Art. 7.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XII e XIII per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previste rispettivamente dagli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , non puo' essere assegnato agli organi centrali delle aziende stesse, eccezione fatta per gli uffici esecutivi centrali.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XII e XIII per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previste rispettivamente dagli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , non puo' essere assegnato agli organi centrali delle aziende stesse, eccezione fatta per gli uffici esecutivi centrali.