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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13493/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13493/2020 promossa da:
che hanno assunto il rischio derivante dal Parte_1
Certificato di Assicurazione n. A0160256300, in persona del Rappresentante
Generale per l'Italia dei e per esso del Procuratore Speciale Dott. Pt_1
Cod. Fisc. , RAPP. E DIFESO DALL'AVV. Persona_1 P.IVA_1
Gerardo Romano Cesareo
APPELLANTE
contro
, Cod. Fisc. , RAPP. E DIFESO CP_1 C.F._1
DALL'AVV. Antonio Fazio
APPELLATO
E nei confronti di Cod. Fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Sindaco legale rappresentante pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
che hanno assunto il rischio di cui al Parte_1
certificato n. A8PCLMNAAAA, RAPP. E DIFESI DALL'AVV. Santo
Spagnolo
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, gli Parte_1
che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione
[...]
n. A0160256300 convenivano in giudizio e per legale scienza il CP_1
e gli che hanno assunto Controparte_2 Parte_1
il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. A8PCLMNAAAA per chiedere la riforma della sentenza n. 201/2020 del 06.10.2020 emessa dal
Giudice di Pace di Acireale, per i seguenti motivi: erroneo rigetto della difesa
di inoperatività ed inefficacia della Polizza per motivi oggettivi ed in
relazione alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte per l'attività
svolta.
In particolare, l'appellante lamentava che la polizza assicurativa n.
A0160256300 non fosse operante nel caso di specie in quanto la fattispecie era esclusa dall'art. 16 lett. i) delle C.G.A. della polizza assicurativa e non rientrava nelle ipotesi di deroga. Si costituiva , il quale domandava il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della impugnata sentenza.
Si costituivano gli che hanno assunto il rischio Parte_1
derivante dal Certificato di Assicurazione n. A8PCLMNAAAA che domandavano di ritenere e dichiarare che il capo della decisione che ha dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva non è stato impugnato ed è
dunque passato in giudicato e nel merito di non ritenere operante la garanzia assicurativa.
Il comune di regolarmente vocato in ius, rimaneva CP_2
contumace.
§§§
Si premette che il giudizio di primo grado nasceva quale opposizione a due decreti ingiuntivi aventi R.G. 493/2018 e R.G. 772/2018, successivamente riuniti, con i quali , in qualità di Sindaco del comune di CP_1 [...]
chiedeva ingiungersi all'Ente il pagamento della somma di euro CP_2
2.370,13 a titolo di indennità di funzione per l'anno 2017 e di euro 4.150,06 a titolo di indennità di fine mandato. Nel giudizio avente R.G. 772/2018, poiché
si trattava di una sanzione imposta dalla Corte dei Conti- Sezione Controllo-
con deliberazione n. 47 del 13.12.2016, chiedeva di essere CP_1
autorizzato a chiamare in causa gli Parte_1
Ancora in via preliminare, si specifica che la polizza assicurativa n.
A8PLCMNAAAA stipulata tra gli e Parte_2 CP_1
garantiva quest'ultimo per il periodo intercorrente tra il 20.03.2017 e il 19.03.2018 e che, pertanto, il sinistro di cui all'oggetto rientra nella polizza n.
A0160256300 stipulata con l'assicurazione odierna appellante, che copriva il periodo dal 20.03.2016 al 20.03.2017 (dal momento che la Corte dei Conti
assumeva la decisione n. 47, con la quale comminava la sanzione ex art. 31
comma 28 L 138/2011, nella Camera di Consiglio del 13.12.2016).
$$$$
Nel merito l'appello è infondato per le ragioni di cui infra.
I due motivi di gravame possono essere analizzati congiuntamente.
Il punto nodale della questione giuridica sottoposta all'esame consiste nell'individuazione dei soggetti destinatari della sanzione prevista dall'art. 31
comma 28 L. 138/2011.
A tal fine è necessario esaminare la portata della norma per comprendere se nel caso di specie operino le esclusioni previste dall'art. 16 delle condizioni generali del contratto intitolato “Rischi esclusi dall'Assicurazione”.
In particolare, detto articolo alla lettera I) stabilisce che: “l'Assicurazione non
vale per i Sinistri relativi a: multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente
contro l salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Parte_3
Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte
dell' .” Parte_3
In punto di diritto l'art. 31 comma 28 L. 138/2011 dispone che “Agli enti locali
per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata
successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si
applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La
rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica
nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.”
Come evincibile dalla disposizione testuale la sanzione è inserita nell'ambito della gestione della spesa pubblica, volta a garantire il rispetto degli equilibri finanziari e a prevenire l'indebitamento. Essa, dunque, tiene conto delle esigenze di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il cui fine è quello di bilanciare i principi di rigore fiscale con quelli di autonomia e buon andamento dell'azione amministrativa.
La formulazione dell'art. 31 della L. 138/2011 è volta a stabilire una responsabilità in capo agli amministratori locali in caso di violazione del patto di stabilità. Tuttavia, sebbene la sanzione abbia delle ricadute sugli stessi, essa è
rivolta primariamente all'Ente locale. L'obiettivo, difatti, è quello di responsabilizzare l'Ente nell'assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
E' l'Ente che è soggetto al rispetto del patto di stabilità, in quanto la riduzione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, benchè diretta agli amministratori, ha effetti economici sull'Ente stesso. Pertanto, il complesso meccanismo sanzionatorio non intende agire in modo esclusivo o diretto sui singoli amministratori, ma sull'Ente in quanto istituzione responsabile del rispetto degli equilibri finanziari stabiliti dallo Stato.
Chiarita la destinazione della sanzione, occorre nel caso di specie soffermarsi sull'esclusioni di garanzia previste dalla polizza assicurativa.
L'interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed è
incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già
di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (Cassazione civile, sentenza n. 701/2021).
Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che il caso di specie non rientra nelle ipotesi di esclusione della garanzia prevista dalla polizza assicurativa. In
particolare, la clausola contrattuale che esclude la copertura per le sanzioni rivolte all'amministratore non trova applicazione nella fattispecie de quo, in quanto la sanzione è stata rivolta all'Ente e solo in modo indiretto al singolo amministratore.
Pertanto, la compagnia assicurativa non può invocare la suddetta esclusione rientrando piuttosto nella ipotesi di “sanzioni inflitte direttamente contro
l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica
Amministrazione in genere”
In definitiva, va rigettato l'appello proposto e per l'effetto va confermata la sentenza n 201/2020 emessa dal Giudice di Pace di Acireale. Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma
1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da'
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di;
nei CP_1
rapporti tra l'appellante e gli titolari del contratto n. Parte_1
A8PCLMNAAAA.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto dagli titolari del contratto n. Parte_1
A0160256300 e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 201/2020,
emessa dal Giudice di Pace di Acireale;
- condanna l'appellante a rifondere ad le spese del presente CP_1
procedimento, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge;
- compensa le spese tra l'appellante e gli titolari del Parte_1
contratto n. A8PCLMNAAAA; - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Catania, 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario
UPP Melania Cascino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13493/2020 promossa da:
che hanno assunto il rischio derivante dal Parte_1
Certificato di Assicurazione n. A0160256300, in persona del Rappresentante
Generale per l'Italia dei e per esso del Procuratore Speciale Dott. Pt_1
Cod. Fisc. , RAPP. E DIFESO DALL'AVV. Persona_1 P.IVA_1
Gerardo Romano Cesareo
APPELLANTE
contro
, Cod. Fisc. , RAPP. E DIFESO CP_1 C.F._1
DALL'AVV. Antonio Fazio
APPELLATO
E nei confronti di Cod. Fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Sindaco legale rappresentante pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
che hanno assunto il rischio di cui al Parte_1
certificato n. A8PCLMNAAAA, RAPP. E DIFESI DALL'AVV. Santo
Spagnolo
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, gli Parte_1
che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione
[...]
n. A0160256300 convenivano in giudizio e per legale scienza il CP_1
e gli che hanno assunto Controparte_2 Parte_1
il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione n. A8PCLMNAAAA per chiedere la riforma della sentenza n. 201/2020 del 06.10.2020 emessa dal
Giudice di Pace di Acireale, per i seguenti motivi: erroneo rigetto della difesa
di inoperatività ed inefficacia della Polizza per motivi oggettivi ed in
relazione alla domanda di ripetizione delle somme corrisposte per l'attività
svolta.
In particolare, l'appellante lamentava che la polizza assicurativa n.
A0160256300 non fosse operante nel caso di specie in quanto la fattispecie era esclusa dall'art. 16 lett. i) delle C.G.A. della polizza assicurativa e non rientrava nelle ipotesi di deroga. Si costituiva , il quale domandava il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della impugnata sentenza.
Si costituivano gli che hanno assunto il rischio Parte_1
derivante dal Certificato di Assicurazione n. A8PCLMNAAAA che domandavano di ritenere e dichiarare che il capo della decisione che ha dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva non è stato impugnato ed è
dunque passato in giudicato e nel merito di non ritenere operante la garanzia assicurativa.
Il comune di regolarmente vocato in ius, rimaneva CP_2
contumace.
§§§
Si premette che il giudizio di primo grado nasceva quale opposizione a due decreti ingiuntivi aventi R.G. 493/2018 e R.G. 772/2018, successivamente riuniti, con i quali , in qualità di Sindaco del comune di CP_1 [...]
chiedeva ingiungersi all'Ente il pagamento della somma di euro CP_2
2.370,13 a titolo di indennità di funzione per l'anno 2017 e di euro 4.150,06 a titolo di indennità di fine mandato. Nel giudizio avente R.G. 772/2018, poiché
si trattava di una sanzione imposta dalla Corte dei Conti- Sezione Controllo-
con deliberazione n. 47 del 13.12.2016, chiedeva di essere CP_1
autorizzato a chiamare in causa gli Parte_1
Ancora in via preliminare, si specifica che la polizza assicurativa n.
A8PLCMNAAAA stipulata tra gli e Parte_2 CP_1
garantiva quest'ultimo per il periodo intercorrente tra il 20.03.2017 e il 19.03.2018 e che, pertanto, il sinistro di cui all'oggetto rientra nella polizza n.
A0160256300 stipulata con l'assicurazione odierna appellante, che copriva il periodo dal 20.03.2016 al 20.03.2017 (dal momento che la Corte dei Conti
assumeva la decisione n. 47, con la quale comminava la sanzione ex art. 31
comma 28 L 138/2011, nella Camera di Consiglio del 13.12.2016).
$$$$
Nel merito l'appello è infondato per le ragioni di cui infra.
I due motivi di gravame possono essere analizzati congiuntamente.
Il punto nodale della questione giuridica sottoposta all'esame consiste nell'individuazione dei soggetti destinatari della sanzione prevista dall'art. 31
comma 28 L. 138/2011.
A tal fine è necessario esaminare la portata della norma per comprendere se nel caso di specie operino le esclusioni previste dall'art. 16 delle condizioni generali del contratto intitolato “Rischi esclusi dall'Assicurazione”.
In particolare, detto articolo alla lettera I) stabilisce che: “l'Assicurazione non
vale per i Sinistri relativi a: multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente
contro l salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Parte_3
Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte
dell' .” Parte_3
In punto di diritto l'art. 31 comma 28 L. 138/2011 dispone che “Agli enti locali
per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata
successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si
applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La
rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica
nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.”
Come evincibile dalla disposizione testuale la sanzione è inserita nell'ambito della gestione della spesa pubblica, volta a garantire il rispetto degli equilibri finanziari e a prevenire l'indebitamento. Essa, dunque, tiene conto delle esigenze di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il cui fine è quello di bilanciare i principi di rigore fiscale con quelli di autonomia e buon andamento dell'azione amministrativa.
La formulazione dell'art. 31 della L. 138/2011 è volta a stabilire una responsabilità in capo agli amministratori locali in caso di violazione del patto di stabilità. Tuttavia, sebbene la sanzione abbia delle ricadute sugli stessi, essa è
rivolta primariamente all'Ente locale. L'obiettivo, difatti, è quello di responsabilizzare l'Ente nell'assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
E' l'Ente che è soggetto al rispetto del patto di stabilità, in quanto la riduzione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, benchè diretta agli amministratori, ha effetti economici sull'Ente stesso. Pertanto, il complesso meccanismo sanzionatorio non intende agire in modo esclusivo o diretto sui singoli amministratori, ma sull'Ente in quanto istituzione responsabile del rispetto degli equilibri finanziari stabiliti dallo Stato.
Chiarita la destinazione della sanzione, occorre nel caso di specie soffermarsi sull'esclusioni di garanzia previste dalla polizza assicurativa.
L'interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed è
incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già
di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (Cassazione civile, sentenza n. 701/2021).
Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che il caso di specie non rientra nelle ipotesi di esclusione della garanzia prevista dalla polizza assicurativa. In
particolare, la clausola contrattuale che esclude la copertura per le sanzioni rivolte all'amministratore non trova applicazione nella fattispecie de quo, in quanto la sanzione è stata rivolta all'Ente e solo in modo indiretto al singolo amministratore.
Pertanto, la compagnia assicurativa non può invocare la suddetta esclusione rientrando piuttosto nella ipotesi di “sanzioni inflitte direttamente contro
l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica
Amministrazione in genere”
In definitiva, va rigettato l'appello proposto e per l'effetto va confermata la sentenza n 201/2020 emessa dal Giudice di Pace di Acireale. Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma
1 quater dell'art. 13 TU spese giustizia (a mente del quale: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da'
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti di;
nei CP_1
rapporti tra l'appellante e gli titolari del contratto n. Parte_1
A8PCLMNAAAA.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto dagli titolari del contratto n. Parte_1
A0160256300 e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 201/2020,
emessa dal Giudice di Pace di Acireale;
- condanna l'appellante a rifondere ad le spese del presente CP_1
procedimento, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge;
- compensa le spese tra l'appellante e gli titolari del Parte_1
contratto n. A8PCLMNAAAA; - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Catania, 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario
UPP Melania Cascino.