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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6623/2023 R.G. TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gloria Martignetti presso Parte_1 il cui studio in Caserta al Viale Lincoln, 233;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in CP_1 virtù di procura generale alle liti dall'avv.to M.L. Ferrante ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta, CP_1
RESISTENTE ià Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. S. Liguori con il quale
[...] elett.te domicilia come in atti CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.10.2023, l'epigrafata parte ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 11.10.2023 è stata notificata a mezzo pec al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 02820239014713541/00 (All. 1) avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di pagamento n. 02820110053794892000 (che si impugna unitamente all'intimazione di pagamento in questa sede) di €. 10.427,64 relativa a premi e somme aggiuntive CP_1 competenza anni 2009/2010 e 2011 asseritamente notificato il 27/12/2011 di cui chiedeva l'annullamento per prescrizione del credito (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Si costituiva l' , rilevando che la cartella di pagamento opposta risultava interamente CP_1 discaricata dal Concessionario in data 22.11.2023, chiedendo dichiararsi anche cessata la materia del contendere
Si costituiva l' il ricorrente rilevando in particolare l'inammissibilità dell'azione per CP_4 aver il ricorrente aderito alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”), con dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti presentata il 30/04/2019 prot. n. W-2019043001374017, per vari carichi tra cui la cartella 02820110053794892000.
1 Acquisita la documentazione prodotta, depositato estratto di ruolo aggiornato, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo la cartella di pagamento stata stralciata come rilevato dall'Ente impositore CP_1 titolare del credito e come risulta dall'estratto di ruolo “creato” in data 6.12.2023 depositato dalla unitamente alla memoria di costituzione, come risultante altresì Controparte_5 dall'estratto di ruolo aggiornato “creato” il 16.5.2025 depositato telematicamente in pari data dai quali emerge che il debito residuo con riferimento a tutte le partite di ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 02820110053794892000 per i crediti è pari a euro 0,00(cfr. CP_1 produzione di parte resistente).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale annullamento. Residua la questione sulle spese. Ebbene, costituendosi in giudizio l' ha depositato dichiarazione di adesione alla CP_4 definizione per estinzione dei debiti presentata il 30/04/2019 prot. n. W-2019043001374017, per vari carichi tra cui la cartella 02820110053794892000. Tuttavia, dall'esame sia della domanda presentata dal ricorrente che dalla comunicazione di accettazione presentata da risulta che il ricorrente presentava si istanza di definizione agevolata per la cartella in CP_4 esame ma solo per alcuni carichi: “DICHIARA di voler procedere alla DEFINIZIONE PER
2 ESTINZIONE , dei carichi …contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi: …N. Progr. Numero cartella/avviso … 3 02820110053794892000… Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler procedere alla definizione soltanto dei seguenti carichi… 3 ST090720175815674590000012/D3 6T090720175815674590000012/D” (cfr. prod. e, cioè, di alcune delle partite di ruolo CP_4 riguardanti i crediti pretesi da altro ente ossia dalla Direzione provinciale di Caserta. E infatti, nel PROSPETTO DI SINTESI allegato alla comunicazione di accettazione di con CP_4 riferimento alla cartella n. 02820110053794892000 risulta come “identificativo carico”
“ST090720175815674590000012/D 36T0907201758156 74590000012/D e quale “ente” la
“Dir.prov.le di Caserta -uff. ” (cfr. prod. ADER). Controparte_6
Pertanto, appare evidente che il ricorrente non abbia presentato istanza di dichiarazione agevolata con riferimento ai crediti oggetto della presente impugnazione con la CP_1 conseguenza che alla stessa non può attribuirsi alcun valore di riconoscimento del debito
. CP_1
Dunque, non essendo stati prodotti altri atti aventi valore ricognitivo, tenuto conto che la cartella di pagamento 02820110053794892000 è stata notificata il 27.12.2011 e l'intimazione di pagamento opposta cui è sottesa la cartella è stata notificata solo nel 2023, appare evidente che in mancanza di ulteriori atti interruttivi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento il credito portato dalla predetta cartella era ormai prescritto essendo CP_1 trascorso oltre un quinquennio. Pertanto, considerato che lo sgravio è intervenuto certamente in data successiva al deposito del ricorso, sebbene le convenute non abbiano chiarito a fronte di quale ragione, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza a carico di e e vengono liquidate nella misura CP_4 CP_1 di cui in dispositivo anche in considerazione del valore del giudizio. Va, invece, respinta l'istanza di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
La previsione dell'art 96 comma 1 c.p.c è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007). In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Nel caso di specie, tuttavia, la parte non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della convenuta né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
3 Con riferimento all'ipotesi "sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte. In conclusione, nel caso di specie, non essendo stato allegato alcun elemento in fatto utile all'accertamento, non può essere accolta la domanda di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' e ciascuna al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 CP_4 spese di lite liquidate € 1.000,00 a carico di ciascuna, oltre IVA e CPA e spese forfettarie per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 27/5/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
4
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gloria Martignetti presso Parte_1 il cui studio in Caserta al Viale Lincoln, 233;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in CP_1 virtù di procura generale alle liti dall'avv.to M.L. Ferrante ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta, CP_1
RESISTENTE ià Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. S. Liguori con il quale
[...] elett.te domicilia come in atti CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.10.2023, l'epigrafata parte ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 11.10.2023 è stata notificata a mezzo pec al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 02820239014713541/00 (All. 1) avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di pagamento n. 02820110053794892000 (che si impugna unitamente all'intimazione di pagamento in questa sede) di €. 10.427,64 relativa a premi e somme aggiuntive CP_1 competenza anni 2009/2010 e 2011 asseritamente notificato il 27/12/2011 di cui chiedeva l'annullamento per prescrizione del credito (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Si costituiva l' , rilevando che la cartella di pagamento opposta risultava interamente CP_1 discaricata dal Concessionario in data 22.11.2023, chiedendo dichiararsi anche cessata la materia del contendere
Si costituiva l' il ricorrente rilevando in particolare l'inammissibilità dell'azione per CP_4 aver il ricorrente aderito alla definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”), con dichiarazione di adesione alla definizione per estinzione dei debiti presentata il 30/04/2019 prot. n. W-2019043001374017, per vari carichi tra cui la cartella 02820110053794892000.
1 Acquisita la documentazione prodotta, depositato estratto di ruolo aggiornato, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo la cartella di pagamento stata stralciata come rilevato dall'Ente impositore CP_1 titolare del credito e come risulta dall'estratto di ruolo “creato” in data 6.12.2023 depositato dalla unitamente alla memoria di costituzione, come risultante altresì Controparte_5 dall'estratto di ruolo aggiornato “creato” il 16.5.2025 depositato telematicamente in pari data dai quali emerge che il debito residuo con riferimento a tutte le partite di ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 02820110053794892000 per i crediti è pari a euro 0,00(cfr. CP_1 produzione di parte resistente).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale annullamento. Residua la questione sulle spese. Ebbene, costituendosi in giudizio l' ha depositato dichiarazione di adesione alla CP_4 definizione per estinzione dei debiti presentata il 30/04/2019 prot. n. W-2019043001374017, per vari carichi tra cui la cartella 02820110053794892000. Tuttavia, dall'esame sia della domanda presentata dal ricorrente che dalla comunicazione di accettazione presentata da risulta che il ricorrente presentava si istanza di definizione agevolata per la cartella in CP_4 esame ma solo per alcuni carichi: “DICHIARA di voler procedere alla DEFINIZIONE PER
2 ESTINZIONE , dei carichi …contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi: …N. Progr. Numero cartella/avviso … 3 02820110053794892000… Con riferimento all'elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler procedere alla definizione soltanto dei seguenti carichi… 3 ST090720175815674590000012/D3 6T090720175815674590000012/D” (cfr. prod. e, cioè, di alcune delle partite di ruolo CP_4 riguardanti i crediti pretesi da altro ente ossia dalla Direzione provinciale di Caserta. E infatti, nel PROSPETTO DI SINTESI allegato alla comunicazione di accettazione di con CP_4 riferimento alla cartella n. 02820110053794892000 risulta come “identificativo carico”
“ST090720175815674590000012/D 36T0907201758156 74590000012/D e quale “ente” la
“Dir.prov.le di Caserta -uff. ” (cfr. prod. ADER). Controparte_6
Pertanto, appare evidente che il ricorrente non abbia presentato istanza di dichiarazione agevolata con riferimento ai crediti oggetto della presente impugnazione con la CP_1 conseguenza che alla stessa non può attribuirsi alcun valore di riconoscimento del debito
. CP_1
Dunque, non essendo stati prodotti altri atti aventi valore ricognitivo, tenuto conto che la cartella di pagamento 02820110053794892000 è stata notificata il 27.12.2011 e l'intimazione di pagamento opposta cui è sottesa la cartella è stata notificata solo nel 2023, appare evidente che in mancanza di ulteriori atti interruttivi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento il credito portato dalla predetta cartella era ormai prescritto essendo CP_1 trascorso oltre un quinquennio. Pertanto, considerato che lo sgravio è intervenuto certamente in data successiva al deposito del ricorso, sebbene le convenute non abbiano chiarito a fronte di quale ragione, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza a carico di e e vengono liquidate nella misura CP_4 CP_1 di cui in dispositivo anche in considerazione del valore del giudizio. Va, invece, respinta l'istanza di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
La previsione dell'art 96 comma 1 c.p.c è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007). In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Nel caso di specie, tuttavia, la parte non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della convenuta né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
3 Con riferimento all'ipotesi "sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte. In conclusione, nel caso di specie, non essendo stato allegato alcun elemento in fatto utile all'accertamento, non può essere accolta la domanda di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' e ciascuna al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 CP_4 spese di lite liquidate € 1.000,00 a carico di ciascuna, oltre IVA e CPA e spese forfettarie per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 27/5/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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