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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 790/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 9.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.ta e difesa dall' avv. Antonio Savarese;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato;
CP_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 13/02/2024 parte ricorrente si è opposta all'avviso di addebito n. 400
2023 0005841751000 ricevuto in data 12 gennaio 2024 con il quale le sono stati richiesti contributi
Associati per l'anno 2022 eccependo nel merito di non Parte_2 essere tenuta al pagamento per insussistenza dei presupposti per la pretesa;
instauratosi il contraddittorio si è costituito l' che ha concluso per il rigetto della domanda;
oggi la causa è stata definita con la CP_1 presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente evidenzia di esser stata iscritta alla gestione previdenziale agricoli dal 3.10.2002 con n. matricola 0724516 e deduce di aver cessato l'attività agricola a far data dal 5.10.2017 esibendo in proposito visura camerale;
ha inoltre documentato di aver provveduto alla cancellazione della partita iva con decorrenza dal 31.12.2020 e di aver richiesto, senza esito, all' in data 20.1.2023, la cancellazione CP_1 della propria posizione previdenziale con effetto retroattivo dal 5.10.2017 o, comunque, dal 15.4.2019;
Nel merito ha inoltre evidenziato di non aver più avuto la disponibilità del fondo su cui aveva esercitato l'attività agricola in quanto la signora (che era la proprietaria dei terreni su cui Persona_1 aveva svolto l'attività ) lo aveva ceduto a terzi;
sottolineava inoltre di essersi opposta ad avviso di addebito 1 elevato dall'Istituto per le annualità 2020 e 2021, che era stato annullato con sentenza n. 1706/2023 avendo il Tribunale ritenuto dimostrato il mancato esercizio da parte sua dell'attività di coltivazione agricola;
Parte Nel corso del giudizio ha inoltre dedotto di aver avviato, dall'anno 2017, una attività di (in relazione alla quale esibiva contratto con cui le figlie e le avevano concedevano in Persona_2 Persona_3 comodato l'uso di un fabbricato) ed ha allegato le fatture emesse per l'annualità 2020 evidenziando che la loro sommatoria corrispondeva al modello presentato dall' (dove per mero errore aveva indicato CP_1 un codice ateco riferito all'attività agricola) ; sosteneva inoltre che i terreni, di minima estensione, di cui Parte aveva ancora la proprietà erano divenuti dall'anno 2017 in poi mere pertinenze incolte del
L' ha invece sostenuto che la ricorrente aveva continuato a svolgere attività agricola anche CP_1 successivamente alla dichiarata restituzione dei terreni (15/04/2019) e alla dichiarazione di avvenuta cessazione dell'attività (05/10/2017) in quanto era ancora proprietaria di terreni (foglio 3 particella 1624 di are 29,21, foglio 3 particella 2441 di are 4,86,) e comproprietaria di altri (foglio 3 particelle 2444, 2445,
2446 di complessive are 34,67) e perché lo svolgimento di attività agricola (successivo alla dichiarata restituzione dei terreni e alla data di chiusura di cancellazione alla CCIAA) risultava anche dalla presentazione dei modelli IVA, UNICO PF e 770 da parte dell'azienda nei quali aveva dichiarato unicamente reddito da lavoro agricolo indicando come attività prevalente il codice 011310 (che da
ATECO 2007 corrispondeva a quello della;
evidenziava inoltre che la Parte_4 sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore era stata appellata;
Tanto premesso si osserva che è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui , nelle cause di opposizione ad avviso di addebito il ricorrente, attore formale, riveste, ai fini del riparto dell'onere CP_1 della prova, la posizione di convenuto sostanziale sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa” (v. tra le tante, Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del
20/07/2018).
Le prove offerte dall' al fine della dimostrazione della persistenza dei presupposti della pretesa CP_1 contributiva non appaiono sufficienti in quanto non vi sono elementi concreti dai quali poter ricavare che la ricorrente, nell'annualità 2022, ha coltivato i terreni di cui è proprietaria e comproprietaria e che dagli stessi ha conseguito la propria maggior fonte di reddito anche considerando che la documentazione esibita dall'Ente è riferita ad annualità precedenti a quelle di cui all'avviso di addebito opposto
L'avviso di addebito va pertanto annullato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio n.790/2024:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 400 2023 0005841751000;
Condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 850,00 per CP_1 2 compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 15.4.25 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale) 3
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 9.4.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.ta e difesa dall' avv. Antonio Savarese;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato;
CP_1
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 13/02/2024 parte ricorrente si è opposta all'avviso di addebito n. 400
2023 0005841751000 ricevuto in data 12 gennaio 2024 con il quale le sono stati richiesti contributi
Associati per l'anno 2022 eccependo nel merito di non Parte_2 essere tenuta al pagamento per insussistenza dei presupposti per la pretesa;
instauratosi il contraddittorio si è costituito l' che ha concluso per il rigetto della domanda;
oggi la causa è stata definita con la CP_1 presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente evidenzia di esser stata iscritta alla gestione previdenziale agricoli dal 3.10.2002 con n. matricola 0724516 e deduce di aver cessato l'attività agricola a far data dal 5.10.2017 esibendo in proposito visura camerale;
ha inoltre documentato di aver provveduto alla cancellazione della partita iva con decorrenza dal 31.12.2020 e di aver richiesto, senza esito, all' in data 20.1.2023, la cancellazione CP_1 della propria posizione previdenziale con effetto retroattivo dal 5.10.2017 o, comunque, dal 15.4.2019;
Nel merito ha inoltre evidenziato di non aver più avuto la disponibilità del fondo su cui aveva esercitato l'attività agricola in quanto la signora (che era la proprietaria dei terreni su cui Persona_1 aveva svolto l'attività ) lo aveva ceduto a terzi;
sottolineava inoltre di essersi opposta ad avviso di addebito 1 elevato dall'Istituto per le annualità 2020 e 2021, che era stato annullato con sentenza n. 1706/2023 avendo il Tribunale ritenuto dimostrato il mancato esercizio da parte sua dell'attività di coltivazione agricola;
Parte Nel corso del giudizio ha inoltre dedotto di aver avviato, dall'anno 2017, una attività di (in relazione alla quale esibiva contratto con cui le figlie e le avevano concedevano in Persona_2 Persona_3 comodato l'uso di un fabbricato) ed ha allegato le fatture emesse per l'annualità 2020 evidenziando che la loro sommatoria corrispondeva al modello presentato dall' (dove per mero errore aveva indicato CP_1 un codice ateco riferito all'attività agricola) ; sosteneva inoltre che i terreni, di minima estensione, di cui Parte aveva ancora la proprietà erano divenuti dall'anno 2017 in poi mere pertinenze incolte del
L' ha invece sostenuto che la ricorrente aveva continuato a svolgere attività agricola anche CP_1 successivamente alla dichiarata restituzione dei terreni (15/04/2019) e alla dichiarazione di avvenuta cessazione dell'attività (05/10/2017) in quanto era ancora proprietaria di terreni (foglio 3 particella 1624 di are 29,21, foglio 3 particella 2441 di are 4,86,) e comproprietaria di altri (foglio 3 particelle 2444, 2445,
2446 di complessive are 34,67) e perché lo svolgimento di attività agricola (successivo alla dichiarata restituzione dei terreni e alla data di chiusura di cancellazione alla CCIAA) risultava anche dalla presentazione dei modelli IVA, UNICO PF e 770 da parte dell'azienda nei quali aveva dichiarato unicamente reddito da lavoro agricolo indicando come attività prevalente il codice 011310 (che da
ATECO 2007 corrispondeva a quello della;
evidenziava inoltre che la Parte_4 sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore era stata appellata;
Tanto premesso si osserva che è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui , nelle cause di opposizione ad avviso di addebito il ricorrente, attore formale, riveste, ai fini del riparto dell'onere CP_1 della prova, la posizione di convenuto sostanziale sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa” (v. tra le tante, Cass. n. 10583 del 28/04/2017, Cass. n. 19469 del
20/07/2018).
Le prove offerte dall' al fine della dimostrazione della persistenza dei presupposti della pretesa CP_1 contributiva non appaiono sufficienti in quanto non vi sono elementi concreti dai quali poter ricavare che la ricorrente, nell'annualità 2022, ha coltivato i terreni di cui è proprietaria e comproprietaria e che dagli stessi ha conseguito la propria maggior fonte di reddito anche considerando che la documentazione esibita dall'Ente è riferita ad annualità precedenti a quelle di cui all'avviso di addebito opposto
L'avviso di addebito va pertanto annullato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio n.790/2024:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 400 2023 0005841751000;
Condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 850,00 per CP_1 2 compensi oltre accessori con attribuzione al procuratore antistatario.
Nocera Inferiore, 15.4.25 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale) 3