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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/09/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4382/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 19/09/2023, proposto da (difeso dall'avv. Maria Emanuela De Vito), Parte_1 nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t. (difesa dall'avv. Magda Santagati); viste le note di trattazione della parte ricorrente, così definitivamente provvede:
“ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
1766,16, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come per legge con decorrenza da ogni scadenza retributiva;
- condanna l' in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, che si liquidano in € 2000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente dichiaratasi antistataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“Condannare l' di , per le ragioni di cui in ricorso, e per il periodo sino al CP_2 Controparte_1
31.05.22, al pagamento della somma di € 1.766,16, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 1.766,16 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo”.
1 Parte ricorrente deduceva:
- di essere in servizio presso il dell' con la qualifica di CP_3 Controparte_1 collaboratore professionale infermiere, categoria D3;
- che, l'art. 9 CCNL del 20.09.01, integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 7 aprile 1999, prevedeva: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo” e che l'art. 29 CCNL 16-18 vigente, non ha modificato la suddetta disciplina;
- di aver prestato servizio nelle giornate festive infrasettimanali, per il numero di ore risultanti dai fogli riepilogativi delle beggiature allegati, senza richiedere alcun riposo compensativo e senza ricevere il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
- che il termine di trenta giorni, ancorché perentorio, riguarda la sola richiesta del lavoratore di ottenere il riposo compensativo e non anche il compenso economico sostitutivo, pertanto, l'Azienda
, lì dove il lavoratore non faccia tempestiva richiesta di poter fruire del riposo CP_1 compensativo, deve provvedere automaticamente ad attribuirgli la maggiorazione retributiva, ritenendolo soltanto decaduto dal diritto di poter optare tra le due prestazioni alternative;
- che la disciplina dello straordinario è dettata dall'art. 31 CCNL 16-18, il quale stabilisce: “
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art. 37 comma 2 lett. b) del CCNL integrativo del 20.9.2001, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita” e che “la maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
- che, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ammette il cumulo dei benefici previsti dagli artt. 9, CCNL 20.09.2001 e 44, co. 3 e 12, CCNL 1.09.1995.
2 Si costituiva in giudizio l' che, riportandosi al dato letterale del richiamato Controparte_1 art. 9, CCNL 20.09.2021, eccepiva la mancata proposizione della necessaria richiesta da parte del ricorrente.
Richiamando l'orientamento espresso dall' , secondo cui il beneficio oggetto della pretesa CP_4 giudiziale non riguarderebbe il personale turnista, il quale, al più, potrebbe usufruire dell'indennità di cui al citato art. 44, co. 12, CCNL 1.09.1995, concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La domanda concerne la pretesa al compenso per lavoro straordinario con maggiorazione per l'attività prestata nei giorni infrasettimanali festivi, secondo le previsioni del contratto collettivo di categoria.
Orbene, ad avviso del decidente occorre partire dal testo contrattuale di settore qui rilevante per la decisione .
L'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001 dispone al comma 1 qui di interesse:“ 1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del
21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi.
Sulla struttura dell'art. 9 cit. e sulla natura alternativa dell'obbligazione prevista in capo al datore di lavoro nel caso, come quello di specie, di assenza di scelta da parte del prestatore di lavoro su quale dei due benefici formulare la propria preferenza, si è espressa la giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile sez. lav., 12/09/2024, n.24545) secondo cui “L'art. 9 del CCNL integrativo del
20.9.2001 pone su un piano di equivalenza il "riposo compensativo" e il "compenso per... lavoro straordinario festivo", fissando un termine al lavoratore per effettuare la scelta per una delle due soluzioni. In mancanza di tale scelta, è corretto ritenere che trovi applicazione la regola del codice civile in materia di obbligazioni alternative, secondo cui, "Se la facoltà di scelta spetta al creditore
e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a
3 quest'ultimo" (art. 1287, comma 2, c.c.). E ciò è appunto quanto avvenuto nel caso di specie, stando
a quanto insindacabilmente accertato dal giudice del merito.
2.1.2. È il caso di aggiungere che, anche laddove si fosse inteso considerare non equivalenti le due alternative previste dall'art. 9 e, quindi, ritenere vincolata la scelta del datore di lavoro in mancanza di richiesta del lavoratore, la preferenza avrebbe dovuto essere senz'altro data al riposo compensativo, perché il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dal lavoro in corrispondenza delle festività infrasettimanali non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro e può formare oggetto di rinuncia solo sulla base di uno specifico accordo fra datore di lavoro e lavoratore o di accordi stipulati da organizzazioni sindacali a cui quest'ultimo abbia conferito esplicito mandato
(v. Cass. 14904/2024).
Pertanto, l'unica possibile interpretazione alternativa dell'art. 9 (rispetto a quella che, in mancanza di richiesta del lavoratore, dà facoltà al datore di lavoro di scegliere tra concedere il "riposo compensativo" e pagare il "compenso per... lavoro straordinario festivo") sarebbe quella che impone al datore di lavoro di concedere il "riposo compensativo", salva diversa richiesta del lavoratore.>.
Nella lettura offerta dalla Suprema Corte la facoltà in capo al lavoratore da esercitarsi entro i 30 giorni è compresa ciascuna delle due possibilità ( godimento del riposo compensativo oppure pagamento come straordinario ).
Non vi sono ragioni per dissentire dalla interpretazione della giurisprudenza di legittimità deputata nel nostro ordinamento allo svolgimento della funzione nomofilattica .
Tuttavia , diversamente dal caso deciso dalla Suprema Corte , nella presente controversia non risulta neppure dedotto dall' un godimento del riposo compensativo ma, anzi, nella Controparte_1 memoria di costituzione si legge < Nel caso in questione parte ricorrente non ha mai formulato alcuna richiesta.>. Cont Neppure risulta eccepito che l' abbia proceduto a scegliere e imporre , secondo le proprie esigenze organizzative ed economiche, una delle due modalità.
In tale contesto di mancata preventiva individuazione a cura di entrambe le parti nei rispettivi tempi assegnati, neppure però può argomentarsi l'estinzione del diritto del lavoratore, non ricorrendo alcuna previsione collettiva espressa o implicita di decadenza dal diritto alla tutela .
Nessun elemento porta a ritenere che il termine per la richiesta sia posto in modo perentorio a pena di estinzione del diritto alla tutela.
Trattandosi di prestazioni comunque rese dal lavoratore e di mancato godimento anche di riposo nelle giornate festive viene in considerazione un diritto fondamentale del lavoratore per cui la
4 perdita della tutela sostitutiva ,in mancanza di chiare ed espresse previsioni di perdita e di non gravoso effetto per il debitore , non può ritenersi configurabile .
Ne discende che, nell'ipotesi di mancata scelta da parte lavoratore e da parte del datore, non può ritenersi compromessa la scelta del lavoratore di agire in giudizio al fine attivare una delle opzioni concesse dalla contrattazione collettiva.
Alla luce delle considerazioni svolte , la domanda del ricorrente di azionare la tutela economica risulta ancora esigibile e fondata . Cont Quanto all'altra eccezione, sollevata dall' in riferimento alla incompatibilità della pretesa azionata con la qualità di turnista del ricorrente perché percepirebbe l'indennità prevista dall'art. 44 comma 12 del CCNL 1.9.1995 prevista per i turnisti., essa appare infondata .
E' opportuno, a tal fine, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - Sezione
Lavoro, che occupandosi di fattispecie analoga a quella che ci occupa, nella sent. n. 1505 del
25/01/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: “ l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3
e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
A tale principio di diritto ha dato continuità la S.C. di Cassazione con successive pronunce. Cass.
20743/2023 ha precisato: “Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall , secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le CP_1 maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non
è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni,
5 nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.”.
Per quanto attiene al quantum si osserva che il ricorrente ha quantificato l'importo producendo i fogli riepilogativi delle beggiature e la tabella di calcolo per ciascun giorno festivo infrasettimanale.
La resistente non ha contestato la quantificazione indicata dal ricorrente che, pertanto, deve considerarsi dato ammesso e provato.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Quanto agli accessori deve precisarsi che non è applicabile il D.Lgs. 231/02 il cui ambito di applicazione è limitato alle transazioni commerciali.
Invece sulle somme dovute al ricorrente competono gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n 13624/2020).
SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
Reggio Calabria 16.9.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4382/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 19/09/2023, proposto da (difeso dall'avv. Maria Emanuela De Vito), Parte_1 nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentate p.t. (difesa dall'avv. Magda Santagati); viste le note di trattazione della parte ricorrente, così definitivamente provvede:
“ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
1766,16, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come per legge con decorrenza da ogni scadenza retributiva;
- condanna l' in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, che si liquidano in € 2000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente dichiaratasi antistataria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“Condannare l' di , per le ragioni di cui in ricorso, e per il periodo sino al CP_2 Controparte_1
31.05.22, al pagamento della somma di € 1.766,16, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 1.766,16 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo”.
1 Parte ricorrente deduceva:
- di essere in servizio presso il dell' con la qualifica di CP_3 Controparte_1 collaboratore professionale infermiere, categoria D3;
- che, l'art. 9 CCNL del 20.09.01, integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 7 aprile 1999, prevedeva: “Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo” e che l'art. 29 CCNL 16-18 vigente, non ha modificato la suddetta disciplina;
- di aver prestato servizio nelle giornate festive infrasettimanali, per il numero di ore risultanti dai fogli riepilogativi delle beggiature allegati, senza richiedere alcun riposo compensativo e senza ricevere il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
- che il termine di trenta giorni, ancorché perentorio, riguarda la sola richiesta del lavoratore di ottenere il riposo compensativo e non anche il compenso economico sostitutivo, pertanto, l'Azienda
, lì dove il lavoratore non faccia tempestiva richiesta di poter fruire del riposo CP_1 compensativo, deve provvedere automaticamente ad attribuirgli la maggiorazione retributiva, ritenendolo soltanto decaduto dal diritto di poter optare tra le due prestazioni alternative;
- che la disciplina dello straordinario è dettata dall'art. 31 CCNL 16-18, il quale stabilisce: “
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art. 37 comma 2 lett. b) del CCNL integrativo del 20.9.2001, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita” e che “la maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
- che, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ammette il cumulo dei benefici previsti dagli artt. 9, CCNL 20.09.2001 e 44, co. 3 e 12, CCNL 1.09.1995.
2 Si costituiva in giudizio l' che, riportandosi al dato letterale del richiamato Controparte_1 art. 9, CCNL 20.09.2021, eccepiva la mancata proposizione della necessaria richiesta da parte del ricorrente.
Richiamando l'orientamento espresso dall' , secondo cui il beneficio oggetto della pretesa CP_4 giudiziale non riguarderebbe il personale turnista, il quale, al più, potrebbe usufruire dell'indennità di cui al citato art. 44, co. 12, CCNL 1.09.1995, concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La domanda concerne la pretesa al compenso per lavoro straordinario con maggiorazione per l'attività prestata nei giorni infrasettimanali festivi, secondo le previsioni del contratto collettivo di categoria.
Orbene, ad avviso del decidente occorre partire dal testo contrattuale di settore qui rilevante per la decisione .
L'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001 dispone al comma 1 qui di interesse:“ 1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del
21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi.
Sulla struttura dell'art. 9 cit. e sulla natura alternativa dell'obbligazione prevista in capo al datore di lavoro nel caso, come quello di specie, di assenza di scelta da parte del prestatore di lavoro su quale dei due benefici formulare la propria preferenza, si è espressa la giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile sez. lav., 12/09/2024, n.24545) secondo cui “L'art. 9 del CCNL integrativo del
20.9.2001 pone su un piano di equivalenza il "riposo compensativo" e il "compenso per... lavoro straordinario festivo", fissando un termine al lavoratore per effettuare la scelta per una delle due soluzioni. In mancanza di tale scelta, è corretto ritenere che trovi applicazione la regola del codice civile in materia di obbligazioni alternative, secondo cui, "Se la facoltà di scelta spetta al creditore
e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a
3 quest'ultimo" (art. 1287, comma 2, c.c.). E ciò è appunto quanto avvenuto nel caso di specie, stando
a quanto insindacabilmente accertato dal giudice del merito.
2.1.2. È il caso di aggiungere che, anche laddove si fosse inteso considerare non equivalenti le due alternative previste dall'art. 9 e, quindi, ritenere vincolata la scelta del datore di lavoro in mancanza di richiesta del lavoratore, la preferenza avrebbe dovuto essere senz'altro data al riposo compensativo, perché il diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dal lavoro in corrispondenza delle festività infrasettimanali non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro e può formare oggetto di rinuncia solo sulla base di uno specifico accordo fra datore di lavoro e lavoratore o di accordi stipulati da organizzazioni sindacali a cui quest'ultimo abbia conferito esplicito mandato
(v. Cass. 14904/2024).
Pertanto, l'unica possibile interpretazione alternativa dell'art. 9 (rispetto a quella che, in mancanza di richiesta del lavoratore, dà facoltà al datore di lavoro di scegliere tra concedere il "riposo compensativo" e pagare il "compenso per... lavoro straordinario festivo") sarebbe quella che impone al datore di lavoro di concedere il "riposo compensativo", salva diversa richiesta del lavoratore.>.
Nella lettura offerta dalla Suprema Corte la facoltà in capo al lavoratore da esercitarsi entro i 30 giorni è compresa ciascuna delle due possibilità ( godimento del riposo compensativo oppure pagamento come straordinario ).
Non vi sono ragioni per dissentire dalla interpretazione della giurisprudenza di legittimità deputata nel nostro ordinamento allo svolgimento della funzione nomofilattica .
Tuttavia , diversamente dal caso deciso dalla Suprema Corte , nella presente controversia non risulta neppure dedotto dall' un godimento del riposo compensativo ma, anzi, nella Controparte_1 memoria di costituzione si legge < Nel caso in questione parte ricorrente non ha mai formulato alcuna richiesta.>. Cont Neppure risulta eccepito che l' abbia proceduto a scegliere e imporre , secondo le proprie esigenze organizzative ed economiche, una delle due modalità.
In tale contesto di mancata preventiva individuazione a cura di entrambe le parti nei rispettivi tempi assegnati, neppure però può argomentarsi l'estinzione del diritto del lavoratore, non ricorrendo alcuna previsione collettiva espressa o implicita di decadenza dal diritto alla tutela .
Nessun elemento porta a ritenere che il termine per la richiesta sia posto in modo perentorio a pena di estinzione del diritto alla tutela.
Trattandosi di prestazioni comunque rese dal lavoratore e di mancato godimento anche di riposo nelle giornate festive viene in considerazione un diritto fondamentale del lavoratore per cui la
4 perdita della tutela sostitutiva ,in mancanza di chiare ed espresse previsioni di perdita e di non gravoso effetto per il debitore , non può ritenersi configurabile .
Ne discende che, nell'ipotesi di mancata scelta da parte lavoratore e da parte del datore, non può ritenersi compromessa la scelta del lavoratore di agire in giudizio al fine attivare una delle opzioni concesse dalla contrattazione collettiva.
Alla luce delle considerazioni svolte , la domanda del ricorrente di azionare la tutela economica risulta ancora esigibile e fondata . Cont Quanto all'altra eccezione, sollevata dall' in riferimento alla incompatibilità della pretesa azionata con la qualità di turnista del ricorrente perché percepirebbe l'indennità prevista dall'art. 44 comma 12 del CCNL 1.9.1995 prevista per i turnisti., essa appare infondata .
E' opportuno, a tal fine, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - Sezione
Lavoro, che occupandosi di fattispecie analoga a quella che ci occupa, nella sent. n. 1505 del
25/01/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: “ l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3
e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
A tale principio di diritto ha dato continuità la S.C. di Cassazione con successive pronunce. Cass.
20743/2023 ha precisato: “Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall , secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le CP_1 maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non
è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni,
5 nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.”.
Per quanto attiene al quantum si osserva che il ricorrente ha quantificato l'importo producendo i fogli riepilogativi delle beggiature e la tabella di calcolo per ciascun giorno festivo infrasettimanale.
La resistente non ha contestato la quantificazione indicata dal ricorrente che, pertanto, deve considerarsi dato ammesso e provato.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Quanto agli accessori deve precisarsi che non è applicabile il D.Lgs. 231/02 il cui ambito di applicazione è limitato alle transazioni commerciali.
Invece sulle somme dovute al ricorrente competono gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n 13624/2020).
SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
Reggio Calabria 16.9.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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