Versione
6 febbraio 2018
6 febbraio 2018
Art. 4.
Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992 )
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalita' del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati.
Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992 )
1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalita' del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonche' alla prevenzione e repressione di reati.
Commentari • 43
- 1. N. Brandão | Carcere e COVID in Portogallohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
Pubblichiamo di seguito un contributo del Prof. Nuno Brandão, dell'Università di Coimbra, relativo a una recente legge portoghese con la quale, per fronteggiare l'emergenza coronavirus all'interno del sistema carcerario, è stato adottato un indulto, unitamente ad altre misure volte a ridurre il numero dei detenuti. Come il lettore potrà notare, la legge portoghese ha affrontato il problema con misure ben più efficaci rispetto a quelle adottate nel nostro paese. La traduzione dal portoghese, anche attraverso una versione in inglese, di prossima pubblicazione sul nostro blog internazionale Criminal Justice Network, è stata curata da Giulia Alberti. Per un contributo più ampio sullo stesso …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 04/08/2025, n. 28356Provvedimento: […] Con il primo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione al reato ex art. 479 c.p., e agli artt. 2 e 4 del Codice della protezione Civile (già art. 5 della Legge 225/1992) e la errata applicazione delle OCDPC nn. 3888, 394 e 460 del 2016. […]Leggi di più...
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