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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1625/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1625/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA v, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICO Controparte_1 C.F._2
BIANCHI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 28.5.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto il 12.7.1997 in Montesilvano, che fosse confermato il collocamento della minore Per_1 presso l'abitazione materna con diritto di visita libero, essendo la minore prossima al raggiungimento della maggiore età, che fosse posto a carico del un assegno divorzile pari ad € 230,00 Pt_2 mensili, un assegno a titolo di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 350,00 mensili, che fosse posto a carico del il versamento del 60% delle spese straordinarie necessarie per la Pt_2 figlia minore e che fosse confermata l'assegnazione alla ricorrente dell'intero assegno unico erogato dall' . CP_2
Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
24.9.2024 nella quale concludeva aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma del collocamento della minore presso l'abitazione materna, chiedendo tuttavia che fosse posto a suo carico un assegno divorzile pari ad € 150,00 mensili ed un assegno a titolo di mantenimento della minore pari ad € 250,00, oltre il 60% delle spese straordinarie.
All'udienza del 3.12.2024 le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa del Giudice relatore alle seguenti condizioni:
“riconoscimento di un assegno divorzile di € 200,00 mensili e di un contributo al mantenimento per la figlia minore di € 200,00 mensili, oltre al oltre al 60% delle spese straordinarie, ferma l'attribuzione dell'intero assegno unico universale alla stessa ricorrente;
per entrambi gli assegni con decorrenza dal corrente mese e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
con spese compensate;
precisa che detti assegni dovranno essere versati entro il 18 di ogni mese”.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto n.
2530/2021 del 20.7.2021 del Tribunale di Pescara, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 3 Possono, poi, essere recepite le condizioni contenute nella proposta conciliativa, accettate dalle parti e sopra riportate, in quanto non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e il 12.7.1997 in Montesilvano e trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio dello Comune di Montesilvano al n. 38, parte II, serie A - anno 1997 alle condizioni accettate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 18 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1625/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA v, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICO Controparte_1 C.F._2
BIANCHI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 28.5.2024 ha agito nei confronti del coniuge separato Parte_1
chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio Controparte_1
contratto il 12.7.1997 in Montesilvano, che fosse confermato il collocamento della minore Per_1 presso l'abitazione materna con diritto di visita libero, essendo la minore prossima al raggiungimento della maggiore età, che fosse posto a carico del un assegno divorzile pari ad € 230,00 Pt_2 mensili, un assegno a titolo di mantenimento in favore della figlia minore pari ad € 350,00 mensili, che fosse posto a carico del il versamento del 60% delle spese straordinarie necessarie per la Pt_2 figlia minore e che fosse confermata l'assegnazione alla ricorrente dell'intero assegno unico erogato dall' . CP_2
Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
24.9.2024 nella quale concludeva aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma del collocamento della minore presso l'abitazione materna, chiedendo tuttavia che fosse posto a suo carico un assegno divorzile pari ad € 150,00 mensili ed un assegno a titolo di mantenimento della minore pari ad € 250,00, oltre il 60% delle spese straordinarie.
All'udienza del 3.12.2024 le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa del Giudice relatore alle seguenti condizioni:
“riconoscimento di un assegno divorzile di € 200,00 mensili e di un contributo al mantenimento per la figlia minore di € 200,00 mensili, oltre al oltre al 60% delle spese straordinarie, ferma l'attribuzione dell'intero assegno unico universale alla stessa ricorrente;
per entrambi gli assegni con decorrenza dal corrente mese e successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
con spese compensate;
precisa che detti assegni dovranno essere versati entro il 18 di ogni mese”.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto n.
2530/2021 del 20.7.2021 del Tribunale di Pescara, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 2 di 3 Possono, poi, essere recepite le condizioni contenute nella proposta conciliativa, accettate dalle parti e sopra riportate, in quanto non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e il 12.7.1997 in Montesilvano e trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio dello Comune di Montesilvano al n. 38, parte II, serie A - anno 1997 alle condizioni accettate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 18 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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