Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 6009 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente
T R A
Avv. (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetta Dragoni P.IVA_1
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per gli appellanti)
“Ogni diversa o contraria deduzione, eccezione e conclusione respinta o disattesa,
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza:
r.g. n. 6009/2022 1
In via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, annullarsi e/o revocarsi e/o dichiararsi illegittimo e comunque privo di efficacia il decreto-ingiunzione sanzionatorio
n. 402465/A emesso dal MEF per tutti i motivi esposti e dichiararsi l'Avv. Parte_1
del Foro di Vicenza e lo Studio di Vicenza
[...] Parte_2
privi di responsabilità circa la contestata violazione dell'art. 41 (nel testo ratione temporis vigente) del d.lgs. n. 231/2007;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità degli appellanti per la violazione contestata, ridurre l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nella misura minima prevista dalla legge, anche per il caso di ritenuta violazione c.d. “qualificata” ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 231/07;
In ogni caso: non menzione di ogni eventuale provvedimento di conferma del decreto sanzionatorio impugnato, anche in misura inferiore, per evitare ai ricorrenti danni reputazionali che causerebbero loro un ingiusto e sproporzionato pregiudizio per il loro futuro professionale;
In ogni caso: con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. 150/2011, l'Avv. e lo Parte_1 [...]
proponevano dinanzi al Tribunale di Roma Parte_2
opposizione al decreto sanzionatorio n. 402465/A emesso dal
[...]
in data 26.01.2021, notificato loro il 27.01.2021, Controparte_1
con il quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 3.496,00 per la contestata violazione dell'art. 41 D.L.vo n.
231/07 nella formulazione vigente al momento della commissione dell'illecito
(maggio 2017), per aver omesso di segnalare un'operazione sospetta di importo complessivo pari ad Euro 34.960,00 riferita alla posizione del cliente Parte_3
avente sede legale in Agugliaro (VI), esercente l'attività di “confezioni varie e accessori per l'abbigliamento”.
r.g. n. 6009/2022 2 Gli opponenti richiedevano l'annullamento del provvedimento sanzionatorio e, in subordine, la riduzione della sanzione loro irrogata, deducendo: (i)
l'intervenuta estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio;
(ii) la ricorrenza dell'esenzione di cui all'art. 35 comma 5 D.L.vo 231/2007 dall'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta per il professionista;
(iii)
l'insussistenza nel merito della violazione contestata, per mancanza degli indici di anomalia;
(iv) l'erroneità ed eccessiva onerosità della sanzione irrogata.
Si costituiva il per il tramite di Controparte_1
propri funzionari, instando per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 5655/2022, pubblicata il 13.04.2022 e non notificata, respingeva l'opposizione, rilevando che: (i) l'obbligazione sanzionatoria non risultava estinta, non essendo decorsi due anni tra la data della notifica della contestazione all'amministrazione procedente (14.12.2018) e la data dell'adozione del decreto sanzionatorio (26.01.2021), dovendosi tener conto della sospensione dei termini del procedimento disposta dal DL 18/2020, conv. dalla legge 27/2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19; (ii) non ricorreva l'invocata esenzione di cui all'art. 35 comma 5
D.L.vo 231/2007, atteso che l'oggetto della contestazione non riguardava l'assistenza prestata dall'Avv. a nella Parte_1 Controparte_2
procedura esecutiva immobiliare n. 429/2011 RGE Tribunale di Vicenza ma l'atto (simulato) di cessione delle quote della concluso a Vicenza il Parte_3
23.05.2017; (iii) l'Avv. era nelle condizioni di rendersi conto che i soci Pt_1
della rimasti di fatto titolari della società, avevano posto in essere Parte_3
un atto di interposizione patrimoniale al solo fine di rappresentare alla banca che aveva negato loro il finanziamento una situazione divergente dal reale in ordine all'assetto proprietario della società e tale operazione in astratto non escludeva il perseguimento di finalità illecite, in quanto la dissimulazione dell'assetto proprietario aveva consentito la concessione di un finanziamento che altrimenti non sarebbe stato concesso e non era stata approfondita da parte del professionista la reale natura del rapporto intercorrente tra i cedenti e il cessionario fittizio;
(iv) la sanzione era stata correttamente parametrata al valore del patrimonio netto della nel 2017 (Euro 34.369,00) e non al valore (del Pt_3
tutto fittizio) del patrimonio netto della società nel 2015 (Euro 500,00) e la r.g. n. 6009/2022 3 violazione doveva ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 58 comma 2 D.L.vo
231/2007, con conseguente applicabilità del trattamento sanzionatorio vigente al momento della commissione dell'illecito perché più favorevole al trasgressore.
Avverso l'indicata sentenza hanno interposto tempestivamente appello l'Avv. e lo chiedendo Parte_1 Parte_2
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate e dolendosi della sentenza appellata nella parte in cui:
1) non aveva ritenuto sussistente l'esimente di cui all'art. 35 comma 5 D.L.vo n. 231/2007, non essendo provata l'assistenza prestata dall'Avv. alla Pt_1
stipula dell'atto simulato di cessione delle quote sociali;
2) aveva ritenuto solo in astratto sussistenti gli indici di anomalia dell'operazione sospetta non segnalata, ignorando che la simulazione dell'atto di cessione delle quote sociali non è di per sé correlata alla commissione di reati e che non sono in alcun modo dimostrate la natura e la provenienza illecita della provvista;
3) aveva respinto le istanze di assunzione di prove testimoniali avanzate dagli opponenti, nonostante le stesse fossero pertinenti e rilevanti ai fini della rappresentazione delle circostanze di fatto relative all'operazione contestata ed ai fini della rappresentazione degli esiti dell'ispezione in materia di antiriciclaggio condotta nei confronti del professionista;
4) aveva accertato il valore dell'operazione sospetta e non segnalata in Euro
34.960,00, mentre sarebbe stato pari all'indicato corrispettivo dell'atto di cessione delle quote - Euro 500,00 – che era stato correttamente determinato facendo riferimento al valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio (2015) approvato prima dell'atto di cessione;
5) aveva ritenuto applicabile la fattispecie qualificata di cui all'art. 58 comma
2 D.L.vo 231/2007 senza che ne ricorressero gli indici, pervenendo poi a determinare la sanzione, in applicazione del principio del favor rei codificato dall'art. 69 D.L.vo cit., in misura pari al 10% del valore dell'operazione sospetta non segnalata, che appare eccessiva tenuto conto del valore dell'operazione non segnalata (Euro 500,00), dell'assenza di pregiudizio e di vantaggio per chicchessia e dell'assenza di precedenti a carico del trasgressore.
r.g. n. 6009/2022 4 Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza è stato ritualmente notificato in rinnovazione al , che non si Controparte_1
è costituito e che deve essere pertanto dichiarato contumace.
Il primo motivo di appello non è fondato.
Il perimetro normativo dell'ipotesi di esenzione del professionista avvocato dall'obbligo di segnalazione di operazione sospetta è definito, alla data in cui l'operazione oggetto di contestazione era stata compiuta (il 23.05.2017), dalle previsioni contenute:
- nell'art. 12 comma 1 lettera c) D.L.vo 231/2007, a norma della quale gli avvocati non sono esentati dall'obbligo di cui all'art. 41 dello stesso D.L.vo quando “in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
(…) 4)
l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società (…)”;
- nell'art. 12 comma 2 D.L.vo cit., secondo cui “l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere
a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”. E' appena il caso di rilevare che la formulazione dell'art. 35 comma 5 D.L.vo 231/2007, come modificato dal D.L.vo 90/2017 riproduce pedissequamente il dettato del previgente art. 12 comma 2.
La nozione di “operazione” è specificata dall'art. 1 lett. l) D.L.vo 231/2007, secondo cui è tale “per i soggetti di cui all'articolo 12 (n.d.r. i professionisti) un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria
o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale”, ed è ulteriormente chiarita dalla nota di r.g. n. 6009/2022 5 aggiornamento del 14.07.2017 della Commissione del Consiglio Nazionale
Forense in materia di antiriciclaggio e privacy, relativa agli adempimenti in materia per gli avvocati, secondo la quale per “operazione” deve intendersi
“l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;
costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale”.
Ora, nel caso di specie, la contestazione riguarda l'assistenza prestata dall'Avv. all'atto di cessione delle quote della Parte_1 Parte_3
preordinato al conseguimento da parte della società di un finanziamento necessario alla costituzione della provvista con la quale provvedere al pagamento del saldo prezzo di un immobile di cui la stessa società si era resa aggiudicataria nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente a carico di presso il Tribunale di Vicenza, atto negoziale a Controparte_2
contenuto patrimoniale con il quale si è (fittiziamente) trasferita la titolarità delle quote sociali da e , soci della a CP_3 CP_4 Pt_3 CP_5
, e si colloca dunque al di fuori del perimetro applicativo dell'ipotesi di
[...]
esenzione di cui all'art. 12 commi 1 e 2 D.L.vo 231/2007 vigente ratione temporis sopra definito.
Al contrario di quanto dedotto dagli appellanti, l'assistenza prestata dall'Avv. alla stipula di detto atto traslativo è dimostrata dalla Pt_1
ricorrenza di plurimi elementi indiziari univoci, gravi e concordanti.
Innanzitutto, è pacifico e incontestato che l'atto di cessione delle quote della fosse un atto simulato e preordinato a far apparire alla banca che aveva Pt_3
negato l'erogazione del finanziamento per mancanza di sufficienti garanzie prestate dai soci un assetto proprietario della divergente da quello reale Pt_3
sì da indurre l'ente finanziatore ad erogare la somma, come poi concretamente avvenne. La fittizia cessione delle quote sociali si inseriva dunque in una più complessa operazione finanziaria che aveva per oggetto l'acquisizione da parte della in una procedura esecutiva di un immobile di proprietà di Pt_3 [...]
, figlio del socio e amministratore della e fratello CP_2 Parte_4
dell'altro socio . CP_3
r.g. n. 6009/2022 6 Senonché, era assistito nella procedura esecutiva immobiliare Controparte_2
di cui si discute proprio dall'Avv. il quale ha prestato, Parte_1
unitamente al cessionario (fittizio) delle quote della , una Pt_3 CP_5
garanzia personale (una fideiussione) per la concessione del finanziamento bancario. E proprio la prestazione di tali garanzie ha consentito il buon esito dell'operazione finanziaria complessiva.
Ma vi è di più. Presso lo studio legale nel quale Parte_2
operava l'Avv. sono stati rinvenuti non solo l'atto di cessione delle quote Pt_1
della del 23.05.2017 e la scrittura privata relativa alla cessione delle quote Pt_3
stipulata tra , socio della società, e il 25.01.2017, ma CP_4 CP_5
anche i moduli per l'acquisizione dei dati e delle informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela relativi non solo al soggetto nei confronti del quale l'Avv. prestava assistenza in giudizio ( ) ma Pt_1 Controparte_2
anche ai tre soggetti stipulanti la cessione delle quote sociali, , CP_4 CP_3
e . Circostanza quest'ultima in ordine alla quale il
[...] CP_5
soggetto sanzionato non ha fornito la benché minima giustificazione e che risulta compatibile con la dedotta partecipazione del legale all'operazione finanziaria che si componeva, come detto, anche dell'atto simulato di cessione delle quote sociali.
Esclusa dunque la ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui all'art. 12 commi
1 e 2 D.L.vo 231/2007, deve attentamente valutarsi se il professionista avesse effettivamente l'obbligo di segnalare l'operazione, così come imponeva l'art. 41
D.L.vo cit. nella formulazione al tempo vigente.
Ora, sebbene l'art. 2 del D.L.vo 231 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.L.vo 9072017 ricomprenda nella nozione di riciclaggio, oltre alla conversione e al trasferimento dei beni (lettera a), anche l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi (lettera b), tale disposizione richiede pur sempre che le operazioni appena descritte siano effettuate “essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività”. La giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata nella sentenza appellata, ha avuto modo di chiarire cosa si intenda per conoscenza della provenienza dei beni da un'attività criminosa o dalla r.g. n. 6009/2022 7 partecipazione ad un'attività criminosa, puntualizzando che l'obbligo di segnalazione non è subordinato “all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio” (così, Cass.
8699/2007, conf., tra le altre, Cass. 24209/2022). La segnalazione rimane, dunque, il risultato di un processo cognitivo complesso, che si basa sulla valutazione dei connotati oggettivi dell'operazione e dei profili soggettivi del cliente e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto destinatario dell'obbligo in ragione della funzione esercitata e non rappresenta una denuncia di fatti penalmente rilevanti, risolvendosi in una comunicazione atta ad innescare eventuali verifiche e approfondimenti da parte dell'autorità di vigilanza ai fini dell'eventuale attivazione dei meccanismi di prevenzione del riciclaggio previsti dall'ordinamento vigente.
Rimane dunque pur sempre necessario, sia pur nei termini sfumati appena chiariti, che il soggetto obbligato si possa ragionevolmente prefigurare la possibilità della provenienza delittuosa dei fondi o della finalità illecita dell'operazione tanto da poter valutare che l'operazione sia obiettivamente idonea ad eludere le disposizioni dirette a prevenire o a sanzionare l'attività di riciclaggio.
Ora, nel caso di specie, l'operazione finanziaria più ampia, nella quale si è inserito l'atto di cessione delle quote della oggetto di contestazione, Parte_3
aveva come finalità, come già detto, il procacciamento del finanziamento bancario necessario al versamento del saldo prezzo di un immobile appartenente ad un prossimo congiunto dei soci effettivi della Pt_3
nell'ambito di una procedura espropriativa. L'interposizione di un soggetto terzo, l'acquirente fittizio delle quote, non era dunque funzionale al compimento di un'operazione che contemplasse l'impiego di denaro di provenienza delittuosa né tanto meno ad occultare una conversione o un trasferimento di beni aventi la medesima provenienza ma solo ed esclusivamente alla prestazione di una garanzia personale che rendesse r.g. n. 6009/2022 8 possibile la concessione da parte dell'istituto di credito del finanziamento necessario a perfezionare l'acquisto dell'immobile.
Come ha correttamente evidenziato parte appellata, la natura simulata pacificamente attribuibile all'atto di cessione delle quote sociali non implica necessariamente che l'operazione finanziaria nel cui contesto quell'atto si inseriva fosse diretta alla commissione di reati o venisse compiuta con l'impiego di proventi di origine delittuosa. Ciò in quanto l'istituto della simulazione è previsto e disciplinato dal nostro ordinamento e ad esso si può ricorrere anche per finalità che nulla hanno a che fare con profili di riciclaggio pure latu sensu inteso o con la commissione di delitti. Come per l'appunto pare essere avvenuto nel caso di specie, in cui, anche volendo trascendere dalla considerazione dell'atto traslativo simulato alla valutazione della complessiva operazione finanziaria escogitata dai soci della il denaro impiegato non Pt_3
aveva senz'altro provenienza delittuosa, essendo stato concesso da un istituto di credito, e, per ciò che concerne l'atto di cessione delle quote, essendo di entità così modesta (Euro 500,00) da non poter far sorgere alcun sospetto circa la sua provenienza. Né motivi di sospetto che rendessero esigibili gli obblighi di segnalazione imposti dall'art. 41 D.L.vo 231/2007 potevano ragionevolmente sorgere dalle modalità con le quali il finanziamento bancario è stato e viene rimborsato, attraverso i proventi conseguiti dalla locazione dell'immobile.
Il secondo motivo di appello risulta dunque fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento dei restanti. Il provvedimento sanzionatorio va pertanto annullato.
Le spese di lite del presente giudizio e del giudizio di primo grado vanno regolate secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 per il precedente grado di giudizio e in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 per il presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, così provvede:
r.g. n. 6009/2022 9 1) annulla il decreto sanzionatorio n. 402465/A emesso il 26.01.2021 dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento I Direzione V
Ufficio II, notificato agli appellanti il 27.01.2021;
2) condanna il a rifondere agli Controparte_1
appellanti le spese di lite da questi anticipate, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo grado di giudizio e in Euro 1.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6009/2022 10