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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3235/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p. t., ed Controparte_1 CP_2
, in persona del l. r. p. t., Controparte_3 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente p. t., in persona del dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ufficio.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento della somma di € 18.814,77 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità di servizio riconosciuta in sentenza n.
22/2017 del Tribunale di Regio Emilia, oltre interessi dalla maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con tempestivo ricorso in riassunzione, depositato in data 20.10.2022, il sig.
[...]
rappresentava di aver proposto, in data 18.1.2022, innanzi al Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia, sez. lav. (R. G. 26/2022), ricorso collettivo per l'esatta determinazione di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei
1 contratti a termine nel pubblico impiego ed a titolo di differenze retributive conseguenti a ricostruzione della carriera professionale per effetto dell'inclusione dei periodi di preruolo, in forza della sentenza n. 22/2017 del 25.1.2017 (R.G. 489/2015) del Tribunale di Reggio Emilia, sez. lav., che aveva accertato i corrispondenti diritti.
Esponeva che, con provvedimento del 22.7.2022, il Tribunale di Reggio Emilia, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio sulla sua domanda e disposto la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino, quale foro territorialmente competente ex art. 413 co. 5 c.p.c., in considerazione del luogo di prestazione del servizio.
Precisava di aver espletato plurimi servizi a tempo determinato, per supplenze annuali, con la qualifica di docente diplomato di scuola secondaria di II grado e di aver proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità delle clausole appositive del termine ai contratti di lavoro stipulati a decorrere dall'a.s. 2005/2006.
Esponeva di aver subìto, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, una disparità di trattamento per il mancato riconoscimento della progressione professionale maturata durante il precariato, oltre che della progressione retributiva per gli anni decorsi.
Evidenziava che, con la suindicata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, in persona della dott.ssa Vezzosi, n. 22/2017 del 25.1.2017, veniva dichiarata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, con riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre il diritto alla progressione professionale retributiva, con conseguente condanna generica del al pagamento delle differenze retributive maturate. CP_1
Rappresentava che, trattandosi di una sentenza di accertamento generico, aveva promosso azione giudiziaria per la quantificazione delle somme spettanti, dapprima instaurando procedimento monitorio, rigettato con provvedimento n. 93/2019, e successivamente il presente giudizio ex art. 414 c.p.c., che riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale.
Rivendicava, come da conteggi allegati al ricorso, il diritto a ricevere la somma di €
9.482,57, per differenze retributive, e di € 9.332,20 a titolo di risarcimento del danno.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, CP_1 contestando le avverse pretese.
In specie, contestava i conteggi ex adverso predisposti in ordine alle differenze retributive ed operava una diversa quantificazione del credito lordo, sulla base dei cedolini forniti dal ricorrente e sulla base delle tabelle riferite ai C.C.N.L. del comparto
2 istruzione (CCNL_scuola_1-5-90_31-12-2019_PA_2020), per complessivi €
8.509,60.
Precisava che il servizio di insegnamento prestato presso gli istituti paritari non era riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera (a.s. 2006/2007), mentre il servizio prestato nell'anno 2013 non era utile in ragione del blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto, ancora vigente.
Affermava che, per l'a.s. 2012-2013, il servizio prestato era rapportato sia ai mesi lavorati sia alle ore di servizio (16 ore) previste dallo specifico contratto di lavoro, come da dichiarazione del ricorrente e come riscontrato sulla piattaforma SIDI.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso tracciati.
La domanda ha ad esclusivo oggetto la quantificazione delle somme dovute al ricorrente in virtù della sentenza n. 22/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale veniva statuito il diritto di alla progressione professionale Parte_1 retributiva, con ricalcolo della anzianità di servizio maturata, oltre al risarcimento dei danni patiti per l'abusivo protrarsi dei contratti a termine nel sistema di reclutamento del personale scolastico (c.d. limite dei 36 mesi).
Con il richiamato provvedimento, il Tribunale condannava solo in via generica il al pagamento delle somme, ed inoltre non monetizzava le 5 Controparte_1 mensilità retributive accordate a titolo risarcitorio.
Più precisamente, nella parte motiva della sentenza si legge: “Per il ricorrente docente
[...]
, sempre dai documenti sopra citati si verifica come l'insegnante abbia prestato supplenze annuali (fino al 31/8) a Parte_1 partire dall'As 2007/2008 per ben oltre 36 mesi con supplenze per altro prestate quasi sempre nel medesimo istituto scolastico, CP_ 'Istituto Motti' di Reggio Emilia. E risulta incontestato (e comunque evincibile dallo stato di sevizio depositato dal alla scorsa udienza) che esso ricorrente o non è entrato in ruolo, né è stato stabilizzato in forza della L.107/2015. Pertanto, a fronte della reiterata illegittima violazione della normativa sopra indicata senza un risarcimento 'per equivalente' consistente nell'immissione in ruolo, è corretto ritenere il danno in capo al lavoratore tutt'ora esistente, e da risarcirsi in termini economici.
Sulla quantificazione del risarcimento, va osservato come sia certo che il docente abbia sempre lavorato con contratti a termine della durata di 10 o anche 12 mesi, sino al termine delle attività didattiche ovvero con supplenza annuale, non perdendo pertanto sostanzialmente la retribuzione. Conseguentemente il danno al cui risarcimento ha diritto non può certamente rapportarsi al valore del posto di lavoro. Per contro, la condotta illecita dell'amministrazione certamente non può rimanere senza sanzioni, altrimenti rimanendo inattuato il principio più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, secondo il quale le misure alternative alla conversione devono “ rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro” e “non devono essere però meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendere praticamente impossibile
o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) ( cfr. tra le molte, la sentenza , punti 77 e 78). Nel dare attuazione all'art. 36 T.U. 165/2001 è necessario, da un lato, rispettare le Per_1 regole dell'ordinamento interno in materia di risarcimento del danno e, dall'altro, il citato principio di effettività. Ritiene questo giudicante che a fronte del comportamento abusivo dell'amministrazione sia congruo e conforme alla direttiva CE 70/99 procedere alla liquidazione del danno prendendo come parametro l'indennizzo previsto dal diritto interno in caso di conversione
3 del contratto (art. 32 L. 183/2010), e quindi, nel caso di specie, vista la non stabilizzazione del rapporto anche al momento della presente decisione, il danno viene determinato in una somma pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, al cui pagamento l'amministrazione convenuta viene condannata, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, mentre non è concessa la rivalutazione monetaria in quanto la attuale condanna ha carattere risarcitorio. Il criterio adottato (ispirato dalla recente Sent.CA Roma 9/11/2015 est. Michelini) è quello di calcolare 1 mensilità per ogni contratto a termine abusivamente reiterato, ad esclusione dei primi contratti (e fino alla decorrenza dei 36 mesi) da considerarsi legittimi. Tutti i ricorrenti hanno poi chiesto il riconoscimento del proprio diritto agli incrementi stipendiali previsti dai vari contratti collettivi del comparto scuola, che riconoscono tale diritto solo in favore dei docenti/ATA assunti in ruolo con contratto a tempo indeterminato. La domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE. L'amministrazione, sulla base della normativa vigente in materia che non attribuisce ai dipendenti non di ruolo la progressione retributiva collegata all'anzianità di servizio, contesta la dedotta equiparabilità dei lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, in quanto nel pubblico impiego la differenza tra le due categorie sarebbe fondata sul superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso per l'immissione in ruolo. Al contrario, ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con direttiva
1999/70/CE. Infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. In proposito, la giurisprudenza della CGUE ha chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE, del principio della parità di trattamento, del divieto di discriminazione, nel senso che: “1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno
1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (sent. 13 settembre.2007 in causa C-307/05 ; cfr. anche sent. 22 dicembre 2010 in cause riunite C-444/09 e C-456/09 Persona_2 Persona_3
Del resto, tale interpretazione stabilita in via pregiudiziale dalla CGUE costituisce applicazione concreta del Persona_4 principio generale di non discriminazione scolpito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE. Sula scorta di queste considerazioni, la Cass, con la sentenza 22558/16 ha ulteriormente e definitivamente stabilito la necessità del riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai docenti precari “ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo” con conseguente disapplicazione delle disposizioni dei
CCNL che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a TD al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a TI. Al contrario, la SC nella medesima decisione ha precisato –ed il ragionamento ivi esposto è fatto proprio anche dalla scrivente- come non sia applicabile ai contratti a TD del personale del comparto scuola
l'art.53 L.312/1980 che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo. La domanda relativa alle differenze stipendiali è accolta limitatamente alla progressione stipendiale di cui sopra s'è detto”.
In forza di siffatti motivi, il Tribunale di Reggio Emilia così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie il ricorso limitatamente alla posizione dei lavoratori
[...]
e …, e pertanto dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati tra detti ricorrente Parte_1 CP_ CP_ ed il , e di conseguenza condanna il al risarcimento dei danni che si quantificano per in 5 Parte_1 mensilità e per … in 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2. dichiara il diritto di tutti i ricorrenti alla progressione professionale retributiva, cosi come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo CP_ determinato stipulati con il e conseguentemente condanna il al pagamento delle differenze retributive spettanti CP_1 in ragione dell'anzianità di servizio maturata, da quantificarsi in separato giudizio.
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio”.
2. Onde procedere alla quantificazione del dovuto, il ricorrente produce conteggi in uno all'atto introduttivo, prendendo a riferimento le tabelle stipendiali del personale della scuola e i periodi lavorati.
4 Rivendica, pertanto, la somma di € 9.482,57, quale importo da corrispondere a titolo di differenze retributive spettanti in ragione dell'anzianità di servizio maturata negli anni scolastici in cui egli aveva prestato sevizio con contratti a tempo determinato.
Tuttavia, dal rapporto informativo del 22.2.2023 in atti, redatto dal Dirigente p.t. dell'IPSSEOA “Manlio Rossi Doria” di Avellino, presso cui il ricorrente presta servizio, emerge una diversa quantificazione delle differenze retributive, riportata nella memoria difensiva del resistente.
Più precisamente, l'Amministrazione quantifica il complessivo credito lordo per differenze retributive in € 8.509,60, sulla base della dichiarazione dei servizi prestati dal ricorrente, sulla base delle tabelle riferite ai C.C.N.L. del comparto istruzione, nonché sulla base della retribuzione annuale e della tredicesima percepita, utilizzando a base di calcolo i cedolini paga.
A fronte di tale “controconteggio” formulato dalla P.A., il lavoratore non ha articolato alcuna specifica contestazione, limitandosi ad evocare nuovamente i propri conteggi.
Pertanto, la quantificazione operata dalla P.A. deve ritenersi provata ex artt. 115 co. 1 e
416 c.p.c., proprio perché non specificamente contestata.
In forza del principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova, che informa il processo del lavoro, ogni affermazione di parte ricorrente deve essere oggetto di specifica contestazione della parte resistente, in assenza della quale la corrispondente rivendicazione deve ritenersi dimostrata (Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2012, n.
1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma
3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova”).
Allo stesso modo, allorquando il resistente fornisca una contestazione specifica delle avverse asserzioni, competerà al ricorrente allegare, con altrettanta precisione, le ragioni per le quali siffatta contestazione va disattesa.
Sul punto, occorre evocare le disposizioni di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. in ordine alla prova dei fatti non contestati, norma che, così come interpretata dalla giurisprudenza, impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui all'art. 416 co. 3 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica
5 contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”; Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”; Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832:
“L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n.
15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
Nel caso di specie, come detto, il controcalcolo fornito dall'Amministrazione contiene una riformulazione del quantum non spcificamente contestata dal lavoratore e da ritenersi perciò dimostrata, essendo stato ribaltato sul ricorrente l'onere di contestazione dei controconteggi, previsto a pena di formazione della relativa prova
(Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il calcolo monetario articolato dalla P.A. disconosce i presupposti di fatto adottati a base del calcolo formulato dal lavoratore, ed in specie, oltre all'orario di servizio osservato nel'a.s. 2012/2013, anche le annualità scolastiche anteriori all'a.s. 2007/2008, che sono state indicate nei conteggi attorei nonostante la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia non le abbia considerate nell'accertare il diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa.
Inoltre, il ha disconosciuto tali anteriori annualità, affermando che trattasi CP_1 di servizi espletati presso Istituti paritari, non riconoscibili ai fini della progressione di carriera.
Su tale specifico profilo, parte ricorrente non ha controdedotto.
6 Per di più, a ben vedere, il conteggio operato dal ricorrente trascura di considerare che la progressione stipendiale del personale scolastico si articola per fasce di anzianità, come rideterminate con C.C.N.L. di comparto del 4.8.2011, per effetto del quale la prima fascia stipendiale previgente, corrispondente ad un'anzianità di servizio da 0 a
2 anni, è stata ampliata fino a ricomprendere l'anzianità da 0 a 8 anni.
All'epoca dei fatti, posto che l'anzianità di servizio del sig. decorre dall'a.s. Pt_1
2007/2008 come da succitata sentenza, egli non poteva rivendicare alcun avanzamento stipendiale fino al compimento della terza annualità di servizio, che coincide con l'a.s. 2009/2010, come correttamente indicato dall'Amministrazione nei propri conteggi.
Ebbene, in ragione di tali osservazioni, deve ritenersi che il credito rivendicato a titolo di differenze contributive debba quantificarsi nell'importo indicato dal , ossia CP_1 in € 8.509,60.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
3. Sul punto, resta da esaminare la questione della riconoscibilità del servizio prestato nell'anno 2013, rispetto a cui l'Amministrazione precisa che, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1 co. 1 D.P.R. 122/2013 e dell'art. 9 co. 23 D.L. 78/2010,
l'anzianità maturata dal ricorrente in tale anno è inefficace ai fini della progressione stipendiale e della fascia di anzianità.
In effetti, in ragione della proroga del blocco degli stipendi per il personale del pubblico impiego per l'anno 2013, si è determinato il blocco degli automatismi stipendiali e degli scatti di anzianità per il personale del Comparto Scuola fino al 31.12.2013.
Tale circostanza ha comportato la sospensione della contrattazione collettiva ed il blocco della progressione di carriera per il 2013, annualità che non è mai stata recuperata, a differenza delle precedenti annualità, invece recuperate con il D.M.
Istruzione 14.1.2011 e con i C.C.N.I. 13.3.2013 e 7.8.2014.
In seguito, l'art. 1 co. 4 D.L. 3/2014 ha eliminato il blocco della progressione delle posizioni stipendiali con decorrenza dall'anno 2014 (“Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”).
7 Pertanto, la sola annualità 2013 deve tuttora considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Sul punto, occorre però chiarire la portata della disposizione relativa al blocco stipendiale sulle progressioni economiche e giuridiche.
La normativa prevede il blocco dei soli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per determinati periodi, ma la progressione dal punto di vista giuridico, intesa come riconoscimento dell'anzianità di servizio ed avanzamento di livello, non può e non deve essere impedita dalle disposizioni di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, trattandosi di profilo non investito dal c.d. blocco e, comunque, di un diritto inviolabile del pubblico impiegato.
In sostanza, si tratta unicamente di scomputare le corrispondenti ed eventuali differenze stipendiali maturate nel solo anno 2013, senza coinvolgere la successiva anzianità di servizio, che resta incrementata dello stesso anno 2013, trattandosi di effetto esclusivamente giuridico, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Romana Amarelli, sentenza n. 4010/2023 del 10.11.2023: “…il ricorrente ha conseguito il riconoscimento della fascia 15
(corrispondente all'anzianità da 15 a 20 anni) dal maggio del 2019: dalle evidenze documentali dunque, in virtù del riconoscimento del servizio pre-ruolo maturato, il C*** aveva subito un ritardo nella progressione di carriera … E' dovuto pertanto al ricorrente l'importo di euro 1.269,50 da cui dovrà essere detratto quanto non erogabile per effetto del blocco della progressione stipendiale dell'anno 2013 di cui il Giudice ha dato conto, senza incorrere nella denunciate violazioni, in applicazione del principio jura novit curia”).
A conforto di siffatta conclusione, va evocata la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di ricostruzione di carriera del personale docente per il servizio prestato all'estero durante gli anni 2013 e 2014, ha statuito che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola, per l'appunto non implica un blocco delle progressioni di carriera sul piano giuridico (Cassazione civile, sez. lav., 11.6.2024 n. 16133: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010- sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale
(art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”).
8 Tale orientamento viene integralmente condiviso da questo giudicante, il quale ritiene che l'anno 2013 (ferma la sua irrilevanza a fini economici) debba essere riconosciuto giuridicamente valido ai fini del servizio prestato, incidendo sulla collocazione del lavoratore nella fascia di anzianità per ogni successivo scatto, con tutti i conseguenti benefici.
Nel caso di specie, pertanto, occorre confermare il conteggio operato dal , per CP_1
l'importo complessivo suindicato, giacché esso ha “paralizzato” unicamente l'avanzamento stipendiale maturato dal ricorrente nell'anno 2013, senza incidere sulla successiva progressione di anzianità, tanto che l'anno in questione, nei conteggi stessi, viene tenuto in considerazione nel passaggio alla fascia stipendiale 9 - 15, come dimostrato dall'incremento dello stipendio tabellare applicato a decorrere dall'a.s.
2015/2016, il quale corrisponde appunto al nono anno di carriera, facendo decorrere quest'ultima dall'a.s. 2007/2008 e considerando anche il 2013.
4. Quanto al diritto al risarcimento del danno, liquidato dalla sentenza n. 22/2017 in misura pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, e quantificato dal ricorrente nella somma di € 9.332,20, si osserva che rispetto a tale calcolo, nulla è stato contestato dal . Controparte_1
Difetta, dunque, una contestazione puntuale e precisa dei conteggi eseguiti dal ricorrente in ordine a tale segmento di domanda.
Sul punto, basterà perciò ribadire tutto quanto sopra osservato in ordine agli oneri di contestazione che gravano sulle parti del processo, il che conduce a ritenere provata la quantificazione del credito risarcitorio proposta in ricorso.
Detta somma, trattandosi di posta di risarcimento del danno non destinata a ristorare un lucro cessante o, comunque, la mancata percezione di redditi, deve intendersi esente da ritenute fiscali e previdenziali di legge (Cass. civ., sez. V, n. 12789/2003)
In conclusione, al ricorrente vanno riconosciuti gli importi sopra indicati, che il resistente dovrà essere condannato a pagare. CP_1
Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 459/2000, trova applicazione l'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza n. 22/2017
(25.1.2017) e sino al saldo, non rilevando a riguardo la natura risarcitoria di parte del credito.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla
9 soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; Cassazione civile, sez. II, 08/10/2021, n. 27364; conforme: Cassazione civile, sez. I, 11/06/2021,
n. 16563; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; Cassazione civile, sez. III,
20/04/2020, n. 7961; Cassazione civile, sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme:
Cassazione civile, sez. II, 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in quantificazione della condanna generica contenuta nella sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, sez. lav., n. 22/2017, condanna il Controparte_1
, in persona del al pagamento, in favore di ,
[...] CP_5 Parte_1 della somma lorda di € 8.509,60 per differenze retributive e della somma netta di €
9.332,30 per risarcimento del danno, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dal 25.1.2017 e sino al saldo;
2) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del p. t., al pagamento della residua parte, che Controparte_1 CP_2 liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 118,50 per esborsi, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avellino, 28.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3235/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p. t., ed Controparte_1 CP_2
, in persona del l. r. p. t., Controparte_3 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente p. t., in persona del dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso la sede dell'Ufficio.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento della somma di € 18.814,77 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità di servizio riconosciuta in sentenza n.
22/2017 del Tribunale di Regio Emilia, oltre interessi dalla maturazione dei crediti e fino al soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con tempestivo ricorso in riassunzione, depositato in data 20.10.2022, il sig.
[...]
rappresentava di aver proposto, in data 18.1.2022, innanzi al Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia, sez. lav. (R. G. 26/2022), ricorso collettivo per l'esatta determinazione di quanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei
1 contratti a termine nel pubblico impiego ed a titolo di differenze retributive conseguenti a ricostruzione della carriera professionale per effetto dell'inclusione dei periodi di preruolo, in forza della sentenza n. 22/2017 del 25.1.2017 (R.G. 489/2015) del Tribunale di Reggio Emilia, sez. lav., che aveva accertato i corrispondenti diritti.
Esponeva che, con provvedimento del 22.7.2022, il Tribunale di Reggio Emilia, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio sulla sua domanda e disposto la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino, quale foro territorialmente competente ex art. 413 co. 5 c.p.c., in considerazione del luogo di prestazione del servizio.
Precisava di aver espletato plurimi servizi a tempo determinato, per supplenze annuali, con la qualifica di docente diplomato di scuola secondaria di II grado e di aver proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità delle clausole appositive del termine ai contratti di lavoro stipulati a decorrere dall'a.s. 2005/2006.
Esponeva di aver subìto, in violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, una disparità di trattamento per il mancato riconoscimento della progressione professionale maturata durante il precariato, oltre che della progressione retributiva per gli anni decorsi.
Evidenziava che, con la suindicata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, in persona della dott.ssa Vezzosi, n. 22/2017 del 25.1.2017, veniva dichiarata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, con riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre il diritto alla progressione professionale retributiva, con conseguente condanna generica del al pagamento delle differenze retributive maturate. CP_1
Rappresentava che, trattandosi di una sentenza di accertamento generico, aveva promosso azione giudiziaria per la quantificazione delle somme spettanti, dapprima instaurando procedimento monitorio, rigettato con provvedimento n. 93/2019, e successivamente il presente giudizio ex art. 414 c.p.c., che riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale.
Rivendicava, come da conteggi allegati al ricorso, il diritto a ricevere la somma di €
9.482,57, per differenze retributive, e di € 9.332,20 a titolo di risarcimento del danno.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva in giudizio, CP_1 contestando le avverse pretese.
In specie, contestava i conteggi ex adverso predisposti in ordine alle differenze retributive ed operava una diversa quantificazione del credito lordo, sulla base dei cedolini forniti dal ricorrente e sulla base delle tabelle riferite ai C.C.N.L. del comparto
2 istruzione (CCNL_scuola_1-5-90_31-12-2019_PA_2020), per complessivi €
8.509,60.
Precisava che il servizio di insegnamento prestato presso gli istituti paritari non era riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera (a.s. 2006/2007), mentre il servizio prestato nell'anno 2013 non era utile in ragione del blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto, ancora vigente.
Affermava che, per l'a.s. 2012-2013, il servizio prestato era rapportato sia ai mesi lavorati sia alle ore di servizio (16 ore) previste dallo specifico contratto di lavoro, come da dichiarazione del ricorrente e come riscontrato sulla piattaforma SIDI.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso tracciati.
La domanda ha ad esclusivo oggetto la quantificazione delle somme dovute al ricorrente in virtù della sentenza n. 22/2017 del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale veniva statuito il diritto di alla progressione professionale Parte_1 retributiva, con ricalcolo della anzianità di servizio maturata, oltre al risarcimento dei danni patiti per l'abusivo protrarsi dei contratti a termine nel sistema di reclutamento del personale scolastico (c.d. limite dei 36 mesi).
Con il richiamato provvedimento, il Tribunale condannava solo in via generica il al pagamento delle somme, ed inoltre non monetizzava le 5 Controparte_1 mensilità retributive accordate a titolo risarcitorio.
Più precisamente, nella parte motiva della sentenza si legge: “Per il ricorrente docente
[...]
, sempre dai documenti sopra citati si verifica come l'insegnante abbia prestato supplenze annuali (fino al 31/8) a Parte_1 partire dall'As 2007/2008 per ben oltre 36 mesi con supplenze per altro prestate quasi sempre nel medesimo istituto scolastico, CP_ 'Istituto Motti' di Reggio Emilia. E risulta incontestato (e comunque evincibile dallo stato di sevizio depositato dal alla scorsa udienza) che esso ricorrente o non è entrato in ruolo, né è stato stabilizzato in forza della L.107/2015. Pertanto, a fronte della reiterata illegittima violazione della normativa sopra indicata senza un risarcimento 'per equivalente' consistente nell'immissione in ruolo, è corretto ritenere il danno in capo al lavoratore tutt'ora esistente, e da risarcirsi in termini economici.
Sulla quantificazione del risarcimento, va osservato come sia certo che il docente abbia sempre lavorato con contratti a termine della durata di 10 o anche 12 mesi, sino al termine delle attività didattiche ovvero con supplenza annuale, non perdendo pertanto sostanzialmente la retribuzione. Conseguentemente il danno al cui risarcimento ha diritto non può certamente rapportarsi al valore del posto di lavoro. Per contro, la condotta illecita dell'amministrazione certamente non può rimanere senza sanzioni, altrimenti rimanendo inattuato il principio più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, secondo il quale le misure alternative alla conversione devono “ rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro” e “non devono essere però meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendere praticamente impossibile
o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) ( cfr. tra le molte, la sentenza , punti 77 e 78). Nel dare attuazione all'art. 36 T.U. 165/2001 è necessario, da un lato, rispettare le Per_1 regole dell'ordinamento interno in materia di risarcimento del danno e, dall'altro, il citato principio di effettività. Ritiene questo giudicante che a fronte del comportamento abusivo dell'amministrazione sia congruo e conforme alla direttiva CE 70/99 procedere alla liquidazione del danno prendendo come parametro l'indennizzo previsto dal diritto interno in caso di conversione
3 del contratto (art. 32 L. 183/2010), e quindi, nel caso di specie, vista la non stabilizzazione del rapporto anche al momento della presente decisione, il danno viene determinato in una somma pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, al cui pagamento l'amministrazione convenuta viene condannata, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, mentre non è concessa la rivalutazione monetaria in quanto la attuale condanna ha carattere risarcitorio. Il criterio adottato (ispirato dalla recente Sent.CA Roma 9/11/2015 est. Michelini) è quello di calcolare 1 mensilità per ogni contratto a termine abusivamente reiterato, ad esclusione dei primi contratti (e fino alla decorrenza dei 36 mesi) da considerarsi legittimi. Tutti i ricorrenti hanno poi chiesto il riconoscimento del proprio diritto agli incrementi stipendiali previsti dai vari contratti collettivi del comparto scuola, che riconoscono tale diritto solo in favore dei docenti/ATA assunti in ruolo con contratto a tempo indeterminato. La domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE. L'amministrazione, sulla base della normativa vigente in materia che non attribuisce ai dipendenti non di ruolo la progressione retributiva collegata all'anzianità di servizio, contesta la dedotta equiparabilità dei lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, in quanto nel pubblico impiego la differenza tra le due categorie sarebbe fondata sul superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso per l'immissione in ruolo. Al contrario, ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con direttiva
1999/70/CE. Infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. In proposito, la giurisprudenza della CGUE ha chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE, del principio della parità di trattamento, del divieto di discriminazione, nel senso che: “1) La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno
1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato” (sent. 13 settembre.2007 in causa C-307/05 ; cfr. anche sent. 22 dicembre 2010 in cause riunite C-444/09 e C-456/09 Persona_2 Persona_3
Del resto, tale interpretazione stabilita in via pregiudiziale dalla CGUE costituisce applicazione concreta del Persona_4 principio generale di non discriminazione scolpito dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE. Sula scorta di queste considerazioni, la Cass, con la sentenza 22558/16 ha ulteriormente e definitivamente stabilito la necessità del riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai docenti precari “ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo” con conseguente disapplicazione delle disposizioni dei
CCNL che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a TD al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a TI. Al contrario, la SC nella medesima decisione ha precisato –ed il ragionamento ivi esposto è fatto proprio anche dalla scrivente- come non sia applicabile ai contratti a TD del personale del comparto scuola
l'art.53 L.312/1980 che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo. La domanda relativa alle differenze stipendiali è accolta limitatamente alla progressione stipendiale di cui sopra s'è detto”.
In forza di siffatti motivi, il Tribunale di Reggio Emilia così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie il ricorso limitatamente alla posizione dei lavoratori
[...]
e …, e pertanto dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati tra detti ricorrente Parte_1 CP_ CP_ ed il , e di conseguenza condanna il al risarcimento dei danni che si quantificano per in 5 Parte_1 mensilità e per … in 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre ad interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2. dichiara il diritto di tutti i ricorrenti alla progressione professionale retributiva, cosi come riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo CP_ determinato stipulati con il e conseguentemente condanna il al pagamento delle differenze retributive spettanti CP_1 in ragione dell'anzianità di servizio maturata, da quantificarsi in separato giudizio.
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio”.
2. Onde procedere alla quantificazione del dovuto, il ricorrente produce conteggi in uno all'atto introduttivo, prendendo a riferimento le tabelle stipendiali del personale della scuola e i periodi lavorati.
4 Rivendica, pertanto, la somma di € 9.482,57, quale importo da corrispondere a titolo di differenze retributive spettanti in ragione dell'anzianità di servizio maturata negli anni scolastici in cui egli aveva prestato sevizio con contratti a tempo determinato.
Tuttavia, dal rapporto informativo del 22.2.2023 in atti, redatto dal Dirigente p.t. dell'IPSSEOA “Manlio Rossi Doria” di Avellino, presso cui il ricorrente presta servizio, emerge una diversa quantificazione delle differenze retributive, riportata nella memoria difensiva del resistente.
Più precisamente, l'Amministrazione quantifica il complessivo credito lordo per differenze retributive in € 8.509,60, sulla base della dichiarazione dei servizi prestati dal ricorrente, sulla base delle tabelle riferite ai C.C.N.L. del comparto istruzione, nonché sulla base della retribuzione annuale e della tredicesima percepita, utilizzando a base di calcolo i cedolini paga.
A fronte di tale “controconteggio” formulato dalla P.A., il lavoratore non ha articolato alcuna specifica contestazione, limitandosi ad evocare nuovamente i propri conteggi.
Pertanto, la quantificazione operata dalla P.A. deve ritenersi provata ex artt. 115 co. 1 e
416 c.p.c., proprio perché non specificamente contestata.
In forza del principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova, che informa il processo del lavoro, ogni affermazione di parte ricorrente deve essere oggetto di specifica contestazione della parte resistente, in assenza della quale la corrispondente rivendicazione deve ritenersi dimostrata (Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2012, n.
1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma
3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova”).
Allo stesso modo, allorquando il resistente fornisca una contestazione specifica delle avverse asserzioni, competerà al ricorrente allegare, con altrettanta precisione, le ragioni per le quali siffatta contestazione va disattesa.
Sul punto, occorre evocare le disposizioni di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c. in ordine alla prova dei fatti non contestati, norma che, così come interpretata dalla giurisprudenza, impone di considerare dimostrati quei profili oggetto di puntuale allegazione della parte ricorrente e che non sono stati investiti da una specifica contestazione dalla parte resistente, in forza di un generale principio immanente all'ordinamento processuale e che trova il suo precipitato, nel processo del lavoro, all'interno della disposizione di cui all'art. 416 co. 3 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 22/10/2021, n. 29627: “Il principio di non contestazione, cui si accompagna l'obbligo del rito di lavoro di prendere una precisa posizione sui fatti affermati dall'attore, non ha lo scopo di imporre al convenuto l'onere di dedurre altri fatti che si oppongano a quelli costitutivi della domanda o, comunque, di formalizzare un'articolata e analitica
5 contestazione rispetto ad ogni singola e particolare circostanza dei fatti addotti dalla controparte, con la sanzione, in caso contrario, di vedere questi ultimi qualificati dal giudice come non necessari di prova. Pertanto, determinati fatti possono essere considerati pacifici solo quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento, oppure si sia limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcuni soltanto di quei fatti, evidenziando così il proprio non interesse ad un accertamento degli altri”; Cassazione civile, sez. lav., 10/12/2020, n. 28222: “Data la natura del processo del lavoro, in cui le parti concorrono a delineare la materia controversa, l'omessa contestazione rende inutile la prova del fatto soltanto se questi è il fatto costitutivo del diritto”; Cassazione civile, sez. lav., 12/02/2016, n. 2832:
“L'articolo 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione circa i fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'articolo 115 c.p.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 05/08/2004, n.
15107: “Nel rito del lavoro, l'art. 416, comma 3, c.p.c., pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, dal mancato adempimento del quale discende la superfluità della prova su tali fatti”).
Nel caso di specie, come detto, il controcalcolo fornito dall'Amministrazione contiene una riformulazione del quantum non spcificamente contestata dal lavoratore e da ritenersi perciò dimostrata, essendo stato ribaltato sul ricorrente l'onere di contestazione dei controconteggi, previsto a pena di formazione della relativa prova
(Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051: “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile”).
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il calcolo monetario articolato dalla P.A. disconosce i presupposti di fatto adottati a base del calcolo formulato dal lavoratore, ed in specie, oltre all'orario di servizio osservato nel'a.s. 2012/2013, anche le annualità scolastiche anteriori all'a.s. 2007/2008, che sono state indicate nei conteggi attorei nonostante la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia non le abbia considerate nell'accertare il diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa.
Inoltre, il ha disconosciuto tali anteriori annualità, affermando che trattasi CP_1 di servizi espletati presso Istituti paritari, non riconoscibili ai fini della progressione di carriera.
Su tale specifico profilo, parte ricorrente non ha controdedotto.
6 Per di più, a ben vedere, il conteggio operato dal ricorrente trascura di considerare che la progressione stipendiale del personale scolastico si articola per fasce di anzianità, come rideterminate con C.C.N.L. di comparto del 4.8.2011, per effetto del quale la prima fascia stipendiale previgente, corrispondente ad un'anzianità di servizio da 0 a
2 anni, è stata ampliata fino a ricomprendere l'anzianità da 0 a 8 anni.
All'epoca dei fatti, posto che l'anzianità di servizio del sig. decorre dall'a.s. Pt_1
2007/2008 come da succitata sentenza, egli non poteva rivendicare alcun avanzamento stipendiale fino al compimento della terza annualità di servizio, che coincide con l'a.s. 2009/2010, come correttamente indicato dall'Amministrazione nei propri conteggi.
Ebbene, in ragione di tali osservazioni, deve ritenersi che il credito rivendicato a titolo di differenze contributive debba quantificarsi nell'importo indicato dal , ossia CP_1 in € 8.509,60.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
3. Sul punto, resta da esaminare la questione della riconoscibilità del servizio prestato nell'anno 2013, rispetto a cui l'Amministrazione precisa che, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1 co. 1 D.P.R. 122/2013 e dell'art. 9 co. 23 D.L. 78/2010,
l'anzianità maturata dal ricorrente in tale anno è inefficace ai fini della progressione stipendiale e della fascia di anzianità.
In effetti, in ragione della proroga del blocco degli stipendi per il personale del pubblico impiego per l'anno 2013, si è determinato il blocco degli automatismi stipendiali e degli scatti di anzianità per il personale del Comparto Scuola fino al 31.12.2013.
Tale circostanza ha comportato la sospensione della contrattazione collettiva ed il blocco della progressione di carriera per il 2013, annualità che non è mai stata recuperata, a differenza delle precedenti annualità, invece recuperate con il D.M.
Istruzione 14.1.2011 e con i C.C.N.I. 13.3.2013 e 7.8.2014.
In seguito, l'art. 1 co. 4 D.L. 3/2014 ha eliminato il blocco della progressione delle posizioni stipendiali con decorrenza dall'anno 2014 (“Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”).
7 Pertanto, la sola annualità 2013 deve tuttora considerarsi non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Sul punto, occorre però chiarire la portata della disposizione relativa al blocco stipendiale sulle progressioni economiche e giuridiche.
La normativa prevede il blocco dei soli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per determinati periodi, ma la progressione dal punto di vista giuridico, intesa come riconoscimento dell'anzianità di servizio ed avanzamento di livello, non può e non deve essere impedita dalle disposizioni di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, trattandosi di profilo non investito dal c.d. blocco e, comunque, di un diritto inviolabile del pubblico impiegato.
In sostanza, si tratta unicamente di scomputare le corrispondenti ed eventuali differenze stipendiali maturate nel solo anno 2013, senza coinvolgere la successiva anzianità di servizio, che resta incrementata dello stesso anno 2013, trattandosi di effetto esclusivamente giuridico, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Napoli, sez. lav., rel. dott.ssa Romana Amarelli, sentenza n. 4010/2023 del 10.11.2023: “…il ricorrente ha conseguito il riconoscimento della fascia 15
(corrispondente all'anzianità da 15 a 20 anni) dal maggio del 2019: dalle evidenze documentali dunque, in virtù del riconoscimento del servizio pre-ruolo maturato, il C*** aveva subito un ritardo nella progressione di carriera … E' dovuto pertanto al ricorrente l'importo di euro 1.269,50 da cui dovrà essere detratto quanto non erogabile per effetto del blocco della progressione stipendiale dell'anno 2013 di cui il Giudice ha dato conto, senza incorrere nella denunciate violazioni, in applicazione del principio jura novit curia”).
A conforto di siffatta conclusione, va evocata la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di ricostruzione di carriera del personale docente per il servizio prestato all'estero durante gli anni 2013 e 2014, ha statuito che il blocco economico delle progressioni, imposto al personale della scuola, per l'appunto non implica un blocco delle progressioni di carriera sul piano giuridico (Cassazione civile, sez. lav., 11.6.2024 n. 16133: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010- sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale
(art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”).
8 Tale orientamento viene integralmente condiviso da questo giudicante, il quale ritiene che l'anno 2013 (ferma la sua irrilevanza a fini economici) debba essere riconosciuto giuridicamente valido ai fini del servizio prestato, incidendo sulla collocazione del lavoratore nella fascia di anzianità per ogni successivo scatto, con tutti i conseguenti benefici.
Nel caso di specie, pertanto, occorre confermare il conteggio operato dal , per CP_1
l'importo complessivo suindicato, giacché esso ha “paralizzato” unicamente l'avanzamento stipendiale maturato dal ricorrente nell'anno 2013, senza incidere sulla successiva progressione di anzianità, tanto che l'anno in questione, nei conteggi stessi, viene tenuto in considerazione nel passaggio alla fascia stipendiale 9 - 15, come dimostrato dall'incremento dello stipendio tabellare applicato a decorrere dall'a.s.
2015/2016, il quale corrisponde appunto al nono anno di carriera, facendo decorrere quest'ultima dall'a.s. 2007/2008 e considerando anche il 2013.
4. Quanto al diritto al risarcimento del danno, liquidato dalla sentenza n. 22/2017 in misura pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, e quantificato dal ricorrente nella somma di € 9.332,20, si osserva che rispetto a tale calcolo, nulla è stato contestato dal . Controparte_1
Difetta, dunque, una contestazione puntuale e precisa dei conteggi eseguiti dal ricorrente in ordine a tale segmento di domanda.
Sul punto, basterà perciò ribadire tutto quanto sopra osservato in ordine agli oneri di contestazione che gravano sulle parti del processo, il che conduce a ritenere provata la quantificazione del credito risarcitorio proposta in ricorso.
Detta somma, trattandosi di posta di risarcimento del danno non destinata a ristorare un lucro cessante o, comunque, la mancata percezione di redditi, deve intendersi esente da ritenute fiscali e previdenziali di legge (Cass. civ., sez. V, n. 12789/2003)
In conclusione, al ricorrente vanno riconosciuti gli importi sopra indicati, che il resistente dovrà essere condannato a pagare. CP_1
Ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 459/2000, trova applicazione l'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme dovute vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza n. 22/2017
(25.1.2017) e sino al saldo, non rilevando a riguardo la natura risarcitoria di parte del credito.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla
9 soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; Cassazione civile, sez. II, 08/10/2021, n. 27364; conforme: Cassazione civile, sez. I, 11/06/2021,
n. 16563; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; Cassazione civile, sez. III,
20/04/2020, n. 7961; Cassazione civile, sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme:
Cassazione civile, sez. II, 24724/2019), l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo, in quanto circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) in quantificazione della condanna generica contenuta nella sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, sez. lav., n. 22/2017, condanna il Controparte_1
, in persona del al pagamento, in favore di ,
[...] CP_5 Parte_1 della somma lorda di € 8.509,60 per differenze retributive e della somma netta di €
9.332,30 per risarcimento del danno, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorta capitale netta, con decorrenza dal 25.1.2017 e sino al saldo;
2) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del p. t., al pagamento della residua parte, che Controparte_1 CP_2 liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 118,50 per esborsi, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Avellino, 28.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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