TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
446/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. FABIO DI SANTO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MARIA CONCETTA SEGRETO in sostituzione dell'avv. VITTORIO CAMILLERI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 446/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. Fabio Di Santo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO in persona del suo procuratore, Controparte_1
in qualità di legale rappresentante pro tempore di Controparte_2 CP_3
(C.F./P.I./R.I. ), in forza di procura autenticata nella firma per atto del P.IVA_1
Notaio dott. di Roma del 9 ottobre 2018, rappresentata e difesa, come Persona_1 da procura in atti, dall'avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 3 marzo 2020 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 631/2019 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di €
2 94.695,83 – oltre interessi e spese – sulla scorta della fattura n. 080316101282638A indicata nel libro giornale, contestando i consumi.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 27 aprile 2021, venivano concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e il giudizio perveniva per la prima volta davanti allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 12 gennaio 2023.
Dopo alcuni differimenti resi necessari dalla necessità di riorganizzare il gravoso ruolo ereditato e di definire liti di più risalente iscrizione, la causa – ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria – viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa occorre specificare che la decisione della lite seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass., S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente a esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v., per tutte, Cass.,
n. 11458/2018).
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento
3 della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Tale onere non muta neppure nel caso di azione di accertamento negativo giacché, secondo un consolidato orientamento di legittimità, “[i]n tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass., n.
19154/2018).
4 Nel caso di specie il credito oggetto di contestazione deriverebbe dagli accertamenti condotti il 17 agosto 2018 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. che, insieme ai
Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria – Gallico, recatisi presso il punto di prelievo sito Reggio Calabria - Gallico, via Marina snc (POD IT001E78971695) riscontravano un allaccio diretto alla rete elettrica realizzato mediante un cavo composto da n. 4 fili di sezione 16 mm2, collegati direttamente e abusivamente alla rete di E-Distribuzione, che confluivano sull'impianto utente mediante un interruttore privato.
Nondimeno tale credito non risulta provato giacché nel verbale di verifica allegato alla comparsa di risposta si dà espressamente atto dell'impossibilità di rilevare alcunché:
anche per l'assenza di misuratori:
5 Né l'opposta può sostenere di aver dovuto necessariamente emettere la contestata fattura perché la società di distribuzione, unitamente al verbale di verifica, le ha inviato un prospetto di ricostruzione presuntiva dei consumi per il quinquennio anteriore alla verifica, ovverosia contenuto entro il termine prescrizionale.
Una questione siffatta attiene ai rapporti interni tra c.d. trader (venditore) di energia elettrica ed il distributore, che la avrebbe potuto chiamare in causa, e CP_4 rimane estranea all'oggetto del giudizio (v. Corte App. Messina, n. 21/2025).
È invero evidente che la somma pretesa non trova alcun supporto giustificativo vuoi perché non si basa su rilevazioni effettive vuoi perché presuppone una circostanza da dimostrare, vale a dire che l'allaccio abusivo si è protratto per ben cinque anni;
elemento questo in contrasto anche con il procedimento n. 3867/2018 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria che per i medesimi fatti ha contestato il furto di energia elettrica “mediante installazione di un interruttore abusivo collegato tramite due cavi ad una cassetta di derivazione dell'Enel nelle vicinanze” nel periodo che va dal 3 agosto al 17 agosto 2018.
Peraltro, la comunicazione del distributore non spiega neppure in che modo è stata calcolata la data di inizio del prelievo irregolare e afferma apertamente di fondarsi su
6 un automatismo rimasto sguarnito di riscontri, i.e. sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo.
Alla luce del compendio documentale raccolto – l'opposta, si noti, non ha articolato alcuna prova mentre l'opponente ha avanzato richieste istruttorie irrilevanti –
l'opposizione va accolta, non essendo possibile determinare l'effettivo ammontare del credito azionato in via monitoria;
credito i cui criteri di quantificazione sono rimasti indimostrati – per omessa evocazione in lite del distributore di energia – e che, pertanto, non avrebbero potuto essere stimati neppure a mezzo di una C.T.U. dall'evidente carattere esplorativo, ove disposta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opposta e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 446/2020 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 631/2019 emesso da questo Tribunale il 5 dicembre 2019;
2) condanna rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite che liquida in € 7.458,50 (di cui € 406,50 per esborsi e il
[...] resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
7
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
446/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. FABIO DI SANTO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MARIA CONCETTA SEGRETO in sostituzione dell'avv. VITTORIO CAMILLERI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 446/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. Fabio Di Santo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO in persona del suo procuratore, Controparte_1
in qualità di legale rappresentante pro tempore di Controparte_2 CP_3
(C.F./P.I./R.I. ), in forza di procura autenticata nella firma per atto del P.IVA_1
Notaio dott. di Roma del 9 ottobre 2018, rappresentata e difesa, come Persona_1 da procura in atti, dall'avv. Vittorio Camilleri, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 3 marzo 2020 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 631/2019 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di €
2 94.695,83 – oltre interessi e spese – sulla scorta della fattura n. 080316101282638A indicata nel libro giornale, contestando i consumi.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 27 aprile 2021, venivano concessi termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e il giudizio perveniva per la prima volta davanti allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 12 gennaio 2023.
Dopo alcuni differimenti resi necessari dalla necessità di riorganizzare il gravoso ruolo ereditato e di definire liti di più risalente iscrizione, la causa – ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria – viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa occorre specificare che la decisione della lite seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass., S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente a esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v., per tutte, Cass.,
n. 11458/2018).
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento
3 della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
Il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Tale onere non muta neppure nel caso di azione di accertamento negativo giacché, secondo un consolidato orientamento di legittimità, “[i]n tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass., n.
19154/2018).
4 Nel caso di specie il credito oggetto di contestazione deriverebbe dagli accertamenti condotti il 17 agosto 2018 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A. che, insieme ai
Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria – Gallico, recatisi presso il punto di prelievo sito Reggio Calabria - Gallico, via Marina snc (POD IT001E78971695) riscontravano un allaccio diretto alla rete elettrica realizzato mediante un cavo composto da n. 4 fili di sezione 16 mm2, collegati direttamente e abusivamente alla rete di E-Distribuzione, che confluivano sull'impianto utente mediante un interruttore privato.
Nondimeno tale credito non risulta provato giacché nel verbale di verifica allegato alla comparsa di risposta si dà espressamente atto dell'impossibilità di rilevare alcunché:
anche per l'assenza di misuratori:
5 Né l'opposta può sostenere di aver dovuto necessariamente emettere la contestata fattura perché la società di distribuzione, unitamente al verbale di verifica, le ha inviato un prospetto di ricostruzione presuntiva dei consumi per il quinquennio anteriore alla verifica, ovverosia contenuto entro il termine prescrizionale.
Una questione siffatta attiene ai rapporti interni tra c.d. trader (venditore) di energia elettrica ed il distributore, che la avrebbe potuto chiamare in causa, e CP_4 rimane estranea all'oggetto del giudizio (v. Corte App. Messina, n. 21/2025).
È invero evidente che la somma pretesa non trova alcun supporto giustificativo vuoi perché non si basa su rilevazioni effettive vuoi perché presuppone una circostanza da dimostrare, vale a dire che l'allaccio abusivo si è protratto per ben cinque anni;
elemento questo in contrasto anche con il procedimento n. 3867/2018 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria che per i medesimi fatti ha contestato il furto di energia elettrica “mediante installazione di un interruttore abusivo collegato tramite due cavi ad una cassetta di derivazione dell'Enel nelle vicinanze” nel periodo che va dal 3 agosto al 17 agosto 2018.
Peraltro, la comunicazione del distributore non spiega neppure in che modo è stata calcolata la data di inizio del prelievo irregolare e afferma apertamente di fondarsi su
6 un automatismo rimasto sguarnito di riscontri, i.e. sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo.
Alla luce del compendio documentale raccolto – l'opposta, si noti, non ha articolato alcuna prova mentre l'opponente ha avanzato richieste istruttorie irrilevanti –
l'opposizione va accolta, non essendo possibile determinare l'effettivo ammontare del credito azionato in via monitoria;
credito i cui criteri di quantificazione sono rimasti indimostrati – per omessa evocazione in lite del distributore di energia – e che, pertanto, non avrebbero potuto essere stimati neppure a mezzo di una C.T.U. dall'evidente carattere esplorativo, ove disposta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opposta e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 446/2020 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 631/2019 emesso da questo Tribunale il 5 dicembre 2019;
2) condanna rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite che liquida in € 7.458,50 (di cui € 406,50 per esborsi e il
[...] resto per compensi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
7