Ordinanza collegiale 6 novembre 2024
Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 21/03/2025, n. 5855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5855 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05855/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10223/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10223 del 2024, proposto da AR Di MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
MA Marcoccia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto n.1506 del 09.08.2024, di pubblicazione della graduatoria, nonché del decreto recante le immissioni in ruolo n. 56407 del 20.08.2024 e del successivo decreto n. 57763 del 23.08.2024, di rettifica delle graduatorie ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato;
e per la rettifica del punteggio della ricorrente relativo alla procedura concorsuale ex D.M. 206/2023 e per l’annullamento degli esiti delle procedure di immissione in ruolo e di tutti atti connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole della circostanza per la quale l’Amministrazione, nella valutazione dei propri titoli ai fini dell’accesso al Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ex D.M 206/2023, non avrebbe correttamente valutato il titolo di accesso consistente nel superamento del TFA, provvedendo all'attribuzione di punti 12.5 ai sensi del punto A.2.2 della tabella valutazione titoli " allegato b) al D.M. 206 DEL 26.10.2023 ", ma omettendo di attribuire gli ulteriori 12.5 previsti dal punto A.2.1 per il massimo punteggio di conseguimento dello stesso titolo.
Ciò, per stessa ammissione della ricorrente, sarebbe accaduto in quanto quest’ultima “ per mero errore materiale ha inserito il voto di conseguimento del corso di specializzazione sul sostegno 30/100 in luogo di 100/100” e ciò nonostante la valutazione minima per il superamento del TFA per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno sia 18/30 (che, convertito in centesimi, equivale a 60/100) e, pertanto, il punteggio di 30/100 (considerato il punteggio in centesimi) equivalga al mancato superamento del tirocinio formativo invece posseduto dalla ricorrente.
2. Il gravame è affidato ai seguenti profili di censura:
“I. Violazione e erronea applicazione della tabella Ministeriale di valutazione dei titoli, segnatamente del punto A.2.2 della stessa”.
Deduce la ricorrente di aver conseguito il titolo di accesso con il massimo punteggio di 30/30, che, convertendo il punteggio in centesimi, equivale a 100/100, e che il voto 30/100, erroneamente indicato in domanda, non essendo nemmeno idoneo per il superamento del corso di specializzazione, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a percepire immediatamente che si trattava di un mero errore materiale.
“II. Violazione del dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. B), della legge n. 241/1990. Violazione del principio di leale collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 6 e 18 della legge n. 241/1990”.
Contesta la parte ricorrente l’omessa attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione, la quale, avvedutasi della circostanza che il voto di conseguimento dichiarato in domanda (30/100) integrava una votazione addirittura insufficiente per il superamento del corso di specializzazione, avrebbe dovuto chiedere, attraverso il citato istituto, integrazioni e specificazioni alla candidata;
“III. Violazione dell’art 3 della legge 241/90. Difetto di motivazione”.
Si duole, infine, la parte ricorrente del punteggio attribuitole dall’Amministrazione siccome viziato da difetto di motivazione, riportando “ soltanto una numerazione complessiva del tutto sfornita da qualsiasi iter logico, senza fornire motivazioni in ordine alla mancata attribuzione di punti 12.5 per il massimo punteggio di conseguimento del corso di specializzazione ”.
3. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone la reiezione.
4. In esito alla Camera di Consiglio del 19 novembre 2024, con ordinanza n. 5268 del 21 novembre 2024, è stata accolta l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente ed è stato ordinato all’Amministrazione “ di attivare il soccorso istruttorio e, in esito allo stesso, ove ne sussistano i presupposti e risulti, pertanto, confermato il conseguimento da parte della ricorrente del titolo di specializzazione sul sostegno nella scuola dell’infanzia presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale con il punteggio dichiarato in ricorso, di rinnovare la valutazione dei titoli della stessa ai fini della addizione al punteggio già attribuitole di quello omesso in relazione a quest’ultimo, con ogni conseguenziale adempimento relativo all’aggiornamento della sua posizione in graduatoria ”. Con la stessa pronuncia cautelare è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
5. Alla udienza pubblica dell’11 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
7. Il Collegio, anche all’esito di un più approfondito scrutinio di merito, ritiene di confermare quanto già rappresentato in sede cautelare.
Occorre premettere che la tabella valutazione titoli " allegato b) al D.M. 206 DEL 26.10.2023 ", che disciplina la procedura concorsuale per cui è giudizio, nel sancire i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli posseduti dai candidati, al punto A.2.1, prevede che per il possesso del “ Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394” , sulla base del punteggio conseguito, spetti al candidato che abbia ottenuto il titolo con un punteggio superiore a 75 l’attribuzione di 12,50 punti (punteggio frutto della operazione indicata nell’allegato con la seguente formula: p-75/2).
Al punto A.2.2 il ridetto allegato prevede che “ In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione cui si è avuto accesso tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l’attribuzione di ulteriori 12,50 pt” .
Dalla lettura del richiamato Allegato b si evince, pertanto, che per il possesso del titolo di specializzazione, qual è quello conseguibile in esito al TFA, al candidato possano essere attribuiti 12,50 punti in ragione del punteggio del titolo conseguito (se superiore a 75/100) ed anche un punteggio aggiuntivo di ulteriori 12,50 in ragione del mero possesso del titolo, indipendentemente dalla votazione finale.
Orbene, nella fattispecie all’esame del Collegio l’Amministrazione ha correttamente attribuito alla ricorrente il punteggio aggiuntivo per il possesso del titolo di specializzazione dichiarato in domanda ma ha omesso di riconoscere, per lo stesso titolo, i 12,50 punti spettanti in ragione del punteggio di conseguimento. E tanto in ragione di un errore dichiarativo della ricorrente che ammette di avere indicato, nel campo apposito, il punteggio di 30/100 in luogo del corretto punteggio di 100/100, corrispondente, in centesimi, al punteggio di 30/30 effettivamente conseguito e dimostrato in giudizio, all’esito del percorso formativo.
Sennonché l’incontestato possesso del titolo di specializzazione sul sostegno nella scuola dell’infanzia conseguito in data 19 maggio 2022 presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale da parte della ricorrente, per il quale l’Amministrazione riconosce anche il punteggio previsto al punto A.2.2 dell’Allegato b al D.M. n. 206/2023, esclude che nella fattispecie la parte ricorrente possa essere incorsa in una omissione dichiarativa tale determinare, con l’attivazione del soccorso istruttorio sulla votazione di conseguimento, una lesione della par condicio concorsorum.
Rispetto a tale titolo emerge dalla domanda, non già una omissione dichiarativa, ma una mera irregolarità dichiarativa, riguardante, in effetti, il solo punteggio conseguito. Al riguardo, proprio perché il punteggio di 30/100 dichiarato in domanda è un punteggio inidoneo al superamento del tirocinio formativo e la parte ricorrente ha dichiarato, tuttavia, il possesso del titolo di abilitazione conseguito al termine del TFA (possesso incontestato ed anzi riconosciuto dall’Amministrazione in sede di valutazione dei titoli con il riconoscimento di 12,50 punti per lo stesso), l’anomalia del punteggio dichiarato in domanda avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione, che quel titolo lo ha ritenuto effettivamente comunque posseduto, ad attivare il soccorso istruttorio, al fine di avere conferma della votazione di conseguimento del titolo stesso e procedere all’attribuzione del corretto punteggio previsto al punto A.2.1. dell’Allegato b del bando.
Ne discende l’illegittimità della condotta serbata dalla P.A. e, pertanto degli atti impugnati, per omessa attivazione del soccorso istruttorio sulla votazione di conseguimento del titolo posseduto dalla ricorrente.
L’accoglimento della presente doglianza, riferita all’omessa attivazione del soccorso istruttorio, consente a questo giudice di prescindere dall’esame delle altre censure a cagione del carattere assorbente della doglianza accolta.
6. In conclusione il ricorso va accolto perché fondato, avendo dovuto l’Amministrazione attivare il soccorso istruttorio e, in esito allo stesso, in presenza dei presupposti, ove fosse risultato confermato il conseguimento da parte della ricorrente del titolo di specializzazione sul sostegno nella scuola dell’infanzia presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale con il punteggio massimo, assicurare alla ricorrente medesima l’attribuzione dei 12,50 punti spettanti.
Avendo la parte ricorrente dato evidenza in giudizio della votazione finale del TFA sostenuto e dichiarato in domanda, pari a 30/30 (come da documento n. 4 della produzione di parte ricorrente), l’irregolarità dichiarativa recata nella domanda va ritenuta sanata, secondo il modello del soccorso istruttorio processuale, istituto che “ mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio ” (Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; cfr., anche, più di recente, Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826). Da ciò consegue l’obbligo dell’Amministrazione, in esecuzione della presente decisione, di rivalutare il punteggio della ricorrente, attribuendole i punti previsti, per tale votazione, al punto A.2.1 dell’Allegato B del D.M. n. 206/2023.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le amministrazioni resistenti alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge ed al rimborso del contributo unificato, da liquidare in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO