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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.251/2020 vertente
TRA
(C.F.: , con l'avv. ANDREA DURANTI. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. RITA ELENA Controparte_1 C.F._2
PROFILI.
Appellata e Appellante Incidentale
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 776/2019 con cui il Tribunale ordinario di Viterbo ha dichiarato che l'atto ricevuto dal Notaio rep n. 18098/8215 del 3.2.2005 e quello ricevuto dal Persona_1 Notaio rep n. 47099/17233 del 19.10.05 dissimulano donazioni a favore di Persona_2 ; ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di Parte_1 procedere alla trascrizione della presente sentenza, condannando il convenuto a rifondere all'attrice le spese del giudizio.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: « deduceva di aver Controparte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in data 26.10.10 Parte_1 chiedendo che lo scioglimento della comunione ereditaria, previo annullamento per incapacità
1 naturale ex art. 428 cc. degli atti di compravendita intervenuti fra il convenuto e la madre CP_2
aventi ad oggetto immobili in Ronciglione e precisamente: atto del Notaio del
[...] Per_2 19.10.05 per i diritti di 4/6 del terreno in Loc. Cassanello al prezzo di € 19.000; 2) atto del Notaio del 3.2.05 per la quota di 4/12 della nuda proprietà delle porzioni Per_1 dell'immobile in via Vespucci al prezzo di € 49000. Il Tribunale di Viterbo con sentenza n. 938/14 aveva dichiarato la prescrizione della domanda di annullamento ex art. 428 c.c., nonché l'inammissibilità della domanda di annullamento ex art. 1442 e di simulazione proposte nella memoria ex art. 183 co.
1. Tale sentenza era passata in giudicato in data 4.12.14, per cui l'attrice intendeva ora riproporre la relativa azione in quanto i termini di prescrizione decorrerebbero dalla conoscenza dell'atto avvenuta al momento della pubblicazione della dichiarazione di successione il 30.5.08. Rilevava inoltre che la madre, di anni 94 e affetta da morbo di parckinson altero sclerotico con deficit irrorativo cerebrale era stata indotta con dolo dal fratello odierno convenuto al compimento degli atti negoziali indicati, impedendo i contatti della madre con l'attrice stessa. Gli atti sarebbero inoltre simulati non risultando il pagamento di alcun prezzo di vendita, per cui essi, in realtà, dissimulerebbero delle donazioni. Chiedeva, pertanto, 1) accogliere la domanda e di conseguenza dichiarare che gli atti di compravendita tra Parte_1 e per atto Notar del 19/10/2005 e atto Notar del
[...] CP_2 Per_2 Per_1 3/2/2005 sono nulli e/o annullabili ex art. 1442-1427 cc;
2) In via alternativa accogliere la domanda di simulazione, fondata ed ammissibile in quanto con sentenza 191/2017 pronunciata nel giudizio RG 2759/2010 ne è stata confermata l'inammissibilità perché formulata ex art 183 cpc i termine, considerata quindi domanda nuova. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'intervenuta Parte_1 prescrizione dell'azione di annullamento per errore o dolo ex art. 1427 c.c. avendo l'attrice avuto conoscenza degli atti il 30.5.08. Rilevava comunque l'infondatezza dell'azione non essendovi stata alcuna coartazione della volontà della madre nel compimento degli atti negoziali oggetto di giudizio e che solo lui e la sua famiglia l'avevano accudita fino al decesso, mentre l'attrice se ne era disinteressata. Deduceva inoltre l'inammissibilità della domanda di simulazione per carenza di interesse, non avendo l'attrice proposto azione di riduzione, né proceduto all'accettazione beneficiata dell'eredità necessaria per poter agire in riduzione. Peraltro l'azione sarebbe comunque inammissibile in quanto varrebbero nei confronti dell'erede gli stessi limiti di prova previsti per le parti, con la conseguenza che l'eventuale simulazione potrebbe essere provata solo attraverso una controdichiarazione scritta. Rilevava comunque che il prezzo era stato pagato per entrambe le vendite. Chiedeva quindi il rigetto della domanda di annullamento per intervenuta prescrizione;
in subordine il rigetto della domanda di annullamento perché infondata;
il rigetto in quanto inammissibile della domanda di accertamento della simulazione degli atti di vendita oggetto di giudizio. Instaurato il contraddittorio, respinte le istanze di prova orale delle parti, venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione».
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: «Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1427/1442 c.c. proposta da parte attrice, in quanto priva di pregio. Invero risulta dagli atti che nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 depositata nell'ambito del giudizio iscritto con RG. n. 2759/10 intervenuto fra le stesse parti l'odierna attrice precisava la domanda, ampliandola, deducendo che il fratello aveva inciso nel processo formativo della volontà della madre, provocandole un errore essenziale per la conclusione del negozio e approfittando del suo stato di incapacità. Chiedeva, pertanto, oltre alla dichiarazione di nullità del contratto, anche l'annullabilità. Tale domanda, per petitum e causa petendi, risulta reiterata nelle comparse conclusionali.
2 Con la sentenza n. 938/14 questa domanda è stata ritenuta inammissibile. La Suprema Corte ha precisato che la domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2945 c.c. anche nell'ipotesi in cui la domanda sia dichiarata inammissibile (Cass. SSUU sent. 27.01.2016 n. 1516). Il convenuto non ha contestato che l'attrice sia venuta a conoscenza degli atti negoziali compiuti dalla madre solo al momento della predisposizione della dichiarazione di successione in data 30.5.08, per cui, considerando che la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 è stata depositata il 2.3.11 e che la domanda introduttiva del presente giudizio è stata notificata il 4.12.14, a tale data la prescrizione quinquennale non si era ancora maturata, con conseguente tempestività dell'azione giudiziaria. Per quanto riguarda il merito, si rileva che non è stata fornita la prova del dolo del convenuto ovvero dell'errore indotto in capo alla madre disponente . CP_2 L'errore e il dolo, quale vizio della volontà, assumono rilevanza quando incidono sul processo formativo del consenso, inducendo una scelta in realtà non voluta ovvero dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante del dolo o dell'errore è subordinato alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà si sia formata in modo non spontaneo o sia stata manifestata in presenza di falsa rappresentazione. Viceversa la parte attrice non ha allegato alcun raggiro, né inganno né l'errore in cui sarebbe stata indotta la madre dal convenuto, non essendo all'uopo sufficiente il mero allontanamento ovvero l'esclusione della attrice stessa dalla vita della madre. L'attrice, invero, fa leva esclusivamente sullo stato di incapacità naturale della madre discendente dalla patologia da cui essa era affetta. Tale condizione, tuttavia, legittima l'annullamento del contratto ex art. 428 c.c., ma non ex art. 1427 c.c., essendo necessario, in tal caso, un comportamento attivo di colui che trae un vantaggio dal compimento dell'atto negoziale da parte del soggetto la cui volontà è stata coartata. L'azione ex art. 428 c.c. è stata dichiarata prescritta nel giudizio definito con sentenza emessa da questo Tribunale n. 938/14, passata in giudicato. In mancanza di prova del dolo del convenuto o dell'errore in cui sia stata indotta la disponente, l'azione di annullamento ex art. 1427 c.c. deve essere respinta. Quanto alla domanda di accertamento della simulazione deve innanzitutto rilevarsi che poiché il legittimario agisce nei confronti del coerede, ai sensi dell'art. 546 c.c. non sarà necessaria la preventiva accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità. In tal caso, infatti, l'azione è diretta all'accertamento del negozio dissimulato (Cass. n. 15546/2017). Inoltre, l'erede legittimario assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti con conseguente ammissibilità della prova per testimoni e presuntiva senza alcun limite e/o restrizione. La lesione della quota di riserva, infatti, costituisce “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può essere assoggettato ai limiti in tema di prova di cui all'art. 1417 c.c. (Cass., Sez. VI Civile, 22 giugno 2017, n. 15546; n. 4400/2011; n. 17896/2011; n. 10262/2003). Tuttavia, affinchè il legittimario possa beneficiare di tale regime probatorio agevolato è necessaria una specifica allegazione della causa petendi. Il diritto all'accertamento della realtà rispetto al fenomeno simulatorio è, infatti, un diritto eterodeterminato che, cioè, può trovare fondamento in ragioni giuridiche diverse, con la conseguenza che la causa petendi deve essere esattamente specificata nell'atto di citazione. Affinchè il legittimario possa essere considerato terzo è quindi necessario che il medesimo specifichi innanzitutto la sua qualità e che alleghi l'idoneità astratta della simulazione a produrre effetti lesivi della quota di riserva, rivelando così il suo interesse al risultato dell'azione. Tale interesse si pone in termini conflittuali con la posizione del de cuius, e determina il sorgere di una legittimazione ad agire dell'erede autonoma rispetto al de cuius.
3 Viceversa, nel caso in cui non venga allegata una lesione della quota di riserva, ma solo la ricostruzione del patrimonio, l'attore non può essere considerato terzo, subentrando nella posizione del de cuius (Cass. 4021/07). Nella fattispecie in oggetto l'attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 ha precisato la domanda deducendo che la stessa è preordinata all'esperimento successivo dell'azione di riduzione. Ha inoltre prodotto la dichiarazione di successione della madre, dalla quale emerge la sua qualità di legittimario. Ne discende che la medesima potrà beneficiare del regime probatorio agevolato riservato ai terzi dall'art. 1417 c.c.. La giurisprudenza di legittimità ha comunque precisato che ove il legittimario deduca la simulazione dell'atto di vendita, spetterà all'acquirente provare l'effettività del pagamento del prezzo, ove vengano offerti elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita (Cass. n. 12955/14; Cass. n.1413/06). Infatti, si è precisato che nel caso in cui la domanda di simulazione di una compravendita sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, ovvero da un terzo, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante, trattandosi, appunto, di soggetto terzo rispetto alle parti del contratto (cfr. in tal senso Cass. 30.5.2005, n.11372; n. 22454 del 22/10/2014). Nel caso di specie l'attrice ha prodotto l'estratto del conto corrente intestato all'alienante, nel quale non compare alcun versamento del prezzo. Acquista inoltre rilievo, a fini presuntivi, sia il rapporto di filiazione esistente con l'acquirente, sia la presenza dei testimoni nell'atto, volto a rendere il medesimo efficace anche quale donazione. Il convenuto, viceversa, non ha offerto alcuna prova in ordine all'avvenuto pagamento del prezzo, posto che dall'estratto conto depositato emergono movimentazioni di denaro non corrispondenti, per importo e per data, al versamento dei corrispettivi per l'acquisto degli immobili. Oggetto della simulazione sarà esclusivamente il pagamento del prezzo, per cui gli atti dovranno essere qualificati come donazioni, non essendo provata la simulazione assoluta del negozio, in quanto i beni risultano effettivamente usciti dal patrimonio della disponente. Pertanto, l'atto ricevuto dal Notaio rep n. 18098/8215 del 3.2.2005 Persona_1 e l'atto ricevuto dal Notaio . P. 47099/17233 del 19.10.05 devono essere Persona_3 qualificati come donazioni valide ed efficaci, avendone i requisiti di forma previsti dalla legge. La presente sentenza sarà soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c., con conseguente ordine per il Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 12.10.2012 n° 17405), tenendo conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con riduzione dei compensi per la fase istruttoria ad ½, in mancanza di svolgimento di attività istruttoria».
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. nonché degli articoli 1414, 1417, 2697 e 2722 c.c. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che gli atti di compravendita impugnati dissimulino donazioni. Il Tribunale non avrebbe considerato che l'attrice non ha formulato contestualmente una espressa domanda di riduzione delle asserite donazioni per lesione della quota di legittima il che comporterebbe la carenza di interesse in ordine all'azione proposta.
4 Sarebbe inoltre errato il presupposto sul quale si fonda la sentenza impugnata, ovvero che l'attrice nell'azione per far valere la simulazione delle compravendite abbia agito in qualità di terzo rispetto alle parti contrattuali. A tal proposito l'appellante rammenta che l'erede legittimo può considerarsi terzo rispetto agli atti impugnati, e quindi beneficiare del regime probatorio agevolato ex art. 1417 c.c., solo qualora contestualmente all'azione di simulazione formuli anche domanda di riduzione delle asserite donazioni lamentando una lesione della quota di legittima. Infine, sarebbe stato provato il pagamento del prezzo della compravendita mediante l'incasso di un assegno di 19.000 euro – importo pari al prezzo pattuito - pochi giorni dopo la stipula dell'atto. 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. Ritiene errata la condanna al pagamento delle spese processuali in quanto il Giudice avrebbe dovuto compensare in tutto o in parte le spese in ragione della parziale soccombenza dell'attrice.
4.- ha resistito all'avversa impugnativa e ha proposto appello Controparte_1 incidentale per i seguenti motivi.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1427 c.c. Errata valutazione sulla rilevanza delle prove offerte. Censura la decisione del Giudice di prime cure di rigettare la domanda di annullamento degli atti di compravendita ex art. 1427 c.c.. A tal proposito sostiene che il giudice avrebbe valutato unicamente le condizioni di salute della madre delle parti in causa senza valutare la condotta del fratello che, approfittando di tale condizione, avrebbe indotto la madre a non rendersi conto del valore e dell'importanza degli atti posti in essere. Il Giudice avrebbe dovuto ammettere le prove richieste da parte attrice al riguardo. Sostiene l'appellante incidentale che il fratello avrebbe isolato la madre privandola di qualsiasi contatto con la figlia e il mondo esterno. Pertanto, ribadisce la richiesta di ammissione delle prove testimoniali nonché l'interrogatorio formale al Sig. come formulate Parte_1 nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
5.- Pregiudiziale dal punto di vista logico-giuridico è l'esame dell'appello incidentale, che si incentra sulla mancata ammissione delle prove sulla fondatezza dell'azione di annullamento. Questa Corte condivide la valutazione di non rilevanza delle prove offerte da parte del Tribunale di primo grado, in quanto l'asserito isolamento della madre 94 enne invalida non integra fatti ascrivibili alla spiegata domanda di annullamento contrattuale ex art. 1427 cod. civ., come già ritenuto dal giudice di primo grado con motivazione condivisibile.
6.- Il primo motivo dell'appello incidentale è in parte fondato. Giova al riguardo richiamare l'orientamento della Suprema Corte per il quale «In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata» (Cass. sez. 2 Sentenza n 11659 del 2023) Esso si fonda sulla precisazione del superamento dell'affermazione in passato ricorrente secondo cui le agevolazioni probatorie spettavano al legittimario solo nel caso in cui (cfr. Cass. n. 24134/2009; Cass. n. 8942/1994) fosse stata proposta in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata e dell'adesione e continuità al più recente
5 principio secondo cui il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c. (Cass. n. 12317/2019). La deroga alla restrizione alla prova posta dall'art. 1417 c.c. se quindi non è più necessariamente correlata al fatto che sia stata anche proposta l'azione di riduzione della donazione dissimulata, resta però ancorata al fatto che l'azione di simulazione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, poiché solo in questa ipotesi l'erede, che attraverso l'azione ex art. 1414 cod. civ. miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario si pone come "terzo" rispetto all'atto impugnato, e difende un diritto proprio che gli spetta per legge, in una posizione antagonista rispetto al "de cuius" (cfr. in precedenza Cass. n. 6315/2003). Nel caso in esame, l'odierna appellata, dopo aver precisato, in sede di memorie ex art. 183 co.
6 n. 1, la domanda deducendo che la stessa è preordinata all'esperimento successivo dell'azione di riduzione, nella comparsa conclusionale ha poi chiarito di aver agito a tutela del proprio diritto alla intangibilità della riserva contro gli atti impugnati proponendo una domanda di nullità o inefficacia della donazione dissimulata, spendendo dunque la propria qualità di legittimaria pretermessa. Così perimetrata la domanda e la causa petendi ad essa sottesa, i rilievi dell'appellato risultano privi di pregio alla luce dei principi appena rammentati. È di contro fondata la deduzione inerente alla prova del pagamento del prezzo di euro 19.000 della compravendita stipulata per atto del Notaio del 19.10.05 per i diritti di 4/6 del Per_2 terreno in Loc. Cassanello. Con il deposito dell'estratto conto completo dell'annualità di interesse, l'odierno appellante ha difatti provato che in data 31.10.2005, pochi giorni dopo la stipula della compravendita, la CP_2 ha incassato il prezzo pari alla somma di € 19.000,00.
7.- Il secondo motivo è privo di pregio. La facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, come avvenuto nel giudizio di primo grado, ove le spese sono state liquidate secondo la soccombenza.
8.- Le spese del primo grado seguono la soccombenza mentre la reciproca soccombenza nel giudizio di secondo grado giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n.776 del 2019 che per il resto conferma:
- rigetta la domanda di simulazione della compravendita per i diritti di 4/6 del terreno in Loc.
Cassanello per atto ricevuto dal Notaio rep. N. 47099/17233 del 19.10.05; Persona_2
- respinge l'appello incidentale;
6 - condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
, liquidate, per il giudizio innanzi al tribunale in 3850,00 euro, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge;
compensa le spese di questo grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 1° luglio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.251/2020 vertente
TRA
(C.F.: , con l'avv. ANDREA DURANTI. Parte_1 C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. RITA ELENA Controparte_1 C.F._2
PROFILI.
Appellata e Appellante Incidentale
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 9 aprile 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 776/2019 con cui il Tribunale ordinario di Viterbo ha dichiarato che l'atto ricevuto dal Notaio rep n. 18098/8215 del 3.2.2005 e quello ricevuto dal Persona_1 Notaio rep n. 47099/17233 del 19.10.05 dissimulano donazioni a favore di Persona_2 ; ha ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di Parte_1 procedere alla trascrizione della presente sentenza, condannando il convenuto a rifondere all'attrice le spese del giudizio.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: « deduceva di aver Controparte_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale in data 26.10.10 Parte_1 chiedendo che lo scioglimento della comunione ereditaria, previo annullamento per incapacità
1 naturale ex art. 428 cc. degli atti di compravendita intervenuti fra il convenuto e la madre CP_2
aventi ad oggetto immobili in Ronciglione e precisamente: atto del Notaio del
[...] Per_2 19.10.05 per i diritti di 4/6 del terreno in Loc. Cassanello al prezzo di € 19.000; 2) atto del Notaio del 3.2.05 per la quota di 4/12 della nuda proprietà delle porzioni Per_1 dell'immobile in via Vespucci al prezzo di € 49000. Il Tribunale di Viterbo con sentenza n. 938/14 aveva dichiarato la prescrizione della domanda di annullamento ex art. 428 c.c., nonché l'inammissibilità della domanda di annullamento ex art. 1442 e di simulazione proposte nella memoria ex art. 183 co.
1. Tale sentenza era passata in giudicato in data 4.12.14, per cui l'attrice intendeva ora riproporre la relativa azione in quanto i termini di prescrizione decorrerebbero dalla conoscenza dell'atto avvenuta al momento della pubblicazione della dichiarazione di successione il 30.5.08. Rilevava inoltre che la madre, di anni 94 e affetta da morbo di parckinson altero sclerotico con deficit irrorativo cerebrale era stata indotta con dolo dal fratello odierno convenuto al compimento degli atti negoziali indicati, impedendo i contatti della madre con l'attrice stessa. Gli atti sarebbero inoltre simulati non risultando il pagamento di alcun prezzo di vendita, per cui essi, in realtà, dissimulerebbero delle donazioni. Chiedeva, pertanto, 1) accogliere la domanda e di conseguenza dichiarare che gli atti di compravendita tra Parte_1 e per atto Notar del 19/10/2005 e atto Notar del
[...] CP_2 Per_2 Per_1 3/2/2005 sono nulli e/o annullabili ex art. 1442-1427 cc;
2) In via alternativa accogliere la domanda di simulazione, fondata ed ammissibile in quanto con sentenza 191/2017 pronunciata nel giudizio RG 2759/2010 ne è stata confermata l'inammissibilità perché formulata ex art 183 cpc i termine, considerata quindi domanda nuova. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'intervenuta Parte_1 prescrizione dell'azione di annullamento per errore o dolo ex art. 1427 c.c. avendo l'attrice avuto conoscenza degli atti il 30.5.08. Rilevava comunque l'infondatezza dell'azione non essendovi stata alcuna coartazione della volontà della madre nel compimento degli atti negoziali oggetto di giudizio e che solo lui e la sua famiglia l'avevano accudita fino al decesso, mentre l'attrice se ne era disinteressata. Deduceva inoltre l'inammissibilità della domanda di simulazione per carenza di interesse, non avendo l'attrice proposto azione di riduzione, né proceduto all'accettazione beneficiata dell'eredità necessaria per poter agire in riduzione. Peraltro l'azione sarebbe comunque inammissibile in quanto varrebbero nei confronti dell'erede gli stessi limiti di prova previsti per le parti, con la conseguenza che l'eventuale simulazione potrebbe essere provata solo attraverso una controdichiarazione scritta. Rilevava comunque che il prezzo era stato pagato per entrambe le vendite. Chiedeva quindi il rigetto della domanda di annullamento per intervenuta prescrizione;
in subordine il rigetto della domanda di annullamento perché infondata;
il rigetto in quanto inammissibile della domanda di accertamento della simulazione degli atti di vendita oggetto di giudizio. Instaurato il contraddittorio, respinte le istanze di prova orale delle parti, venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione».
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: «Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1427/1442 c.c. proposta da parte attrice, in quanto priva di pregio. Invero risulta dagli atti che nella memoria ex art. 183 co. 6 n.1 depositata nell'ambito del giudizio iscritto con RG. n. 2759/10 intervenuto fra le stesse parti l'odierna attrice precisava la domanda, ampliandola, deducendo che il fratello aveva inciso nel processo formativo della volontà della madre, provocandole un errore essenziale per la conclusione del negozio e approfittando del suo stato di incapacità. Chiedeva, pertanto, oltre alla dichiarazione di nullità del contratto, anche l'annullabilità. Tale domanda, per petitum e causa petendi, risulta reiterata nelle comparse conclusionali.
2 Con la sentenza n. 938/14 questa domanda è stata ritenuta inammissibile. La Suprema Corte ha precisato che la domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2945 c.c. anche nell'ipotesi in cui la domanda sia dichiarata inammissibile (Cass. SSUU sent. 27.01.2016 n. 1516). Il convenuto non ha contestato che l'attrice sia venuta a conoscenza degli atti negoziali compiuti dalla madre solo al momento della predisposizione della dichiarazione di successione in data 30.5.08, per cui, considerando che la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 è stata depositata il 2.3.11 e che la domanda introduttiva del presente giudizio è stata notificata il 4.12.14, a tale data la prescrizione quinquennale non si era ancora maturata, con conseguente tempestività dell'azione giudiziaria. Per quanto riguarda il merito, si rileva che non è stata fornita la prova del dolo del convenuto ovvero dell'errore indotto in capo alla madre disponente . CP_2 L'errore e il dolo, quale vizio della volontà, assumono rilevanza quando incidono sul processo formativo del consenso, inducendo una scelta in realtà non voluta ovvero dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante del dolo o dell'errore è subordinato alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà si sia formata in modo non spontaneo o sia stata manifestata in presenza di falsa rappresentazione. Viceversa la parte attrice non ha allegato alcun raggiro, né inganno né l'errore in cui sarebbe stata indotta la madre dal convenuto, non essendo all'uopo sufficiente il mero allontanamento ovvero l'esclusione della attrice stessa dalla vita della madre. L'attrice, invero, fa leva esclusivamente sullo stato di incapacità naturale della madre discendente dalla patologia da cui essa era affetta. Tale condizione, tuttavia, legittima l'annullamento del contratto ex art. 428 c.c., ma non ex art. 1427 c.c., essendo necessario, in tal caso, un comportamento attivo di colui che trae un vantaggio dal compimento dell'atto negoziale da parte del soggetto la cui volontà è stata coartata. L'azione ex art. 428 c.c. è stata dichiarata prescritta nel giudizio definito con sentenza emessa da questo Tribunale n. 938/14, passata in giudicato. In mancanza di prova del dolo del convenuto o dell'errore in cui sia stata indotta la disponente, l'azione di annullamento ex art. 1427 c.c. deve essere respinta. Quanto alla domanda di accertamento della simulazione deve innanzitutto rilevarsi che poiché il legittimario agisce nei confronti del coerede, ai sensi dell'art. 546 c.c. non sarà necessaria la preventiva accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità. In tal caso, infatti, l'azione è diretta all'accertamento del negozio dissimulato (Cass. n. 15546/2017). Inoltre, l'erede legittimario assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti con conseguente ammissibilità della prova per testimoni e presuntiva senza alcun limite e/o restrizione. La lesione della quota di riserva, infatti, costituisce “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può essere assoggettato ai limiti in tema di prova di cui all'art. 1417 c.c. (Cass., Sez. VI Civile, 22 giugno 2017, n. 15546; n. 4400/2011; n. 17896/2011; n. 10262/2003). Tuttavia, affinchè il legittimario possa beneficiare di tale regime probatorio agevolato è necessaria una specifica allegazione della causa petendi. Il diritto all'accertamento della realtà rispetto al fenomeno simulatorio è, infatti, un diritto eterodeterminato che, cioè, può trovare fondamento in ragioni giuridiche diverse, con la conseguenza che la causa petendi deve essere esattamente specificata nell'atto di citazione. Affinchè il legittimario possa essere considerato terzo è quindi necessario che il medesimo specifichi innanzitutto la sua qualità e che alleghi l'idoneità astratta della simulazione a produrre effetti lesivi della quota di riserva, rivelando così il suo interesse al risultato dell'azione. Tale interesse si pone in termini conflittuali con la posizione del de cuius, e determina il sorgere di una legittimazione ad agire dell'erede autonoma rispetto al de cuius.
3 Viceversa, nel caso in cui non venga allegata una lesione della quota di riserva, ma solo la ricostruzione del patrimonio, l'attore non può essere considerato terzo, subentrando nella posizione del de cuius (Cass. 4021/07). Nella fattispecie in oggetto l'attrice nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 ha precisato la domanda deducendo che la stessa è preordinata all'esperimento successivo dell'azione di riduzione. Ha inoltre prodotto la dichiarazione di successione della madre, dalla quale emerge la sua qualità di legittimario. Ne discende che la medesima potrà beneficiare del regime probatorio agevolato riservato ai terzi dall'art. 1417 c.c.. La giurisprudenza di legittimità ha comunque precisato che ove il legittimario deduca la simulazione dell'atto di vendita, spetterà all'acquirente provare l'effettività del pagamento del prezzo, ove vengano offerti elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita (Cass. n. 12955/14; Cass. n.1413/06). Infatti, si è precisato che nel caso in cui la domanda di simulazione di una compravendita sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, ovvero da un terzo, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante, trattandosi, appunto, di soggetto terzo rispetto alle parti del contratto (cfr. in tal senso Cass. 30.5.2005, n.11372; n. 22454 del 22/10/2014). Nel caso di specie l'attrice ha prodotto l'estratto del conto corrente intestato all'alienante, nel quale non compare alcun versamento del prezzo. Acquista inoltre rilievo, a fini presuntivi, sia il rapporto di filiazione esistente con l'acquirente, sia la presenza dei testimoni nell'atto, volto a rendere il medesimo efficace anche quale donazione. Il convenuto, viceversa, non ha offerto alcuna prova in ordine all'avvenuto pagamento del prezzo, posto che dall'estratto conto depositato emergono movimentazioni di denaro non corrispondenti, per importo e per data, al versamento dei corrispettivi per l'acquisto degli immobili. Oggetto della simulazione sarà esclusivamente il pagamento del prezzo, per cui gli atti dovranno essere qualificati come donazioni, non essendo provata la simulazione assoluta del negozio, in quanto i beni risultano effettivamente usciti dal patrimonio della disponente. Pertanto, l'atto ricevuto dal Notaio rep n. 18098/8215 del 3.2.2005 Persona_1 e l'atto ricevuto dal Notaio . P. 47099/17233 del 19.10.05 devono essere Persona_3 qualificati come donazioni valide ed efficaci, avendone i requisiti di forma previsti dalla legge. La presente sentenza sarà soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c., con conseguente ordine per il Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con d.m. 55/14 ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto (Cassazione civile , SS.UU., sentenza 12.10.2012 n° 17405), tenendo conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con riduzione dei compensi per la fase istruttoria ad ½, in mancanza di svolgimento di attività istruttoria».
3.- ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati. Parte_1
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. nonché degli articoli 1414, 1417, 2697 e 2722 c.c. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che gli atti di compravendita impugnati dissimulino donazioni. Il Tribunale non avrebbe considerato che l'attrice non ha formulato contestualmente una espressa domanda di riduzione delle asserite donazioni per lesione della quota di legittima il che comporterebbe la carenza di interesse in ordine all'azione proposta.
4 Sarebbe inoltre errato il presupposto sul quale si fonda la sentenza impugnata, ovvero che l'attrice nell'azione per far valere la simulazione delle compravendite abbia agito in qualità di terzo rispetto alle parti contrattuali. A tal proposito l'appellante rammenta che l'erede legittimo può considerarsi terzo rispetto agli atti impugnati, e quindi beneficiare del regime probatorio agevolato ex art. 1417 c.c., solo qualora contestualmente all'azione di simulazione formuli anche domanda di riduzione delle asserite donazioni lamentando una lesione della quota di legittima. Infine, sarebbe stato provato il pagamento del prezzo della compravendita mediante l'incasso di un assegno di 19.000 euro – importo pari al prezzo pattuito - pochi giorni dopo la stipula dell'atto. 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. Ritiene errata la condanna al pagamento delle spese processuali in quanto il Giudice avrebbe dovuto compensare in tutto o in parte le spese in ragione della parziale soccombenza dell'attrice.
4.- ha resistito all'avversa impugnativa e ha proposto appello Controparte_1 incidentale per i seguenti motivi.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1427 c.c. Errata valutazione sulla rilevanza delle prove offerte. Censura la decisione del Giudice di prime cure di rigettare la domanda di annullamento degli atti di compravendita ex art. 1427 c.c.. A tal proposito sostiene che il giudice avrebbe valutato unicamente le condizioni di salute della madre delle parti in causa senza valutare la condotta del fratello che, approfittando di tale condizione, avrebbe indotto la madre a non rendersi conto del valore e dell'importanza degli atti posti in essere. Il Giudice avrebbe dovuto ammettere le prove richieste da parte attrice al riguardo. Sostiene l'appellante incidentale che il fratello avrebbe isolato la madre privandola di qualsiasi contatto con la figlia e il mondo esterno. Pertanto, ribadisce la richiesta di ammissione delle prove testimoniali nonché l'interrogatorio formale al Sig. come formulate Parte_1 nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
5.- Pregiudiziale dal punto di vista logico-giuridico è l'esame dell'appello incidentale, che si incentra sulla mancata ammissione delle prove sulla fondatezza dell'azione di annullamento. Questa Corte condivide la valutazione di non rilevanza delle prove offerte da parte del Tribunale di primo grado, in quanto l'asserito isolamento della madre 94 enne invalida non integra fatti ascrivibili alla spiegata domanda di annullamento contrattuale ex art. 1427 cod. civ., come già ritenuto dal giudice di primo grado con motivazione condivisibile.
6.- Il primo motivo dell'appello incidentale è in parte fondato. Giova al riguardo richiamare l'orientamento della Suprema Corte per il quale «In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata» (Cass. sez. 2 Sentenza n 11659 del 2023) Esso si fonda sulla precisazione del superamento dell'affermazione in passato ricorrente secondo cui le agevolazioni probatorie spettavano al legittimario solo nel caso in cui (cfr. Cass. n. 24134/2009; Cass. n. 8942/1994) fosse stata proposta in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata e dell'adesione e continuità al più recente
5 principio secondo cui il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia;
egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c. (Cass. n. 12317/2019). La deroga alla restrizione alla prova posta dall'art. 1417 c.c. se quindi non è più necessariamente correlata al fatto che sia stata anche proposta l'azione di riduzione della donazione dissimulata, resta però ancorata al fatto che l'azione di simulazione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, poiché solo in questa ipotesi l'erede, che attraverso l'azione ex art. 1414 cod. civ. miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario si pone come "terzo" rispetto all'atto impugnato, e difende un diritto proprio che gli spetta per legge, in una posizione antagonista rispetto al "de cuius" (cfr. in precedenza Cass. n. 6315/2003). Nel caso in esame, l'odierna appellata, dopo aver precisato, in sede di memorie ex art. 183 co.
6 n. 1, la domanda deducendo che la stessa è preordinata all'esperimento successivo dell'azione di riduzione, nella comparsa conclusionale ha poi chiarito di aver agito a tutela del proprio diritto alla intangibilità della riserva contro gli atti impugnati proponendo una domanda di nullità o inefficacia della donazione dissimulata, spendendo dunque la propria qualità di legittimaria pretermessa. Così perimetrata la domanda e la causa petendi ad essa sottesa, i rilievi dell'appellato risultano privi di pregio alla luce dei principi appena rammentati. È di contro fondata la deduzione inerente alla prova del pagamento del prezzo di euro 19.000 della compravendita stipulata per atto del Notaio del 19.10.05 per i diritti di 4/6 del Per_2 terreno in Loc. Cassanello. Con il deposito dell'estratto conto completo dell'annualità di interesse, l'odierno appellante ha difatti provato che in data 31.10.2005, pochi giorni dopo la stipula della compravendita, la CP_2 ha incassato il prezzo pari alla somma di € 19.000,00.
7.- Il secondo motivo è privo di pregio. La facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, come avvenuto nel giudizio di primo grado, ove le spese sono state liquidate secondo la soccombenza.
8.- Le spese del primo grado seguono la soccombenza mentre la reciproca soccombenza nel giudizio di secondo grado giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n.776 del 2019 che per il resto conferma:
- rigetta la domanda di simulazione della compravendita per i diritti di 4/6 del terreno in Loc.
Cassanello per atto ricevuto dal Notaio rep. N. 47099/17233 del 19.10.05; Persona_2
- respinge l'appello incidentale;
6 - condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_1
, liquidate, per il giudizio innanzi al tribunale in 3850,00 euro, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge;
compensa le spese di questo grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 1° luglio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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