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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1723 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 15.9.2023
da
- Parte_1
(avv. ZANARELLO EMANUELE)
contro
- Controparte_1
(avv. MAURIZIO ORIONE)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della società dal 23.10.2019 Parte_2 CP_2
con contratto a termine prorogato sino al 31.8.2020, inquadrato al 1° livello CCNL Metalmeccanici
Industria nell'ambito dell'appalto con presso lo stabilimento di Porto Marghera. Ha Controparte_1 chiesto la condanna di e di , quale responsabile solidale, al pagamento CP_2 Controparte_1
dei crediti maturati per 13° mensilità, festività, ferie e permessi non goduti e TFR, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003 e l'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Si è costituita in giudizio , che ha eccepito l'insussistenza di crediti di Controparte_1 CP_2
nei confronti di ai fini dell'applicabilità dell'art. 1676 cc, la carenza di legittimazione CP_1
passiva in relazione ai crediti vantati non aventi natura strettamente retributiva, l'intervenuta decadenza biennale, nonché l'infondatezza per carenza di prova delle pretese azionate.
La causa è proseguita solo nei confronti di stante l'assoggettamento medio tempore a CP_1
liquidazione giudiziale di Sono state acquisite le decisioni in cause similari di questo CP_2
ufficio.
La causa oggi viene decisa.
*
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che non trova applicazione, nell'ipotesi di specie, l'art. 1676 cc, non avendo parte ricorrente dimostrato l'esistenza di crediti della società datrice di lavoro nei confronti di Del resto non è nemmeno contestata la circostanza addotta da in memoria, CP_1 CP_1
per cui, al momento del deposito del ricorso, alcun credito residuava da parte di nei CP_2
confronti di essendo i relativi importi già stati aggrediti da colleghi del ricorrente aventi CP_1
diritto di priorità.
Quanto alla decadenza di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03, ci si riporta integralmente alle motivazioni della sentenza di questo Tribunale nella causa n. 1722/23 RG (estensore Menegazzo), trattandosi di questione identica in fatto e in diritto a quella oggetto della presente causa. “Deve ritenersi accertato che l'appalto conferito dal a – inteso, ai fini della norma, come rapporto di CP_1 CP_2
tipo commerciale intrattenuto attraverso il conferimento di ordini parzialmente soprapposti e continuativi – è cessato al massimo a gennaio 2021, per effetto di storni sia relativi alla costruzione 6278 che relativi alla costruzione 6298 (Norwegian Prima) e fattura relativa alla parte di ordine non stornato del 2020; anche la prova per testi assunta nella causa 1724/23 R.G. qui acquisita non consente di ritenere dimostrata la prosecuzione di lavorazioni da parte del personale di oltre il CP_2
gennaio 2021”.
Considerato che il ricorso odierno è stato depositato nel settembre 2023, e non risultano precedenti diffide stragiudiziali, deve ritenersi maturata la decadenza biennale cui si riferisce l'art. 29 D.Lgs.
276/03.
Conformemente al recente orientamento assunto da questo Tribunale circa l'irrilevanza della consegna delle navi come momento di cessazione dei rapporti di appalto, l'appalto cessa necessariamente allorché l'appaltatore smette di svolgere attività per conto del committente. Come
precisato nella sentenza citata, “l'art. 29 fa decorrere la decadenza dalla data di cessazione dell'appalto e tale cessazione non può che essere intesa quale termine di fatto dei rapporti tra committente ed appaltatore, a prescindere delle scadenze originariamente pattuite, trattandosi di un limite temporale previsto dal legislatore a garanzia del committente rispetto a fatti appunto antecedenti alla cessazione effettiva del rapporto”.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 2.4.2025.
Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1723 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 15.9.2023
da
- Parte_1
(avv. ZANARELLO EMANUELE)
contro
- Controparte_1
(avv. MAURIZIO ORIONE)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della società dal 23.10.2019 Parte_2 CP_2
con contratto a termine prorogato sino al 31.8.2020, inquadrato al 1° livello CCNL Metalmeccanici
Industria nell'ambito dell'appalto con presso lo stabilimento di Porto Marghera. Ha Controparte_1 chiesto la condanna di e di , quale responsabile solidale, al pagamento CP_2 Controparte_1
dei crediti maturati per 13° mensilità, festività, ferie e permessi non goduti e TFR, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. n.276/2003 e l'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Si è costituita in giudizio , che ha eccepito l'insussistenza di crediti di Controparte_1 CP_2
nei confronti di ai fini dell'applicabilità dell'art. 1676 cc, la carenza di legittimazione CP_1
passiva in relazione ai crediti vantati non aventi natura strettamente retributiva, l'intervenuta decadenza biennale, nonché l'infondatezza per carenza di prova delle pretese azionate.
La causa è proseguita solo nei confronti di stante l'assoggettamento medio tempore a CP_1
liquidazione giudiziale di Sono state acquisite le decisioni in cause similari di questo CP_2
ufficio.
La causa oggi viene decisa.
*
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che non trova applicazione, nell'ipotesi di specie, l'art. 1676 cc, non avendo parte ricorrente dimostrato l'esistenza di crediti della società datrice di lavoro nei confronti di Del resto non è nemmeno contestata la circostanza addotta da in memoria, CP_1 CP_1
per cui, al momento del deposito del ricorso, alcun credito residuava da parte di nei CP_2
confronti di essendo i relativi importi già stati aggrediti da colleghi del ricorrente aventi CP_1
diritto di priorità.
Quanto alla decadenza di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03, ci si riporta integralmente alle motivazioni della sentenza di questo Tribunale nella causa n. 1722/23 RG (estensore Menegazzo), trattandosi di questione identica in fatto e in diritto a quella oggetto della presente causa. “Deve ritenersi accertato che l'appalto conferito dal a – inteso, ai fini della norma, come rapporto di CP_1 CP_2
tipo commerciale intrattenuto attraverso il conferimento di ordini parzialmente soprapposti e continuativi – è cessato al massimo a gennaio 2021, per effetto di storni sia relativi alla costruzione 6278 che relativi alla costruzione 6298 (Norwegian Prima) e fattura relativa alla parte di ordine non stornato del 2020; anche la prova per testi assunta nella causa 1724/23 R.G. qui acquisita non consente di ritenere dimostrata la prosecuzione di lavorazioni da parte del personale di oltre il CP_2
gennaio 2021”.
Considerato che il ricorso odierno è stato depositato nel settembre 2023, e non risultano precedenti diffide stragiudiziali, deve ritenersi maturata la decadenza biennale cui si riferisce l'art. 29 D.Lgs.
276/03.
Conformemente al recente orientamento assunto da questo Tribunale circa l'irrilevanza della consegna delle navi come momento di cessazione dei rapporti di appalto, l'appalto cessa necessariamente allorché l'appaltatore smette di svolgere attività per conto del committente. Come
precisato nella sentenza citata, “l'art. 29 fa decorrere la decadenza dalla data di cessazione dell'appalto e tale cessazione non può che essere intesa quale termine di fatto dei rapporti tra committente ed appaltatore, a prescindere delle scadenze originariamente pattuite, trattandosi di un limite temporale previsto dal legislatore a garanzia del committente rispetto a fatti appunto antecedenti alla cessazione effettiva del rapporto”.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 2.4.2025.
Il Giudice del Lavoro