Articolo 7 della Legge 9 febbraio 1979, n. 49
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 marzo 1979
Art. 7.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XII e XIII per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previste rispettivamente dagli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , non puo' essere assegnato agli organi centrali delle aziende stesse, eccezione fatta per gli uffici esecutivi centrali.
Entrata in vigore il 6 marzo 1979