Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente rel./est. -
- dott. Pasquale Maria Cristiano - Consigliere -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa nel processo civile di appello iscritto al n. 3446/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, cui è riunito il procedimento n. 3499/2022 R.G., appelli avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 6386/2022 del 24.6.2022, avente ad oggetto responsabilità professionale e vertente:
TRA
c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente, dall'Avv. Giovanni Barile (c.f. ), presso il cui studio C.F._1 elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia, alla via Guglielmo Marconi n. 95 (p.e.c.:
; Email_1
APPELLANTE
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù P.IVA_2 di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente dagli Avv.ti Paola Cosmai (c.f.
), e Carlo Di Marsilio (c.f. ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso la propria sede legale sita in Napoli, alla via Mariano Semmola – UOC
Avvocatura ed Affari Legali (p.e.c.: e Email_2
; Email_3
APPELLANTE E APPELLANTE INCIDENTALE AD ADIUVANDUM
E
), (c.f. ), C.F._5 CP_4 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_5 C.F._7 Controparte_6
), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._8 Persona_1
(c.f. , rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio C.F._9 separato allegato telematicamente, dagli Avv.ti Camillo Bruno (c.f. ), C.F._10
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_2 C.F._11 Parte_3 C.F._12 presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Giacinto Gigante 174 (p.e.c.:
Email_4 Email_5
; Email_6
APPELLATI
(c.f. ) Controparte_7 C.F._13
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2015, CP_2 Controparte_3 CP_4
, e convenivano in giudizio l' CP_5 Controparte_6 Controparte_1
(d'ora in avanti per brevità , unitamente al
[...] Controparte_1 dott. per ottenere il risarcimento dei danni patiti in seguito al decesso di Controparte_7
asseritamente causato dalla tardiva diagnosi di carcinoma ovarico, Persona_1 imputabile al sanitario convenuto e alla Struttura presso cui questi operava.
Gli attori esponevano che moglie e madre degli istanti, era in cura presso Persona_1
l' a far data dal 2003, anno in cui, ricevuta la diagnosi di carcinoma mammario Controparte_1 invasivo, era stata ivi sottoposta a intervento chirurgico di quadrantectomia sinistra.
In seguito a tali eventi, la paziente si era sottoposta, per circa dieci anni, a regolari controlli di follow-up e di monitoraggio presso la medesima Struttura.
In data 4.3.2013, all'esito di un controllo ecografico della mammella e dell'addome, era evidenziata la presenza di un “discreto versamento in sede pelvica”.
In seguito a tale emergenza diagnostica, in data 23.3.2013, il dott. medico Controparte_7 dipendente della Struttura presso il Dipartimento di Patologia medica senologica, in considerazione della pregressa storia clinica della paziente, affidava la stessa alle cure del medico di medicina generale, prescrivendo l'effettuazione di controlli con cadenza annuale, nonché
l'effettuazione di alcuni esami clinici.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 22 Dagli esami emato-chimici successivamente svolti, effettuati a distanza di oltre due mesi, in data
11.6.2013, emergeva un marcato aumento del valore CA-125.
La paziente si sottoponeva quindi a TAC total body, all'esito della quale emergeva un versamento pleurico e un addensamento carcinomatoso peritoneale.
In data 12.7.2013, in considerazione dell'aggravamento delle condizioni cliniche, la paziente era ricoverata nuovamente presso la Struttura convenuta e sottoposta a drenaggio del versamento peritoneale e ago aspirato, il cui esito evidenziava la presenza di cellule neoplastiche, compatibili con un adenocarcinoma ovarico.
Confermata la suddetta diagnosi, in data 21.1.2014 la paziente era sottoposta, presso altra
Struttura, a un intervento di laparotomia con asportazione di tumefazione e istero-annessectomia totale con linfoadenectomia.
Ciononostante, il quadro clinico complessivo andava incontro a un progressivo peggioramento, e decedeva il 13.10.2014. Persona_1
Premessi tali eventi, gli istanti ravvisavano la sussistenza di plurime condotte colpose a carico della , fondate, in particolare, sulla non corretta gestione clinica della paziente da parte CP_8 del dott. , che aveva affidato la de cuius alle cure del medico di medicina generale CP_7 nonostante il precedente esame ecografico evidenziasse la necessità di un approfondimento diagnostico, così impedendo la tempestiva diagnosi della neoplasia ovarica che aveva causato il decesso.
Siffatta condotta omissiva aveva determinato un grave pregiudizio non solo alla paziente, producendosi nel fatale aggravamento delle relative condizioni cliniche, ma anche all'intero nucleo familiare, leso nella serenità degli affetti.
Pertanto, gli attori domandavano la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle vicende narrate, ivi incluso il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti superstiti.
Si costituiva in giudizio l' che, articolando apposita domanda di manleva, chiedeva Controparte_1 preliminarmente di autorizzarsi la chiamata in causa dell'assicuratrice , con Controparte_9 la quale l'Ente aveva stipulato la polizza n. ITOMM1301628, in corso di validità.
Nel merito, la resisteva all'avversa domanda, evidenziando l'assenza di profili di colpa in CP_8 capo al sanitario sia sotto il profilo diagnostico, sia con riferimento alle cure mediche e chirurgiche prestate in favore della paziente, eseguite conformemente alle prescrizioni delle Linee
Guida e dei protocolli vigenti.
Restava invece contumace pur regolarmente citato in giudizio. Controparte_7
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 22 Autorizzata la chiamata spiegata dalla Struttura, si costituiva infine in giudizio la Compagnia assicurativa, eccependo, in relazione al rapporto assicurativo in corso con la convenuta,
l'operatività dei massimali previsti dalla polizza, nonché l'operatività della franchigia convenuta, pari, per ogni periodo annuo di assicurazione, a euro 200.000,00.
Istruita a mezzo di CTU medico-legale, la causa veniva infine decisa con la sentenza in questa sede appellata, con cui il Tribunale, ritenuta la fondatezza della domanda, condannava l' CP_1 convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, della somma di euro 250.000,00 in favore degli attori CP_2 Controparte_3
e ciascuno per l'importo indicato, altresì liquidando, per il medesimo CP_5 CP_4 titolo, l'importo di euro 168.250,00 in favore del figlio non convivente oltre Controparte_6 interessi e rivalutazione monetaria.
Inoltre, la era condannata al risarcimento del danno biologico iure hereditatis patito dalla CP_8 paziente prima del decesso, quantificato nella somma complessiva di euro 13.451,20, oltre accessori.
A tali conclusioni il Tribunale addiveniva sulla scorta degli esiti dell'accertamento tecnico svolto dal CTU, che aveva ravvisato una responsabilità del sanitario consistita nell'omessa indicazione della paziente all'esame radiologico con TAC.
Difatti, tale ulteriore approfondimento diagnostico, considerata la pregressa storia clinica dell'assistita, avrebbe consentito di individuare tempestivamente la formazione neoplasica a carico dell'apparato riproduttivo, la cui presenza era stata evidenziata, con elevato grado di probabilità, dal riscontro ecografico di un versamento in sede pelvica.
Riscontrata tale condotta omissiva, il Tribunale riteneva dunque positivamente accertata la sussistenza del dedotto nesso di causalità tra il ritardo diagnostico e l'aggravamento del quadro clinico della paziente, esitato poi nel decesso.
In punto di quantificazione del danno, il primo giudice valutava, anzitutto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, liquidandolo, in favore di ciascun attore, sulla scorta dei criteri di cui alle Tabelle milanesi pubblicate nell'anno 2021.
Rispetto al danno biologico patito da prima del decesso, il Tribunale Persona_1 aderiva all'indicazione offerta dall'ausiliario, valutando la lesione subìta dalla paziente nella misura dell'8% dell'integrità psicofisica e applicando, ai fini della liquidazione, i criteri tabellari relativi alle cd. “micropermanenti”, fissati dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni.
Infine, era respinta la domanda risarcitoria articolata dagli eredi nelle forme della cd. “perdita di chance”, rispetto alla quale il primo giudice non riteneva provata, in termini di congrua
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 4 di 22 apprezzabilità, una seria possibilità di sopravvivenza della paziente, affetta da una patologia neoplasica connotata da particolare aggressività.
Accertata in tali termini la responsabilità della Struttura, il Tribunale accoglieva la domanda di manleva articolata nei confronti della ritenendo tuttavia operativa la franchigia CP_9 aggregata eccepita dalla Compagnia per l'intero importo di euro 200.000,00, non avendo l'assicurato provato la pregressa erosione della stessa nel periodo di assicurazione venuto in rilievo.
Per l'effetto, la società chiamata era dichiarata tenuta alla manleva per l'importo residuo, pari a complessivi euro 981.701,20.
Nessuna statuizione era emessa nei confronti del sanitario Controparte_7
Con citazione del 25.7.2022 proponeva dunque il presente appello l'assicuratrice
[...]
censurando preliminarmente l'infondatezza della domanda attorea per Parte_1
l'insussistenza del nesso causale accertato dal CTU e, conseguentemente, dal primo giudice.
L'appellante faceva rilevare profili di incongruenza dell'elaborato peritale, deducendo un vizio di erronea valutazione delle risultanze istruttorie, tanto in ordine alla stadiazione della patologia effettuata dall'ausiliario, tanto in ordine all'apprezzamento della condotta della paziente, che aveva omesso di sottoporsi ai controlli indicati dal sanitario secondo la calendarizzazione programmata.
La società lamentava altresì, rispetto alla nomina dell'ausiliario, la violazione dei criteri prescritti dalla cd. Legge “Gelli-Bianco”, che avrebbero dovuto imporre, per la composizione del collegio peritale, l'indicazione di un professionista specializzato nella materia oncologica.
L'appellante censurava inoltre la liquidazione del danno operata dal primo giudice, tanto con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, quanto con riferimento al danno biologico riconosciuto agli eredi.
Entrambe le liquidazioni, infatti, avrebbero dovuto tener conto della quantificazione delle chance di sopravvivenza che sarebbero residuate in capo alla paziente anche in assenza della ritenuta omissione diagnostica, stimate dall'ausiliario nella ridotta misura del 40%.
Sulla scorta di tale dato, esponeva la società, il Tribunale avrebbe dovuto operare un coerente abbattimento degli importi liquidati, non sussistendo un nesso di causalità diretta ed esclusiva tra l'omessa prescrizione del controllo radiologico e il decesso.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e previa rinnovazione della CTU, di rigettarsi la domanda attorea o, in via gradata, di ridursi gli importi
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 5 di 22 liquidati, accertando il concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento e riconoscendo il danno dalla stessa patito nelle forme della sola perdita di chance.
Con separata citazione del 25.7.2022, proponeva altresì appello l' censurando Controparte_1
l'accoglimento dell'eccezione proposta da in ordine all'operatività della Parte_1 franchigia assicurativa.
Si costituivano in entrambi i giudizi gli eredi , CP_2 Controparte_3 CP_4 [...]
e chiedendo di rigettarsi l'appello proposto dalla Compagnia assicurativa. CP_5 Controparte_6
Si costituivano inoltre, nei giudizi incardinati sui rispettivi appelli, la società Parte_1
e l' quest'ultimo aderendo tempestivamente alle censure sollevate dalla assicuratrice Controparte_1
e all'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza da questa proposta.
Non si costituiva invece già contumace nel giudizio di prime cure. Controparte_7
Così incardinato il contraddittorio, e riuniti i procedimenti, con ordinanza del 14.2.2023 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza appellata, disponendo altresì la rinnovazione delle indagini peritali, con incarico affidato a un Collegio di tecnici.
Acquisita la relazione definitiva, e sostituito il relatore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata, ove, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini per il deposito degli scritti conclusionali, la causa veniva infine rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va precisato che le doglianze oggetto dei gravami proposti non investono la posizione dell'appellato contumace nei cui confronti, pur motivando in ordine Controparte_7 alla responsabilità del sanitario, la pronuncia di prime cure non ha espresso alcuna statuizione condannatoria.
Difatti, a tenore delle conclusioni formulate nei rispettivi atti, gli odierni appellanti
[...]
e si limitano a richiedere la riforma della sentenza sotto il solo profilo Parte_1 Controparte_1 dell'an della responsabilità della e, in via gradata, sulla quantificazione dei danni operata CP_8 dal primo giudice, nulla deducendo in ordine alla posizione del sanitario, anch'egli convenuto in solido con l'Ente.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 6 di 22 Pertanto, vertendosi in ipotesi di azione originariamente proposta nei confronti di più soggetti ritenuti responsabili in via solidale, e, dunque, in ipotesi di rapporti scindibili, sulla posizione di non attinta dai motivi di gravame articolati, deve ritenersi formato il giudicato Controparte_7 formale ai sensi dell'art. 324 c.p.c..
Nel merito, esaminati gli appelli proposti, occorre procedere, preliminarmente, al vaglio delle censure articolate dalla società cui la Struttura assicurata ha dichiarato Parte_1 di prestare adesione rassegnando in via incidentale le medesime conclusioni.
A tal riguardo, va infatti qualificata come appello incidentale adesivo la comparsa di costituzione
“ad adiuvandum” depositata dall' nel giudizio incardinato dalla Compagnia Controparte_1 assicurativa;
ciò, considerato il tenore delle conclusioni rassegnate dalla Struttura – con cui è richiesta la riforma della sentenza appellata in punto di ritenuta responsabilità dell'Ente – e valutata altresì la tempestività della costituzione dell'appellato, avvenuta nel termine di venti giorni dall'udienza indicata in citazione (costituzione dell'8.11.2022, per l'udienza di citazione del
30.11.2022).
§ 1. Sull'appello della (cui ha aderito l' Parte_1 Controparte_1
Il primo e il secondo motivo dell'appello proposto dalla Compagnia assicurativa raccolgono un'articolata sequenza di censure concernenti l'accertamento tecnico disposto dal Tribunale, vertenti, da ultimo, sulla valutazione del nesso causale operata dal CTU e dal primo giudice.
Preliminarmente, la società appellante fa rilevare un vizio di inattendibilità dell'accertamento tecnico espletato nel giudizio di prime cure, evidenziando la necessità di integrare le considerazioni svolte dall'ausiliario mediante l'acquisizione del parere tecnico-specialistico di un professionista specializzato in malattie oncologiche.
Difatti, la CTU espletata nel giudizio di prime cure si porrebbe in irriducibile contrasto con le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 24/2017, cd. Legge “Gelli-Bianco”, che, dettando specifiche regole per la composizione dei collegi peritali, impone al giudice la nomina, oltre che di un medico legale, di un medico specialista.
Nell'alveo di tale doglianza preliminare, la società sottopone a critica le conclusioni raggiunte dall'ausiliario in ordine alla condotta del professionista.
In particolare, rispetto al ritardo diagnostico dedotto dagli originari attori, l'elaborato tecnico non avrebbe valutato congruamente l'operato del dott. , che, conformemente alle Linee Guida, CP_7 aveva continuato a effettuare sulla paziente regolari e accurati controlli periodici, provvedendo, anche a distanza di dieci anni dalla prima diagnosi di neoplasia mammaria, a un restaging completo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 7 di 22 del quadro clinico dell'assistita, e ciò, sebbene tale procedura non fosse consigliata dai protocolli internazionali.
In tale contesto, l'assenza di una certificazione contenente l'indicazione della paziente all'effettuazione della TAC non costituirebbe una circostanza idonea, per se, a provare la ritenuta omissione diagnostica a carico del sanitario, rilevato altresì come la cartellina interna al reparto recasse l'annotazione contenente la richiesta di una visita ginecologica e la prescrizione di una
TAC addominale.
Ulteriormente, l'avvenuta effettuazione di esami ematochimici con dosaggio dei marcatori, eseguiti dalla a distanza di tre mesi dall'ultima visita di controllo con il dott. Per_1 CP_7 costituirebbe una circostanza sufficientemente indicativa dell'avvenuta predisposizione degli approfondimenti diagnostici richiesti dalla fattispecie clinica al vaglio, in ogni caso non imposti dalle Linee Guida.
Così ricostruita la vicenda, l'appellante censura, altresì, un vizio di omessa valutazione della condotta della paziente, che, non sottoponendosi ai prescritti controlli secondo le scadenze indicate, avrebbe concorso alla causazione del danno, incidendo sul precoce aggravamento della patologia.
Ancora con riferimento alle conclusioni della CTU, la società contesta la stadiazione della malattia effettuata dal primo ausiliario, che, con riferimento al tempo del primo riscontro ecografico del marzo 2013, avrebbe erroneamente classificato la patologia come carcinoma ovarico al II stadio.
Premessa infatti la necessità della valutazione chirurgica, l'appellante evidenzia come la stadiazione effettuata dal CTU si ponga in contrasto con la naturale evoluzione clinica delle neoplasie ovariche: nel caso di specie, la successiva classificazione della patologia come neoplasia al IV stadio, avvenuta nel luglio 2013, a distanza di soli tre mesi dal primo riscontro ecografico, indicherebbe che, al momento della presunta omessa diagnosi, la malattia si trovasse almeno al III stadio.
In tale contesto, relativamente al nesso causale, sarebbe privo di valore scientifico il postulato assunto a base del ragionamento seguito dal primo giudice, secondo cui un precoce trattamento della neoplasia, già in stato avanzato, avrebbe potuto impedire l'aggravamento delle condizioni della paziente e il conseguente decesso di Persona_1
In definitiva, argomenta l'appellante, l'eventuale ritardo diagnostico avrebbe avuto, al più, un'incidenza limitata alla perdita di chance di sopravvivenza della paziente, e non si porrebbe in rapporto di causalità diretta con il decesso, come invece acriticamente ritenuto dal Tribunale.
Le doglianze appena riassunte sono parzialmente fondate.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 8 di 22 Anzitutto, va evidenziato che le deduzioni di parte appellante hanno costituito specifico oggetto dell'accertamento tecnico rimesso, nell'ambito del presente giudizio, al dott. e Persona_2 al prof. specialisti, rispettivamente, in Medicina legale e delle Persona_3 assicurazioni, e in Oncologia ed Ematologia (ciò, in conformità con i criteri dettati dall'art. 15 della legge 24/2017, oggetto dei rilievi di cui al secondo motivo di gravame).
Gli ausiliari hanno provveduto a un accurato riesame dell'intera fattispecie oggetto di causa, muovendo dalla documentazione disponibile e dalle circostanze di fatto emergenti dal primo elaborato che non hanno costituito oggetto delle specifiche contestazioni delle parti.
Valutando i referti degli esami effettuati sulla paziente, i periti hanno anzitutto offerto una diversa classificazione della patologia da cui era affetta respingendo la diagnosi di Persona_1 carcinoma ovarico posta dalla prima CTU, e formulando la differente diagnosi di “carcinoma primitivo del peritoneo”.
Trattasi – come affermato dai CCTTUU – di una patologia connotata da un comportamento biologico e clinico assolutamente identico a quello del carcinoma dell'ovaio, che si differenzia da quest'ultimo per una diffusione predominante peritoneale, “con scarso o nessun coinvolgimento ovarico”.
La diagnosi di tale patologia è una diagnosi di esclusione, e viene posta quando ci si trova dinanzi a pazienti con tumori che hanno tutte le caratteristiche del carcinoma dell'ovaio, senza presentare, tuttavia, alcuna alterazione di rilievo degli annessi uterini. Parte Tale sarebbe il caso di specie, atteso che, dal referto della eseguita nel luglio 2013, a distanza di oltre tre mesi dalla prima evidenza di un versamento peritoneale, utero e annessi risultavano “morfovolumetricamente nei limiti”.
La diagnosi di carcinoma peritoneale offerta dai consulenti, oltre che adeguatamente motivata sulla scorta della letteratura di settore, risulta, a parere di questo Collegio, opportunamente suffragata dalle evidenze diagnostiche e documentali del caso di specie.
A sostegno della posta diagnosi, i CCTTUU hanno infatti valutato non solo il referto della richiamata RMN, ma, altresì, la trascrizione della descrizione dell'intervento chirurgico eseguito il
21.1.2014, come riportata nel primo elaborato peritale e non contestata dalle parti.
In tale trascrizione – evidenziano gli ausiliari – è dato atto dell'asportazione di una massa cecale senza indicazione di eventuali alterazioni a carico di utero e ovaie, in accordo con la diagnosi di un carcinoma primitivo del peritoneo (e non di un carcinoma ovarico).
Premessa tale differente ricostruzione del quadro clinico della , alla quale questo Collegio Per_1 intende aderire, i CCTTUU hanno provveduto a esaminare la sintomatologia della paziente, formulando, sulla scorta di quest'ultima, una differente stadiazione della patologia.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 9 di 22 In particolare, premessa la considerazione secondo cui il carcinoma primitivo del peritoneo può essere diagnosticato soltanto una volta raggiunto uno stadio avanzato, gli ausiliari hanno ritenuto che, al momento della prima rilevazione del versamento peritoneale del mese di marzo 2013, il grado di avanzamento della patologia fosse inquadrabile in quello di un tumore al III stadio.
Rispetto a tale momento della complessa vicenda clinica, i CCTTUU hanno condiviso la valutazione svolta dal primo ausiliario, ravvisando a carico del sanitario e della Struttura un'omissione diagnostica consistente nell'omessa indicazione della paziente all'effettuazione di ulteriori esami radiologici con TAC o RMN, che avrebbero consentito, secondo il criterio del
“più probabile che non”, la diagnosi del carcinoma con un anticipo di circa tre mesi rispetto alla data in cui il tumore fu effettivamente diagnosticato.
Del resto, come già evidenziato dal primo giudice, non risultano in atti documenti attestanti l'avvenuta prescrizione di tali esami, risultandone un vulnus probatorio che, come in più occasioni ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, non può condurre a un accertamento negativo del nesso di causalità tra il danno e la condotta astrattamente idonea a cagionarlo.
Difatti, come è noto, l'imperfetta compilazione della cartella clinica non può risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria, sicché la sua incompletezza è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorquando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Cass n. 27561/2017).
Nel caso di specie, l'omessa prescrizione degli approfondimenti diagnostici richiesti dalle emergenze ecografiche (rectius, l'assenza di prova in ordine all'avvenuta prescrizione di tali accertamenti) si pone in rapporto di diretta incidenza eziologica con il riscontrato ritardo nella diagnosi della patologia, con portata assorbente rispetto alla concorrente condotta colposa della paziente, solo genericamente delineata dall'assicuratrice appellante con riferimento alla presunta mancata osservanza del calendario dei controlli programmati per il monitoraggio della pregressa neoplasia mammaria.
Pertanto, la sentenza di prime cure merita conferma in punto di ritenuta responsabilità della nella produzione del ritardo diagnostico, che, pur a fronte dell'iniziale rilievo di un CP_8 versamento peritoneale, ha consentito di individuare la patologia allorquando la progressione del tumore era già inquadrabile nel IV stadio (e non al III stadio, come statisticamente frequente per tale tipo di malattia).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 10 di 22 In ordine all'incidenza causale del ritardo diagnostico, gli ausiliari hanno tuttavia escluso un nesso eziologico diretto tra l'omissione imputabile al dott. e il decesso della paziente, CP_7 qualificando il danno prodotto dalla condotta del sanitario esclusivamente in termini di perdita di chance di sopravvivenza.
Tale ricostruzione risulta peraltro coerente con le osservazioni del primo ausiliario, che, pur offrendo una quantificazione differente, frutto del diverso inquadramento della patologia e della relativa stadiazione, aveva escluso una ricostruzione della vicenda in termini di esclusiva incidenza eziologica dell'omissione diagnostica attribuita al sanitario e alla Struttura.
Tanto premesso, comparate le differenti chance di sopravvivenza tra una neoplasia peritoneale al
III e al IV stadio, i CCTTUU hanno valutato gli effetti della carente condotta del dott. in CP_7 una perdita di chance di sopravvivenza a 5 anni per la misura del 10%.
Contestualmente, gli ausiliari hanno escluso la ricorrenza di un maggior danno in termini di inabilità temporanea e di invalidità permanente, rispetto alle quali non è postulabile, nella specie, un'incidenza causale del rilevato ritardo diagnostico.
Le considerazioni che precedono impongono, a questo punto, una differente liquidazione del danno quantificato dal Tribunale.
A tal riguardo, con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la disposta Pt_1 liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, considerato dal primo giudice come danno “pieno” e non come danno da perdita di chance, da liquidare in relazione ai soli mesi di sopravvivenza – e, dunque, di godimento del rapporto parentale – perduti per effetto della tardiva diagnosi della patologia neoplasica.
Parimenti, oggetto di censura è il riconoscimento dell'ulteriore importo di euro 13.451,20 quale danno biologico cd. “terminale” patito iure proprio dalla paziente nel periodo che ha preceduto il decesso, anch'esso da parametrarsi – a parere dell'appellante – al periodo di effettiva convivenza della vittima con le lesioni eventualmente accertate all'esito della CTU.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, ritenendo la sussistenza di un nesso di causalità diretta tra il ritardo diagnostico e il decesso di ha infatti liquidato il danno riconosciuto agli attori, in proprio Persona_1
e nella qualità, omettendo di considerare lo scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della possibile sopravvivenza della paziente in caso di tempestiva diagnosi della patologia.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 11 di 22 Tale ragionamento, oltre che in contrasto con le conclusioni del primo elaborato peritale, realizza in seno alla motivazione gravata una contraddizione interna, laddove il primo giudice, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, ha evidenziato quali circostanze rilevanti la particolare aggressività della patologia della paziente e l'elevata frequenza statistica con cui tale carcinoma – al tempo qualificato come ovarico – è diagnosticato in uno stadio già avanzato.
Tali circostanze, invero, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a operare una congrua riduzione degli importi liquidati.
Difatti, poiché la condotta medica inadempiente non ha causato la morte della paziente, non è dato in questa sede discutere di danno da perdita del rapporto parentale, bensì, come correttamente osservato dall'appellante di danno da perdita di chance di prosecuzione del Pt_1 rapporto parentale per un periodo maggiore di tempo.
Sul punto, va anzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito come il pregresso stato di invalidità del danneggiato non precluda la liquidazione del danno risarcibile iure proprio al congiunto, potendo condurre, al più, a un ridimensionamento del risarcimento in ragione della diversa considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere del rapporto affettivo con il soggetto anzitempo deceduto.
Tale principio risulta coerente con il presupposto fondante del danno da perdita del rapporto parentale, che, come noto, mira a ristorare la perdita del godimento del rapporto personale e affettivo con il congiunto defunto, nel suo essenziale aspetto affettivo e di assistenza morale.
Dalla natura del pregiudizio risarcibile consegue che, ove il danneggiato versi in condizioni invalidanti di per sé idonee a condurlo alla morte, e successivamente deceda in conseguenza della condotta autonoma di un terzo, la risarcibilità iure proprio del danno non patrimoniale riconosciuto ai congiunti non potrà risentire dello stato di salute più o meno invalidante del danneggiato, potendo subire un ridimensionamento solamente in ragione della diversa considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere del rapporto affettivo con il soggetto anzitempo deceduto.
Quanto a tale ultimo profilo, è stato tuttavia autorevolmente osservato che non è possibile stabilire in astratto alcun automatismo tra la malattia del defunto e il minor dolore eventualmente provato dal familiare superstite per la perdita prematura.
Se è vero, infatti, che le avversità previste e attese sono di norma affrontate con più sereno stato d'animo, è altrettanto vero che la malattia di una persona cara può suscitare nei familiari affetti più intensi, senso di protezione e commozione per la possibile sorte del proprio caro, rafforzando
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 12 di 22 il legame emozionale tra parenti (Cass. n. 5282/2008, conf. Cass. n. 26440/2022).
Ai fini del ristoro del pregiudizio provocato dalla menomazione di tale legame, si impone, quindi, la valutazione delle circostanze di volta in volta ricorrenti nella fattispecie concreta, da svolgersi sulla complessiva evidenza probatoria disponibile.
Nella specie, come sopra osservato, i CCTTUU hanno valutato l'incidenza causale dell'omissione medica in termini di mera perdita di chance di sopravvivenza, operando il relativo calcolo in funzione del rapporto tra la sopravvivenza a 5 anni attesa per il carcinoma primitivo del peritoneo al III e al IV stadio (pari, rispettivamente, al 25% e al 15%).
Per l'effetto, gli ausiliari hanno stimato la maggiore probabilità di sopravvivenza a 5 anni di nella misura del 10%. Persona_1
Acquisito tale dato, il calcolo prospettato dal Tribunale per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale deve essere rielaborato applicando agli importi individuati secondo il parametro tabellare la riduzione percentuale determinata dallo scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza che sarebbe stata possibile nel caso in cui, in assenza del ritardo diagnostico, la neoplasia fosse stata individuata quando il tumore era ancora inquadrabile nel III stadio (sul punto, Cass. n. 7195/2014).
A tal riguardo, ai fini di una più congrua liquidazione all'attualità, appare opportuno applicare le nuove Tabelle milanesi, specificamente dedicate al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Come è noto, i criteri orientativi pubblicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel
2021, e utilizzati dal Tribunale, si fondavano sull'individuazione di una forbice equitativa che, con riferimento al danno subìto per la perdita di un genitore e di un figlio, era compresa tra un minimo di euro 168.250,00 e un massimo di euro 336.500,00.
Tale criterio è stato tuttavia sottoposto a radicale censura da parte della Suprema Corte, che, in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, aveva espresso un favor per le
Tabelle romane, impostate su un modello “integrato a punti”, maggiormente idoneo a consentire una liquidazione più corrispondente all'entità del pregiudizio subìto e alle peculiarità del caso concreto (cfr., ex multis, Cass. n. 10579/2021).
A tale differente criterio si sono quindi adeguate le più recenti Tabelle milanesi edite nel giugno
2024, che, confermando il modello “integrato a punti” avvalorato dalla Corte di Cassazione, hanno individuato, per la distribuzione dei punti, cinque parametri di riferimento, e precisamente:
- età della vittima primaria, - età della vittima secondaria, - convivenza tra le due, - sopravvivenza
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 13 di 22 di altri congiunti, - qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, fissando il valore del punto base in euro 3.911,00.
È a tale modello aggiornato, e al relativo importo base, che occorre dunque fare riferimento.
Del resto, va dato seguito all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ove le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche di appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (Cass. n. 7272/2012).
Tanto premesso, applicando i criteri sopra elencati al caso di specie si ottengono, in via preliminare, le seguenti liquidazioni.
In favore di coniuge di 18 punti per l'età della vittima CP_2 Persona_1 primaria (56 anni) + 18 punti per l'età della vittima secondaria (59 anni) + 16 punti per la provata convivenza + 9 punti per la sopravvivenza di quattro congiunti superstiti + 15 punti per la qualità ed intensità della relazione che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, e quindi complessivamente un totale di 76 punti, pari a euro 297.236,00.
In favore di , figlio di 18 punti per l'età della vittima Controparte_3 Persona_1 primaria (56 anni) + 24 punti per l'età della vittima secondaria (28 anni) + 16 punti per la provata convivenza + 9 punti per la sopravvivenza di quattro congiunti superstiti + 15 punti per la qualità ed intensità della relazione che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, e quindi complessivamente un totale di 82 punti, pari a euro 320.702,00.
In favore di , figlio di 18 punti per l'età della vittima CP_4 Persona_1 primaria (56 anni) + 24 punti per l'età della vittima secondaria (25 anni) + 16 punti per la provata convivenza + 9 punti per la sopravvivenza di quattro congiunti superstiti + 15 punti per la qualità ed intensità della relazione che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, e quindi complessivamente un totale di 82 punti, pari a euro 320.702,00.
In favore di figlia di 18 punti per l'età della vittima CP_5 Persona_1 primaria (56 anni) + 24 punti per l'età della vittima secondaria (24 anni) + 16 punti per la provata convivenza + 9 punti per la sopravvivenza di quattro congiunti superstiti + 15 punti per la qualità ed intensità della relazione che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, e quindi complessivamente un totale di 82 punti, pari a euro 320.702,00.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 14 di 22 In favore di , figlio non convivente di 18 punti per l'età Controparte_6 Persona_1 della vittima primaria (56 anni) + 22 punti per l'età della vittima secondaria (32 anni) + 9 punti per la sopravvivenza di quattro congiunti superstiti + 15 punti per la qualità ed intensità della relazione che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, e quindi complessivamente un totale di 64 punti, pari a euro 250.304,00.
Si precisa che, ai fini delle liquidazioni appena svolte, è stato attribuito il valore medio di 15 punti per il criterio relativo alla qualità e intensità che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, in considerazione dello stretto rapporto di parentela (coniuge e figli), e in mancanza di ulteriori elementi di valutazione in ordine alle caratteristiche del rapporto stesso.
Va a questo punto operata la riduzione equitativa invocata dall'appellante, con riferimento alla chance di sopravvivenza concretamente residuata in capo a e alla misura in Persona_1 cui, su tale chance, ha causalmente inciso il ritardo nella diagnosi.
Avuto riguardo alla speranza di vita media di una donna cinquantaseienne in buona salute nel
2014, pari, secondo i dati ISTAT, a 30 anni, e considerato che, rispetto alla , la Per_1 prospettiva effettiva era di soli 5 anni, ovvero un sesto, appare equo rideterminare gli importi dovuti per il criterio dell'età della vittima primaria nella ridotta misura del 20%, pari, per ciascun congiunto, a euro 14.079,60.
Da ciò consegue che, dati i parametri sopra indicati, vengono a spettare i seguenti importi:
- euro 240.917,60; CP_2
- , euro 264.383,60; Controparte_3
- , euro 264.383,60; CP_4
- euro 264.383,60; CP_5
- , euro 193.985,60. Controparte_6
A questo punto, va applicata la riduzione percentuale al 10%, corrispondente alla riconosciuta chance di maggiore sopravvivenza della vittima.
Difatti, nel caso in esame, la condotta imperita del sanitario non si è configurata quale causa idonea a produrre autonomamente il decesso, insistendo unicamente sulla riduzione delle probabilità di sopravvivenza già menomate dalla patologia neoplasica tardivamente diagnosticata.
Pertanto, in applicazione dei principi che regolano la causalità giuridica, deve procedersi al frazionamento del risarcimento “differenziale”, e la convenuta va dichiarata tenuta a CP_8 rispondere del danno prodotto nei soli limiti di quanto giuridicamente imputabile alla condotta dei propri sanitari (si veda Cass. n. 15991/2011, nonché Cass. n. 28993/2019).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 15 di 22 Ne deriva, quindi, che vanno riconosciuti in via definitiva i seguenti importi:
- euro 24.091,76; CP_2
- , euro 26.438,36; Controparte_3
- , euro 26.438,36; CP_4
- euro 26.438,36; CP_5
- , euro 19.398,56. Controparte_6
È opportuno precisare che il danno appena liquidato assorbe ogni ulteriore posta creditoria connessa al pregiudizio conseguente alla perdita di chance.
Difatti, il danno da perdita del rapporto parentale e il danno da cd. “perdita di chance”, pur configurando due poste risarcitorie ontologicamente distinte, l'una iure proprio e l'altra iure hereditatis, ripetono il medesimo fondamento, rappresentato dalla perdita anticipata della vita.
Nel caso in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità, intesa quale incertezza del risultato sperato, ma dal definitivo sacrificio del risultato stesso, la chance si risolve in un evento non più meramente probabile, ma ormai certo nel suo verificarsi.
Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la condotta imperita del sanitario ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata), bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata, il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance - senza, cioè, che l'equivoco lessicale costituito dal sintagma “possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore” incida sulla qualificazione dell'evento, caratterizzato non dalla
“possibilità di un risultato migliore”, bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze.
È stato quindi affermato che, ove gli eredi della vittima configurino una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza e, contestualmente, un danno da perdita della possibilità di godere del rapporto parentale, la domanda giudiziale proposta si tramuta, tout court, in domanda di risarcimento del danno da perdita anticipata del rapporto parentale (Cass. n. 28993/2019).
Applicando tali principi al caso in esame, quindi, la liquidazione del danno da perdita di chance, già negata dal primo giudice, va ritenuta assorbita dalla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale svolta nei termini di cui sopra.
Da ultimo, va evidenziato che nulla è dovuto agli odierni appellati a titolo di risarcimento del danno biologico iure hereditatis.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 16 di 22 Difatti, ridefinita nei termini anzi esposti la vicenda clinica di i CCTTUU Persona_1 hanno specificato come l'accertato ritardo diagnostico non abbia prodotto un maggior danno in termini di inabilità temporanea e di invalidità permanente della paziente, in ogni caso affetta da un carcinoma in stato avanzato.
Anche rispetto a tale profilo, pertanto, la sentenza di primo grado va riformata.
In definitiva, in accoglimento dell'appello dalla società (cui ha prestato adesione l' Pt_1 CP_1
, il danno liquidato in favore degli attori a titolo di danno da perdita del rapporto parentale
[...] va rideterminato negli importi sopra specificati, mentre va rigettata per intero la domanda di risarcimento del danno proposta iure hereditatis.
Sulle somme liquidate, come anzi rideterminate e calcolate all'attualità, sono dovuti gli interessi al tasso legale, applicati sull'importo devalutato alla data dell'evento dannoso (13.10.2014), e progressivamente rivalutato, anno per anno, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Dalla pronuncia al soddisfo, sono invece dovuti i soli interessi al tasso legale.
§ 2. Sull'appello dell' Controparte_1
Va a questo punto esaminato l'appello della Struttura concernente l'operatività della franchigia aggregata dell'importo di 200.000,00, come pattuita nella polizza stipulata con la società Pt_1
L'appellante censura la pronuncia di primo grado laddove il Tribunale, nel considerare operativa la franchigia eccepita dall'assicuratrice, ha ritenuto fosse onere dell'assicurato provare l'avvenuta erosione della stessa.
Pertanto, con il primo motivo di gravame, la denuncia un vizio di ultrapetizione e di CP_8 insufficiente motivazione della sentenza appellata, avendo il primo giudice valutato d'ufficio il mancato superamento della franchigia per il periodo in rilievo, senza che la Compagnia assicurativa ne avesse eccepito – e provato – la mancata erosione.
A tal riguardo, con il secondo motivo di gravame, l' contesta l'omesso Controparte_1 adempimento, da parte della società assicuratrice, degli obblighi di rendicontazione previsti dal contratto di assicurazione, che imporrebbero alla Compagnia la trasmissione, nei 60 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, dell'elenco dei sinistri denunciati, con indicazione, per ciascuno di essi, dell'importo eventualmente liquidato.
Dall'omessa trasmissione di tali informazioni la Struttura appellante fa quindi discendere la sussistenza di un difetto di prova in ordine alla capienza della franchigia aggregata, non essendo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 17 di 22 noto il dato che consentirebbe di verificare l'avvenuta erosione totale o parziale della stessa, come allegata dall'assicurata.
I motivi sono infondati.
Prescindendo in questa sede dall'esame della questione concernente l'avvenuto rispetto degli obblighi di rendicontazione da parte dell'assicuratore, va evidenziato, con portata assorbente, che il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova.
Sul punto, questo Collegio ritiene di dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il superamento della franchigia, quale fatto costitutivo della domanda di manleva, deve essere allegato e provato dall'assicurato, attenendo tale circostanza agli elementi che consentono a quest'ultimo di giovarsi della garanzia pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo (Cass. n. 30524/2019).
Pertanto, pur non essendo in dubbio che eventuali pagamenti pregressi possano concorrere all'erosione del fondo corrispondente alla franchigia, e che la Compagnia sia tenuta, rispetto ai sinistri già liquidati, a rispettare gli obblighi informativi assunti nei confronti dell'assicurato, va evidenziato come, a fronte del rilievo di fosse onere della Struttura allegare e provare Pt_1 tempestivamente di aver già eroso del tutto o in parte il fondo.
Invece, nel caso di specie, l' non ha tempestivamente dedotto, né tanto meno Controparte_1 adeguatamente provato, di aver già impegnato l'intero ammontare dello stanziamento contrattualmente previsto, limitandosi a produrre, ai fini della prova dell'avvenuta erosione della franchigia, una comunicazione intercorsa a mezzo mail e relativa a fatti estranei alla vicenda in esame (tale è la mail del 17.12.2020, relativa a un accordo transattivo intervenuto in una separata controversia, con cui il legale dell'assicuratore menzionava solo incidentalmente l'avvenuta erosione del fondo per l'anno 2014).
In definitiva, l'appello proposto dall' va rigettato, e la sentenza di primo grado Controparte_1 confermata in punto di ritenuta operatività della franchigia.
Per l'effetto, gli oneri connessi al risarcimento del sinistro oggetto di causa devono intendersi come gravanti sulla convenuta sino a concorrenza dell'importo di euro 200.000,00, CP_8 tenuto conto, altresì, della diversa rideterminazione degli importi liquidati in favore dei danneggiati.
§ 3. Sulle spese di lite
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 18 di 22 Quanto alle spese di lite, va osservato che l'accoglimento dell'appello proposto dalla società nei limiti sopra esposti, impone la rideterminazione delle spese del doppio grado, atteso Pt_1 che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n.
28718/2013, Cass. n. 26985/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 11423/2016).
Tanto premesso, risulta superfluo l'esame dei motivi articolati da entrambe le parti appellanti con riferimento alla disposta condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, di cui tanto la società quanto l' hanno richiesto la riforma, quale conseguenza Pt_1 Controparte_1 dell'accoglimento degli appelli rispettivamente proposti.
Pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico della soccombente, come già disposto dal giudice di prime cure. CP_8
Occorre procedere, tuttavia, a una rinnovata determinazione del compenso liquidato, in ragione della ridotta misura del risarcimento riconosciuto in favore degli attori (cd. decisum).
Gli importi sono liquidati d'ufficio, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022, avendo riguardo, ai fini dell'individuazione del valore della causa, al maggior importo liquidato, ossia all'importo di euro 26.438,36 riconosciuto in favore di
e . Controparte_3 CP_4 CP_5
Ed infatti, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome.
Si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. n.
10367/2024).
Pertanto, nel caso di specie, dovrà farsi riferimento allo scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, applicando i valori minimi in considerazione della prossimità alla soglia minima prevista dalle tabelle per lo scaglione di riferimento.
Quanto al presente grado di appello, considerato il parziale accoglimento del gravame proposto dalla società in punto di quantificazione del danno, e tenuto conto, altresì, dell'adesione Pt_1 allo stesso prestata dalla Struttura, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli Enti appellanti e gli originari attori CP_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 19 di 22 Vanno infine poste per intero a carico della le spese di entrambe le CTU svolte, così CP_8 come già liquidate (in particolare, con riferimento alla CTU svolta nel presente giudizio, dovrà aversi riguardo agli importi liquidati con i decreti del 27.3.2024).
Tenuto conto della domanda specificamente proposta dall'assicurato (punto 2 delle conclusioni dell'appello dell' ), rispetto alla quale nulla è stato controdedotto dall'appellante la CP_1 Pt_1
Compagnia assicurativa va dichiarata tenuta a mantenere indenne la dagli oneri sostenuti CP_8 per resistere all'azione dei danneggiati, calcolati secondo il criterio sopra indicato
(conformemente al principio sancito in Cass. n. 29926/2022, recepito all'art. 17 del Capitolato
Tecnico di polizza).
Da ultimo, in ordine alle spese del primo grado liquidate nuovamente in favore degli appellati non può essere in questa sede confermato il provvedimento di distrazione emesso in CP_3 favore dell'avvocato Gennaro Orlando, atteso che, nel presente giudizio di appello, sono subentrati nel mandato difensivo gli avvocati Camillo Bruno, e Parte_3 Parte_2
unici muniti di procura, che, sul punto, non hanno avanzato alcuna richiesta.
[...]
Quanto al rapporto processuale tra la e l'assicuratrice tenuto conto CP_8 Pt_1 dell'adesione dell'assicurato all'appello formulato dalla Compagnia, e considerata altresì la non contestata operatività della manleva, sia pur per il solo importo eventualmente eccedente la franchigia, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, anche con riferimento al presente grado di appello.
Nulla spese nei confronti dell'appellato Controparte_7
Sussistono infine, a carico dell'appellante Controparte_1
i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 115/2002, come
[...] modificato dalla L. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione iscritta al n. R.G. 3499/2022, trattandosi di appello notificato dopo il 30.1.2013 (Cass. Sez. Un. n. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello proposto dall' Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. Controparte_1
6386/2022 del 24.6.2022, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da cui ha Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 20 di 22 aderito l' e, Controparte_1 per l'effetto, ridetermina il risarcimento dovuto a titolo di danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale nell'importo di euro 24.091,76 in favore di
[...]
euro 26.438,36 in favore di euro 26.438,36 in favore di CP_2 Controparte_3 [...]
euro 26.438,36 in favore di ed euro 19.398,56 in favore di CP_4 CP_5 [...]
oltre, per ciascuno, agli interessi legali come calcolati in parte motiva;
CP_6
- Dichiara che nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis;
- Per l'effetto, ridetermina le spese del giudizio di primo grado e condanna l
[...] al pagamento, in Controparte_1 favore di , e CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 dell'importo di euro 545,00 per esborsi e di euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% e accessori come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell' Controparte_1 le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio;
[...]
- Rigetta l'appello proposto in via principale dall' Controparte_1 in ordine all'operatività della franchigia prevista dalla
[...] polizza assicurativa e, per l'effetto, dichiara la società tenuta a Parte_1 manlevare l'assicurato per il solo importo eventualmente eccedente la franchigia concordata (ovvero, per l'importo eccedente la somma di euro 200.000,00), oltre che per gli oneri conseguenti al pagamento delle spese di lite;
- Conferma la disposta compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado tra l' e la Controparte_1 società Parte_1
- Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di appello tra le parti costituite;
- Nulla per le spese nei confronti di Controparte_7
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del D.P.R.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il Controparte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 21 di 22 pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'impugnazione iscritta al n. R.G. 3499/2022.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.2.2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3446 e 3499/2022 r.g. – sentenza – pagina 22 di 22