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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 846 del Registro Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Bossio in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza Misasi n. 5;
- appellante -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Canino in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via Vico II
Torrazzo n° 2;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On. Tribunale di Cosenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto le domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
il tutto previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di causa.” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, riformando la sentenza impugnata nella parte in cui disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, accogliere la domanda proposta dall' Ing. , dichiarando che lo stesso ha ricevuto incarico e lo ha Parte_1 svolto per la progettazione di un eolico in località Castelluzzo Piano D'Api e CP_2 condannare per l'effetto la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell' Ing. della Parte_1 somma di €uro 52.150,80 oltre spese generali, cassa di previdenza, Iva, interessi di legge dalla domanda sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto da , confermando la sentenza impugnata. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 686/13, emesso dal Tribunale di Cosenza il 30/04/13 e notificato il 20/05/13, con cui era ingiunto il pagamento di €uro 52.150,80, oltre interessi e spese, a titolo di compenso dovuto per 1' incarico di consulenza tecnica per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Calcestruzzo - Piano D'Api” in favore di , convenendo quest'ultimo in giudizio per sentire Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo in quanto non aveva mai conferito alcun incarico al professionista, avendo affidato la progettazione del all'Ing. CP_3 CP_4
, cui aveva attribuito la facoltà di avvalersi della collaborazione dell' Ing.
[...] assumendone 1'obbligo della retribuzione, tanto più che l'opposto non Parte_1 aveva specificato 1'attività di consulenza tecnica, e che il progetto non era stato mai approvato dalla Regione Calabria.
contestava l'opposizione di cui chiedeva, nel merito, il rigetto con Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo.”
Con sentenza depositata il 13.11.2016 n. 2388, il Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del Parte_1 al pagamento delle spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello , con atto di citazione ritualmente notificato, deducendo Parte_1
a sostegno della richiesta di riforma della decisione formulata con il gravame motivi di censura avverso i seguenti punti della pronuncia:
1. pagina 3, nella parte in cui testualmente afferma: “Va peraltro osservato che l'esecuzione delle prestazioni riportate in parcella non prova la conclusione del contratto tra le parti in causa in difetto di una specifica dimostrazione di una previa puntuale manifestazione di volontà in tal senso da parte del preteso committente, essendo tale situazione compatibile con l'affidamento dell'attività professionale in termini di collaborazione ovvero di delega riconducibile alla clausola contenuta nell'art.
5.5. del contratto intercorso con .”. Controparte_4
2. pagine 3 e 4, nella parte in cui testualmente afferma: "Peraltro deve ritenersi preclusa ogni determinazione in ordine alla possibilità che le prestazioni siano state svolte nell'interesse dell'opponente, in difetto di prova dell'accordo orale, in quanto la domanda proposta nel ricorso per ingiunzione ha natura esclusivamente contrattuale e non può qualificarsi anche in termini di azione di indebito arricchimento, stante la diversità di petitum e causa petendi che caratterizza le due azioni, atteso che nel presente giudizio ha preteso il pagamento di Parte_1 una somma a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione dell'incarico ricevuto dalla società, senza dedurre il duplice limite dell'arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale che caratterizza l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c..”.
3. pagina 4, nella parte in cui testualmente afferma: “Deve escludersi che l'opposto abbia dimostrato il conferimento dell'incarico da parte dell'opponente, pur essendo gravato del relativo onere. Sotto tale profilo, va detto che l'esistenza di un rapporto di prestazione di opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, rinviene il suo presupposto imprescindibile nell'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del cliente convenuto per il pagamento, in qualsiasi forma idonea a manifestare, in modo chiaro e inequivoco 1a volontà di avvalersi del1a sua attività e della sua opera. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, in ipotesi di contestazione del compenso sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore, mentre è rimessa al giudice del merito ogni valutazione in concreto in ordine alla sussistenza o meno di tale prova, sottratta, se adeguatamente e coerentemente motivata, al sindacato di legittimità. Consegue a quanto innanzi che è cliente del professionista colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito l'incarico professionale ed è pertanto tenuto al pagamento del compenso, e non anche necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione di opera intellettuale.”.
Si doleva, infatti, l'appellante del fatto che la documentazione prodotta non fosse stata considerata dal giudice di prime cure prova sufficiente circa il conferimento dell'incarico professionale nei suoi confronti da parte di Controparte_1 laddove i progetti sottoscritti anche a nome di esso Ing. venivano Parte_1 controfirmati dalla sosteneva, inoltre, che il contratto prodotto Controparte_1 dalla società opposta in prime cure di conferimento dell'incarico professionale all' non fosse valido ai fini probatori. Parte_3
Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza impugnata, la pronuncia che egli avesse correttamente svolto per conto e nell'interesse della il Controparte_1 compito di progettista per l'impianto eolico Castelluzzo Piano d'Api del
[...]
, per il quale era stato formalmente incaricato dalla citata società, Parte_4 congiuntamente e separatamente all' Ing. , e sottoscritto ogni Controparte_4 elaborato progettuale, presentandolo ai diversi enti pubblici ( , Parte_4
Regione Calabria, ecc.), con relativa condanna di controparte al pagamento di tutti gli oneri derivanti dall'espletamento di tali compiti.
Si costituiva come da comparsa di costituzione e risposta in atti Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per contestare la fondatezza
[...] delle doglianze addotte a sostegno dell'appello e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza collegiale del 9/07/2024, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte giusta decreto in atti, la Corte, viste le note depositate dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare. I tre motivi di appello, che essendo tra loro collegati e, dunque, da esaminare congiuntamente e a mezzo dei quali risultano censurate le affermazioni contenute nella pronuncia gravata in punto di inidoneità della esecuzione delle prestazioni riportate nella parcella in atti a provare la conclusione del contratto di conferimento di incarico professionale, di esclusione della qualificazione della domanda come indebito arricchimento e, infine, di individuazione nell'attore il soggetto onerato della prova della esistenza del contratto, sono tutti indistintamente privi di fondamento.
Va precisato, in tema di contratto d'opera intellettuale, che il professionista il quale agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza del
20/04/2006 n. 9254).
Pertanto, non può neppure ritenersi che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista e dal medesimo prodotta agli atti di causa possa nella specie assumere valore probatorio.
Gli unici elementi probatori forniti in primo grado dall'odierno appellante si riferiscono esclusivamente alla esibizione del decreto di liquidazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e delle intimazioni di pagamento dal medesimo rivolte alla alle quali quest'ultima rispondeva di non essere tenuta, Controparte_1 in quanto non debitrice nei confronti del stante la mancanza di rapporti Parte_1 contrattuali intercorsi con lo stesso.
Del resto, la parcella del professionista non è altro che una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, che può essere posta a fondamento della decisione solo laddove le prestazioni in essa riportate non siano contestate.
Deve, inoltre, rilevarsi come il contratto prodotto dalla Controparte_1 evidenzia che il rapporto contrattuale ai fini della progettazione dell'impianto eolico
Castelluzzo Piano d'Api del Comune di era intercorso con il solo l'Ing. Parte_4
, né dall'istruttoria risultano emersi elementi che abbiano permesso di CP_4 accertare l'esistenza di detto rapporto anche con il Ciò ha trovato Parte_1 ulteriore conferma sia attraverso l'escussione dei componenti del Consiglio degli
Ingegneri, i quali hanno affermato di aver emesso decreto di liquidazione in virtù di un'autocertificazione sottoscritta dall'Ing. sia sulla base di quella Parte_1 dell'Ing. , che ha ricostruito i fatti in maniera completamente diversa da CP_4 quella prospettata dall'appellante, laddove ha chiarito che seppur in un primo momento l'Ing. era stato coinvolto nelle trattative del progetto, il Parte_1 medesimo non veniva poi considerato contraente e non veniva inserito nel contratto definitivo, partecipando comunque al compenso in virtù della società di fatto con esso . Parte_3
Altrettanto corretto è da ritenersi poi l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure in sentenza nella parte in cui affermava che “..peraltro deve ritenersi preclusa ogni determinazione in ordine alla possibilità che le prestazioni siano state svolte nell'interesse dell'opponente, in difetto di prova dell'accordo orale, in quanto la domanda proposta nel ricorso per ingiunzione ha natura esclusivamente contrattuale e non può qualificarsi anche in termini di azione di indebito arricchimento, stante la diversità di petitum e causa petendi che caratterizza le due azioni, atteso che nel presente giudizio ha preteso il pagamento di Parte_1 una somma a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione dell'incarico ricevuto dalla società, senza dedurre il duplice limite dell'arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale che caratterizza l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.”.
Risulta, infatti, che nel caso di specie parte appellante ha basato la richiesta di pagamento sulla deduzione di un rapporto contrattuale e non della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. e ss.
Inoltre, con sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023 le Sezioni Unite Civili della
Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito alla proponibilità dell'azione di indebito arricchimento quale rimedio sussidiario ex art. 2042 c.c., hanno affermato che la relativa domanda è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo;
ciò, tuttavia, trova esclusione quando il rigetto della domanda principale, nel merito,
è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava nell'interesse della parte il riconoscimento della fondatezza della pretesa giudiziale azionata.
Orbene, laddove nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. Civ., ordinanza del 20/08/2019 n.
21522), nel caso di specie non è stata offerta alcuna prova dell'accordo contrattuale, sulla cui base era stata avanzata nel caso in esame la domanda di pagamento, con conseguente insussistenza dei presupposti di esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
e ss.
L'odierno appellante, infatti, nonostante ne fosse specificamente onerato, non forniva nessuna dimostrazione in ordine al presunto accordo tra le parti, omettendo di produrre una scrittura privata ovvero l'eventuale pagamento vantato per la prima parte del lavoro da cui eventualmente si potesse evincersene la causale o, altrimenti, alcuna altra prova indiziaria (email, messaggi ecc.), che permettessero di accertare l'esistenza di un rapporto contrattuale con la (cfr. Cass. Civ., sentenza del CP_1
24/01/2017 n. 1792).
Sebbene infatti il mandato professionale possa essere conferito anche in forma verbale, la prova della conclusione dello stesso deve risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti;
né, sotto altro profilo, la prova dell'attività asseritamente svolta in esecuzione del medesimo può ritenersi assolta mediante la dichiarazione unilaterale dal professionista resa, ai fini dell'emissione del parere di congruità sull'emessa parcella, al Consiglio dell'Ordine, attesa la mancanza in capo a quest'ultimo di alcun potere di accertamento al riguardo.
(cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza del 10/05/2004 n. 8850).
A ciò aggiungasi, poi, come dal contenuto della deposizione testimoniale resa nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado dall'Ing. fosse emerso, CP_4 contrariamente a quanto preteso dall'appellante, che l'Ingegnere il Parte_1 quale aveva una società di fatto con l'Ing. , era stato convocato insieme a CP_4 quest'ultimo per quanto riguarda il conferimento della progettazione del parco eolico
Castelluzzo – Piano d'Api, salva nel prosieguo la decisione della di CP_1 concludere l'accordo solo con l'Ing. ; che tuttavia, in virtù della società di Parte_5 fatto con l'Ing. , l'Ing. aveva comunque partecipato agli utili, CP_4 Parte_1 CP e proprio in virtù di tale società di fatto, di cui la era a conoscenza, quest'ultima aveva controfirmato i progetti a firma congiunta del e dello;
Parte_1 CP_4 che di qui era derivato il pagamento diretto, su ordine dello , al CP_4 Parte_1 CP da parte della (cfr. dichiarazioni Ing. Sblendido, processo verbale udienza del
14/09/2015: “….Ci sono fatture intestate a in quanto originariamente Parte_1 CP_
emetteva gli assegni a mio favore ed io a mia volta giravo gli importi di competenza di che doveva attendere alcuni giorni per ottenere la valuta Parte_1 nella sua disponibilità. Proprio perché aveva necessità di incassare con Parte_1 CP_ immediatezza detti importi ho chiesto alla di intestargli direttamente alcune fatture e di effettuare il pagamento a suo beneficio…”.). Ancora dall'escussione del teste citato si ricava che, mentre in un primo momento il era rimasto meravigliato dell'esclusione del suo nominativo dal Parte_1 contratto, successivamente lo stesso aveva accettato la situazione in quanto i termini economici secondo cui il compenso complessivo pattuito a favore di entrambi i professionisti sarebbe stato pari ad €uro 40.000,00 per la progettazione, oltre la percentuale in caso di approvazione, erano rimasti invariati (cfr. dichiarazioni Ing.
, p.v. cit.: “….è proprio in virtù di questa situazione e della piena CP_4 condivisione da parte del professionista alla partecipazione del progetto senza pur essere formalmente incaricato che i compensi sono stati distribuiti tra me ed il
[…] io figuravo come unico contraente ma il lavoro era svolto da Parte_1 entrambi […] la nostra associazione di fatto prevedeva la divisione del compenso e Co dei costi in maniera paritaria…la ha versato il compenso maturato pari ad €
40.000,00 relativo al progetto per cui è causa e la metà è stata incassata dal
non è stata mai pagata la percentuale in quanto mai maturata non Parte_1 essendo avvenuta l'approvazione da parte della Regione Calabria.”).
Deve, dunque, concludersi che del tutto prive di pregio si atteggiano le doglianze addotte nell'atto di gravame avverso la decisione di primo grado, in punto di affermato mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio su di lui gravante.
Sebbene, infatti, sia prevista una certa discrezionalità da parte del giudice nella valutazione degli elementi probatori (cfr. “…La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita…” : Cass., Civ., sentenza 24/02/2016 n. 3652), questi ultimi, per come emersi in corso di causa, non possono considerarsi tali da fare ritenere assolto l'onere della prova circa l'esistenza del contratto tra il e la Parte_1 [...]
Controparte_1
Più in particolare, in tema di prova per presunzioni, il giudice, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 12/04/2018 n. 9059).
I dati raccolti conducono nel caso di specie a ravvisare la riconducibilità dell'esistenza del diritto al compenso dell'Ing. in virtù dei suoi rapporti Parte_1 di società di fatto e di collaborazione con l'Ing. (cfr. dichiarazioni Ing. CP_4
, p.v. cit.: “…io figuravo come unico contraente ma il lavoro era svolto da CP_4 entrambi…”) e non in forza di un rapporto professionale intrattenuto con la IFIT
Prefabbricati S.r.l.
Se, infatti, è pur vero che il ha contestato la validità del contratto Parte_1 prodotto dalla controparte nel giudizio di primo grado, ciò nondimeno egli stesso non produceva alcun contratto o scrittura privata da cui risultasse un rapporto professionale con la né riusciva a dimostrarne l'esistenza mediante prova CP_1 orale o qualsiasi altro tipo di elemento probatorio anche solo di natura indiziaria.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni consegue il rigetto dell'appello proposto dal e, per l'effetto, la conferma integrale Parte_1 della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di Controparte_1 citazione ritualmente notificato, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 13/11/2016 n.
2388, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.750,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Iva e Cap come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Teresa Barillari Dott. Alberto Nicola Filardo
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 846 del Registro Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Bossio in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza Misasi n. 5;
- appellante -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Canino in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Via Vico II
Torrazzo n° 2;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'On. Tribunale di Cosenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto le domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
il tutto previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di causa.” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, riformando la sentenza impugnata nella parte in cui disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, accogliere la domanda proposta dall' Ing. , dichiarando che lo stesso ha ricevuto incarico e lo ha Parte_1 svolto per la progettazione di un eolico in località Castelluzzo Piano D'Api e CP_2 condannare per l'effetto la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell' Ing. della Parte_1 somma di €uro 52.150,80 oltre spese generali, cassa di previdenza, Iva, interessi di legge dalla domanda sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellato: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto da , confermando la sentenza impugnata. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 686/13, emesso dal Tribunale di Cosenza il 30/04/13 e notificato il 20/05/13, con cui era ingiunto il pagamento di €uro 52.150,80, oltre interessi e spese, a titolo di compenso dovuto per 1' incarico di consulenza tecnica per la realizzazione di un impianto eolico denominato “Calcestruzzo - Piano D'Api” in favore di , convenendo quest'ultimo in giudizio per sentire Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo in quanto non aveva mai conferito alcun incarico al professionista, avendo affidato la progettazione del all'Ing. CP_3 CP_4
, cui aveva attribuito la facoltà di avvalersi della collaborazione dell' Ing.
[...] assumendone 1'obbligo della retribuzione, tanto più che l'opposto non Parte_1 aveva specificato 1'attività di consulenza tecnica, e che il progetto non era stato mai approvato dalla Regione Calabria.
contestava l'opposizione di cui chiedeva, nel merito, il rigetto con Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo.”
Con sentenza depositata il 13.11.2016 n. 2388, il Tribunale di Cosenza, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del Parte_1 al pagamento delle spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello , con atto di citazione ritualmente notificato, deducendo Parte_1
a sostegno della richiesta di riforma della decisione formulata con il gravame motivi di censura avverso i seguenti punti della pronuncia:
1. pagina 3, nella parte in cui testualmente afferma: “Va peraltro osservato che l'esecuzione delle prestazioni riportate in parcella non prova la conclusione del contratto tra le parti in causa in difetto di una specifica dimostrazione di una previa puntuale manifestazione di volontà in tal senso da parte del preteso committente, essendo tale situazione compatibile con l'affidamento dell'attività professionale in termini di collaborazione ovvero di delega riconducibile alla clausola contenuta nell'art.
5.5. del contratto intercorso con .”. Controparte_4
2. pagine 3 e 4, nella parte in cui testualmente afferma: "Peraltro deve ritenersi preclusa ogni determinazione in ordine alla possibilità che le prestazioni siano state svolte nell'interesse dell'opponente, in difetto di prova dell'accordo orale, in quanto la domanda proposta nel ricorso per ingiunzione ha natura esclusivamente contrattuale e non può qualificarsi anche in termini di azione di indebito arricchimento, stante la diversità di petitum e causa petendi che caratterizza le due azioni, atteso che nel presente giudizio ha preteso il pagamento di Parte_1 una somma a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione dell'incarico ricevuto dalla società, senza dedurre il duplice limite dell'arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale che caratterizza l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c..”.
3. pagina 4, nella parte in cui testualmente afferma: “Deve escludersi che l'opposto abbia dimostrato il conferimento dell'incarico da parte dell'opponente, pur essendo gravato del relativo onere. Sotto tale profilo, va detto che l'esistenza di un rapporto di prestazione di opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, rinviene il suo presupposto imprescindibile nell'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del cliente convenuto per il pagamento, in qualsiasi forma idonea a manifestare, in modo chiaro e inequivoco 1a volontà di avvalersi del1a sua attività e della sua opera. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, in ipotesi di contestazione del compenso sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore, mentre è rimessa al giudice del merito ogni valutazione in concreto in ordine alla sussistenza o meno di tale prova, sottratta, se adeguatamente e coerentemente motivata, al sindacato di legittimità. Consegue a quanto innanzi che è cliente del professionista colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito l'incarico professionale ed è pertanto tenuto al pagamento del compenso, e non anche necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione di opera intellettuale.”.
Si doleva, infatti, l'appellante del fatto che la documentazione prodotta non fosse stata considerata dal giudice di prime cure prova sufficiente circa il conferimento dell'incarico professionale nei suoi confronti da parte di Controparte_1 laddove i progetti sottoscritti anche a nome di esso Ing. venivano Parte_1 controfirmati dalla sosteneva, inoltre, che il contratto prodotto Controparte_1 dalla società opposta in prime cure di conferimento dell'incarico professionale all' non fosse valido ai fini probatori. Parte_3
Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza impugnata, la pronuncia che egli avesse correttamente svolto per conto e nell'interesse della il Controparte_1 compito di progettista per l'impianto eolico Castelluzzo Piano d'Api del
[...]
, per il quale era stato formalmente incaricato dalla citata società, Parte_4 congiuntamente e separatamente all' Ing. , e sottoscritto ogni Controparte_4 elaborato progettuale, presentandolo ai diversi enti pubblici ( , Parte_4
Regione Calabria, ecc.), con relativa condanna di controparte al pagamento di tutti gli oneri derivanti dall'espletamento di tali compiti.
Si costituiva come da comparsa di costituzione e risposta in atti Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, per contestare la fondatezza
[...] delle doglianze addotte a sostegno dell'appello e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza collegiale del 9/07/2024, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte giusta decreto in atti, la Corte, viste le note depositate dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare. I tre motivi di appello, che essendo tra loro collegati e, dunque, da esaminare congiuntamente e a mezzo dei quali risultano censurate le affermazioni contenute nella pronuncia gravata in punto di inidoneità della esecuzione delle prestazioni riportate nella parcella in atti a provare la conclusione del contratto di conferimento di incarico professionale, di esclusione della qualificazione della domanda come indebito arricchimento e, infine, di individuazione nell'attore il soggetto onerato della prova della esistenza del contratto, sono tutti indistintamente privi di fondamento.
Va precisato, in tema di contratto d'opera intellettuale, che il professionista il quale agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza del
20/04/2006 n. 9254).
Pertanto, non può neppure ritenersi che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista e dal medesimo prodotta agli atti di causa possa nella specie assumere valore probatorio.
Gli unici elementi probatori forniti in primo grado dall'odierno appellante si riferiscono esclusivamente alla esibizione del decreto di liquidazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri e delle intimazioni di pagamento dal medesimo rivolte alla alle quali quest'ultima rispondeva di non essere tenuta, Controparte_1 in quanto non debitrice nei confronti del stante la mancanza di rapporti Parte_1 contrattuali intercorsi con lo stesso.
Del resto, la parcella del professionista non è altro che una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, che può essere posta a fondamento della decisione solo laddove le prestazioni in essa riportate non siano contestate.
Deve, inoltre, rilevarsi come il contratto prodotto dalla Controparte_1 evidenzia che il rapporto contrattuale ai fini della progettazione dell'impianto eolico
Castelluzzo Piano d'Api del Comune di era intercorso con il solo l'Ing. Parte_4
, né dall'istruttoria risultano emersi elementi che abbiano permesso di CP_4 accertare l'esistenza di detto rapporto anche con il Ciò ha trovato Parte_1 ulteriore conferma sia attraverso l'escussione dei componenti del Consiglio degli
Ingegneri, i quali hanno affermato di aver emesso decreto di liquidazione in virtù di un'autocertificazione sottoscritta dall'Ing. sia sulla base di quella Parte_1 dell'Ing. , che ha ricostruito i fatti in maniera completamente diversa da CP_4 quella prospettata dall'appellante, laddove ha chiarito che seppur in un primo momento l'Ing. era stato coinvolto nelle trattative del progetto, il Parte_1 medesimo non veniva poi considerato contraente e non veniva inserito nel contratto definitivo, partecipando comunque al compenso in virtù della società di fatto con esso . Parte_3
Altrettanto corretto è da ritenersi poi l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure in sentenza nella parte in cui affermava che “..peraltro deve ritenersi preclusa ogni determinazione in ordine alla possibilità che le prestazioni siano state svolte nell'interesse dell'opponente, in difetto di prova dell'accordo orale, in quanto la domanda proposta nel ricorso per ingiunzione ha natura esclusivamente contrattuale e non può qualificarsi anche in termini di azione di indebito arricchimento, stante la diversità di petitum e causa petendi che caratterizza le due azioni, atteso che nel presente giudizio ha preteso il pagamento di Parte_1 una somma a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione dell'incarico ricevuto dalla società, senza dedurre il duplice limite dell'arricchimento e della correlativa diminuzione patrimoniale che caratterizza l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.”.
Risulta, infatti, che nel caso di specie parte appellante ha basato la richiesta di pagamento sulla deduzione di un rapporto contrattuale e non della fattispecie di cui all'art. 2041 c.c. e ss.
Inoltre, con sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023 le Sezioni Unite Civili della
Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito alla proponibilità dell'azione di indebito arricchimento quale rimedio sussidiario ex art. 2042 c.c., hanno affermato che la relativa domanda è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo;
ciò, tuttavia, trova esclusione quando il rigetto della domanda principale, nel merito,
è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava nell'interesse della parte il riconoscimento della fondatezza della pretesa giudiziale azionata.
Orbene, laddove nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. Civ., ordinanza del 20/08/2019 n.
21522), nel caso di specie non è stata offerta alcuna prova dell'accordo contrattuale, sulla cui base era stata avanzata nel caso in esame la domanda di pagamento, con conseguente insussistenza dei presupposti di esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
e ss.
L'odierno appellante, infatti, nonostante ne fosse specificamente onerato, non forniva nessuna dimostrazione in ordine al presunto accordo tra le parti, omettendo di produrre una scrittura privata ovvero l'eventuale pagamento vantato per la prima parte del lavoro da cui eventualmente si potesse evincersene la causale o, altrimenti, alcuna altra prova indiziaria (email, messaggi ecc.), che permettessero di accertare l'esistenza di un rapporto contrattuale con la (cfr. Cass. Civ., sentenza del CP_1
24/01/2017 n. 1792).
Sebbene infatti il mandato professionale possa essere conferito anche in forma verbale, la prova della conclusione dello stesso deve risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti;
né, sotto altro profilo, la prova dell'attività asseritamente svolta in esecuzione del medesimo può ritenersi assolta mediante la dichiarazione unilaterale dal professionista resa, ai fini dell'emissione del parere di congruità sull'emessa parcella, al Consiglio dell'Ordine, attesa la mancanza in capo a quest'ultimo di alcun potere di accertamento al riguardo.
(cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza del 10/05/2004 n. 8850).
A ciò aggiungasi, poi, come dal contenuto della deposizione testimoniale resa nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado dall'Ing. fosse emerso, CP_4 contrariamente a quanto preteso dall'appellante, che l'Ingegnere il Parte_1 quale aveva una società di fatto con l'Ing. , era stato convocato insieme a CP_4 quest'ultimo per quanto riguarda il conferimento della progettazione del parco eolico
Castelluzzo – Piano d'Api, salva nel prosieguo la decisione della di CP_1 concludere l'accordo solo con l'Ing. ; che tuttavia, in virtù della società di Parte_5 fatto con l'Ing. , l'Ing. aveva comunque partecipato agli utili, CP_4 Parte_1 CP e proprio in virtù di tale società di fatto, di cui la era a conoscenza, quest'ultima aveva controfirmato i progetti a firma congiunta del e dello;
Parte_1 CP_4 che di qui era derivato il pagamento diretto, su ordine dello , al CP_4 Parte_1 CP da parte della (cfr. dichiarazioni Ing. Sblendido, processo verbale udienza del
14/09/2015: “….Ci sono fatture intestate a in quanto originariamente Parte_1 CP_
emetteva gli assegni a mio favore ed io a mia volta giravo gli importi di competenza di che doveva attendere alcuni giorni per ottenere la valuta Parte_1 nella sua disponibilità. Proprio perché aveva necessità di incassare con Parte_1 CP_ immediatezza detti importi ho chiesto alla di intestargli direttamente alcune fatture e di effettuare il pagamento a suo beneficio…”.). Ancora dall'escussione del teste citato si ricava che, mentre in un primo momento il era rimasto meravigliato dell'esclusione del suo nominativo dal Parte_1 contratto, successivamente lo stesso aveva accettato la situazione in quanto i termini economici secondo cui il compenso complessivo pattuito a favore di entrambi i professionisti sarebbe stato pari ad €uro 40.000,00 per la progettazione, oltre la percentuale in caso di approvazione, erano rimasti invariati (cfr. dichiarazioni Ing.
, p.v. cit.: “….è proprio in virtù di questa situazione e della piena CP_4 condivisione da parte del professionista alla partecipazione del progetto senza pur essere formalmente incaricato che i compensi sono stati distribuiti tra me ed il
[…] io figuravo come unico contraente ma il lavoro era svolto da Parte_1 entrambi […] la nostra associazione di fatto prevedeva la divisione del compenso e Co dei costi in maniera paritaria…la ha versato il compenso maturato pari ad €
40.000,00 relativo al progetto per cui è causa e la metà è stata incassata dal
non è stata mai pagata la percentuale in quanto mai maturata non Parte_1 essendo avvenuta l'approvazione da parte della Regione Calabria.”).
Deve, dunque, concludersi che del tutto prive di pregio si atteggiano le doglianze addotte nell'atto di gravame avverso la decisione di primo grado, in punto di affermato mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere probatorio su di lui gravante.
Sebbene, infatti, sia prevista una certa discrezionalità da parte del giudice nella valutazione degli elementi probatori (cfr. “…La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita…” : Cass., Civ., sentenza 24/02/2016 n. 3652), questi ultimi, per come emersi in corso di causa, non possono considerarsi tali da fare ritenere assolto l'onere della prova circa l'esistenza del contratto tra il e la Parte_1 [...]
Controparte_1
Più in particolare, in tema di prova per presunzioni, il giudice, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ordinanza 12/04/2018 n. 9059).
I dati raccolti conducono nel caso di specie a ravvisare la riconducibilità dell'esistenza del diritto al compenso dell'Ing. in virtù dei suoi rapporti Parte_1 di società di fatto e di collaborazione con l'Ing. (cfr. dichiarazioni Ing. CP_4
, p.v. cit.: “…io figuravo come unico contraente ma il lavoro era svolto da CP_4 entrambi…”) e non in forza di un rapporto professionale intrattenuto con la IFIT
Prefabbricati S.r.l.
Se, infatti, è pur vero che il ha contestato la validità del contratto Parte_1 prodotto dalla controparte nel giudizio di primo grado, ciò nondimeno egli stesso non produceva alcun contratto o scrittura privata da cui risultasse un rapporto professionale con la né riusciva a dimostrarne l'esistenza mediante prova CP_1 orale o qualsiasi altro tipo di elemento probatorio anche solo di natura indiziaria.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni consegue il rigetto dell'appello proposto dal e, per l'effetto, la conferma integrale Parte_1 della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di Controparte_1 citazione ritualmente notificato, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 13/11/2016 n.
2388, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.750,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Iva e Cap come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Teresa Barillari Dott. Alberto Nicola Filardo