Ordinanza cautelare 21 dicembre 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00379/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Andrea Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bologna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, emesso il 24 agosto 2023, notificato il 04/09/23, della durata di anni 2, con il quale VIETA ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007, da ultimo dal D.L. 22/08/2014 convertito nella l. 17 ottobre 2014, n.146, al ricorrente di accedere agli impianti sportivi, siti su tutto il territorio nazionale, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche dalla serie A alla LND, nonché ai luoghi di transito, accesso e trasporto dei tifosi da 4 ore prima del fischio d'inizio a 4 ore dopo la fine della partita, per ANNI DUE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bologna;
Vista la memoria con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RA NO, lette le note d’udienza con cui il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la decisione sulla scorta degli scritti e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Ferrara il 24 agosto 2023 e notificato il 4 settembre 2023, recante il divieto ex art. 6 della l. n. 401 del 1989 e ss.mm. di accedere per due anni agli impianti sportivi siti su tutto il territorio nazionale, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche dalla serie A alla LND, nonché ai luoghi di transito, accesso e trasporto dei tifosi da 4 ore prima del fischio d’inizio a 4 ore dopo la fine della partita.
Dopo il rigetto dell’istanza cautelare disposto con ordinanza n. -OMISSIS- del 2023, parte ricorrente, in data 4 febbraio 2026, ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, essendo decorso il biennio di efficacia del provvedimento ed avendo già il ricorrente ripreso a frequentare gli stadi.
Al Collegio non rimane, dunque, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, contestualmente disponendo la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA NT, Presidente
RA NO, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NO | PA NT |
IL SEGRETARIO