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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 490 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. con ricorso depositato il
28/01/2025 da
c.f. assistita e difesa dagli avvocati GUARNIERI Parte_1 C.F._1
PAOLA e ANZALONE MATTEO, come da procura in atti;
e
, c.f. , assistito e difeso dagli avvocati GUARNIERI CP_1 C.F._2
PAOLA e ANZALONE MATTEO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo e nota depositata per l'udienza cartolare;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data
04/12/2021 a STEZZANO (BG), dall'unione è nata la figlia (24.2.2016), ancora minore Per_1
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, meglio richiamate nella nota depositata per l'udienza cartolare del
12.3.25..
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse della figlia minore.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come richiamata nella nota depositata per l'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di STEZZANO (BG) (atto n. 29 , parte I , anno 2021 ).
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 13.3.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. con ricorso depositato il
28/01/2025 da
c.f. assistita e difesa dagli avvocati GUARNIERI Parte_1 C.F._1
PAOLA e ANZALONE MATTEO, come da procura in atti;
e
, c.f. , assistito e difeso dagli avvocati GUARNIERI CP_1 C.F._2
PAOLA e ANZALONE MATTEO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo e nota depositata per l'udienza cartolare;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in data
04/12/2021 a STEZZANO (BG), dall'unione è nata la figlia (24.2.2016), ancora minore Per_1
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, meglio richiamate nella nota depositata per l'udienza cartolare del
12.3.25..
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse della figlia minore.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come richiamata nella nota depositata per l'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di STEZZANO (BG) (atto n. 29 , parte I , anno 2021 ).
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 13.3.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino