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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 2/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 185/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli
Pt_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Rocco
NONCHÈ
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con un primo ricorso, depositato il 14.3.2017, l'odierna appellata, premesso di essere avvocato iscritto all'Albo professionale del foro di Santa Maria Capua Vetere dal
2003, ha proposto opposizione a ruolo avverso l'avviso di addebito n. 328 2016 000 7803
866 000 con il quale le veniva intimato il pagamento di presunti contributi dovuti a titolo di Gestione Separata Liberi Professionisti relativi all'anno 2009, preceduto da iscrizione d'ufficio alla predetta gestione, notificata il 1.7.2015 e impugnata in via amministrativa con ricorso del 23.9.2015 rimasto inevaso, con la quale venivano accertati contributi non versati per € 929,52, oltre alla sanzione per evasione pari ad € 557,71 e ad interessi legali,
1 per un importo totale di € 1.720,56, avendo ella dichiarato in relazione a tale annualità un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni (reddito non assoggettato alla contribuzione obbligatoria presso la Cassa professionale).
Con un secondo ricorso del 9.1.2018, la ha convenuto in giudizio l' CP_2 Pt_1 proponendo opposizione avverso l'avviso di accertamento nr. 65036668077-1 (notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 4.7.2016) e l'avviso di accertamento nr. 66545136546-
9 (notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 5.9.2017) con i quali le veniva comunicata l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata Liberi Professionisti, con conseguente calcolo delle omissioni contributive relative rispettivamente alle annualità 2010 (€ 3.074,25, di cui € 1.758,18 per contributi e € 1.316,07 per sanzioni) e 2011 (€ 3.534,02, di cui €
2.065,19 per contributi ed € 1.468,83 a titolo di sanzioni).
Ha dedotto di aver proposto ricorso amministrativo avverso i predetti provvedimenti in data 27.9.2016 per il primo e in data 22.9.2017 per il secondo, i quali non hanno avuto esito.
Tanto premesso, faceva rilevare:
- l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla predetta Gestione
Separata dell' , in particolare evidenziando la violazione dell'art. 2 comma 26 l. Pt_1
335/95, come interpretata autenticamente dall'art. 18 comma 12, del d.l. n. 98/11 come convertito in l. 111/11, l'esclusività della Cassa per la gestione della Previdenza CP_3 degli Avvocati, l'obbligatorietà del contributo integrativo nonché la sua natura previdenziale, l'anomalia della doppia imposizione contributiva, il contrasto dell'iscrizione d'ufficio con le previsioni contenute negli atti interni dell'Ente, la natura residuale dell'iscrizione alla Gestione Separata Pt_1
- la maturata prescrizione quinquennale del credito, il cui dies a quo sarebbe individuato al 16.6.2010 per il 2009, al 6.7.2011 per il 2010 e al 9.7.2012 per il 2011;
- la non debenza delle sanzioni;
- in subordine, la sproporzione delle sanzioni per come calcolate, invocando il loro computo ex art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000.
Ha concluso, pertanto, chiedendo dichiararsi l'annullamento degli avvisi di addebito, con vittoria delle spese di lite.
Con un terzo ricorso del 19.2.2018 ha opposto l'avviso di addebito n. 328 2017 00052127
85, notificato in data 26.1.2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.192,42 (di cui € 1.758,18 a titolo di contributi ed € 1.054,911 per sanzioni), per contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010. Pt_1
2 Oltre alle censure già esplicate, ad eccezione della maturata prescrizione, ha altresì eccepito:
- vizi formali-contenutistici dell'opposto avviso di addebito in violazione dell'art. 30 co. II DL. 78/2010, per difetto e carenza di istruttoria e di motivazione, violazione della partecipazione al procedimento, eccesso di potere;
- la nullità dell'avviso di addebito ex art. 24 co. 3 D. lgs. 46/1999 in quanto emesso in pendenza del giudizio 223/2018 avverso il provvedimento di iscrizione alla gestione separata;
- la decadenza dall'iscrizione delle somme a ruolo ex art. 25 D. lgs. 46/1999.
Con un quarto ricorso del 12.2.2019 ha opposto l'avviso di addebito n. 328 2018 000
7508 050 000, notificato il 23.1.2019, concernente i contributi dovuti per l'anno 2011 alla
Gestione Separata Liberi Professionisti, per un totale di € 3.702,24 (€ 2.065,19 oltre alle sanzioni calcolate per l'importo di € 1.239,11), proponendo tutti i motivi di doglianza già sollevati, compresa la prescrizione, e ha chiesto la condanna di controparte alle spese Pt_1
di lite, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con un ultimo ricorso, infine, depositato il 2.3.2020, la ha proposto CP_2 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 000 8347 255 000, notificato il
21.1.2020, intimante il pagamento della somma di € 4.998,12, a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Separata Liberi Professionisti, relativi Pt_1 all'anno 2012, di cui € 2.810,81 a titolo di contributi ed € 1.686,49 a titolo di sanzione per evasione.
Alle censure già lamentate ha aggiunto l'occasionalità delle rese prestazioni, produttive di un reddito inferiore alla soglia di € 5.000,00, in violazione dell'art. 44, co. 2 del d.l. n.
269/2003, convertito in l. n. 326/2004.
Si è costituito tempestivamente l' anche per la che in primis – in relazione Pt_1 CP_4 all'ultimo giudizio – ha prodotto la relata di notifica della comunicazione d'iscrizione officiosa per l'anno 2012, pervenuta alla destinataria in data 4.10.2018 e non opposta;
ha eccepito, pertanto, l'interruzione della prescrizione, decorrente dalla diversa data della presentazione della dichiarazione dei redditi (per il 2009 avvenuta il 24.9.2010; per il
2010 in data 20.9.2011; per il 2011 in data 24.9.2012 e per il 2012 il 27.9.2013) e comunque la sospensione del suo decorso per dolo del dichiarante.
Ha eccepito la legittimità del proprio operato ex art. 25 d. lgs 46/99, oltre che la legittimità dell'iscrizione e la debenza dei contributi per l'iscrizione alla gestione separata, per la retroattività della normativa di cui all'art. 18 comma 12 d.l. 98/2011, deducendo che parte
3 ricorrente non aveva comunque provato l'iscrizione alla Forense e il pagamento CP_5
del contributo obbligatorio;
insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda col favore delle spese.
Ove evocato in giudizio, si è altresì costituito il Concessionario per la Riscossione, che ha resistito alle pretese eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per assoluta estraneità all'attività notificatoria dell'avviso di addebito e degli atti prodromici.
Riuniti i ricorsi, con sentenza n. 88/2022, pronunciata il 10.1.2022, il Tribunale di S.
Maria Capua Vetere – dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di essendo le questioni relative alla sussistenza della pretesa contributiva, ha accolto CP_6
parzialmente le domande, dichiarando non dovuti i contributi 2009-2011-2012 per prescrizione e dovuti, invece, i contributi per l'anno 2010 maggiorati della sanzione per evasione contributiva, rigettando nel resto le domande e compensando le spese.
Con ricorso a questa Corte del 31.1.2022 ha proposto appello l' , insistendo per il Pt_1
rigetto integrale delle domande tutte proposte in prime cure.
In particolare, ha censurato la sentenza nella parte in cui annullava l'avviso di addebito relativo all'anno 2011 perché emesso in pendenza di giudizio avverso l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per lo stesso anno;
nella parte in cui faceva decorrere il termine iniziale di prescrizione dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
nella parte in cui dichiarava applicabile per l'anno 2010 il regime della evasione anziché della omissione.
L'appellata è rimasta contumace;
si è invece costituita chiedendo il CP_2 CP_6 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
2.- L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono, di portata assorbente rispetto a tutte le altre questioni fatte valere col gravame.
In particolare, come già ritenuto dal primo Giudice, dirimente è il rilievo della prescrizione.
Il Tribunale si è soffermato, in particolare, sulla questione dell'individuazione del momento iniziale cui ancorare la decorrenza del termine quinquennale di legge, su cui vi
è stato, in passato, contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, ma che, a partire dall'arresto compiuto da Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018 n. 27950, appare ormai risolto sulla base di condivisibili riflessioni che hanno dato luogo al formarsi di un orientamento ormai consolidato, cui anche questo Collegio ritiene di dare continuità (cfr., da ultimo, Cass. ord. 7379/2022; Cass. ord. 19403/2019; Cass. ord. 4329/2019).
4 Le argomentazioni della Suprema Corte muovono dal rilievo che, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463); e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta, ovvero dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui
«i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
Deve aversi riguardo, quindi, alla regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Quest'ultima, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (cfr. Cass. 4 febbraio 2011, n.
2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge, e ad essa, semmai, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (sull'affermazione del principio, in diversa fattispecie, cfr. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
Non diversamente, anche i successivi atti con cui l' abbia accertato, Controparte_1
ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017 cit.). Pt_1
Ebbene, prosegue la Suprema Corte, “… nel caso di specie … l'art. 1, comma 1, D.P.C.M.
10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, (…) debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Nel caso in esame (…) il termine decorre dal 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D..P.C.M. cit., irrilevante all'uopo
5 restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento” (Cass. 21472/2020).
Va pertanto rigettato il motivo di appello con il quale l' vorrebbe ancorare la Pt_2
decorrenza della prescrizione alla data di presentazione della dichiarazione reddituale.
3.- In via gradata, l' ha ribadito la circostanza della mancata compilazione Pt_1
del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco, invocando di conseguenza la sospensione del termine prescrizionale ex art. 2948, n. 8, c.c., giacché, a dire dell'Istituto, tale ipotesi integrerebbe una condotta dolosa di occultamento.
L'assunto è infondato.
Osserva la Corte, ribadendo il proprio consolidato orientamento, che, affinché possa ravvisarsi il dolo del debitore, è necessario che la dichiarazione, ovvero l'omessa dichiarazione, se doverosa, oltre ad essere contraria al vero, sia anche caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza di impedire in tal modo al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr. Cass. n. 19240/2013); occorre inoltre che, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, ciò abbia determinato l'obbiettiva impossibilità per il creditore di far valere le proprie ragioni, e non solo una mera difficoltà
(ex multis, Cass. n. 19640/2018; n. 21567/2014; n. 1222/2004).
Deve, dunque, escludersi che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l' , tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e Pt_2
l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass. n. 7254/2021); si tratta, invece, di un accertamento di fatto, da compiersi sulla base delle allegazioni e delle risultanze probatorie, riservato al giudice del merito (Cass. n. 35364/2022; n. 6677/2019).
Nel caso di specie, premesso che l'originaria ricorrente non ha certo reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali, ma ha solo omesso di compilare quella parte del modulo che consente all' di Pt_2
previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi, deve escludersi che egli abbia fatto ciò al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell' , considerata, innanzi tutto, la controversa risoluzione Pt_2 della questione circa l'assoggettamento alla contribuzione in esame per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi
6 e non anche quelli c.d. soggettivi, questione risolta solo da recenti interventi della
Suprema Corte (in particolare, Cass. civ., sez. lav., 23.01.2018, n. 1643 e, per quanto riguarda specificamente gli obblighi gravanti sugli avvocati, Cass. civ., sez. lav.,
17/12/2018, n. 32608).
Per contro, non appare ravvisabile alcuna impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito, avendo l'Istituto il potere di effettuare operazioni di verifica ad “incrocio” di banche dati, ossia le proprie e quelle del Fisco, e, quindi, di riscontrare la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione;
né può tacersi la rilevanza dei profili di evidenza esterna, anche formale, della professione forense (come, in primis, l'iscrizione all'albo), che ulteriormente appaiono escludere quella impossibilità di verifica di cui si è detto (in termini, Cass. civ. sez. VI, ord., 3 novembre 2022 n. 32424).
In definitiva, ad avviso del Collegio, l' era ben in grado di accertare il proprio credito Pt_1
sulla base della sola dichiarazione fiscale, anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR.
Deve, pertanto, ribadirsi, in conformità alla sentenza di primo grado, che, non operando alcuna sospensione della prescrizione e non avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito vantato dall' nei confronti dell'odierna Pt_2
appellata per gli anni in contestazione (2009; 2011; 2012) si è estinto per prescrizione prima della notifica dell'atto interruttivo.
4.- Riguardo alle sanzioni in maggiorazione ai contributi dovuti per l'anno 2010, il gravame sollevato dall' va rigettato alla luce della sentenza del 22.4.2022 n. 104 Pt_2
con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella l. 15 luglio 2011 n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 l. 20 settembre 1980 n. 576 (riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla gestione separata costituita presso l' , siano esonerati dal Pt_1
pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Il Giudice rimettente denunciava contrasto della disposizione in esame con l'art. 3 Cost. sul rilievo che inizialmente si era affermata, nella giurisprudenza di legittimità (sentenze del 2007/2008), un'interpretazione restrittiva della disposizione successivamente oggetto
7 di interpretazione autentica (l'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995), nel senso che il suo ambito soggettivo di applicazione sarebbe stato limitato ai professionisti esercenti attività per le quali non era prevista l'iscrizione in albi professionali.
In seguito all'introduzione, nel 2011, della censurata disposizione di interpretazione autentica (che, secondo il giudice rimettente, aveva in realtà portata innovativa con effetto retroattivo), l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è mutato, così estendendosi l'obbligo di iscrizione nella gestione separata anche ai lavoratori autonomi iscritti agli albi professionali, ma non iscritti alla relativa cassa previdenziale.
L'art. 18, 12° comma, D.L. n. 98 del 2011 come convertito, secondo l'interpretazione di questa giurisprudenza di legittimità a far tempo dal 2017, avrebbe quindi innovato nell'ordinamento giuridico con effetto retroattivo, ribaltando la precedente interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, così ledendo il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche.
I professionisti in regola con il versamento del contributo integrativo, infatti, facendo affidamento sull'interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della disposizione interpretativa, avrebbero maturato la legittima convinzione di non dovere iscriversi alla gestione separata, orientando in conseguenza le loro scelte in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell'attività professionale e alla decisione se esercitare, o meno, la facoltà di iscriversi alla cassa categoriale.
Introducendo retroattivamente una disposizione innovativa con l'effetto di neutralizzare e ribaltare una precedente regola, inoltre, il legislatore sarebbe indebitamente intervenuto nel contenzioso in atto tra l' e i professionisti, alterando, in violazione del principio Pt_1
del giusto processo, la «parità delle armi» tra le parti, con conseguente violazione — secondo il giudice rimettente — dell'art. 6 Cedu, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, 1° comma, Cost.
I Giudici delle leggi, quindi, hanno ricordato come inizialmente la Corte di cassazione, in alcune pronunce precedenti alla censurata disposizione di interpretazione autentica (Cass.
19 giugno 2006, n. 14069; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3622; Cass. 22 maggio 2008, n.
13218), pur rese con riferimento all'ipotesi dell'esercizio di attività di lavoro autonomo in assenza dell'obbligo di iscrizione ad albi o elenchi abilitanti, è apparsa univocamente orientata ad affermare un'interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del
1995, secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla gestione separata non avrebbe trovato applicazione nel caso di attività professionale forense, sussistendo già una specifica cassa di previdenza con una relativa regolamentazione speciale dell'obbligo di iscrizione e di
8 pagamento dei contributi.
L'affidamento in questa interpretazione trovava, quindi, l'avallo della giurisprudenza di legittimità e, in ragione di ciò, assumeva una connotazione più pregnante, raggiungendo un livello di maggiore significatività, di cui il legislatore non poteva non tener conto nel momento in cui ha introdotto la disposizione di interpretazione autentica in esame.
Prima di quest'ultima, il comportamento dell'avvocato con un reddito (o un volume d'affari) «sottosoglia», che ometteva di iscriversi alla gestione separata e che poi sarebbe risultato essere «inadempiente» per effetto della disposizione di interpretazione autentica censurata, trovava però una scusante proprio nei primi arresti della giurisprudenza di legittimità, maturati peraltro in un contesto in cui il regime previdenziale di categoria, centrato sulla regolamentazione della cassa di previdenza forense, aveva carattere di specialità.
Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l'art. 18, 12° comma, d.l. n. 98 del 2011, come convertito, un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall'inizio idonea ad esprimere, avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione;
ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell'ordinamento previdenziale.
Infatti, in generale l'art. 116, 15° comma, l. 23 dicembre 2000 n. 388, recante
«disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ha prescritto che, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi, gli enti previdenziali (innanzi tutto, l' , sulla base di apposite direttive emanate dal Pt_1
ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili, tra l'altro, «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi
o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali».
Nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari)
«sottosoglia», prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, 1° comma, Cost.).
Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale
9 giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem della norma censurata è stata, quindi, operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla gestione separata Pt_1
relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è apparsa soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
5.- Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va integralmente rigettato.
Nulla deve disporsi sulle spese nei confronti dell'appellata rimasta CP_2
contumace; il rilievo della mancanza di censure rispetto al capo di sentenza che dichiarava il difetto di legittimazione passiva di induce, invece, a compensare integralmente CP_6 nei confronti di quest'ultima le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado nei confronti di CP_6
3) nulla sulle spese nei confronti dell'appellata contumace. CP_2
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 2.10.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott.ssa Carmen Lombardi Presidente rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 2/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 185/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli
Pt_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Rocco
NONCHÈ
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con un primo ricorso, depositato il 14.3.2017, l'odierna appellata, premesso di essere avvocato iscritto all'Albo professionale del foro di Santa Maria Capua Vetere dal
2003, ha proposto opposizione a ruolo avverso l'avviso di addebito n. 328 2016 000 7803
866 000 con il quale le veniva intimato il pagamento di presunti contributi dovuti a titolo di Gestione Separata Liberi Professionisti relativi all'anno 2009, preceduto da iscrizione d'ufficio alla predetta gestione, notificata il 1.7.2015 e impugnata in via amministrativa con ricorso del 23.9.2015 rimasto inevaso, con la quale venivano accertati contributi non versati per € 929,52, oltre alla sanzione per evasione pari ad € 557,71 e ad interessi legali,
1 per un importo totale di € 1.720,56, avendo ella dichiarato in relazione a tale annualità un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni (reddito non assoggettato alla contribuzione obbligatoria presso la Cassa professionale).
Con un secondo ricorso del 9.1.2018, la ha convenuto in giudizio l' CP_2 Pt_1 proponendo opposizione avverso l'avviso di accertamento nr. 65036668077-1 (notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 4.7.2016) e l'avviso di accertamento nr. 66545136546-
9 (notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 5.9.2017) con i quali le veniva comunicata l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata Liberi Professionisti, con conseguente calcolo delle omissioni contributive relative rispettivamente alle annualità 2010 (€ 3.074,25, di cui € 1.758,18 per contributi e € 1.316,07 per sanzioni) e 2011 (€ 3.534,02, di cui €
2.065,19 per contributi ed € 1.468,83 a titolo di sanzioni).
Ha dedotto di aver proposto ricorso amministrativo avverso i predetti provvedimenti in data 27.9.2016 per il primo e in data 22.9.2017 per il secondo, i quali non hanno avuto esito.
Tanto premesso, faceva rilevare:
- l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla predetta Gestione
Separata dell' , in particolare evidenziando la violazione dell'art. 2 comma 26 l. Pt_1
335/95, come interpretata autenticamente dall'art. 18 comma 12, del d.l. n. 98/11 come convertito in l. 111/11, l'esclusività della Cassa per la gestione della Previdenza CP_3 degli Avvocati, l'obbligatorietà del contributo integrativo nonché la sua natura previdenziale, l'anomalia della doppia imposizione contributiva, il contrasto dell'iscrizione d'ufficio con le previsioni contenute negli atti interni dell'Ente, la natura residuale dell'iscrizione alla Gestione Separata Pt_1
- la maturata prescrizione quinquennale del credito, il cui dies a quo sarebbe individuato al 16.6.2010 per il 2009, al 6.7.2011 per il 2010 e al 9.7.2012 per il 2011;
- la non debenza delle sanzioni;
- in subordine, la sproporzione delle sanzioni per come calcolate, invocando il loro computo ex art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/2000.
Ha concluso, pertanto, chiedendo dichiararsi l'annullamento degli avvisi di addebito, con vittoria delle spese di lite.
Con un terzo ricorso del 19.2.2018 ha opposto l'avviso di addebito n. 328 2017 00052127
85, notificato in data 26.1.2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 3.192,42 (di cui € 1.758,18 a titolo di contributi ed € 1.054,911 per sanzioni), per contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010. Pt_1
2 Oltre alle censure già esplicate, ad eccezione della maturata prescrizione, ha altresì eccepito:
- vizi formali-contenutistici dell'opposto avviso di addebito in violazione dell'art. 30 co. II DL. 78/2010, per difetto e carenza di istruttoria e di motivazione, violazione della partecipazione al procedimento, eccesso di potere;
- la nullità dell'avviso di addebito ex art. 24 co. 3 D. lgs. 46/1999 in quanto emesso in pendenza del giudizio 223/2018 avverso il provvedimento di iscrizione alla gestione separata;
- la decadenza dall'iscrizione delle somme a ruolo ex art. 25 D. lgs. 46/1999.
Con un quarto ricorso del 12.2.2019 ha opposto l'avviso di addebito n. 328 2018 000
7508 050 000, notificato il 23.1.2019, concernente i contributi dovuti per l'anno 2011 alla
Gestione Separata Liberi Professionisti, per un totale di € 3.702,24 (€ 2.065,19 oltre alle sanzioni calcolate per l'importo di € 1.239,11), proponendo tutti i motivi di doglianza già sollevati, compresa la prescrizione, e ha chiesto la condanna di controparte alle spese Pt_1
di lite, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con un ultimo ricorso, infine, depositato il 2.3.2020, la ha proposto CP_2 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2019 000 8347 255 000, notificato il
21.1.2020, intimante il pagamento della somma di € 4.998,12, a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Separata Liberi Professionisti, relativi Pt_1 all'anno 2012, di cui € 2.810,81 a titolo di contributi ed € 1.686,49 a titolo di sanzione per evasione.
Alle censure già lamentate ha aggiunto l'occasionalità delle rese prestazioni, produttive di un reddito inferiore alla soglia di € 5.000,00, in violazione dell'art. 44, co. 2 del d.l. n.
269/2003, convertito in l. n. 326/2004.
Si è costituito tempestivamente l' anche per la che in primis – in relazione Pt_1 CP_4 all'ultimo giudizio – ha prodotto la relata di notifica della comunicazione d'iscrizione officiosa per l'anno 2012, pervenuta alla destinataria in data 4.10.2018 e non opposta;
ha eccepito, pertanto, l'interruzione della prescrizione, decorrente dalla diversa data della presentazione della dichiarazione dei redditi (per il 2009 avvenuta il 24.9.2010; per il
2010 in data 20.9.2011; per il 2011 in data 24.9.2012 e per il 2012 il 27.9.2013) e comunque la sospensione del suo decorso per dolo del dichiarante.
Ha eccepito la legittimità del proprio operato ex art. 25 d. lgs 46/99, oltre che la legittimità dell'iscrizione e la debenza dei contributi per l'iscrizione alla gestione separata, per la retroattività della normativa di cui all'art. 18 comma 12 d.l. 98/2011, deducendo che parte
3 ricorrente non aveva comunque provato l'iscrizione alla Forense e il pagamento CP_5
del contributo obbligatorio;
insistendo, pertanto, per il rigetto della domanda col favore delle spese.
Ove evocato in giudizio, si è altresì costituito il Concessionario per la Riscossione, che ha resistito alle pretese eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per assoluta estraneità all'attività notificatoria dell'avviso di addebito e degli atti prodromici.
Riuniti i ricorsi, con sentenza n. 88/2022, pronunciata il 10.1.2022, il Tribunale di S.
Maria Capua Vetere – dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di essendo le questioni relative alla sussistenza della pretesa contributiva, ha accolto CP_6
parzialmente le domande, dichiarando non dovuti i contributi 2009-2011-2012 per prescrizione e dovuti, invece, i contributi per l'anno 2010 maggiorati della sanzione per evasione contributiva, rigettando nel resto le domande e compensando le spese.
Con ricorso a questa Corte del 31.1.2022 ha proposto appello l' , insistendo per il Pt_1
rigetto integrale delle domande tutte proposte in prime cure.
In particolare, ha censurato la sentenza nella parte in cui annullava l'avviso di addebito relativo all'anno 2011 perché emesso in pendenza di giudizio avverso l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per lo stesso anno;
nella parte in cui faceva decorrere il termine iniziale di prescrizione dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;
nella parte in cui dichiarava applicabile per l'anno 2010 il regime della evasione anziché della omissione.
L'appellata è rimasta contumace;
si è invece costituita chiedendo il CP_2 CP_6 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
2.- L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono, di portata assorbente rispetto a tutte le altre questioni fatte valere col gravame.
In particolare, come già ritenuto dal primo Giudice, dirimente è il rilievo della prescrizione.
Il Tribunale si è soffermato, in particolare, sulla questione dell'individuazione del momento iniziale cui ancorare la decorrenza del termine quinquennale di legge, su cui vi
è stato, in passato, contrasto nella giurisprudenza di merito e di legittimità, ma che, a partire dall'arresto compiuto da Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018 n. 27950, appare ormai risolto sulla base di condivisibili riflessioni che hanno dato luogo al formarsi di un orientamento ormai consolidato, cui anche questo Collegio ritiene di dare continuità (cfr., da ultimo, Cass. ord. 7379/2022; Cass. ord. 19403/2019; Cass. ord. 4329/2019).
4 Le argomentazioni della Suprema Corte muovono dal rilievo che, in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
(Cass. 29 maggio 2017, n. 13463); e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta, ovvero dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui
«i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).
Deve aversi riguardo, quindi, alla regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n.
241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».
Quest'ultima, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (cfr. Cass. 4 febbraio 2011, n.
2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge, e ad essa, semmai, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (sull'affermazione del principio, in diversa fattispecie, cfr. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054).
Non diversamente, anche i successivi atti con cui l' abbia accertato, Controparte_1
ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017 cit.). Pt_1
Ebbene, prosegue la Suprema Corte, “… nel caso di specie … l'art. 1, comma 1, D.P.C.M.
10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, (…) debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Nel caso in esame (…) il termine decorre dal 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D..P.C.M. cit., irrilevante all'uopo
5 restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento” (Cass. 21472/2020).
Va pertanto rigettato il motivo di appello con il quale l' vorrebbe ancorare la Pt_2
decorrenza della prescrizione alla data di presentazione della dichiarazione reddituale.
3.- In via gradata, l' ha ribadito la circostanza della mancata compilazione Pt_1
del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco, invocando di conseguenza la sospensione del termine prescrizionale ex art. 2948, n. 8, c.c., giacché, a dire dell'Istituto, tale ipotesi integrerebbe una condotta dolosa di occultamento.
L'assunto è infondato.
Osserva la Corte, ribadendo il proprio consolidato orientamento, che, affinché possa ravvisarsi il dolo del debitore, è necessario che la dichiarazione, ovvero l'omessa dichiarazione, se doverosa, oltre ad essere contraria al vero, sia anche caratterizzata dalla consapevolezza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza di impedire in tal modo al creditore di poter esercitare il proprio diritto (cfr. Cass. n. 19240/2013); occorre inoltre che, ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, ciò abbia determinato l'obbiettiva impossibilità per il creditore di far valere le proprie ragioni, e non solo una mera difficoltà
(ex multis, Cass. n. 19640/2018; n. 21567/2014; n. 1222/2004).
Deve, dunque, escludersi che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l' , tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e Pt_2
l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass. n. 7254/2021); si tratta, invece, di un accertamento di fatto, da compiersi sulla base delle allegazioni e delle risultanze probatorie, riservato al giudice del merito (Cass. n. 35364/2022; n. 6677/2019).
Nel caso di specie, premesso che l'originaria ricorrente non ha certo reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali, ma ha solo omesso di compilare quella parte del modulo che consente all' di Pt_2
previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi, deve escludersi che egli abbia fatto ciò al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell' , considerata, innanzi tutto, la controversa risoluzione Pt_2 della questione circa l'assoggettamento alla contribuzione in esame per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi
6 e non anche quelli c.d. soggettivi, questione risolta solo da recenti interventi della
Suprema Corte (in particolare, Cass. civ., sez. lav., 23.01.2018, n. 1643 e, per quanto riguarda specificamente gli obblighi gravanti sugli avvocati, Cass. civ., sez. lav.,
17/12/2018, n. 32608).
Per contro, non appare ravvisabile alcuna impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito, avendo l'Istituto il potere di effettuare operazioni di verifica ad “incrocio” di banche dati, ossia le proprie e quelle del Fisco, e, quindi, di riscontrare la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione;
né può tacersi la rilevanza dei profili di evidenza esterna, anche formale, della professione forense (come, in primis, l'iscrizione all'albo), che ulteriormente appaiono escludere quella impossibilità di verifica di cui si è detto (in termini, Cass. civ. sez. VI, ord., 3 novembre 2022 n. 32424).
In definitiva, ad avviso del Collegio, l' era ben in grado di accertare il proprio credito Pt_1
sulla base della sola dichiarazione fiscale, anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR.
Deve, pertanto, ribadirsi, in conformità alla sentenza di primo grado, che, non operando alcuna sospensione della prescrizione e non avendo efficacia interruttiva la presentazione della dichiarazione fiscale, il credito vantato dall' nei confronti dell'odierna Pt_2
appellata per gli anni in contestazione (2009; 2011; 2012) si è estinto per prescrizione prima della notifica dell'atto interruttivo.
4.- Riguardo alle sanzioni in maggiorazione ai contributi dovuti per l'anno 2010, il gravame sollevato dall' va rigettato alla luce della sentenza del 22.4.2022 n. 104 Pt_2
con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella l. 15 luglio 2011 n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 l. 20 settembre 1980 n. 576 (riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla gestione separata costituita presso l' , siano esonerati dal Pt_1
pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Il Giudice rimettente denunciava contrasto della disposizione in esame con l'art. 3 Cost. sul rilievo che inizialmente si era affermata, nella giurisprudenza di legittimità (sentenze del 2007/2008), un'interpretazione restrittiva della disposizione successivamente oggetto
7 di interpretazione autentica (l'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995), nel senso che il suo ambito soggettivo di applicazione sarebbe stato limitato ai professionisti esercenti attività per le quali non era prevista l'iscrizione in albi professionali.
In seguito all'introduzione, nel 2011, della censurata disposizione di interpretazione autentica (che, secondo il giudice rimettente, aveva in realtà portata innovativa con effetto retroattivo), l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è mutato, così estendendosi l'obbligo di iscrizione nella gestione separata anche ai lavoratori autonomi iscritti agli albi professionali, ma non iscritti alla relativa cassa previdenziale.
L'art. 18, 12° comma, D.L. n. 98 del 2011 come convertito, secondo l'interpretazione di questa giurisprudenza di legittimità a far tempo dal 2017, avrebbe quindi innovato nell'ordinamento giuridico con effetto retroattivo, ribaltando la precedente interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, così ledendo il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche.
I professionisti in regola con il versamento del contributo integrativo, infatti, facendo affidamento sull'interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della disposizione interpretativa, avrebbero maturato la legittima convinzione di non dovere iscriversi alla gestione separata, orientando in conseguenza le loro scelte in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell'attività professionale e alla decisione se esercitare, o meno, la facoltà di iscriversi alla cassa categoriale.
Introducendo retroattivamente una disposizione innovativa con l'effetto di neutralizzare e ribaltare una precedente regola, inoltre, il legislatore sarebbe indebitamente intervenuto nel contenzioso in atto tra l' e i professionisti, alterando, in violazione del principio Pt_1
del giusto processo, la «parità delle armi» tra le parti, con conseguente violazione — secondo il giudice rimettente — dell'art. 6 Cedu, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, 1° comma, Cost.
I Giudici delle leggi, quindi, hanno ricordato come inizialmente la Corte di cassazione, in alcune pronunce precedenti alla censurata disposizione di interpretazione autentica (Cass.
19 giugno 2006, n. 14069; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3622; Cass. 22 maggio 2008, n.
13218), pur rese con riferimento all'ipotesi dell'esercizio di attività di lavoro autonomo in assenza dell'obbligo di iscrizione ad albi o elenchi abilitanti, è apparsa univocamente orientata ad affermare un'interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del
1995, secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla gestione separata non avrebbe trovato applicazione nel caso di attività professionale forense, sussistendo già una specifica cassa di previdenza con una relativa regolamentazione speciale dell'obbligo di iscrizione e di
8 pagamento dei contributi.
L'affidamento in questa interpretazione trovava, quindi, l'avallo della giurisprudenza di legittimità e, in ragione di ciò, assumeva una connotazione più pregnante, raggiungendo un livello di maggiore significatività, di cui il legislatore non poteva non tener conto nel momento in cui ha introdotto la disposizione di interpretazione autentica in esame.
Prima di quest'ultima, il comportamento dell'avvocato con un reddito (o un volume d'affari) «sottosoglia», che ometteva di iscriversi alla gestione separata e che poi sarebbe risultato essere «inadempiente» per effetto della disposizione di interpretazione autentica censurata, trovava però una scusante proprio nei primi arresti della giurisprudenza di legittimità, maturati peraltro in un contesto in cui il regime previdenziale di categoria, centrato sulla regolamentazione della cassa di previdenza forense, aveva carattere di specialità.
Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l'art. 18, 12° comma, d.l. n. 98 del 2011, come convertito, un precetto normativo che la disposizione interpretata era fin dall'inizio idonea ad esprimere, avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione;
ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell'ordinamento previdenziale.
Infatti, in generale l'art. 116, 15° comma, l. 23 dicembre 2000 n. 388, recante
«disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ha prescritto che, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi, gli enti previdenziali (innanzi tutto, l' , sulla base di apposite direttive emanate dal Pt_1
ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili, tra l'altro, «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi
o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali».
Nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari)
«sottosoglia», prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, 1° comma, Cost.).
Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale
9 giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem della norma censurata è stata, quindi, operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla gestione separata Pt_1
relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è apparsa soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
5.- Per l'insieme delle ragioni che precedono, l'appello va integralmente rigettato.
Nulla deve disporsi sulle spese nei confronti dell'appellata rimasta CP_2
contumace; il rilievo della mancanza di censure rispetto al capo di sentenza che dichiarava il difetto di legittimazione passiva di induce, invece, a compensare integralmente CP_6 nei confronti di quest'ultima le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del grado nei confronti di CP_6
3) nulla sulle spese nei confronti dell'appellata contumace. CP_2
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 2.10.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Carmen Lombardi
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