CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2023, n. 9244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9244 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 4228-2020 proposto da: AS GR, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Sprio ed elettivamente domiciliata in Roma, via Lavinio 15, presso l’Avv. Giovanni Bizzarri;
– ricorrente – contro IA GR ON, CO BU, OG Farrugio, AM RI AL, CA LO, SA UR, OM RD, RN Lo PR, LU RC, IO AR, RO PA, AN IA RI PI, NC IA ZO e RO IA RI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti US Vitale e AL Perruccio, e NO IA, rappresentato e difeso dall’Avv. AL Perruccio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria 5, presso l’Avv. AL Pinò; Civile Sent. Sez. L Num. 9244 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 04/04/2023 2 - controricorrenti – nonché GH EL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Realmonte e US EL ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 134, presso l’Avv. LU Fiorillo;
- controricorrente -
nonché AN NT, OG AM, IA AN NI e PA CI;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 361/2019 del 19 luglio 2019. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° febbraio 2023 dal Consigliere DARIO CAVALLARI;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MA ES, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA GR ON, CO BU, OG Farrugio, AM RI AL, CA LO, SA UR, OM RD, RN Lo PR, LU RC, IO AR, RO PA, AN IA RI PI, NC IA ZO, RO IA RI, NO IA, GH EL, AN NT, OG AM, IA AN NI e PA CI, dipendenti dell’AS GR responsabili di strutture semplici o complesse, con ricorso del 6 maggio 2013, hanno chiesto al Tribunale di GR la condanna di controparte al versamento dell’indennità di posizione variabile loro spettante, anche a titolo di risarcimento danni. 3 Il Tribunale di GR, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 703/2017, ha rigettato il ricorso, rilevando che la corresponsione dell’indennità in oggetto era subordinata all’adozione di un provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali, evento verificatosi il 21 gennaio 2013, con la conseguenza che gli istanti avevano ricevuto detta indennità anche per gli anni antecedenti al 2013. Il giudice di primo grado ha pure ritenuto che i ricorrenti non avessero provato un danno da ritardo. IA GR ON, CO BU, OG Farrugio, AM RI AL, CA LO, SA UR, OM RD, RN Lo PR, LU RC, IO AR, RO PA, AN IA RI PI, NC IA ZO, RO IA RI, GH EL, AN NT, OG AM, IA AN NI e PA CI hanno proposto appello, come pure, con separato atto, NO IA. La Corte d’appello di Palermo, riuniti i due appelli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 361/2019, li ha accolti in parte, stabilendo che la mancata attivazione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi da parte dell’Azienda sanitaria integrava inadempimento di un obbligo contrattuale e che il debitore, nella specie, non aveva dimostrato che detto inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L’AS GR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. 4 IA GR ON, CO BU, OG Farrugio, AM RI AL, CA LO, SA UR, OM RD, RN Lo PR, LU RC, IO AR, RO PA, AN IA RI PI, NC IA ZO, RO IA RI e NO IA si sono difesi con controricorso. GH EL si è difesa con controricorso. AN NT, OG AM, IA AN NI e PA CI non hanno svolto difese. IA GR ON, CO BU, OG Farrugio, AM RI AL, CA LO, SA UR, OM RD, RN Lo PR, LU RC, IO AR, RO PA, AN IA RI PI, NC IA ZO, RO IA RI e NO IA hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente un inadempimento contrattuale imputabile ad essa ricorrente che, al contrario, era da escludere in ragione della documentazione agli atti, dalla quale emergeva che la graduazione e la pesatura degli incarichi non poteva essere effettuata. Infatti, secondo l’AS GR, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe esaminato due documenti, dal quale emergeva che l’Assessorato regionale alla Salute aveva vietato ai direttori generali delle varie AS regionali di adottare ovvero dare seguito a provvedimenti di modifica dell’assetto organizzativo. 5 Vi sarebbe stata una specifica gerarchia delle fonti cui era subordinata la medesima AS GR, alla quale si aggiungeva un interesse generale, esplicitato nelle direttive dell’Assessorato regionale alla Sanità. La doglianza è infondata. La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità amministrativa (factum principis) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità. In particolare, ove vengano in considerazione obblighi di natura contrattuale assunti da una pubblica amministrazione, l’impossibilità di adempiere connessa a sopravvenute esigenze di pubblico interesse va pur sempre apprezzata, anche in relazione all’esercizio di potestà pubblicistiche, alla stregua dell’obbligo della stessa amministrazione di tenere motivatamente presente l’esistenza della convenzione contrattuale di fronte ai sopravvenuti interessi pubblici (Cass., Sez. 3, n. 14915 dell’8 giugno 2018; Cass., Sez. 1, n. 12093 del 28 novembre 1998). 6 Pertanto, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell’impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d’altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass., Sez. 3, n. 15712 dell’8 novembre 2002). La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di responsabilità contrattuale, perché l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis. Infatti, ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l’inadempimento dell’obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l’impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. Tale impossibilità, che libera dall’obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass., Sez. L, n. 15073 del 26 giugno 2009). Così, si è affermato che, in tema di costituzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di assunzione, derivante da 7 accordo sindacale, solo se l’impossibilità di procedere all'adempimento deriva dal sopravvenire di un evento - come la cessazione dell’attività aziendale o la perdita della disponibilità della struttura aziendale - che, oggettivamente e in modo assoluto, impedisca l’esecuzione della prestazione, dovendosi escludere la rilevanza di mere difficoltà finanziarie o produttive, ancorché conseguenti ad una situazione di crisi aziendale regolarmente accertata. Di conseguenza, coordinando fra loro le componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e non prevenibile secondo la diligenza media, fermo restando che l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio secondo il quale genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass., Sez. 1, n. 20152 del 22 giugno 2022). L’accertamento del caso fortuito o della forza maggiore determinante una situazione cogente che impedisca l’adempimento dell’obbligazione, comporta un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il cui convincimento si sottrae, se congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici, al sindacato in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 21973 del 19 ottobre 2007). Il caso in esame prospetta una situazione di impossibilità temporanea di adempiere un’obbligazione pecuniaria a causa dell’indicazione, da parte dell’autorità politica ed amministrativa di riferimento, ovvero il competente Assessorato regionale, di direttive che avrebbero condotto a non adottare provvedimenti di modifica dell’assetto organizzativo e che 8 parte ricorrente avrebbe interpretato come tali da impedire la graduazione e la pesatura degli incarichi. Si tratta, dunque, di verificare tre profili, ossia: 1) se tale evento integri un factum principis;
2) se esso costituisca come tale un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) se l’inerente obbligo motivazionale sia stato assolto in maniera congrua ed esente da vizi logico-giuridici. Nella specie, difetta la stessa configurabilità di un factum principis. Le circostanze menzionate nel ricorso sono estremamente generiche, venendo in esame delle direttive della Regione Sicilia nella sostanza irrilevanti, sia perché intervenute in epoca successiva alla nascita dell’obbligo contrattuale in capo all’AS GR sia perché, comunque, la “presa di posizione” regionale non impediva tecnicamente di dare corso alle procedure concorsuali de quibus che, invece, dalla lettura degli atti, non risultavano neppure essere iniziate. In realtà, proprio la valenza che parte ricorrente attribuisce a tale “presa di posizione” conferma come il mancato completamento di dette procedure fosse voluto e, quindi, integrasse gli estremi di un inadempimento imputabile. Inoltre, deve negarsi pure che ricorra il requisito di decisività del fatto. Alla luce del carattere temporaneo dell’impedimento e della natura generica dell’obbligazione di dare, è evidente come non sia stata neppure dedotta la non imputabilità remota alla parte debitrice della situazione che ha ostacolato l’attività in questione. La sola circostanza delle direttive dell’Assessorato regionale non determina in automatico alcuna allegazione del dato mancante, vale a dire del carattere non imputabile dell’impossibilità temporanea di adempiere, 9 sotto la specie della diligenza impiegata in concreto sia per evitare che sorgesse sia per rimuovere tempestivamente l’ostacolo all’adempimento. Infatti, l’obbligo di diligenza si assolve non in negativo, mediante la generica astensione dall’illecito, ma in positivo, attraverso una condotta esente da rischi estranei a quelli connaturati all’esercizio dell’attività, lineare nella scelta degli obiettivi perseguiti e, trattandosi di ente collettivo, prudente nell’adozione delle scelte organizzative e nella gestione dei fondi pubblici ricevuti. La sussistenza di un factum principis poteva essere valutata, quindi, esclusivamente deducendo e provando che la situazione che aveva condotto all’adozione delle direttive regionali non era dipesa in alcun modo dal comportamento dell’AS GR (Cass., Sez. 2, n. 6594 del 30 aprile 2012). 2) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per l’AS GR, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso;
10 - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite ai controricorrenti, che liquida in € 8.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il
– ricorrente – contro IA GR ON, CO BU, OG Farrugio, AM RI AL, CA LO, SA UR, OM RD, RN Lo PR, LU RC, IO AR, RO PA, AN IA RI PI, NC IA ZO e RO IA RI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti US Vitale e AL Perruccio, e NO IA, rappresentato e difeso dall’Avv. AL Perruccio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria 5, presso l’Avv. AL Pinò; Civile Sent. Sez. L Num. 9244 Anno 2023 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 04/04/2023 2 - controricorrenti – nonché GH EL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Realmonte e US EL ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 134, presso l’Avv. LU Fiorillo;
- controricorrente -
nonché AN NT, OG AM, IA AN NI e PA CI;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 361/2019 del 19 luglio 2019. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° febbraio 2023 dal Consigliere DARIO CAVALLARI;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MA ES, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA GR ON, CO BU, OG Farrugio, AM RI AL, CA LO, SA UR, OM RD, RN Lo PR, LU RC, IO AR, RO PA, AN IA RI PI, NC IA ZO, RO IA RI, NO IA, GH EL, AN NT, OG AM, IA AN NI e PA CI, dipendenti dell’AS GR responsabili di strutture semplici o complesse, con ricorso del 6 maggio 2013, hanno chiesto al Tribunale di GR la condanna di controparte al versamento dell’indennità di posizione variabile loro spettante, anche a titolo di risarcimento danni. 3 Il Tribunale di GR, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 703/2017, ha rigettato il ricorso, rilevando che la corresponsione dell’indennità in oggetto era subordinata all’adozione di un provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali, evento verificatosi il 21 gennaio 2013, con la conseguenza che gli istanti avevano ricevuto detta indennità anche per gli anni antecedenti al 2013. Il giudice di primo grado ha pure ritenuto che i ricorrenti non avessero provato un danno da ritardo. IA GR ON, CO BU, OG Farrugio, AM RI AL, CA LO, SA UR, OM RD, RN Lo PR, LU RC, IO AR, RO PA, AN IA RI PI, NC IA ZO, RO IA RI, GH EL, AN NT, OG AM, IA AN NI e PA CI hanno proposto appello, come pure, con separato atto, NO IA. La Corte d’appello di Palermo, riuniti i due appelli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 361/2019, li ha accolti in parte, stabilendo che la mancata attivazione delle procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi da parte dell’Azienda sanitaria integrava inadempimento di un obbligo contrattuale e che il debitore, nella specie, non aveva dimostrato che detto inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L’AS GR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. 4 IA GR ON, CO BU, OG Farrugio, AM RI AL, CA LO, SA UR, OM RD, RN Lo PR, LU RC, IO AR, RO PA, AN IA RI PI, NC IA ZO, RO IA RI e NO IA si sono difesi con controricorso. GH EL si è difesa con controricorso. AN NT, OG AM, IA AN NI e PA CI non hanno svolto difese. IA GR ON, CO BU, OG Farrugio, AM RI AL, CA LO, SA UR, OM RD, RN Lo PR, LU RC, IO AR, RO PA, AN IA RI PI, NC IA ZO, RO IA RI e NO IA hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente un inadempimento contrattuale imputabile ad essa ricorrente che, al contrario, era da escludere in ragione della documentazione agli atti, dalla quale emergeva che la graduazione e la pesatura degli incarichi non poteva essere effettuata. Infatti, secondo l’AS GR, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe esaminato due documenti, dal quale emergeva che l’Assessorato regionale alla Salute aveva vietato ai direttori generali delle varie AS regionali di adottare ovvero dare seguito a provvedimenti di modifica dell’assetto organizzativo. 5 Vi sarebbe stata una specifica gerarchia delle fonti cui era subordinata la medesima AS GR, alla quale si aggiungeva un interesse generale, esplicitato nelle direttive dell’Assessorato regionale alla Sanità. La doglianza è infondata. La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità amministrativa (factum principis) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità. In particolare, ove vengano in considerazione obblighi di natura contrattuale assunti da una pubblica amministrazione, l’impossibilità di adempiere connessa a sopravvenute esigenze di pubblico interesse va pur sempre apprezzata, anche in relazione all’esercizio di potestà pubblicistiche, alla stregua dell’obbligo della stessa amministrazione di tenere motivatamente presente l’esistenza della convenzione contrattuale di fronte ai sopravvenuti interessi pubblici (Cass., Sez. 3, n. 14915 dell’8 giugno 2018; Cass., Sez. 1, n. 12093 del 28 novembre 1998). 6 Pertanto, al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato determinato da causa a sé non imputabile (art. 1218 c.c.), la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell’impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d’altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo (Cass., Sez. 3, n. 15712 dell’8 novembre 2002). La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di responsabilità contrattuale, perché l’impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis. Infatti, ai sensi del binomio normativo degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l’inadempimento dell’obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l’impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. Tale impossibilità, che libera dall’obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass., Sez. L, n. 15073 del 26 giugno 2009). Così, si è affermato che, in tema di costituzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di assunzione, derivante da 7 accordo sindacale, solo se l’impossibilità di procedere all'adempimento deriva dal sopravvenire di un evento - come la cessazione dell’attività aziendale o la perdita della disponibilità della struttura aziendale - che, oggettivamente e in modo assoluto, impedisca l’esecuzione della prestazione, dovendosi escludere la rilevanza di mere difficoltà finanziarie o produttive, ancorché conseguenti ad una situazione di crisi aziendale regolarmente accertata. Di conseguenza, coordinando fra loro le componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e non prevenibile secondo la diligenza media, fermo restando che l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio secondo il quale genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass., Sez. 1, n. 20152 del 22 giugno 2022). L’accertamento del caso fortuito o della forza maggiore determinante una situazione cogente che impedisca l’adempimento dell’obbligazione, comporta un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il cui convincimento si sottrae, se congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici, al sindacato in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 21973 del 19 ottobre 2007). Il caso in esame prospetta una situazione di impossibilità temporanea di adempiere un’obbligazione pecuniaria a causa dell’indicazione, da parte dell’autorità politica ed amministrativa di riferimento, ovvero il competente Assessorato regionale, di direttive che avrebbero condotto a non adottare provvedimenti di modifica dell’assetto organizzativo e che 8 parte ricorrente avrebbe interpretato come tali da impedire la graduazione e la pesatura degli incarichi. Si tratta, dunque, di verificare tre profili, ossia: 1) se tale evento integri un factum principis;
2) se esso costituisca come tale un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) se l’inerente obbligo motivazionale sia stato assolto in maniera congrua ed esente da vizi logico-giuridici. Nella specie, difetta la stessa configurabilità di un factum principis. Le circostanze menzionate nel ricorso sono estremamente generiche, venendo in esame delle direttive della Regione Sicilia nella sostanza irrilevanti, sia perché intervenute in epoca successiva alla nascita dell’obbligo contrattuale in capo all’AS GR sia perché, comunque, la “presa di posizione” regionale non impediva tecnicamente di dare corso alle procedure concorsuali de quibus che, invece, dalla lettura degli atti, non risultavano neppure essere iniziate. In realtà, proprio la valenza che parte ricorrente attribuisce a tale “presa di posizione” conferma come il mancato completamento di dette procedure fosse voluto e, quindi, integrasse gli estremi di un inadempimento imputabile. Inoltre, deve negarsi pure che ricorra il requisito di decisività del fatto. Alla luce del carattere temporaneo dell’impedimento e della natura generica dell’obbligazione di dare, è evidente come non sia stata neppure dedotta la non imputabilità remota alla parte debitrice della situazione che ha ostacolato l’attività in questione. La sola circostanza delle direttive dell’Assessorato regionale non determina in automatico alcuna allegazione del dato mancante, vale a dire del carattere non imputabile dell’impossibilità temporanea di adempiere, 9 sotto la specie della diligenza impiegata in concreto sia per evitare che sorgesse sia per rimuovere tempestivamente l’ostacolo all’adempimento. Infatti, l’obbligo di diligenza si assolve non in negativo, mediante la generica astensione dall’illecito, ma in positivo, attraverso una condotta esente da rischi estranei a quelli connaturati all’esercizio dell’attività, lineare nella scelta degli obiettivi perseguiti e, trattandosi di ente collettivo, prudente nell’adozione delle scelte organizzative e nella gestione dei fondi pubblici ricevuti. La sussistenza di un factum principis poteva essere valutata, quindi, esclusivamente deducendo e provando che la situazione che aveva condotto all’adozione delle direttive regionali non era dipesa in alcun modo dal comportamento dell’AS GR (Cass., Sez. 2, n. 6594 del 30 aprile 2012). 2) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per l’AS GR, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso;
10 - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite ai controricorrenti, che liquida in € 8.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il