Ordinanza cautelare 9 gennaio 2019
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02118/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01276/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2018, proposto da
FR NC, rappresentato e difeso dall'avvocato FR Stocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Presicce, via del Mare, 52;
contro
Questura Lecce, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto n. 43 - Cat. 6F/2018 - Div. PAS del 24/05/2018 con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha revocato a NC FR la licenza ed il libretto di porto di fucile per uso caccia rilasciati nel 2012, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Lecce e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il decreto n. 43 - Cat. 6F/2018 - Div. PAS del 24.05.2018, con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha revocato la licenza ed il libretto di porto di fucile per uso caccia;
Rilevato che, con nota del 25.10.2022, la Questura di Lecce ha riferito che “ NC FR, ha presentato una nuova istanza volta al rinnovo della Licenza di porto di fucile per uso caccia che veniva da questo Ufficio valutata ed esitata in data 14.09.2020, con il rilascio del titolo di Polizia richiesto ”;
Considerato che a seguito del rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia è venuto meno l’interesse alla decisione della causa;
Ritenuto pertanto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO