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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/07/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1906/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1906/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Incutti, presso il cui studio in Cosenza alla Via Nicola Serra n. 62 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice - contro
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via di Selva CP C.F._2
Candida n. 23 presso lo studio dell'Avv. Laura Solimei che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuto – avente ad oggetto: restituzione somme - azione di arricchimento senza causa.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Cosenza, chiedendo, in via principale, che fosse accertato che la stessa aveva dato in CP prestito al convenuto la somma di Euro 150.000,00, a mezzo di n. 3 bonifici effettuati in data
12.09.2013 e 14.10.2013 e, per l'effetto, che il convenuto fosse condannato alla restituzione della suddetta somma, in favore dell'attrice, oltre interessi legali. In via subordinata chiedeva la condanna del convenuto, per gli stessi motivi, ad indennizzare l'attrice della predetta somma di Euro 150.000,00, ex art. 2041 c.c., oltre interessi legali.
pagina 1 di 11 A fondamento della domanda, deduceva che era titolare di un conto corrente bancario n. 000000002177
(IBAN IT 56 E 03967 16201 000000002177) acceso presso la UBI-BANCA CARIME Filiale di
Cosenza, sul quale erano depositate somme pervenute all'attrice per successione legittima del padre
, deceduto a Dipignano (CS) il 17.8.2012; che, in data 12.09.2013, aveva effettuato, Persona_1 dal suindicato conto corrente, un bonifico ordinario dell'importo di €. 50.000,00 e un bonifico ordinario dell'importo di €. 50.000,00, nonché, in data 14.10.2013, un altro bonifico ordinario dell'importo di
€.50.000,00, in favore del beneficiario , accreditati sul conto corrente allo stesso CP intestato avente il seguente IBAN [...], come documentato dagli estratti conto del conto corrente bancario n. 000000002177 intestato alla e dai resoconti dei bonifici Pt_1 in partenza dal medesimo conto;
che la suindicata complessiva somma di €. 150.000,00 bonificata in favore di costituiva un prestito che l'attrice aveva concesso, su richiesta del convenuto e CP con promessa di restituzione, volendo egli effettuare degli investimenti;
che, negli anni successivi,
, a seguito delle sue richieste di restituzione del prestito, l'aveva più volte rassicurata che CP vi avrebbe provveduto, rimanendo, tuttavia, inadempiente, anche di fronte alle domande restitutorie formulate sia verbalmente che con missiva del 4 novembre 2019 e pec del 21.11.2019, nonché con racc.a.r. del 6.10.2021 ricevuta da il successivo 20.10.2021, nella quale veniva CP_2 specificamente richiesta la restituzione dell'importo di €. 150.000,00, oltre interessi, relativa al prestito dalla stessa concesso;
che l'odierno convenuto, ancora oggi, stava trattenendo indebitamente la suindicata somma di spettanza di nella consapevolezza dell'esistenza di Parte_1 un'obbligazione restitutoria a suo carico e dell'ingiustizia della sua condotta;
che, laddove la fattispecie non fosse annoverabile nell'alveo dell'azione restitutoria, poteva, comunque, trovare applicazione, in via residuale, anche la fattispecie di cui all'art.2041 c.c. atteso che lo si era ingiustificatamente CP arricchito in danno di la quale stava subendo una ingiusta ed inammissibile Parte_1 diminuzione patrimoniale in ragione dell'incontestato trasferimento di somme in favore del convenuto.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale CP_2 del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 18 e 20 cpc, in riferimento al foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazioni;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che le somme di cui ai tre bonifici risalenti all'anno 2013 non costituivano un prestito, sicchè il convenuto non aveva mai assunto nessuna obbligazione restitutoria nei confronti dell'attrice; che, al contrario, si trattava di somme versate da Parte_1
“spontaneamente” e nell'ambito di un rapporto affettivo e di convivenza esistente tra le parti, volendo la stessa erogare un contributo per le iniziative e attività del convenuto e costituendo ciò espressione di solidarietà, vicinanza e collaborazione tra due persone unite da legame stabile e duraturo;
che, pertanto, pagina 2 di 11 doveva escludersi il diritto del convivente alla restituzione delle attribuzioni patrimoniali eseguite nel corso della convivenza more uxorio, come nel caso di specie, in funzione dei doveri di carattere morale e sociale, nonché di mutua assistenza e collaborazione che caratterizzano questi rapporti;
che nel 2008, le parti avevano iniziato la loro convivenza more uxorio, andando ad abitare nell'appartamento sito in
Roma, via Enrico Bondi 167, posto a disposizione gratuitamente dal padre del convenuto, che aveva provveduto anche al pagamento delle utenze;
che nel 2016 le parti contraevano matrimonio, in regime di comunione legale dei beni, continuando ad abitare nel suddetto appartamento di via Enrico Bondi
167 in Roma, per poi trasferirsi dal febbraio 2018 in altro appartamento, sempre in Roma, in via
Giuseppe Veronesi 57 e che, sorte alcune incomprensioni, a fine 2019, le parti, assistiti dai rispettivi avvocati, decidevano di separarsi consensualmente;
che, nel 2021, i coniugi raggiungevano accordo per lo scioglimento del matrimonio, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, nel quale gli stessi stabilivano che ognuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento, essendo gli stessi autonomi economicamente, senza fare alcun riferimento alla pretesa restituzione delle somme oggetto dei tre bonifici sopra indicati;
che, anche rispetto alla domanda subordinata, in relazione alle dazioni di denaro eseguite spontaneamente nell'ambito di una stabile e duratura convivenza more uxorio, in funzione di mutua assistenza, collaborazione, solidarietà e dei doveri di carattere morale e sociale scaturenti da tali rapporti, non sussisteva il requisito della mancanza di una giusta causa previsto dall'art. 2041 c.c. invocato da controparte;
che, infine, in ordine alle operazioni ed agli investimenti eseguiti dal convenuto con e la società iniziati con l'acquisto da Parte_2 Parte_3 parte del convenuto di quote pari al 20% di tale società, lo si era trovato ad eseguire ripetuti CP versamenti quale finanziamento socio, nel tentativo di risollevare le sorti della società, anche mediante erogazione di somme da parte dei suoi genitori e costituzione di garanzia fideiussoria, da parte della madre , in relazione ad un finanziamento bancario, con offerta a garanzia ipotecaria Parte_4 di un proprio immobile e con successiva estinzione del predetto finanziamento bancario, mediante versamento della somma di Euro 110.000,00; che, peraltro, aveva avanzato la sua Parte_1 pretesa restitutoria, per il tramite del proprio legale, solo in epoca successiva al suo allontanamento dalla casa coniugale (agosto 2019) ed alla separazione di fatto, ossia a distanza di anni dall'esecuzione dei predetti bonifici.
Concludeva chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta dall'attrice.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale.
Sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 15.4.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti pagina 3 di 11 mediante note scritte, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Cosenza, in favore di quello di Roma, sollevata dal convenuto.
In merito, si osserva che l'attrice ha proposto, in via principale, una domanda di restituzione della somma di € 150.000,00, sul presupposto che la stessa fosse stata concessa in prestito al convenuto e che questi, nonostante le richieste formulate, non avesse provveduto alla relativa CP restituzione.
In materia, come ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti
l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia
"portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa” (cfr. Cass. Civ., n. 4792 del 23.2.2021).
Nella fattispecie in esame, la domanda restitutoria proposta dall'attrice ha ad oggetto la somma determinata e liquida di € 150.000,00, specificamente determinata nel suo ammontare, in quanto riveniente dai 3 bonifici bancari, di €. 50.000,00 cadauno, effettuati da in favore di Parte_1
, in data 12.9.2013 e 14.10.2013, come documentati in atti. CP
Consegue che il credito azionato è determinato, in misura precisa, nel suo ammontare e dotato dei caratteri di liquidità, così da giustificare l'applicazione del foro facoltativo della residenza del creditore previsto dall'art.1182 3° comma c.c..
Ciò posto, dall'esame del certificato storico di residenza dell'attrice rilasciato dal Comune di Cosenza
(cfr. doc. allegato alle note depositate il 5.10.2022) risulta che sia stata residente in Parte_1
Cosenza al Viale Della Repubblica n. 72 dall'anno 1982 e sino al settembre 2015 e che, dal settembre
2019, la stessa sia nuovamente residente in [...]al medesimo indirizzo. Inoltre, dalle copie dei tre bonifici allegati al fascicolo di parte attrice risulta che le somme corrisposte da fossero Parte_1 depositate su un proprio conto corrente acceso presso la UBI – Banca Carime filiale di Cosenza Ag. 2
Corso Mazzini e che l'indirizzo dell'ordinante (appunto, sia stato indicato in Cosenza, Parte_1
Viale Della Repubblica.
pagina 4 di 11 Appare, quindi, ravvisabile la competenza territoriale del Tribunale adito dall'attrice, in conformità ai criteri previsti dalla legge per le cause relative ai diritti di obbligazione e, in particolare, a quello facoltativo di cui all'art. 1182 terzo comma c.c..
Passando all'esame del merito, l'attrice ha proposto una domanda diretta a conseguire la restituzione dell'importo di € 150.000,00, erogato in forza di tre bonifici (in data 12.9.2013 e 14.10.2013) in favore di , assumendone la natura di prestito suscettibile di restituzione ovvero, in via CP subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., trattandosi di somme di cui il convenuto si sarebbe ingiustamente arricchito in danno dell'attrice.
Lo , da parte sua, ha contestato entrambe le domande attoree, rilevando che le somme in CP questione non sarebbero state elargite sotto forma di “prestito”, né che le parti avessero concordato alcuna forma di restituzione, ma che le stesso fossero state versate da Parte_1
“spontaneamente” e nell'ambito di un rapporto affettivo e di convivenza esistente tra le parti ed iniziato nel 2008, quale contributo per le iniziative e le attività dallo stesso intraprese e come espressione di solidarietà e collaborazione tra due persone unite da legame stabile e duraturo, in adempimento di doveri di carattere morale e sociale.
La giurisprudenza di legittimità si è, in diverse occasioni, pronunciata sulla natura delle attribuzioni finanziarie effettuate a favore del convivente "more uxorio", sulla qualificabilità delle stesse in termini di adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c. e sull'esperibilità dell'azione generale di arricchimento, ex art. 2041 c.c..
In particolare, va premesso che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
Inoltre, la nozione di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., va intesa, indifferentemente, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quanto in un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica;
correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazioni di un'entità pecuniaria, quanto in attività o prestazioni di cui si avvantaggia l'arricchito. Infine, l'indennizzo, previsto dall'art. 2041 c.c., è finalizzato a reintegrare il patrimonio del depauperato, ragion per cui esso va commisurato all'arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato un quid monetario nei limiti dello stesso arricchimento (perché, altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso).
Orbene - con specifico riferimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio - secondo l'orientamento consolidato della Corte di pagina 5 di 11 legittimità, la sussistenza dell'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (tra le altre Cass.
19578/2016).
Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr. Cass. 16864/2023) che le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia configurano l'adempimento di un' obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens.
In particolare, i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, in quanto si tratti di adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione.
Tuttavia, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, (cfr. Cass. n. 14732/2018, n. 11303/2020) è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (cfr. da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 28 del 02/01/2025;
Sez. 3, Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025).
La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del «solvens». L'indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lo stabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza e della proporzionalità si risolve in accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e pagina 6 di 11 immune da vizi logici e da errori di diritto (cfr. Cass. 3173/2003; Cass. 14732/2018; Cass.
18721/2021).
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e avuto riguardo alla concreta fattispecie in esame, si osserva quanto segue.
Risulta pacifico tra le parti, oltre che documentalmente riscontrato, che abbia erogato, Parte_1 in favore di , la somma complessiva di€ 150.000,00, in forza di tre bonifici (due eseguiti CP in data 12.9.2013, dell'importo di € 50.000,00 ciascuno ed il terzo, in data 14.10.2013, dell'importo di
€ 50.000,00), mediante somme depositate sul proprio conto corrente bancario n. 000000002177 acceso presso la UBI-BANCA CARIME Filiale di Cosenza – pervenute all'attrice per successione legittima del padre - ed accreditate sul conto corrente intestato al convenuto, con indicazione Persona_1 della causale “Investimenti”.
Dall'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio mediante l'escussione dei testimoni, è emerso che, all'epoca in cui sono stati eseguiti i bonifici in oggetto, le parti avessero intrapreso una convivenza more uxorio, pur non potendosi ritenere che la stessa fosse iniziata sin dal 2008, secondo quanto prospettato dal convenuto.
In particolare, infatti, il teste ha riferito che e si Testimone_1 CP Parte_1 siano conosciuti il 03/10/2006, in occasione della festa del suo compleanno, e che abbiano iniziato un rapporto di frequentazione, aggiungendo che, in quel periodo, era una studentessa universitaria e che, insieme a e ad altre tre ragazze, abbiano condotto in locazione per motivi di studio un Parte_1 appartamento sito in Roma alla Via Poggidoro nr. 52, dal 2008 fino al 2012.
Risulta versato nel fascicolo di parte attrice il contratto di locazione dell'immobile sottoscritto da
(quale locatrice) e da e (quali conduttrici) per la Controparte_3 Testimone_1 Parte_1 durata di un anno, dal 18.5.2010 al 18.5.2011.
La ha aggiunto che nel periodo in cui hanno convissuto nell'appartamento Tes_1 Parte_1 di Via Poggidoro, vivesse stabilmente all'interno di questo immobile e che, saltuariamente, andasse a dormire a casa del fidanzato e che, nel mese di giugno 2012, entrambe abbiano intrapreso una CP convivenza con i rispettivi compagni, specificando che e siano andati a convivere in un Pt_1 CP vecchio appartamento di proprietà della nonna di CP
La circostanza che la stabile convivenza tra le odierne parti abbia avuto inizio non prima del 2011 è desumibile anche da quanto riferito dal teste (cugina di primo grado del convenuto) Testimone_2 che ha dichiarato di non potere riferire nulla di preciso in merito all'inizio della relazione sentimentale tra e , ma che “sicuramente dal 2011 ma forse già dall'anno precedente, CP Parte_1
e vivevano in un appartamento sito in Roma alla Via E. Bondi nr. 167 CP Parte_1
pagina 7 di 11 posto al piano 2 dello stabile all'interno del quale io vivevo con mio marito in un appartamento posto al 3 piano”.
In senso contrario, appaiono poco attendibili le dichiarazioni rese dai testi e Parte_4 CP
(genitori del convenuto) che hanno datato sin dall'ottobre 2008 l'inizio della convivenza del
[...] figlio con in un appartamento sito in Roma in Via E. Bondi nr. 167, aggiungendo che Parte_1 gli stessi si recassero spesso a pranzo o a cena a casa loro, anche perché abitavano in un appartamento sito sullo stesso pianerottolo.
Una simile ricostruzione appare inverosimile, sia tenuto conto delle risultanze delle deposizioni dei testi e sia in ragione dell'esistenza del rapporto di locazione dell'immobile Tes_1 Testimone_2 sito in Roma alla Via Poggidoro nr. 52, quantomeno fino al 18.5.2011, da parte della quale Pt_1 studentessa universitaria.
Inoltre, la stessa ha riferito di non essere a conoscenza che il figlio fosse socio della Parte_4 né ha confermato la circostanza di avere visitato un cantiere in Roma Via Parte_3
Locena, ove erano in costruzione alcuni fabbricati della predetta società, in contrasto con le diverse dichiarazioni rese dal marito il quale ha confermato che il figlio fosse diventato socio di CP_4 tre società e che tra i progetti vi era quello di costruire 4 villette fuori Roma e che, in un paio di occasioni, abbia portato entrambi i genitori presso un cantiere sito in Roma Via Locena per CP mostrare loro alcuni fabbricati in costruzione che stava realizzando la Parte_3
Si aggiunga che dalla stessa prospettazione dei fatti offerta dal convenuto è risultato che egli stesso abbia acquistato quote pari al 20% della società che abbia eseguito ripetuti Parte_3 versamenti in forma di “finanziamento socio”, nel tentativo di risollevare le sorti della società, anche mediante erogazione di somme da parte dei suoi genitori e costituzione di garanzia fideiussoria, da parte della madre , in relazione ad un finanziamento bancario, con offerta a garanzia Parte_4 ipotecaria di un proprio immobile e con successiva estinzione del predetto finanziamento bancario, mediante versamento della somma di Euro 110.000,00.
Ciò posto, sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria documentale ed orale svolta in giudizio, pur volendo ritenere che, all'epoca dell'erogazione dei tre bonifici (settembre ed ottobre 2013), Pt_1
e avessero iniziato un rapporto di convivenza more uxorio da circa uno o due
[...] CP anni, il versamento della somma complessiva di € 150.000,00, peraltro in un ristretto arco temporale
(due bonifici a settembre 2013 ed uno ad ottobre dello stesso anno), da parte di non Parte_1 può certamente ricondursi nell'alveo dell'adempimento di un dovere morale e sociale, in quanto eseguito con spirito solidaristico e quale forma di collaborazione nell'ambito di un rapporto stabile e duraturo, in quanto privo dei necessari caratteri di proporzionalità ed adeguatezza rispetto all'entità del pagina 8 di 11 patrimonio e alle condizioni sociali del “solvens” e non preordinato a garantire il soddisfacimento di esigenze familiari.
Al riguardo, infatti, assumono rilievo le circostanze per cui, a quella data, era ancora Parte_1 una studentessa universitaria priva di reddito autonomo, tanto che le somme oggetto dei versamenti in questione erano alla stessa pervenute dall'eredità del defunto padre. Inoltre, all'epoca , CP essendo divenuto socio della e nel tentativo di risollevare le sorti della Parte_3 società, anche al fine di portare a termine il progetto di costruzione di alcune villette fuori Roma, ha effettuato cospicui investimenti nella predetta società, anche mediante elargizioni di denaro da parte dei genitori.
Appare, quindi, verosimile che anche le somme erogate da in forza dei tre bonifici Parte_1 fossero destinate - come conferma anche la causale degli stessi: “Investimenti” – a finanziare le attività della società di cui era socio, in tal modo confermandosi l'estraneità delle suddette CP attribuzioni economiche a soddisfare esigenze familiari correlate al rapporto di convivenza in corso tra le parti.
Né, d'altra parte, il convenuto ha prospettato una diversa utilizzazione delle somme versate dalla ed accreditate sul conto corrente a lui stesso intestato. Pt_1
Inoltre, dall'esame della visura camerale della risulta che lo sia Parte_3 CP divenuto socio proprio in data 12-18.9.2013, ossia contestualmente all'esecuzione dei primi due bonifici da parte dell'attrice.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, deve ritenersi che l'attrice abbia dimostrato che i versamenti della somma complessiva di € 150.000,00, mediante tre bonifici eseguiti nell'arco di un mese, in favore di non siano riconducibili all'adempimento di un'obbligazione naturale, in funzione di CP collaborazione e solidarietà per il soddisfacimento di esigenze connesse al rapporto di convivenza in atto, bensì ad attribuzioni patrimoniali in forma di prestito, erogato in favore del convenuto, per fornirgli la liquidità necessaria ad acquisire le quote della ed a portare avanti Parte_3 investimenti connessi alla realizzazione di alcuni immobili da parte della società, in esecuzione di progetti imprenditoriali riferibili alla sola persona dello . CP
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - pagina 9 di 11 non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova. (cfr. Cass. Civ., n. 24328 del 16.10.2017; cfr. anche, di recente Cass. Civ., n. 35959 del 22.11.2021: “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale”).
Inoltre, la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione: cfr. Cass
Sez. 2 , Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; in senso analogo, Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021: “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens”).
Nella fattispecie in esame, escluso il carattere di obbligazione naturale delle elargizioni finanziarie attuate da le stesse appaiono configurabili quale prestito dalla stessa concesso a Parte_1
al fine di consentirgli l'investimento nella società e nei progetti di costruzione di CP
pagina 10 di 11 immobili in atto, con conseguente diritto dell'attrice a conseguirne la restituzione, non avendo, peraltro, il convenuto dedotto alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta.
La mancanza di una causa che legittimi a conservare la disponibilità delle somme CP erogate da implica, quindi, il diritto di quest'ultima a conseguirne la restituzione, e Parte_1 tanto sia che si voglia considerare l'erogazione patrimoniale in termini di prestito, sia che si invochi l'azione subordinata di arricchimento senza causa, ravvisandosi sia un incremento patrimoniale del convenuto sia il correlativo depauperamento dell'attrice che si è privata di una considerevole somma di denaro senza ricevere alcun concreto vantaggio.
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, va pronunciata la condanna di alla restituzione, in favore di della somma di € 150.000,00, oltre CP Parte_1 interessi, al tasso legale, dalla data di costituzione in mora (cfr. richiesta con raccomandata a.r. ricevuta il 20.10.2021) fino al soddisfo.
Le spese lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
Giustizia n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna alla CP restituzione, in favore di della somma di € 150.000,00, oltre interessi, al tasso Parte_1 legale, dalla data di costituzione in mora (cfr. richiesta con raccomandata a.r. ricevuta il
20.10.2021) fino al soddisfo;
2) condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in € CP
786,00 per esborsi ed € 7.052,00 compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Cosenza, 21.7.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1906/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Incutti, presso il cui studio in Cosenza alla Via Nicola Serra n. 62 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice - contro
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, via di Selva CP C.F._2
Candida n. 23 presso lo studio dell'Avv. Laura Solimei che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuto – avente ad oggetto: restituzione somme - azione di arricchimento senza causa.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Cosenza, chiedendo, in via principale, che fosse accertato che la stessa aveva dato in CP prestito al convenuto la somma di Euro 150.000,00, a mezzo di n. 3 bonifici effettuati in data
12.09.2013 e 14.10.2013 e, per l'effetto, che il convenuto fosse condannato alla restituzione della suddetta somma, in favore dell'attrice, oltre interessi legali. In via subordinata chiedeva la condanna del convenuto, per gli stessi motivi, ad indennizzare l'attrice della predetta somma di Euro 150.000,00, ex art. 2041 c.c., oltre interessi legali.
pagina 1 di 11 A fondamento della domanda, deduceva che era titolare di un conto corrente bancario n. 000000002177
(IBAN IT 56 E 03967 16201 000000002177) acceso presso la UBI-BANCA CARIME Filiale di
Cosenza, sul quale erano depositate somme pervenute all'attrice per successione legittima del padre
, deceduto a Dipignano (CS) il 17.8.2012; che, in data 12.09.2013, aveva effettuato, Persona_1 dal suindicato conto corrente, un bonifico ordinario dell'importo di €. 50.000,00 e un bonifico ordinario dell'importo di €. 50.000,00, nonché, in data 14.10.2013, un altro bonifico ordinario dell'importo di
€.50.000,00, in favore del beneficiario , accreditati sul conto corrente allo stesso CP intestato avente il seguente IBAN [...], come documentato dagli estratti conto del conto corrente bancario n. 000000002177 intestato alla e dai resoconti dei bonifici Pt_1 in partenza dal medesimo conto;
che la suindicata complessiva somma di €. 150.000,00 bonificata in favore di costituiva un prestito che l'attrice aveva concesso, su richiesta del convenuto e CP con promessa di restituzione, volendo egli effettuare degli investimenti;
che, negli anni successivi,
, a seguito delle sue richieste di restituzione del prestito, l'aveva più volte rassicurata che CP vi avrebbe provveduto, rimanendo, tuttavia, inadempiente, anche di fronte alle domande restitutorie formulate sia verbalmente che con missiva del 4 novembre 2019 e pec del 21.11.2019, nonché con racc.a.r. del 6.10.2021 ricevuta da il successivo 20.10.2021, nella quale veniva CP_2 specificamente richiesta la restituzione dell'importo di €. 150.000,00, oltre interessi, relativa al prestito dalla stessa concesso;
che l'odierno convenuto, ancora oggi, stava trattenendo indebitamente la suindicata somma di spettanza di nella consapevolezza dell'esistenza di Parte_1 un'obbligazione restitutoria a suo carico e dell'ingiustizia della sua condotta;
che, laddove la fattispecie non fosse annoverabile nell'alveo dell'azione restitutoria, poteva, comunque, trovare applicazione, in via residuale, anche la fattispecie di cui all'art.2041 c.c. atteso che lo si era ingiustificatamente CP arricchito in danno di la quale stava subendo una ingiusta ed inammissibile Parte_1 diminuzione patrimoniale in ragione dell'incontestato trasferimento di somme in favore del convenuto.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale CP_2 del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 18 e 20 cpc, in riferimento al foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazioni;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che le somme di cui ai tre bonifici risalenti all'anno 2013 non costituivano un prestito, sicchè il convenuto non aveva mai assunto nessuna obbligazione restitutoria nei confronti dell'attrice; che, al contrario, si trattava di somme versate da Parte_1
“spontaneamente” e nell'ambito di un rapporto affettivo e di convivenza esistente tra le parti, volendo la stessa erogare un contributo per le iniziative e attività del convenuto e costituendo ciò espressione di solidarietà, vicinanza e collaborazione tra due persone unite da legame stabile e duraturo;
che, pertanto, pagina 2 di 11 doveva escludersi il diritto del convivente alla restituzione delle attribuzioni patrimoniali eseguite nel corso della convivenza more uxorio, come nel caso di specie, in funzione dei doveri di carattere morale e sociale, nonché di mutua assistenza e collaborazione che caratterizzano questi rapporti;
che nel 2008, le parti avevano iniziato la loro convivenza more uxorio, andando ad abitare nell'appartamento sito in
Roma, via Enrico Bondi 167, posto a disposizione gratuitamente dal padre del convenuto, che aveva provveduto anche al pagamento delle utenze;
che nel 2016 le parti contraevano matrimonio, in regime di comunione legale dei beni, continuando ad abitare nel suddetto appartamento di via Enrico Bondi
167 in Roma, per poi trasferirsi dal febbraio 2018 in altro appartamento, sempre in Roma, in via
Giuseppe Veronesi 57 e che, sorte alcune incomprensioni, a fine 2019, le parti, assistiti dai rispettivi avvocati, decidevano di separarsi consensualmente;
che, nel 2021, i coniugi raggiungevano accordo per lo scioglimento del matrimonio, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, nel quale gli stessi stabilivano che ognuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento, essendo gli stessi autonomi economicamente, senza fare alcun riferimento alla pretesa restituzione delle somme oggetto dei tre bonifici sopra indicati;
che, anche rispetto alla domanda subordinata, in relazione alle dazioni di denaro eseguite spontaneamente nell'ambito di una stabile e duratura convivenza more uxorio, in funzione di mutua assistenza, collaborazione, solidarietà e dei doveri di carattere morale e sociale scaturenti da tali rapporti, non sussisteva il requisito della mancanza di una giusta causa previsto dall'art. 2041 c.c. invocato da controparte;
che, infine, in ordine alle operazioni ed agli investimenti eseguiti dal convenuto con e la società iniziati con l'acquisto da Parte_2 Parte_3 parte del convenuto di quote pari al 20% di tale società, lo si era trovato ad eseguire ripetuti CP versamenti quale finanziamento socio, nel tentativo di risollevare le sorti della società, anche mediante erogazione di somme da parte dei suoi genitori e costituzione di garanzia fideiussoria, da parte della madre , in relazione ad un finanziamento bancario, con offerta a garanzia ipotecaria Parte_4 di un proprio immobile e con successiva estinzione del predetto finanziamento bancario, mediante versamento della somma di Euro 110.000,00; che, peraltro, aveva avanzato la sua Parte_1 pretesa restitutoria, per il tramite del proprio legale, solo in epoca successiva al suo allontanamento dalla casa coniugale (agosto 2019) ed alla separazione di fatto, ossia a distanza di anni dall'esecuzione dei predetti bonifici.
Concludeva chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta dall'attrice.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova testimoniale.
Sostituita l'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 15.4.2025, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti pagina 3 di 11 mediante note scritte, la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
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Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Cosenza, in favore di quello di Roma, sollevata dal convenuto.
In merito, si osserva che l'attrice ha proposto, in via principale, una domanda di restituzione della somma di € 150.000,00, sul presupposto che la stessa fosse stata concessa in prestito al convenuto e che questi, nonostante le richieste formulate, non avesse provveduto alla relativa CP restituzione.
In materia, come ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente "ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti
l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia
"portabile", la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c., senza nessuna incidenza sul merito della causa” (cfr. Cass. Civ., n. 4792 del 23.2.2021).
Nella fattispecie in esame, la domanda restitutoria proposta dall'attrice ha ad oggetto la somma determinata e liquida di € 150.000,00, specificamente determinata nel suo ammontare, in quanto riveniente dai 3 bonifici bancari, di €. 50.000,00 cadauno, effettuati da in favore di Parte_1
, in data 12.9.2013 e 14.10.2013, come documentati in atti. CP
Consegue che il credito azionato è determinato, in misura precisa, nel suo ammontare e dotato dei caratteri di liquidità, così da giustificare l'applicazione del foro facoltativo della residenza del creditore previsto dall'art.1182 3° comma c.c..
Ciò posto, dall'esame del certificato storico di residenza dell'attrice rilasciato dal Comune di Cosenza
(cfr. doc. allegato alle note depositate il 5.10.2022) risulta che sia stata residente in Parte_1
Cosenza al Viale Della Repubblica n. 72 dall'anno 1982 e sino al settembre 2015 e che, dal settembre
2019, la stessa sia nuovamente residente in [...]al medesimo indirizzo. Inoltre, dalle copie dei tre bonifici allegati al fascicolo di parte attrice risulta che le somme corrisposte da fossero Parte_1 depositate su un proprio conto corrente acceso presso la UBI – Banca Carime filiale di Cosenza Ag. 2
Corso Mazzini e che l'indirizzo dell'ordinante (appunto, sia stato indicato in Cosenza, Parte_1
Viale Della Repubblica.
pagina 4 di 11 Appare, quindi, ravvisabile la competenza territoriale del Tribunale adito dall'attrice, in conformità ai criteri previsti dalla legge per le cause relative ai diritti di obbligazione e, in particolare, a quello facoltativo di cui all'art. 1182 terzo comma c.c..
Passando all'esame del merito, l'attrice ha proposto una domanda diretta a conseguire la restituzione dell'importo di € 150.000,00, erogato in forza di tre bonifici (in data 12.9.2013 e 14.10.2013) in favore di , assumendone la natura di prestito suscettibile di restituzione ovvero, in via CP subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., trattandosi di somme di cui il convenuto si sarebbe ingiustamente arricchito in danno dell'attrice.
Lo , da parte sua, ha contestato entrambe le domande attoree, rilevando che le somme in CP questione non sarebbero state elargite sotto forma di “prestito”, né che le parti avessero concordato alcuna forma di restituzione, ma che le stesso fossero state versate da Parte_1
“spontaneamente” e nell'ambito di un rapporto affettivo e di convivenza esistente tra le parti ed iniziato nel 2008, quale contributo per le iniziative e le attività dallo stesso intraprese e come espressione di solidarietà e collaborazione tra due persone unite da legame stabile e duraturo, in adempimento di doveri di carattere morale e sociale.
La giurisprudenza di legittimità si è, in diverse occasioni, pronunciata sulla natura delle attribuzioni finanziarie effettuate a favore del convivente "more uxorio", sulla qualificabilità delle stesse in termini di adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c. e sull'esperibilità dell'azione generale di arricchimento, ex art. 2041 c.c..
In particolare, va premesso che l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
Inoltre, la nozione di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., va intesa, indifferentemente, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quanto in un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica;
correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazioni di un'entità pecuniaria, quanto in attività o prestazioni di cui si avvantaggia l'arricchito. Infine, l'indennizzo, previsto dall'art. 2041 c.c., è finalizzato a reintegrare il patrimonio del depauperato, ragion per cui esso va commisurato all'arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato un quid monetario nei limiti dello stesso arricchimento (perché, altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso).
Orbene - con specifico riferimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio - secondo l'orientamento consolidato della Corte di pagina 5 di 11 legittimità, la sussistenza dell'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (tra le altre Cass.
19578/2016).
Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr. Cass. 16864/2023) che le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia configurano l'adempimento di un' obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens.
In particolare, i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, in quanto si tratti di adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione.
Tuttavia, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, (cfr. Cass. n. 14732/2018, n. 11303/2020) è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (cfr. da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 28 del 02/01/2025;
Sez. 3, Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025).
La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del «solvens». L'indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lo stabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza e della proporzionalità si risolve in accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e pagina 6 di 11 immune da vizi logici e da errori di diritto (cfr. Cass. 3173/2003; Cass. 14732/2018; Cass.
18721/2021).
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e avuto riguardo alla concreta fattispecie in esame, si osserva quanto segue.
Risulta pacifico tra le parti, oltre che documentalmente riscontrato, che abbia erogato, Parte_1 in favore di , la somma complessiva di€ 150.000,00, in forza di tre bonifici (due eseguiti CP in data 12.9.2013, dell'importo di € 50.000,00 ciascuno ed il terzo, in data 14.10.2013, dell'importo di
€ 50.000,00), mediante somme depositate sul proprio conto corrente bancario n. 000000002177 acceso presso la UBI-BANCA CARIME Filiale di Cosenza – pervenute all'attrice per successione legittima del padre - ed accreditate sul conto corrente intestato al convenuto, con indicazione Persona_1 della causale “Investimenti”.
Dall'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio mediante l'escussione dei testimoni, è emerso che, all'epoca in cui sono stati eseguiti i bonifici in oggetto, le parti avessero intrapreso una convivenza more uxorio, pur non potendosi ritenere che la stessa fosse iniziata sin dal 2008, secondo quanto prospettato dal convenuto.
In particolare, infatti, il teste ha riferito che e si Testimone_1 CP Parte_1 siano conosciuti il 03/10/2006, in occasione della festa del suo compleanno, e che abbiano iniziato un rapporto di frequentazione, aggiungendo che, in quel periodo, era una studentessa universitaria e che, insieme a e ad altre tre ragazze, abbiano condotto in locazione per motivi di studio un Parte_1 appartamento sito in Roma alla Via Poggidoro nr. 52, dal 2008 fino al 2012.
Risulta versato nel fascicolo di parte attrice il contratto di locazione dell'immobile sottoscritto da
(quale locatrice) e da e (quali conduttrici) per la Controparte_3 Testimone_1 Parte_1 durata di un anno, dal 18.5.2010 al 18.5.2011.
La ha aggiunto che nel periodo in cui hanno convissuto nell'appartamento Tes_1 Parte_1 di Via Poggidoro, vivesse stabilmente all'interno di questo immobile e che, saltuariamente, andasse a dormire a casa del fidanzato e che, nel mese di giugno 2012, entrambe abbiano intrapreso una CP convivenza con i rispettivi compagni, specificando che e siano andati a convivere in un Pt_1 CP vecchio appartamento di proprietà della nonna di CP
La circostanza che la stabile convivenza tra le odierne parti abbia avuto inizio non prima del 2011 è desumibile anche da quanto riferito dal teste (cugina di primo grado del convenuto) Testimone_2 che ha dichiarato di non potere riferire nulla di preciso in merito all'inizio della relazione sentimentale tra e , ma che “sicuramente dal 2011 ma forse già dall'anno precedente, CP Parte_1
e vivevano in un appartamento sito in Roma alla Via E. Bondi nr. 167 CP Parte_1
pagina 7 di 11 posto al piano 2 dello stabile all'interno del quale io vivevo con mio marito in un appartamento posto al 3 piano”.
In senso contrario, appaiono poco attendibili le dichiarazioni rese dai testi e Parte_4 CP
(genitori del convenuto) che hanno datato sin dall'ottobre 2008 l'inizio della convivenza del
[...] figlio con in un appartamento sito in Roma in Via E. Bondi nr. 167, aggiungendo che Parte_1 gli stessi si recassero spesso a pranzo o a cena a casa loro, anche perché abitavano in un appartamento sito sullo stesso pianerottolo.
Una simile ricostruzione appare inverosimile, sia tenuto conto delle risultanze delle deposizioni dei testi e sia in ragione dell'esistenza del rapporto di locazione dell'immobile Tes_1 Testimone_2 sito in Roma alla Via Poggidoro nr. 52, quantomeno fino al 18.5.2011, da parte della quale Pt_1 studentessa universitaria.
Inoltre, la stessa ha riferito di non essere a conoscenza che il figlio fosse socio della Parte_4 né ha confermato la circostanza di avere visitato un cantiere in Roma Via Parte_3
Locena, ove erano in costruzione alcuni fabbricati della predetta società, in contrasto con le diverse dichiarazioni rese dal marito il quale ha confermato che il figlio fosse diventato socio di CP_4 tre società e che tra i progetti vi era quello di costruire 4 villette fuori Roma e che, in un paio di occasioni, abbia portato entrambi i genitori presso un cantiere sito in Roma Via Locena per CP mostrare loro alcuni fabbricati in costruzione che stava realizzando la Parte_3
Si aggiunga che dalla stessa prospettazione dei fatti offerta dal convenuto è risultato che egli stesso abbia acquistato quote pari al 20% della società che abbia eseguito ripetuti Parte_3 versamenti in forma di “finanziamento socio”, nel tentativo di risollevare le sorti della società, anche mediante erogazione di somme da parte dei suoi genitori e costituzione di garanzia fideiussoria, da parte della madre , in relazione ad un finanziamento bancario, con offerta a garanzia Parte_4 ipotecaria di un proprio immobile e con successiva estinzione del predetto finanziamento bancario, mediante versamento della somma di Euro 110.000,00.
Ciò posto, sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria documentale ed orale svolta in giudizio, pur volendo ritenere che, all'epoca dell'erogazione dei tre bonifici (settembre ed ottobre 2013), Pt_1
e avessero iniziato un rapporto di convivenza more uxorio da circa uno o due
[...] CP anni, il versamento della somma complessiva di € 150.000,00, peraltro in un ristretto arco temporale
(due bonifici a settembre 2013 ed uno ad ottobre dello stesso anno), da parte di non Parte_1 può certamente ricondursi nell'alveo dell'adempimento di un dovere morale e sociale, in quanto eseguito con spirito solidaristico e quale forma di collaborazione nell'ambito di un rapporto stabile e duraturo, in quanto privo dei necessari caratteri di proporzionalità ed adeguatezza rispetto all'entità del pagina 8 di 11 patrimonio e alle condizioni sociali del “solvens” e non preordinato a garantire il soddisfacimento di esigenze familiari.
Al riguardo, infatti, assumono rilievo le circostanze per cui, a quella data, era ancora Parte_1 una studentessa universitaria priva di reddito autonomo, tanto che le somme oggetto dei versamenti in questione erano alla stessa pervenute dall'eredità del defunto padre. Inoltre, all'epoca , CP essendo divenuto socio della e nel tentativo di risollevare le sorti della Parte_3 società, anche al fine di portare a termine il progetto di costruzione di alcune villette fuori Roma, ha effettuato cospicui investimenti nella predetta società, anche mediante elargizioni di denaro da parte dei genitori.
Appare, quindi, verosimile che anche le somme erogate da in forza dei tre bonifici Parte_1 fossero destinate - come conferma anche la causale degli stessi: “Investimenti” – a finanziare le attività della società di cui era socio, in tal modo confermandosi l'estraneità delle suddette CP attribuzioni economiche a soddisfare esigenze familiari correlate al rapporto di convivenza in corso tra le parti.
Né, d'altra parte, il convenuto ha prospettato una diversa utilizzazione delle somme versate dalla ed accreditate sul conto corrente a lui stesso intestato. Pt_1
Inoltre, dall'esame della visura camerale della risulta che lo sia Parte_3 CP divenuto socio proprio in data 12-18.9.2013, ossia contestualmente all'esecuzione dei primi due bonifici da parte dell'attrice.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, deve ritenersi che l'attrice abbia dimostrato che i versamenti della somma complessiva di € 150.000,00, mediante tre bonifici eseguiti nell'arco di un mese, in favore di non siano riconducibili all'adempimento di un'obbligazione naturale, in funzione di CP collaborazione e solidarietà per il soddisfacimento di esigenze connesse al rapporto di convivenza in atto, bensì ad attribuzioni patrimoniali in forma di prestito, erogato in favore del convenuto, per fornirgli la liquidità necessaria ad acquisire le quote della ed a portare avanti Parte_3 investimenti connessi alla realizzazione di alcuni immobili da parte della società, in esecuzione di progetti imprenditoriali riferibili alla sola persona dello . CP
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - pagina 9 di 11 non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova. (cfr. Cass. Civ., n. 24328 del 16.10.2017; cfr. anche, di recente Cass. Civ., n. 35959 del 22.11.2021: “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale”).
Inoltre, la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione: cfr. Cass
Sez. 2 , Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; in senso analogo, Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021: “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens”).
Nella fattispecie in esame, escluso il carattere di obbligazione naturale delle elargizioni finanziarie attuate da le stesse appaiono configurabili quale prestito dalla stessa concesso a Parte_1
al fine di consentirgli l'investimento nella società e nei progetti di costruzione di CP
pagina 10 di 11 immobili in atto, con conseguente diritto dell'attrice a conseguirne la restituzione, non avendo, peraltro, il convenuto dedotto alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta.
La mancanza di una causa che legittimi a conservare la disponibilità delle somme CP erogate da implica, quindi, il diritto di quest'ultima a conseguirne la restituzione, e Parte_1 tanto sia che si voglia considerare l'erogazione patrimoniale in termini di prestito, sia che si invochi l'azione subordinata di arricchimento senza causa, ravvisandosi sia un incremento patrimoniale del convenuto sia il correlativo depauperamento dell'attrice che si è privata di una considerevole somma di denaro senza ricevere alcun concreto vantaggio.
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, va pronunciata la condanna di alla restituzione, in favore di della somma di € 150.000,00, oltre CP Parte_1 interessi, al tasso legale, dalla data di costituzione in mora (cfr. richiesta con raccomandata a.r. ricevuta il 20.10.2021) fino al soddisfo.
Le spese lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
Giustizia n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, condanna alla CP restituzione, in favore di della somma di € 150.000,00, oltre interessi, al tasso Parte_1 legale, dalla data di costituzione in mora (cfr. richiesta con raccomandata a.r. ricevuta il
20.10.2021) fino al soddisfo;
2) condanna alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in € CP
786,00 per esborsi ed € 7.052,00 compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Cosenza, 21.7.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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