Art. 24.
In caso di servizio prestato da un salariato simultaneamente presso due o piu' degli Enti di cui ai precedenti articoli, i contributi, tanto per i salariati quanto per gli Enti, sono dovuti in ragione delle retribuzioni rispettivamente corrisposte al salariato medesimo da ciascun Ente.
In caso di servizio prestato da un salariato simultaneamente presso due o piu' degli Enti di cui ai precedenti articoli, i contributi, tanto per i salariati quanto per gli Enti, sono dovuti in ragione delle retribuzioni rispettivamente corrisposte al salariato medesimo da ciascun Ente.