Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3598/2019 + n. 4216/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte al n.° 3598/2019 e al n.° 4216/2019 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, aventi ad oggetto “Contratti bancari(deposito bancario, etc) ” e vertenti
TRA (p.i.: ), in persona del suo leg. rappr. p.t., Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f.: ), con sede in Montella (AV) alla Via Variante Verteglie n.1, C.F._1
(c.f. ) e (c.f: Parte_2 C.F._1 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Di Sirio (C.F.: C.F._2
), elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno al Corso C.F._3
Vittorio Emanuele n.58, in virtù di procure alle liti a margine degli atti di opposizione;
- Attori-opponenti
E
(c.f. e p.i. ), non in proprio ma in nome e per conto di CP P.IVA_2
“ ( c.f. e p.i. n. iscritta presso CO P.IVA_3 la Cancelleria del Tribunale di Siena in data 23/08/1995 al n. 9782, vol. 11728, aderente al Fondo Interbancario per la tutela dei depositi, facente parte del Gruppo Bancario
[...]
”, codice Gruppo 1030.6, codice 1030.6, in forza di procura speciale con CO CP_2 atto a rogito del Notaio Dott. da del 22.05.2018, Repertorio n.195382, Racc. Persona_1 CP_2
12890 registrato a il 24.5.2018 al n.2969 serie 1T, subentrata in ogni rapporto giuridico CP_2 attivo e passivo già facente capo alla ” a seguito di fusione Controparte_3 per incorporazione con atto pubblico ai rogiti Notaio di in data 22 dicembre 2008, Per_2 CP_2 Repertorio 27255 raccolta n.11860, atto registrato presso l'ufficio del registro di il CP_2 22.12.2008 al n.9690 serie 1, quest'ultima in persona del suo procuratore, dr. CP_4
nato a [...] il [...], nominato con atto del 18/07/2018 registrato a Milano 4
[...] in data 19/07/2018 al n. 33584 serie 1T , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Boccagna (c.f.
), e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola C.F._4
Figliolino in Montefusco (AV) alla Via Largo Tommaso Rossi, giusta procura alle liti su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto-opposto
e
c.f. ed iscrizione al registro delle imprese di Controparte_5 n. ), per quest'atto rappresentata da (c.f. e p.i. n. P.IVA_4 Controparte_6
), diretta e coordinata da giusta procura del 4 febbraio P.IVA_5 Controparte_7
2021 per dr. notaio in Milano, rep. n. 49.784 racc. n. 22.934, in persona del dr. CP_8
(c.f. ), a tanto abilitato in virtù di procura conferita Persona_3 C.F._5 con atto autenticato per notar dr. da Roma in data 25 settembre 2020 ai numeri Persona_4
22298 di Repertorio e 10843, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Boccagna (c.f.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa (CE) alla C.F._4 via Salvo d'Acquisto n. 5, giusta procura speciale alle liti allegata;
1
- parte intervenuta
Conclusioni: per parte attrice “L'Avv. Gaetano Di Sirio per la e per i Sig.ri Parte_1
e si riporta a tutte le precedenti istanze, richieste, difese, Parte_2 Parte_3 eccezioni e deduzioni, già svolte nell'ambito dei procedimenti riuniti (N.3598\19 R.G. e
N.4216\19 R.G.), ivi incluso il disconoscimento dei documenti effettuato per i motivi già dedotti. Insiste affinché vengano ammessi tutti i mezzi istruttori, articolati nelle memorie 183
c.p.c. ed, in particolare, la C.T.U. per la quantificazione dei danni per la illegittima segnalazione e per l'illegittimo recesso, e la prova per testi, come articolata nelle note ex art.183 n.2 c.p.c. Rileva che, a tutto oggi, nonostante le domande di cancellazione e di risarcimento già avanze ed in palese violazione della normativa, risultano ancora segnalati illegittimamente tutti gli opponenti presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia con la specificazione “RAPPORTI NON CONTESTATI”, nonostante la pendenza del giudizio e l'esito della consulenza in atti (si produce visura aggiornata alla attualità). Impugna e contesta, inoltre, parola per parola le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.03.24, prive di data e depositate telematicamente dalla in data 20.03.24., che risultano Controparte_5 infondate in fatto ed in diritto e tardive. Si evidenzia, all'uopo, che tutte le deduzioni circa la validità della consulenza tecnica di ufficio, trattandosi di questioni che si sarebbero dovute sollevare in sede di osservazioni alla bozza, non possono che essere ritenute irrituali ed illegittime perché tardive. Controparte, inoltre, disattendendo le indicazioni dell'Ill.mo Giudicante, che aveva limitato le note di trattazione all'indicazione delle le sole istanze e conclusioni, ha prodotto un inammissibile scritto difensivo, in violazione del principio di sinteticità previsto dal legislatore, atteso che le note di trattazione scritta devono essere finalizzate a sostituire la presenza fisica in udienza e consentire l'esercizio del diritto di difesa, perché altrimenti comporterebbero la violazione del diritto di difesa della controparte, (Tra le altre Ord., 15 gennaio 2021, n. 36). Non si può non rilevare, del resto, Parte_4 che l'Ill.mo Giudicante ha già disatteso con provvedimento del 09.04.24 la richiesta di chiarimenti della CTU, ritendendo la causa matura per la decisione e rinviando al 24.10.24. In aderenza al principio di sinteticità, si riporta alle conclusioni rassegnate con le note di trattazione scritta per la e per i Sig.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3 datate 18.03.24, e depositate telematicamente in pari data, da ritenersi per brevità per integralmente riportate e trascritte. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.”. Per parte intervenuta “La società opposta, senza formulare alcuna rinuncia, nel riportasi CP_5 ai propri atti, ai verbali di causa ed, in particolare, alla, nota per trattazione scritta dell'udienza del 20.03.2024, con la quale eccepiva la nullità della ctu e che quivi decisamente reitera, rassega le seguenti: “La parte opposta chiede che piaccia al Signor Giudice dichiarare la nullità, l'erroneità e, comunque, la non utilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio convocando, quanto meno, l'ausiliario a chiarimenti, ovvero sostituendolo con altro consulente. In via gradata reitera le conclusioni in atti e tutte le precedenti difese ed istanze, anche istruttorie, che ripropone aggiungendo la richiesta di declaratoria di nullità della CTU e, segnatamente:
“Piaccia all'On. Tribunale di Avellino reietta ogni avversa deduzione, eccezione, istanza e difesa: In via preliminare: a) ammettere la costituzione di ai sensi dell'articolo 111 c.p.c.; CP_5 b) dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
c) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essa in ordine ad eventuali pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e CP_5 beni ricompresi nel Compendio Scisso e, quindi, anche a quelle azionate dalle controparti;
d) dichiarare la nullità, l'erroneità e, comunque, la non utilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio convocando l'ausiliario a chiarimenti ovvero sostituendolo con altro consulente;
Nel merito: e) rigettare integralmente l'opposizione e le domande riconvenzionali in quanto prescritte, inammissibile, improcedibile ovvero nulle confermando il decreto ingiuntivo opposto;
f) condannare, in ogni caso, la parte opponente al pagamento della somma portata dal
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D.I. ovvero di quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante riterrà dovuta, oltre agli interessi come liquidati;
g) condannare l'opponente al pagamento di spese, anche forfettarie, e competenze di causa anche della fase a cognizione piena”. La parte opponente, in censurabile dispregio del principio della difesa e del contraddittorio e, soprattutto, ritenendosi al di sopra delle regole decadenziali che informano in rito civile ha inteso depositare documenti composti di centinaia di pagine unitamente alla nota di trattazione dell'udienza, sui quali si dichiara di non accettare il contraddittorio: vorrà l'On. Tribunale non tenere conto di detti documenti, disponendone l'espunzione dal fascicolo e valutando tale condotta processuale ai sensi e per gli effetti di una condanna d'ufficio ex art. 96 c.p.c.. Sulla reiterata eccezione di nullità della CTU, la società la per comodità del Sig. Giudice, trascrive la nota per trattazione CP_5 scritta dell'udienza del 20.03.2024 (…) Tutto ciò premesso, la società opposta, ferma la superiore eccezione di nullità della ctu, in via del tutto gradata, se disattesa dall'On. Tribunale, nel formulare sin d'ora riserva di gravame, chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. Impugna e contesta, ancora una volta, l'avversa nota per la trattazione scritta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni, domande e/o produzioni nuove. Salvezze Illimitate.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, la società e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 832/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data
11.06.2019 , con il quale veniva ad essi ingiunto di pagare, in favore di ricorrente CP in nome e per conto della società subentrata in ogni rapporto CO giuridico attivo e passivo a Banca Antoveneta S.p.A., l'importo di €.321.642,40 e per
[...] fino alla concorrenza di €.192.000,00, oltre interessi e compensi di procedura. Pt_3
Gli opponenti premettevano: che il giudizio monitorio veniva azionato da CP sulla base di una serie di rapporti che l'opposta assumeva essere stati intrattenuti con la società debitrice e così individuati: rapporto di anticipo fatture n.39157307 per €50.000,00 oltre interessi al saggio pattuito, pari al 10,25, dal giorno di scadenza delle singole fatture anticipate, 25.9.2011, all'effettivo soddisfo;
rapporto di anticipo RIBA per €83.578,72, oltre agli interessi al tasso pattuito, pari all'8,50%, dal 5.1.2012, all'effettivo soddisfo;
rapporto di conto corrente n. 61918,55, con saldo debitore pari a €188.063,68 oltre agli interessi convenzionali pattuiti, 10,25%, dal 10.08.2017 all'effettivo soddisfo;
che l'importo dovuto di €321.642,40 risultava garantito da fideiussione del 14.03.2002 stipulata fino alla concorrenza di Parte_2
€350.000,00 e da fideiussione del 10.1.2008 stipulata da fino alla concorrenza Parte_3 di €210.000,00, poi confermata a €192.000,00. L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “1. ASSENZA DI PROVA SCRITTA DEL CREDITO”, poiché fondato su contratti privi della forma scritta regolanti le condizioni economiche praticate e su estratti conto incompleti, non prodotti dall'inizio del rapporto, disconoscendone la conformità all'originale; “2. INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO”, contestando i singoli rapporti posti alla base di ingiunzione, in particolare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 61918,55 sottoscritto in data 24.08.2005, per il quale la Banca asseriva l'esistenza di un saldo debitore pari a € 188.063,68 oltre agli interessi, deducendo l'indeterminatezza dei tassi debitori, poiché riferiti a sconfinamenti senza indicazione dell'importo del fido, la diversa capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000, l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e l'addebito di spese e costi mai convenuti;
quanto alla prova del credito, deducendo la frammentarietà degli estratti di conto corrente, sul quale risultavano confluite anche le competenze derivate dai conti n.62465.09, n.62467.92 e n.62466.02, di cui non risultava allegata documentazione contrattuale, chiedendone la restituzione;
con riferimento al rapporti di conto corrente n.11678E, n.13042N (GIÀ 15781/G), n.13445P (GIÀ
16414C), n.14623J, n.16250A, n.351071.94, n.100052.80, n.381600.02, n.100017.26 e
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n..100087.21, deducendo che l'istituto bancario avesse addebitato competenze illegittime, per interessi, commissioni e spese mai pattuite, formulando domanda riconvenzionale di restituzione per l'importo da determinarsi in corso di causa a mezzo di C.t.u.; “3. IRREGOLARITA' DI TUTTI I RAPPORTI CONTRATTUALI”, deducendo l'invalidità dei contratti monofirma prodotti dalla sottoscritti dal solo cliente in violazione dell'art. 117 CP_2 del T.U.B., l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi sia per il periodo anteriore alla legge n. 147/2013 che per quello successivo, l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, affette da indeterminatezza ed applicate in assenza di pattuizioni scritte in violazione degli artt. 1284, 1325 e 1418 c.c., l'illegittima applicazione delle valute di addebito e di accredito, l'illegittimo ius variandi delle condizioni di conto, l'illegittima applicazione di tassi ultrasoglia ai contratti prodotti, affetti da usura genetica e sopravvenuta, in violazione della normativa antiusura;
“4. RAPPORTO ANTICIPAZIONE BANCARIA SU FATTURE E SU RIBA- NULLITA' E VIOLAZIONE L.108\96”, in particolare, con riferimento al rapporto di anticipo fatture n.39157307 collegato al conto corrente n. 2115,86, per il credito di € 50.000 a seguito di contratto di credito del 02.11.2007, deducevano l'usura genetica del contratto rispetto al limite legale per il IV trimestre 2007 relativo alle operazioni “Anticipi, sconti commerciali ed altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” di importo superiore ad € 5.000,00; l'assenza di prova scritta del credito, non avendo prodotto l'opposta gli estratti del c.c. 2115,86 sul quale sarebbero state concesse le linee di credito, in violazione dell'art. 2697 c.c,, con riferimento alle 16 fatture RIBA anticipate dalla per l'importo di € 83.578,72, oltre ad CP_2 interessi, contestando l'esistenza, per la carenza di idonea prova documentale attestante l'effettiva erogazione del credito;
“5) ILLEGITTIMO RECESSO DAI CONTRATTI BANCARI E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SECONDO BUONA FEDE EX ART.1375 C.C. – RISARCIMENTO DEL DANNO”, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso e revoca dell'affidamento, idonei ex se a ledere l'affidabilità e l'immagine sociale del correntista;
“6. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI – RISARCIMENTO DEL DANNO”, non preceduta da alcun preavviso al cliente in relazione ad uno specifico inadempimento ed effettuata senza la preventiva valutazione della situazione patrimoniale, con danno alla reputazione sociale ed economica degli opponenti, chiedendo la cancellazione dell'illegittima segnalazione;
“7. NULLITA' FIDEIUSSIONE, DECADENZA GARANZIA FIDEIUSSORIA EX ART. 1957 C.C., LIBERAZIONE FIDEIUSSORE EX ART.1956 C.C., Controparte_9
, con riguardo ai fideiussori e deducendo la
[...] Parte_2 Parte_3 nullità per indeterminatezza dell'oggetto in violazione dell' artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c., l'applicazione della decadenza ex art. 1957 c.c., per la qualità di consumatore di Pt_2
e per il mancato esercizio dell'azione giudiziale nei confronti del fideiussore entro il
[...] termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
per la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c; per la violazione della normativa antistrust, per la riproduzione nel testo contrattuale delle clausole di deroga ex art. 1957 c.c. dello schema ABI del 2003; “8.
DOMANDA RICONVENZIONALE CONDANNA RESTITUZIONE INDEBITO E RISARCIMENTO PER TUTTI I MOTIVI INNANZI ESPOSTI”, sulla base delle doglianze formulate, le parti opponenti chiedevano in via riconvenzionale la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme corrisposte nel corso dei rapporti bancari, a titolo di indebito, per l'importo da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU;
- la condanna dell'opposta alla restituzione delle somme versate nel corso del rapporti bancari n.11678E, n.13042N (già
15781/G), n.13445P (già 16414C), n.14623J, n.16250A, n.351071.94, n.100052.80, n.381600.02, n.100017.26, e di tutti gli altri rapporti intrattenuti con la
[...]
a titolo di indebito, per l'importo da determinarsi in corso di causa CO anche a mezzo di CTU;
la condanna al risarcimento dei danni, per l'illegittimo recesso e segnalazione alla Banca d'Italia, per l'importo da determinarsi in corso di causa anche a mezzo
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di CTU;
la cancellazione dei nominativi dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia, anche con effetto retroattivo. Gli opponenti, inoltre, chiedevano applicarsi la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, vantati con la , formulando istanza di relativa CO chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. Chiedevano anche l'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione. Dunque, gli opponenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “ 1. Autorizzazione alla chiamata in causa della (codice fiscale e CO partita IVA n. , in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in P.IVA_6 CP_2
Piazza Salimbeni n.3; 2. In accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo
N.832\2019 (RG N.2078\2019), emesso dal Tribunale di Avellino l'11.06.2019, per l'importo di €.321.642,40 (per fino alla concorrenza di €.192.000,00 pari alla garanzia Parte_3 prestata), perché improcedibile, inammissibile, infondato, ingiusto, illegittimo, nullo ed inefficace, e non dovute le somme ingiunte;
3. In accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare l'illiceità, l'illegittimità e la nullità, per violazione degli artt. 1283, 2697,1418 c.c., della capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata ai rapporti per cui è causa ed, intrattenuti dalla opponente con la CO
, per l'effetto, dichiarare la invalidità, nullità ed inefficacia di ogni e qualsiasi
[...] capitalizzazione, diversa da quella semplice;
4. In accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti effettuati nei rapporti tra le parti oggetto del presente giudizio, relativamente a spese, commissioni e interessi ultralegali non pattuiti e, per l'effetto, in assenza dei contratti relativi ai sopra menzionati rapporti, disporre la disapplicazione di qualsiasi interesse, o in subordine l'applicazione del tasso legale, o del 7° comma dell'art. 117 del TUB, con esclusione completa di commissioni e spese non convenute;
5. In accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 cc, degli addebiti in c/c per non convenute spese e commissioni sul massimo scoperto trimestrale, queste ultime nulle, prive di causa negoziale e affette da indeterminazione;
6. In accoglimento dell'opposizione, accertare l'effettivo tasso di interesse e l'applicazione per tutti i rapporti di interessi in violazione della L.108\96, e dichiarare, per l'effetto, la assoluta non debenza degli interessi e delle competenze;
7. In accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione dell'art. 117 TUB, delle valute antergate e postergate applicate dalla per tutta la durata dei menzionati rapporti di conto, introducendo il principio della CP_2 corrispettività delle prestazioni riconducendo le valute alla data delle operazioni, delle variazioni di condizioni peggiorative con decorrenza precedente i termini di legge;
8. In accoglimento dell'opposizione, per tutte le motivazioni innanzi esposte, dichiarare non dovute le somme richieste in forza del rapporto di conto corrente e di sconto fatture e RIBA;
9. In accoglimento dell'opposizione, in ogni caso, condannare la (C.F. e P.I.: CP
), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in alla Via P.IVA_2 CP_2 Aldo Moro 13/15, nella qualità, e, per l'effetto, la CO
(codice fiscale e partita IVA n. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_6
p.t., con sede in alla Piazza Salimbeni n.3, alla restituzione, in favore della CP_2 [...]
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), con sede in Montella (AV) alla Via Variante Parte_2 C.F._1
Verteglie n.1, di tutte le somme corrisposte a titolo di indebito e, comunque, a qualsiasi altro titolo, per il conto corrente N.61918,55 e per tutti i rapporti accessori, per l'importo che sarà determinato in corso di causa anche a mezzo di CTU, che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo effettivo;
10. In accoglimento dell'opposizione, in ogni caso, condannare la (C.F. e P.I.: , in persona del suo legale CP P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in alla Via Aldo Moro 13/15, nella qualità, e, per CP_2 l'effetto, la (codice fiscale e partita IVA CO CO
n. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in alla Piazza P.IVA_6 CP_2
5 R.G. n. 3598/2019 + n. 4216/2019
Salimbeni n.3, alla restituzione, in favore della (P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. (C.F.: Parte_2
), con sede in Montella (AV) alla Via Variante Verteglie n.1, di tutte le C.F._1 somme corrisposte a titolo di indebito e, comunque, a qualsiasi altro titolo, nel corso del rapporti bancari n.11678E, n.13042N (già 15781/G), n.13445P (già 16414C), n.14623J, n.16250A, Contr n.351071.94, n.100052.80, n.381600.02, n. , e per tutti quelli intrattenuti con la P.IVA_7 Contr già e , per l'importo che sarà determinato in corso di causa anche a mezzo di CP_3 CTU, che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo effettivo;
11. In accoglimento dell'opposizione, in ogni caso, condannare la (C.F. e P.I.: CP
), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in alla Via P.IVA_2 CP_2 Aldo Moro 13/15, nella qualità, e, per l'effetto, la CP_2 CO
in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in alla Piazza Salimbeni
[...] CP_2
n.3, al risarcimento dei danni, in favore della (P.I.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. (C.F.: ), Parte_2 C.F._1 con sede in Montella (AV) alla Via Variante Verteglie n.1, e del Sig. Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il [...] e con domicilio in Salerno C.F._1
(SA) via Cappello Vecchio n.8, per i danni arrecati per l'illegittimo recesso per l'importo che sarà determinato in corso di causa a mezzo di CTU che fin d'ora si richiede, o comunque, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
12. In accoglimento dell'opposizione, in ogni caso, condannare la C.F. e P.I.: ), in persona del suo legale CP P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in alla Via Aldo Moro 13/15, nella qualità, e, per CP_2 l'effetto, la (codice fiscale e partita IVA CO
n. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in alla Piazza P.IVA_6 CP_2
Salimbeni n.3, al risarcimento dei danni, in favore della (P.I.: Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. (C.F.: P.IVA_1 Parte_2
), con sede in Montella (AV) alla Via Variante Verteglie n.1, e del Sig. C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._1
e con domicilio in Salerno (SA) via Cappello Vecchio n.8, per i danni arrecati per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca D'Italia per l'importo che sarà determinato in corso di causa a mezzo di CTU che fin d'ora si richiede, o comunque, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
13. Condannare la (C.F. e P.I.: CP
), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in alla Via P.IVA_2 CP_2 Aldo Moro 13/15, nella qualità, e, per l'effetto, la CO
(codice fiscale e partita IVA n. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_6
p.t., con sede in alla Piazza Salimbeni n.3, alla immediata cancellazione della CP_2 segnalazione dei nominativi degli opponenti alla Centrale Rischi della Banca D'Italia anche con efficacia retroattiva, per tutte le motivazioni innanzi esposte;
14. In accoglimento dell'opposizione, in ogni caso, compensare i crediti ed i debiti risultanti tra le parti all'esito del presente giudizio;
15. In accoglimento dell'opposizione, per tutto quanto sopra esposto ed eccepito anche in ordine all'esistenza di un valido ed efficace obbligo di garanzia dei sig.
dichiarare la nullità delle fideiussioni, la decadenza dalla garanzia Parte_2 fideiussoria ex art. 1957 c.c. e la liberazione dei fideiussori ex art.1956 c.c., e quindi, non dovuto alcun importo da parte del fideiussore;
16. Vittoria di spese e compensi di causa, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Tale giudizio veniva iscritto al n. 3598/2019 r.g.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.02.2020, si costituiva in giudizio la non in proprio ma in nome e per conto di CP [...]
, che, nel chiedere il rigetto dell'opposizione, eccepiva “A) La CO Nullità della Citazione”, ai sensi dell'art.164, comma quarto, c.p.c, rilevando la genericità ed indeterminatezza della domanda nell'esposizione in fatto e in diritto;
“B) L'Inammissibilità dell'opposizione dei garanti a prima richiesta”, ai sensi dell'art. 7 del contratto autonomo di
6 R.G. n. 3598/2019 + n. 4216/2019
garanzia sottoscritto dagli opponenti per la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni;
“C) Prescrizioni”, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito azionato dall'opponente nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, del diritto al risarcimento dei danni da illegittimo recesso e segnalazione alla banca
Centrale Rischi per il decorso del termine di cinque anni dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, trattandosi di responsabilità aquiliana, ovvero, in subordine, di dieci anni ove ipotizzata una responsabilità contrattuale;
degli interessi richiesti sull'indebito antecedenti ai cinque anni a far data dal primo idoneo atto interruttivo;
“D) Inammissibilità della Domanda” riconvenzionale, indeterminata con riferimento alla ripetizione di indebito relativa ai conti correnti dei quali non veniva fornita prova di chiusura;
“E) Carenza di Legittimazione attiva” dell'opponente – garante in relazione alle domande riconvenzionali;
“F) Approvazione degli Estratti dei Rapporti. L'opposta, nell'esaminare i singoli motivi di opposizione, eccepiva, inoltre, “PRIMO MOTIVO: Asserita Assenza di Prova Scritta del Credito.”, deducendo di aver offerto la prova del credito attraverso l'allegazione degli estratti conto nel fascicolo monitorio telematico, chiedendo il rigetto dell'eccezione di disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. formulata in via generica;
“Secondo Motivo: Infondatezza della Domanda di Pagamento”, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 61918,55, deduceva la legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi in conformità all'art. 120 del D.Lgs. 385/93, novellato dall'art.25 del D.Lgs. del 4.8.99 n. 342 ed integrato dalla delibera del CICR del 09.02.2000, la legittima applicazione fino al periodo 2011 della commissione di massimo scoperto determinate nel suo ammontare;
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per assenza di prova con riferimento alle competenze di altri conti addebitate sul conto n. 61918,55;
“3. Presunta Irregolarità di tutti i Rapporti Contrattuali”, nell'eccepire la validità dei contratti sottoscritti dal solo cliente, chiedeva il rigetto dell'opposizione per la genericità della citazione con riferimento all'eccezione del divieto di anatocismo, all'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, all'illegittima e diversa applicazione della banca delle valute nelle operazioni di addebito e accredito, all'illegittimo esercizio dello ius variandi e all'eccezione di usura;
“4. Usura su rapporto anticipi e RIBA.” chiedeva il rigetto della doglianza, smentita dalla documentazione contrattuale prodotta, da cui evincersi i tassi applicati;
5) Asserita Illegittimità del Recesso”, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
“6. Asserita erronea segnalazione in centrale rischi”. chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale per intervenuta prescrizione, evidenziando, inoltre, che la segnalazione alla Centrale rischi non fosse stata effettuata dalla CO
, ma da altri istituti di credito;
“7.Nullità della Fideiussione e decadenza ex art.
[...] 1957 e 1956 c.c.” chiedendo il rigetto del motivo di opposizione per l'assenza di prova sulla nullità totale e parziale delle clausole contenute nella fideiussione, legittimamente derogatorie di disposizioni codicistiche e non riconducibili allo schema Abi 2003 censurato . L'opposta, inoltre, rilevava che, nella fattispecie, si fosse in presenza di un contratto autonomo di garanzia, escludente l'applicabilità del disposto di cui all'articolo 1957 c.c. e dell'art. 1956 c.c., eccepiva che, comunque, la parte opponente non avesse fornito la prova del decorso del termine di cui all'articolo 1957 c.c. e che non era corretto il richiamo alla posizione di consumatore del garante. Parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a) concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
Nel merito: c) rigettare integralmente l'opposizione e le domande riconvenzionali in quanto prescritte, inammissibile, improcedibile ovvero nulle confermando il decreto ingiuntivo opposto;
d) condannare, in ogni caso, la parte opponente al pagamento della somma portata dal D.I. ovvero di quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante riterrà dovuta, oltre agli interessi come liquidati;
e) condannare l'opponente al pagamento di spese, anche forfettarie, e competenze di causa anche della fase a cognizione piena”.
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Con separato atto di citazione, proponeva tempestiva opposizione al Parte_3 medesimo decreto ingiuntivo n. 832/19.
Parte opponente, nel chiedere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, premetteva che:
- il giudizio monitorio veniva azionato da sulla base di una serie di rapporti che CP assumeva essere stati intrattenuti con la società debitrice e così individuati: - rapporto di anticipo fatture n.39157307 per € 50,000, oltre interessi al saggio pattuito, pari al 10,25, dal giorno di scadenza delle singole fatture anticipate, 25.9.2011, all'effettivo soddisfo;
rapporto di anticipo RIBA, per €. 83.578,72, oltre agli interessi al tasso pattuito, pari all'8,50%, dal 5.1.2012, all'effettivo soddisfo;
rapporto di conto corrente n. 61918,55, con saldo debitore pari a € 188.063,68 oltre agli interessi convenzionali pattuiti, 10,25%, dal 10.08.2017 all'effettivo soddisfo;
- l'importo dovuto di €. 321.642,40 risultava garantito da fideiussione stipulata
, fino alla concorrenza di €.350.000,00 e da fideiussione stipulata da Parte_2 fino alla concorrenza di €.192.000,00. Parte_3 L'opponente eccepiva: “1. RIUNIONE PRESENTE GIUDIZIO AL N. 3598/19 R.G. TRIBUNALE DI AVELLINO, PROMOSSO DA Parte_1 Parte_2
NEI CONFRONTI DELLA BANCA OPPOSTA”, per ragioni di connessione
[...] oggettiva e parzialmente soggettiva;
“2. NULLITA' FIDEIUSSIONE, DECADENZA GARANZIA FIDEIUSSORIA EX ART. 1957 C.C., LIBERAZIONE FIDEIUSSORE EX ART.1956 C.C., NULLITA' FIDEIUSSIONE SU SCHEMA ABI E LA NORMATIVA ANTITRUST”, nullità ed inefficacia delle fideiussioni sottoscritte da in data Parte_3 28.07.2006 per l'importo di € 132,000, in data 31.12.2007 per l'importo di € 192,000 e in data 09.01.2008 per l'importo di € 210,000 per i seguenti motivi: - indeterminatezza dell'oggetto, in violazione degli artt. 1346 e 1418, co.2, c.c. (sub. 2/a; - decadenza ex art. 1957 c.c., non avendo la creditrice agito nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale garantita dall'opponente, con conseguente inefficacia della rinuncia alla decadenza anche per la qualità di consumatore dell'opponente (sub. 2/b); - liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. per il sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche dell'opponente (sub. 2/c); - violazione della normativa antitrust, per la riproduzione, nel contratto di garanzia, delle clausole dello schema ABI 2003 (sub: 2/d); “3 ASSENZA DI PROVA SCRITTA DEL DEBITO”, fondato su contratti privi delle condizioni economiche regolanti il rapporto e su estratti conto incompleti, non prodotti dall'inizio del rapporto, disconoscendone la conformità agli originali;
“4 INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO”, dell'importo di € 192,000 della garanzia fideiussoria al rapporto anticipi fatture n. 39157307 e rapporto di anticipo RIBA, in particolare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 61198,55 del 24.08.2005 e al presunto saldo debitore di € 188.063,68, l'opponente deduceva l'indeterminatezza dei tassi debitori intra-fido, la mancanza di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in violazione dell'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000, la nullità per l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, l'illegittima applicazione di addebiti e costi non pattuiti, l'illegittimo addebito sul c.c. 61918.55 delle competenze riferite ai conti correnti n. 62465.09, n.62467.92 e n.62466.02, di cui non risultava allegata documentazione contrattuale, chiedendone la restituzione (sub. 4/A); con riferimento ai rapporti di conto corrente n.11678E, n.13042N (GIÀ 15781/G), n.13445P (GIÀ 16414C), n.14623J, n.16250A, n.351071.94, n.100052.80, n.381600.02, n.100017.26 e n.100087.21, deduceva l'illegittima applicazione di competenze per interessi, commissioni, spese e valute mai pattuiti (sub/B); “5. IRREGOLARITA' DI TUTTI I RAPPORTI CONTRATTUALI”, deducendo l'invalidità dei contratti monofirma prodotti dalla a sostegno dell'ingiunzione, CP_2 sottoscritti dal solo cliente in violazione dell'art. 117 del T.U.B. (SUB. 5/I), la distinzione tra apertura di credito in conto corrente e contratto di conto corrente (sub. 5/II)- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito sia per il periodo anteriore alla legge n.
147/2013 che per quello successivo (SUB. 5III), l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto, affette da indeterminatezza ed applicate in assenza di pattuizioni scritte in
8 R.G. n. 3598/2019 + n. 4216/2019
violazione degli artt. 1284, 1325 e 1418 c.c. (SUB. 5/iv), l'illegittima applicazione delle valute di addebito e di accredito, antergate nell'addebito dei pagamenti (sub. 5/V), l'illegittimo ius variandi delle condizioni di conto applicate ai saldi trimestrali non comunicate al cliente ovvero comunicate solo successivamente alla loro adozione, in violazione dell'art. 118 T.U.B. (SUB.
5/VI), l'illegittima applicazione di tassi ultrasoglia ai contratti prodotti, affetti da usura genetica e sopravvenuta, in violazione della normativa antiusura (sub: 5/VII); “6. RAPPORTO ANTICIPAZIONE BANCARIA SU FATTURE E SU RIBA- NULLITA' E VIOLAZIONE
L.108\96”, con riferimento al rapporto di anticipo fatture n.39157307 collegato al conto corrente n. 2115,86, per il credito di € 50,000 a seguito di contratto di credito del 02.11.2007, l'opponente deduceva l'usura genetica del contratto rispetto al limite legale per il IV trimestre 2007 relativo alle operazioni “Anticipi, sconti commerciali ed altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” di importo superiore ad € 5.000,00, con conseguente nullità del contratto ex art. 1815 c.c.. l'assenza di prova scritta del credito, non avendo l'opposta prodotto gli estratti del rapporto anticipi per la verifica delle annotazioni di dare sul c.c. 2115,86, sul quale sarebbero state concesse le linee di credito, in violazione dell'art. 2697 c.c., né dato la prova della relativa comunicazione alla debitrice (sub: a); con riferimento alle 16 fatture RIBA anticipate dalla per l'importo di € 83.578,72, oltre ad interessi, l'opponente ne contestava CP_2 l'esistenza, per la carenza di idonea prova documentale attestante l'effettiva erogazione del credito e l'indicazione del conto sul quale sarebbero confluite (sub. b); “7) ILLEGITTIMO RECESSO DAI CONTRATTI BANCARI E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SECONDO BUONA FEDE EX ART.1375 C.C. – RISARCIMENTO DEL DANNO”, con richiesta di condanna al risarcimento dei danni per l'illegittimo recesso e la revoca dell'affidamento, idonei ex se a ledere l'affidabilità e l'immagine sociale del correntista;
“8. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI – RISARCIMENTO DEL DANNO”, non essendo stata la segnalazione da parte della Banca preceduta da alcun preavviso al cliente ed essendo stata effettuata sulla base di un mero inadempimento, con conseguente danno alla reputazione sociale ed economica, tra cui il rigetto dell'erogazione di un finanziamento regionale, per tali motivi, chiedeva la cancellazione dell'illegittima segnalazione. L'opponente formulava inoltre istanza di chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c. di , chiedendo l'attivazione del CO procedimento di mediazione obbligatoria.
Parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, con riferimento ai rapporti di cui in premessa:
1. Autorizzazione alla chiamata in causa della (codice fiscale e partita IVA CO
n. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Piazza P.IVA_6 CP_2
Salimbeni n.3; 2. Disporre in via preliminare e pregiudiziale, la riunione per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con quello promosso dalla e dal Sig. , avverso lo stesso Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo, innanzi al Tribunale di Avellino, con il N.3598/19 R.G. ed assegnata al Giudice Rizzi Maria Cristina, con prima udienza fissata per il 24.02.2020, rinviata al 26.02.2020; 3. In accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo N.832\2019, emesso dal Tribunale di Avellino l'11.06.2019, per l'importo di €.321.642,40 (per
[...] fino alla concorrenza di €.192.000,00 pari alla garanzia prestata), perché Pt_3 improcedibile, inammissibile, infondato, ingiusto, illegittimo, nullo ed inefficace, e non dovute le somme ingiunte;
4. In accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare l'illiceità,
l'illegittimità e la nullità, per violazione degli artt. 1283, 2697,1418 c.c., della capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata ai rapporti per cui è causa ed, intrattenuti dalla opponente con la e, per CO
l'effetto, dichiarare la invalidità, nullità ed inefficacia di ogni e qualsiasi capitalizzazione, diversa da quella semplice;
5. In accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti effettuati
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nei rapporti tra le parti oggetto del presente giudizio, relativamente a spese, commissioni e interessi ultralegali non pattuiti e, per l'effetto, in assenza dei contratti relativi ai sopra menzionati rapporti, disporre la disapplicazione di qualsiasi interesse, o in subordine l'applicazione del tasso legale, o del 7° comma dell'art. 117 del TUB, con esclusione completa di commissioni e spese non convenute;
6. In accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare la nullità e inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 cc, degli addebiti in c/c per non convenute spese e commissioni sul massimo scoperto trimestrale, queste ultime nulle, prive di causa negoziale e affette da indeterminazione;
7. In accoglimento dell'opposizione, accertare l'effettivo tasso di interesse e l'applicazione per tutti i rapporti di interessi in violazione della L.108\96, e dichiarare, per l'effetto, la assoluta non debenza degli interessi e delle competenze;
8. In accoglimento dell'opposizione, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, per violazione dell'art. 117 TUB, delle valute antergate e postergate applicate dalla per tutta la durata dei menzionati rapporti di conto, introducendo il principio della CP_2 corrispettività delle prestazioni riconducendo le valute alla data delle operazioni, delle variazioni di condizioni peggiorative con decorrenza precedente i termini di legge;
9. In accoglimento dell'opposizione, per tutte le motivazioni innanzi esposte, dichiarare non dovute le somme richieste in forza del rapporto di conto corrente e di sconto fatture e RIBA;
10. In accoglimento dell'opposizione, in ogni caso, condannare la (C.F. e P.I.: CP
), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in alla Via P.IVA_2 CP_2 Aldo Moro 13/15, nella qualità, e, per l'effetto, la CO
(codice fiscale e partita IVA n. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_6
p.t., con sede in alla Piazza Salimbeni n.3, alla restituzione, in favore della CP_2 [...]
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), con sede in Montella (AV) alla Via Variante Parte_2 C.F._1
Verteglie n.1, di tutte le somme corrisposte a titolo di indebito e, comunque, a qualsiasi altro titolo, per il conto corrente N.61918,55 e per tutti i rapporti accessori, per l'importo che sarà determinato in corso di causa anche a mezzo di CTU, che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo effettivo;
11. In accoglimento dell'opposizione, in ogni caso, condannare la (C.F. e P.I.: ), in persona del suo legale CP P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in alla Via Aldo Moro 13/15, nella qualità, e, per CP_2 l'effetto, la (codice fiscale e partita IVA CO
n. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in alla Piazza P.IVA_6 CP_2
Salimbeni n.3, alla restituzione, in favore della (P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. (C.F.: Parte_2
), con sede in Montella (AV) alla Via Variante Verteglie n.1, di tutte le C.F._1 somme corrisposte a titolo di indebito e, comunque, a qualsiasi altro titolo, nel corso del rapporti bancari n.11678E, n.13042N (già 15781/G), n.13445P , n.14623J, n.16250A, n.351071.94, Contr n.100052.80, n.381600.02, n.100017.26, e per tutti quelli intrattenuti con la già Contr e , per l'importo che sarà determinato in corso di causa anche a mezzo di CP_3
CTU, che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo effettivo;
12. In accoglimento dell'opposizione, in ogni caso, condannare la (C.F. e P.I.: CP
), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in alla Via P.IVA_2 CP_2 Aldo Moro 13/15, nella qualità, e, per l'effetto, la CO
(codice fiscale e partita IVA n. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_6
p.t., con sede in alla Piazza Salimbeni n.3, al risarcimento dei danni, in favore della CP_2 [...]
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante p.t. Sig. r Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), con sede in Montella (AV) alla Via Variante Parte_2 C.F._1
Verteglie n.1, e del Sig. (C.F. ), nato a [...] Parte_2 C.F._1
(SA) il 08 giugno 1962 e con domicilio in Salerno (SA) via Cappello Vecchio n.8, per i danni arrecati per l'illegittimo recesso per l'importo che sarà determinato in corso di causa a mezzo di CTU che fin d'ora si richiede, o comunque, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
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monetaria; 13. In accoglimento dell'opposizione, in ogni caso, condannare la CP
(C.F. e P.I.: , in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in P.IVA_2 alla Via Aldo Moro 13/15, nella qualità, e, per l'effetto, la CP_2 [...]
(codice fiscale e partita IVA n. ), in persona del suo CO P.IVA_6 legale rappresentante p.t., con sede in alla Piazza Salimbeni n.3, al risarcimento dei danni, CP_2 in favore della (P.I.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. Sig. (C.F.: ), con sede in Montella Parte_2 C.F._1
(AV) alla Via Variante Verteglie n.1, e del Sig. (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...] e con domicilio in Salerno (SA) C.F._1 via Cappello Vecchio n.8, per i danni arrecati per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca D'Italia per l'importo che sarà determinato in corso di causa a mezzo di CTU che fin d'ora si richiede, o comunque, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
14. Condannare la (C.F. e P.I.: ), in persona del suo legale CP P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in alla Via Aldo Moro 13/15, nella qualità, e, per CP_2 l'effetto, la (codice fiscale e partita IVA CO
n. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in alla Piazza P.IVA_6 CP_2
Salimbeni n.3, alla immediata cancellazione della segnalazione dei nominativi degli opponenti alla Centrale Rischi della Banca D'Italia anche con efficacia retroattiva, per tutte le motivazioni innanzi esposte;
15. In accoglimento dell'opposizione, in ogni caso, compensare i crediti ed i debiti risultanti tra le parti all'esito del presente giudizio;
16. In accoglimento dell'opposizione, per tutto quanto sopra esposto ed eccepito anche in ordine all'esistenza di un valido ed efficace obbligo di garanzia dei signora dichiarare la nullità delle Parte_5 fideiussioni, la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. e la liberazione dei fideiussori ex art.1956 c.c., e quindi, non dovuto alcun importo da parte del fideiussore;
16.
Vittoria di spese e compensi di causa, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore antistatario ”. Questo giudizio veniva iscritto al n. 4216/2019 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 04.02.2020, si costituiva in giudizio in nome e per conto di che, CP CO nell'impugnare l'avversa opposizione, eccepiva: “A) La Nullità della Citazione”, ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. per la genericità ed indeterminatezza della domanda;
“B) L'Inammissibilità dell'opposizione dei garanti a prima richiesta”, ai sensi dell'art. 7 del contratto autonomo di garanzia sottoscritto dagli opponenti per la presenza della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni;
“C) Prescrizioni” e quindi l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito azionato dall'opponente nel decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da illegittimi recesso e segnalazione alla banca Centrale Rischi per il decorso del termine di cinque anni dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato, trattandosi di responsabilità aquiliana, o in subordine di dieci anni ove ipotizzata una responsabilità contrattuale, la prescrizione degli interessi richiesti sull'indebito antecedenti ai cinque anni a far data dal primo idoneo atto interruttivo;
“D) Inammissibilità della Domanda” riconvenzionale di indebito relativa ai conti correnti dei quali non veniva fornita prova di chiusura;
E) Carenza di Legittimazione attiva” dell'opponente – garante in relazione alle domande riconvenzionali;
“F) Approvazione degli Estratti dei Rapporti”, con approvazione ai sensi dell'art. 117 T.U.B. degli estratti bancari. L'opposta contestava tutti i singoli motivi di opposizione, come da comparsa depositata nel giudizio connesso e rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a) concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
Nel merito: c) rigettare integralmente l'opposizione e le domande riconvenzionali in quanto prescritte, inammissibile, improcedibile ovvero nulle confermando il decreto ingiuntivo opposto;
d) condannare, in ogni caso, la parte opponente al pagamento della somma portata dal D.I. ovvero di quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante riterrà
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dovuta, oltre agli interessi come liquidati;
e) condannare l'opponente al pagamento di spese, anche forfettarie, e competenze di causa anche della fase a cognizione piena”.
Con Ordinanza del 12.11.2020 il G.I. disponeva la riunione del giudizio recante r.g. n. 4216/2019 al giudizio r.g.n. 3598/2019, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava i termini per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
In data 27.07.2021, con comparsa di costituzione ex art.111 c.p.c. si costituiva in giudizio la subentrata, per effetto di scissione, Controparte_5 nella titolarità dei crediti e dei rapporti vantati dalla , CO costituenti il c.d. compendio scisso. L'opposta interveniente, quale successore ai sensi dell'art. 111 c.p.c., rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: a) ammettere la presente costituzione ai sensi dell'articolo 111 c.p.c.; 14 b) dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
c) dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essa in ordine ad eventuali pretese CP_5 restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel Compendio e, quindi, Per_5 anche a quelle azionate dalle controparti;
Nel merito: d) rigettare integralmente l'opposizione e le domande riconvenzionali in quanto prescritte, inammissibile, improcedibile ovvero nulle confermando il decreto ingiuntivo opposto;
e) condannare, in ogni caso, la parte opponente al pagamento della somma portata dal D.I. ovvero di quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante riterrà dovuta, oltre agli interessi come liquidati;
f) condannare l'opponente al pagamento di spese, anche forfettarie, e competenze di causa anche della fase a cognizione piena”. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile. Assegnata alla scrivente, essa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così succintamente esposti gli atti ed i fatti dei giudizi riuniti, si osserva quanto segue.
In apertura, è utile rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di riunione lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono nell'ambito dell'altro processo solo perché questo sia stato riunito al primo (v. ex multis Cass. 19652/2004, 13348/2004, 5595/2003; v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15954 del 13/07/2006 “Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni;
pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise;”, in questo senso anche Sez. 2, Sentenza n. 24086 del 26/11/2010). Nel caso di specie, le cause riunite possono essere esaminate congiuntamente, atteso che i procedimenti riguardano l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, da parte rispettivamente del debitore principale e di un garante per uno e dell'altro garante per l'altro, essendovi piena coincidenza delle domande, difese ed eccezioni proposte ed essendo state esse riunite sin dalla prima udienza.
Vanno, quindi, previamente delibate le questioni preliminari.
Anzitutto, le opposizioni vanno giudicate tempestive, atteso che si evince dalla documentazione allegata che il ricorso ed il decreto ingiuntivo fossero stati notificati alla società in data 20.06.2019 e a in data 28.06.2019 e l'opposizione Parte_1 Parte_2 risulta consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica e spedita in data 29.07.2019 e poi ricevuta dal domiciliatario dell'opposta in data 30.07.2019, ultimo giorno utile, oltre che notificata per via telematica al difensore dell'opposta in data 27.07.2019; e che il ricorso ed il provvedimento fossero stati spediti per la notifica ad in data 31.07.2019 Parte_3 (manca l'avviso di ricevimento della notifica trasmessa via posta) e l'opposizione veniva comunque notificata nei termini, considerata la sospensione feriale, il 4.10.2019 al domiciliatario dell'opposta (v. prod. cartacee opponenti). Del resto, vi è da notare che nella
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comparsa di costituzione e risposta la parte convenuta/opposta non avesse inteso sollevare alcuna eccezione in proposito.
Le domande vanno poi giudicate procedibili, ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 28/2010, evincendosi dalle allegazioni documentali che la parte opposta abbia attivato la procedura di mediazione obbligatoria, disposta in corso di causa con provvedimento del
12.11.2020 (v. Verbale di mediazione del 12/02/2021, prod. di parte). L'eccezione di invalidità della procedura e conseguente improcedibilità delle domande non ha pregio, considerato che è dato leggersi nel verbale dell'incontro di mediazione che il mediatore avesse atto della partecipazione dei difensori delegati dall'opposta, sulla scorta di procura inviata a mezzo pec alla segreteria dell'organismo, nonché che l'incontro di mediazione si concludeva per il mancato accordo;
in calce al verbale risulta poi esservi indicazione della sottoscrizione digitale dell'avv. Gobin e dell'avv. Boccagna. Dall'esame dello stesso non si riscontra, in ogni caso, evidenza di eccezioni, né richieste all'organismo di mediazione di esibizione della procura conferita dalle parti opposte. Ad ogni buon conto, si stima utile evidenziare che, secondo condivisibile orientamento, si deve ritenere che “la sanzione dell'improcedibilità prevista dal
D.Lgs. n. 28/2010 si verifichi solo se, nelle materie nelle quali la mediazione è indicata come obbligatoria, la parte interessata non attivi la relativa procedura esperendo il procedimento di mediazione” (v. C. App. Torino Sez. II, 05/06/2018, (ud. 01/06/2018, dep. 05/06/2018), n.1062) e nel caso di specie è documentato e comunque non contestato e riconosciuto dalla stessa difesa opponente che il procedimento di mediazione sia stato introdotto dalla e dalla CP
. A tali considerazioni merita aggiungere, infine, in senso CO sostanziale e pratico ed a definitiva tacitazione di ogni rilievo, che sia dato evincersi dal verbale che, all'esito della discussione dinanzi al mediatore, entrambe le parti avessero preso atto della impossibilità di raggiungere un accordo per la necessità di previo espletamento della fase istruttoria della causa.
Sempre, in via preliminare, va dichiarata la legittimazione processuale di
[...]
costituitasi nel presente giudizio con Comparsa di Costituzione Controparte_5 ex art. 111 c.p.c., per effetto di scissione parziale intervenuta tra la predetta società e la
[...]
, con la quale essa subentrava nella titolarità di una serie di rapporti giuridici CO attivi e passivi, facenti parte del c.d. compendio scisso, in capo alla società scissa
[...]
, con efficacia nei confronti dei terzi decorrente dal 01.12.2020 (v. doc. atto CO notarile rep. 39398 del 24.11.2020 e procura speciale n. 49187 del 20.11.2020, prod. telematica
Amco). In punto di diritto, preme rammentare che, ai sensi dell'art. 2056 c.c. e ss., la scissione si sostanzia nel trasferimento del patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa. Sul piano processuale, dunque, la scissione realizza una fattispecie traslativa che non determina l'estinzione della società scissa e il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, ma si configura come una successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro il cedente spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, indipendentemente dal fatto che egli sia intervenuto o meno nel processo (v. Cass. S.U. 23225/2016; 30246/2011; Cass. 22424/2009; Cass. 6418/1986). Dall'esame della documentazione allegata, è dato registrare che l'operazione di scissione fosse stata pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale del 09.12.2020, parte
II, foglio inserzioni n. 151 (v. ancora alleg. Comparsa di costituzione e, quanto alla CP_5 titolarità dei crediti in capo alla società beneficiaria, risulta la produzione dell'elenco delle posizioni debitorie ricadenti nel compendio scisso, tra cui quelle degli opponenti, con codice identificativo del rapporto e nominativo (v. doc. “f” alleg. alla comparsa di costituzione , CP_5 sicché è rimasto assolto l'onere probatorio richiesto. Non può trovare, infine, accoglimento l'eccezione di nullità della procura di a partecipare nel presente giudizio, avendo la CP_5 predetta ritualmente allegato sia la procura conferita a dalla stessa Controparte_6
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rappresentata, sia la procura alle liti al difensore Boccagna, già costituito per le cedenti CP2
e (v. alleg. Comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.).
[...] CO
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi dei due giudizi di opposizione poi riuniti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte e contenendo essi, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato, i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli, secondo la prospettazione attorea, a fondare le pretese. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione prevista dall'art. 164 c.p.c. ricorre solo quando il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto e ciò non avviene nel caso in cui tali elementi della domanda siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (v., ex multis, Cass. 6 agosto 2007, n. 17180, Cass. sez. III n. 11751/2013, Cass. sez. II n. 1681/2015).
Così risolte le questioni preliminari, può ora passarsi all'esame del merito.
Occorre che la disamina parta dalla premessa metodologica per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto ( v. ex plurimis Cass. sent. 2421/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziali delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri della prova ex articolo 2697 cc. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'opponente, convenuto in senso sostanziale, non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa creditoria, ma formuli anche domande riconvenzionali per l'accertamento del saldo ovvero la ripetizione delle somme che ritiene indebite, trova applicazione il principio secondo cui entrambe le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. Dunque, anche il correntista, in relazione alle proprie domande, deve fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi ovvero il venir meno di questa (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24948 del 23/10/2017 per cui “In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.”). Appurato, pertanto, che, in ossequio al criterio generale di riparto dell'onere della prova, il cliente che agisce in giudizio per far valere una pretesa nei confronti della sia CP_2 onerato di provare i fatti costitutivi della domanda, cionondimeno non può essere sottaciuto come siano riconosciuti dei temperamenti allorquando, come nel caso di specie, la parte attrice si sia adoperata stragiudizialmente, per ottenere la documentazione, contrattuale e contabile, dalla mediante l'inoltro di una richiesta ex articolo 119 T.U.B. e tale richiesta non sia CP_2 stata evasa (v. in tema Cass. civile sez. III, 30/10/2020, n.24181 “Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del
d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non
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diversamente dal correntista debitore principale.”; v. anche Cass. civile sez. VI, 08/02/2019,
n.3875; v. anche Trib. Napoli sez. II, 11/06/2015, n.8647 “Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca ha l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale, regola la quale trova una sola eccezione nel caso in cui, in virtù del principio della vicinanza della prova, l'onere possa far carico alla banca convenuta laddove si tratti di documenti relativi al decennio antecedente la domanda o comunque nel caso del diritto sostanziale ex art. 119 TUB.”). Nella vicenda che ci occupa, la difesa attrice ha fornito la prova documentale di avere richiesto, a mezzo raccomandate A/R, alla la consegna di tutta la CO documentazione contrattuale, relativa ai contratti specificamente indicata, ai sensi dell'articolo
119 T.U.B. (v. doc. 12 e 13 prod. attrice), dovendosi desumere che tali richieste siano rimaste inevase. In siffatta ipotesi, dunque, non può ritenersi che parte attrice non abbia adempiuto agli oneri probatori su di sè incombenti, essendosi diligentemente attivata per procurarsi la documentazione necessaria per consentire la delibazione delle proprie pretese, dovendosi, d'altro canto, ritenere che la omessa ottemperanza della non possa risolversi in danno CP_2 del cliente.
Tornando alla disamina della concreta fattispecie, come sopra esposto, la società
non in proprio ma in nome e per conto della ” CP CO Con
introducendo il procedimento contro la società e Parte_1 Parte_3
, con il ricorso monitorio, azionava il credito quantificato nell'importo di Parte_2
€321.642,40 e discendente dai rapporti bancari precisamente indicati, intrattenuti dalla società con la agenzia di Salerno, che poi confluivano nella Parte_1 Controparte_3
, nonché dalle fideiussioni - garanzie a prima richiesta, prestate CO dai garanti e . A supporto delle proprie richieste, la parte Parte_3 Parte_2 produceva nel giudizio monitorio: copia del contratto 61918 del 24.08.2005, certificazione ex art. 50 T.U.B. con estinzione del rapporto del 29.08.2017, lettera del 23.03.2007 per linee di credito di € 20.000 mediante scoperto di conto su c.c. 61918,55 e di € 35.000 con validità sino al 30.04.2007 mediante apertura di credito su c.c. 62465,09, lettera del 02.11.2007 per linee di credito di € 40.000 mediante scoperto di conto corrente su c.c. 61918.55, di € 60.000 mediante scoperto di conto corrente su c.c. 62465.09, di € 60.000 mediante anticipi sbf e riba elettroniche e € 40.000 mediante anticipi su fatture su rapporto 39157307,56, lettera del 07.03.2011 per linee di credito di € 50.000 mediante scoperto di c.c. 61918,55 e di € 60.000 mediante scoperto di c.c. 62465.09 e di € 110.000 mediante anticipo al sbf di ricevute commerciali e di € 70.000 mediante anticipo fatture su rapporto 39157307.56, saldaconto rapporto anticipi n. 39157307 del 29.08.2017, estinto in data 07.08.2017, saldaconto RIBA, con evidenze insolute, su conto corrente n. 61918,55, del 18.09.2017, staffa del conto corrente 61918,55 dal 30.09.2005 al
31.12.2006, estratti conto del rapporto di conto corrente 61918,55 dal 01.01.2007 al 08.08.2017, eccetto il periodo 01.01.2014 al 01.04.2014 (v. fasc. monitorio). Successivamente, nel presente giudizio di opposizione, la parte opposta, altresì, produceva i seguenti ulteriori documenti: contratto sezione quadro anticipi su fatture, contratto sezione portafoglio, contratto remote banking, contratto sezione carte di credito, consenso al trattamento dati, atto di conferma facoltà di firma della dr.ssa Gobin, avviso in GU, atto di scissione MPS – con allegati, atto di CP_5 deposito elenco crediti (v. doc. alleg. memoria ex art. 183 c.p.c., co. VI co. n. 2 c.p.c.).
Dal canto proprio, le parti opponenti, in estrema sintesi, contestavano, come sopra detto, l'assenza di prova scritta del credito ingiunto, l'illegittimità dei rapporti bancari, la mancanza di forma scritta, illegittima applicazione di interessi ultra legali, di commissioni massimo scoperto e di spese non pattuiti, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR del 09.02.2000, illegittimi interessi anatocistici, interessi usurari e erroneo addebito data-valuta, ulteriori competenze e voci remunerative per la banca, tutte non concordate ed applicate unilateralmente e in modo illegittimo. Al contempo, con riferimento al rapporto di c.c. 61918.55, formulavano domanda
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riconvenzionale di ripetizione di indebito, estendendo tale richiesta anche ai rapporti n.11678E,
n.13042N (già 15781/G), n.13445P (già 16414C), n.14623J, n.16250A, n.351071.94,
n.100052.80, n.381600.02, n.100017.26 e n.100087.21, deducendo che parimenti fossero state illegittimamente addebitate competenze per interessi, commissioni e spese varie non pattuite.
Le parti opponenti/attrici in riconvenzionale producevano, a suffragio dei propri assunti, gli estratti conto, per alcuni periodi non continui, del c.c. n. 11678, del c.c.13042, del c.c. 13445, nonché del rapporto anticipi n. 14623 e n. 100052, entrambi collegati al c.c. n. 11678; nonché, Contr tra gli altri documenti, diffida 119 TUB 20.12.2010 e diffida 119 08.06.09 (v. doc. prod. alleg. memoria 183, co. VI, n. 2, c.p.c.).
Possono, dunque, trarsi, le prime considerazioni attinenti alla domanda posta alla base dell'ingiunzione, potendosi giudicare comprovata l'esistenza del rapporto di conto corrente n. 61918 del 24.08.2005, documentato con contratto e anche attraverso gli estratti conto dal
01.01.2007 al 09.08.2017, eccetto le movimentazioni del primo trimestre 2014 e degli affidamenti documentati mediante contratti di linee di credito del 23.03.2017, del 02.11.2017 e del 07.03.2011.
A tale espresso riguardo va, senza dubbio, valutato come inammissibile il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità all'originale delle copie prodotte dall'opposta, in quanto formulato dagli opponenti contravvenendo al necessario onere di specificità, ricordandosi sul punto che, secondo pacifici insegnamenti, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (v. ex multis Cass. civile sez. II, 30/12/2009, n.28096; Cass. civile sez. III, 21/04/2010, n.9439; Cass. civile sez. VI,
20/12/2022, (ud. 22/09/2022, dep. 20/12/2022), n.37186).
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di nullità dei contratti cd. “monofirma”, per assenza di firma dell'istituto bancario, avendo la giurisprudenza chiarito che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti
(v. Cass. civile Sez. U. Sentenza n. 898 del 16/01/2018).
Occorre, ora, passare all'analisi delle condizioni dei rapporti bancari di cui trattasi. Nell'avviare l'esposizione ed incidentalmente, deve dapprima essere agevolmente superata l'eccezione proposta dalla convenuta relativa alla mancata contestazione da parte del correntista degli estratti conto periodicamente inviati. Al riguardo, è sufficiente considerarsi che l'approvazione del conto ex art. 1832 cod. civ. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'art. 1857 cod. civ.) rende incontestabili le relative annotazioni, derivanti dalla mancata impugnazione, nella loro realtà effettuale, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori
(contratto ed altre pattuizioni) da cui dette annotazioni derivano (cfr., ex multis Cass. sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514; Cass. sez. I, 18 maggio 2006, n. 11749; Cass, sez. I, 5 maggio 2006, n.
10376) e dalla conseguente azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca.
A questo punto, allo scopo di meglio chiarire i fatti, è necessario richiamare anche le risultanze della C.t.u. espletata in corso di causa e relative all'analisi dei rapporti bancari posti a fondamento delle contrapposte domande, dovendo considerarsi come lo svolgimento di
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indagini tecniche d'ufficio fosse imprescindibile, in ragione della particolare tecnicità delle questioni involgenti il merito della controversia (v., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 08.02.2019,
n. 3717). Per chiarezza, è utile rilevare che il C.t.u. abbia, anzitutto, dato atto della documentazione contrattuale presente in atti, ovvero: documento di sintesi n. 0930 0240805001 costituente il frontespizio del contratto di conto corrente n. 61918.55 del 24/08/2005 in uno al documento rubricato Clausole contrattuali che regolano il servizio e al prospetto delle condizioni economiche applicate, copia raccomandata A /R del 23/03/2007 con comunicazione di concessione delle seguenti linee di credito €20.000,00 valido fino a revoca utilizzabile mediante scoperto di conto regolato in conto corrente n. 61918.55, €35.000,00, con validità fino al 30/04/2007 utilizzabile mediante apertura di credito regolata in conto corrente n. 62465.09, lettera Contratto di credito del 02/11/2007 contenente comunicazione di concessione delle seguenti linee di credito €40.000,00 con validità sino a revoca utilizzabile sul conto corrente n. 61918.55 sotto forma di scoperto di c/c, € 60.000,00 con validità sino a revoca ed utilizzabile sul conto corrente n. 62465.09 sotto forma di scoperto di conto corrente, € 60.000,00 con validità a revoca da utilizzarsi mediante anticipi sbf ricevute bancarie e riba elettroniche, €
40.000,00 con validità sino a revoca da utilizzar si mediante anticipi su fatture senza notifica al debitore ceduto regolati su rapporto n. 39157307 56, lettera Contratto di credito del 07/03/2011 contenente comunicazione di concessione delle seguenti linee di credito €50.000,00 con validità sino a revoca sul conto corrente n .61918.55 sotto forma di scoperto di c/c, € 60.000,00 con validità sino a revoca sul conto corrente n. 62465.09 sotto forma di scoperto di conto corrente,
€ 110.000,00 con validità a revoca da utilizzarsi mediante anticipo al sbf di ricevute commerciali, € 70.000,00 con validità sino a revoca da utilizzarsi mediante anticipo finanziario di fatture commerciali regolato sul rapporto n. 39157307.56; nonché della documentazione contabile, precisando che, con riferimento o al rapporto di conto corrente n. 61918.55, di cui al contratto sottoscritto in data 24/08 /2005, fossero stati rinvenuti gli estratti conto dal 01/01/2007
(in corrispondenza del quale risultava registrato un saldo pari a € 6.824,46 nel mentre l'ultimo estratto conto disponibile recava data del 09/08/2017 in corrispondenza del quale il saldo risultava pari a € 169.955,62), che risultavano, poi, mancare i movimenti di capitale, lo scalare e il prospetto per la determinazione delle competenze relativi al I trimestre 2014 e risultavano versati nel fascicolo di causa gli estratti conto (movimenti di capitale, scalari di conto e prospetto per il calcolo delle competenze) riferiti ai seguenti rapporti conto corrente ordinario n. 11678 (già c/c n. 11300) conto anticipi fatture n. 14623 conto corrente ordinario n. 13042 (già c/c n. 15781) conto corrente ordinario n. 13445 (già c/c n. 16414) e conto anticipi fatture n. 100052, nello specifico, in relazione ai richiamati rapporti di correntezza, che fossero stati rinvenuti i seguenti documenti contabili conto corrente ordinario n. 11678 (già c/c n. 1 1300 presenti le registrazioni contabili a partire dal 16/07/1993 al 30/09/1994 (saldo pari a + lire 5.251.174 ) nonché, senza soluzione di continuità, quelli a partire dal 30/06/1995 (saldo pari a lire 513.556 ) e fino al 18/1 0/2011 (saldo di chiusura conto, pari a € 0,00, conto corrente ordinario n 13042 (già c/c n. 15781 )): presenti le registrazioni contabili dal 10/08/1998 al 20
/02/2004 (saldo pari a € 0,00 con registrazione di estinzione del rapporto, conto corrente ordinario n . 13445 (già c/c n. 16414): presenti le registrazioni contabili dal 16/12/1999 (saldo pari a € 0,00 ) al 10/04/20 02 ( saldo pari a € 0,00 con registrazione di estinzione del rapporto, conto anticipi fatture n. 100052 presenti le registrazioni contabili dal 01/07/2008 saldo pari a € 18.000,00 ) al 30/09/2011 (saldo pari a € 0,00, conto anticipi fatture n. 14623 : presenti le registrazioni contabili dal 20/11/2003 (saldo iniziale pari a € 0,00 ) al 31/07/2005 (saldo pari a d € 0,00). Passando ai singoli rapporti, con riferimento alla ricostruzione del rapporto di conto corrente bancario n. 61918.55 azionato dalla in via monitoria, il C.t.u. ha accertato che: CP_2
“Dalla disamina contrattuale della documentazione presente nel fascicolo di causa si evince che il conto corrente n. 61918.55 ha origine in data 24/08/2005. Agli atti si rinviene, infatti, una
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scrittura contrattuale relativa a tale rapporto di correntezza redatta nelle forme di legge, e quindi per iscritto, recante data del 24/08/2005. In ordine agli elementi economici regolanti il rapporto bancario in esame, si rileva che nella prefata scrittura vengono indicate le seguenti misure di tassi: tasso a credito con capitalizzazione trimestrale: TAN 0,050% e TAE 0,050%; tasso a debito con capitalizzazione trimestrale: TAN 13,560% e TAE 14,265% per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati;
TAN 8,200% e TAE 8,455% scon sbf;
commissione massimo scoperto: aliquota 0,7500% (aliquota agg.va 1,2500% su sconfinamento se autorizzato) - (limite massimo somma commissioni applicate 2,000%). In relazione alle spese, in contratto risultano pattuite, tra le altre, le seguenti: - operazioni diverse ed interne: € 1,60; - disposizioni diverse inc/pag: €
1,60; - operazioni sport. Automatici: € 1,40; - prelevamenti per cassa: € 2,60; - costo assegni (unitario): € 0,20; In ordine alle verifiche che sono state espletate, si specifica che all'art.
9 - rubricato Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese - il contratto di conto corrente in esame dispone: “I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita;
su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica […].” In tema di Jus Variandi, le Clausole contrattuali che regolano il servizio, al punto XXXIII, prevedono che “La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni di cui all'art. 11 della deliberazione 4.3.2003 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in tema di disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”(pag. 20). Dunque, in ordine alle verifiche del tasso di interesse applicato, ha rappresentato che “l'istituto ha indicato le maggiori condizioni economiche regolanti il rapporto di correntezza de quo. Nello specifico è stata espressamente convenuta sia la misura del tasso creditore, nominale ed effettivo (0,050% nominale e 0,050% effettivo) sia quella del tasso annuo debitore, nominale ed effettivo (TAN 8,200% e TAE 8,455% scon sbf;
TAN 13,560% e TAE 14,265% per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati), con la previsione della capitalizzazione trimestrale degli stessi. Tale circostanza, in aderenza alle prescrizioni del
Magistrato, conferma il rispetto della forma richiesta dalla legge per la fattispecie in esame, risultando, i tassi indicati, di fatto determinabili, non rendendosi necessario, per l'effetto, lo storno di interessi e/o la loro rideterminazione mediante la sostituzione degli interessi legali e/o di quelli sostitutivi ex art 117 TUB. Con riferimento, invece, alle variazioni di detti tassi, così come applicati dall'istituto nel divenire del rapporto di correntezza in esame, la scrivente ha proceduto, in aderenza alle previsioni contrattuali (cfr. punto XXXIII delle Clausole contrattuali che regolano il servizio), a verificare le eventuali comunicazioni delle variazioni sfavorevoli tenendo conto sempre di modifiche favorevoli e, invece, di quelle sfavorevoli solo se comunicate, in conformità alle previsioni di cui al citato punto XXXIII delle richiamate Clausole contrattuali” (pag. 26 Relazione depositata in data 5/09/2022). Quanto alle spese bancarie richieste a vario titolo e ai giorni di valuta, il C.t.u. ha accertato che esse risultassero regalmente pattuite così come indicate le date di valuta per le operazioni di addebito e di accredito, nel rispetto delle condizioni contrattuali. Sulla verifica dell'eventuale capitalizzazione degli interessi attivi e passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. e delle disposizioni contenute nella delibera CICR DEL 09.02.2000, il C.t.u. ha accertato che “tra le parti è stata pattuita la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi;
tanto si evince dal già richiamato art. 9, rubricato Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese” (pag.28). Quindi ha ben chiarito che “dalla disamina contabile effettuata è emerso che, durante tutta la vigenza del rapporto, il conto corrente in esame è stata interessato dall'addebito/accredito con cadenza trimestrale, rispettivamente, degli interessi
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debitori e creditori. Alla luce di tutto quanto finora precisato, si può concludere che il contratto di conto corrente in parola debba ritenersi rispettoso di tutte le prescrizioni di cui alla Delibera
CICR del 09/02/2000. Per effetto di tali evidenze, i riconteggi del citato rapporto sono stati effettuati per tutto il periodo di analisi, operando in regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori” (v. pag. 29 Relazione cit.). Pertanto, sono da ritenersi infondate le doglianze attoree sull'assenza di prova scritta del credito, sull'illegittima applicazione di interessi ultra legali e di spese non pattuiti, oltre che sull'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. In ordine alla pattuizione relativa “alla commissione di massimo scoperto”, si osserva che la giurisprudenza si sia orientata nel senso di ritenerne la nullità per mancanza di causa, atteso che essa va ad aggiungersi all'interesse passivo addebitato al cliente sull'esposizione debitoria, per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 c.c., per assenza di parametri atti a definire con certezza la base di calcolo e la periodicità, per superamento della soglia degli interessi legali. In tutte queste ipotesi, ritenuta la nullità, è stato riconosciuto il diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato. Nel caso di specie, è emerso dagli accertamenti peritali che nel contratto di conto corrente di cui trattasi fosse stata prevista la sola percentuale senza l'indicazione di tutti gli elementi necessari a determinare la c.m.s., ovvero base di calcolo, periodicità di capitalizzazione e criteri di determinazione, sicché la relativa clausola è da giudicarsi nulla per indeterminatezza e va espunto dal calcolo quanto versato a tale titolo, in accoglimento della doglianza attorea sull'illegittimità della commissione di massimo scoperto e come correttamente operato dal C.t.u., che rilevava che “non risultano correttamente indicati tutti quegli elementi (modalità di calcolo, periodicità di capitalizzazione, ecc..) che consentono di considerare la posta in questione determinata o determinabile. Circostanza, questa, che determina la necessità di espungere dai riconteggi effettuati gli importi addebitati dalla banca a tale titolo.” (v. pag. 30 Relazione cit.).
Quanto alle verifiche del tasso convenzionale rispetto al tasso soglia di alla L. n.
108/1996, incluse quelle relative alla c.s.m. e al tesso di mora, il C.t.u. non ha rilevato alcuna usura genetica del contratto. In particolare, il C.t.u., nel precisare la metodologia di calcolo impiegata per la determinazione del T.E.G. secondo le istruzioni della Banca d'italia, ha così accertato “Come evidenziato nel documento contrattuale in atti, il rapporto di correntezza de quo risulta regolato da un tasso debitore: nominale annuo del 8,20% ed effettivo del 8,455%; nominale annuo del 13,560% ed effettiva del 14,265% per sconfinamenti e/o scoperti se autorizzati. La commissione di massimo scoperto viene pattuita nella misura dello 0,7500% (aliquota agg.va 1,2500% su sconfinamento se autorizzato). Con riferimento alla categoria di rapporto presa in esame ai fini della determinazione del tasso soglia si precisa che è la Cat. 1.
Aperture di credito in conto corrente, nella considerazione che le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi – 2002 – prevedono, al paragrafo rubricato Cat.
1. Aperture di credito in conto corrente, che: “... Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonchè gli sconfinamenti sui conti affidati rispetto al fido accordato...”. Detto tasso, nel trimestre di sottoscrizione del contratto di correntezza (3 trimestre 2005), per la categoria Aperture di credito in conto corrente, risulta pari al 18,945% (fino a € 5.000,00) e al 14,28% (oltre € 5.000,00).”. Ciò posto, il C.t.u. rilevava che il tasso debitore pattuito in contratto risultasse, sia nella misura nominale che in quella effettiva, inferiore al tasso soglia usura pubblicato per il trimestre di sottoscrizione del contratto, così come pure la commissione di massimo scoperto risultasse contenuta nei limiti della cms soglia, pari per il trimestre di sottoscrizione contrattuale, al 1,26%, non rilevando, dunque, per il rapporto di conto corrente n. 61918.55, alcuna ipotesi di usura genetica originaria. (v. pag. 34 Relazione cit.). Il C.t.u., inoltre, ha escluso profili di usurarietà anche con riferimento alle condizioni economiche indicate nei documenti di concessione di linee di credito del 23.03.2007, del 02.11.2007 e del
07.03.2011 (v. pag. 67 Relazione cit.).
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Passando al vaglio dei rapporti n.11678E, n.13042N (già 15781/G), n.13445P (già
16414C), n.14623J, n.16250A, n.351071.94, n.100052.80, n.381600.02, n.100017.26 e n.100087.21, oggetto delle domande riconvenzionali di ripetizione proposte dagli opponenti, può ritenersi comprovata la sussistenza dei rapporti bancari intrattenuti dalla società debitrice con l'istituto di credito, dovendosi dare seguito all'orientamento secondo cui “In tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10293 del 18/04/2023) e secondo cui “In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte). Non è, quindi, vietato al giudice del merito svolgere un accertamento contabile al fine di determinare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio.”
(cfr. Cass. civile sez. I, 24/07/2023, n.22007; v. anche Cass. civile sez. I, 13/05/2024, n.12944
“Nei rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto può costituire prova del saldo del conto corrente, ma tale prova può essere integrata anche attraverso altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete sulla movimentazione del conto. Il correntista non è tenuto
a documentare singole rimesse solo attraverso gli estratti conto, ma può farlo anche attraverso altri documenti e mezzi di prova, come ad esempio le lettere intercorse con la banca o le risultanze della centrale-rischi.”). Nel caso di specie, l'indagine contabile è stata condotta dal C.t.u. sulla base degli estratti conto allegati dagli opponenti e per i periodi documentati. A tale proposito, val la pena ribadire che la mancata allegazione dei contratti relativi ai rapporti azionati in riconvenzionale non possa andare a detrimento della società opponente, avendo quest'ultima dato prova di aver richiesto ai sensi dell'art. 119 T.u.b., e poi, in giudizio ex art. 210 c.p.c., la documentazione contrattuale relativa ai rapporti allora in vita con l'istituto di credito, spostando di conseguenza l'onere della prova in capo alla Banca, che non ha offerto la prova contraria dell'adempimento, ovvero di aver evaso la richiesta ex art. 119 T.u.b. nei termini di legge, attraverso la consegna della documentazione al correntista. Dunque, il C.t.u., dall'analisi della documentazione contabile, ha accertato che, per il conto corrente ordinario n. 11678, risultassero allegati gli estratti conto dal 16.07.1993 al
30.04.1994 e dal 30.06.1995 al 18.10.2011 (data chiusura conto); per il conto corrente ordinario n. 13042, gli estratti conto dal 10.08.1998 al 20.02.2004 (estinzione rapporto); per il conto corrente ordinario n. 13445, gli estratti conto dal 16.12.2009 al 10.04.2002 (estinzione rapporto); per il conto anticipi fatture n. 100052, collegato al c.c. 11678, gli estratti contabili dal 01.07.2008 al 30.09.2011; per il conto anticipi fatture n. 14623, collegato al c.c. 11678, gli estratti contabili dal 20.11.2003 al 31.07.2005. Per i tre rapporti di conto corrente, ha, dunque, provveduto, in assenza dei documenti contrattuali regolanti le condizioni economiche dei rapporti, alla ricostruzione del saldo del conto corrente mediante l'impiego dei tassi sostitutivi T.U.B. in luogo dei tassi applicati dall'istituto, operando in regime di capitalizzazione semplice degli interessi e procedendo allo storno degli oneri e delle spese trimestrali addebitate dall'Istituto. Quanto al conto anticipi n. 100052 e il conto anticipi n. 14623, entrambi collegati al conto corrente ordinario n. 11678, di cui mancava relativo contratto il C.t.u. ha applicato gli stessi principi per il ricalcolo del saldo previsti per il conto corrente collegato, mediante
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l'utilizzo dei tassi sostitutivi T.U.B. Con riferimento alle verifiche del tasso di interesse applicato e delle date di valuta, il C.t.u., per tutti i rapporti azionati, ha applicato i tassi di cui all'art. 117, co. 7 del T.U.B. in regime di capitalizzazione semplice degli interessi (v. pag. 26 e 27 Relazione cit.). Quante alle spese bancarie, il C.t.u. ha effettuato il ricalcolo del saldo, espungendo tutte le spese applicate dalla Banca (pag. 28 Relazione cit.). Sulla verifica dell'eventuale capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il C.t.u. ha accertato che
“dalla disamina effettuata sulle registrazioni contabili in atti è stata riscontrata l'applicazione fino a tutto il 2 trimestre del 2000, per tutti i rapporti in esame, di una diversa capitalizzazione degli interessi, trimestrale per quelli debitori ed annuale per quelli creditori. Tale condotta, poi,
è stata variata dalla banca la quale, a partire dal 3 trimestre del 2000 ha applicato la medesima periodicità di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori e creditori, in assenza, però, di una valida clausola contrattuale, redatta in aderenza alle previsioni di cui alla Delibera CICR del 09/02/2000. Per effetto di quanto precede, in conformità alle previsioni del Magistrato, i rapporti di correntezza in esame devono essere ricostruiti in regime di capitalizzazione semplice degli interessi creditori e debitori”. Per il conto anticipi n. 100052 - conto anticipi n. 14623, il C.t.u. ha rilevato che “Dalla documentazione contabile agli atti è stato riscontrato che i rapporti in esame hanno origine in epoca successiva alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000. La mancanza di un documento contrattuale da cui poter evincere un accordo in ordine alla periodicità di capitalizzazione degli interessi e/o in subordine, la mancanza di un documento contrattuale disciplinante il rapporto di correntezza a cui risultano collegati, non permette di recuperare le necessarie evidenze per un ricalcolo in regime diverso da quello semplice. Alla luce di tali evidenze, i ricalcoli dei rapporti in esame devono essere effettuati in regime di capitalizzazione semplice degli interessi” (pag. 29-30 Relazione cit.). Sempre per la rilevata carenza contrattuale, il C.t.u. non ha potuto verificare la pattuizione della commissione di massimo scoperto, procedendo ed eliminare dal ricalcolo dei saldi gli importi richiesti con tale causale. Parimenti, dall'indagine è stata esclusa la verifica dell'usura genetica. Le determinazioni assunte dal C.t.u. in ordine all'adeguamento alla delibera CICR si appalesano condivisibili, in quanto conformi alla consolidata giurisprudenza secondo cui
“L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell' adeguamento alla delibera Cicr, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità del decreto legislativo n. 385 del 1993, articolo 120, come modificato dal decreto legislativo n. 342 del
1999, art. 25, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al Cicr, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'articolo 1339 del Cc, il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera Cicr. L'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'articolo 7, comma 2, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma 1, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'articolo 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica.”
(cfr., tra le ultime, Cass. civile sez. I, 24/07/2023, n.22007). Così ricostruiti i rapporti, occorre ora vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opposta con riferimento alla ripetizione di tutte le poste antecedenti il decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione.
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Preliminarmente, sul punto, va richiamato il dictum della Suprema Corte di Cassazione, nella sua più alta composizione, espresso con la nota sentenza n.24418 del 2 dicembre 2010.
Secondo la citata pronuncia, ai fini del calcolo del termine prescrizionale ex lege e della sua decorrenza, il discrimen va individuato nella qualificazione e funzione della provvista: a seconda della natura solutoria oppure ripristinatoria dei versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto. Il pagamento, che può dar vita ad una pretesa restitutoria, è solo quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del cliente, con conseguente spostamento patrimoniale in favore della banca, sicché il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto sorge dal momento in cui sia stato eseguito un pagamento, che secondo il cliente non è dovuto. Prima di quel momento, non è ipotizzabile alcun diritto alla restituzione. Dunque, il termine di prescrizione decorre dalla data di chiusura del conto corrente se non vi sono pagamenti da parte del cliente o se essi avvengono nei limiti di un fido esistente o su un conto corrente attivo e fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista ovvero da meri depositi eseguiti dal cliente a proprio favore. Diversamente, le rimesse eseguite su un conto corrente con saldo passivo e sul quale non accede un'apertura di credito, ovvero destinate a coprire un passivo oltre i limiti dell'affidamento, hanno natura solutoria, sicché il termine di prescrizione decorre dai singoli pagamenti, ed esso andrà calcolato con riferimento ai dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione che abbia ad oggetto l'azione di ripetizione.
Partendo dai principi della giurisprudenza di legittimità, il C.t.u. ha svolto le operazioni di ricalcolo chiarendo di avere provveduto ad esaminare la documentazione bancaria, disponibile agli atti processuali, a partire dalla prima data utile disponibile, sino alla data del
26/07/2009, corrispondente al decennio anteriore alla data di deposito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, tenendo conto degli affidamenti indicati in atti, essendo essi documentati e ricavandosi i relativi aspetti economici e provvedendo, infine, alla ricostruzione dei saldi nel periodo oggetto di esame, con l'individuazione dei limiti di fido, delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie, come rappresentata nei prospetti di calcolo allegati elaborati per ciascun rapporto esaminato. L'eccezione di prescrizione va accolta, dunque, nei limiti di quanto accertato a mezzo delle indagini tecniche cui si fa rimando, avendo il C.t.u. operato in coerenza con i quesiti posti, essendosi attenuto alla giurisprudenza di legittimità citata, avendo operato correttamente sulla base del saldo rettificato (v. Cass. n. 9141 del 19 maggio 2020).
In conclusione, così brevemente sintetizzate, per mera comodità di lettura, le risultanze della espletata Consulenza tecnica d'ufficio, comunque valutate nel complesso e da intendersi riportate integralmente, stima il Tribunale che la compiutezza delle indagini svolte, in coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità ed analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, della cui attendibilità scientifica non si ha motivo dubitare, impongano la piena ed integrale condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche del fatto che l'ausiliario ha replicato in modo esauriente e convincente alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di entrambe le parti. Quanto, ancora, ai sollevati rilievi, giova precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile
2007, n. 8355).
Quanto alle operazioni di ricalcolo, il C.t.u. ha provveduto alla ricostruzione dei rapporti sulla base degli estratti conto allegati e per i periodi documentati, senza effettuare
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calcoli figurativi o di raccordo per i periodi non continuativi, come richiesto dal quesito peritale ed in conformità agli orientamenti prevalenti della giurisprudenza di legittimità. Inoltre, lo stesso ausiliario ha provveduto a fornire due diverse ipotesi di lavoro condotte per effetto della riscontrata carenza documentale relativa agli estratti conto iniziali: saldo iniziale azzerato oppure uguale a quello indicato dalla banca negli e stratti conto in atti (v. pag. 81 Relazione cit.). Tra le due è da giudicarsi corretta l'ipotesi di “azzeramento saldo iniziale”. Va, infatti, ricordato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa e che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (v. Cass. civ. 29.10.2020, n. 23852). Infatti, in ipotesi, ove alla domanda di rideterminazione del saldo e di ripetizione dell'indebito avanzata dal correntista si contrappone quella riconvenzionale della Banca diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente, entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite
(cfr. Cass. civ. 7.5.2015, n. 9201; 15.2.2007, n. 3374 e 16.6.2005, n. 12963) e quindi delle operazioni da cui si origina il saldo, per cui, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non sia influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione, atteso che, agendo differentemente, si consentirebbe all'una od all'altra parte (che assumono entrambe la veste di attore all'interno del giudizio) di giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte. Anche di recente è stato ribadito che “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa;
ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato;
che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale;
che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile).” (cfr.
Cass. civile sez. I, 02/05/2024, n.11735).
Dunque, con riguardo ai rapporti azionati in via monitoria, è risultato, nella prescelta ipotesi “1”, con riguardo al c/c n. 61918.55, che il saldo non fosse pari a -€ 165.334,12 come calcolato dalla Banca ma pari a -€ 93.296,95, come ricalcolato dal C.t.u. (v. pag. 81 Relazione cit.). Deve ritenersi che, nella ricostruzione di tale rapporto, siano ricomprese tutte le somme azionate in via monitoria, ivi confluendo anche le anticipazioni di cui al rapporto n.39157307
(v. par. II del ricorso monitorio, che richiama le movimentazioni del conto corrente da cui si
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evincerebbe l'effettuazione delle anticipazioni (doc. sub 018), rapporto del quale comunque l'opposta non produceva specifico estratto per consentire di verificare l'annotazione “in dare”, né gli estratti del c.c. n.2115.86 indicato in ricorso (v. sul punto pag. 4 del ricorso monitorio), poi corretto nel n. 61918,55 (v. pag. 4 Comparsa conclusionale , così confermandosi CP_5 infine la bontà del ragionamento appena svolto;
nonché le ricevute bancarie (ri.ba.) (v. par. III del ricorso monitorio, che richiama le movimentazioni del conto corrente da cui si evincerebbe l'effettuazione delle anticipazioni (doc. sub 018) e considerato che anche il documento
“dettaglio riba insolute” (v. doc. 14 prod. monitorio) recava in calce l'indicazione “tot. rapporto 61918” e che la difesa poneva a fondamento del credito la certificazione di cui all'art.50 del D.Lgs. n.385/1993 relativa al conto corrente n.61918.55 (v. doc. alleg. sub 015 al ricorso monitorio) ed avendo comunque il C.t.u. chiarito sin dall'inizio delle operazioni che le analisi e verifiche richieste sarebbero state condotte con riferimento al rapporto di conto corrente n.
61918.55 (v. pag. 7 Relazione cit.) e nulla essendo stato osservato in proposito dalla difesa e dal Consulente tecnico di parte convenuta/opposta. Con riguardo ai rapporti azionati in via riconvenzionale dagli opponenti, è risultato che il conto corrente n.11678 avesse saldo attivo pari a + € 134.731,00 ed il conto corrente n.100052 avesse saldo attivo pari a + € 14.652,77 (v. ancora pag. 81 Relazione cit.). Preme precisare al riguardo che le domande di ripetizione spiegate da parte opponente rispetto a tali conti siano da giudicarsi procedibili, essendo risultato dalla C.t.u. che il conto corrente n.11678 fosse stato chiuso il 18.10.2011 ed essendo il conto n.100052 un conto anticipi accessorio (v. pag. 22
Relazione cit.).
Pertanto, sulla scorta di tutto quanto accertato, il decreto ingiuntivo opposto va, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato. Va ora rilevato che la parte opponente, nel proporre le domande riconvenzioni di restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di indebito e, comunque, a qualsiasi altro titolo, per il conto corrente n. 61918.55 e di restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di indebito e, comunque, a qualsiasi altro titolo, nel corso dei rapporti bancari n.11678E, n.13042N (già 15781/G), n.13445P (già 16414C), n.14623J,
n.16250A, n.351071.94, n.100052.80, n.381600.02, n.100017.26, e per tutti quelli intrattenuti Contr Contr con la già e , formulava anche apposita richiesta di compensazione tra CP_3
i crediti ed i debiti risultanti tra le parti all'esito del giudizio (v. punto 14 delle conclusioni dell'atto di citazione), sicché deve procedersi in tale senso, dovendosi sul punto comunque considerarsi che, in tema di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 1853 c.c., i saldi attivi e passivi relativi ai vari rapporti tra la banca e il correntista si compensano reciprocamente, salvo patto contrario e l'elisione reciproca dei saldi a credito e debito di diversi rapporti tra la Banca e il Cliente, di cui all'art. 1853 c.c., presuppone una compensazione legale, dunque una compensazione in senso proprio, inoltre, nei rapporti tra banca e correntista, la compensazione può operare anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura intercorrente fra le medesime parti (v. Cass. civile sez. I, 11/12/2023, n.34424). Ebbene, come riconosciuto in via subordinata anche dalla difesa opponente (v. pag. 46 Comparsa conclusionale), il saldo ricalcolato del conto corrente azionato n.61918.55 per -€93.296,55 deve essere compensato con la somma dovuta in restituzione in favore della di Parte_1
€149.383,77 (ovvero €.134.731,00, costituente il saldo attivo del conto corrente n.11678 ed
€14.652,77, costituente il saldo attivo del conto corrente n.100052), sicché, in definitiva, operate le dovute compensazioni tra poste attive e passive, la parte opposta deve essere condannata a pagare, in favore della la differenza di €56.087,22. Parte_1
La condanna va disposta in capo a in persona del suo legale rappresentante CP
p.t., nella qualità e in nome e per conto di , considerato che la CO
nel costituirsi nel presente giudizio ex art. 111 Controparte_5 cpc, deduceva di essere subentrata nel compendio degli elementi dell'attivo e del passivo rivenienti alla dalla propedeutica scissione infragruppo CO di Monte dei Paschi Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. interamente partecipata da
24 R.G. n. 3598/2019 + n. 4216/2019
BMPS, a favore della stessa BMPS e che nel compendio scisso non fossero incluse le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti e beni ricompresi nel compendio scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da BMPS anteriormente alla Scissione, per tale motivo non essendo essa legittimata passiva in ordine alle domande restitutorie o risarcitorie per le causali sopra descritte, che restavano di competenza di BMPS (v. Comparsa di costituzione ex art. 111 cpc e doc. alleg.).
Le parti opponenti/attrici in riconvenzionale hanno poi spiegato ulteriori domande riconvenzionali. In particolare, esse hanno richiesto il risarcimento dei danni a carico dell'opposta per l'illegittimo recesso dai contratti bancari e per la revoca degli affidamenti. A tale espresso riguardo, rileva il Tribunale che, se è vero che sussiste legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento dei danni arrecati da un illegittimo recesso, cionondimeno trattasi di danno che deve essere specificamente provato ed in mancanza di prova nulla può essere riconosciuto. Parimenti è a dirsi con riguardo al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi. Circa tale aspetto, anche la recente giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “Secondo l'indirizzo espresso da questa Corte, in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine "per illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass., sez. 6-
3, 28/03/2018, n. 7594). Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno. Si è, inoltre, precisato, che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire "un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza" (così, in motivazione, Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass., sez. 3, 10/02/2020, n. 3133).” (Cass. civile sez. III, 13/11/2024, n.29252). Nel caso di specie, in mancanza di sufficienti e valide prove, anche con riguardo ai pregiudizi economici subiti nonché in ordine all'elemento psicologico del presunto danneggiante, nulla può essere riconosciuto.
Circa le ulteriori richieste degli opponenti, concernenti la segnalazione dei propri nominativi alla Centrale Rischi, stima il Tribunale di dover disporre che nella CP qualità e in nome e per conto di , e CO Controparte_5 provvedano, ciascuno per quanto di propria competenza, in relazione ai
[...] rapporti bancari oggetto delle presenti cause riunite ed in base alle risultanze acquisite, alle relative rettifiche e cancellazioni delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale rischi della Banca d'Italia, con riguardo alle posizioni di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] In considerazione dell'esito della lite, avendo gli accertamenti tecnici d'ufficio condotto al riconoscimento di un credito della parte correntista, le domande di accertamento della nullità delle fideiussioni prestate dai garanti possono giudicarsi assorbite, esimendo il Tribunale da ogni delibazione in proposito.
Vanno, infine, disciplinate le spese dei giudizi riuniti. Tenuto conto dell'esito della lite e quindi, per un verso dell'accoglimento dell'opposizione e, per altro verso, dell'accoglimento solo parziale delle domande riconvenzionali, le spese dei giudizi riuniti possono essere compensate per 1/3, con condanna di in persona del suo legale rappresentante p.t., nella qualità e in nome e per conto CP di in persona del suo legale rappresentante p.t. e – CO CP_5
25 R.G. n. 3598/2019 + n. 4216/2019
, in solido, al pagamento dei residui 2/3, che si liquidano Controparte_5 come in dispositivo, in base alle vigenti tariffe forensi, al valore del decisum e tenuto conto dell'oggetto delle cause, della media complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). Sulle spese di C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario come da separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota, trattandosi di spese sostenute nell'interesse generale e di giustizia (v. Cass. civile sez. III, 17/01/2013, n.1023 e Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nei giudizi civili riuniti promossi come in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 832/2019, emesso dal Tribunale di Avellino in data 11.06.2019 nei confronti di Parte_1
e Parte_2 Parte_3
2. In parziale accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla parte opponente e operate le dovute compensazioni come meglio indicato in parte motiva, condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., nella qualità e CP in nome e per conto di in persona del legale CO rappresentante p.t., al pagamento, in favore di dell'importo di Parte_1
€56.087,22, per la causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. 3. Condanna in persona del suo legale rappresentante p.t., nella qualità CP
e in nome e per conto di e CO [...] in persona di rispettivi legali rappresentanti p.t., a Controparte_5 provvedere, ciascuno per quanto di propria competenza, in relazione ai rapporti bancari oggetto delle presenti cause riunite ed in base alle risultanze di cui in parte motiva ed al capo del dispositivo che precede, alle relative rettifiche e cancellazioni delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale rischi della Banca d'Italia, con riguardo alle posizioni di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
4. Rigetta, per la restate parte, le domande riconvenzionali degli opponenti.
5. Compensa tra tutte le parti le spese dei giudizi riuniti nella misura di 1/3 e condanna, in solido, in persona del suo legale rappresentante p.t., nella CP qualità e in nome e per conto di , in persona del suo CO legale rappresentante p.t. e in persona Controparte_5 del legale rappr.te p.t., al pagamento dei residui 2/3, che si liquidano in €381,33 per esborsi e €7.512,00 per compensi professionali forensi, oltre CPA e IVA, se dovute come per legge, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'Avv. Gaetano Di Sirio dichiaratosi antistatario.
6. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico di tutte le parti in pari quota le spese della Consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto emesso in data 13/09/2022. Così deciso in data 11 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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