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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Sezione specializzata in materia di Impresa
R.G. 1782/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Gabriella Zanon Consigliere
Dott. Federico Bressan Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1782/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(C.F. e P.IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
amministratore unico e legale rappresentante Sig. , rappresentata e Parte_2
difesa in giudizio dagli avv.ti Prof. Matteo De Poli, Massimiliano Pappalardo,
Giuseppe Coniglione e Giuseppe Chinaglia, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
Appellante-appellata incidentale contro
(P.IVA ), in persona del presidente del Consiglio di CP_1 P.IVA_3
amministrazione e legale rappresentante , rappresentata e ONroparte_2
difesa in giudizio dagli avv.ti Alessandro Piermanni, Gualtiero Dragotti, Elena Varese
e Mauro Romanato, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata-appellante incidentale nonché contro
-1- (P.IVA ), in persona del suo amministratore ONroparte_3 P.IVA_4
delegato e legale rappresentante dott. , rappresentata e difesa in giudizio CP_4
dagli avv.ti BI Malcovati, Francesco Orombelli e Mauro Romanato, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata nonché contro
(P.IVA ), in persona del suo ONroparte_5 P.IVA_5
amministratore delegato e legale rappresentante dott. rappresentata e CP_4
difesa in giudizio dagli avv.ti Giuseppe Lombardi, EN BO, LA IN e
BI SA, con domicilio eletto presso lo ONroparte_6
di Milano, come da procura alle liti allegata alla comprasa di costituzione
[...]
e risposta in appello
Appellata
Oggetto: Concorrenza sleale interferente - Appello avverso la sentenza n. 461/2023 pubblicata il 9 marzo 2023 dal Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento della presente impugnazione e previo rigetto di ogni altra contraria domanda, eccezione o istanza, ivi compreso l'appello incidentale promosso da
CP_1 Nel merito: in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 461/2023 resa in data 8.03.2023, pubbl. il 9.03.2023, nella vertenza R.G. 96/2021, mai notificata, per le ragioni tutte esposte, accogliersi le conclusioni proposte da in primo grado che di seguito si riportano: Parte_1 IN VIA PRINCIPALE: respingere ogni e qualsiasi domanda svolta dalle società attrici e dalla terza chiamata;
IN VIA RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalle società e CP_1 ONroparte_7 con il concorso di meglio descritte in comparsa di costituzione avanti il ONroparte_5 Tribunale di Venezia, nell'atto di citazione di terzo e nella memoria ex art. 183 cpc n.1, costituiscono atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art.2598, n.3, cod. civ;
- accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dalle società e CP_1 ONroparte_7 con il concorso di meglio descritte in comparsa di costituzione, ONroparte_5 nell'atto di citazione di terzo e nella memoria ex art. 183 cpc n.1, costituiscono violazioni delle informazioni segrete di , ai sensi degli articoli 98 e 99 CPI;
Pt_1
- condannare le società e in via solidale tra loro, nonché in via solidale CP_1 ONroparte_7 con la terza chiamata all'integrale risarcimento dei danni patiti e ONroparte_5
-2- patiendi da , per effetto delle condotte illecite meglio descritte in atti, che possono essere sin da Pt_1 ora determinati in una misura non inferiore a 40.000.000 di euro o, comunque, nella misura che sarà accertata in corso di causa o, in subordine, determinata in via equitativa;
- ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza – limitatamente alla parte dispositiva ed a caratteri doppi rispetto al normale – a cura di ed a spese delle società attrici e della Parte_1 società terza chiamata, in via solidale tra loro, per due domeniche consecutive, sui seguenti giornali:
“Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”;
- condannare le società attrici e la terza chiamata, in via solidale tra loro, all'integrale rifusione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie come formulate in seconda memoria da noi dimessa ex articolo 183, VI co. c.p.c in data 29 ottobre 2021 nonché di quelle formulate a prova contraria in terza memoria dimessa ex articolo 183, VI co. c.p.c in data 20 dicembre 2021, che per comodità di consultazione da parte del Giudicante riportiamo di seguito per esteso:
Si chiede ammettersi prova testimoniale e/o interrogatorio sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero è che le foto 1, 3 e 4 della presente memoria che mi si rammostra, rappresentano i seguenti capi presi in esame: foto 1: capo mod. 688 prodotto da – Foto 3: pantalone CP_5 Pt_1CP_ Per BI prodotto da;
Foto 4: pantalone CO OH mod. stag. AI 2021 prodotto da CP_ ;
2. Vero è che Accuracy, in persona del partner dott. è stata incaricata da Persona_2 Parte_1 di effettuare delle verifiche tecniche contabili volte a ricostruire gli investimenti pubblicitari e di produzione sostenuti da nella gestione del Marchio (Doc. 76 che si rammostra al Pt_1 CP_5 teste), ha effettivamente svolto le verifiche ivi indicate e rassegnato le conclusioni ivi contenute;
3. Vero o no che aveva accesso ed utilizzava abitualmente il programma Business ONroparte_8 Intelligence (BI) denominato QlikView, strumento di analisi e reportistica commerciale avanzata;
4. Vero che a fine aprile 2021, chiese a , nella persona dei signori ONroparte_8 Pt_1 [...] e , alla presenza del Customer Service ( , CP_9 Persona_3 Parte_3
, ) e di , la possibilità di mantenere il proprio Persona_4 Persona_5 Persona_6 numero aziendale (wind: 3371570648) anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
5. Vero o no che fece presente ai propri ex colleghi che il mantenimento dell'utenza ONroparte_8 sarebbe stato utile anche a , visto che egli avrebbe fatto in modo di evitare eventuali problemi Pt_1 con clienti che avrebbero potuto contattare l'azienda a quel numero.
6. Vero o no che, in risposta alla precisa richiesta da parte dei colleghi circa la possibilità di un suo Con futuro in , dichiarò che sarebbe andato a lavorare per un'altra azienda, ONroparte_8 Con smentendo categoricamente un proprio passaggio in .
7. Vero o no che a venne accordata la possibilità di mantenere il numero aziendale ONroparte_8 (wind: 3371570648) allorché lo stesso confermò, con un sms indirizzato al collega ONroparte_8
(viene esibito al teste lo Screenshot: doc. 81), che sarebbe andato a lavorare Persona_3 per un'azienda non in concorrenza diretta con (la Raffaele Caruso S.p.A.), facendo presente Pt_1 che l'informazione non poteva ancora essere ufficializzata.
8. Vero o no che l'invito alla presentazione della collezione “ ” AI 21/22 (viene mostrato al CP_5 teste doc.19 ) è stato inviato ai clienti di contenuti nella lista che mi viene mostrata (viene Pt_1 Pt_1 mostrata pec di invio lista clienti stagione 55 contenuta nel doc. 58 ). Pt_1
9. Vero o no che la collezione AI 21/22 è stata proposta e commercializzata tramite i clienti precedentemente utilizzati da e riportati in questo elenco (viene mostrata pec di invio lista clienti
Pt_1 stagione 55 contenuta nel doc. 58 ), parte dei quali raffigurati nel presente dossier fotografico
Pt_1 (viene esibito al teste il doc. 69 ), come pure anche tramite i seguenti agenti e distributori (viene
Pt_1 mostrata al teste, la scheda agenti e distributori , doc. 72).
Pt_1
10. Vero o no che la collezione AI 21/22 è stata proposta e commercializzata utilizzando gli allestimenti espositivi site specific (corner, shop in shop) realizzati da nei punti vendita riportati Pt_1 in questo elenco (viene esibito al teste il doc. 20 ), parte dei quali raffigurati nel presente dossier Pt_1 fotografico (viene esibito al teste il doc. 71 ). Pt_1
-3- 11. Vero che il fatturato 2018 e 2019 dei fornitori elencati nel documento che mi si rammostra
(doc.83), è riferibile alle lavorazioni rese a favore di nella misura percentuale riportata nel Pt_1 medesimo documento.
12. Vero che la scheda di lavoro che mi si rammostra (doc.72), inerente l'incidenza degli agenti/distributori ivi indicati sul fatturato relativo alla stagione SS2021 in misura pari al 63%, Pt_1 riporta un file excel da me estratto dal gestionale di , Four Seasons, che rappresenta dati fedeli Pt_1 e conformi alle risultanze della documentazione contabile di , di rilevanza civilistca e fiscale Pt_1 (come "mastrini/prima nota/libro giornale/registri IVA") relativa agli esercizi in esame.
13. Vero che i dati riportati nelle schede di lavoro concernenti “progressione pezzi di campionario in rapporto con il fatturato” dal 2005 al 2021 (doc. 64), (ii) “la progressione costi di campionario” dal 2011 al 2020(doc. 65), (iii) il numero di capi spedito ad ogni agente/distributore tra le stagioni AI 19/20 e PE
2021 (doc. 68), (iv) la lista di special productions realizzate per il Giappone (doc. 66)sono tutti files estratti dalla banca dati gestionale , denominata Four Seasons, che rappresentano dati fedeli e Pt_1 conformi alle risultanze della documentazione contabile di , di rilevanza civilistica e fiscale Pt_1 (come "mastrini/prima nota/libro giornale/registri IVA") relativa agli esercizi in esame.
14. Vero che il dott. allorché operava alle dipendenze di aveva richiesto a Testimone_1 Pt_1 [...] le personalizzazioni del sistema informativo 4 Season, indicate nel documento n.25, che CP_10 viene mostrato al teste;
15. Vero che i lavori per la implementazione e la personalizzazione del sistema 4 Season commissionato da – di cui ai documenti 23 e 25 che vengono mostrati al teste – iniziavano nel Pt_1 2014 e terminavano nel settembre 2018;
16. Vero che – per l'implementazione e la personalizzazione del sistema 4 Season – GI corrispondeva a tra il 2014 ed il 2018, gli importi risultanti dall'estratto del sistema di CP_11 contabilità generale aziendale, prodotto come doc.84, che si esibisce al teste;
17. Vero che – per l'implementazione e la manutenzione del sistema Best Store – GI corrispondeva a tra il 2016 ed il 2021, gli importi risultanti dall'estratto del sistema di Parte_4 contabilità generale aziendale, prodotto come doc.85, che si esibisce al teste.
Si indicano come testimoni: Il P.I. nato a [...] il [...], sul Testimone_2 capitolo di prova indicato al n.1; Il dott. e la dott.ssa , entrambi domiciliati Persona_2 Testimone_3 presso Accuracy, sede di Milano, Piazza Cavour, 2 sul capitolo di prova indicato al n 2;
[...]
residente in [...] 06122 Perugia sui capitoli di prova 3, 4, 5 e 6; CP_9 Per_3
, dipendente dell'amministrazione , domiciliati presso la sede legale sui
[...] Pt_1 Parte_1 capitoli di prova 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17; , dipendente Testimone_4 dell'amministrazione domiciliata presso la sede legale , sui capitoli di prova 3, 11, Pt_1 Parte_1 12 e 13; , Via Vicenza 17,Schio(VI),responsabile commerciale sui Testimone_5 Pt_1 capitoli di prova 3; , dipendente dell'ufficio commerciale (customer office) Parte_3
, domiciliata presso la sede legale Adria sui capitoli di prova 3, 4, 5 e 6; ,
Pt_1 Persona_4 dipendente dell'ufficio commerciale (customer office) , domiciliata presso la sede legale Adria
Pt_1 sui capitoli di prova 3, 4, 5 e 6; , dipendente dell'ufficio commerciale(customer Persona_5 office) , domiciliata presso la sede legale Adria sui capitoli di prova 3, 4, 5 e 6; ,
Pt_1 Persona_6 dipendente dell'ufficio commerciale (customer office) , domiciliato presso la sede legale Adria,
Pt_1 sui capitoli di prova 3, 4, 5 e 6; , domiciliato in Via Privata Valsugana n. 36, Monza ONroparte_8 (MI), sui capitoli di prova indicati ai numeri da 1 a 10; , attuale Presidente del Collegio Tes_6 Sindacale , sul capitolo 11; c/o Sys-Dat Group, Via Emilia Ovest, 83, 47039
Pt_1 Testimone_7 Savignano sul Rubicone (FC), sui capitoli da 14 a 17; ex responsabile IT, domiciliato Testimone_1 in Via Desman n. 142 - 30035 MIRANO (VE), c/o ONroparte_7
Si chiede interrogatorio formale: dell'amministratore unico di , sig. ONroparte_3 Persona_7 Con
, nonché dei legali rappresentanti di (rispettivamente, il Presidente del CdA,
[...]
[...]
e l'amministratore delegato, ), sui capitoli di prova da 8 a 10. CP_12 CP_4
Sugli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi illustrati in narrativa ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:
-4- a) l'esibizione da parte delle società e di tutte le fatture emesse nei ONroparte_3 CP_1 loro confronti - e riferite alla lavorazione della collezione a marchio stagione A/I CP_5 2021/2022 - dai fornitori: (P.IVA ; ONroparte_13 P.IVA_6 Parte_5 p.iva ; (p. iva
[...] P.IVA_7 Parte_6 ; (p.iva ; P.IVA_8 Parte_7 P.IVA_9 CP_14 p.iva ; (p.iva ; (p. iva
[...] P.IVA_10 ONroparte_15 P.IVA_11 ONroparte_16 ; (p. iva;
(p.iva P.IVA_12 ONroparte_17 P.IVA_13 CP_18
(p.iva ; (p.iva ; P.IVA_14 CP_19 P.IVA_15 CP_20 P.IVA_16 CP_21 (p.iva , (p.iva (p.iva . P.IVA_17 CP_22 P.IVA_18 ONroparte_23 P.IVA_19 b) l'esibizione da parte delle società e di tutte le schede tecniche di ONroparte_3 CP_1 produzione riferite ai pantaloni uomo in denim della collezione a marchio stagione A/I CP_5 2021/2022 consegnate ai seguenti laboratori: (p. iva Parte_6 ; (p.iva ; P.IVA_8 Parte_7 P.IVA_9 CP_14 (p.iva ; (p.iva ; (p. iva
[...] P.IVA_10 ONroparte_15 P.IVA_11 ONroparte_16 ; (p. iva;
(p.iva P.IVA_12 ONroparte_17 P.IVA_13 CP_18
(p.iva ; (p.iva ; P.IVA_14 CP_19 P.IVA_15 CP_20 P.IVA_16 CP_21 (p.iva , (p.iva (p.iva ; P.IVA_17 CP_22 P.IVA_18 ONroparte_23 P.IVA_19 c) l'esibizione da parte delle società e e della ONroparte_3 CP_1 ONroparte_5 lista clienti cui è stato trasmesso l'invito alla prima presentazione sotto l'egida di (doc. 19 CP_7
); raffrontando la lista con quella dei clienti di (cfr. ancora doc. 58). Piaccia all'Ill.mo Pt_1 Pt_1 Tribunale adito, per i motivi illustrati in narrativa ordinare, ai sensi dell'art.210 c.p.c. e/o dell'art.121.2 CPI: d) l'esibizione da parte delle società e ONroparte_5 ONroparte_7 CP_11
con sede in Via Muzio Attendolo detto Sforza, 7/9, 20141 Milano (MI) e sede secondaria in Via
[...] Emilia Ovest, 83, 47039 Savignano sul Rubicone (FC), della documentazione contrattuale (e, in particolare, presentazione del progetto, offerta commerciale e offerta tecnica) relativa al “Progetto 4 Season” commissionato a da e/o da CP_11 ONroparte_5 ONroparte_7 e) l'esibizione da parte delle società e con sede in Via Isaac ONroparte_7 CP_1 Parte_4 Asimov, 27, 61032 Fano (PU), della documentazione contrattuale (e, in particolare, presentazione del progetto, offerta commerciale e offerta tecnica) relativa al “Progetto Best Store” commissionato a Pt_4 da e/o da
[...] ONroparte_7 CP_1
Richieste di Consulenze Tecniche d'Ufficio Si chiede disporsi: a) una consulenza tecnica d'ufficio sui sistemi informativi gestionali di e ONroparte_5
al fine di verificare, anche attraverso un'analisi funzionale, l'avvenuta clonazione in ONroparte_7 tutto o in parte dei sistemi informativi – 4 Season e Best Store – implementati e personalizzati da
per la gestione del progetto “ ”, anche attraverso un raffronto con la descrizione dei Pt_1 CP_5
“Progetto 4 Season” commissionato da , di cui al documento 23 e con le personalizzazioni Pt_1 specificamente richieste da a di cui al documento 25; Pt_1 CP_11 b) nella denegata ipotesi in cui il Decidente ritenesse di dover verificare la quantificazione del danno offerta da e confermata nella perizia giurata, già versata in atti, una consulenza tecnica Pt_1 contabile per verificare la quantificazione del danno dedotta e documentata dalla deducente.
Istanze Istruttorie formulate a prova contraria
A - Con riguardo alle richieste istruttorie formulate da ONroparte_5 Si rileva l'inammissibilità o, comunque, l'assoluta inefficacia sotto il profilo probatorio delle dichiarazioni prodotte sub doc.22, doc.23, doc.45, doc.64, doc.72, in quanto rappresentano dichiarazioni testimoniali precostituite, acquisite in aperta violazione delle previsioni di cui agli articoli
244 e seguenti cod. proc. civ., senza alcun rispetto del principio del contraddittorio.
Si rileva, inoltre, la totale inammissibilità dei capitoli di prova ex adverso formulati, e più precisamente: dei capitoli di prova ex adverso articolati sub n.1, n.2, n.5 e n.6, in quanto non articolati in relazioni a circostanze specifiche, a cui il teste può rispondere “Vero” o “Non Vero”, ma aventi ad oggetto la conferma di dichiarazioni precostituite in relazioni a fatti e circostanze eterogenee, nonché contenenti
-5- elementi di natura valutativa. Con riguardo al capitolo n.5, si osserva altresì che il capitolo è stato formulato da controparte senza indicare alcun testimone;
dei capitoli n.3 e n.4 in quanto del tutto irrilevanti e, in ogni caso, relativi a circostanze (ordini di lavorazione) da provare per via documentale;
del capitolo n.7, in quanto volto a confermare una circostanza negativa, ovvero l'assenza di interventi Con Con da parte di , Sinv o del capitolo n.8, trattandosi di circostanza da dimostrare per via Con documentale e, peraltro, in contrasto con le deduzioni svolte da;
del capitolo n.9, in quanto del tutto irrilevante;
non si vede, infatti, quale dovrebbe essere la rilevanza del fatto che ONroparte_8 viva con la propria famiglia a Milano;
del capitolo n.10, in quanto avente ad oggetto una circostanza generica e da dimostrare per via documentale;
del capitolo n.11, in quanto relativo ad una circostanza del tutto irrilevante.
In ogni caso, si chiede essere ammessi a prova contraria indiretta, rispetto alle dichiarazioni prodotte sub doc. 64, sui seguenti capitoli di prova:
18. Vero o no che ho operato come agente per sino alla stagione PE 2021, in relazione Parte_1 al marchio “ ” e che solo a partire dalla stagione AI 2021/2022 ho cominciato ad operare CP_5 per ONroparte_3
19. Vero o no che non ho mai operato come agente o subagente per Si indicano in qualità CP_1 di testimoni: domiciliato presso Louhekster Agenturen BV;
domiciliato Tes_8 Testimone_9 presso DB Rappresentanze di Daniele Benini;
domiciliato presso Testimone_10 [...] Si chiede, inoltre, l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli, ONroparte_25 anche a prova contraria rispetto a quanto ex adverso dedotto in relazione alla genesi dei rapporti tra Con
e gli ex agenti di Parte_1 Con
20. Vero o no che il 7/8 giugno del 2018 sono stato invitato da ad un meeting presso l'Hotel Splendido Bay Resort, sul lago di Garda, insieme ad altri agenti e distributori di , ad insaputa di Pt_1 quest'ultima; Con
21. Vero o no che ha contattato vari agenti e distributori di , tra i quali TE , Pt_1 Parte_8 e , chiedendo loro di fornire dei documenti relativi ai rapporti ONroparte_26 ONroparte_27 di distribuzione commerciale con e di rilasciare dichiarazioni dietro la promessa di ottenere il Pt_1 rinnovo del contratto di distribuzione del una volta che fosse cessata la licenza Parte_9 di;
Pt_1
22. Vero o no che si è rifiutata di fornire documentazione e di rilasciare la dichiarazione CP_26 richiesta da;
CP_3
23. Vero o no che a non venne, poi, accordata la prosecuzione nella Distribuzione del CP_26 Marchio in seguito al termine della licenza con;
CP_5 Pt_1
24. Vero o no che TE Trading AS, con email del'11 marzo 2019, ha inviato la documentazione relativa ai rapporti commerciali con relativi all'anno 2017 precedentemente richiesta da Pt_1 CP_3 ;
[...]
25. Vero o no che - in seguito all'invio della email dell'11 marzo 2019 e una volta terminata la licenza con , TE Trading AS ha effettivamente ottenuto da la Distribuzione del Marchio Pt_1 CP_3 ; CP_5
26. Vero o no che in occasione del meeting tenutosi presso l'Hotel Splendido Bay Resort, sul lago di Garda, ad insaputa di , e , comunicarono ai presenti che Pt_1 Parte_10 CP_4 una volta scaduta la licenza con avrebbero rinnovato i contratti di Agenzia e Distribuzione per il Pt_1 Marchio solo ed esclusivamente a coloro che nel frattempo non avessero collaborato CP_5 nella commercializzazione delle nuove linee lanciate da ( e ). Pt_1 Persona_8 Persona_9 Si indicano come testimoni: , legale rappresentante domiciliato Testimone_11 ONroparte_26 presso la sede legale in Via Cevedale n. 5 Milano, sui capitoli 20, 21, 22, 23 e 26; Tes_8 (domiciliato presso Louhekster Agenturen BV); (domiciliato presso DB Rappresentanze Testimone_9 di Daniele Benini), (domiciliato presso , Testimone_10 ONroparte_25 sul capitolo 20; , legale rappresentante pro tempore della Testimone_12 ONroparte_27Co (Distributore , domiciliato presso la sede legale in 25-26 in Albemale ONroparte_27 Street Londra, Regno Unito, sui capitoli 20, 21 e 26; proprietario e legale Testimone_13 rappresentante di TE Trading AS, domiciliato presso la sede legale TE Trading AS, in
Afrsfjordgata 11, 0268 Oslo, Norvegia, sui capitoli 20, 21, 24 e 25; , Viale dei Fiori 29, Tes_14
-6- 20095 Cusano Milanino (MI), ex Direttore Commerciale , sui capitoli di ONroparte_5 prova 21, 22, 23, 24, 25 e 26.
Con A smentita della circostanza di cui al capitolo 8 della Memoria N.2 , si chiede essere ammessi a prova contraria indiretta sul seguente capitolo:
27. Vero o no che ha contattato nel novembre 2020 ONroparte_5 ONroparte_8 proponendogli di continuare a lavorare sul Marchio con lo scopo di dare continuità alla CP_5 gestione commerciale del Marchio. Sul capitolo 27 - a prova contraria indiretta - si indica come testimone il dott. , Viale dei Fiori 29, 20095 Cusano Milanino (MI), ex Direttore Tes_14 Commerciale . ONroparte_5
B. Con riguardo alle richieste istruttorie formulate dalle società ONroparte_7 Si rileva l'inammissibilità o, comunque, l'assoluta inefficacia sotto il profilo probatorio delle dichiarazioni prodotte sub doc.14 e sub doc.17, in quanto rappresentano dichiarazioni testimoniali precostituite, acquisite in violazione delle previsioni di cui agli articoli 244 e seguenti cod. proc. civ., senza alcun rispetto del principio del contraddittorio;
nonché l'inammissibilità dei capitoli di prova ex adverso formulati sub lettere A e B, in quanto non articolati in relazioni a circostanze specifiche, a cui il teste può rispondere “Vero” o “Non Vero”, ma aventi ad oggetto la conferma di dichiarazioni precostituite in relazioni a fatti e circostanze eterogenee, nonché contenenti elementi di natura valutativa”.
Per CP_1
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, in parziale riforma della sentenza n. 461/2023 del Tribunale di Venezia resa in data 8 marzo 2023, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) Respingere l'appello di nonché ogni e qualsiasi domanda, eccezione e istanza svolta Parte_1 dall'appellante;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
2) riformare la sentenza n. 461/2023 del Tribunale di Venezia nel capo in cui nega l'illiceità concorrenziale della condotta di ai danni di per i motivi meglio esposti nell'atto di Pt_1 CP_1 comparsa di costituzione;
3) accertare e dichiarare che le condotte di meglio descritte nell'atto di comparsa di Parte_1 costituzione sono denigratorie e comunque integrano un atto di concorrenza sleale;
4) inibire a il compimento di ulteriori atti di concorrenza sleale, ed in particolare la Parte_1 diffusione di ulteriori notizie o comunicazioni denigratorie dell'attività delle attrici e dei soggetti ad esse collegati;
5) fissare una penale non inferiore a euro 10.000 a carico di per ogni violazione o Parte_1 inosservanza successiva all'emananda sentenza;
6) condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati Parte_1 alle attrici, nella misura che verrà determinata in corso di causa, con il ricorso, occorrendo, ai criteri di liquidazione equitativa;
IN OGNI CASO
7) con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi del presente procedimento, oltre ad IVA e C.P.A. ed al rimborso delle spese generali come per legge”.
Per ONroparte_3
“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, così giudicare
- in via principale, rigettare in quanto inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 461/2023 e per l'effetto confermare tale Parte_1 sentenza, assolvendo da ogni avversa pretesa;
ONroparte_3
-7- - in via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie di;
Pt_1
- nel denegato caso in cui fossero ritenuti necessari, ammettere i seguenti capitoli di prova per testi:
a) vero che quanto da lei affermato al doc. 14 corrisponde a verità. In relazione a tale capitolo di prova, si indica a teste il Sig. (C.F. ), presso 36015 – Testimone_15 C.F._1 Schio (VI), Via Lago di Misurina, 65;
b) vero che quanto da lei affermato al doc. 17 e allegati A-D corrisponde a verità. In relazione a tale capitolo di prova, si indica a teste il Sig. (C.F. , presso 36015 – Testimone_16 C.F._2 Schio (VI), Via Lago di Misurina, 65;
- ammettere, a prova contraria rispetto alle istanze dedotte ex adverso, i seguenti capitoli di prova:
a) vero che quanto da lei affermato al doc. 19 e allegati A e B corrisponde a verità. In relazione a tale capitolo di prova, si indica a teste il Sig. (C.F. ), presso Testimone_15 C.F._1 36015 – Schio (VI), Via Lago di Misurina, 65; b) vero che quanto da lei affermato al doc. 20 corrisponde a verità. In relazione a tale capitolo di prova, si indica a teste il Sig. (C.F. , presso 36015 – Schio Testimone_16 C.F._2 (VI), Via Lago di Misurina, 65. Con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
Per ONroparte_5
“Piaccia all'ecc.ma Corte, respinta ogni contraria e/o diversa domanda, istanza e/o deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, sia di rito sia di merito, in fatto e in diritto:
- rigettare, in quanto inammissibile e infondato, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nella presente comparsa, l'appello promosso da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1 Venezia in data 9 marzo 2023, n. 461/2023, nella causa r.g. 96/2021 e, per l'effetto, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Venezia, dott. Luca Boccuni, in data 9 marzo 2023, n. 461/2023, nella causa r.g. 96/2021, e comunque respingere tutte le domande formulate da e accogliere Parte_1 tutte quelle proposte da ONroparte_5 in via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie formulate da con le proprie memorie ex art. 183 c.p.c. in Parte_1 primo grado, e reiterate con l'atto di citazione in appello;
- nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, delle istanze avversarie, ammettere i capitoli di prova testimoniale dedotti nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in primo grado, e reiterate con la comparsa di risposta in appello (con i testi indicati in atti, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione
“vero che”), e segnatamente: (1) ha rilasciato e sottoscritto la dichiarazione sub doc. 22, come da documento che si mostra al teste,
e ne conferma integralmente il contenuto;
(2) ha rilasciato e sottoscritto la dichiarazione sub docc. 23 e 45 come da documento che si mostra al teste, e ne conferma integralmente il contenuto;
(3) in data 19 marzo 2021 ha ricevuto da l'email di cui al doc. 55.a che si mostra al Testimone_16 teste e il relativo allegato, nel quale si prevede, per i mesi da aprile a luglio 2021, una produzione da parte di di circa 40.000 capi;
CP_29 (4) in data 21 settembre 2021 ha ricevuto da l'email di cui al doc. 55.b che si mostra al Testimone_16 teste e il relativo allegato, nel quale si prevede, per i mesi da settembre 2021 a gennaio 2022, una produzione da parte di di circa 40.000 capi;
CP_29 (5) ha rilasciato e sottoscritto la dichiarazione sub doc. 64, come da documento che si mostra al teste,
e ne conferma integralmente il contenuto;
(6) ha rilasciato e sottoscritto la dichiarazione sub doc. 72, come da documento che si mostra al teste,
e ne conferma integralmente il contenuto;
(7) ha preso contatti con la società di Brogliano in via del tutto autonoma, senza l'intervento Parte_11Con CP_ Con di , o Con (8) la [sua] candidatura [di] [ ] è pervenuta a tramite una società di head hunting;
ONroparte_8 (9) lei e la sua famiglia abitate a Milano;
-8- (10) la presenza, in calce alla fattura generata dal gestionale Four Seasons di dei riferimenti CP_11 ai DDT, dell'assoluzione del contributo CONAI e di una legenda delle fibre citate è comune a tutte le fatture generate dal gestionale Four Seasons di CP_11 (11) in data 27 luglio 2021 ha scambiato con i messaggi whatsapp di cui al doc. 36.d Persona_10 che si mostra al teste e ne conferma integralmente il contenuto;
- ammettere i capitoli di prova testimoniale dedotti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. (con i testi indicati in atti, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”), e segnatamente: (12) ha rilasciato e sottoscritto la dichiarazione sub doc. 87, come da documento che si mostra al teste, e ne conferma integralmente il contenuto;
(13) le fasi di produzione di un pantalone a 5 tasche sono altamente standardizzate e consistono in taglio, ricamo, confezione, trattamento, stiro, abbigliaggio, collaudo;
Con C (14) ha richiesto a di poter continuare a vendere prodotti a marchio anche dopo la cessazione del contratto di licenza con;
Pt_1Con (15) le ha richiesto di smantellare lo shop-in-shop realizzato da presso Pt_1 ONroparte_30 e di esporre i capi in altra zona del negozio;
Con C (16) le ha richiesto di rimuovere i prodotti a marchio dal proprio punto vendita di Piazzale
Fiume e di mantenerli solo in quello di Via del Tritone a Roma;
(17) ha rilasciato e sottoscritto la dichiarazione sub doc. 95, come da documento che si mostra al teste, e ne conferma integralmente il contenuto;
(18) nel 2002 conobbe allorché eravate entrambi operativi presso Manifattura ONroparte_8 MA LO & C. S.p.A.; (19) nel 2017 indicò a l'esistenza di una posizione aperta in e fece ONroparte_8 Parte_1 avere a quest'ultimo una proposta di assunzione, che trova riflesso nel doc. 79 prodotto ex adverso;
(20) in data 18 gennaio 2019, ore 10:50, ricevette un'email da cui era allegata la Parte_2 lettera di cui al doc. 113 che si mostra al teste;
(21) le fu consentito, quando si dimise da di mantenere il suo numero telefonico Parte_1 aziendale;
(22) ha inviato e ricevuto le comunicazioni di cui al doc. 117 che si mostra al teste;
in ogni caso:
- condannare a rifondere a favore di i compensi e le Parte_1 ONroparte_5 spese, oltre IVA e CPA come per legge”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2020, e CP_1 CP_7
ON (di seguito: “ ” e “ ) convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di
[...] CP_1
Venezia – Sezione specializzata in materia di imprese, (di seguito: Parte_1
“ ”), chiedendo Pt_1
(i) l'accertamento della condotta denigratoria posta in essere da quest'ultima ai loro danni, con conseguente pronuncia di inibitoria alla reiterazione dei comportamenti contestati, la determinazione di una penale per ogni successiva violazione e la condanna al risarcimento dei danni cagionati alle attrici
(ii) l'accertamento negativo circa la sussistenza di qualsivoglia interferenza delle collezioni da loro realizzate a marchio “ ” con eventuali diritti esclusivi CP_5
e/o concorrenziali della convenuta.
-9- A fondamento delle proprie pretese, le attrici deducevano di far parte di un gruppo di primo piano nel settore della moda e tessile in Italia, il gruppo , e di essere CP_1 entrambe impegnate nello sviluppo del marchio “ ” di proprietà della CP_5
ON (di seguito: “ ”), marchio del quale erano divenute ONroparte_5
licenziatarie esclusive.
Deducevano, inoltre, che la precedente licenziataria in via esclusiva di tale marchio,
, aveva posto in essere condotte denigratorie ed ostruzionistiche vòlte ad Pt_1
ostacolare il passaggio della licenza. In particolare, deducevano, che aveva Pt_1
inviato loro diffide dirette a rivendicare la titolarità di un preteso know-how produttivo e commerciale, oltre ad aver esposto affermazioni denigratorie dirette a screditare agli occhi dei suoi futuri partner commerciali. CP_1
2. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 1° aprile Pt_1
ON 2021, contestando la prospettazione delle attrici e deducendo che e CP_1 avevano posto in essere un'operazione di spoglio in suo danno, diretta a “clonare” senza il sostenimento dei relativi costi l'intera organizzazione produttiva e distributiva ideata e sviluppata quale licenziante del marchio “ ”. CP_5
2.1. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande delle attrici (sub i.) e, in via riconvenzionale, l'accertamento che le condotte poste in essere in suo danno da ON queste ultime, con il concorso di , costituivano atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c. (domanda contrapposta a quella sub ii. delle attrici).
formulava inoltre (iii.) domande in tesi sussumibili nell'affermata violazione Pt_1 delle regole della correttezza professionale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., chiedendo ON l'accertamento della concorrenza parassitaria che le attrici con avrebbero posto in essere ai suoi danni, con riferimento alla c.d. clonazione del sistema informatico gestionale e allo storno di dipendenti e della sua rete distributiva, a tal fine chiedendo
ON
– e ottenendo – la chiamata in causa di . ON
3. si costituiva nel processo con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 settembre 2021, negando (tra l'altro) l'esistenza dei know-how rivendicati da e chiedendo il rigetto integrale delle domande formulate da quest'ultima. Pt_1
4. La causa, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2 novembre 2022, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
-10- Con sentenza n. 461/2023 emessa l'8 marzo 2023 e depositata il giorno successivo, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa rigettava le ON domande proposte dalle attrici e nei confronti di , relative alle CP_1 Pt_1
affermate condotte di concorrenza sleale denigratoria;
rigettava le domande della
ON convenuta, estese alla;
dichiarava che la realizzazione, da parte delle attrici, dei campionari delle collezioni “ ” non interferivano con i diritti esclusivi o CP_5
concorrenziali di;
condannava a pagare le spese di lite sia in favore Pt_1 Pt_1
delle attrici (liquidate in Euro 1.063,00 per esborsi ed Euro 8.991,00 per compensi
ON professionali, oltre accessori di legge), sia in favore della terza chiamata
(liquidate in Euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge).
5. Avverso la sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il 5 Pt_1
ON ON CP_3 ottobre 2023, sulla base di cinque motivi, mentre , e , regolarmente costituite, resistevano al gravame e formulava appello incidentale diretto alla CP_1
riforma del capo della sentenza di primo grado ove era stata esclusa la condotta denigratoria di . Pt_1
6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 febbraio 2024, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore fissava l'udienza del 7 novembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., trascorsi i quali la Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La sentenza appellata.
i.) Con la sentenza impugnata, il tribunale ha - innanzi tutto - respinto la domanda delle attrici diretta all'accertamento della responsabilità di per asserita illecita Pt_1
ON interferenza nei rapporti commerciali tra le attrici e la licenziante , rapporti che ha ritenuto non compromessi dalle iniziative contestate a . Ciò in quanto le attrici Pt_1
non avrebbero fornito alcuna prova circa le condotte denigratorie addebitate a , Pt_1
mentre il contenuto delle comunicazioni contestate non integrerebbe i presupposti dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598, n. 2, c.c., posto che, non essendo rivolte ad un numero indistinto di destinatari, non avrebbero comportato alcun
ON discredito per le attrici, anche considerato che aveva confermato di riporre nelle stesse la sua fiducia.
-11- ii.) Il tribunale è quindi passato alla disamina della seconda domanda proposta dalle attrici di accertamento negativo delle condotte di concorrenza sleale e violazione di pretese privative vantate da e della contrapposta domanda riconvenzionale di Pt_1
accertamento della concorrenza sleale svolta in proposito da nei confronti Pt_1
anche della terza chiamata ONroparte_5
Entrambi tali contrapposte domande avevano ad oggetto la sussistenza e l'eventuale violazione dei diritti di esclusiva e privativa sulle informazioni asseritamente segrete -
o anche semplicemente riservate - che assumeva di detenere e relative a due Pt_1
ambiti: a.) know how produttivo e b.) know how commerciale.
In proposito il tribunale ha ritenuto che non poteva affermarsi la legittima titolarità in capo a di tecniche produttive innovative tali da attribuirle un vantaggio Pt_1
competitivo sul mercato in ragione del loro valore economico e indebitamente sfruttate dalle società convenute, in quanto era risultato trattarsi di tecniche del tutto note e diffuse nel settore, così che andava esclusa la violazione dell'art. 98 c.p.i. ma anche la concorrenza sleale. Il primo giudice ha in proposito osservato che:
a.) il know-how produttivo che assumeva di detenere era costituito da: a.1) Pt_1
schede articolo;
a.2) elenchi di fornitori;
a.1.) le cc.dd. schede prodotto evidenziavano come unica indicazione produttiva l'utilizzo di dischetti in pvc (c.d. peld) tecnica che era risultata del tutto nota e diffusa nel settore, così come diffusi nel settore si erano rivelato tutti gli altri accorgimenti asseritamente innovativi elencati da;
Pt_1
a.2.) la condotta di presa di contatto con i fornitori perché divenissero terzisti delle società attrici neppure presentava alcun profilo di illiceità, volta che si trattava di nominativi da considerarsi “nel contesto di riferimento” noti e neppure vincolati da alcuna clausola di esclusiva con;
Pt_1
b.) con riferimento al know-how commerciale rappresentato, nella prospettazione di , da b.1.) prospetti trimestrali di vendita;
b.2.) listini prezzi;
b.3.) Pt_1
elenchi dei clienti, il tribunale ha escluso ogni profilo di illiceità nelle condotte denunciate, osservando che:
b.1.) e b.2.): non era emersa alcuna prova di un utilizzo dei listini e dei
ON ON prospetti di vendita da parte di SINV o “in modo idoneo ad arrecare pregiudizio per la convenuta”;
-12- b.3.) i nominativi dei clienti “storici” rientravano, al termine del rapporto di licenza, nel patrimonio della licenziante, la quale era libera di disporne secondo il suo interesse commerciale.
iii.) L'ulteriore domanda formulata da assumeva la violazione delle regole Pt_1 della correttezza professionale secondo il disposto del n.3 dell'art. 2598 c.c., deducendosi una concorrenza parassitaria posta in essere dalle attrici attraverso due specifiche condotte: (a.) l'illegittimo storno delle risorse umane strategiche e (b.)
l'illegittima violazione dei suoi sistemi informativi. Il tribunale ha ritenuto l'infondatezza di entrambi tali pretese.
(a.) Con riguardo allo storno di dipendenti, il primo giudice ha osservato che, quanto alla posizione del tecnico specializzato nel controllo qualità
( ) si trattava di deduzione inammissibile, in quanto affacciata Persona_11
in causa per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, mentre, con riferimento all'ex direttore generale ( ), al responsabile dei sistemi Pt_12 informativi ( e all'ex responsabile della linea commerciale ( ) Tes_1 CP_8 faceva difetto la prova dell'animus nocendi, atteso che si trattava di dipendenti ON che erano transitati prima di approdare a in altre imprese ( e Pt_12
ovvero che avevano presentato il proprio curriculum anche presso Tes_1
ON altre aziende ( ) e solo in seguito passati alle dipendenze di . CP_8
(b.) Con riferimento alla riproduzione pedissequa del sistema informativo il tribunale ha evidenziato che: - quanto all'identico formato delle fatture, tale aspetto non attribuiva alcun effettivo vantaggio competitivo sul mercato e non rivestiva alcun effettivo valore economico;
- il sistema informatico risultava fornito dalla software house, titolare dei relativi diritti autoriali, per la cui licenza d'uso richiedeva il pagamento del relativo corrispettivo né l'asserita fornitura di tale sistema informativo, quand'anche “sovrapponibile” a quello di , Pt_1 sarebbe stata sufficiente a dimostrare che siano state altresì fornite “le informazioni relative ai processi produttivi, commerciali ed amministrativi appresi da nell'ambito dello sviluppo del progetto informatico tarato Pt_1 sulla scorta delle esigenze specifiche della convenuta”.
Il tribunale, preso atto che la domanda proposta dalle attrici si era concentrata sulla legittimità della realizzazione da parte loro dei campionari, ha quindi dichiarato che la
-13- realizzazione dei campionari delle collezioni non interferiva con alcun CP_5
diritto esclusivo o concorrenziale di , rigettando così le domande Pt_1 riconvenzionali, svolte da quest'ultima nei confronti delle attrici e della terza chiamata, di accertamento delle condotte poste in essere in suo danno [violazione delle privative costituite dalle informazioni tutelate ai sensi degli artt. 98 e ss. c.p.i. e concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3) c.c.].
b) appello principale di Pt_1
1. Il primo motivo di appello è titolato “Violazione ed errata interpretazione degli art.
2598 c.c. e artt. 98 e 99 c.p.i. con riferimento alla violazione del “Know how produttivo” di (conoscenze riferite alle tecniche industriali di produzione). Pt_1
Travisamento dei fatti e delle questioni di diritto sottoposte all'esame del Tribunale”.
Con esso l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che ha mancato di offrire la prova convincente di essere la legittima detentrice Pt_1
delle esperienze industriali rivendicate (c.d. know how produttivo).
Come detto, secondo il tribunale, la terza chiamata aveva adeguatamente dimostrato la notorietà e la diffusione di tali esperienze nel settore di riferimento (tra queste,
l'utilizzo dei dischetti in pvc in fase di confezionamento e l'utilizzo di bottoni provvisori di contenimento), circostanze che portavano ad escludere non solo la violazione dell'art. 98 c.p.i., ma anche la sussistenza di condotte di concorrenza sleale.
Secondo , invece, tali esperienze – quand'anche non costituenti segreto Pt_1 industriale e quand'anche note – sarebbero comunque connotate, nel loro complesso, dai requisiti di segretezza e di originalità proteggibili in applicazione delle norme poste a tutela dalla concorrenza, avendole consentito di raggiungere un'importante ottimizzazione dei processi produttivi industriali.
Con lo stesso motivo, l'appellante censura altresì la parte della sentenza nella quale si esclude l'illiceità della condotta consistente nell'aver preso contatto con i fornitori di al fine di far loro svolgere attività di terzisti per le attrici e per la terza Pt_1
chiamata, sul rilievo che detti fornitori, nel contesto di riferimento, dovevano parimenti considerarsi noti e non vincolati da patti di esclusiva con . Pt_1
Secondo detti fornitori non sarebbero “noti”, trattandosi di piccole realtà Pt_1
produttive locali che per anni avevano lavorato in via esclusiva per;
inoltre, Pt_1
l'assenza di esclusiva sarebbe rilevante solo ove la contrattualizzazione avesse
-14- riguardato un numero esiguo di laboratori e non ventisette, come nel caso di specie.
insiste, quindi, nel dedurre che si sarebbe trattato di un'operazione di mera Pt_1
pedissequa riproduzione da parte delle attrici della propria organizzazione produttiva, denunciando che il tribunale neppure avrebbe considerato (tra l'altro) che a detti fornitori erano state offerte le medesime “schede tecniche di lavorazione” prima utilizzate da . Pt_1
1.1. Il motivo non è fondato e va respinto.
1.1.1. Mette conto ricordare che la vicenda sottoposta a questa corte si origina dalla
ON cessazione del contratto di licenza in essere fra e . Si tratta del contratto Pt_1
di durata iniziale sino al 31 luglio 2013, poi rinnovatosi automaticamente sino al 31 luglio 2021 (art.
2.1.3. e art. 16), con il quale si prevedeva (tra l'altro): la concessione alla licenziataria – in esclusiva – del diritto di utilizzare i Marchi “ ” per la CP_5
produzione, la promozione, la commercializzazione e la vendita di prodotti contrassegnati dagli stessi (art. 3.2.) e la prestazione, da parte della licenziante (e/o da parte di terzi da questa incaricati), dei servizi di stile, sviluppo di idee, disegni, packaging e proposte per la creazione delle linee dei prodotti, a fronte di un impegno economico della licenziataria a corrispondere alla prima euro 1.200.000,00 annui. La licenziataria, per contro, si impegnava a: (i) compiere tutti gli sforzi possibili, sia economici che finanziari, per la promozione dei Marchi (premessa H); (ii) recepire e trasformare nel prodotto finito le indicazioni ricevute dalla licenziante, utilizzando il proprio ufficio stile composto da persone di gradimento per la licenziante, con la collaborazione del personale della licenziante (art. 3.3.); (iii) far produrre a terzi, sotto la propria responsabilità; (iv) fornire alla licenziante un prospetto riepilogativo trimestrale comprovante il fatturato netto ed indicante codice prodotto, quantitativo dei prodotti venduti, nominativo dei clienti, costo di produzione, etc. (art. 4.2.) ed il prezzo di vendita applicato dalla licenziataria;
(v) trasmettere ogni sei mesi alla licenziante un elenco – non divulgabile e a soli fini interni – dei punti vendita da essa prescelti ed utilizzati per la rivendita e la commercializzazione dei prodotti (art. 5.2) e, dopo la cessazione del contratto di licenza, l'impegno ad inviare i dati identificativi di ogni cliente a cui sono stati venduti i prodotti durante l'esecuzione del contratto e nell'eventuale periodo di smaltimento delle scorte di magazzino (art. 5.3.); (vi) attenersi, nella produzione, ad elevati standard qualitativi, seguendo le precise
-15- indicazioni della licenziante circa la tipologia e la qualità dei materiali da utilizzare per la realizzazione dei prodotti (art. 6.2.); (vii) pubblicizzare i prodotti, con un certo investimento concordato annuale (art. 7.1.); (viii) a non divulgare – anche dopo la cessazione del contratto – od utilizzare il know-how e le informazioni riservate della licenziante, con particolare riferimento a prodotti, modelli, accessori, tessuti, lavaggi, materiali, etc., obbligandosi affinché gli eventuali terzi produttori assumano analogo impegno (art. 9.5). Il contratto prevedeva, inoltre, al termine della sua durata, la decadenza immediata della licenziataria dal diritto all'uso dei Marchi, oltre che il divieto di continuare o far continuare la fabbricazione e/o commercializzazione e/o promozione e/o pubblicizzazione dei prodotti, e di usare in qualsiasi altro modo i
Marchi (art. 14.1). Cosicché, entro dieci giorni dalla cessazione del contratto, era previsto che la licenziataria fornisca alla licenziante l'inventario dettagliato delle scorte, etichette, accessori e prodotti a magazzino o in lavorazione a tale data (art. 14.2.3). È stato previsto, infine, un vincolo di riservatezza relativo alle informazioni reciprocamente trasmesse in funzione del contratto, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione (art. 20.1 e 20.2), con alcune specifiche esclusioni;
vincolo che continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto, e in ogni caso finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio (art. 20.5).
Il contratto di licenza inter partes chiarisce, dunque, che il know-how produttivo nello stesso previsto e tutelato è quello della licenziante. In particolare, l'articolo 9.5 laddove si prevede che “la licenziataria si impegna, per tutta la durata del contratto, a non divulgare od utilizzare il know how e le informazioni riservate della licenziante, con particolare riferimento a Prodotti, modelli, accessori, tessuti, lavaggi, materiali e procedure per fabbricare i Prodotti, slavo che per quanto attiene all'esecuzione del presente ONratto e obbligandosi a che gli eventuali terzi produttori assumano analogo impegno”. L'allegato 4 “Termini e condizioni del rapporto di styling” specifica che è la licenziante ad eseguire – da sola o con il personale della licenziataria –
l'attività di studio e ricerca per l'approntamento di nuove collezioni, la ricerca dei materiali, studio di vestibilità con eventuale modifica dei volumi, materiali e prove di calo tessuto, studjo nuovi tipi di cuciture con filati nuovi e in diversi colori, correzione di eventuali difetti, etc.; e che “i disegni e/o i bozzetti e ogni altro materiale creato e/o
-16- ideato dalla licenziante e/o da terzi da essa incaricati nell'ambito dei servizi di stili resi dalla licenziante in ottemperanza al presente contratto sono e restano di titolarità della licenziante”.
Va precisato che il know-how che in questa sede è stato rivendicato dalla licenziataria si colloca al di fuori delle previsioni contrattuali che, come visto, disciplina unicamente il know-how del licenziante.
1.1.2. Ciò premesso, va evidenziato che la verifica della riconducibilità dei fatti denunciati da nell'ambito della previsione di cui all'art. 98 c.p.i. è stata Pt_1
compiuta dal tribunale su sollecitazione della stessa , la quale aveva in prime Pt_1
cure invocato proprio detta disposizione per formulare la sua domanda (cfr., ad esempio, il paragrafo 6. dell'atto di citazione: “Sulla violazione delle informazioni segrete di GI ai sensi degli articoli 98 e 99 CPI”). Anche in questa sede viene fatto riferimento all'articolo 98 citato, ma non si articola alcuno specifico motivo di impugnazione circa l'accertamento in proposito compiuto dal tribunale di insussistenza dei presupposti di applicazione di tale disposizione normativa con riguardo al c.d. know-how produttivo.
Anzi, come già anticipato, la doglianza veicolata con il motivo in disamina deplora che il primo giudice abbia compiuto unicamente la verifica della applicabilità dell'art. 98 c.p.i., senza censire la concreta fattispecie inquadrandola quale illecito di natura anticoncorrenziale.
Resta, dunque, definitivamente acclarata l'insussistenza dei requisiti per la protezione di quello che definisce il suo “know-how produttivo” nell'ambito dei Pt_1
segreti industriali contemplati negli articoli 98 e 99 c.p.i.
1.1.3. Come detto, il motivo in disamina lamenta che il tribunale non avrebbe preso in considerazione che l'utilizzazione delle informazioni aziendali, pur prive dei requisiti richiesti dall'art. 98 c.p.i., potrebbe nondimeno trovare tutela quale illecito anticoncorrenziale (art. 2598 n. 3 c.c.) per avere l'imprenditore concorrente utilizzato tali informazioni al fine di trarne un indebito vantaggio sul mercato.
1.1.4. La doglianza incentrata sulla mancata verifica da parte del tribunale del fatto alla stregua della disciplina sulla concorrenza è smentita dalla mera lettura della motivazione.
-17- Il tribunale, infatti, ritenendo la notorietà e diffusione nel settore di riferimento delle tecniche allegate da (utilizzo di dischi in pvc – cc.dd. peld – a rinforzo di Pt_1 possibili punti di rottura;
bottoni provvisori di contenimento e degli “ulteriori accorgimenti asseritamente innovativi elencati dalla convenuta”) ha, per ciò stesso, anche escluso un illecito di natura anticoncorrenziale. Il punto è stato esplicitato a chiare lettere a pagina 12 della motivazione della sentenza gravata, ove il primo giudice, escluso che “ sia legittima detentrice di tecniche produttive Parte_1
innovative che attribuiscano alla stessa un vantaggio competitivo, in ragione del loro valore economico, indebitamente sfruttato dalle controparti, posto che dette tecniche risultano essere del tutto note e diffuse nel settore di riferimento” ha parimenti escluso “non solo la violazione dell'art. 98 cpi, ma anche la sussistenza di condotte di concorrenza sleale”.
1.1.5. E, va rimarcato, l'accertamento in ordine alla conoscenza nel settore e alla diffusa utilizzazione delle tecniche invocate da non risulta attinto da uno Pt_1 specifico motivo di impugnazione. Le doglianze svolte in proposito dall'appellante principale non risultano in alcun modo in grado di sovvertire tale accertamento, non essendo riuscita – al di là di apodittiche affermazioni – a comprovare i suoi Pt_1 assunti circa l'originalità e riservatezza degli accorgimenti tecnici adottati. La stessa conformazione del motivo, che presuppone la notorietà di tali accorgimenti, ma – nondimeno – la loro tutelabilità, porta positivamente a ritenere definitivo anche l'ora riportato accertamento del tribunale.
1.1.6. Orbene, una volta appurato che gli accorgimenti che definisce suo Pt_1
“know how produttivo” sono “assolutamente diffusi tra i produttori di livello medio- alto” (sentenza appellata, pag. 12), non è dato comprendere (né l'appellante è in grado di darne compiuta ragione) come l'utilizzazione di tecniche e di accorgimenti che possono definirsi lo stato dell'arte in quel determinato settore possa, in assenza di diversi e più stringenti elementi (nella specie del tutto assenti), integrare un illecito anticoncorrenziale, se non finendo per inibire - perciò solo - ogni nuova iniziativa imprenditoriale concorrente, il che si porrebbe in evidente e insanabile contraddizione con il principio di libertà di iniziativa economica.
1.1.7. Quanto all'ulteriore profilo che ha dedotto costituire il suo “know how Pt_1 produttivo” vale a dire l'elenco dei fornitori del quale – a suo dire – le qui appellate
-18- avrebbero fatto un indebito uso, ricorrendo a “ben 27 laboratori” di terzisti in precedenza incaricati da , il motivo censura l'opinamento in proposito espresso Pt_1
dal tribunale circa la notorietà, nel contesto di riferimento, dei nominativi di tali fornitori, sottolineando la mancanza di motivazione a tale ipotizzata diffusione nel settore dei nominativi in parola.
Va in proposito rilevato che il contratto di licenza recava una esplicita previsione in ordine alla produzione dei capi presso terzi, autorizzando la licenziataria a procedere in tal senso sotto la propria responsabilità e trasparenza, ma senza la previsione di particolari e stringenti obblighi di segretezza in capo alla licenziante e, soprattutto, senza la previsione di alcun divieto in capo a quest'ultima relativo alla eventuale prosecuzione del rapporto con i medesimi terzi una volta cessato il contratto con
. Pt_1
In ogni caso, il rilievo del tribunale in ordine alla diffusione nel settore dei nominativi dei laboratori e sulla mancanza di un illecito profittamento della c.d. filiera produttiva da parte di erita piena condivisione. CP_32
Che si trattasse di laboratori noti nel settore, siccome appartenenti al distretto del c.d. denim veneto (“filiera polesana del denim luxury” viene definita nel comunicato ON stampa della regione Veneto: documento 12 , ove pullulano imprese terziste che lavorano anche per i grandi marchi della moda e che debbono pertanto ritenersi ampiamente note, è attestato da una convergente serie di elementi risultanti in causa, così come è risultato che le appellate non si siano affatto limitate a trasporre pedissequamente quella che definisce la sua “filiera produttiva” nell'ambito Pt_1
della loro organizzazione aziendale, avvalendosi così in maniera indebita dell'esperienza della qui appellante.
Invero le parti qui appellate hanno dedotto, senza incontrare alcuna efficace smentita o motivata contestazione, che:
- si tratta dei laboratori dei quali si avvalgono tutta una serie di committenti che rappresentano una gran parte delle imprese operanti nel settore di riferimento (cfr. doc. 87 JC); ON
- già collaborava con 41 laboratori del distretto (cfr. doc. 16 fasc. I grado Sinv-
ON ;
-19- - JC in particolare già utilizzava quattro dei laboratori rivendicati da come Pt_1 facenti parte della sua filiera (Everest, Intex, Elleti, Quattro Esse – cfr. doc. 16 fasc. I grado Sinv-JCI);
ON
- a partire dal 2021 ha affidato circa 1/3 delle proprie commesse a una società
ON ON detenuta al 100% da (doc. 55, 91, fascicolo );
- non sussiste alcun patto di esclusiva in favore di con i laboratori da essa. Pt_1
La notorietà delle tecniche e dei terzisti del settore vale altresì a togliere di qualsiasi effettivo rilievo in causa la clausola, invocata da (v. punto 3.6 dell'appello), Pt_1 circa l'obbligo di riservatezza presente nei contratti da essa sottoscritti con tali laboratori, previsione dalla quale non è sic et simpliciter legittimo desumere che ci fosse effettivamente alcunché di segreto.
2. Il secondo motivo di appello è testualmente titolato: “Violazione ed errata interpretazione degli art. 2598, comma 3, c.c. e artt. 98 e 99 c.p.i. con riferimento al
“Know-how distributivo e commerciale” di (riferito a sottrazione dei prospetti Pt_1
riepilogativi trimestrali, degli agenti, dei listini di prezzo e degli elenchi dei clienti).
Omessa valutazione del doc. 72 (fasc. 1 grado )”. Pt_1
Con esso l'appellante si duole della sentenza gravata nella parte in cui esclude ON l'illiceità dell'utilizzo da parte di del suo know how commerciale. Si sottolinea, in particolare, la mancata considerazione dell'utilizzazione della lista dei clienti storici al fine di proseguire i rapporti di fornitura anche dopo la cessazione della licenza con
. Il tribunale, sul punto, ha ritenuto che la clientela interessata all'acquisto dei Pt_1 prodotti a marchio “ ” rimaneva patrimonio della licenziante, potendone CP_5
essa disporre liberamente secondo il proprio interesse commerciale.
Il giudice di prime cure, secondo l'appellante, avrebbe errato nel non considerare che ha lamentato una violazione del proprio know-how commerciale inteso in Pt_1
senso ampio, ovvero (non solo come lista clienti, ma anche) come insieme di dati e informazioni indispensabili ad ogni azienda per calibrare e diversificare le proprie strategie commerciali, (peraltro neppure concretamente dettagliate); in ogni caso, il tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che la lista clienti rimanga nel patrimonio della licenziante, pur in assenza di una previsione contrattuale che lo stabilisse.
-20- GI insiste, quindi, nel qualificare come “riservate” ex art. 98 c.p.i. le informazioni illegittimamente apprese dalle convenute e nel ritenere che le condotte denunziate integrino, anche a prescindere dalla ricorrenza degli estremi richiesti dall'art. 98 c.p.i.,
l'illecito sotto il profilo concorrenziale.
Con lo stesso motivo d'appello, l'appellante impugna il provvedimento di primo grado nella parte in cui afferma che avrebbe inammissibilmente lamentato solo in Pt_1
sede di comparsa conclusionale la sottrazione di agenti da parte delle convenute, evidenziando che – in realtà – tale argomento era stato dalla stessa trattato anche nei precedenti scritti difensivi (nella comparsa di risposta e più approfonditamente nelle memorie istruttorie). sostiene che, in conseguenza, questa corte dovrà Pt_1 pronunciarsi in merito al prospettato sviamento di clientela attuato dall'ex agente (o attraverso ex agenti) di un'azienda, con asserita integrazione della previsione di cui all'art. 2598, n. 3, c.c.
2.1. Il motivo non merita accoglimento.
2.1.1. In merito alla questione della lista dei clienti, il contratto di licenza, come sopra già ricordato, prevede l'impegno della licenziataria a trasmettere ogni sei mesi alla licenziante un elenco – non divulgabile e a soli fini interni – dei punti vendita da essa prescelti ed utilizzati per la rivendita e la commercializzazione dei prodotti (art. 5.2). Il successivo articolo 5.3. stabilisce che dopo la cessazione del contratto, la licenziataria deve inviare alla licenziante i dati identificativi di ogni cliente a cui sono stati venduti i prodotti durante l'esecuzione del contratto e nell'eventuale periodo di smaltimento delle scorte di magazzino.
Le previsioni contrattuali ora ricordate consentono di apprezzare che, in costanza di rapporto, la comunicazione alla licenziante della lista clienti risultava finalizzata al gradimento della stessa;
mentre, cessato il rapporto, quella periodica e integrale informativa consentiva alla licenziante di garantirle una certa continuità nella vendita.
Non può del resto sottacersi, ai fini di censire l'equilibrio economico del contratto di licenza di marchio per cui è causa, che l'obbligo della licenziataria di compiere tutti gli sforzi possibili (tra l'altro) per la migliore commercializzazione del marchio trovava un corrispettivo nel riconoscimento alla licenziante di royalty di aliquota ridotta, proprio quale compartecipazione e suo contributo agli investimenti e agli esborsi (art. 4.1. “la licenziante ha accettato di applicare una royalty di aliquota ridotta rispetto alle proprie
-21- aspettative determinate sulla base delle medie di mercato per marchi e prodotti equivalenti ai Marchi e ai Prodotti, quale compartecipazione e contributo della licenziante agli investimenti e agli esborsi da effettuarsi da parte della licenziataria per la promozione dei Marchi e l'incremento dei volumi d'affari e dei mercati sui quali
i Prodotti recanti il Marchio sono offerti”), con promozione della commercializzazione dei relativi prodotti nei punti vendita di più alto livello (art. 2.1.1.) sino alla cessazione del contratto.
ON Con la conseguenza che – come condivisibilmente affermato dal tribunale – è legittimamente in possesso di tali dati che rientrano nella sua piena disponibilità, onde, da un lato, il titolo giuridico in forza del quale va riconosciuta la spettanza alla licenziante del nominativo della platea dei clienti va rinvenuto nelle ricordate pattuizioni contrattuali e, dall'altro, che non può in alcun modo reputarsi illecito l'utilizzo da parte della titolare del marchio della lista dei clienti interessati all'acquisto di prodotti contrassegnati dal proprio segno distintivo.
2.1.2. Con riferimento ai prospetti riepilogativi dei dati di vendita e ai listini-prezzo, in ordine ai quali il tribunale ha ritenuto carente la prova del loro utilizzo da parte delle società qui appellate, il motivo si diffonde sulla pretesa rilevanza strategica di tali documenti nell'organizzazione imprenditoriale, ma non si fa carico di articolare uno specifico motivo di appello in grado di affrontare e superare l'accertamento del primo giudice, indicando quali risultanze processuali attesterebbero – contrariamente CP_2 all'opinamento del tribunale – l'indebito loro utilizzo di tali dati da parte di CP_1
ON
ai danni di . Pt_1
2.1.3. Le svolte considerazioni valgono a evidenziare pure la inconsistenza della invocazione dell'art. 98 c.p.i., che l'appellante opera con riguardo all'ipotizzato know- how commerciale, volta che – in forza di quanto innanzi esposto e motivato – non sono ravvisabili nella specie i presupposti di applicazione della menzionata disposizione normativa, vale a dire la natura “segreta” dell'informazione e la sua legittima detenzione da parte dell'appellante.
2.1.4. Quanto alla questione degli agenti e allo storno di essi, va constatato che nella comparsa di risposta depositata da non vi è alcuna espressa deduzione a Pt_1 tale questione, neppure a pagina 27, ma si fa riferimento alla “rete distributiva”. Il tema risulta introdotto per la prima volta in giudizio in sede di prima memoria ex art.
-22- 183 c.p.c., laddove è presente la deduzione che addebita alle qui appellate di aver
“stornato diversi agenti molto importanti” (pagina 9), indicandone sette, e poi sviluppato in sede di seconda memoria. Tale introduzione in giudizio della questione
ON degli agenti trova, del resto, indiretta conferma nella difesa sul punto svolta da che – nella sua seconda memoria 29-11-2021 – prendeva posizione sul punto [cfr. paragrafo “(f) l'insussistenza di alcuno storno di agenti” a pagina 13].
La questione pertanto può ritenersi ritualmente introdotta in causa con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., deputata alle “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, ritenendo trattarsi di una
“precisazione” o “modificazione” del tema relativo alle condotte in pregiudizio della
“rete distributiva”.
Nondimeno, la domanda è priva di fondamento.
Innanzi tutto, va considerato – quanto al compendio probatorio ammissibile – che le istanze di prova orale sul tema dello storno degli agenti articolate da si Pt_1
rinvengono per la prima volta in sede di terza memoria ex art. 183 c.p.c., ossia quella deputata alla formulazione delle “sole indicazioni di prova contraria”, mentre le richieste istruttorie in detta memoria contenute sono a prova diretta delle dedotte condotte di storno (cfr. capitoli 20-26). In altri termini, con la terza memoria Pt_1
mirerebbe a dare la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (storno di agenti), anziché dare la prova contraria dei fatti dedotti dalla controparte.
Il che impone di ritenere l'inammissibilità di tali richieste di prova per testimoni, in quanto del tutto al di fuori del rituale dibattito fra le parti in causa e tali da non consentire alle controparti lo svolgimento di adeguata attività difensiva e di replica istruttoria sul punto, con palese violazione del contraddittorio. Del pari inammissibile si rivela la produzione documentale effettuata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni (docc. 99-105), sotto una generica affermazione che si sarebbe trattato di “documenti recentemente sopravvenuti”.
Così delimitato l'ambito delle risultanze probatorie ammissibili alle produzioni documentali tempestive e alle richieste di prova in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., non risulta in causa una adeguata dimostrazione degli assunti in proposito
-23- di , che, invero, neppure indica altre convincenti fonti probatorie per sostenere Pt_1
la sua accusa.
Inoltre, va rilevato che:
- gli agenti indicati dall'appellante sono tutti plurimandatari, il che rende permanentemente possibile per avvalersene (docc. 65-66-68); Pt_1
- è stata a intimare le disdette dei rapporti di agenzia con efficacia dalla Pt_1
stagione primavera-estate 2021 almeno con riguardo ai tre agenti per i quali vi
ON è riscontro documentale (doc. 93 );
ON ON
- e non hanno affatto provveduto alla “sostanziale clonazione dell'intera rete commerciale” di (come da questa sostenuto a pagina 44 Pt_1 dell'appello) in quanto gli attuali agenti delle società appellate non sono affatto
“pressoché gli stessi” (ibidem), avendo dette società realizzato una profonda ristrutturazione della rete degli agenti, con cambio di essi per numerosi importanti mercati, come da tali società allegato senza incontrare una puntuale e specifica contestazione;
ON
- alcuni degli agenti indicati da già collaboravano con prima che Pt_1 Pt_1 iniziasse l'utilizzazione del marchio (cfr. con riferimento a CP_5 CP_33 ON doc. 94 )
Quanto poi alla dedotta mancata considerazione da parte del tribunale del documento prodotto con il numero 72 da con la seconda memoria ex art. 183 Pt_1
c.p.c., esso, privo di sottoscrizione, è costituito da una mera esposizione di dati senza alcun oggettivo riferimento ed è stato prontamente contestato dalle controparti ON in sede di terza memoria istruttoria [v. così a pagina 11 della memoria di : “le ON percentuali di fatturato procurato a da agenti che hanno avuto un trascorso con
sono sideralmente distanti da quelle che indica come proprie in un Pt_1 Pt_1
documento privo di qualunque paternità, verificabilità e rilevanza (il riferimento è al doc. 72 avv.)”].
In conclusione, sul punto, non solo non sono stati acquisiti in causa – né sono acquisibili a mezzo di ammissibili istanze istruttorie – elementi probatori tali da dare fondamento alla domanda di con riguardo all'ipotizzato “storno di agenti”, ma i Pt_1
dati emergenti dal dibattito processuale depongono nel senso opposto a quello divisato dalla qui appellante.
-24- 3. il terzo motivo di appello reca il seguente titolo: “
3- Violazione ed errata interpretazione degli art. 2598 c.c. e art. 98 e 99 c.p.i. in punto clonazione sistemi informativi di GI. Errata interpretazione del fatto presupposto. Motivazione insufficiente e contraddittoria su alcuni punti decisivi della controversia”.
Con tale motivo l'appellante censura la parte della sentenza nella quale si afferma che l'uso del medesimo sistema gestionale di non è elemento sufficiente per Pt_1
ON affermare che la stessa software house abbia trasmesso alla committente le informazioni relative ai processi produttivi, commerciali ed amministrativi appresi da
, appunto, nell'ambito dello sviluppo del progetto informatico tarato sulla scorta Pt_1 delle esigenze specifiche di quest'ultima. Secondo , infatti, quest'ultima Pt_1 circostanza – rilevata dal tribunale – non sarebbe pertinente con il thema decidendum, avendo ella contestato un fatto diverso, vale a dire l'utilizzo – da parte delle odierne appellate – di un sistema informativo “clone” di quello commissionato e sviluppato da sé medesima tale da consentire a queste ultime (in tempi brevi e con risparmio di costi) di replicare parassitariamente la medesima gestione dei processi, sia nelle relazioni commerciali, sia nella gestione e nell'organizzazione delle attività produttive relative al marchio “ ”. CP_5
3.1. Il motivo non è fondato va respinto.
3.1.1. Va premesso che nel caso di specie non si versa nell'ipotesi di concorrenza parassitaria realizzata da chi, nella propria attività, utilizzi senza licenza alcuna una copia di un software in uso su licenza al medesimo concorrente, così godendo degli ovvi vantaggi discendenti dall'impiego di un programma informatico senza avere sostenuto alcun costo correlato all'acquisto della licenza d'uso.
, infatti, non contesta alle controparti l'illegittimo utilizzo di una licenza altrui, ma Pt_1
la circostanza che il sistema gestionale utilizzato dalle società qui appellate (ERP
“Four Season” fornito da sarebbe del tutto sovrapponibile con quello dalla CP_11 stessa adoperato, scegliendo “la medesima soluzione informatica adottata e customizzata da come comoda scorciatoia per annullare il gap competitivo nei Pt_1
confronti di chi ( ) ha lungamento investito in un sistema informativo Pt_1
perfettamente modellato per ottimizzare la gestone dei processi aziendali del progetto ” (appello, pag. 47). CP_5
-25- 3.1.2. Il punto è che il tribunale ha correttamente rilevato che il programma in questione è fornito dalla software house, la quale rimane titolare dei relativi diritti, dietro il pagamento di un corrispettivo e che tale programma risulta ceduto in licenza sia a che a Pt_1 CP_32
Ne viene che va conseguentemente escluso che il mero acquisto di una licenza d'uso di un programma sul mercato possa integrare un qualche illecito per concorrenza parassitaria.
3.1.3. Quanto poi alle dedotte “personalizzazioni” di tale sistema informativo, la cui utilizzazione, in tesi , costituirebbe il tratto saliente del lamentato profilo Pt_1
parassitario della concorrenza, esse vengono rappresentate in termini di
“numerosissimi adattamenti del sistema informatico sulla base delle specifiche esigenze di , richieste alla società … con lo scopo di realizzazione di Pt_1 CP_11 una piattaforma perfettamente integrata con la rete distributiva e la supply chain”
(appello, pag, 45).
Va peraltro evidenziato che quando si passa dalla mera declamazione astratta alla concreta indicazione di quale siano tali speciali accorgimenti, essi vengono individuati dalla stessa appellante (peraltro solo negli atti di primo grado) nell'inserimento nel formato delle fatture della dicitura di assolvimento del contributo
CONAI o del numero di DDT in una certa posizione, con un format finale delle fatture sovrapponibile.
La doglianza è anche sotto tale profilo del tutto priva di pregio.
Innanzi tutto, mette conto ricordare che, secondo i termini contrattuali della licenza d'uso con la software house , “salvo esplicita indicazione contraria, rimane CP_11
inteso cha i programmi commissionati al FORNITORE vengono sviluppate per uso esclusivo del Cliente, il quale non potrà cederle in uso a terzi, in nessuna forma ed a nessun titolo. Il FORNITORE rimane invece libero di riutilizzare i programmi sviluppati per ogni uso non esplicitamente interdetto da convenzione scritta con il
Cliente che li ha commissionati” (doc.79, p. 3, fascicolo I grado JC). Come è corrente nella prassi del settore, dunque, la software house nello sviluppare adattamenti o aggiornamenti del suo programma (quand'anche sulla base di richieste di dei suoi clienti) integra tali personalizzazioni nel suo programma, sì da farle rientrare nella versione standard delle successive release del software. Si tratta di
-26- adattamenti, pertanto, che appartengono al fornitore e che lo stesso ha il diritto di concedere in licenza.
In secondo luogo, e inoltre, scendendo alla disamina della concreta rilevanza di tali
“adattamenti”, il tribunale ha condivisibilmente osservato che “il formato delle fatture utilizzato da con i riferimenti indicati in sé non attribuisce alla convenuta alcun Pt_1
vantaggio sul mercato e neppure può reputarsi in sé informazione avente valore economico, al più avendo detto valore i dati riportati nei documenti fiscali elaborati con i sistemi informatici in uso” e che la concorrenza parassitaria era esclusa in quanto il concorrente non si era posto sulla scia delle iniziative imprenditoriali o gestionali altrui in modo da avvalersene con risparmio di costi da spendere in termini di vantaggio competitivo, in quanto – come detto – aveva ottenuto il contratto di licenza d'uso regolarmente rilasciata dalla titolare alla utente.
In definitiva, sul punto, si tratta di modifiche del tutto marginali a documenti contabili e irrilevanti ai fini di costituire un effettivo vantaggio competitivo, rientranti, in ogni caso, nelle modifiche che l'autore del programma ha diritto, a termini di licenza contrattuale, a riutilizzare e concedere in licenza a terzi.
4. il quarto motivo è titolato “Violazione art. 2598, n. 3, c.c., in punto storno delle risorse umane strategiche di;
carenza e/o illogicità della motivazione. Erronea Pt_1
ricostruzione del fatto presupposto. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (riferito allo storno del dipendente )”. ONroparte_8
Con esso si duole della decisione del Tribunale nella parte in cui ha respinto la Pt_1
domanda risarcitoria riferita alla violazione della leale concorrenza per illegittimo storno di alcune figure strategiche di dipendenti ( , . e Pt_12 CP_8 Per_11
ON
, non ravvedendo nel comportamento di il requisito dell'animus nocendi. Tes_1
Secondo l'appellante, infatti, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debito ON conto il fatto che in erano passate precise figure strategiche di , in grado Pt_1 di coprire l'intero processo di produzione ( ), distribuzione ( ), Pt_12 CP_8 gestione dei servizi informativi ( e controllo qualità ( ; figure – a suo Tes_1 Per_11 dire – indispensabili al fine di garantire una continuità operativa con la gestione
. Pt_1
4.1. Il motivo è infondato e va respinto.
-27- 4.1.1. Va, innanzi tutto, circoscritto l'ambito delle deduzioni in fatto ritualmente introdotte in causa da sul tema in esame. Pt_1
Quanto alla allegazione dello storno della responsabile del controllo qualità
( ) il tribunale ne ha ritenuto l'inammissibilità, siccome introdotta in causa in Per_11
sede di comparsa conclusionale per la prima volta. Sul punto non si rinviene uno specifico motivo di appello in grado di superare l'accertamento del tribunale, non essendo a tal fine sufficiente esporre che si sarebbe trattato di un ulteriore episodio di storno “maturato temporalmente solo in chiusura di giudizio”, senza in alcun modo richiedere né tanto meno comprovare i presupposti per una rimessione in termini.
4.1.2. L'ambito dell'ammissibile thema decidendum con riguardo al dedotto comportamento di storno di dipendenti va, pertanto, circoscritto alle tre figure professionali del responsabile della produzione ( ), del responsabile della Pt_12
distribuzione ( ) e del responsabile informatico ( . CP_8 Tes_1
4.1.3. Orbene, per due di costoro ( e il tribunale ha escluso la Pt_12 Tes_1
ricorrenza di una condotta da parte delle qui appellate di storno rilevante in sede anticoncorrenziale per difetto di animus nocendi.
In particolare, la circostanza valorizzata dal primo giudice – ossia che si trattava di ON due dipendenti che erano transitati in altre aziende prima di approdare a e CP_1
– è rimasta insuperata anche in questo grado di giudizio, non avendo l'appellante mosso a tal riguardo alcuna specifica censura in grado di poter infirmare tale accertamento.
Il motivo sostiene che l'argomentazione del tribunale “non pare puntuale”, in quanto avrebbe dovuto indagare “la motivazione dell'assunzione delle risorse provenienti da
, avvenuta nel contesto più generale già descritto di aggressione al patrimonio Pt_1 aziendale di una concorrente”.
Il punto è che l'illecito dello “storno di dipendenti” si configura se l'assunzione del dipendente avviene al solo scopo di danneggiare l'impresa concorrente ed elemento essenziale di esso è l'animus nocendi, ravvisabile tutte le volte in cui l'autore compie lo storno al fine di creare nel mercato un effetto confusorio, screditante o parassitario ai danni del proprio concorrente. Occorre muovere dal rilievo che l'assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, se l'operazione non sia condotta in violazione delle regole della
-28- correttezza richiamate dall'art. 2598 n. 3 c.c. E, al fine di individuare l'eventuale animus nocendi, occorre che l'assunzione sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impesa concorrente (Cass.
6194/2008).
Nel caso di specie, come già evidenziato, proprio la precedente assunzione dei due dipendenti presso aziende terze vale – in assenza di diversi elementi, neppure allegati da – a escludere il requisito dell'animus nocendi come innanzi Pt_1 delineato (cfr. Cass. n. 3865 del 17/02/2020: “Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito;
a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente”).
4.1.4. Il discorso si concentra, pertanto, sull'unica posizione professionale che risulta ON passata direttamente da a vale a dire il , responsabile della Pt_1 CP_8
distribuzione.
Così circoscritto l'ambito dello storno rilevante in questo contendere, deve escludersi la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale denunciato da . Pt_1
Invero:
- si tratta di un'unica figura professionale (su oltre 100 dipendenti: cfr. doc. 118 ON fascicolo primo grado ), come tale non idonea a integrare l'illecito di concorrenza parassitaria;
-29- - neppure risulta che si tratti di una figura così rilevante nell'ambito dell'azienda, se, come emerge in causa, l'emolumento netto del è di circa 30.000 euro CP_8
l'anno (doc. 79 fascicolo primo grado ); Pt_1
- lo stesso aveva cercato di essere assunto presso diverse imprese non CP_8
riuscendo a concretizzare tali collaborazioni (come accertato dal tribunale, sul punto neppure fatto oggetto di uno specifico motivo di impugnazione).
Orbene, proprio richiamando l'insegnamento di legittimità appena sopra riportato si evidenzia un compendio probatorio risultante in causa del tutto inidoneo, sia per le modalità di assunzione sia per la tipologia sia per la circostanza che si tratta di un unico dipendente, a dare dimostrazione della condotta di storno di dipendenti, che richiede una attività diretta alla disgregazione in modo traumatico dell'efficienza dell'organizzazione del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.
4.1.5. In definitiva, il motivo è integralmente infondato e va respinto.
5. Con il quinto motivo di appello (dal titolo: “Violazione art. 2598, n. 3, c.c., in punto di concorrenza parassitaria. Omessa motivazione con riguardo alla natura parassitaria e, comunque, contraria alla correttezza professionale dell'insieme delle ON condotte poste in essere da e ai danni di ”), parte appellante CP_1 Pt_1
contesta al Tribunale di aver vagliato la liceità o meno delle condotte contestate alle attrici in modo tra loro isolato, ovvero senza una valutazione complessiva delle stesse;
con ciò obliterando la questione già affrontata dal tribunale di Milano, secondo la quale la concorrenza parassitaria colpisce una pluralità di atti anche singolarmente leciti, che nel loro insieme integrano lo sfruttamento del lavoro altrui
(come sarebbe avvenuto nel caso di specie).
5.1. La doglianza incentrata sulla necessità di un apprezzamento coordinato e globale delle circostanze dedotte è l'oggetto del motivo ora in disamina, ma anche all'interno degli altri motivi di appello è spesso racchiusa la censura all'operato del tribunale consistente nel non aver avuto uno sguardo sufficientemente ampio sul compendio probatorio e aver adottato una valutazione non complessiva, ma atomistica delle varie condotte denunciate.
Il motivo e le doglianze comunque al riguardo svolte nell'appello sono prive di fondamento perché – contrariamente a quanto affermato dall'appellante – il
-30- tribunale ha correttamente analizzato tutte e ciascuna le condotte contestate, al fine di verificare se potevano integrare l'illecito concorrenziale denunziato. Analisi, questa, necessariamente prodromica alla valutazione successiva, relativa alla riconducibilità delle condotte complessivamente considerate alla fattispecie dell'art. 2598 c.c.
Se è vero, infatti, che il giudizio sulla sussistenza della concorrenza sleale non deve essere analitico e limitato ad ogni singolo atto, ma deve estendersi, in una visione unitaria e d'insieme al comportamento complessivo dell'agente o alle ripercussioni dannose che si sono verificate, è altrettanto vero che tale criterio ermeneutico opera solo qualora il giudice ravvisi innanzi tutto la sussistenza di elementi di slealtà negli episodi di concorrenza denunciati. E l'esame del provvedimento impugnato porta a ON concludere che il Tribunale – utilizzando le parole di Cass. 27144/2017 citata da
– “non ha respinto la domanda perché ha ritenuto che, singolarmente considerato, ogni atto di accertata concorrenza non raggiungesse la soglia della slealtà, bensì per la ben diversa ragione che ha escluso la sussistenza oggettiva di tutti i profili di concorrenza sleale denunciati”.
Ed invero, quanto risulta ammissibile e comprovato in causa di tutta la deduzione di
è del tutto insufficiente, sia pur complessivamente e unitariamente Pt_1
considerato, a dare dimostrazione di quella condotta parassitaria che la stessa pone a base delle sue domande e, in particolare, del presente motivo.
Alla stregua di quanto innanzi motivato con riguardo ai precedenti motivi di appello, non può non constatarsi che è rimasta esclusa la prova in causa dell'esistenza di un know-how produttivo (tecniche di produzione, fornitori) e commerciale (listini e prospetti trimestrali vendite) effettivamente tutelabile, risolvendosi tali deduzioni in aspetti del tutto noti nel settore e agevolmente accessibili da qualunque imprenditore ovvero di situazioni effettivamente rientranti nella titolarità di (sistema Pt_1
informatico, clienti), nel mentre quanto al dedotto storno di dipendenti si è trattato, ammesso e non concesso, di un unico dipendente, del quale neppure consta la sua natura “strategica” all'interno dell'azienda.
In definitiva, sul punto, troppo poco per sostenere un'accusa di concorrenza parassitaria.
-31- La reiezione delle domande di , quindi, non è stata conseguenza dell'erronea Pt_1 applicazione dell'art. 2598 c.c., ma di un accertamento di merito della inesistenza di qualsivoglia comportamento illecito delle odierne appellate.
6. Le ragioni che precedono impongono il rigetto delle istanze istruttorie come già opinato dal tribunale. Si è sopra già ritenuta l'inammissibilità delle richieste relative agli agenti di cui ai capitoli 20-27, ora va ribadita l'irrilevanza delle ulteriori circostanze di prova dedotte con i restanti capitoli, in quanto relative a fatti o già risultanti in causa ovvero del tutto superflui ai fini del decidere. Invero, con riguardo alla posizione di , si è sopra osservato che, trattandosi di un unico CP_8 dipendente e per giunta del quale non risulta affatto un ruolo strategico, l'eventuale dimostrazione dei capitoli di prova in proposito articolati uscirebbe del tutto priva di concludenza ai fini del decidere. Del pari è a dirsi con riguardo alle circostanze relative ai dati degli investimenti pubblicitari (dei quali si è posto in evidenza come rientrassero nell'equilibrio economico del contratto), dei nominativi dei clienti, delle cc.dd. schede di lavoro, ecc., così come delle istanze di esibizione o di espletamento di c.t.u.
c.) Appello incidentale proposto da CP_1
1. sottopone a censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la sua CP_1 domanda diretta all'accertamento del carattere denigratorio delle missive inviate da
. Pt_1
Si lamenta quella che viene presentata come una contraddittorietà della sentenza, per avere, da una parte, ammesso che la condotta denigratoria può integrarsi anche nel caso in cui la comunicazione venga rivolta ad un singolo soggetto, e, dall'altro, escluso l'illiceità delle condotte di oggetto delle comunicazioni prodotte sub Pt_1
docc. 3, 6, 8, 18, 21 e 51, in quanto non rivolte ad un numero indistinto di destinatari e perché, in concreto, non avevano procurato alcun discredito ai danni delle attrici, né compromesso i rapporti di queste ultime con la terza chiamata.
Ad avviso di SINV, tale pronuncia si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza costante che, in tema di art. 2598 c.c., ritiene che l'illecito si configuri anche quando l'attitudine lesiva della condotta censurata sia solo potenziale. ON SINV, inoltre, si duole che il tribunale abbia ritenuto inammissibile il doc. n. 52 di in quanto valorizzato soltanto in sede di comparsa conclusionale, deducendo che sin
-32- dalla prima difesa utile, ossia con la terza memoria istruttoria, aveva stigmatizzato le dichiarazioni in quel documento recate.
1.1. Il motivo è infondato.
Se è vero, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità, “ai fini della configurabilità della fattispecie di concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico […] possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale all'attività [dell'impresa concorrente], la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata)”, è altrettanto vero che la conoscenza di tali circostanze ed opinioni da parte dei terzi deve risultare comunque “idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi
(Cass., n. 22042/16)” (Cass. ord. 3453/2020).
Nel caso di specie, le comunicazioni censurate da , per quanto vertano su CP_1
circostanze ed opinioni afferenti alla propria attività, non hanno comportato alcuna
ON ripercussione negativa sulla sua considerazione presso posto che quest'ultima
– come affermato dal tribunale, sul punto neppure attinto da alcuna specifica doglianza – non solo ha ritenuto di rinnovare comunque la fiducia riservata alla nuova licenziataria, ma ha anche dimostrato di offrire alla stessa pieno supporto financo nell'attività difensiva svolta fuori e dentro questo processo.
Inoltre, passando in separata disamina i documenti invocati dall'appellante incidentale va osservato che i documenti 3, 6, 8, 18 e 21 di sono diffide o, CP_1
comunque, comunicazioni che risultano prive di potenzialità lesiva, difettando nelle stesse sia l'attività divulgativa (sono rivolte ad un numero ristretto di destinatari) sia la portata denigratoria delle informazioni ivi riportate posto che, con le stesse, si Pt_1
è limitata a rivendicare diritti dei quali essa si ritiene titolare. Non dissimile è la
ON valutazione con riguardo al doc. 51 di (comunicazione nella quale sono contenute le affermazioni di circa i bilanci in negativo di , la perdita di Pt_1 CP_1
licenze, etc.): tale comunicazione, rivolta ad un numero ristretto di persone, non ha
-33- provocato alcun concreto effetto denigratorio ai danni di , invero da questa CP_1
neppure compiutamente allegato e provato.
ON Parimenti, anche volendo scendere alla disamina nel merito del doc. 52 di , non può che ricordarsi che le comunicazioni relative a procedimenti e provvedimenti giudiziari non costituiscono, di per sé, illecito concorrenziale, laddove vengano rispettate le condizioni di veridicità dei contenuti e di obiettività delle modalità comunicative, affinché i soggetti destinatari della comunicazione siano posti in condizione di comprendere esattamente l'oggetto del procedimento giudiziario e non siano fuorviati nella comprensione dal tenore della comunicazione stessa. E, nel documento in esame, ci si limita a informare il pubblico dei lettori del quotidiano che il
ON diritto di di interrompere il rapporto contrattuale con è “al vaglio Pt_1 dell'autorità giudiziaria” e che ne attende fiduciosa gli esiti, senza nemmeno Pt_1
entrare nel merito della vertenza. Alla luce di quanto precede deve concludersi che le CP_3 comunicazioni contestate da non integrano le condotte denigratorie denunziate, con conferma della sentenza del tribunale anche su questo punto.
d.) Conclusioni e spese.
In base a tutte le ragioni svolte, l'appello proposto da e quello incidentale Pt_1
proposto da devono essere respinti, con integrale conferma della sentenza n. CP_1
461/2023 depositata il 9 marzo 2023 dal Tribunale di Venezia.
Le spese del presente grado nei rapporti fra l'appellante e vanno dichiarate CP_1
compensate in ragione della reciproca soccombenza, mentre nei rapporti fra l'appellante principale e devono seguire la soccombenza di e vanno CP_34 Pt_1
integralmente poste a di lei carico.
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile), delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) e delle note spese prodotte.-
P.Q.M.
la corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette, definitivamente decidendo sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da e da avverso la sentenza n. 461/2023 del Parte_1 CP_1
tribunale di Venezia, sezione specializzata impresa, li respinge entrambi e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-34- - dichiara compensate fra e le spese processuali;
Parte_1 CP_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
rifusione a favore di e di in persona ONroparte_7 ONroparte_5
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano, per ciascuna di esse, in euro € 8.470,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sul compenso ed oltre IVA e CPA se e come per legge.
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
115/02 a carico dell'appellante principale ( e incidentale ( . Parte_1 CP_1
Venezia, 19 dicembre 2024
Il presidente est.
Guido Santoro
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