Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 11/06/2025, n. 11456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11456 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11456/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13264/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13264 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Mencarini, Danilo Pomponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura Roma, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- in data 20 settembre 2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 20 luglio 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- in data 20 settembre 2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile, per carenza dei prescritti requisiti reddituali, la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 20 luglio 2021, ai sensi dell’art 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge, in particolare dell’art. 97 della Cost. e dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990 e difetto di RI , considerato che il diniego di cittadinanza si baserebbe su un’errata valutazione della situazione reddituale del ricorrente, che non tiene conto di legittime altre fonti di reddito, derivanti dal sostegno economico fornito dall’ex compagno della madre dello stesso ricorrente, attualmente legittimo convivente di quest’ultimo, come risultante dal contratto di convivenza allegato all’istanza di cittadinanza.
II. Violazione di legge, nella specie dell’art. 9 della legge n. 91/1992, eccesso di potere per illogicità manifesta e per violazione del principio di proporzionalità nonché per difetto di RI , stante la mancata considerazione di tutti gli elementi rilevanti, avuto anche riguardo al lungo lasso temporale intercorso tra la presentazione della domanda (2021) e l’adozione del provvedimento (2024); e ciò in quanto il provvedimento impugnato non tiene conto della situazione complessiva del ricorrente, come la sua lunga residenza in Italia e il suo inserimento sociale anche lavorativo.
Chiede infine il ricorrente il risarcimento in termini di chance del danno subito in conseguenza dell’illegittimità del provvedimento impugnato.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 343 del 20 gennaio 2025 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del diniego gravato, avendo il Collegio ritenuto che le esigenze cautelari prospettate avrebbero potuto essere adeguatamente tutelate mediante l’anticipata trattazione nel merito del ricorso.
All’odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, l’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge” ).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).
Tanto premesso, occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate, in particolare dall’Estratto di punto fisco relativo alla situazione fiscale del ricorrente, è emerso che per gli anni 2018, 2019, e 2020, ovvero per il triennio antecedente alla domanda di cittadinanza, il reddito dichiarato risulta chiaramente insufficiente rispetto ai prescritti parametri reddituali.
Non può d’altra parte essere preso in considerazione, al fine di sostenere l’invocata sussistenza dei prescritti parametri reddituali, il sostegno economico fornito dall’ex compagno della madre dello stesso ricorrente, attualmente legittimo convivente di quest’ultimo, in forza di contratto di convivenza stipulato in data 6 aprile 2021, trattandosi di accordo intervenuto in data successiva al triennio antecedente la domanda di cittadinanza (presentata in data 20 luglio 2021).
Appare pertanto conclamata la rilevata insufficienza reddituale, atteso che il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, in ottemperanza al principio “ tempus regit actum ”.
D’altra parte, come chiarito in giurisprudenza (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, 1526/2024), in caso di discordanza tra le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’interessato e le risultanze delle ricerche eseguite tramite interrogazione delle banche dati telematiche a disposizione del Ministero dell’Interno (Punto Fisco, Anagrafe Tributaria, Ufficio Attività Produttive, INPS, Agenzia delle Entrate etc.) si deve far riferimento a queste ultime in quanto i predetti Sistemi Informatici sono strumenti che “permettono di individuare in tempo reale il quadro completo della posizione economica del soggetto e di tutti i componenti del proprio nucleo familiare. ovvero addivenire a tutte le informazioni descrittive del reddito, del patrimonio, degli affari, degli scambi, della produzione e dei consumi di ogni singolo contribuente, ovvero i dati identificativi di tutte le ditte regolarmente censite” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 2771/2023).
Con particolare riferimento alla possibilità di provare in giudizio il possesso del requisito in contestazione mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi è stato infatti osservato che “La dichiarazione dei redditi non è di per sé documento idoneo a dimostrare i redditi percepiti in quanto non è un atto pubblico e di pubblica fede, con efficacia probatoria privilegiata, bensì una dichiarazione di scienza con cui il contribuente autoliquida l’imposta dovuta, così atteggiandosi come un documento idoneo a costituire un mero principio di prova che può essere superato da diversi indizi di segno contrario” (T.A.R. Pescara, n. 294/2019; cfr. TAR Sicilia, sez. III, n. 1948/2019; nonché T.A.R. Molise, n. 235/2023, con riferimento alle risultanze della banca dati PUNTO FISCO, ove non risultino presentate dichiarazioni fiscali).
In caso di contestazioni, spetta quindi all’interessato dimostrare l’incongruenza dei dati indicati, ricadendo su di lui l’onere della prova, secondo il criterio di riparto ordinario, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza in materia che ha anche di recente ribadito che: “ai sensi dell’art. 64 c.p.a., il processo amministrativo è governato, in linea generale, dal principio dell’onere della prova, in base al quale ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori, riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, che siano nella rispettiva disponibilità. Infatti, sebbene tale principio sia temperato dal metodo acquisitivo nell’azione di annullamento, nondimeno il potere del giudice di acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione - al fine di compensare lo squilibrio normalmente esistente tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale – è limitato alle ipotesi in cui la parte privata non abbia la possibilità di produrre la documentazione necessaria a dimostrazione dei propri assunti difensivi. (…non vi è dubbio che, a fronte di un provvedimento di diniego motivato sulla base della carenza del requisito reddituale, gravi sulla parte che assuma di essere in possesso di detto requisito fornire la prova della sussistenza di un reddito sufficiente e regolarmente dichiarato ai fini fiscali, tenuto conto che la correlata documentazione a supporto è agevolmente nella disponibilità di ogni contribuente” (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 19475/23, 13305/23, 9588/23, 8194/23, nonché, tra tante, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8693/22, 11285/22, 11928/22, 11188/22, n. 1198/23, con richiamo, ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 27.12.2017, n.6082).
Appare quindi chiaro l’iter logico seguito dall’Amministrazione, che ha basato il proprio provvedimento sulla documentazione richiamata, dalla quale risulta l’insufficienza del reddito per il triennio antecedente alla domanda di cittadinanza.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.
Risulta pertanto infondata anche la connessa istanza risarcitoria, non avendo d’altra parte il ricorrente addotto alcun elemento a sostegno della stessa.
Rimane comunque ferma la facoltà, per il ricorrente, di reiterare l’istanza di cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto) una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.