Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2016, n. 22042
CASS
Sentenza 31 ottobre 2016

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La legittima difesa, quale reazione difensiva ad un'altrui offesa, non può consistere nella divulgazione di notizie false sui prodotti e l'attività del concorrente e non esclude, quindi, la responsabilità civile per l'illecito concorrenziale previsto dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c.

L'estrinsecazione del pensiero che si realizza attraverso un'opera artistica o letteraria è diversa rispetto a quella che si compie tramite l'attività giornalistica: mentre quest'ultima, che trova il proprio fondamento nell'art. 21 Cost., svolge la funzione di offrire informazioni o notizie su fatti e vicende, anche se con l'aggiunta di valutazioni soggettive, l'opera letteraria, tutelata dagli artt. 9 e 33 Cost., si connota, invece, per l'affermazione di ideali e valori che l'autore intende trasmettere mediante un'attività di trasfigurazione creativa della realtà, pur quando faccia riferimento a vicende realmente accadute. Ne consegue che, a differenza dell'opera letteraria (la quale, non assume carattere diffamatorio per il solo fatto di essere inveritiera, perché compito dell'arte non è quello di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi), l'attività giornalistica, quale manifestazione del diritto di critica, pur esprimendosi in un giudizio o, più genericamente, in un'opinione - che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e, quindi, non può che essere soggettiva - è condizionata, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; e presuppone, quindi, da un lato, che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, e, dall'altro, che la narrazione, pur potendosi manifestare con l'uso di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito, avendo qualificato come artistica o letteraria un'opera che, per il suo contenuto sostanzialmente informativo, era, invece, assimilabile a quelle di tipo giornalistico, non ha svolto una puntuale verifica in ordine alla verità, sia pure putativa, dei fatti narrati, ed alla loro rappresentazione in forma civile).

La prefazione di un volume, costituendo una diversa ed autonoma forma di estrinsecazione del pensiero, va scissa dal testo librario cui si riferisce e dev'essere, pertanto, valutata, ai fini della sua offensività, con parametri diversi rispetto a quelli che regolano la mera attività di informazione, potendosi ad essa estendere la più ampia tutela di cui agli artt. 9 e 33 Cost., in aggiunta a quella di cui all'art. 21 e fermo restando il requisito della continenza.

Ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi.

La concorrenza sleale per denigrazione non postula la falsità dei fatti affermati, potendo configurarsi quale comportamento non conforme alla correttezza professionale, ove idoneo a produrre discredito, anche la divulgazione di circostanze o di notizie vere ma, in quest'ultimo caso, solo quando e negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 31/10/2016, n. 22042
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22042
Data del deposito : 31 ottobre 2016

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