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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/08/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3701/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3701/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Fabbri e dall'avv. Gloria Radovani presso lo studio dei quali difensori è elettivamente domiciliata in
Ravenna P.zza J.F. Kennedy n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Vincenzi e dall'avv. Enrico Vincenzi presso lo studio dei quali difensore è elettivamente domiciliato in Faenza Corso Mazzini n. 69, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
(CF ), (CF Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
e ( CF ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Franco Fabbri e dall'avv. Gloria Radovani presso lo studio dei quali pagina 1 di 9 difensori sono elettivamente domiciliata in Ravenna P.zza J.F. Kennedy n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
INTERVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'II.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 disattesa, in considerazione della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 27/11/23 :
--disporre, stante l'acquisita maggiore età di tutti i tre figli e correlata giuridica cessazione della potestà genitoriale, l'eliminazione di tutte quelle condizioni già previste all'atto della separazione in ordine all'affidamento-collocamento dei figli ed ai relativi diritti di visita;
-porre a carico del sig. un assegno divorzile di entità quanto meno pari ad Controparte_1
Euro 1.500,00 da rivalutarsi ex indici Istat annualmente (come già ridotto dalla ricorrente durante il tentativo di conciliazione disposto dal Giudice dott. Pierpaolo Galante, v. verbale udienza del
04/07/2024 e successive note del 09/09/2024), salvo porre sempre a suo carico un diverso e minor assegno divorzile ritenuto di giustizia;
-porre a carico del sig. il mantenimento a favore dei due figli Controparte_1 CP_3
e attraverso la corresponsione direttamente alla loro madre di CP_4 Parte_1 quell'identico importo concordato in sede di separazione pari per ciascuno ad Euro 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie così come proposto sempre dal precedente Giudice Istruttore dott. Pierpaolo Galante durante il tentativo di conciliazione.
Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sin da ora non si accetta il contraddittorio su eventuali, ulteriori nuove domande, eccezioni, istanze e conclusioni avversarie e si insiste nelle residue istanze istruttorie articolate da nelle Parte_1 memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nel verbale d'udienza del 22.11.2024”.
Per Secondo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis, Controparte_1
DISPORRE, stante l'acquisita maggiore età di tutti i tre figli e correlata giuridica cessazione della potestà genitoriale, l'eliminazione delle condizioni già previste all'atto della separazione in ordine all'affidamento-collocamento dei figli ed ai relativi diritti di visita;
DISPORRE che nessun pagina 2 di 9 mantenimento in favore della Sig.ra sia disposto a carico del Sig. Pt_1 Controparte_1
; DISPORRE che il mantenimento nei confronti dei figli e sia
[...] CP_3 CP_4 determinato nell'importo di € 100,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Si insiste comunque in tutte le istanze istruttorie formulate. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per gli intervenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarato ammissibile l'intervento spiegato e disattesa ogni contraria pretesa, istanza e conclusione, porre a carico del sig. Controparte_1 il mantenimento degli intervenuti figli e
[...] Controparte_3 Controparte_4 attraverso il riconoscimento a favore dei medesimi dell'identico importo concordato in sede di separazione consensuale pari per ciascuno ad Euro 500,00 mensili con rivalutazione annua ex indici
ISTAT: somma complessiva, pertanto, di Euro 1.000,00 mensili da corrispondere direttamente alla madre sig.ra (ed al riguardo nulla oppongono) in quanto ancora con la medesima Parte_1 conviventi e tuttora non economicamente autosufficienti.
Oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie così come proposto dal precedente Giudice
Istruttore dott. Pierpaolo Galante durante il tentativo di conciliazione (v. verbale udienza del
04.07.2024) e sempre, per i motivi di cui sopra, da corrispondere alla madre : salva, Parte_1 ovviamente, ogni diversa determinazione da parte del Giudice.
In ogni caso: sempre con vittoria di spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sin da ora non si accetta il contraddittorio su eventuali, ulteriori nuove domande, eccezioni, istanze e conclusioni avversarie e si associa alle residue istanze istruttorie articolate dalla madre Parte_1 nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nel verbale d'udienza del 22.11.2024”.
[...]
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.22 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Ravenna, il Controparte_1
23.05.1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna con atto n. 77, p.2,
s. A, alle condizioni di cui al ricorso allegando che dall'unione erano nati i tre figli CP_2 CP_3
e Terzo rispettivamente in data 7.03.1999, 2.08.2000 e 30.12.2002. CP_1
In particolare, chiedeva la ricorrente che venisse posto a carico dell'ex coniuge un assegno divorzile di
€ 4.500,00 (poi ridotto in corso di causa ad € 1.500,00) nonché il mantenimento da fissarsi in € 500,00
pagina 3 di 9 ciascuno dei tre figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti oltre al rimborso integrale di tutte le spese straordinarie per gli stessi necessarie.
Con memoria difensiva si è costituito in giudizio , che non si è opposto Controparte_1 alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
In particolare, il resistente adduceva la sua impossibilità a soddisfare gli impegni assunti in sede di separazione consensuale omologata il 12.04.2012 a causa di numerosi procedimenti penali e tributari svoltisi a suo carico negli anni successivi i quali avevano portato alla confisca di tutto il suo patrimonio e chiedeva quindi non disporsi a suo carico alcun assegno divorzile né di mantenimento a favore dei figli (offrendo poi in corso di giudizio per il mantenimento dei figli non economicamente indipendenti assegno mensile di € 100,00 ciascuno).
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Intervenivano in giudizio in via volontaria i tre figli della coppia e CP_2 CP_3 CP_4 che si associavano alle domande della madre Parte_1
Con sentenza non definitiva n. 880/2023, pubblicata il 30.11.2023, è stato pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, espletato l'interrogatorio formale del resistente, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 28.04.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il
PM ha successivamente concluso come in atti.
Orbene, quanto alle condizioni accessorie al divorzio - e, segnatamente, all'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente - va premesso, in diritto, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass.
S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui pagina 4 di 9 all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Va in ogni caso premesso anche con riguardo alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio che denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. (Cassazione n.
16313/2025).
L'assenza nel caso di specie della precondizione dello squilibrio patrimoniale tra le parti esclude ex sé il riconoscimento a favore della ricorrente di assegno divorzile.
E' infatti fatto notorio che sia stato sottoposto, successivamente alla Controparte_1 separazione, a plurimi procedimenti penali e tributari in seguito ai quali è stato assoggettato alla confisca di tutto il suo patrimonio personale. pagina 5 di 9 In particolare, in data 8.06.2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari emetteva decreto di sequestro preventivo di tutto il patrimonio del per una somma equivalente ad € CP_1
22.516.205,00 (doc. 2 fasc. resistente) il quale veniva confermato dal GUP del Tribunale di Bari in data
18.06.12 (doc. 3 fasc. resistente).
Con ordinanza dell'11.12.2017 del GUP di Ravenna veniva disposta restrizione personale del CP_1
e sequestro preventivo del suo patrimonio personale per circa € 6.000.000,00 (doc. 13 fasc. resistente).
Successivamente in data 7.01.2029 il GUP del Tribunale di Ravenna ha autorizzato il sequestro preventivo in vista della confisca su tutto il patrimonio personale del senza alcun limite di CP_1 valore (doc. 4 fasc. resistente).
In data 30.07.2020 il Tribunale di Bologna ha nuovamente sottoposto il patrimonio del a CP_1 sequestro in vista della confisca definitiva di tutto il suo asse immobiliare, mobiliare e liquidità esistenti
(doc. 5 fasc. resistente).
Dopo i provvedimenti del Tribunale di Bologna e della Corte d'Appello di Bologna confermati dalla
Corte di Cassazione quest'ultima, con sentenza n. 1309/24, ha definitivamente confermato i provvedimenti di confisca di tutto il patrimonio del (doc.6, 7, 8, 9, 12 e 18 fasc. resistente). CP_1
Tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare del resistente risulta pertanto ad oggi oggetto di confisca.
Quanto ai quattro fondi agricoli che il aveva acquistato con patto di riservato dominio da CP_1
risulta come gli stessi fossero stati sequestrati dal Tribunale di Bari nel 2012 e successivamente CP_5 dissequestrati nell'anno 2017 su istanza di . CP_5
In ragione del contenzioso in essere con tali terreni agricoli allo stato non risultano produttivi CP_5 di reddito.
Nelle more del giudizio uno di tali quattro fondi risulta essere stato restituito ad sulla scorta di CP_5 sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio per mancato pagamento delle rate ad da parte dell'acquirente ed il CP_5 CP_1 proprietario è stato reimmesso nel possesso del fondo il 12.12.2024 (doc. 29 fasc. resistente).
Con altra sentenza del Tribunale di Roma del 2.07.25 è stato risolto il contratto di vendita di altro appezzamento di terreno per inadempimento nel pagamento delle rate con condanna del al CP_1 rilascio del bene immobile (doc. 30 fasc. resistente).
Gli altri due terreni oggetto di vendita con patto di riservato dominio sono allo stato oggetto di controversia con e stante il mancato pagamento delle rate imputato al con ogni CP_5 CP_1 probabilità, come i primi due, dovranno essere restituiti al proprietario ed in ogni caso, considerata la riserva di proprietà e la confisca definitiva disposta dalla Corte di Cassazione, mai potranno essere oggetto di atti dispositivi fruttuosi da parte del resistente. pagina 6 di 9 Il allo stato non risulta quindi detenere un patrimonio personale. CP_1
Quanto all'aspetto reddituale si rileva quanto segue.
Lo stesso dopo essere stato in carcere ed agli arresti domiciliari dal 15.12.2017 al 17.12.2020 risulta avere lavorato come bracciante agricolo da febbraio 2021 al febbraio 2022 quando dal 10.03.2022 al
2.04.2023 tornava agli arresti domiciliari.
Il a far data dal 14.04.2023 lavora a tempo determinato come bracciante agricolo presso la CP_1 ditta OZ di AS RI (doc. 16 fasc. resistente) e nell'anno 2024 ha lavorato presso AS
RU, OZ AS e OS SO. IC (doc. 30, 31, 32 fasc. resistente).
I redditi dichiarati dal resistente per il 2024 ammontano ad € 2.578,40 presso AS RU
(doc. 31 fasc. resistente), € 5.311,80 presso OS SOietà IC (doc. 32 fasc. resistente), €
4.033,95 presso OZ (doc. 33 fasc. resistente).
Risulta che, essendogli stata confiscata anche l'abitazione, il paghi un affitto di € 602,00 CP_1 mensili (doc. 17 fasc. resistente).
Certamente non può trarsi la circostanza che il allo stato goda di un buon tenore di vita, CP_1 conseguente ad asserite risorse economiche occulte, solo poiché ha un cane di razza, utilizza la macchina della madre, pranza o cena al ristorante La Madia a spese del datore di lavoro o si reca (due volte in cinque anni) al ristorante Cucoma.
Al contrario la risulta proprietaria di terreni per quasi 40 Ha e di vari fabbricati nei comuni di Pt_1
Faenza, Russi, Forlì e Bologna che concedere anche in locazione (doc. 22, 23, 24 fasc. ricorrente).
La stessa risulta svolgere attività lavorativa nel settore agricolo che la rende certamente autosufficiente dal punto di vista economico tanto da avere provveduto sino ad ora in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
Considerato quindi anche l'affitto che deve sostenere, il appare allo stato privo di un reddito CP_1 che possa giustificare quella sperequazione economica tra le parti fondante la possibilità di prevedere, concorrendo gli ulteriori presupposti perequativo-compensativi o assistenziali, assegno divorzile a favore della ricorrente.
Quanto al mantenimento dei tre figli da parte del padre si osserva quanto segue.
In primo luogo, deve osservarsi come abbia nelle more del giudizio dichiarato di avere Controparte_2 raggiunto l'indipendenza economica ed abbia pertanto rinunciato in uno con alla Parte_1 domanda di mantenimento da parte del padre.
Quanto ai figli e Terzo va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. CP_3 CP_1 stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine pagina 7 di 9 di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
In ipotesi di determinazione del mantenimento dei figli con modalità diverse da quelle già statuite in sede di separazione la sostanziale modifica da apportarsi in sede di divorzio deve trovare giustificazione in circostanze nuove sopravvenute.
Infatti, il provvedimento di revisione, in sede di divorzio, dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Si deve rilevare in ogni caso come anche il genitore disoccupato sia comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli il cui obbligo non viene meno con la perdita del lavoro a meno che provi l'impossibilità oggettiva di reperire le sostanze economiche per adempiere ai propri obblighi
(Cassazione 39411/2017; Cassazione 34952/2018).
Nel caso di specie considerato l'aspetto reddituale e patrimoniale delle parti sopra delineato, in assenza di rigorosa prova circa l'impossibilità oggettiva del resistente di reperire redditi superiori a quelli minimi dichiarati e tenuto conto peraltro della modifica della sua situazione reddituale rispetto al giudizio di separazione il Collegio reputa equo porre a carico dello stesso obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente assegno di mantenimento di € 600,00 (300,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli così come indicate dal Protocollo in essere presso codesto Tribunale. pagina 8 di 9 Le spese di lite stante la reciproca parziale soccombenza devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.3701/2022, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
- pone a carico di Secondo obbligo di versare a assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente e CP_3 CP_4 entro il giorno 5 di ogni mese di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da Protocollo in essere presso codesto Tribunale;
- respinge la domanda di previsione di assegno divorzile in favore della ricorrente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 31.07.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3701/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Fabbri e dall'avv. Gloria Radovani presso lo studio dei quali difensori è elettivamente domiciliata in
Ravenna P.zza J.F. Kennedy n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Vincenzi e dall'avv. Enrico Vincenzi presso lo studio dei quali difensore è elettivamente domiciliato in Faenza Corso Mazzini n. 69, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
(CF ), (CF Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
e ( CF ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Franco Fabbri e dall'avv. Gloria Radovani presso lo studio dei quali pagina 1 di 9 difensori sono elettivamente domiciliata in Ravenna P.zza J.F. Kennedy n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
INTERVENUTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'II.mo Tribunale di Ravenna, ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1 disattesa, in considerazione della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa in data 27/11/23 :
--disporre, stante l'acquisita maggiore età di tutti i tre figli e correlata giuridica cessazione della potestà genitoriale, l'eliminazione di tutte quelle condizioni già previste all'atto della separazione in ordine all'affidamento-collocamento dei figli ed ai relativi diritti di visita;
-porre a carico del sig. un assegno divorzile di entità quanto meno pari ad Controparte_1
Euro 1.500,00 da rivalutarsi ex indici Istat annualmente (come già ridotto dalla ricorrente durante il tentativo di conciliazione disposto dal Giudice dott. Pierpaolo Galante, v. verbale udienza del
04/07/2024 e successive note del 09/09/2024), salvo porre sempre a suo carico un diverso e minor assegno divorzile ritenuto di giustizia;
-porre a carico del sig. il mantenimento a favore dei due figli Controparte_1 CP_3
e attraverso la corresponsione direttamente alla loro madre di CP_4 Parte_1 quell'identico importo concordato in sede di separazione pari per ciascuno ad Euro 500,00 mensili da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie così come proposto sempre dal precedente Giudice Istruttore dott. Pierpaolo Galante durante il tentativo di conciliazione.
Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sin da ora non si accetta il contraddittorio su eventuali, ulteriori nuove domande, eccezioni, istanze e conclusioni avversarie e si insiste nelle residue istanze istruttorie articolate da nelle Parte_1 memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nel verbale d'udienza del 22.11.2024”.
Per Secondo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis, Controparte_1
DISPORRE, stante l'acquisita maggiore età di tutti i tre figli e correlata giuridica cessazione della potestà genitoriale, l'eliminazione delle condizioni già previste all'atto della separazione in ordine all'affidamento-collocamento dei figli ed ai relativi diritti di visita;
DISPORRE che nessun pagina 2 di 9 mantenimento in favore della Sig.ra sia disposto a carico del Sig. Pt_1 Controparte_1
; DISPORRE che il mantenimento nei confronti dei figli e sia
[...] CP_3 CP_4 determinato nell'importo di € 100,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Si insiste comunque in tutte le istanze istruttorie formulate. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per gli intervenuti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarato ammissibile l'intervento spiegato e disattesa ogni contraria pretesa, istanza e conclusione, porre a carico del sig. Controparte_1 il mantenimento degli intervenuti figli e
[...] Controparte_3 Controparte_4 attraverso il riconoscimento a favore dei medesimi dell'identico importo concordato in sede di separazione consensuale pari per ciascuno ad Euro 500,00 mensili con rivalutazione annua ex indici
ISTAT: somma complessiva, pertanto, di Euro 1.000,00 mensili da corrispondere direttamente alla madre sig.ra (ed al riguardo nulla oppongono) in quanto ancora con la medesima Parte_1 conviventi e tuttora non economicamente autosufficienti.
Oltre al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie così come proposto dal precedente Giudice
Istruttore dott. Pierpaolo Galante durante il tentativo di conciliazione (v. verbale udienza del
04.07.2024) e sempre, per i motivi di cui sopra, da corrispondere alla madre : salva, Parte_1 ovviamente, ogni diversa determinazione da parte del Giudice.
In ogni caso: sempre con vittoria di spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sin da ora non si accetta il contraddittorio su eventuali, ulteriori nuove domande, eccezioni, istanze e conclusioni avversarie e si associa alle residue istanze istruttorie articolate dalla madre Parte_1 nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nel verbale d'udienza del 22.11.2024”.
[...]
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.22 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Ravenna, il Controparte_1
23.05.1998, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna con atto n. 77, p.2,
s. A, alle condizioni di cui al ricorso allegando che dall'unione erano nati i tre figli CP_2 CP_3
e Terzo rispettivamente in data 7.03.1999, 2.08.2000 e 30.12.2002. CP_1
In particolare, chiedeva la ricorrente che venisse posto a carico dell'ex coniuge un assegno divorzile di
€ 4.500,00 (poi ridotto in corso di causa ad € 1.500,00) nonché il mantenimento da fissarsi in € 500,00
pagina 3 di 9 ciascuno dei tre figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti oltre al rimborso integrale di tutte le spese straordinarie per gli stessi necessarie.
Con memoria difensiva si è costituito in giudizio , che non si è opposto Controparte_1 alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
In particolare, il resistente adduceva la sua impossibilità a soddisfare gli impegni assunti in sede di separazione consensuale omologata il 12.04.2012 a causa di numerosi procedimenti penali e tributari svoltisi a suo carico negli anni successivi i quali avevano portato alla confisca di tutto il suo patrimonio e chiedeva quindi non disporsi a suo carico alcun assegno divorzile né di mantenimento a favore dei figli (offrendo poi in corso di giudizio per il mantenimento dei figli non economicamente indipendenti assegno mensile di € 100,00 ciascuno).
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Intervenivano in giudizio in via volontaria i tre figli della coppia e CP_2 CP_3 CP_4 che si associavano alle domande della madre Parte_1
Con sentenza non definitiva n. 880/2023, pubblicata il 30.11.2023, è stato pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, espletato l'interrogatorio formale del resistente, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 28.04.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il
PM ha successivamente concluso come in atti.
Orbene, quanto alle condizioni accessorie al divorzio - e, segnatamente, all'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente - va premesso, in diritto, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass.
S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui pagina 4 di 9 all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Va in ogni caso premesso anche con riguardo alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio che denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. (Cassazione n.
16313/2025).
L'assenza nel caso di specie della precondizione dello squilibrio patrimoniale tra le parti esclude ex sé il riconoscimento a favore della ricorrente di assegno divorzile.
E' infatti fatto notorio che sia stato sottoposto, successivamente alla Controparte_1 separazione, a plurimi procedimenti penali e tributari in seguito ai quali è stato assoggettato alla confisca di tutto il suo patrimonio personale. pagina 5 di 9 In particolare, in data 8.06.2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari emetteva decreto di sequestro preventivo di tutto il patrimonio del per una somma equivalente ad € CP_1
22.516.205,00 (doc. 2 fasc. resistente) il quale veniva confermato dal GUP del Tribunale di Bari in data
18.06.12 (doc. 3 fasc. resistente).
Con ordinanza dell'11.12.2017 del GUP di Ravenna veniva disposta restrizione personale del CP_1
e sequestro preventivo del suo patrimonio personale per circa € 6.000.000,00 (doc. 13 fasc. resistente).
Successivamente in data 7.01.2029 il GUP del Tribunale di Ravenna ha autorizzato il sequestro preventivo in vista della confisca su tutto il patrimonio personale del senza alcun limite di CP_1 valore (doc. 4 fasc. resistente).
In data 30.07.2020 il Tribunale di Bologna ha nuovamente sottoposto il patrimonio del a CP_1 sequestro in vista della confisca definitiva di tutto il suo asse immobiliare, mobiliare e liquidità esistenti
(doc. 5 fasc. resistente).
Dopo i provvedimenti del Tribunale di Bologna e della Corte d'Appello di Bologna confermati dalla
Corte di Cassazione quest'ultima, con sentenza n. 1309/24, ha definitivamente confermato i provvedimenti di confisca di tutto il patrimonio del (doc.6, 7, 8, 9, 12 e 18 fasc. resistente). CP_1
Tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare del resistente risulta pertanto ad oggi oggetto di confisca.
Quanto ai quattro fondi agricoli che il aveva acquistato con patto di riservato dominio da CP_1
risulta come gli stessi fossero stati sequestrati dal Tribunale di Bari nel 2012 e successivamente CP_5 dissequestrati nell'anno 2017 su istanza di . CP_5
In ragione del contenzioso in essere con tali terreni agricoli allo stato non risultano produttivi CP_5 di reddito.
Nelle more del giudizio uno di tali quattro fondi risulta essere stato restituito ad sulla scorta di CP_5 sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio per mancato pagamento delle rate ad da parte dell'acquirente ed il CP_5 CP_1 proprietario è stato reimmesso nel possesso del fondo il 12.12.2024 (doc. 29 fasc. resistente).
Con altra sentenza del Tribunale di Roma del 2.07.25 è stato risolto il contratto di vendita di altro appezzamento di terreno per inadempimento nel pagamento delle rate con condanna del al CP_1 rilascio del bene immobile (doc. 30 fasc. resistente).
Gli altri due terreni oggetto di vendita con patto di riservato dominio sono allo stato oggetto di controversia con e stante il mancato pagamento delle rate imputato al con ogni CP_5 CP_1 probabilità, come i primi due, dovranno essere restituiti al proprietario ed in ogni caso, considerata la riserva di proprietà e la confisca definitiva disposta dalla Corte di Cassazione, mai potranno essere oggetto di atti dispositivi fruttuosi da parte del resistente. pagina 6 di 9 Il allo stato non risulta quindi detenere un patrimonio personale. CP_1
Quanto all'aspetto reddituale si rileva quanto segue.
Lo stesso dopo essere stato in carcere ed agli arresti domiciliari dal 15.12.2017 al 17.12.2020 risulta avere lavorato come bracciante agricolo da febbraio 2021 al febbraio 2022 quando dal 10.03.2022 al
2.04.2023 tornava agli arresti domiciliari.
Il a far data dal 14.04.2023 lavora a tempo determinato come bracciante agricolo presso la CP_1 ditta OZ di AS RI (doc. 16 fasc. resistente) e nell'anno 2024 ha lavorato presso AS
RU, OZ AS e OS SO. IC (doc. 30, 31, 32 fasc. resistente).
I redditi dichiarati dal resistente per il 2024 ammontano ad € 2.578,40 presso AS RU
(doc. 31 fasc. resistente), € 5.311,80 presso OS SOietà IC (doc. 32 fasc. resistente), €
4.033,95 presso OZ (doc. 33 fasc. resistente).
Risulta che, essendogli stata confiscata anche l'abitazione, il paghi un affitto di € 602,00 CP_1 mensili (doc. 17 fasc. resistente).
Certamente non può trarsi la circostanza che il allo stato goda di un buon tenore di vita, CP_1 conseguente ad asserite risorse economiche occulte, solo poiché ha un cane di razza, utilizza la macchina della madre, pranza o cena al ristorante La Madia a spese del datore di lavoro o si reca (due volte in cinque anni) al ristorante Cucoma.
Al contrario la risulta proprietaria di terreni per quasi 40 Ha e di vari fabbricati nei comuni di Pt_1
Faenza, Russi, Forlì e Bologna che concedere anche in locazione (doc. 22, 23, 24 fasc. ricorrente).
La stessa risulta svolgere attività lavorativa nel settore agricolo che la rende certamente autosufficiente dal punto di vista economico tanto da avere provveduto sino ad ora in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
Considerato quindi anche l'affitto che deve sostenere, il appare allo stato privo di un reddito CP_1 che possa giustificare quella sperequazione economica tra le parti fondante la possibilità di prevedere, concorrendo gli ulteriori presupposti perequativo-compensativi o assistenziali, assegno divorzile a favore della ricorrente.
Quanto al mantenimento dei tre figli da parte del padre si osserva quanto segue.
In primo luogo, deve osservarsi come abbia nelle more del giudizio dichiarato di avere Controparte_2 raggiunto l'indipendenza economica ed abbia pertanto rinunciato in uno con alla Parte_1 domanda di mantenimento da parte del padre.
Quanto ai figli e Terzo va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. CP_3 CP_1 stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine pagina 7 di 9 di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
In ipotesi di determinazione del mantenimento dei figli con modalità diverse da quelle già statuite in sede di separazione la sostanziale modifica da apportarsi in sede di divorzio deve trovare giustificazione in circostanze nuove sopravvenute.
Infatti, il provvedimento di revisione, in sede di divorzio, dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Si deve rilevare in ogni caso come anche il genitore disoccupato sia comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli il cui obbligo non viene meno con la perdita del lavoro a meno che provi l'impossibilità oggettiva di reperire le sostanze economiche per adempiere ai propri obblighi
(Cassazione 39411/2017; Cassazione 34952/2018).
Nel caso di specie considerato l'aspetto reddituale e patrimoniale delle parti sopra delineato, in assenza di rigorosa prova circa l'impossibilità oggettiva del resistente di reperire redditi superiori a quelli minimi dichiarati e tenuto conto peraltro della modifica della sua situazione reddituale rispetto al giudizio di separazione il Collegio reputa equo porre a carico dello stesso obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente assegno di mantenimento di € 600,00 (300,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli così come indicate dal Protocollo in essere presso codesto Tribunale. pagina 8 di 9 Le spese di lite stante la reciproca parziale soccombenza devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.3701/2022, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
- pone a carico di Secondo obbligo di versare a assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente e CP_3 CP_4 entro il giorno 5 di ogni mese di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da Protocollo in essere presso codesto Tribunale;
- respinge la domanda di previsione di assegno divorzile in favore della ricorrente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 31.07.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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