Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/06/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 167/2022 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott.ssa Rita Carosella Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 167/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 83/2022 del
Tribunale di Isernia, resa il dì 18/03/2022 e depositata in pari data, nella causa n. 148/2018 R.G.A.C., avente per oggetto: “Prestazione opera intellettuale”;
T R A in persona del legale rappresentante Geom. Parte_1 Parte_2
(P.IVA: ), corrente in Isernia alla Via dei Sanniti n. 15/D ed elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Campobasso alla Traversa Via Crispi n. 70/A presso lo studio dell'Avv. Renato
Potente, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Magliocca, in virtù di procura stesa in calce all'atto di appello del 13/05/2022;
APPELLANTE –
C O N T R O
, nato a [...] il dì 26/01/1945 (C.F.: CP_1 CP_2
), ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in C.F._1
Isernia alla Via Umbria (Centro Commercio e affari) Int. b/24 presso lo studio dell'Avv. Stefano
Cappellu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 04/08/2022;
causa n. 167/2022 R.G. 1
Conclusioni: all'udienza del dì 16/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta, che qui si abbiano per brevità riportate, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Con decreto reso “inaudita altera parte” il dì 19/05/2022, in accoglimento dell'istanza formulata dalla questo giudice ha sospeso la provvisoria esecuzione della gravata Parte_1 sentenza, fissando per la trattazione dell'istanza in contraddittorio l'udienza camerale del
12/07/2022.
Con specifica comparsa di costituzione e di risposta, l'NG. ha dedotto che il primo giudice ha CP_1
correttamente statuito, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla Parte_1
era emerso in maniera pacifica dall'espletata istruttoria di prime cure che le prestazioni per cui è causa erano state svolte esclusivamente dall'NG. , in seguito al conferimento di CP_3
distinto incarico.
Con ordinanza del dì 13/07/2022, questo giudice ha:
confermato il decreto di sospensione, che era stato adottato “inaudita altera parte”, in data
19/05/2022, evidenziando ragioni di perplessità in ordine alle motivazioni addotte a sostegno della decisione appellata in relazione soprattutto alla prova del conferimento di distinto incarico al Co professionista, rispetto a quello affidato alla Parte_3
imposto comunque la cauzione di €. 161.000/00, che è stata prestata dalla s.r.l. istante, versando tale importo sul deposito giudiziario n. 30947, acceso il 22/07/2022 presso l'Ufficio Postale di Isernia 2.
Con altra ordinanza del 16/11/2022, la Corte ha testualmente stabilito che:
con riferimento alla richiesta dell'appellante di disporre, in modifica del provvedimento del 13/07/2022, la revoca dell'imposizione della cauzione al cui versamento è stata subordinata la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata,
si sottolinea che il provvedimento adottato sull'istanza proposta ex art. 283 c.p.c. -con il quale, nel caso, si è anche motivato in ordine alla questione riproposta in questa causa n. 167/2022 R.G. 2 sede-, è normativamente inimpugnabile (art. 351 co. 1 c.p.c.), e di conseguenza non revocabile, né modificabile (artt. 177 co.3 e 359 c.p.c.);
in ordine alla pronuncia di inammissibilità dell'appello principale della
[...]
sollecitata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dall'appellato ed appellante Parte_1
incidentale si osserva che la relativa pronuncia dovrebbe estendersi CP_3
all'appello incidentale (art. 348 ter, co.2, c.p.c.), e che le impugnazioni proposte richiedono approfondimento, come è peraltro conseguente all'avvenuta concessione dell'inibitoria ex art. 351 c.p.c.;
esaminata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado e tenuto conto delle motivazioni dell'appello, non si ravvisa allo stato l'esigenza di disporre la nuova ctu sollecitata dall'appellante incidentale;
le parti vanno invitate a precisare le conclusioni;
P. Q. M.
dichiara inammissibile l'istanza dell'appellante principale di modifica del provvedimento del 13/07/2022 nella parte in cui si subordina la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata al versamento della cauzione ivi prevista;
dichiara insussistenti i presupposti per l'applicabilità del “filtro in appello”;
rigetta l'istanza di disporre consulenza tecnica d'ufficio, avanzata dall'appellante incidentale;
fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10/04/2024, ore 10.00.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda del professionista di pagamento dell'importo di €.
465.059/30, oltre accessori di legge, interessi e rivalutazione, spiegata in sede monitoria ai danni della per prestazioni professionali espletate in favore del sodalizio, che invece ha contestato la Pt_1
causa n. 167/2022 R.G. 3 richiesta e ne ha chiesto, con l'opposizione all'ingiunzione, il rigetto perché infondata oltre che per difetto di legittimazione ad agire e di legittimazione attiva dell'ing. . CP_1
Espletata in prime cure l'ammessa prova dichiarativa con il teste Geom. e disposta Testimone_1 consulenza officiosa a mezzo dell'NG. il Tribunale ha così testualmente Persona_1
deciso:
“In parziale accoglimento della domanda, condanna al Parte_1
pagamento in favore di della somma di €. 77.432/61, oltre accessori se CP_3
dovuti e interessi al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c.; condanna alla Parte_1
rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 per anticipazioni, € 13.430,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori, somme da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Cappellu, dichiaratosi antistatario;
ferma la solidarietà tra le parti nei confronti del consulente, ausiliario del giudice, anche le spese di CTU seguono la soccombenza e sono poste a carico della . Parte_1
Tanto sul fondamentale rilievo che, dall'espletata prova orale, erano emersi due rapporti riferibili alla per lo svolgimento delle attività tecnico ingegneristiche connesse alla Parte_1 realizzazione del comparto edificatorio “ ” di Isernia, uno con la (ma anche Parte_4 Parte_5 con la Sei Consulting), l'altro direttamente con l'NG. . CP_1
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, l'appellante ha proposto gravame intermedio, riponendo le conclusioni di prime cure e così Parte_1
domandando testualmente, vinte le spese del grado: in Via preliminare
1- Accertare la carenza di legittimazione ad agire dell'NG. e, per CP_3
l'effetto,
2- dichiarare inammissibile la presente domanda formulata nei confronti della
[...]
Parte_1
Nel merito
causa n. 167/2022 R.G. 4 3- In via gradata, e nella denegata ipotesi in cui non dovessero ravvisarsi i presupposti di una carenza di legittimazione ad agire, accertare la carenza di legittimazione attiva dell'NG. stante la carenza di qualsivoglia prova della titolarità del proprio diritto CP_1
al compenso professionale nonché la carenza di legittimazione passiva della
[...]
e, per l'effetto, Parte_1
4- condannare l'NG. , oltre alla refusione delle spese e competenze di CP_3
causa, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi sopra esposti.
5- Nella denegata ipotesi in cui non si dovessero ravvisare i presupposti per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva e passiva, rigettare le richieste formulate dall'NG. perché infondate in punto di fatto e diritto e, per l'effetto, CP_3
6- condannare l'NG. alla refusione delle spese e competenze di causa CP_3
nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
affidandosi ad un unico diffuso motivo senza insegna.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04/08-01/09/2022, l'appellato si è costituito in CP_1
questo giudizio e ha pure spiegato appello incidentale, così testualmente concludendo:
- “Rigettare integralmente l'appello principale promosso da per Parte_1
le ragioni di cui in narrativa, con conferma della sentenza impugnata in parte qua, ad ogni relativa conseguenza di legge;
- In accoglimento dell'appello incidentale, e previa rinnovazione della CTU di cui si formula istanza, riformare la sentenza gravata nella sola parte in cui liquida il compenso spettante all'NG. nella minore somma di euro 77.432,61 e, CP_3
per l'effetto, condannare la al pagamento del corrispettivo per Parte_1
la prestazione d'opera professionale svolta dall' NG. da liquidarsi nella CP_3
misura complessiva di euro 465.059,30, come da relativa parcella professionale in atti,
causa n. 167/2022 R.G. 5 oltre, accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria, alle relative conseguenze di legge, per le causali di cui in atti;
- Subordinatamente al mancato accoglimento dell'appello incidentale, confermare la gravata sentenza per le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguente effetto di legge.
Vinte le spese, con distrazione in favore del Procuratore che si dichiara antistatario”.
Radicatosi come innanzi il contraddittorio di gravame, la Corte osserva che, in buona sostanza, la società appellante sostiene, anche in questa sede, che nessuna somma è dovuta al professionista appellato, “in quanto nessun incarico gli è stato conferito personalmente dalla
[...]
ma solamente alla TR Associati e, per essa, alla Sei Consulting” (pag. 9 Parte_1
ultimo cpv. e “incipit” pag. 10 dell'atto di appello principale).
A sostegno dell'impugnazione, la s.r.l. ha quindi dedotto che non v'è alcuna prova in atti del diritto di credito, qui agitato dal professionista, che peraltro concerne esclusivamente la progettazione delle perizie di “variante”, elaborate durante la realizzazione del “ ” in Isernia, né Per_2 Parte_4
alla stregua della espletata consulenza officiosa e né alla stregua della raccolta prova dichiarativa, essendo stato uno solo in questa vicenda il rapporto professionale intercorso e cioè quello con la TR
Associati, con cui peraltro era stata regolato dalla società ogni debenza per l'insorto rapporto obbligatorio di natura professionale.
E infatti, nello specifico, quanto alla imputabilità soggettiva delle varianti, l'appellante ha Pt_1
precisato che, seppure è vero che il consulente officioso non ha imputato tali varianti in maniera esplicita alla TR Associati, è del pari vero che non le ha imputate neppure all'NG. . CP_1
Con la conseguenza che la mancata espressa imputazione alla TR Associati non può che trovare una giustificazione nella circostanza per cui, in mancanza di una espressa e dichiarata volontà delle parti, tanto in termini di responsabilità progettuale quanto di imputazione dell'intera progettazione portata a esecuzione, il professionista titolare della progettazione esecutiva non può non essere anche titolare delle varianti che incidono sempre e comunque sulla progettazione esecutiva primaria.
In sintesi, ha affermato ulteriormente la società appellante, sarebbe una vera anomalia che le varianti venissero redatte da un professionista estraneo alla progettazione esecutiva e, quando ciò avviene, deve avvenire sempre e comunque in modo espresso e motivato, “così come causa n. 167/2022 R.G. 6 nell'appaltistica pubblica”, anche ai fini di eventuali responsabilità di quanto realizzato rispetto a soggetti terzi.
Tanto perché, ha ribadito viepiù l'appellante, il divieto di affidamento delle varianti a un terzo rispetto al progettista principale, se non per incarico esplicito, emerge chiaramente dagli art. 1659 e ss. c.c., in cui si afferma che le varianti devono essere oggetto di uno specifico accordo tra committente e appaltatore.
In definitiva, la s.r.l. ha evidenziato che è errato quanto affermato dal primo giudice, che ha ritenuto la irrilevanza della motivazione inerente la “firma” apposta dall'appellato in calce ai progetti, poiché l'altro socio della TR Associati, il teste escusso Geom. , non aveva l'abilitazione Tes_1
professionale a quel genere di prestazione.
Tanto perché, nella specie, ha ribadito conclusivamente l'appellante, il Tribunale non ha considerato che:
l'NG. ha sottoscritto i progetti non in proprio ma per conto e in quanto socio della TR CP_1
Associati, così come risulta attestato proprio dalla consulenza;
dalla nota del 24.02.2012 (doc. n.
2.8 fasc. parte appellante), con cui la TR Associati ha richiesto alla il pagamento, a lavori conclusi, dell'ulteriore importo di €. 131.897/35, si Pt_1
doveva desumere l'inesistenza di diretti rapporti contrattuali tra la e l'NG. Parte_1
di persona, posto che in tale sede epistolare sarebbe stato oltremodo logico che il CP_1 professionista richiedesse alla società ogni altro importo dovuto per l'attività compiuta;
soprattutto, dal mero punto di vista logico, infine non sussiste alcuna “motivazione razionale
e ragionevole” per la quale la avrebbe dovuto frammentare l'incarico Parte_1
professionale.
Si è regolarmente costituito, in questo giudizio di gravame, l'appellato professionista, il quale ha evidenziato, in comparsa costitutiva, che:
a pag. 71 e seguenti dell'elaborato peritale, il “Quesito A”, che era stato posto dal Tribunale al tecnico officioso, era del seguente letterale tenore: “valuti il CTU la congruità del pagamento richiesto dall'attore con riferimento alle tariffe professionali” e che l'importo risultato ancora dovuto, pari a €. 77.432/62, oggetto della gravata condanna, era relativo proprio alle prestazioni professionali inerenti la progettazione delle varianti, che non è stato pacificamente corrisposto dalla e si fonda sul confronto con la parcella delle prestazioni Parte_1
allegata dal a fondamento della domanda in uno agli elaborati progettuali prodotti dalla stessa CP_1 parte attrice, peraltro mai contestati dalla controparte.
Orbene, anche a integrazione della impugnata decisione, questo giudice osserva che:
causa n. 167/2022 R.G. 7 innanzitutto, a pag. 76 e segg. dell'elaborato peritale, la risposta del c.t.u. al Quesito B:
“valuti il CTU se il compenso richiesto sia in tutto o in parte coincidente con quanto già corrisposto dalla e risultante dalla documentazione prodotta in Parte_1
atti”, è qui, come per il vero riconosciuto proprio nella gravata decisione, del tutto ininfluente ai fini del decidere, posto che riguarda prestazioni professionali estranee all'oggetto del giudizio in quanto tesa ad accertare semplicemente l'assenza di eventuali sovrapposizioni tra le parcelle emesse dalla TR Associati e quanto domandato dal professionista nel libello citatorio;
come innanzi già precisato, la domanda di prime cure concerneva infatti prestazioni professionali inerenti esclusivamente la progettazione delle perizie di “variante”, elaborate dal professionista durante la realizzazione del “Comparto ” in Isernia;
Parte_4
dai complessi e analitici conteggi effettuati dal tecnico officioso, che questo giudice condivide anche perché oggetto in prime cure di completo e ampio contraddittorio con i tecnici fiduciari delle parti antagoniste, è comunque certamente emersa una posta debitoria di €.
77.432/61, oltre accessori, che l'appellante non ha dimostrato, come era suo specifico onere Pt_1
probatorio, di avere comunque regolato.
Difatti, il tecnico officioso ben riporta, nel riepilogo per tipologia a pag. 80 dell'elaborato peritale, il compenso professionale dovuto per le varianti in corso d'opera, quale voce del tutto distinta da quella relativa alla progettazione e direzione lavori dell'intero comparto nonché delle relative opere di urbanizzazione.
In definitiva, la Corte rileva che:
è incontestata tra gli antagonisti la esecuzione da parte dell'NG. delle CP_3
prestazioni progettuali di variante anche perché, nella specie, tali prestazioni potevano essere riferite solo a costui in virtù della specifica abilitazione professionale, di tal che solamente l'NG. CP_1
poteva sottoscrivere i progetti e non pure il Geom. , già in associazione Testimone_1 professionale con l'appellato con lo;
CP_5
tali prestazioni professionali, inerenti appunto le “varianti”, sono ovviamente ben distinte, anche dal mero punto di vista temporale, da quelle afferenti la progettazione generale, la direzione lavori e il collaudo dell'intero comparto edificatorio e non sono di certo in queste ricomprese;
inoltre, la s.r.l. appellante non ha provato, come pur doveva, alcun fatto estintivo della pretesa antagonista, in termini di pagamento o comunque di regolamento della posta debitoria, neppure in relazione alla minore somma, oggetto della condanna di prime cure, di €. 77.432/61, di tal che i versamenti di cui alle fatture in atti sono stati, all'evidenza, dal tecnico officioso imputati causa n. 167/2022 R.G. 8 alle diverse prestazioni professionali di cui alla pregressa distinta progettazione generale del comparto edificatorio.
Del resto, durante la deposizione resa all'udienza del dì 05/02/2019, proprio il teste Geom.
ha precisato, “inter alia”: Testimone_1
di avere costituito con l'NG. l'associazione professionale denominata TR Associati, CP_1
composta appunto esclusivamente dal teste e dal professionista appellato;
di essere “indifferente” alla causa dal punto di vista processuale perché, pur avendo (N.d.R.: in passato) lavorato con l'NG. , le prestazioni oggetto di giudizio non rientravano, quale CP_1
geometra, nelle sue competenze professionali e di non ritenere di avere crediti ovvero debiti riferibili alla controversia”;
che l'appellante ha completamento corrisposto tutti i compensi Parte_1
spettanti allo studio TR Associati per le prestazioni professionali da quest'ultimo eseguite in relazione alla realizzazione del comparto edificatorio “ ”; Parte_4
che, comunque, all'NG. erano stati conferiti incarichi relativi alla realizzazione del CP_1
comparto edificatorio personalmente e individualmente, ossia al di fuori del rapporto Parte_4
di associato della TR Associati;
che i rapporti erano tra la e l'NG. in quanto la vendita aveva Parte_1 CP_1 riguardato una proprietà della famiglia dell'NG. . CP_1
In definitiva, questo giudice osserva che l'argomentazione, addotta dall'appellante, per cui era del tutto illogico che la progettazione generale fosse stata, dalla s.r.l. appellante, affidata allo studio TR
Associati mentre la progettazione delle “varianti” fossero state invece affidate direttamente all'NG.
, pur apparentemente suggestiva, non è in realtà fondata. CP_1
Ed invero, la prova dichiarativa, testé innanzi riportata, ha evidenziato che il professionista qui appellato ha professionalmente curato la progettazione dell'intero complesso delle opere realizzate, anche in sede prettamente esecutiva, sia, in un primo tempo, quale componente dello studio TR
Associati e, successivamente, in prima persona, ai fini della realizzazione delle “varianti”, che erano state realizzate in corso d'opera.
Difatti, in definitiva, questo giudice osserva che:
come testé or ora rilevato, il teste Geom. ha espressamente precisato, sotto Testimone_1 il vincolo dell'impegno di rito, che lo studio TR Associato, costituito solamente da lui e dall'NG.
, non vantava più alcuna ulteriore posta creditoria nei confronti della s.r.l. appellante;
CP_1
il tecnico officioso ha poi precisato che l'importo della prestazioni professionali inerente la progettazione e la realizzazione delle “varianti”, certamente allo stato non corrisposte dalla s.r.l., ascendeva a €. 77.432/61;
causa n. 167/2022 R.G. 9 di conseguenza, l'avente diritto al pagamento di tale importo di €. 77.432/61 non può essere altro che l'appellato NG. (“terzium non datur”), che ha sempre affermato di avere da solo CP_1
curato tale adempimento professionale, avendone per legge, quale ingegnere, la giuridica possibilità.
L'appello principale deve essere pertanto rigettato, al pari di quello incidentale spiegato dal professionista, peraltro anche per le medesime ragioni innanzi esposte.
Nello specifico di quest'ultimo punto, questo giudice osserva che l'NG. , reiterando anche in CP_1 questa sede la domanda monitoria di pagamento dell'importo di €. 465.059/30, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del compenso professionale dovutogli, posto che il primo giudice si è limitato a riportare le conclusioni del consulente officioso senza argomentare e/o rappresentare criticamente le ragioni per le quali ha ritenuto di dovere aderire alle risultanze della indagine peritale, con cui erano state disattese “le puntuali osservazioni critiche tempestivamente formulate” dal professionista, che peraltro erano specifiche, laddove poi il c.t.u. “ha replicato solo genericamente, offrendo argomentazioni di carattere non tecnico ma solo valutativo e, come tali, opinabili e peraltro prive di alcun riscontro”, così riproponendo l'appellato, per il vero integralmente e senza alcuna novità, le osservazioni alla bozza della relazione tecnica dell'NG. che erano già state tutte motivatamente Persona_1
disattese dal c.t.u., così come formulate in prime cure.
Innanzitutto, in questa conclusiva sede, la Corte conferma quanto già evidenziato nella innanzi richiamata propria ordinanza del dì 13/07/2022 e cioè che: “esaminata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado e tenuto conto delle motivazioni dell'appello, non si ravvisa allo stato l'esigenza di disporre la nuova ctu sollecitata dall'appellante incidentale”.
Nello specifico, difatti, questo giudice:
rileva che il consulente officioso ha replicato, in dettaglio e punto per punto, alle osservazioni del 05/03/2020, che erano state avanzate in primo grado dal professionista appellato, tramite il suo difensore, alla “bozza” della relazione;
condivide sotto ogni profilo, oltre che la relazione finale del c.t.u. NG. anche le Persona_1 repliche da costui formulate in relazione alle censure esposte dall'appellato (e dall'appellante) perché immuni da vizi logici, matematici ed ermeneutici.
causa n. 167/2022 R.G. 10 In particolare e “inter alia”, per quel che qui possa in dettaglio ancora interessare, la Corte evidenzia inoltre che:
► è inefficace la doglianza, avanzata dall'appellato, del mancato richiamo da parte del c.t.u., nella quantificazione dell'onorario spettantegli, al calcolo delle aliquote introdotte con il D.M.
04/04/2011, posto che tali aliquote si applicano solamente al settore dei lavori pubblici;
► del pari, è inefficace, per quanto concerne il volume dei singoli fabbricati, la doglianza inerente il richiamo, che è stato posto nel suo elaborato dal tecnico officioso, al cd. “volume urbanistico” e non invece al “volume effettivamente realizzato”, come opina l'appellato, in quanto il c.t.u. NG. ha ben precisato che, al momento della stima di una parcella per Persona_1
la progettazione di un edificio, non è possibile effettuare riferimento alle dimensioni reali “in
quanto lo stesso deve ancora essere progettato” (pag. 62 della relazione);
► non è dovuto il rimborso spese forfetario, pari al 15% degli onorari, in quanto, ai sensi dell'art. 13 della lg. n. 143/1949, “gli onorari a percentuale (N.d.R.: come nella specie)
comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento
dell'incarico conferitogli…..” (pag. 64 della relazione);
► nulla è dovuto per le competenze relative alla “sicurezza” dell'intero comparto, posto che il consulente officioso non ha rilevato, nelle tavole processuali esaminate, “piani di sicurezza,
verbali o altri atti inerenti la materia e il conseguente lavoro svolto” (pag. 65 della
relazione);
► come pure precisato dal c.t.u., l'attività di assistenza giornaliera in cantiere, l'assistenza alle vendite, al rogito e alla documentazione allegata, nonché assistenza agli impianti “fanno parte
della direzione dei lavori e sono state oltretutto ricomprese nella parte di
parcella calcolata per misura, contabilità e liquidazione” (pag. 65 della relazione);
► in ogni caso, il consulente officioso ha effettuato il calcolo della parcella delle opere di urbanizzazione e della variante, utilizzando gli importi riportati nei computi metrici, che sono stati allegati al progetto esecutivo e nel collaudo finale tecnico – amministrativo del Comune di
Isernia – Servizio urbanistico di programma, prot. n. 33044/44448 A.T. del 22/11/2011, che è in atti (pag. 66 della relazione).
Ogni altra questione, sollevata dagli antagonisti, è poi superata per assorbita motivazione.
causa n. 167/2022 R.G. 11 Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la reciproca soccombenza, le spese di lite del grado devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale del 13/05/2022, spiegato dalla s.r.l., e sull'appello incidentale di cui alla comparsa di costituzione del 04/08/2022, avanzato dal professionista appellato, avverso la sentenza n. 83/2022 del
Tribunale di Isernia, resa il 18/03/2022, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Stante il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per entrambe le parti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n.
115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del dì 07/05/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 167/2022 R.G. 12