta, nonché reiterata dalla stessa sia nella memoria e art. 183, sesto comma c.p.c. che nella comparsa conclusionale.
Ciò detto, in relazione al merito - sebbene sia vero che lo svincolo progressivo della garanzia fideiussoria, previsto dal terzo comma dell'art. 113 D.lgs n. 163/2006 (del seguente tenore letterale: “La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normA.T.I.va vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata”) era collegato unicamente all'avvenuto avanzamento dei lavori;
che detto meccanismo non era disapplicabile dalle parti con un eventuale accordo pattizio e che il committente non aveva alcun diritto di opporsi alla riduzione del massimale, sia perché soggiaceva automaticamente alla stessa sia perché non essendo parte della garanzia stipulata a suo favore ex art. 1411 c.c. poteva solo beneficiare ma non interferire nei meccanismi del contratto assicurativo, che riguardavano unicamente lo stipulante ed il promittente – va, tuttavia, osservato che, nel caso di specie, la quale capogruppo dell' era rimasta CP_4 CP_5 contumace e non aveva fornito la prova dell'avvenuta trasmissione dei SAL alla DI (e, quindi, dell'avvenuto adempimento dell'unica condizione, su di essa gravante, a cui era espressamente subordinato lo svincolo parziale della garanzia).
Pertanto, considerato che la produzione documentale dei SAL, eseguita in giudizio dalla Pt_1 aveva il solo fine di provare il proprio adempimento al contratto d'appalto e che l'DI, pur trovandosi nella posizione di farlo, non aveva prodotto alcuna documentazione attestante l'asserito svincolo parziale della polizza (ovvero la riduzione del massimale) a seguito dell'avvenuta trasmissione dei
SAL da parte della , quale capogruppo dell' che ne era onerata in base al terzo CP_4 CP_5 comma dell'art. 113 del decreto legislativo, ne consegue che la decisione del giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di riduzione del massimale ad € 103.941,76 da esse avanzata, in quanto non provata, appare immune da censure.
Con il quarto motivo di gravame dell'appello principale, la ha censurato la decisione del Pt_1 giudice di primo grado di aver escluso da qualsivoglia responsabilità, condannando essa, CP_1 in solido con la e , alla corresponsione delle somme in regresso, senza dar CP_4 CP_3 rilievo al fatto che una delle due firme presenti sulla dichiarazione di coobbligazione rilasciata dai signori e era falsa e senza considerare l'oggettiva responsabilità di DI, CP_3 CP_1 la quale, per mezzo del proprio agente assicurativo, aveva consentito che venisse apposta una firma falsa sulla polizza, sottraendo così uno dei due coobbligati in solido da qualsivoglia responsabilità; non aveva azionato ai sensi dell' art. 4 delle condizioni di polizza i suoi diritti nei confronti della CP_4
e non aveva immediatamente soddisfatto la richiesta di pagamento della
[...] Parte_4 contando di agire successivamente in regresso, in violazione e falsa applicazione del disposto combinato degli artt. 1227, 1292, 1298 c.c., nonché dei principi generali di correttezza e buona fede.
Il motivo è inammissibile ex art. 345 c.p.c., trattandosi di domande nuove, in quanto la nel Pt_1 giudizio di primo grado, non aveva mai avanzato richieste finalizzate ad accertare la responsabilità della DI per il comportamento illecito tenuto dal proprio agente assicurativo o per quelli successivamente posti in essere dalla stessa in mala fede.
Con il terzo motivo di gravame dell'appello incidentale, la DI ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare la richiesta di condanna della Unione alla restituzione di €
109.161,36, versati in corso di causa, con gli interessi ed il maggior danno decorrenti dal 6.8.2014, da essa avanzata, ritenendo (in violazione dell'art.1 dello schema tipo con riferimento all' art. 123 dpr. 207/10 e degli artt. 1462 e 2697 c.c.) che il pagamento del garante prescindesse da qualsiasi accertamento e dalla prova da parte del creditore dell'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale, senza tener conto che la polizza poteva essere escussa nei soli limiti del pregiudizio effettivamente subito dall'ente in conseguenza di una eventuale responsabilità debitoria della e non per il mero fatto di avere unilateralmente posto fine al contratto. CP_5
In particolare, la DI ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che la c.d. prima richiesta stabilita dall' art. 4 dello schema tipo (…..pagherà l' importo dovuto dal contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta ) configurava un obbligo di pagamento di tipo automatico ma non una pretesa da soddisfare in via forfettaria e predeterminata e non suscettibile di ripetizione e/o addirittura avulsa dal rapporto di base e poteva al più velocizzare l'adempimento ma non esonerare l'Unione dal fornire la prova dei danni subiti.
Il motivo è infondato.
Ed invero - premesso che la mera richiesta scritta con raccomandata da indirizzarsi dall'ente beneficiato al garante e "contenente gli elementi in possesso del primo per l'escussione della garanzia"
(prescritta dall'art. 4 Schema tipo 1.2 Allegato 1 d.m. 123 del 2004) integra il requisito di operatività della polizza per il quale il terzo beneficiato (ovvero l'amministrazione garantita) deve portare a conoscenza del garante l'intervenuto inadempimento del contraente di polizza al fine di escutere la garanzia - si osserva che nel predetto schema negoziale, il garante resta obbligato al pagamento in modo incondizionato ed autonomo rispetto all'obbligazione principale ed il garantito, beneficiario/Stazione Appaltante, può richiedere il pagamento di quanto dovuto nei limiti della garanzia senza vedersi opporre alcun limite contrattuale. La polizza cauzionale emessa dalla compagnia di assicurazione, che, quale garante, assume su di sé il pagamento della cauzione definitiva e, quindi, degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'appaltatrice-concessionaria, va inquadrata - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - nell'ambito dei contratti autonomi di garanzia.
Il garante è tenuto alla prestazione garantita in favore del creditore a “prima richiesta dello stesso”
e con rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito in essere tra beneficiario e debitore principale, al quale il garante stesso resta estraneo.
L'affrancazione del rapporto di garanzia dalle sorti di quello garantito si realizza con la previsione di un meccanismo agile di escussione definito dalla necessità che il pagamento intervenga a "prima richiesta" del soggetto garantito e nel termine di quindici giorni, arco temporale che, assolutamente contenuto nella sua durata, esclude, per ciò stesso, che il soggetto garantito possa essere chiamato a dare conto del danno risentito in esito all'inadempimento del contraente di polizza e che possa esservi, nell'indicato termine, una interlocuzione tra garante e beneficiato di polizza, in cui il primo possa chiedere la prova del danno.
La previsione pure contenuta nell'art. 4, titolato "Escussione della garanzia", dello Schema Tipo
1.2 Allegato 1 del dm. n. 123 del 2004 che fa "salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute" non urta con l'indicata esegesi del contratto, nella sua compatibilità con ogni iniziativa del garante diretta a spingersi fino a contestare:
a) l'inesistenza dell'obbligazione principale, per adempimento o per causa di estinzione della stessa;
b) la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o per illiceità; c) l'esecuzione abusiva o fraudolenta dello stesso (exceptio doli generalis).
Il garante, infatti, in tali ipotesi, potrà eccepire la violazione della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto, restando in difetto di tale eccezione, nella impossibilità ad agire in rivalsa nei confronti del debitore, per aver soddisfatto le pretese illegittime del garante che gli ha chiesto di "pagare a prima richiesta" (cfr Cass. Civ. sent. n. 10652 del 24.4.2008; n. 26262 del
14.12.2007; n. 5997 del 17.3.2006 e n. 917 del 3.2.1999, nonché ord. n. 27145 del 21.10.2024 e n.
23434 del 30.8.2024).
Si rileva, inoltre, che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (cfr Cass.
Civ. SU sent. n. 3947 del 18.2.2010), l'obbligazione del garante di una polizza fideiussoria non è rivolta al pagamento del debito principale bensì ad "indennizzare" il creditore rimasto insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore principale.
Il garante non si obbliga a garantire l'adempimento quanto (e piuttosto) a tenere del tutto indenne il beneficiario dal pregiudizio per l'inadempimento del debitore con una prestazione per equivalente, ma non necessariamente corrispondente a quella originariamente dovuta, e quindi al danno risentito, avente ad oggetto una somma di denaro predeterminata dalle parti ed il credito del creditore garantito da polizza fideiussoria, avente natura di cauzione assicurativa, ha natura indennitaria e non corrisponde, nel quantum, al danno sofferto dal creditore assicurato;
la cauzione, infatti, è sganciata tanto dal principio strettamente assicurativo, secondo il quale l'impresa può rimborsare solo un danno subito dall'assicurato che sia stato puntualmente dimostrato, quanto dal principio che sostiene la disciplina della fideiussione e per il quale il fideiussore si obbliga ad adempiere la prestazione del debitore principale, per cui detto credito non ha carattere risarcitorio e non necessita di allegazione specifica e prova delle singole voci di danno.
Con il quarto motivo di gravame dell'appello incidentale, la DI ha censurato la decisione del giudice di primo grado di omettere, a seguito dell'avvenuto rigetto dell'opposizione, la condanna dei convenuti chiamati in causa, e , al pagamento in suo favore delle Pt_1 CP_4 CP_3 ulteriori somme poste a suo carico per effetto della conferma del decreto ingiuntivo n. 13858/2013 del Tribunale di Firenze.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va, in primo luogo, precisato che, nell'atto di citazione in opposizione, la DI - dopo aver affermato l'applicabilità alla polizza stipulata delle norme sulla fideiussione ed in particolare degli artt. 1953 e 1950 c.c. - aveva proposto una domanda di condanna al rilievo ed al regresso nei confronti sia della e della quali coobbligate in solido ex art. 37, quinto comma, CP_4 Pt_1
D.lgs n. 163/2006, che di e , in forza della scrittura denominata “allegato CP_3 CP_1 per dichiarazione di coobbligazione”, invitandole a rilasciare, in suo favore, garanzie in relazione alle somme indicate od a versare ad essa, a scopo di garanzia, il controvalore del massimale della polizza escussa, avanzando, in sede di conclusioni, punto 3, la seguente richiesta: “ritenere e dichiarare, nel contraddittorio con le imprese riunite in A.T.I. ed i coobbligati, il diritto della DI Assicurazioni
S.p.A., ai sensi dell'art. 1953 c.c. n. 1, di ottenere nei confronti di essi, nella forma del rilievo per cauzione, garanzia per l'importo ingiunto oltre agli interessi ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. e, in difetto, condannarli al pagamento dello stesso importo in favore, a scopo di garanzia della successiva azione di regresso ed al risarcimento dei danni”.
Al riguardo, va ricordato che l'art. 1953, n. 1, c.c. introduce una tutela cautelare, ottenibile dal fideiussore all'inizio o nel corso del giudizio in cui il medesimo è stato convenuto per il pagamento della cauzione, tramite cui viene riconosciuto al fideiussore il diritto di forzare il debitore garantito a soddisfare il credito (o mediante il pagamento diretto della somma al creditore o mediante la consegna ad esso dei fondi necessari). Detto diritto, secondo l'orientamento maggioritario della dottrina - a cui questo Collegio aderisce
- si estingue ogni qual volta il fideiussore paghi, in corso di causa, quanto da esso dovuto o quando il giudizio iniziato contro di esso si chiuda con la sua condanna, atteso che, in questo caso, il diritto al rilievo viene sostituito dal diritto di regresso contro il debitore, risultando contrario ai principi del nostro ordinamento che il fideiussore, prima di pagare, possa ottenere un titolo esecutivo avente ad oggetto la somma garantita, che possa far valere contro il debitore principale.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, il diritto ex art. 1953
c.c., con riferimento alla somma (pari ad euro 109.161,36) versata dalla DI in corso di causa in ottemperanza all'ordinanza emessa ex art. 186 bis c.p.c., si era estinto con il pagamento della stessa, mentre, in relazione alla somma residua, dovuta a titolo di cauzione, il giudice di primo grado, avendo rigettato l'opposizione proposta dalla DI, non poteva più pronunciarsi sulla domanda di rilievo
(come invece richiesto dalla stessa nel caso di specie), ma solo eventualmente condannare il debitore al risarcimento del danno per l'inadempimento alla domanda predetta, nel caso in cui fosse stato dimostrato il danno;
situazione non ravvisabile nella fattispecie (in altri termini, la somma non avrebbe potuto comunque coincidere con quella dovuta in garanzia al creditore, essendo rappresentata dal pregiudizio, concretamente dimostrato, derivante dalla necessità di mantenere indisponibile nel patrimonio dello stesso fideiussore ciò che era necessario per l'adempimento, da parte dello stesso, della sua obbligazione nel confronti del creditore, nel periodo intercorrente tra l'inadempimento del debitore e la prestazione della garanzia – cfr Cass. civ. 21.4.1965 n. 699).
Con il quinto motivo di gravame dell'appello incidentale, l'DI ha censurato la decisione del giudice di primo grado di omettere la declaratoria di inutilizzabilità della produzione documentale effettuata dalla difesa della in data 19.7.2019. Pt_1
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, atteso che il giudice non aveva utilizzato detta documentazione ai fini decisori.
Con l'unico motivo dell'appello incidentale, ha censurato la decisione del primo CP_1 giudice di compensare totalmente le spese del giudizio tra lui e la DI, ritenendo che fossero sussistenti “gravi motivi”, rappresentati dalla circostanza che la falsità della sua firma apparentemente apposta sull'Allegato per Dichiarazione di Coobbligazione era stata accertata solo a seguito di CTU
e che, pertanto, la DI, all'atto dell'instaurazione del giudizio, non poteva sapere che la sua firma fosse apocrifa.
Al riguardo, l'appellante ha affermato che il giudice, avrebbe dovuto tener conto del fatto che: 1) la nuova formulazione dell'art. 92 secondo comma c.p.c. non prevedeva più la possibilità di addivenire alla compensazione delle spese in caso di ritenuti sussistenti gravi motivi;
2) egli, nel costituirsi in giudizio, aveva immediatamente contestato la non autenticità delle proprie firme apposte sull'appendice della polizza fideiussoria n. 92740073 e contenute nella “dichiarazione di coobligazione” e 3) anche a seguito del deposito della CTU, la DI non aveva dichiarato di rinunciare alle domande di condanna svolte nei suoi confronti.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, si ricorda che l'applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., presuppone che vi sia stata reciproca soccombenza tra le parti ovvero che, a giustificazione di tale decisione, ricorrano altre specifiche ragioni (tale essendo la formulazione applicabile ratione temporis dell'articolo in esame, così come modificato ai sensi del d.l. n° 132/14 nonché ai sensi della recente sentenza n°
77/18 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. laddove non prevede che il giudice possa disporre la compensazione delle spese, oltre che nelle due ipotesi espressamente ivi indicate, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) che debbono essere esplicitate in motivazione.
Nel caso di specie, poiché era risultato integralmente vittorioso (avendo il c.t.u. CP_1 accertato la non riferibilità ad esso della firma apposta sull'Allegato per Dichiarazione di
Coobbligazione) non poteva non applicarsi l'art. 91 c.p.c. e, di conseguenza, il giudice di primo grado, non ostandovi alcuna soccombenza reciproca, né ragioni eccezionali - non potendo ritenersi tale quella addotta in motivazione, atteso che l'eventuale convincimento in buona fede della veridicità della firma da parte della DI poteva eventualmente valere a giustificare la condotta di quest'ultima nella fase precedente la conoscenza degli esiti della c.t.u. grafologica ma non in quella successiva - avrebbe dovuto condannare la DI alla rifusione delle spese di lite, in quanto totalmente soccombente nei suoi confronti, per cui la sentenza va riformata sul punto.
Per quanto sin qui detto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la DI va condannata alla rifusione in favore di delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano come da CP_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, secondo i criteri dettati, con riferimento ai rapporti tra la DI ed i terzi chiamati, dallo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00 (importo pagato dalla DI pari ad euro 109.161,36 oltre interessi).
Le spese del presente giudizio seguono anch'esse il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, secondo i criteri dettati dallo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, aggiornati dal D.M. n. 147/22 (in vigore dal
23.10.22), con compensazione delle stesse, tra la DI e la in misura del 70%, in ragione della Pt_1 reciproca soccombenza, mentre nulla va, invece, disposto in relazione alla posizione della CP_4
e di rimasti contumaci.
[...] CP_3
Si deve dare atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte della DI, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis
DPR 115/2000.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 2067/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 29.7.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza predetta e fermo il resto, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla , Parte_5 condanna la e la (quest'ultima Controparte_12 Parte_5 limitatamente all'importo di euro 19.441,63, per le ragioni di cui in motivazione), nonché
[...]
, al pagamento in favore della DI Assicurazioni S.p.A. (la CP_3 Controparte_12
e , in solido tra loro) della somma di euro 109.161,36, oltre interessi
[...] CP_3 legali dalla data dell'avvenuto pagamento sino al saldo effettivo;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , condanna la DI Assicurazioni CP_1
S.p.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute dal medesimo nel primo grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 13.430,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- rigetta l'appello incidentale proposto dalla DI Assicurazioni S.p.A.;
- condanna la DI Assicurazioni S.p.A. alla rifusione in favore di , delle spese di lite CP_1 sostenute dal medesimo nel presente giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro
14.317,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- condanna, previa compensazione delle spese di lite, in misura del 70%, in ragione della reciproca soccombenza, la DI Assicurazioni S.p.A., alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...]
nel presente giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro Parte_5
4.295,10 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge
- condanna la DI Assicurazioni S.p.A. e la , in solido tra loro, alla Parte_5 rifusione delle spese di lite sostenute dalla nel presente TE giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 14.317,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte della DI Assicurazioni S.p.A., dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000. Così decisa in Firenze il 10.4.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1674/2021 promossa da:
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Sorisi, come da procura in atti;
-appellante- contro
DI Assicurazioni S.p.A., (p. iva )), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Alessi e dall'Avv. Rosario Livio Alessi, come da procura in atti;
-appellata ed appellante incidentale-
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Marazzi, come da CP_1 C.F._1 procura in atti;
- appellato e appellante incidentale–
(p. iva ), in persona del Presidente pro TE P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sauro Erci, come da procura in atti
-appellata-
e contro
(c.f. e (p. iva CP_3 C.F._2 Controparte_4 P.IVA_4
- appellA.T.I. contumaci - avverso la sentenza n. 2067/2021 pronunciata in data 29.7.2021 dal Tribunale di Firenze e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 18.2.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 26.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : (n.d.r. conclusioni rassegnate nella comparsa conclusionale del Parte_1
11.04.2024) “1) Ove occorrer possa, confermare l'ordinanza del 16 dicembre 2021 con la quale veniva, a sua volta, confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dei capi della sentenza n.
2067/2021 disposta con provvedimento inaudita altera parte del 21 ottobre 2021; 2) In via principale
e nel merito, accertato che l a suo tempo costituita tra ed era di tipo verticale e CP_5 CP_1 CP_6 che ha regolarmente svolto le bonifiche di propria competenza, corrispondenti al 17,81% CP_6 dell'importo contrattuale, rigettare integralmente l'azione di regresso e rilievo per cauzione formulata da DI Assicurazioni S.p.A. nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare che CP_7 nulla è dovuto da quest'ultima a qualsivoglia titolo, ragione e/o pretesa;
3) In ogni caso, in reiterazione dell'eccezione di riduzione del massimale spiegata dalla DI Assicurazioni S.p.A. in primo grado, rideterminare l'importo della garanzia definitiva dell'appalto applicando lo svincolo automatico previsto dall'art. 113, comma 3, D. lgs. n. 163/2006; 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di qualsivoglia responsabilità in capo ad limitare la somma CP_7 dalla stessa eventualmente dovuta in regresso ad DI Assicurazioni S.p.A. alla sola quota del
17,81%, pari all'importo della categoria scorporabile assunto da , risultante dagli atti di CP_6 gara;
5) In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere confermata la condanna di – emessa in primo grado – al pagamento, in solido con CP_6 [...]
e , delle somme dovute in regresso ad DI Assicurazioni S.p.A., Controparte_8 CP_3 limitare, ai sensi ed effetti del combinato disposto degli artt. 1227, 1292 e 1298 c.c., alla quota di un quarto, anziché alla quota di un terzo, l'importo effettivamente dovuto da , per le ragioni CP_6 esposte sub motivo D;
6) Ove occorer possa, dichiarare gli effettivi responsabili e tutti i coobbligati solidalmente responsabili a tenere indenne e manlevare da ogni conseguenza Parte_1 pregiudizievole derivante dall'altrui inadempimento e dai danni derivati ed emergenti che dovessero evidenziarsi in corso causa;
7) In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e accessori per il doppio grado di giudizio”.
Per : “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni TE contraria domanda, eccezione e/o istanza, - respingere l'appello incidentale proposto da DI
Assicurazioni S.p.A. nei confronti della in quanto TE inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Firenze
n.2067/2021; - dichiarare inammissibile e comunque respingere l'appello di Parte_1 quantomeno nei confronti dell' , con integrale conferma TE della sentenza del Tribunale di Firenze n.2067/2021 e con dichiarazione di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove tardivamente formulate da - si dichiara, Parte_1 comunque, di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove tardivamente formulate ex adverso e/o su tardive ed illegittime modifiche delle stesse;
- con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio, CAP e IVA come per legge. In via istruttoria, solo occorrendo, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado nella memoria ex art. 183, VI comma n.2 c.p.c. e non ammessi”;
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita – in parziale riforma della sentenza n. CP_1
2067/2021 emessa dal Tribunale di Firenze – Sezione Terza Civile (Giudice Unico Dott. Massimo
Maione Mannamo) pubblicata in data 27.07.2021 - richiamate espressamente tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado dal sig. , contestate CP_1 tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte dalla DI Assicurazioni S.p.A. in primo grado, così giudicare: nel merito: condannare la DI Assicurazioni S.p.A. a rifondere le spese di giudizio di primo grado quantificate in € 17.290,00= o nel minor importo di €. 13.340,00= o nel diverso importo ritenuto. in ogni caso: compenso professionale per il grado d'appello rifuso”;
Per DI Assicurazioni s.p.a.: (n.d.r. conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale) “Voglia codesta Corte rigettare l'appello della contro la società Parte_2 garante perché infondato in fatto e diritto nonché la sua istanza di sospensiva non sussistendone i presupposti. In accoglimento dell' appello incidentale ed in riforma della impugnata sentenza, previa sospensione della sua efficacia esecutiva per quanto concerne il capo di conferma del decreto ingiuntivo: accogliere l'appello incidentale e dichiarare pertanto: a) che il massimale di polizza si era ridotto ad € 103.941,46 b) l' obbligata a restituire CP_9 Parte_3 qualsivoglia somma versata in eccedenza, con conseguente condanna a favore della DI maggiorata degli interessi c) condannare altresì la stessa a restituire alla DI gli importi sprovvisti di prova con gli interessi d) condannare e in via condizionale a Parte_2 Controparte_4 CP_3 pagare alla DI le ulteriori somme poste a suo in forza del decreto ingiuntivo 13858.2013 del
Tribunale di Firenze e) dichiarare inutilizzabile le produzione documentale effettuata dalla difesa della A 3 il 19.7.2019. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali Pt_1
CPA ed IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la DI Assicurazioni S.p.A. (di seguito
DI) aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, l' TE
(di seguito al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 5790, emesso
[...] CP_2 in data 9.9.2013, con cui il predetto Tribunale le aveva ingiunto il pagamento in favore di quest'ultima dell'importo di € 266.311,70, oltre interessi legali e spese di procedura.
Al riguardo, l'opponente aveva esposto che, su richiesta e nell'interesse dell'
[...]
di cui facevano parte la e la aveva rilasciato, Controparte_10 Controparte_4 Parte_1 in favore dell'Unione, la polizza fideiussoria n. 927400073 a garanzia del contratto di appalto stipulato, in data 7.11.2012, tra quest'ultima e le predette società per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la ex discarica di Pianvallico, nel che prevedeva, Controparte_11 in caso di inadempimento da parte dell'appaltatrice, il pagamento di una somma a titolo di cauzione e di risarcimento danni da effettuare entro quindici giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 113, D. lgs.
n. 163/2006; che l'Unione aveva comunicato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della appaltatrice, quantificando i danni subiti in € 740.939,91 e che la stessa, CP_5 dopo aver infruttuosamente escusso la polizza assicurativa, aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, pari all'intero massimale di polizza.
La DI aveva, inoltre, allegato che l'Unione non aveva fornito la prova dei danni effettivamente subiti a seguito dell'inadempimento dell' e che, comunque, la stessa avrebbe potuto al più CP_5 azionare la polizza per il minor importo di € 103.941,46 e non per l'importo massimo garantito di €
266.311,70, poiché tale importo doveva intendersi ridotto in forza dello stato di avanzamento dei lavori, realizzati per il 60,25 %.
Aveva, infine, chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa le imprese e Controparte_4 [...]
quali obbligate in solido ai sensi dell'art. 37, comma quinto, d.lgs. 163/2006, nonché Parte_1 [...]
e , quali persone obbligate a tenere indenne la DI da ogni pagamento relativo CP_3 CP_1 alla garanzia prestata con la polizza in questione in forza della scrittura denominata “allegato per dichiarazione di coobligazione”, allegata alla polizza ed aveva avanzato nei loro confronti l'azione di rilievo, ex art. 1953 c.c., nonché azione di regresso ex art. 1950 c.c.
Si era costituita in giudizio l'Unione, che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, contestando in particolare l'eccezione proposta dalla DI di riduzione del massimale per svincolo della polizza, allegando che, a seguito della stipula del contratto di appalto, l'appaltatrice si era resa responsabile di numerose irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori (erano stati installati solo 420 pannelli fotovoltaici invece dei 2000 pattuiti e quelli residui erano stati sottoposti a sequestro giudiziario - poi revocato dal Giudice - su richiesta della società terza venditrice, con un conseguente ritardo di 54 giorni nella messa in funzione dell'impianto fotovoltaico).
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita in giudizio la (di seguito , che Parte_1 Pt_1 aveva: 1) eccepito la limitazione della propria responsabilità all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza ai sensi dell'art. 37, co. 5, d.lgs. 163/2006, precisando di aver provveduto ad eseguire i lavori di bonifica della ex discarica nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, nonché rilevando l'esclusiva responsabilità della nella vicenda, avendo quest'ultima, alla Controparte_4 fine del mese di dicembre 2012, interrotto arbitrariamente i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico, con conseguente risoluzione del contratto di appalto da parte dell'Unione; 2) aderito all'eccezione sollevata dalla DI di riduzione del massimale richiesto dall'Unione, stante lo svincolo automatico della polizza e 3) chiesto, nel merito, il rigetto della domanda di liberazione e regresso svolta nei suoi confronti dall'opponente.
Si erano, infine, costituiti in giudizio e , che avevano aderito alle difese CP_3 CP_1 svolte dalla DI nei confronti dell'Unione ed avevano disconosciuto la firma apposta alla dichiarazione di coobbligazione allegata alla polizza assicurativa.
La (di seguito ) non si era invece costituita in giudizio ed era stata Controparte_4 CP_4 dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente e mediante CTU grafologica, era stata definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2067/2021, pubblicata in data 29.7.2021, con cui il predetto Tribunale aveva: 1) rigettato l'opposizione proposta dalla DI nei confronti della Unione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5790/2013; 2) condannato la DI alla rifusione delle spese processuali;
3) condannato i terzi chiamati in causa, e al CP_4 Pt_1 CP_3 pagamento, in solido tra loro, in favore della DI della somma di € 109.161,36, oltre interessi legali ed alla rifusione delle spese di lite;
4) rigettato la domanda proposta dalla DI nei confronti del terzo chiamato , con compensazione tra le parti delle spese processuali. CP_1
Il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue:
“L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Infondato si presenta il primo motivo di opposizione relativo alla prova che la stazione appaltante avrebbe dovuto fornire in ordine ai danni subiti a seguito della inesatta e incompleta esecuzione dell'appalto.
Invero pare evidente che la polizza in questione (doc. 4 fasc. parte opponente) sia qualificabile quale contratto autonomo di garanzia ove il rapporto garantito (di valuta) - tra stazione appaltante ed impresa appaltatrice - viene autonomizzato dal rapporto tra garante e contraente, immune, quest'ultimo, dalle vicende relA.T.I.ve al rapporto base e dalle eccezioni a questo relativo, precluse al garante.
Tale contratto è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, ove il terzo (il beneficiario garantito) non è parte del contratto né in senso sostanziale né in senso formale,
e si limita a ricever gli effetti della convenzione, mentre è funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione
a lui dovuta dal contraente (ex pluribus, Cass. SS. LU. 3947/2010; Cass. n. 11261/2005).
A ciò si aggiunga che la polizza fideiussoria rilasciata dall'appaltatore - sussumibile, come detto, nella fattispecie astratta del contratto a favore di terzo, ove il garante(promittente), contraendo con
l'appaltatore(stipulante), si impegna ad effettuare una prestazione in favore del terzo(la stazione appaltante, terzo garantito) - assolve una funzione cauzionale, nel senso di garantire comunque al garantito il pagamento di una determinata somma a titolo indennitario, a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore.
In definitiva, la polizza fideiussoria, assimilabile quoad effecta al contratto autonomo di garanzia, assolve la funzione di costituire una alternA.T.I.va al deposito cauzionale in denaro o titoli, sostituendosi a questo ed evitando la traditio del denaro tipica della cauzione: con l'obbligo, tuttavia, per il garante di pagare a prima richiesta allorquando venga prospettato dal garantito
l'inadempimento del debitore.
La conseguenza è che, verificatosi l'inadempimento dell'appaltatore, il garante, ricevuta la richiesta dal beneficiario/garantito, deve pagare in favore di questi, potendo egli rifiutare il pagamento richiesto solo se risulti una fraudolenta escussione della garanzia da parte del creditore garantito, da escludersi tuttavia nel caso in questione.
Nel caso in questione il garante non ha certo garantito la prestazione delle imprese costituite in
A.T.I. esecutrici dei lavori pubblici, ma esclusivamente il pagamento di un indennizzo alla CP_2
in caso di inadempimento dell'appaltatore.
[...]
A tale riguardo va osservato che il pagamento da parte del garante prescinde da qualsiasi accertamento - e dalla prova da parte del creditore - in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (ciò vale, in particolare, per l'incameramento della cauzione da parte dell'ente appaltatore di opere pubbliche, il quale non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione: così la citata Cass. SS. UU. n. 3947/2010 nonché Cass. n. 8295/ 1994 in parte motiva). Infatti, come detto in parte espositiva, parte opposta ha allegato l'inadempimento della società appaltatrice la quale, difatti, aveva immotivatamente abbondonato il cantiere: fatto, questo, che aveva condotto alla risoluzione del contratto, come già rilevato in parte espositiva.
Quanto al progressivo svincolo che avrebbe subito la polizza in conseguenza del parziale adempimento corrispondente al primo avanzamento lavori, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 113
Codice Appalti Pubblici, tale svincolo è “automatico” e prescinde dal “benestare” del committente, ma, aggiunge la disposizione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione... e l'ulteriore precisazione che il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
In definitiva, non è emerso nel presente giudizio se si sia verificata la condizione prevista dalla predetta norma (consegna della documentazione relativa allo stato di avanzamento lavori all'istituto garante) per lo svincolo “automatico”, né se, ricevuta la documentazione, il garante abbia provveduto allo svincolo.
Eppure parte opponente, trattandosi di documentazione in suo possesso, ben avrebbe potuto produrre la polizza riportante lo svincolo disposto in seguito alla progressione dei lavori: onere probatorio, invece, non assolto.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Quanto alla domanda di rilievo proposta da parte opponente nei confronti dei terzi chiamati valgano al riguardo le seguenti considerazioni.
Alla polizza fideiussoria rilasciata dalla DI Assicurazioni spa è unito un Allegato per
Dichiarazione di Coobbligazione a firma della ed . Controparte_4 CP_3 CP_1
Con tale dichiarazione i coobbligati sopra indicati si obbligarono « A).... a tenere indenne la
Società fideiubente da ogni pagamento che essa dovesse effettuare in dipendenza della garanzia prestata con la polizza sopra indicata, ed a versare, a semplice richiesta entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, alla Società stessa tutte le somme da quada versate
a qualsiasi titolo, rinunciando espressamente ad opporre eccezioni comunque inerenti l'adempimento dell'obbligazione di garanzia nei confronti del beneficiario, ivi comprese quelle di cui agli articoli
1952, 1955 e il 1957 del codice civile;
B) I coobbligati riconoscono alla Società fideiubente la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo di cui all'articolo 1953 codice civile...». Per quanto riguarda, invece, le società partecipanti all' la cui polizza è stata sottoscritta CP_5
dalla , quale mandataria di alcun rilievo è previsto contrattualmente in favore della CP_1 Parte_1
DI per la semplice ipotesi di essere conventa in giudizio per il pagamento dell'importo garantito: il che pone un problema di compatibilità tra l'azione di rilievo - tipica dello schema contrattuale fideiussorio - e la sua applicabilità, in assenza di espressa previsione contrattuale, al contratto autonomo di garanzia che, per quanto esposto, presenta plurimi elementi di deviazione dalla schema tipico del modello fideiussorio.
Nel caso di specie, comunque, il diritto al rilievo nei confronti delle società componenti l'A.T.I. non potrebbe essere esercitato in quanto l'opponente ha pagato - a seguito della concessione parziale della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo - la somma di € 109.161,36, in tal modo estinguendo il diritto previsto dall'art. 1953 cc, così come riconosciuto dalla prevalente dottrina che si è occupata ex professo della questione.
E' stato autorevolmente precisato al riguardo che «il pagamento del debito garantito da parte del fideiussore estingue il diritto al rilievo;
infatti, se, eseguito tale pagamento, il fideiussore subentra ex lege nella posizione che il creditore aveva verso il debitore (art. 1949 e 1950 cc...), il suo credito verso il debitore troverà causa nel rapporto che legava il creditore e il debitore, in modo che a lui possono far capo soltanto i diritti che ineriscono a quel rapporto».
In conclusione, relativamente alla somma pagata dalla opponente il rilievo va escluso per le motivazioni appena espresse ma, ancor prima, non può essere ammesso in considerazione della qualificazione del rapporto negoziale in questione quale contratto autonomo di garanzia e dalla sua deviazione dallo schema legale tipico della fideiussione
All'opponente spetta, invece, l'azione di regresso ex art. 1950 cc, nei limiti di quanto pagato: 1) nei confronti della e della quale sottoscrittrici della polizza fideiussoria;
Controparte_4 Parte_1
si rammenta, sotto tale profilo, che la polizza venne sottoscritta dalla mandataria e che CP_4
nell'Allegato AG alla polizza fideiussoria viene specificato che i partecipanti all' sono la CP_5 [...]
quale 'Capogruppo' e la Esse A3 quale 'Partecipante (v. allegato al doc. 4 fasc. parte CP_4
opponente); 2) nei confronti dei sottoscrittori dell' Allegato per Dichiarazione di Coobbligazione e, cioè, ed , quali soggetti coobbligati per espressa previsione CP_4 CP_3 CP_1
contrattuale (si vedrà tuttavia che l'azione nei confronti di andrà rigettata, essendo CP_1
emersa l'apocrifia della sua sottoscrizione).
Quanto alla posizione di le doglianze svolte - relA.T.I.ve alla insussistenza della Parte_1
solidarietà e all'assenza di qualsiasi inadempimento ad essa imputabile - non possono essere accolte, in quanto «la società capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 aggiudicatario di un appalto di opere pubbliche, agisce - in mancanza di diversa ed esplicita volontà delle parti - quale mandataria delle altre società partecipanti al raggruppamento, sicché il contratto di garanzia autonoma da questa stipulato nell'interesse delle altre imprese è vincolante anche per queste ultime, le quali restano obbligate in via di regresso nei confronti del garante che sia stato escusso dal committente»(Cass. n. 30115/2017; Cass. n.
5526/2012).
Si evidenzia ancora che non può avanzare alcuna eccezione nei confronti della DI Parte_1
che riguardino il rapporto garantito, essendo a ciò inibita da specifica disposizione contrattuale che impone al Contraente di pagare a semplice richiesta, senza avanzare alcuna eccezione.
Quanto, invece, ai sottoscrittori dell'Allegato per Dichiarazione di Coobbligazione, si deve rilevare come la CTU grafologica espletata a firma del Prof. ha evidenziato, a seguito Persona_1
di un percorso di analisi e di verifica razionale ben motivato ed immune da vizi logici, anche integrato dalle precisazioni rese a verbale d'udienza, che «le firme in verifica ” per le CP_3
corrispondenze espresse con la comparativa, sono da attribuire a : la presenza di CP_3
fotocopie non permette però il giudizio di certezza
- le firme in verifica manifestato sostanziale difformità con le firme del saggio Persona_2
grafico detto le , quindi non sono autografe CP_1
- Le firme in verifica hanno palesato alcune riferibilità con le firme : CP_1 CP_3
ma le analogie non sono sufficienti per poter attribuire con certezza al . CP_3
II CTU, sentito a chiarimenti all'udienza del 10 Giugno 2021 in ordine alla dedotta mancanza di certezza, ha precisato: «per quanto riguarda la variabilità delle firme di comparazione rispetto al saggio grafico cui è stato sottoposto , posso affermare che capita spesso che il CP_3
saggio grafico possa avere delle variazioni rispetto alle firme comparative già in atti: ciò tuttavia non esclude e non inficia la conclusione cui sono pervenuto circa la genuinità della firma apposta da . CP_3
Quanto invece alla firma apposta da posso dire che sicuramente questa non è a CP_1
lui attribuibile, rimanendo solo il dubbio se la sottoscrizione possa essere stata apposta da
o meno». CP_3
La domanda di regresso nei confronti di deve essere quindi rigettata.” CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Esse, impugnando la stessa con quattro motivi di gravame.
Si è costituita in giudizio la DI, che ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo, a sua volta, appello incidentale, con il quale ha impugnato la sentenza con cinque motivi di gravame. Si è costituita in giudizio anche l'Unione che ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità per tardività dell'appello incidentale proposto nei suoi confronti dalla DI e chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello principale.
Si è costituito, infine, in giudizio , il quale ha proposto appello incidentale avverso la CP_1 sentenza di primo grado limitatamente al capo riguardante la compensazione delle spese legali di primo grado tra lui e la DI.
Nelle more del giudizio d'appello, la Corte, con ordinanza del 16.12.2021, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dalla DI, mentre con ordinanza del
16.12.2021 ha accolto l'istanza di sospensiva avanzata dalla Esse, confermando il provvedimento emesso inaudita altera parte in data 21.10.2021.
Con ordinanza del 6.7.2023, la Corte ha dichiarato la contumacia degli appellati e CP_3
. Controparte_12
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14.2.2024 e successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del
Presidente di Sezione del 27.1.2025, stante l'impedimento di un componente del Collegio.
All'udienza collegiale del 18.2.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 26.2.2025, e decisa in camera di consiglio del 10.4.2025 all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni, formulate dalla Unione, di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello incidentale proposto dalla DI.
L'Unione, infatti, dopo aver ricordato che l'appello principale avanzato dalla Esse aveva ad oggetto solo la parte della sentenza che aveva statuito in ordine ai rapporti tra garante e garantito ovvero un capo totalmente autonomo rispetto a quello relativo al pagamento in suo favore delle somme dovute in forza della polizza fideiussoria, ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, per tardività dello stesso e per omessa notifica dell'appello incidentale, affermando, per un verso, che la DI avrebbe dovuto notificare anche ad essa la propria comparsa di costituzione e, per altro verso, che, trattandosi di capo autonomo, per evitare il passaggio in giudicato dello stesso nei suoi confronti, avrebbe dovuto effettuare la notifica nel termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dal momento della notifica dell'appello da parte di Parte_1
Le eccezioni vanno entrambe rigettate.
Infatti, con riferimento alla prima eccezione, si osserva che l'interesse della DI ad impugnare la sentenza era sorto solo a seguito dell'appello della avverso il capo predetto, atteso che, con lo Pt_1 stesso, era stato posto in dubbio l'obbligo della appellante di tenerla indenne da qualsiasi onere e che, avendo la Esse impugnato per prima la sentenza, la DI non poteva che farlo a sua volta in via incidentale, trattandosi di capi della sentenza (quello relativo al rigetto dell'opposizione e quello afferente al rapporto tra garante e garantito) connessi tra loro.
Pertanto, in forza del principio di unitarietà dell'impugnazione ed al combinato disposto degli artt.
333 e 334 c.p.c., l'appello della DI, anche se vertente su un capo della sentenza apparentemente estraneo all'Unione, poteva essere proposto anche dopo la scadenza dei 30 giorni dalla notifica di quello principale da parte della Esse.
In relazione, poi, alla seconda eccezione, si rileva che, all'udienza di prima comparizione, svoltasi in data 12.7.2023, il contraddittorio era del tutto integro, dato che la Unione, in data 6.12.2021, si era costituita nella fase cautelare apertasi in corso di causa (e quindi all'interno del procedimento), prendendo, altresì, posizione sull'appello incidentale della DI (costituitasi in giudizio in data
25.11.2021) ed in data 18.1.2022, si era costituita nel merito, per cui, non essendo la stessa rimasta contumace, non poteva trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 331 c.p.c. (al contrario di e di , nei cui confronti era stata, infatti, ordinata la notifica dell'appello CP_4 CP_3 incidentale).
Ciò detto, con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante principale Esse ha censurato la decisione del giudice di primo grado di motivare il rigetto delle domande da essa formulate riportandosi, per relationem, ad un precedente inconferente (Cass. n. 30115/2017, che richiamava
Cass. n. 5526/2012, ove era stata affrontata la temA.T.I.ca della solidarietà dell'A.T.I. orizzontali nell'ipotesi in cui la polizza fosse intestata alla sola mandante), in violazione degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., senza tener conto della particolare natura delle A.T.I. verticali (a cui apparteneva quella di specie) e della limitazione della responsabilità pro-quota per le mandanti, prescritta dall'art. 37, comma 5, D. lgs. n 163/2006, nonché di quella di omettere l'esame della natura giuridica dell' in esame (necessaria per la corretta ricostruzione delle posizioni giuridiche dei soggetti CP_5 coinvolti nella vicenda), in violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 113 del d.lgs. n. 163/2006
e degli artt. 92 e 128, d.p.r. n. 207/2010, ritenendo che, all'interno dell' il contratto autonomo CP_5 di garanzia sottoscritto dalla mandataria capogruppo vincolasse anche le singole mandanti per l'intero, invece che per quota e che essa, quale società che aveva eseguito lavori scorporabili, non potesse avanzare eccezioni nei confronti della DI Assicurazioni in relazione al rapporto garantito, essendo a ciò inibita dalla disposizione contrattuale che imponeva al contraente di pagare a prima richiesta, nonostante che le garanzie assicurative prestate dai mandanti di A.T.I. verticali fossero circoscritte alle rispettive responsabilità "pro quota". In particolare, l'appellante, dopo aver premesso che l'A.T.I. raggiunta con la aveva CP_4 natura verticale, ha ricordato che, mentre il primo periodo del quinto comma dell'art. 37, D.lgs. n.
163/2006 stabiliva la regola generale secondo cui le società componenti l' erano solidalmente CP_5 responsabili per la regolare esecuzione di tutte le prestazioni dedotte in contratto, al fine di tutelare l'interesse pubblico, al contrario, il secondo periodo, prevedeva (solo per le A.T.I. verticali ovvero per le associazioni per le quali era prevista la differenza tra lavori di categoria prevalente, assumibili unicamente dalla mandataria-capogruppo e lavori di categoria scorporabile, assumibili dalle mandanti, che dovevano possedere qualificazione SOA coerente con i lavori assunti per categoria e classifica), un'eccezione alla predetta regola generale, consistente nella limitazione ex lege della responsabilità per le imprese che assumevano lavori scorporabili alla sola esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario per l'esecuzione dell'appalto nella sua globalità (in altri termini, in un'A.T.I. verticale, l'impresa mandante è responsabile, a titolo parziario, unicamente per le prestazioni che è qualificata a svolgere e per cui possiede certificazione SOA, mentre l'impresa mandataria-capogruppo, resta coobbligata solidalmente per tutte le prestazioni oggetto di appalto, incluse quelle assunte dalle singole mandanti).
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Ed invero, va ricordato che, in tema di associazione temporanea di imprese, l'art. 37 del d.lgs. n.
163 del 2006 (applicabile al caso di specie ratione temporis) distingueva il raggruppamento orizzontale, che ricorreva allorquando tutte le imprese riunite eseguivano la stessa prestazione per i servizi e le forniture e realizzavano i lavori della stessa categoria di qualificazione, dal raggruppamento verticale, configurabile quando, per i servizi e le forniture, la mandataria eseguiva la prestazione principale e le mandanti le prestazioni secondarie, mentre per i lavori, la mandataria realizzava i lavori della categoria prevalente e le mandanti quelli delle categorie scorporabili.
Tanto ricordato, premesso che il giudice di primo grado non aveva affatto motivato per relazionem la decisione di rigetto dell'opposizione né qualificato espressamente la natura dell'associazione in questione, si osserva che, nel caso di specie, l' a cui avevano partecipato la e la CP_5 CP_4
Esse era sicuramente di tipo verticale, atteso che: 1) il bando di gara pubblicato, nel luglio del 2012, dall'Unione (avente ad oggetto i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la discarica di Pianvallico nel Comune di prevedeva, quale condizione soggettiva di Controparte_11 partecipazione, il possesso di documentazione da parte dei partecipanti della loro capacità tecnica
(attestazione SOA adeguata, per categoria e classifica, ai lavori da assumere ex art. 92, 108 e 109
D.P.R. 2007/2010 e 3 D.P.R. 34/2000) in relazione ai lavori appaltati (OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica ed OG12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) e specificava che le lavorazioni OG9 erano quelle prevalenti (essendo di importo pari a 1.475.615,00 euro, corrispondente all'82,19% dei lavori), mentre quelle OG12 (di importo pari a 315.815,00 euro, corrispondente al 17,81% dei lavori) e potevano essere eseguite o direttamente dall'impresa partecipante (se il concorrente era in possesso della relativa qualifica con possibilità di subappalto) o mediante la costituzione obbligatoria di un'A.T.I. verticale, con mandante in possesso della qualificazione OG12 (come nel caso di specie) od ancora mediante l'istituto dell'avvalidamento dell'appaltatore o del mandante ex art. 49 del D.lgs n. 163/2006 (vd doc. 2 del fascicolo di primo grado della Esse); 2) le società ed Esse avevano concorso alla predetta gara in forma di CP_4
“costituendo raggruppamento temporaneo di tipo verticale”, come espressamente dichiarato dalle stesse nelle premesse del regolamento di mandato sottoscritto in data 12.10.2012, ove avevano anche precisato che, se fossero risultate aggiudicatarie dell'appalto, avrebbero costituito una A.T.I. con la quale capogruppo e che, in considerazione della struttura dell' (che veniva CP_4 CP_5 implicitamente confermata come verticale – vd art.7 dell'accordo), la responsabilità della mandante assuntrice dei lavori scorporati (ovvero la sarebbe stata limitata all'esecuzioni delle prestazione Pt_1 di sua competenza, fermo restando la responsabilità solidale della mandataria - ovvero della CP_4
- ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.lgs n. 163/2006 (vd doc. 5 del fascicolo di primo grado
[...] della;
3) le predette società, nel contratto associativo stipulato, in data 19. 10.2012, a seguito Pt_1 dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, avevano pattuito che, ai fini interni, si sarebbero suddivise l'obbligazione contrattuale, ex art. 1298 c.c., nel seguente modo: la per la quota CP_4 dell'82,19% (corrispondente a quella per i lavori prevalenti) e la Esse del 17,81% (corrispondente a quella per i lavori scorporabili) e che l'eventuale responsabilità solidale e le spese che, nei rapporti con l'appaltante, fossero state poste a carico dell'imprese associate, nei rapporti interni, sarebbero state invece ripartite tra le singole imprese in proporzione al valore delle quote dei lavori e delle forniture affidate a ciascuna di esse (vd art. 7 del doc. 3 del fascicolo di primo grado della e 4) Pt_1 nel regolamento di mandato stipulato in pari data, a seguito della avvenuta costituzione dell' CP_5 avevano ribadito che la avrebbe realizzato solo i lavori rientranti nella categoria OG9 e CP_4 la solo quelli rientranti nella categoria OG12 (ovvero solo i lavori per i quali le due società Pt_1 avevano rispettivamente la certificazione SOA, essendo, la prima, una società che si occupava prevalentemente di produzione di energia elettrica e la seconda, di bonifiche ambientali – vd visure delle società in atti) e che la responsabilità della Esse sarebbe stata limitata all'esecuzione dei lavori di propria competenza (ferma la responsabilità solidale della mandataria ex art. 37, quinto comma,
D.lgs n. 163/2006).
Ciò detto, va altresì rilevato che la aveva conferito alla il mandato a sottoscrivere Pt_1 CP_4 in proprio nome e conto, quale capogruppo dell' tutti gli atti impegnativi per l'associazione ed CP_5
a stipulare qualsiasi atto attinente al contratto d'appalto (vd art. 4 e 5 del contratto associativo con conferimento di mandato – doc. 5 del fascicolo di primo grado della , tra cui si collocava Pt_1 necessariamente la polizza assicurativa (ovvero sia quella provvisoria, già richiesta in sede di bando al paragrafo G, sia quella definitiva, che doveva essere necessariamente stipulata a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto), funzionalmente collegata al contratto di appalto, rispetto al quale si poneva come atto esecutivo di apposita obbligazione (tanto è vero che essa era imposta dall'ente committente, che assumeva, rispetto al contratto di garanzia, la qualità di terzo beneficiario) e che la polizza definitiva, stipulata dalla , nella predetta qualità, in data 11.10.2012, riportava, CP_4 nell'allegato AG, facente parte integrante della stessa, sia il nominativo di tutti i contraenti/partecipanti all' (ovvero sia la che la Esse), sia il contenuto della CP_5 CP_4 garanzia (“La presente garanzia è prestata al sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile
2006 n 163 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n.123 e delle condizioni integrA.T.I.ve previste all'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006. In particolare, si precisa che: la Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e rinuncia espressamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.; la Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art.30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e dall'art. 113 comma 3 D.Lgs.
n.163/2006. La polizza resterà valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.”).
Pertanto, poiché la speciale garanzia definitiva prevista dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 doveva essere interpretata anche alla luce dell'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010 (che, dopo aver stabilito che, in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative dovevano essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma
5, del codice, precisava anche che, nell'ipotesi di mandanti di prevista nel comma 6, Controparte_13 la mandataria doveva presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità
"pro quota"), ne consegue che, per la Esse, le garanzie assicurative dell'appalto dovevano essere limitate alla quota da essa assunta e che la stessa - pur essendo impedita a sollevare eccezioni in relazione alla propria quota di responsabilità, stante la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza ed il non contestabile inadempimento dell' al contratto di appalto, avendo la stessa CP_5 abbandonato il cantiere senza ultimare i lavori appaltati o collaudare quelli già svolti dalla – Pt_1 doveva essere ritenuta obbligata, in via di regresso, al pagamento in favore della DI di una somma corrispondente al 17,81% dell'importo complessivo della cauzione, pari alla percentuale dei lavori scorporabili appartenenti alla categoria OG12 ad essa appaltati.
La stessa, quindi, in parziale riforma della sentenza appellata, va condannata al pagamento della somma corrispondente di euro 19.441,63, oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto pagamento della DI fino al saldo effettivo.
Con il terzo motivo di gravame dell'appello principale e con il primo ed il secondo motivo dell'appello incidentale (che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), la e la DI hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare Pt_1
l'eccezione di riduzione del massimale da esse rispettivamente avanzata, ritenendo che fosse necessaria la prova della avvenuta realizzazione della condizione prevista dall'art. 113 D.lgs
163/2006 per lo svincolo “automatico” della somma (ovvero la prova che la quale CP_4 capogruppo dell' avesse trasmesso alla DI i SAL già pagati dall'Unione), in violazione e falsa CP_5 applicazione dell'art. 113, comma 3, d. lgs. n. 163/2006, nonché eccepito (solo la DI)
l'inammissibilità per tardività dell'eccezione di mancata prova della consegna del SAL formulata dalla Unione solo in sede di comparsa conclusionale.
Con riferimento al merito, la Esse ha, in particolare, affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che l'art. 113, terzo comma, del D.lgs citato (che prevedeva lo svincolo automatico “senza necessità di benestare del committente”) riguardava il rapporto tra appaltatore e assicuratore, per cui, nel caso di specie, le eventuali contestazioni circa la mancata consegna dei SAL ai fini dello svincolo avrebbero potuto essere eventualmente svolte solo dalla DI nei confronti di quale capogruppo dell' mentre la DI - oltre a ribadire che, in ragione CP_4 CP_5 dell'avanzamento dei lavori eseguiti dall' ed all'emissione dei SAL da parte di quest'ultima, CP_5 documentalmente attestati (doc. 7 del fascicolo di primo grado), l'importo della garanzia si era automaticamente ridotto ad € 103.941,46 - ha sostenuto che, essendo la riduzione un fatto costituente obiettiva conseguenza dell'avanzamento dei lavori, la preventiva consegna dei SAL, poteva al più rilevare ai fini del solo adeguamento del premio di polizza e per fondare una eventuale contestazione e/o pretesa dell' in ipotesi di omesso adeguamento dello stesso. CP_5
Al riguardo, va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla DI con il secondo motivo di gravame dell'appello incidentale, atteso che l'eccezione di mancata prova della consegna del SAL, contrariamente a quanto sostenuto dalla DI, risulta essere stata formulata dalla
Unione già in sede di comparsa di costituzione e risposta, nonché reiterata dalla stessa sia nella memoria e art. 183, sesto comma c.p.c. che nella comparsa conclusionale.
Ciò detto, in relazione al merito - sebbene sia vero che lo svincolo progressivo della garanzia fideiussoria, previsto dal terzo comma dell'art. 113 D.lgs n. 163/2006 (del seguente tenore letterale: “La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normA.T.I.va vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata”) era collegato unicamente all'avvenuto avanzamento dei lavori;
che detto meccanismo non era disapplicabile dalle parti con un eventuale accordo pattizio e che il committente non aveva alcun diritto di opporsi alla riduzione del massimale, sia perché soggiaceva automaticamente alla stessa sia perché non essendo parte della garanzia stipulata a suo favore ex art. 1411 c.c. poteva solo beneficiare ma non interferire nei meccanismi del contratto assicurativo, che riguardavano unicamente lo stipulante ed il promittente – va, tuttavia, osservato che, nel caso di specie, la quale capogruppo dell' era rimasta CP_4 CP_5 contumace e non aveva fornito la prova dell'avvenuta trasmissione dei SAL alla DI (e, quindi, dell'avvenuto adempimento dell'unica condizione, su di essa gravante, a cui era espressamente subordinato lo svincolo parziale della garanzia).
Pertanto, considerato che la produzione documentale dei SAL, eseguita in giudizio dalla Pt_1 aveva il solo fine di provare il proprio adempimento al contratto d'appalto e che l'DI, pur trovandosi nella posizione di farlo, non aveva prodotto alcuna documentazione attestante l'asserito svincolo parziale della polizza (ovvero la riduzione del massimale) a seguito dell'avvenuta trasmissione dei
SAL da parte della , quale capogruppo dell' che ne era onerata in base al terzo CP_4 CP_5 comma dell'art. 113 del decreto legislativo, ne consegue che la decisione del giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di riduzione del massimale ad € 103.941,76 da esse avanzata, in quanto non provata, appare immune da censure.
Con il quarto motivo di gravame dell'appello principale, la ha censurato la decisione del Pt_1 giudice di primo grado di aver escluso da qualsivoglia responsabilità, condannando essa, CP_1 in solido con la e , alla corresponsione delle somme in regresso, senza dar CP_4 CP_3 rilievo al fatto che una delle due firme presenti sulla dichiarazione di coobbligazione rilasciata dai signori e era falsa e senza considerare l'oggettiva responsabilità di DI, CP_3 CP_1 la quale, per mezzo del proprio agente assicurativo, aveva consentito che venisse apposta una firma falsa sulla polizza, sottraendo così uno dei due coobbligati in solido da qualsivoglia responsabilità; non aveva azionato ai sensi dell' art. 4 delle condizioni di polizza i suoi diritti nei confronti della CP_4
e non aveva immediatamente soddisfatto la richiesta di pagamento della
[...] Parte_4 contando di agire successivamente in regresso, in violazione e falsa applicazione del disposto combinato degli artt. 1227, 1292, 1298 c.c., nonché dei principi generali di correttezza e buona fede.
Il motivo è inammissibile ex art. 345 c.p.c., trattandosi di domande nuove, in quanto la nel Pt_1 giudizio di primo grado, non aveva mai avanzato richieste finalizzate ad accertare la responsabilità della DI per il comportamento illecito tenuto dal proprio agente assicurativo o per quelli successivamente posti in essere dalla stessa in mala fede.
Con il terzo motivo di gravame dell'appello incidentale, la DI ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare la richiesta di condanna della Unione alla restituzione di €
109.161,36, versati in corso di causa, con gli interessi ed il maggior danno decorrenti dal 6.8.2014, da essa avanzata, ritenendo (in violazione dell'art.1 dello schema tipo con riferimento all' art. 123 dpr. 207/10 e degli artt. 1462 e 2697 c.c.) che il pagamento del garante prescindesse da qualsiasi accertamento e dalla prova da parte del creditore dell'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale, senza tener conto che la polizza poteva essere escussa nei soli limiti del pregiudizio effettivamente subito dall'ente in conseguenza di una eventuale responsabilità debitoria della e non per il mero fatto di avere unilateralmente posto fine al contratto. CP_5
In particolare, la DI ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che la c.d. prima richiesta stabilita dall' art. 4 dello schema tipo (…..pagherà l' importo dovuto dal contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta ) configurava un obbligo di pagamento di tipo automatico ma non una pretesa da soddisfare in via forfettaria e predeterminata e non suscettibile di ripetizione e/o addirittura avulsa dal rapporto di base e poteva al più velocizzare l'adempimento ma non esonerare l'Unione dal fornire la prova dei danni subiti.
Il motivo è infondato.
Ed invero - premesso che la mera richiesta scritta con raccomandata da indirizzarsi dall'ente beneficiato al garante e "contenente gli elementi in possesso del primo per l'escussione della garanzia"
(prescritta dall'art. 4 Schema tipo 1.2 Allegato 1 d.m. 123 del 2004) integra il requisito di operatività della polizza per il quale il terzo beneficiato (ovvero l'amministrazione garantita) deve portare a conoscenza del garante l'intervenuto inadempimento del contraente di polizza al fine di escutere la garanzia - si osserva che nel predetto schema negoziale, il garante resta obbligato al pagamento in modo incondizionato ed autonomo rispetto all'obbligazione principale ed il garantito, beneficiario/Stazione Appaltante, può richiedere il pagamento di quanto dovuto nei limiti della garanzia senza vedersi opporre alcun limite contrattuale. La polizza cauzionale emessa dalla compagnia di assicurazione, che, quale garante, assume su di sé il pagamento della cauzione definitiva e, quindi, degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'appaltatrice-concessionaria, va inquadrata - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - nell'ambito dei contratti autonomi di garanzia.
Il garante è tenuto alla prestazione garantita in favore del creditore a “prima richiesta dello stesso”
e con rinuncia ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito in essere tra beneficiario e debitore principale, al quale il garante stesso resta estraneo.
L'affrancazione del rapporto di garanzia dalle sorti di quello garantito si realizza con la previsione di un meccanismo agile di escussione definito dalla necessità che il pagamento intervenga a "prima richiesta" del soggetto garantito e nel termine di quindici giorni, arco temporale che, assolutamente contenuto nella sua durata, esclude, per ciò stesso, che il soggetto garantito possa essere chiamato a dare conto del danno risentito in esito all'inadempimento del contraente di polizza e che possa esservi, nell'indicato termine, una interlocuzione tra garante e beneficiato di polizza, in cui il primo possa chiedere la prova del danno.
La previsione pure contenuta nell'art. 4, titolato "Escussione della garanzia", dello Schema Tipo
1.2 Allegato 1 del dm. n. 123 del 2004 che fa "salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute" non urta con l'indicata esegesi del contratto, nella sua compatibilità con ogni iniziativa del garante diretta a spingersi fino a contestare:
a) l'inesistenza dell'obbligazione principale, per adempimento o per causa di estinzione della stessa;
b) la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o per illiceità; c) l'esecuzione abusiva o fraudolenta dello stesso (exceptio doli generalis).
Il garante, infatti, in tali ipotesi, potrà eccepire la violazione della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto, restando in difetto di tale eccezione, nella impossibilità ad agire in rivalsa nei confronti del debitore, per aver soddisfatto le pretese illegittime del garante che gli ha chiesto di "pagare a prima richiesta" (cfr Cass. Civ. sent. n. 10652 del 24.4.2008; n. 26262 del
14.12.2007; n. 5997 del 17.3.2006 e n. 917 del 3.2.1999, nonché ord. n. 27145 del 21.10.2024 e n.
23434 del 30.8.2024).
Si rileva, inoltre, che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (cfr Cass.
Civ. SU sent. n. 3947 del 18.2.2010), l'obbligazione del garante di una polizza fideiussoria non è rivolta al pagamento del debito principale bensì ad "indennizzare" il creditore rimasto insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore principale.
Il garante non si obbliga a garantire l'adempimento quanto (e piuttosto) a tenere del tutto indenne il beneficiario dal pregiudizio per l'inadempimento del debitore con una prestazione per equivalente, ma non necessariamente corrispondente a quella originariamente dovuta, e quindi al danno risentito, avente ad oggetto una somma di denaro predeterminata dalle parti ed il credito del creditore garantito da polizza fideiussoria, avente natura di cauzione assicurativa, ha natura indennitaria e non corrisponde, nel quantum, al danno sofferto dal creditore assicurato;
la cauzione, infatti, è sganciata tanto dal principio strettamente assicurativo, secondo il quale l'impresa può rimborsare solo un danno subito dall'assicurato che sia stato puntualmente dimostrato, quanto dal principio che sostiene la disciplina della fideiussione e per il quale il fideiussore si obbliga ad adempiere la prestazione del debitore principale, per cui detto credito non ha carattere risarcitorio e non necessita di allegazione specifica e prova delle singole voci di danno.
Con il quarto motivo di gravame dell'appello incidentale, la DI ha censurato la decisione del giudice di primo grado di omettere, a seguito dell'avvenuto rigetto dell'opposizione, la condanna dei convenuti chiamati in causa, e , al pagamento in suo favore delle Pt_1 CP_4 CP_3 ulteriori somme poste a suo carico per effetto della conferma del decreto ingiuntivo n. 13858/2013 del Tribunale di Firenze.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, va, in primo luogo, precisato che, nell'atto di citazione in opposizione, la DI - dopo aver affermato l'applicabilità alla polizza stipulata delle norme sulla fideiussione ed in particolare degli artt. 1953 e 1950 c.c. - aveva proposto una domanda di condanna al rilievo ed al regresso nei confronti sia della e della quali coobbligate in solido ex art. 37, quinto comma, CP_4 Pt_1
D.lgs n. 163/2006, che di e , in forza della scrittura denominata “allegato CP_3 CP_1 per dichiarazione di coobbligazione”, invitandole a rilasciare, in suo favore, garanzie in relazione alle somme indicate od a versare ad essa, a scopo di garanzia, il controvalore del massimale della polizza escussa, avanzando, in sede di conclusioni, punto 3, la seguente richiesta: “ritenere e dichiarare, nel contraddittorio con le imprese riunite in A.T.I. ed i coobbligati, il diritto della DI Assicurazioni
S.p.A., ai sensi dell'art. 1953 c.c. n. 1, di ottenere nei confronti di essi, nella forma del rilievo per cauzione, garanzia per l'importo ingiunto oltre agli interessi ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. e, in difetto, condannarli al pagamento dello stesso importo in favore, a scopo di garanzia della successiva azione di regresso ed al risarcimento dei danni”.
Al riguardo, va ricordato che l'art. 1953, n. 1, c.c. introduce una tutela cautelare, ottenibile dal fideiussore all'inizio o nel corso del giudizio in cui il medesimo è stato convenuto per il pagamento della cauzione, tramite cui viene riconosciuto al fideiussore il diritto di forzare il debitore garantito a soddisfare il credito (o mediante il pagamento diretto della somma al creditore o mediante la consegna ad esso dei fondi necessari). Detto diritto, secondo l'orientamento maggioritario della dottrina - a cui questo Collegio aderisce
- si estingue ogni qual volta il fideiussore paghi, in corso di causa, quanto da esso dovuto o quando il giudizio iniziato contro di esso si chiuda con la sua condanna, atteso che, in questo caso, il diritto al rilievo viene sostituito dal diritto di regresso contro il debitore, risultando contrario ai principi del nostro ordinamento che il fideiussore, prima di pagare, possa ottenere un titolo esecutivo avente ad oggetto la somma garantita, che possa far valere contro il debitore principale.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, il diritto ex art. 1953
c.c., con riferimento alla somma (pari ad euro 109.161,36) versata dalla DI in corso di causa in ottemperanza all'ordinanza emessa ex art. 186 bis c.p.c., si era estinto con il pagamento della stessa, mentre, in relazione alla somma residua, dovuta a titolo di cauzione, il giudice di primo grado, avendo rigettato l'opposizione proposta dalla DI, non poteva più pronunciarsi sulla domanda di rilievo
(come invece richiesto dalla stessa nel caso di specie), ma solo eventualmente condannare il debitore al risarcimento del danno per l'inadempimento alla domanda predetta, nel caso in cui fosse stato dimostrato il danno;
situazione non ravvisabile nella fattispecie (in altri termini, la somma non avrebbe potuto comunque coincidere con quella dovuta in garanzia al creditore, essendo rappresentata dal pregiudizio, concretamente dimostrato, derivante dalla necessità di mantenere indisponibile nel patrimonio dello stesso fideiussore ciò che era necessario per l'adempimento, da parte dello stesso, della sua obbligazione nel confronti del creditore, nel periodo intercorrente tra l'inadempimento del debitore e la prestazione della garanzia – cfr Cass. civ. 21.4.1965 n. 699).
Con il quinto motivo di gravame dell'appello incidentale, l'DI ha censurato la decisione del giudice di primo grado di omettere la declaratoria di inutilizzabilità della produzione documentale effettuata dalla difesa della in data 19.7.2019. Pt_1
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, atteso che il giudice non aveva utilizzato detta documentazione ai fini decisori.
Con l'unico motivo dell'appello incidentale, ha censurato la decisione del primo CP_1 giudice di compensare totalmente le spese del giudizio tra lui e la DI, ritenendo che fossero sussistenti “gravi motivi”, rappresentati dalla circostanza che la falsità della sua firma apparentemente apposta sull'Allegato per Dichiarazione di Coobbligazione era stata accertata solo a seguito di CTU
e che, pertanto, la DI, all'atto dell'instaurazione del giudizio, non poteva sapere che la sua firma fosse apocrifa.
Al riguardo, l'appellante ha affermato che il giudice, avrebbe dovuto tener conto del fatto che: 1) la nuova formulazione dell'art. 92 secondo comma c.p.c. non prevedeva più la possibilità di addivenire alla compensazione delle spese in caso di ritenuti sussistenti gravi motivi;
2) egli, nel costituirsi in giudizio, aveva immediatamente contestato la non autenticità delle proprie firme apposte sull'appendice della polizza fideiussoria n. 92740073 e contenute nella “dichiarazione di coobligazione” e 3) anche a seguito del deposito della CTU, la DI non aveva dichiarato di rinunciare alle domande di condanna svolte nei suoi confronti.
Il motivo è fondato.
Al riguardo, si ricorda che l'applicazione del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., presuppone che vi sia stata reciproca soccombenza tra le parti ovvero che, a giustificazione di tale decisione, ricorrano altre specifiche ragioni (tale essendo la formulazione applicabile ratione temporis dell'articolo in esame, così come modificato ai sensi del d.l. n° 132/14 nonché ai sensi della recente sentenza n°
77/18 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. laddove non prevede che il giudice possa disporre la compensazione delle spese, oltre che nelle due ipotesi espressamente ivi indicate, anche ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) che debbono essere esplicitate in motivazione.
Nel caso di specie, poiché era risultato integralmente vittorioso (avendo il c.t.u. CP_1 accertato la non riferibilità ad esso della firma apposta sull'Allegato per Dichiarazione di
Coobbligazione) non poteva non applicarsi l'art. 91 c.p.c. e, di conseguenza, il giudice di primo grado, non ostandovi alcuna soccombenza reciproca, né ragioni eccezionali - non potendo ritenersi tale quella addotta in motivazione, atteso che l'eventuale convincimento in buona fede della veridicità della firma da parte della DI poteva eventualmente valere a giustificare la condotta di quest'ultima nella fase precedente la conoscenza degli esiti della c.t.u. grafologica ma non in quella successiva - avrebbe dovuto condannare la DI alla rifusione delle spese di lite, in quanto totalmente soccombente nei suoi confronti, per cui la sentenza va riformata sul punto.
Per quanto sin qui detto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la DI va condannata alla rifusione in favore di delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano come da CP_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, secondo i criteri dettati, con riferimento ai rapporti tra la DI ed i terzi chiamati, dallo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00 (importo pagato dalla DI pari ad euro 109.161,36 oltre interessi).
Le spese del presente giudizio seguono anch'esse il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, secondo i criteri dettati dallo scaglione per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, aggiornati dal D.M. n. 147/22 (in vigore dal
23.10.22), con compensazione delle stesse, tra la DI e la in misura del 70%, in ragione della Pt_1 reciproca soccombenza, mentre nulla va, invece, disposto in relazione alla posizione della CP_4
e di rimasti contumaci.
[...] CP_3
Si deve dare atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte della DI, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis
DPR 115/2000.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 2067/2021 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 29.7.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza predetta e fermo il resto, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla , Parte_5 condanna la e la (quest'ultima Controparte_12 Parte_5 limitatamente all'importo di euro 19.441,63, per le ragioni di cui in motivazione), nonché
[...]
, al pagamento in favore della DI Assicurazioni S.p.A. (la CP_3 Controparte_12
e , in solido tra loro) della somma di euro 109.161,36, oltre interessi
[...] CP_3 legali dalla data dell'avvenuto pagamento sino al saldo effettivo;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , condanna la DI Assicurazioni CP_1
S.p.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute dal medesimo nel primo grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 13.430,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- rigetta l'appello incidentale proposto dalla DI Assicurazioni S.p.A.;
- condanna la DI Assicurazioni S.p.A. alla rifusione in favore di , delle spese di lite CP_1 sostenute dal medesimo nel presente giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro
14.317,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- condanna, previa compensazione delle spese di lite, in misura del 70%, in ragione della reciproca soccombenza, la DI Assicurazioni S.p.A., alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...]
nel presente giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro Parte_5
4.295,10 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge
- condanna la DI Assicurazioni S.p.A. e la , in solido tra loro, alla Parte_5 rifusione delle spese di lite sostenute dalla nel presente TE giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro 14.317,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte della DI Assicurazioni S.p.A., dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000. Così decisa in Firenze il 10.4.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese