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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1544/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTO IANNE e con elezione di domicilio in VIA VITRUVIO N. 3/A – FANO presso e nello studio dell'avv. ROBERTO IANNE;
ATTRICE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA CP_1 C.F._2
ROVINELLI e con elezione di domicilio in VIA CATTANEO N. 27 – PESARO (PU), presso e nello studio dell'avv. ELISABETTA ROVINELLI
CONVENUTA
E
(C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
26.02.2025:
“Voglia il Tribunale in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti:
pagina 1 di 9 dichiarare inefficace nei confronti della Sig.ra l'atto di vendita rogitato in Parte_1
Pesaro dal Notaio Dott. n. rep. 1831, il 22.12.2023, disponendo la revocatoria Persona_1 dell'atto di vendita stipulato, meglio descritto in narrativa, dalla Sig.ra e dal Sig. CP_1
con ogni conseguenza di legge. CP_2
Con vittoria di spese, Iva e C.p.a.”
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta:
“Rigettare la richiesta formulata dalla sig.ra di revoca dell'atto di vendita a Parte_1
firma Notaio Dott. n. reg. 1831 del 22.12.2023 con vittoria di competenze e spese Persona_2
legali, oltre rimborso spese generali, Cap ed Iva con pagamento da effettuarsi direttamente al legale nominato”.
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI , conveniva in giudizio Parte_1 la SI e il signor , per sentire dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia CP_1 CP_2 dell'atto di vendita a Rogito Notaio Dott. n. rep. 1831 del 22.12.2023, mediante il Persona_1
quale la SI ha venduto al sig. al prezzo di euro 50.000,00 CP_1 CP_2
l'immobile sito in Montelabbate (PU), Via Zamboni n. 14/16.
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente deduceva che il Tribunale di Pesaro, con sentenza n.
258/2024, a conclusione del procedimento n. 1145/2021 r.g., promosso dall'odierna attrice, così disponeva: “a) in accoglimento della domanda dichiara l'inefficacia della disposizione testamentaria impugnata, nella parte in cui lede la quota di legittima della SI , Parte_1 riconoscendo, in favore di quest'ultima, una quota della comunione ereditaria sull'immobile sito a
Pesaro, via Grossi 9 pari ad ¼ del valore di euro 77.429,91; b) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta la somma di euro 1.930,86 quale rimborso pro-quota delle spese funerarie;
CP_1
Contesta, quindi, che la convenuta, in pendenza del citato procedimento civile (volto ad accertare la lesione della quota di legittima della , ha posto in essere la compravendita ut supra citata, Parte_1 con l'intento di pregiudicare le ragioni creditorie dell'attrice, diminuendo la propria garanzia patrimoniale e rendendo maggiormente difficoltoso il recupero coattivo del credito vantato dalla medesima Parte_1 pagina 2 di 9 I presupposti per il fondamento dell'intrapresa azione revocatoria ex art. 2901 c.c., vengono individuati dall'attrice nel fatto che: i) l'atto dispositivo è di qualche mese precedente la conclusione del giudizio civile pendente tra le parti, quando oramai era facilmente prevedibile per la aspettarsi una CP_1
sentenza in suo sfavore;
ii) la compravendita fosse stata conclusa ad un prezzo (euro 50.000,00) notevolmente inferiore all'originario prezzo di acquisto del bene che era stato di euro 137.000,00.
Si costituiva la sola che chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente in quanto da CP_1
ritenersi infondata in fatto e in diritto, sostenendo, in particolare: i) che la stessa è proprietaria di altro bene sito in Pesaro, Via Grossi n. 9, sul quale l'attrice non ha intrapreso alcuna azione giudiziaria e che ben potrebbe soddisfare la pretesa creditoria della stessa;
ii) che la vendita del bene è avvenuta tramite agenzia, nello specifico l'agenzia Serenissima Immobiliare che ha reperito l'acquirente; iii) che il prezzo ricavato dalla vendita, comunque superiore al valore catastale del bene, serviva per far fronte alle esigenze economiche dei parenti della convenuta, rimasti senza mezzi di sostentamento a causa della guerra in Ucraina.
Con decreto del 03.12.2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto . CP_2
All'udienza di comparizione del 05.02.2025 le parti congiuntamente chiedevano la rimessione della causa in decisione, salvo la preventiva richiesta di parte convenuta, di ammissione delle prove formulate.
Non si riteneva di ammettere i mezzi di prova richiesti e quindi si fissava l'udienza del 7.05.2025 con concessione dei termini a ritroso ex art. 281 quinquies cpc.
All'esito dell'udienza del 07.05.2025, con ordinanza in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione.
La causa può essere decisa sulla base dei documenti depositati in giudizio, conseguentemente vengono rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla convenuta, per essere i relativi capitoli o afferenti a circostanze da provarsi per iscritto (cap. 1 seconda memoria istruttoria convenuta) o irrilevanti (cap. 2 seconda memoria istruttoria convenuta).
Nel merito, si osserva che l'azione promossa dall'attrice è una azione revocatoria ordinaria, i cui presupposti ex art.2901 c.c., per il fruttuoso esperimento della stessa, da provarsi da parte dell'attrice, sono: i) la sussistenza di un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, pagina 3 di 9 vendendo un immobile o cedendo un credito) oppure assumendo un obbligo nuovo verso terzi (ad esempio, accendendo un mutuo) o ancora costituendo sui propri beni diritti a favore di altri (ad esempio diritti di usufrutto, ipoteca, ecc.); ii) il cd. eventus damni, ossia il pregiudizio che l'atto di disposizione del debitore reca al creditore, in modo che sia per esso impossibile o anche solo più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore. Non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un mero pericolo di danno, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Il pregiudizio deve essere valutato in relazione al tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda;
iii) la cd. scientia fraudis (o damni), ossia la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione reca alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti. Se l'atto di disposizione è a titolo oneroso tale consapevolezza deve essere provata anche in capo al terzo (partecipatio fraudis); iv) il c.d. consilium fraudis, nel caso in cui l'atto sia anteriore al sorgere del credito ed è a titolo oneroso, la dimostrazione che il debitore abbia posto in essere un atto dolosamente preordinato a pregiudicare il successivo soddisfacimento e che i terzi fossero consapevoli di tale pregiudizio o che fossero partecipi della dolosa preordinazione.
Al riguardo, la recente Cass. Civ. a sezioni unite n. 1898/2025, ha espresso il seguente principio di diritto:"In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro".
Ciò premesso, la domanda appare fondata e pertanto meritevole di accoglimento in quanto appaiono pienamente dimostrati e/o comunque desumibili/presumibili i presupposti dell'azione revocatoria.
Innanzitutto, l'atto di disposizione è rappresentato dall'atto di compravendita concluso in data
22.12.2023 tra la convenuta in qualità di venditrice, e il convenuto, contumace, CP_1 pagina 4 di 9 , in qualità di acquirente, con il quale la venditrice si è spogliata di un immobile ad uso CP_2
commerciale a lei intestato per il prezzo di euro 50.000,00.
Trattasi pertanto di atto a titolo oneroso.
La qualità di creditrice dell'attrice nei confronti della SI deriva, invece, dalla CP_1
sentenza del Tribunale di Pesaro n. 258/2024 che le riconosce un credito di euro 77.429,91 a titolo di reintegra della quota di legittima lesa per l'eredità del padre.
Il titolo che conferisce lo status di creditrice all'attrice, pertanto, è successivo, all'atto di disposizione del proprio patrimonio compiuto dalla convenuta.
Circostanza, in base alla quale, quest'ultima, rivendica la legittimità del proprio atto, sul presupposto che, al momento della vendita, non vi fosse ancora alcun debito nei confronti dell'attrice.
La contestazione è infondata, atteso che al riguardo, il prevalente orientamento giurisprudenziale riconosce quale presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria anche l'esistenza di un credito litigioso, come da ultimo confermato da Cass. Civ. n. 16819/2024: “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del cc sia sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”.
Nessun dubbio in ordine alla sussistenza dell' ”eventus damni”, essendo oggettivamente evidente il pregiudizio oggettivo (quantitativo e qualitativo) derivante alla creditrice-attrice dall'atto di disposizione compiuto dalla debitrice, con cui si è spogliata in concreto di un bene immobile ad uso commerciale, sì da rendere certamente molto difficoltoso alla creditrice medesima trovare soddisfazione del suo credito.
pagina 5 di 9 Sul punto, parte convenuta contesta la sussistenza del requisito, in quanto proprietaria di altro immobile, sito in Pesaro, Via Grassi n. 9, in grado di garantire la piena soddisfazione del credito dell'attrice e sul quale, quest'ultima, tuttavia, non ha esperito alcuna azione giudiziaria.
Anche tale assunto risulta essere infondato, in quanto in merito alla prova del c.d. eventus damni,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che non sia necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, determinando o aggravando il pericolo di incapienza dei beni del debitore, cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. civ. n. 5105/2006; Cass. Civ. n. 24757/2008; Cass. Civ. n. 1896/2012).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, il creditore ha l'onere di dimostrare il pericolo che l'atto di disposizione rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito mentre spetta al debitore, convenuto nell'azione revocatoria, provare l'insussistenza di tale rischio, per la presenza comunque, anche a seguito dell'atto di disposizione, di un patrimonio idoneo a garantire in maniera certa e senza difficoltà il soddisfacimento del creditore (Cass. 5972/2005; 15257/2004; 11471/2003).
E' indubbio, al riguardo, che il trasferimento dell'immobile avvenuto in favore del , ha CP_2
determinato una riduzione del patrimonio della debitrice, poiché dalla documentazione prodotta agli atti di causa risulta che il bene è stato venduto ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al suo reale valore di mercato, atteso che ha fronte di un prezzo di vendita di euro 50.000,00 lo stesso bene era stato acquistato ad un prezzo di euro 137.000,00 (v. doc. 3 fascicolo attrice), rendendo di fatto più incerta e difficile la soddisfazione del credito da parte della creditrice-attrice.
Il fatto, poi, di avere un altro immobile di proprietà (fra l'altro pro-quota), non è una garanzia che conferisce alla creditrice la certezza di soddisfare la propria pretesa creditoria.
Tanto più che l'altro immobile, sito in Pesaro, Via Grossi n. 9, è occupato dalla stessa convenuta e, in caso di azione esecutiva, un locale ad uso commerciale, quale quello oggetto di compravendita, è sicuramente più appetibile e facilmente vendibile rispetto ad un immobile adibito ad uso di civile abitazione, per di più occupato dalla proprietaria.
Sussiste anche la “scientia fraudis”, ovvero la conoscenza , consapevolezza e volontà da parte della debitrice-venditrice che l'atto di disposizione era idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie. pagina 6 di 9 Va rilevato, nel caso in esame, che il debito era facilmente prevedibile da parte della convenuta, in quanto l'esito del giudizio, mancando solo la pronuncia della sentenza, essendosi già svolta al momento del rogito notarile tutta la fase istruttoria della causa, era presumibile che sarebbe stato per la CP_1 negativo, in quanto la era stata completamente pretermessa dall'eredità del padre e quindi Parte_1
l'accoglimento della domanda in danno della stessa era pressoché scontato, come può CP_1
evincersi dal contenuto della sentenza (v. doc. 1 fascicolo attrice). Il dolo può dirsi certo dolo specifico perchè la parte attrice non ha provato i motivi per cui avrebbe venduto tale bene proprio nel corso del giudizio che la vedeva convenuta.
In merito, infine, alla c.d. “partecipatio fraudis”, la convenuta contesta che il terzo potesse essere partecipe di una dolosa preordinazione volta alla compromissione delle ragioni della creditrice, in quanto la vendita è avvenuta tramite agenzia immobiliare che avrebbe reperito il terzo acquirente, negando quindi una conoscenza diretta con lo stesso.
La circostanza non è dimostrata, anzi, vero è il contrario, atteso che nell'atto di vendita le parti hanno dichiarato di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore (v. doc. 2 fascicolo attrice).
Così come indimostrata è la circostanza che l'accettare un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, fosse dettata dall'esigenza di reperire denaro da inviare ai propri parenti bisognosi in Ucraina
o che, comunque, tale invio di denaro sia effettivamente avvenuto.
Al contrario, il prezzo eccessivamente basso è sintomo che il terzo fosse a conoscenza della situazione e che abbia concorso assieme alla debitrice-convenuta, nella realizzazione del piano volto a sottrarre il bene alla garanzia della creditrice-attrice. Indice rivelatore della consapevolezza del terzo si può anche trarre sia dal fatto che l'acquisto veniva effettuato anche se il bene non fosse stato agibile
(così nel rogito ) sia dalla rinuncia alle garanzie di prassi: “La parte venditrice, con il consenso della parte acquirente, non presta alcuna garanzia circa la presenza di vizi che rendano quanto oggetto del presente atto inidoneo all'uso cui è destinato o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La parte acquirente pertanto non avrà, in nessun caso, titolo alcuno per avanzare richieste di indennizzo o risarcimento del danno o per domandare una riduzione del prezzo, che non potrà essere ridotto, ancorché abbia o possa avere origine o essere attribuibile alla situazione di fatto o di diritto dell'Immobile, alla sua funzionalità, alla rispondenza o meno al disposto di normative in materia urbanistica ed edilizia, di dotazioni di sicurezza, di impianti e, in generale, a tutto quanto fosse pagina 7 di 9 eventualmente difforme da quanto previsto dalla normativa applicabile, rinunciando, per l'effetto, a proporre azioni o sollevare eccezioni in proposito, venendo trasferito nello stato di consistenza, di fatto e di diritto, come visto e piaciuto,..”.
In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza, da parte del terzo, dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore può essere desunta anche da elementi indiziari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata tale circostanza in base ai seguenti elementi: acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto, esercente l'attività di notaio;
il pagamento di un prezzo inferiore a quello di mercato…)
(Cass. n. 13404 del 23/05/2008 e Cass. Sentenza n. 3676 del 15/02/2011 ). Vero è, si potrà replicare, che tali anomalie potrebbero giustificare (e comunque solo in parte) la suddetta notevole riduzione del prezzo ma allora era onere della parte convenuta dimostrare il perchè sono state fatte tali rinunce (ad . es. perchè le parti erano parenti o affini,..); secondo logica invero tali rinunce si fondano su un notevole tributo di fiducia nell'alienante, non giustificato in questo caso.
Alla luce di quanto esposto, dimostrata l'esistenza di tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la revoca, con conseguente inefficacia dell'atto di compravendita come sopra individuato nei confronti della creditrice-attrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza causale ex art. 91 cpc con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da e, pertanto, Parte_1
dichiara revocato rispetto a C.F. il seguente atto: Parte_1 C.F._1
atto di vendita rogitato in Pesaro a cura del Notaio Dott. n. rep. 1831 in data il Persona_1
22.12.2023 tra venditrice, e , acquirente, avente ad oggetto l'immobile CP_1 CP_2
sito in Pesaro, Via Zamboni n. 14/16 identificato al F. 8, particella n. 202 sub. 17, cat. C1; condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 CP_2 [...]
e per essa in favore dell'Erario ex art. 133 TUSG, che liquida in complessivi euro Parte_1
6200,00 di cui euro 1700,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase pagina 8 di 9 introduttiva, euro 1300,00 per la fase di trattazione e euro 2000,00 per la fase decisoria oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 3.6.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1544/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROBERTO IANNE e con elezione di domicilio in VIA VITRUVIO N. 3/A – FANO presso e nello studio dell'avv. ROBERTO IANNE;
ATTRICE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA CP_1 C.F._2
ROVINELLI e con elezione di domicilio in VIA CATTANEO N. 27 – PESARO (PU), presso e nello studio dell'avv. ELISABETTA ROVINELLI
CONVENUTA
E
(C.F. CP_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
26.02.2025:
“Voglia il Tribunale in accoglimento delle istanze difensive spiegate in atti:
pagina 1 di 9 dichiarare inefficace nei confronti della Sig.ra l'atto di vendita rogitato in Parte_1
Pesaro dal Notaio Dott. n. rep. 1831, il 22.12.2023, disponendo la revocatoria Persona_1 dell'atto di vendita stipulato, meglio descritto in narrativa, dalla Sig.ra e dal Sig. CP_1
con ogni conseguenza di legge. CP_2
Con vittoria di spese, Iva e C.p.a.”
Parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta:
“Rigettare la richiesta formulata dalla sig.ra di revoca dell'atto di vendita a Parte_1
firma Notaio Dott. n. reg. 1831 del 22.12.2023 con vittoria di competenze e spese Persona_2
legali, oltre rimborso spese generali, Cap ed Iva con pagamento da effettuarsi direttamente al legale nominato”.
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI , conveniva in giudizio Parte_1 la SI e il signor , per sentire dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia CP_1 CP_2 dell'atto di vendita a Rogito Notaio Dott. n. rep. 1831 del 22.12.2023, mediante il Persona_1
quale la SI ha venduto al sig. al prezzo di euro 50.000,00 CP_1 CP_2
l'immobile sito in Montelabbate (PU), Via Zamboni n. 14/16.
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente deduceva che il Tribunale di Pesaro, con sentenza n.
258/2024, a conclusione del procedimento n. 1145/2021 r.g., promosso dall'odierna attrice, così disponeva: “a) in accoglimento della domanda dichiara l'inefficacia della disposizione testamentaria impugnata, nella parte in cui lede la quota di legittima della SI , Parte_1 riconoscendo, in favore di quest'ultima, una quota della comunione ereditaria sull'immobile sito a
Pesaro, via Grossi 9 pari ad ¼ del valore di euro 77.429,91; b) condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta la somma di euro 1.930,86 quale rimborso pro-quota delle spese funerarie;
CP_1
Contesta, quindi, che la convenuta, in pendenza del citato procedimento civile (volto ad accertare la lesione della quota di legittima della , ha posto in essere la compravendita ut supra citata, Parte_1 con l'intento di pregiudicare le ragioni creditorie dell'attrice, diminuendo la propria garanzia patrimoniale e rendendo maggiormente difficoltoso il recupero coattivo del credito vantato dalla medesima Parte_1 pagina 2 di 9 I presupposti per il fondamento dell'intrapresa azione revocatoria ex art. 2901 c.c., vengono individuati dall'attrice nel fatto che: i) l'atto dispositivo è di qualche mese precedente la conclusione del giudizio civile pendente tra le parti, quando oramai era facilmente prevedibile per la aspettarsi una CP_1
sentenza in suo sfavore;
ii) la compravendita fosse stata conclusa ad un prezzo (euro 50.000,00) notevolmente inferiore all'originario prezzo di acquisto del bene che era stato di euro 137.000,00.
Si costituiva la sola che chiedeva il rigetto della domanda della ricorrente in quanto da CP_1
ritenersi infondata in fatto e in diritto, sostenendo, in particolare: i) che la stessa è proprietaria di altro bene sito in Pesaro, Via Grossi n. 9, sul quale l'attrice non ha intrapreso alcuna azione giudiziaria e che ben potrebbe soddisfare la pretesa creditoria della stessa;
ii) che la vendita del bene è avvenuta tramite agenzia, nello specifico l'agenzia Serenissima Immobiliare che ha reperito l'acquirente; iii) che il prezzo ricavato dalla vendita, comunque superiore al valore catastale del bene, serviva per far fronte alle esigenze economiche dei parenti della convenuta, rimasti senza mezzi di sostentamento a causa della guerra in Ucraina.
Con decreto del 03.12.2024 veniva dichiarata la contumacia del convenuto . CP_2
All'udienza di comparizione del 05.02.2025 le parti congiuntamente chiedevano la rimessione della causa in decisione, salvo la preventiva richiesta di parte convenuta, di ammissione delle prove formulate.
Non si riteneva di ammettere i mezzi di prova richiesti e quindi si fissava l'udienza del 7.05.2025 con concessione dei termini a ritroso ex art. 281 quinquies cpc.
All'esito dell'udienza del 07.05.2025, con ordinanza in pari data, la causa veniva trattenuta in decisione.
La causa può essere decisa sulla base dei documenti depositati in giudizio, conseguentemente vengono rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla convenuta, per essere i relativi capitoli o afferenti a circostanze da provarsi per iscritto (cap. 1 seconda memoria istruttoria convenuta) o irrilevanti (cap. 2 seconda memoria istruttoria convenuta).
Nel merito, si osserva che l'azione promossa dall'attrice è una azione revocatoria ordinaria, i cui presupposti ex art.2901 c.c., per il fruttuoso esperimento della stessa, da provarsi da parte dell'attrice, sono: i) la sussistenza di un atto di disposizione, cioè un atto negoziale in forza del quale il debitore modifica la sua situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, pagina 3 di 9 vendendo un immobile o cedendo un credito) oppure assumendo un obbligo nuovo verso terzi (ad esempio, accendendo un mutuo) o ancora costituendo sui propri beni diritti a favore di altri (ad esempio diritti di usufrutto, ipoteca, ecc.); ii) il cd. eventus damni, ossia il pregiudizio che l'atto di disposizione del debitore reca al creditore, in modo che sia per esso impossibile o anche solo più difficile e rischioso soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore. Non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un mero pericolo di danno, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. Il pregiudizio deve essere valutato in relazione al tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda;
iii) la cd. scientia fraudis (o damni), ossia la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione reca alle ragioni del creditore, pregiudicando la garanzia patrimoniale dei suoi crediti. Se l'atto di disposizione è a titolo oneroso tale consapevolezza deve essere provata anche in capo al terzo (partecipatio fraudis); iv) il c.d. consilium fraudis, nel caso in cui l'atto sia anteriore al sorgere del credito ed è a titolo oneroso, la dimostrazione che il debitore abbia posto in essere un atto dolosamente preordinato a pregiudicare il successivo soddisfacimento e che i terzi fossero consapevoli di tale pregiudizio o che fossero partecipi della dolosa preordinazione.
Al riguardo, la recente Cass. Civ. a sezioni unite n. 1898/2025, ha espresso il seguente principio di diritto:"In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro".
Ciò premesso, la domanda appare fondata e pertanto meritevole di accoglimento in quanto appaiono pienamente dimostrati e/o comunque desumibili/presumibili i presupposti dell'azione revocatoria.
Innanzitutto, l'atto di disposizione è rappresentato dall'atto di compravendita concluso in data
22.12.2023 tra la convenuta in qualità di venditrice, e il convenuto, contumace, CP_1 pagina 4 di 9 , in qualità di acquirente, con il quale la venditrice si è spogliata di un immobile ad uso CP_2
commerciale a lei intestato per il prezzo di euro 50.000,00.
Trattasi pertanto di atto a titolo oneroso.
La qualità di creditrice dell'attrice nei confronti della SI deriva, invece, dalla CP_1
sentenza del Tribunale di Pesaro n. 258/2024 che le riconosce un credito di euro 77.429,91 a titolo di reintegra della quota di legittima lesa per l'eredità del padre.
Il titolo che conferisce lo status di creditrice all'attrice, pertanto, è successivo, all'atto di disposizione del proprio patrimonio compiuto dalla convenuta.
Circostanza, in base alla quale, quest'ultima, rivendica la legittimità del proprio atto, sul presupposto che, al momento della vendita, non vi fosse ancora alcun debito nei confronti dell'attrice.
La contestazione è infondata, atteso che al riguardo, il prevalente orientamento giurisprudenziale riconosce quale presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria anche l'esistenza di un credito litigioso, come da ultimo confermato da Cass. Civ. n. 16819/2024: “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del cc sia sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”.
Nessun dubbio in ordine alla sussistenza dell' ”eventus damni”, essendo oggettivamente evidente il pregiudizio oggettivo (quantitativo e qualitativo) derivante alla creditrice-attrice dall'atto di disposizione compiuto dalla debitrice, con cui si è spogliata in concreto di un bene immobile ad uso commerciale, sì da rendere certamente molto difficoltoso alla creditrice medesima trovare soddisfazione del suo credito.
pagina 5 di 9 Sul punto, parte convenuta contesta la sussistenza del requisito, in quanto proprietaria di altro immobile, sito in Pesaro, Via Grassi n. 9, in grado di garantire la piena soddisfazione del credito dell'attrice e sul quale, quest'ultima, tuttavia, non ha esperito alcuna azione giudiziaria.
Anche tale assunto risulta essere infondato, in quanto in merito alla prova del c.d. eventus damni,
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che non sia necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, determinando o aggravando il pericolo di incapienza dei beni del debitore, cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. civ. n. 5105/2006; Cass. Civ. n. 24757/2008; Cass. Civ. n. 1896/2012).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, il creditore ha l'onere di dimostrare il pericolo che l'atto di disposizione rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito mentre spetta al debitore, convenuto nell'azione revocatoria, provare l'insussistenza di tale rischio, per la presenza comunque, anche a seguito dell'atto di disposizione, di un patrimonio idoneo a garantire in maniera certa e senza difficoltà il soddisfacimento del creditore (Cass. 5972/2005; 15257/2004; 11471/2003).
E' indubbio, al riguardo, che il trasferimento dell'immobile avvenuto in favore del , ha CP_2
determinato una riduzione del patrimonio della debitrice, poiché dalla documentazione prodotta agli atti di causa risulta che il bene è stato venduto ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al suo reale valore di mercato, atteso che ha fronte di un prezzo di vendita di euro 50.000,00 lo stesso bene era stato acquistato ad un prezzo di euro 137.000,00 (v. doc. 3 fascicolo attrice), rendendo di fatto più incerta e difficile la soddisfazione del credito da parte della creditrice-attrice.
Il fatto, poi, di avere un altro immobile di proprietà (fra l'altro pro-quota), non è una garanzia che conferisce alla creditrice la certezza di soddisfare la propria pretesa creditoria.
Tanto più che l'altro immobile, sito in Pesaro, Via Grossi n. 9, è occupato dalla stessa convenuta e, in caso di azione esecutiva, un locale ad uso commerciale, quale quello oggetto di compravendita, è sicuramente più appetibile e facilmente vendibile rispetto ad un immobile adibito ad uso di civile abitazione, per di più occupato dalla proprietaria.
Sussiste anche la “scientia fraudis”, ovvero la conoscenza , consapevolezza e volontà da parte della debitrice-venditrice che l'atto di disposizione era idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie. pagina 6 di 9 Va rilevato, nel caso in esame, che il debito era facilmente prevedibile da parte della convenuta, in quanto l'esito del giudizio, mancando solo la pronuncia della sentenza, essendosi già svolta al momento del rogito notarile tutta la fase istruttoria della causa, era presumibile che sarebbe stato per la CP_1 negativo, in quanto la era stata completamente pretermessa dall'eredità del padre e quindi Parte_1
l'accoglimento della domanda in danno della stessa era pressoché scontato, come può CP_1
evincersi dal contenuto della sentenza (v. doc. 1 fascicolo attrice). Il dolo può dirsi certo dolo specifico perchè la parte attrice non ha provato i motivi per cui avrebbe venduto tale bene proprio nel corso del giudizio che la vedeva convenuta.
In merito, infine, alla c.d. “partecipatio fraudis”, la convenuta contesta che il terzo potesse essere partecipe di una dolosa preordinazione volta alla compromissione delle ragioni della creditrice, in quanto la vendita è avvenuta tramite agenzia immobiliare che avrebbe reperito il terzo acquirente, negando quindi una conoscenza diretta con lo stesso.
La circostanza non è dimostrata, anzi, vero è il contrario, atteso che nell'atto di vendita le parti hanno dichiarato di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore (v. doc. 2 fascicolo attrice).
Così come indimostrata è la circostanza che l'accettare un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, fosse dettata dall'esigenza di reperire denaro da inviare ai propri parenti bisognosi in Ucraina
o che, comunque, tale invio di denaro sia effettivamente avvenuto.
Al contrario, il prezzo eccessivamente basso è sintomo che il terzo fosse a conoscenza della situazione e che abbia concorso assieme alla debitrice-convenuta, nella realizzazione del piano volto a sottrarre il bene alla garanzia della creditrice-attrice. Indice rivelatore della consapevolezza del terzo si può anche trarre sia dal fatto che l'acquisto veniva effettuato anche se il bene non fosse stato agibile
(così nel rogito ) sia dalla rinuncia alle garanzie di prassi: “La parte venditrice, con il consenso della parte acquirente, non presta alcuna garanzia circa la presenza di vizi che rendano quanto oggetto del presente atto inidoneo all'uso cui è destinato o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La parte acquirente pertanto non avrà, in nessun caso, titolo alcuno per avanzare richieste di indennizzo o risarcimento del danno o per domandare una riduzione del prezzo, che non potrà essere ridotto, ancorché abbia o possa avere origine o essere attribuibile alla situazione di fatto o di diritto dell'Immobile, alla sua funzionalità, alla rispondenza o meno al disposto di normative in materia urbanistica ed edilizia, di dotazioni di sicurezza, di impianti e, in generale, a tutto quanto fosse pagina 7 di 9 eventualmente difforme da quanto previsto dalla normativa applicabile, rinunciando, per l'effetto, a proporre azioni o sollevare eccezioni in proposito, venendo trasferito nello stato di consistenza, di fatto e di diritto, come visto e piaciuto,..”.
In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza, da parte del terzo, dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore può essere desunta anche da elementi indiziari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata tale circostanza in base ai seguenti elementi: acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto, esercente l'attività di notaio;
il pagamento di un prezzo inferiore a quello di mercato…)
(Cass. n. 13404 del 23/05/2008 e Cass. Sentenza n. 3676 del 15/02/2011 ). Vero è, si potrà replicare, che tali anomalie potrebbero giustificare (e comunque solo in parte) la suddetta notevole riduzione del prezzo ma allora era onere della parte convenuta dimostrare il perchè sono state fatte tali rinunce (ad . es. perchè le parti erano parenti o affini,..); secondo logica invero tali rinunce si fondano su un notevole tributo di fiducia nell'alienante, non giustificato in questo caso.
Alla luce di quanto esposto, dimostrata l'esistenza di tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la revoca, con conseguente inefficacia dell'atto di compravendita come sopra individuato nei confronti della creditrice-attrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza causale ex art. 91 cpc con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione di parte attrice al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: accoglie la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da e, pertanto, Parte_1
dichiara revocato rispetto a C.F. il seguente atto: Parte_1 C.F._1
atto di vendita rogitato in Pesaro a cura del Notaio Dott. n. rep. 1831 in data il Persona_1
22.12.2023 tra venditrice, e , acquirente, avente ad oggetto l'immobile CP_1 CP_2
sito in Pesaro, Via Zamboni n. 14/16 identificato al F. 8, particella n. 202 sub. 17, cat. C1; condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 CP_2 [...]
e per essa in favore dell'Erario ex art. 133 TUSG, che liquida in complessivi euro Parte_1
6200,00 di cui euro 1700,00 per la fase di studio, euro 1200,00 per la fase pagina 8 di 9 introduttiva, euro 1300,00 per la fase di trattazione e euro 2000,00 per la fase decisoria oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 3.6.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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