TRIB
Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Nel procedimento sub-cautelare iscritto al n. r.g. 11534-1/2025, il Giudice designato, dott.ssa Stefania Starace, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letta l'istanza ex art. 35 bis co. 4 d.lgs 25/08, contenuta in ricorso depositato il
28.05.2025, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 32, co.1, lett.
b-bis) e 28-ter d.lgs 25/08, notificato al ricorrente il 23.05.2025; osservato che, come si ricava dal provvedimento in questione, depositato dal ricorrente, quest'ultimo consiste nella decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, provenendo il ricorrente da un Paese designato di origine sicura (Egitto);
rilevato che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 12.02.2025,
l'audizione è avvenuta il 15.05.2025 e la decisione è stata adottata dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta nella seduta del 21.05.2025 e delibata il 22.05.2025, applicando, sebbene l'esame della domanda fosse stato avviato con la procedura accelerata, la procedura ordinaria “in ragione dell'elevato numero di domande pervenute nel periodo in riferimento”;
letto l'art. 35 bis co. 3, 4 , 5 d.lgs 25/08, come modificati dal DL 145/24 conv. con L.
187/24, applicabile ratione temporis in considerazione della data di deposito del ricorso, successiva al 10.01.25, data di entrata in vigore della suddetta legge;
rilevato che il ricorso contenente l'istanza di sospensione è stato notificato alla PA in data 28.05.2025 e che non sono pervenute memorie da parte del resistente;
ritenuto che la decisione della Commissione che riconosce di non aver rispettato i termini della procedura accelerata ma che comunque dichiara la manifesta infondatezza della domanda, privando il richiedente del beneficio dell'effetto sospensivo automatico ex lege discendente dal rientro nella procedura ordinaria, non appare conforme a legge;
opinato, infatti, che siffatta decisione attua modifiche procedimentali incidenti sulla fase decisionale, con effetti non previsti dalla legge, non preannunciati al ricorrente ed incidenti sul suo diritto di difesa, al contrario reso edotto della peculiarità discendente dalla sua provenienza da un paese di dichiarata origine sicura (cfr. verbale di audizione); sembra aggirare la disciplina tratta dal tenore letterale e dal richiamo, talvolta reciproco, degli artt. 28, comma 1, 28bis, comma 2, lett. c) e d), 28ter, comma
1, lett. a) e b), 32, comma 1, lett. bbis) e 35bis, comma 2bis), d.lgs. 25 cit., secondo la quale la domanda di protezione internazionale può essere dichiarata manifestamente infondata se assoggettata alla procedura accelerata e se quest'ultima è stata rispettata, dovendo, altrimenti, in caso di mancato ossequio alle prescrizioni dettate dagli artt. 28
e 28bis, comma 2, soggiacere alla procedura ordinaria ed essere rigettata tout court;
ritenuto di potere trovare conforto in tale conclusione nell'orientamento espresso dal
Supremo Collegio (Cass. S.U. 11399\2024), secondo cui “L'art. 28 bis D.Lvo n.
25/2008 sancisce che la Commissione territoriale, ricevuta dalla Questura la necessaria documentazione, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni.
Si tratta, all'evidenza, di una procedura focalizzata esclusivamente su termini di rapida audizione del richiedente e di pressoché contestuale decisione.
Le ragioni della adozione di siffatta rapidità sono espresse dalla stessa disposizione allorché individua i casi in cui sia possibile adottare rapidità procedimentale nelle ipotesi in cui o il richiedente sia trattenuto presso strutture o centri di accoglienza, o sia inammissibile la richiesta o, ancora, sia manifestamente infondata e, comunque, il richiedente provenga da paesi sicuri.
26) - Il tratto che accomuna le ipotesi indicate dall'art. 28 bis, nella sua formulazione che ratione temporis interessa, (deve sottolinearsi che nel corso del tempo la disciplina della procedura accelerata ha subito diversi interventi e modifiche legislative) sembra essere la immediata acquisizione dei dati e documenti necessari alla valutazione e la conseguente possibilità di una rapida decisione.…Tornando a ragionare sulle condizioni che legittimano la procedura accelerata e consentono, quale conseguenza, la deroga al principio di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale, deve affermarsi che proprio la qualità di principio generale della sospensione non puo' che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe. Non risulta infatti compatibile con l'impianto del sistema e con il rapporto tra principi generali e deroghe agli stessi, la possibilità di ampliare il funzionamento di queste ultime tollerando il superamento dei termini indicati per ragioni che, evidentemente, dimostrano la necessità di accertamenti e attività non compatibili con la ristrettezza dei tempi dati…..La ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati).
La presenza di variabili nell'accertamento in tempi ristretti (si è detto sulla contestazione e sull'accertamento circa la natura di paese sicuro ma le difficoltà possono essere di varia tipologia) non puo' che evidenziare che, qualora si verifichi un prolungamento temporale che faccia superare i tempi previsti dalla disposizione, si versa in una differente ipotesi procedimentale, evidentemente necessaria per gli approfondimenti richiesti, con conseguenze anche sulla necessaria sospensione del provvedimento.”; ritenuto, pertanto, che, allo stato, salvi gli esiti della cognizione della causa e della sua definitiva decisione, rimessa al Collegio, la violazione dei termini ha comportato il ritorno del procedimento amministrativo nell'alveo della procedura ordinaria, con conseguente produzione automatica, per volontà di legge, con la proposizione del ricorso, dell'effetto sospensivo dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
Dichiara sospesa ex lege l'efficacia esecutiva del provvedimento di manifesta infondatezza della Controparte_1
.
[...]
Dispone che la Cancelleria notifichi:
1) il presente provvedimento al ricorrente, alla controparte ed al P.M..
Così deciso a Napoli il 04.06.2025
Il Giudice designato
Dott.ssa Stefania Starace
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Nel procedimento sub-cautelare iscritto al n. r.g. 11534-1/2025, il Giudice designato, dott.ssa Stefania Starace, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letta l'istanza ex art. 35 bis co. 4 d.lgs 25/08, contenuta in ricorso depositato il
28.05.2025, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art. 32, co.1, lett.
b-bis) e 28-ter d.lgs 25/08, notificato al ricorrente il 23.05.2025; osservato che, come si ricava dal provvedimento in questione, depositato dal ricorrente, quest'ultimo consiste nella decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, provenendo il ricorrente da un Paese designato di origine sicura (Egitto);
rilevato che la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata il 12.02.2025,
l'audizione è avvenuta il 15.05.2025 e la decisione è stata adottata dalla Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta nella seduta del 21.05.2025 e delibata il 22.05.2025, applicando, sebbene l'esame della domanda fosse stato avviato con la procedura accelerata, la procedura ordinaria “in ragione dell'elevato numero di domande pervenute nel periodo in riferimento”;
letto l'art. 35 bis co. 3, 4 , 5 d.lgs 25/08, come modificati dal DL 145/24 conv. con L.
187/24, applicabile ratione temporis in considerazione della data di deposito del ricorso, successiva al 10.01.25, data di entrata in vigore della suddetta legge;
rilevato che il ricorso contenente l'istanza di sospensione è stato notificato alla PA in data 28.05.2025 e che non sono pervenute memorie da parte del resistente;
ritenuto che la decisione della Commissione che riconosce di non aver rispettato i termini della procedura accelerata ma che comunque dichiara la manifesta infondatezza della domanda, privando il richiedente del beneficio dell'effetto sospensivo automatico ex lege discendente dal rientro nella procedura ordinaria, non appare conforme a legge;
opinato, infatti, che siffatta decisione attua modifiche procedimentali incidenti sulla fase decisionale, con effetti non previsti dalla legge, non preannunciati al ricorrente ed incidenti sul suo diritto di difesa, al contrario reso edotto della peculiarità discendente dalla sua provenienza da un paese di dichiarata origine sicura (cfr. verbale di audizione); sembra aggirare la disciplina tratta dal tenore letterale e dal richiamo, talvolta reciproco, degli artt. 28, comma 1, 28bis, comma 2, lett. c) e d), 28ter, comma
1, lett. a) e b), 32, comma 1, lett. bbis) e 35bis, comma 2bis), d.lgs. 25 cit., secondo la quale la domanda di protezione internazionale può essere dichiarata manifestamente infondata se assoggettata alla procedura accelerata e se quest'ultima è stata rispettata, dovendo, altrimenti, in caso di mancato ossequio alle prescrizioni dettate dagli artt. 28
e 28bis, comma 2, soggiacere alla procedura ordinaria ed essere rigettata tout court;
ritenuto di potere trovare conforto in tale conclusione nell'orientamento espresso dal
Supremo Collegio (Cass. S.U. 11399\2024), secondo cui “L'art. 28 bis D.Lvo n.
25/2008 sancisce che la Commissione territoriale, ricevuta dalla Questura la necessaria documentazione, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni.
Si tratta, all'evidenza, di una procedura focalizzata esclusivamente su termini di rapida audizione del richiedente e di pressoché contestuale decisione.
Le ragioni della adozione di siffatta rapidità sono espresse dalla stessa disposizione allorché individua i casi in cui sia possibile adottare rapidità procedimentale nelle ipotesi in cui o il richiedente sia trattenuto presso strutture o centri di accoglienza, o sia inammissibile la richiesta o, ancora, sia manifestamente infondata e, comunque, il richiedente provenga da paesi sicuri.
26) - Il tratto che accomuna le ipotesi indicate dall'art. 28 bis, nella sua formulazione che ratione temporis interessa, (deve sottolinearsi che nel corso del tempo la disciplina della procedura accelerata ha subito diversi interventi e modifiche legislative) sembra essere la immediata acquisizione dei dati e documenti necessari alla valutazione e la conseguente possibilità di una rapida decisione.…Tornando a ragionare sulle condizioni che legittimano la procedura accelerata e consentono, quale conseguenza, la deroga al principio di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale, deve affermarsi che proprio la qualità di principio generale della sospensione non puo' che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe. Non risulta infatti compatibile con l'impianto del sistema e con il rapporto tra principi generali e deroghe agli stessi, la possibilità di ampliare il funzionamento di queste ultime tollerando il superamento dei termini indicati per ragioni che, evidentemente, dimostrano la necessità di accertamenti e attività non compatibili con la ristrettezza dei tempi dati…..La ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati).
La presenza di variabili nell'accertamento in tempi ristretti (si è detto sulla contestazione e sull'accertamento circa la natura di paese sicuro ma le difficoltà possono essere di varia tipologia) non puo' che evidenziare che, qualora si verifichi un prolungamento temporale che faccia superare i tempi previsti dalla disposizione, si versa in una differente ipotesi procedimentale, evidentemente necessaria per gli approfondimenti richiesti, con conseguenze anche sulla necessaria sospensione del provvedimento.”; ritenuto, pertanto, che, allo stato, salvi gli esiti della cognizione della causa e della sua definitiva decisione, rimessa al Collegio, la violazione dei termini ha comportato il ritorno del procedimento amministrativo nell'alveo della procedura ordinaria, con conseguente produzione automatica, per volontà di legge, con la proposizione del ricorso, dell'effetto sospensivo dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
Dichiara sospesa ex lege l'efficacia esecutiva del provvedimento di manifesta infondatezza della Controparte_1
.
[...]
Dispone che la Cancelleria notifichi:
1) il presente provvedimento al ricorrente, alla controparte ed al P.M..
Così deciso a Napoli il 04.06.2025
Il Giudice designato
Dott.ssa Stefania Starace