Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13154/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, viale Delle Alpi,113, presso lo studio dell'Avv. BENIGNO MARIA
LAVINIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
[..
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Palermo, via G. Puglisi Bertolino, 21, presso lo studio dell'Avv. BONGIORNO
ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi note in sostituzione di udienza del 05/03/2025;
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, con note in sostituzione di udienza del
05/02/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata da codesto Giudice con ordinanza del 23/01/2025, ovvero:
“affidamento congiunto della figlia minore , nata a [...] il [...], ad Per_1 entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, secondo quanto indicato in sentenza di separazione;
assegnazione della casa coniugale , genitore collocatario della figlia Parte_2 minore;
obbligo a carico di di corrispondere a un Parte_1 Parte_2 assegno di € 300,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore,
02/07/2019”.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 20/04/2023;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1974/2023 dei 21-26/04/2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO, in data 02/07/2014, da
, nato a [...] in data [...], e da Parte_1 Parte_2
, nata a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato civile di
[...] detto Comune al n. 7, parte I, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva;
conferma la presa in carico da parte del Consultorio competente per un periodo di sei mesi, con onere di relazionare al Giudice tutelare.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 2 -