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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 1531/2023
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
), con l'avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Mazzarolo e l'avv. Pierfilippo Pavanini contro
), con l'avv. Giancarlo Controparte_1 C.F._2
Carrucciu
( ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Lorenzo Locatelli
( , con l'avv. Riccardo Controparte_3 C.F._3
Prando
Controparte_4
CERTIFICATO N. A118C256229 ), in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Anna Berra cui è stata riunita la causa n. 1533/2023 RG promossa da:
( , con l'avv. Riccardo Controparte_3 C.F._3
Prando contro
), con l'avv. Giancarlo Controparte_1 C.F._2
Carrucciu
), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Lorenzo Locatelli
), con l'avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Mazzarolo e l'avv. Pierfilippo Pavanini
ASSUNTO IL CP_4 Controparte_4
RISCHIO DEL CERTIFICATO N. A118C256229 ), in P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Anna Berra cui è stata riunita la causa n. 1538/2023 RG promossa da:
), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Lorenzo Locatelli contro
), con l'avv. Giancarlo Controparte_1 C.F._2
Carrucciu
), con l'avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Mazzarolo e l'avv. Pierfilippo Pavanini
( , con l'avv. Riccardo Controparte_3 C.F._3
Prando
pag. 2/32 Controparte_5
N. A118C256229 ), in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Anna Berra;
oggetto: responsabilità medica;
appello avverso la sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova emessa il
07/07/2023 causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante (RG 1531/2023) e parte appellata Parte_1
(RG 1533/2023 e RG 1538/2023):
In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità del gravame spiegato nell'atto introduttivo del procedimento rubricato sub R.G. 1531/2023, attesa la ragionevole probabilità del suo accoglimento.
Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 1422/2023 resa dal Tribunale di Padova in data 7.7.2023, pubblicata in pari data, notificata il 10.7.2023, nel procedimento sub R.G. n. 2655/2020 e in accoglimento dello spiegato appello e delle domande proposte dall'appellante in primo grado, contrariis rejectis, offrendo una "ragionata e diversa soluzione" della controversia rispetto a quella adottata dal Giudice a quo, annullarsi la qui impugnata sentenza del Tribunale di Padova, per i motivi dedotti in appello e comunque per le ragioni tutte, sia in fatto che in diritto, esposte nei libelli e nei verbali del primo grado di giudizio, da intendersi qui integralmente richiamati;
conseguentemente:
Nel merito, in via principale: rigettarsi, in quanto infondate, sia nell'an che nel quantum, le domande tutte formulate nei confronti del dott.
[...]
Parte_1
pag. 3/32 Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accertasse la responsabilità, esclusiva e/o concorrente, del Dott.
[...]
in ordine ai fatti di causa, con conseguente obbligo al Parte_1
risarcimento dei danni vantati dall'odierna appellata, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'odierno appellante di essere tenuto indenne dalla società
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6
tempore, con sede legale in 20121, Milano (MI), in Corso Garibaldi n. 86, di tutte le somme che il medesimo fosse condannato a pagare alla signora per l'effetto condannarsi la predetta società a tenere indenne il CP_1
Dott. di tutto quanto questi fosse condannato a pagare a Parte_1
quest'ultima per i fatti di cui è causa.
In ogni caso, condannarsi la signora alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente medio tempore corrispostole per effetto ed in esecuzione dell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese (comprensive di quelle di CTU e CTP), e competenze professionali - distratte – di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi rimborso forfetario, spese esenti, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria:
- si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte, non ammesse, siccome formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 cpc di primo grado dell'odierno appellante;
- ribadite inoltre le deduzioni ed istanze tutte già formulate dal patrocinio del dott. con note del 29.3.2022 e del 4.4.2022, siccome ribadite in Parte_1
sede di precisazione delle conclusioni, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte, si insiste affinchè venga disposta la rinnovazione della CTU con nomina di nuovo CTU possibilmente di altro pag. 4/32 circondario;
in via subordinata, si insiste affinchè la Dott.ssa e il Per_1
Per Dott. vengano convocati in udienza a chiarimenti sulla base delle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, il Dott. in Per_3
contraddittorio con i CCTTPP.
Per la parte appellante (RG 1533/2023) e parte Controparte_3
appellata (RG 1531/2023 e RG 1538/2023): nel merito in via di appello principale: in accoglimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della sentenza n. 1422/2023 del
Tribunale di Padova inter partes, accogliersi le domande tutte come proposte dal dott. in primo grado, e quindi rigettare, in Controparte_3
quanto totalmente infondate sia in fatto sia in diritto tutte le domande e deduzioni di per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, Controparte_1
Cont dichiarare il dott. (e conseguentemente ed il dott. Controparte_3
esente da qualsivoglia responsabilità e obbligazione a qualsiasi Parte_1
titolo per i fatti oggetto del presente procedimento, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa;
Nello specifico e fermo quanto sopra:
a) accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza n. 1422/2023 del
Tribunale di Padova per le ragioni dedotte nell'atto di citazione di appello e con conseguente rigetto delle domande di parte e condanna di CP_1
quest'ultima alla restituzione delle somme percepite;
b) si chiede la modifica della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di
Padova nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità della ctu sollevata anche dal dott. sin dal primo atto difensivo di primo CP_3
grado; conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande, e quantomeno la rinnovazione della CTU medico-legale e comunque la pag. 5/32 condanna dell'appellata alla restituzione di tutte le Controparte_1
somme percepite;
c) si chiede la riforma della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova nella parte in cui è stata accertata e dichiarata la sussistenza di profili di Con obbligazione in capo al dott. (ed allo ed al dott. Controparte_3
per l'assistenza prestata conseguentemente, si Parte_1 Controparte_1
chiede il rigetto delle avverse domande avanzate;
inoltre, in accoglimento del motivo di appello, si chiede che il dott. (e conseguentemente CP_3
Cont
e il dott. venga assolto da qualsivoglia obbligazione verso la Parte_1
parte attrice e, pertanto, che la signora venga condannata Controparte_1
alla restituzione di tutte le somme che il dott. abbia nel frattempo CP_3
eventualmente provveduto ad erogare nelle more del giudizio;
d) si chiede la riforma della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova nella parte in cui ha condannato il dott. , in solido con Controparte_3
gli altri convenuti, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di Controparte_1
conseguentemente, in accoglimento del presente motivo di appello, si chiede, pertanto, il rigetto delle avverse domande e l'accertamento delle minori somme eventualmente dovute, in considerazione dell'effettivo caso concreto, a conseguentemente si chiede la condanna di Controparte_1
alla restituzione, in favore del dott. , di tutte Controparte_1 CP_3
quelle maggiori somme rispetto al dovuto effettivo che l'odierno appellante si fosse trovato a versare nelle more del giudizio;
in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione.
pag. 6/32 In via istruttoria: con le forme dell'appello principale e previa revoca di qualsivoglia precedente ordinanza contraria, si chiede che venga disposta la rinnovazione della ctu medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado con affidamento dell'incarico ad un nuovo collegio peritale.
Per la parte appellante (RG Controparte_2
1538/2023) e parte appellata (RG 1531/2023 e RG 1533/2023): nel merito, in via di appello principale: in accoglimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova del 7 luglio 2023 inter partes, accogliersi le domande tutte come proposte da
[...]
in primo grado, e quindi rigettare, in quanto Controparte_2
totalmente infondate sia in fatto sia in diritto tutte le domande e deduzioni di per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, dichiarare Controparte_1
esente da qualsivoglia Controparte_2
responsabilità e obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente procedimento, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa;
Nello specifico e fermo quanto sopra:
a) accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza n. 1422/2023 del
Tribunale di Padova per le ragioni dedotte nell'atto di citazione di appello e con conseguente rigetto delle domande di parte e condanna di CP_1
quest'ultima alla restituzione delle somme erogate da parte di
[...]
nelle more del presente grado di Controparte_2
giudizio;
b) si chiede la modifica della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di
Padova nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità della ctu sollevata anche da sin dal Controparte_2
pag. 7/32 primo atto difensivo di primo grado;
conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande, e quantomeno la rinnovazione della CTU medico- legale e comunque la condanna dell'appellata alla Controparte_1
restituzione di tutte le somme che Controparte_2
abbia nel frattempo provveduto ad erogare nelle more del
[...]
giudizio;
c) si chiede la riforma della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova nella parte in cui è stata accertata e dichiarata la sussistenza di profili di obbligazione in capo ai sanitari afferenti a Controparte_2
per l'assistenza prestata a
[...] Controparte_1
conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande avanzate;
inoltre, in accoglimento del motivo di appello, si chiede che
[...]
venga assolto da qualsivoglia obbligazione Controparte_2
verso la signora e, pertanto, che la signora CP_1 Controparte_1
venga condannata alla restituzione di tutte le somme che
[...]
abbia nel frattempo provveduto ad erogare Controparte_2
nelle more del giudizio;
d) si chiede la riforma della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova nella parte in cui ha condannato Controparte_2
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di
[...]
conseguentemente, in accoglimento del presente motivo Controparte_1
di appello, si chiede, pertanto, il rigetto delle avverse domande e l'accertamento delle minori somme eventualmente dovute, in considerazione dell'effettivo caso concreto, a Controparte_1
conseguentemente si chiede la condanna di alla Controparte_1
restituzione, in favore di di Controparte_2
pag. 8/32 tutte quelle maggiori somme rispetto al dovuto effettivo che l'odierno appellante si fosse trovato a versare nelle more del giudizio;
in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione;
in via istruttoria: con le forme dell'appello principale e previa revoca di qualsivoglia precedente ordinanza contraria, si chiede che venga disposta la rinnovazione della ctu medico-legale espletata in sede di a.t.p. ed integrata nel corso del giudizio di primo grado indicandosi sin d'ora quale C.T.P. la prof.ssa Persona_4
Per la parte appellata : Controparte_1
in via preliminare dichiarare inammissibile o manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348bis cpc, l'appello proposto dal dott. dal Parte_1
dott. , da Controparte_3 Controparte_2
per le ragioni indicate in comparsa di costituzione.
Nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal dott.
[...]
dal dott. , da Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1422 del 7.07.2023 del Tribunale
[...]
di Padova.
- Confermare conseguentemente la sentenza n° 1422/2023 del 7.07.2023 del Tribunale di Padova, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
- Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dal dott.
[...]
dal dott. , da Parte_1 Controparte_3 [...]
contro la sig.ra Parte_2 [...]
per i motivi esposti in narrativa. CP_1
pag. 9/32 - Condannare le parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
IN VIA ISTRUTTORIA ci si oppone a tutte le istanze istruttorie formulate dalle controparti, in particolare la richiesta rinnovazione della ctu medico- legale espletata in sede di a.t.p. ed integrata nel corso del giudizio di primo grado.
Per la parte appellata che hanno assunto il Controparte_4
rischio del certificato n. A118C256229: con riferimento al rischio assunto con il Controparte_6
certificato n. A118C256229 chiede l'accoglimento dell'appello promosso dal dottor ad eccezione della domanda di manleva svolta Parte_1
dall'assicurato stante la sua inammissibilità e/o improcedibilità e/o come meglio per i motivi dedotti in atti e ferma in ogni caso la inoperatività della suddetta polizza n. A118C256229 per le eccezioni pure dedotte in atti, nonché l'accoglimento degli appelli promossi dal dottor e CP_3
dall' . Controparte_2
In via cautelativa, si rimettono le conclusioni rassegnate in primo grado: in via principiale:
1) Dichiarare l'inoperatività della polizza n. A118C256229 ex art. 5 delle condizioni generali di polizza, in quanto trattasi di fatto non rientrante nell'ambito della colpa grave;
2) Rigettarsi qualunque domanda formulata dalla ricorrente perché in fondata in fatto ed in diritto e comunque non provata soprattutto in relazione al Dott. Parte_1
in via subordinata:
pag. 10/32 3) Nella davvero denegata ipotesi di mancato accoglimento di una o più domande formulate in via principale, dichiararsi lo Controparte_2
– e la sua assicurazione a tenere integralmente
[...]
manlevato il Dott. per tutti i motivi esposti;
Parte_1
in via ulteriormente subordinata
4) Dichiararsi la polizza A118C256229 operante a secondo rischio ex art. 14 per tutti i motivi esposti nel presente atto;
5) Nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti da 1 a 4 e di accoglimento anche parziale delle conclusioni attoree, condannarsi i qui esponenti nei limiti di cui al contratto assicurativo A118C256229, ferme le limitazioni di cui agli artt. 5-14, nei limiti del suo massimale, sempre previa dimostrazione della c.d. colpa grave dell'assicurato; in via istruttoria
6) Disporsi la produzione/acquisizione ex art 210 cpc del contratto assicurativo o delle relative modalità analoghe di coperture poste in essere ex lege dallo per tutti i motivi Controparte_2
esposti nel presente atto. in ogni caso
7) Spese, diritti e compensi di primo e secondo grado integralmente rifusi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc.
1. Con sentenza n. 1422/2023 il Tribunale di Padova ha così deciso:
«definitivamente pronunziando, condanna tutti i convenuti (
[...]
, in Controparte_2 Parte_1 Controparte_3
pag. 11/32 solido, a pagare all'attrice ) la somma di € 231.569,04 Controparte_1
con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli stessi interessi su tal somma devalutata alla data del 27.01.2015 e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Condanna i medesimi, sempre in solido, a rifondere all'attrice le spese di giudizio (comprensive di quelle dell'atp), liquidate in € 1.000,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, ed oltre alle spese di ctp, quantificate in € 7.320,00. Compensa integralmente le spese di giudizio tra e la Compagnia. Pone le spese di ctu Parte_1
definitivamente a carico di tutti i convenuti in solido, in parti uguali nei rapporti interni. Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131
(come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto- legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge
1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di e . CP_2 Parte_1 Controparte_3
2. Il Tribunale ha osservato che: affetta da Controparte_1
fibromatosi aggressiva dei tessuti molli, nel 2008 è stata sottoposta a intervento di amputazione dell'arto inferiore destro. In data 31.12.2014 ha effettuato un'ecografia dei tessuti molli del piede sinistro, che ha riscontrato una formazione nodulare solida ipoecogena disomogenea con diametro di 5 mm definita «riconducibile a localizzazione di malattia» (vd. doc. 6 . CP_1
3. Il 9.1.2015 è stata ricoverata presso lo IO e Controparte_1
sottoposta a intervento di esplorazione chirurgica eseguito dal dott.
. Nella descrizione dell'intervento, il chirurgo segnala che Parte_1
«la zona di ispessimento evidenziata all'ecografia appare corrispondente a
pag. 12/32 muscolo sano e non appaiono zone palpatoriamente corrispondenti a lesioni nodulari alla pianta del piede» (sent. p. 2).
4. Il medico ha concordato con il radiologo, il dott. Controparte_3
di posizionare ugualmente degli aghi da brachiterapia (vd. doc. 8
. La paziente è rimasta quindi ricoverata presso il reparto di CP_1
radioterapia della struttura per essere sottoposta a trattamento brachiterapico adiuvante fino al 23.1.2015 con centratura prevista il 12.1 e inizio radioterapia HDR il 14.1).
5. Quattro giorni dopo la dimissione, il 27.1.2015 si Controparte_1
è presentata presso l'U.O. di Cure palliative IO lamentando la presenza di sindrome dolorosa alla pianta del piede, non controllata dalla terapia antalgica (vd. doc. 10 e alla successiva visita di controllo del CP_1
3.2.2015 le è stata accertata la deiescenza della ferita (vd. doc. 11
. Segue visita con il dott. del 16.2.2015, il quale CP_1 Parte_1
segnala lo scarso controllo antalgico, ma valuta la ferita in via di guarigione
(vd. doc. 13 . CP_1
6. Il peggioramento delle condizioni del piede sinistro di CP_1
è avvenuto in data 29.5.2015, giorno in cui la paziente si è presentata
[...]
presso il PS dell'Ospedale di Vicenza dove si rileva una «complicanza osteomielitica con fibromatosi aggressiva» (vd. doc. 14-18 . CP_1
7. A causa di successive necrosi, deiescenza della ferita e suppurazione dei tessuti con fistolizzazione, l'iter terapeutico si è protratto per circa due anni con cure invasive fino a marzo 2017, allorché si accerta l'intervenuta guarigione (vd. doc. 19-57 . CP_1
8. ha presentato ricorso ex art. 696-bis cpc: la Controparte_1
relazione tecnica d'ufficio ha ritenuto corretta la scelta di procedere con pag. 13/32 l'intervento chirurgico esplorativo, non anche la successiva valutazione dei sanitari di attuare la brachiterapia, senza prima aver svolto ulteriori approfondimenti che potessero confermare la presenza della malattia e/o della sua delimitazione. La CTU dott.ssa ha considerato Per_1
censurabile tale condotta, che ha «aver esposto la paziente ad un rischio prevedibile di complicanza non sufficientemente ponderato dai sanitari»
(vd. pag. 23 ctu).
9. In data 12.5.2020 ha proposto ricorso ex art. 702- Controparte_1
bis cpc nei confronti del dott. , del dott. Parte_1 Controparte_3
e dello IO. Il dott. ha chiamato in causa Parte_1 Controparte_4
che hanno assunto il rischio del certificato n. A118C256229.
[...]
10. Il Tribunale di Padova, dopo aver disposto un'integrazione della ctu
(relazione dott.ssa 24.3.2022), ha riconosciuto la responsabilità Per_5
dello IO e dei sanitari intervenuti sulla base delle conclusioni formulate dai consulenti di ufficio.
11. Con atto del 05.09.2023 parte appellante ha proposto Parte_1
appello deducendo i seguenti motivi (RG 1531/2023): I) erronea interpretazione/travisamento, illogicità e/o contraddittorietà della sentenza
– errata valutazione dei fatti emersi in corso di causa – violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 1218 e ss e 1292 e 2055 cc: errata equiparazione, ai fini dell'attribuzione di responsabilità, dell'intervento di esplorazione chirurgica e di brachiterapia (pagg. 5-9); ii) manifesta erroneità e/o illogicità e/o contraddittorietà della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116 cpc e della normativa in materia di consenso informato – errata valutazione dei fatti emersi in corso di causa: la paziente era stata correttamente informata dei rischi;
la detta
pag. 14/32 circostanza non era oggetto del quesito peritale (pagg. 9-10); iii) manifesta erroneità e/o illogicità e/o contraddittorietà della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc – errata valutazione dei fatti emersi in corso di causa: l'alternativa alla scelta terapeutica adottata era
l'amputazione dell'arto poiché la recidiva di malattia era senz'altro presente nella pianta del piede (pagg. 10-15); iv) manifesta erroneità della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 193, 196 cpc: mancata risposta alle osservazioni – omesso esame di tutta la documentazione – mancata rinnovazione della ctu (pagg. 15-17); v) manifesta erroneità della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc e 1227 cc: mancata valutazione del concorso colposo del creditore (pagg. 17-20); vi) manifesta erroneità della sentenza – violazione
e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 1218 e ss e 2059 cc – omessa valutazione di fatti emersi in corso di causa: la paziente aveva subito la rottura del femore sinistro – l'attrice non ha dato prova del danno morale
(pagg. 20-23); vii) manifesta erroneità della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 1223 cc: mancata prova delle spese relative ai viaggi (pag. 23); viii) manifesta erroneità della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cpc (pagg. 23-24); ix) in ogni caso: nullità della sentenza per difetto di motivazione – violazione dell'art. 132 cpc: acritica e ingiustificata adesione alle risultanze della
CTU (pagg. 24-26).
12. Anche ha proposto appello svolgendo i seguenti Controparte_3
motivi (RG 1533/2023): i) nullità della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di padova per difetto e/o illogicità della motivazione, violazione tra gli altri, dell'art. 112, 116 e 132 cpc (pagg. 3-5); ii) erroneità, illegittimità,
pag. 15/32 contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova nella parte in cui non ha accolto (rectius non si è espressa, pertanto integrando una omissione di pronuncia) l'eccezione di nullità della ctu sollevata dalle parti, violazione tra gli altri, dell'art. 112, 116 e 157 cpc (pagg. 5-9); iii) erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità del dott. , oltre a quella dello Iov violazione, tra gli CP_3
altri, dell'art. 112 e 116 cpc e degli artt. 1218, 1223, 1228, 2043, 2055,
2049 e 2697 cc, 40 e 41 c.p. (pagg. 9-34); iv) erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova nella parte in cui ha liquidato i danni patrimoniali e non patrimoniali di
[...]
violazione, tra gli altri, degli artt. 112 e 113 cpc e degli 2043, CP_1
2056, 1223, 1226 e 1227 cc (pagg. 34-41).
13. Anche ha proposto appello Controparte_2 CP_2
svolgendo i seguenti motivi: (RG 1538/2023) I) nullità della sentenza per vizio di motivazione: erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova per aver acriticamente aderito alle considerazioni dei propri ausiliari senza motivare in merito alle precise critiche dei consulenti tecnici di parte: violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 116, 132 cpc (pagg. 4-6); II) nullità della ctu: erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di
Padova in merito al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della ctu violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 116 e 157 cpc (pagg. 6-9); III) la responsabilità: colpa e nesso di causa. Erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova in merito all'accertamento della colpa dei sanitari di Controparte_2
pag. 16/32 nonché del nesso di causa tra le condotte Controparte_2
censurate e le conseguenze lesive della signora violazione, tra CP_1
gli altri, degli artt. 112, 116 cpc, degli artt. 1218, 1223, 1228, 2043, 2055,
2049 e 2697 cc, 40 e 41 c.p. (pagg. 9-26); IV) Necessità di riformare la sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova nella parte in cui ha condannato (unitamente ai Controparte_2
sanitari dipendenti del medesimo) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 113 cpc, 2043,
2056, 1223, 1226 e 1227 cc (pagg. 26-31).
14. Con ordinanza del 4.1.2024, gli appelli proposti da CP_3
e da iscritti
[...] Controparte_2
rispettivamente agli RG n. 1533/2023 e 1538/2023 sono stati riuniti al presente n. 1531/2023 proposto da . Parte_1
15. La parte appellata si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto delle impugnazioni, e la conferma della sentenza gravata.
16. Si è costituita inoltre la parte appellata Controparte_4
che hanno assunto il rischio del certificato n. A118C256229.
[...]
17. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
18. Ritiene la Corte che l'appello proposto da , Parte_1 CP_3
e sia infondato.
[...] Controparte_2
19. Col primo motivo (pagg. 5-9) lamenta la violazione Parte_1
e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 1218 e ss e 1292 e 2055 cc per l'errata equiparazione, ai fini dell'attribuzione di responsabilità, dell'intervento di esplorazione chirurgica e di brachiterapia.
pag. 17/32 20. Il motivo non è fondato. Premesso che l'intervento controverso riguarda la brachiterapia, che consiste nel preciso posizionamento di sorgenti radioattive direttamente sulla zona sottoposta a trattamento, la decisione di procedere con il posizionamento degli aghi da brachiterapia ai fini del successivo trattamento di radioterapia è stata presa di comune accordo col radiologo: è lo stesso dott. a confermarlo nel doc. 8 Parte_1
«descrizione dell'intervento» eseguito in data 9.1.2015, dove CP_1
si legge testualmente: «data la fisiopatologia della fibromatosi desmoide, si concorda con il dott. di posizionare lo stesso gli aghi da CP_3
brachiterapia».
21. Si condivide, pertanto, quanto indicato dalla CTU in merito alla riconosciuta responsabilità di entrambi i medici, che hanno deciso collegialmente e in sinergia come procedere. Né rileva la possibilità del radioterapista di sfilare, dopo l'intervento, gli introduttori senza procedere con il trattamento brachiterapico, poiché è evidente che la decisione di procedere era stata condivisa ex ante da entrambi i medici. sicché non può
affermarsi «…immune da qualsivoglia censura stante la Parte_1
sua totale estraneità alla somministrazione della brachiterapia» (vd. appello p. 9).
22. Si osserva poi che il motivo n. 1 proposto da Controparte_3
(pagg. 3-5), il motivo n. 1 di IO (pagg. 4-6) e il motivo n. 9 di Parte_1
(pagg. 24-26) possono essere trattati congiuntamente. Le parti
[...]
appellanti sostengono la nullità della sentenza per vizio di motivazione, poiché il tribunale ha aderito acriticamente alle risultanze della CTU senza considerare le osservazioni mosse dai consulenti di parte in violazione degli artt. 112, 116 e 157 cpc.
pag. 18/32 23. La censura non è fondata, dal momento che l'orientamento prevalente della Suprema Corte sostiene che non è nulla la sentenza che presenti come motivazione il contenuto di un atto di parte o di altro atto processuale, anche senza apporgli integrazioni, qualora le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo e siano attribuibili all'organo giudicante (vd. Cass. 29028/2022 e Cass. S.U. 642/2015).
24. Nel caso de quo agitur il giudice nella motivazione della sentenza si
è avvalso in particolare delle risultanze dell'ATP, come pure dell'integrazione 24.3.2022; a maggior ragione, quindi, tali atti possono essere riprodotti in sentenza, trattandosi di atti contenenti accertamenti oggettivi, non smentiti da elementi di segno contrario. Si rammenta inoltre che al magistrato non è imposta l'originalità dei contenuti né delle modalità espositive, specialmente in settori per i quali è prevista una conoscenza tecnica specifica e per le quali ci si avvale di consulenti di ufficio specializzati in materia.
25. Si osserva inoltre che possono essere trattati congiuntamente anche il motivo n. 2 di (pagg. 5-9) e il motivo n. 2 di IO Controparte_3
(pagg. 6-9). Le parti lamentano errore del tribunale per il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della CTU e conseguente violazione degli artt. 112, 116 e 157 cpc.
26. Secondo la tesi d'appello, la nullità consegue al fatto desumibile dalla consulenza che la paziente non è stata sufficientemente informata sulle possibili conseguenze del trattamento al quale veniva sottoposta: e trattandosi di circostanze né allegate in ricorso dalla parte, né inserite nei quesiti dal giudice, l'ausiliare avrebbe svolto indagini e fatto affermazioni pag. 19/32 «inammissibili» (appello p. 7) con conseguente inutilizzabilità CP_3
dell'elaborato.
27. Il motivo è infondato, poiché comunque il tribunale ha incaricato la
CTU di svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni;
e in ogni caso, la questione del consenso informato dedotta da parte appellante costituisce elemento marginale e accessorio nel complesso della perizia che formula ben altri rilievi: vd. CTU p. 23, «tale condotta ha esposto la paziente a un rischio prevedibile di complicanza non sufficientemente ponderato dai sanitari ed eseguito senza informare in modo completo ed esaustivo la paziente stessa sulla possibilità, peraltro nota e ben descritta, di effetti sfavorevoli che potevano conseguire, complicanze che colpendo l'arto sano
(piede) avrebbero potuto aggravare la disabilità cui ella era già portatrice»). In tal modo è evidente che le conclusioni di CTU sarebbero state le medesime anche in assenza dell'approfondimento della questione in esame, poiché quello che viene contestato ai medici è la mancata esecuzione di ulteriori indagini in seguito all'intervento chirurgico esplorativo, che potessero confermare la presenza della malattia alla pianta del piede sinistro della paziente, nonché la sua delimitazione.
28. In ogni caso, anche a voler individuare una nullità relativa della CTU sotto il profilo in discussine, si tratterebbe di vizio che non coinvolge l'intero atto, poiché il principio fissato dall'art. 159, comma 2 cpc trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali: la validità della ctu non è compromessa quindi dall'eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilievi compiuti dal consulente, salvo che la parte non sia in grado di dimostrare che ciò ha inciso in concreto sulla relazione finale (vd. Cass.
15383/2023).
pag. 20/32 29. Comunque, se viene data alle parti la possibilità di contraddittorio sulle considerazioni tecniche esulanti dal quesito peritale, non vi è nullità dell'indagine, né della sentenza (vd. Cass. 24695/2024). Alla luce di tale principio, si evidenzia che nella ctu è stata data opportunità di interloquire sul punto: i ctp dott. e Dott. , infatti, rispondono a tale Per_6 Persona_7
osservazione della ctu sostenendo che «…la paziente fosse stata adeguatamente informata sulla terapia, finalità, rischi» e, inoltre, che
«…esiste un esaustivo modulo di consenso che attesta l'avvenuta informazione della paziente» (vd. CTU 28.11.2019 p. 33).
30. Col secondo motivo (pagg. 9-10) lamenta errore del Parte_1
tribunale per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116 cpc e della normativa in materia di consenso informato, per errata valutazione dei fatti emersi in corso di causa: sostiene che la paziente è stata correttamente informata dei rischi e inoltre che detta circostanza non era oggetto di quesito.
31. Il motivo non è fondato, poiché dagli atti allegati non risulta in modo chiaro la prova della esaustiva e completa informazione della paziente relativamente ai possibili rischi della procedura a cui era sottoposta. In particolare, il modulo di consenso informato allegato agli atti (vd. doc 1 prima parte IO, pagg. 4-5) presenta molteplici criticità: la patologia riscontrata è descritta come «fibromatosi desmoide pianta del piede dx», quando l'operazione è avvenuta nel piede sinistro;
non vi è apposta alcuna crocetta sul tipo di anestesia prevista per l'intervento; viene inserito «+ aghibrachiterapia» scritto a mano, senza alcuna sigla della paziente vicino a tale aggiunta. In ogni caso, va ribadito quanto già specificato nel motivo pag. 21/32 precedentemente trattato in merito alle informazioni trasmesse alla paziente.
32. Il motivo n. 3 di (pagg. 9-34) e il motivo n. 3 di Controparte_3
IO (pagg. 9-26) possono essere trattati congiuntamente. Le parti appellanti lamentano errore del tribunale per aver riconosciuto la Cont responsabilità dei sanitari di e la sussistenza del nesso di causa tra le condotte censurate e le conseguenze lesive in capo alla paziente.
Violazione degli artt. 112, 116 cpc e degli artt. 1218, 1223, 1228, 2043,
2049, 2055, 2697 cc e 40 e 41 cp.
33. Il motivo non è fondato, poiché si ritiene che l'ATP e l'integrazione del 24.3.2022, siano sufficientemente completi e puntuali nell'analisi del caso controverso, nonché univoci nelle conclusioni. Tra le contestazioni vi
è in primis la classificazione della malattia, reputata dalla CTU come un tumore benigno, mentre per i CTP si tratta di una forma aggressiva e non benigna (vd. p. 17 citazione IO).
34. La censura è superata dall'integrazione di CTU, che affronta la definizione della patologia alla p. 6 nei termini seguenti: «…nelle osservazioni redatte dal dott. e Dr è Controparte_3 Persona_8
sollevata critica al CTU per essersi riferito a fonti non validate nella definizione della patologia definita benign tumor invitando il CTU a riferirsi alla classificazione WHO che “… che inserisce la patologia nelle lesioni borderline “. Si ritiene l'osservazione fondata anche se di trascurabile significato ai fini della gestione clinica nell'ambito dell'analisi specialistica medico-legale del caso…»).
35. Gli appellanti contestano inoltre l'osservazione relativa alla non correttezza di procedere con il trattamento di brachiterapia dopo pag. 22/32 l'intervento chirurgico, poiché la situazione era già stata sottoposta a valutazione multidisciplinare ed era necessario intervenire con urgenza. Si osserva, tuttavia, che la consulenza ha adeguatamente motivato sul punto: non si è valutato in misura sufficiente il rischio di applicare un trattamento lesivo, come quello di brachiterapia, anche ai tessuti sani, proprio a una paziente che già presentava un quadro complesso possedendo un unico arto;
e si aggiunge che un tale rischio «si sarebbe potuto correre solo al sicuro riscontro di una localizzazione di malattia» (vd p. 7 integrazione ctu).
36. Allo stesso modo, gli appellanti contestano alla CTU di aver considerato l'ecografia del 31.12.2014 come una falsa immagine. Tale valutazione è ritenuta inesatta poiché il nodulo alla pianta del piede sinistro era già stato rilevato in occasione di altre visite mediche precedenti all'intervento, e poiché non poteva essere visto dal chirurgo in quanto situato sotto il muscolo sano. Tuttavia, anche questo rilievo è stato oggetto di analisi e risposta, poiché nell'integrazione di evidenzia che «prima di procedere in modo invasivo si sarebbe dovuto accertare la progressione obiettiva della malattia. In riferimento al caso di specie, sul punto, vi è
l'esito di una indagine strumentale che indicava la presenza di un nodulo alla pianta del piede sinistro di 8 mm di diametro e poi l'esito di un successivo esame (a distanza di 7 mesi, in prossimità della procedura invasiva) di un nodulo di 5 mm, nodulo che poi all'esplorazione chirurgica non fu rilevato» (p. 9).
37. Non solo quindi, sono stati valutati gli esiti delle visite precedenti (la risonanza magnetica eseguita il 17.2.2014), ma, considerata l'incertezza della situazione, vi era l'esigenza di procedere con ulteriori accertamenti p.
pag. 23/32 es. istologici prima di intervenire soprattutto nel caso di una procedura invasiva (vd. pagg. 8s. integrazione).
38. Relativamente alle ulteriori considerazioni degli appellanti sulla condotta della paziente che non si sarebbe presentata a successivi controlli recandosi invece in vacanza e condizionando in modo sfavorevole l'evoluzione dell'infezione, secondo l'ausiliare si tratta di circostanze non decisive nel quadro clinico di (vd. p. 6 integrazione alla Controparte_1
ctu). Del resto, il decorso successivo al trattamento di brachiterapia è stato descritto come «prevedibile» – vd. ctu p. 24 «È evidente che il decorso clinico successivo, complicato da necrosi attica poi infettatasi a carico del piede sinistro in sede di brachiterapia era del tutto prevedibile e, come descrive la letteratura, complesso nella sua eradicazione comportando un lungo tempo di malattia caratterizzato da necrosi e deiscenza della ferita, suppurazione ed infezione dei tessuti con fistolizzazione verso l'esterno di raccolta intrafasciale»).
39. Se dunque gli esiti del trattamento erano prevedibili, non si può reputare che gli odierni appellanti abbiano provato che la durata della malattia con tutte le conseguenze del caso sia derivata da impossibilità della prestazione a essi non imputabile, come si richiede per escludere il nesso di causa rispetto alla struttura sanitaria.
40. Col terzo motivo (pagg. 10-5) lamenta la violazione Parte_1
e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc per errata valutazione dei fatti, sostenendo che l'alternativa alla scelta terapeutica in concreto adottata fosse l'amputazione dell'arto, poiché la recidiva della malattia era senz'altro presente nella pianta del piede.
pag. 24/32 41. Il motivo non è fondato. Rispondendo alle osservazioni dei ctp dott.
dott. , dott. e dott. , la CTU prende in Per_8 Per_9 Persona_7 Per_6
esame la RMN del 17.2.2014 che traccia la presenza di un nodulo 7-8 mm di diametro, poi confermato dall'ecografia del 31.12.2014, e dichiara che
«se si fosse trattato di un nodulo di tumore desmoide avrebbe dovuto almeno rimanere tale, invece non fu reperito. Questa semplice deduzione di pratica clinica avrebbe, per lo meno, dovuto far fare una pausa di ripensamento, considerato che la brachiterapia è comunque una tecnica che può portare a effetti collaterali considerato che si trattò di irradiare, ma con finalità palliative, la pianta del piede, dell'unico arto rimasto disponibile per l'appoggio nei limitati passaggi posturali che la paziente era ancora in grado di eseguire» (vd. ctu p. 28s).
42. Nello specifico, inoltre, l'integrazione del 24.3.2022 precisa che l'ecografia ha mostrato una riduzione volumetrica di quanto precedentemente riscontrato dalla risonanza magnetica effettuata 7 mesi prima (il nodulo non risultava più di 7-8 mm bensì di 5 mm – nodulo non rilevato nel corso dell'esplorazione chirurgica), pertanto, non vi era urgenza di procedere con la brachiterapia senza prima accertare la progressione obiettiva della malattia (vd. integrazione pagg. 8s).
43. Col quarto motivo (pagg. 15-17) lamenta violazione Parte_1
degli artt. 101, 115, 193, 196 cpc per mancata risposta alle osservazioni, omesso esame di tutta la documentazione e per mancata rinnovazione della ctu. Per le stesse motivazioni precedentemente addotte, il motivo non può essere accolto. Si ribadisce, infatti, che l'errore attribuibile ai sanitari è quello di aver sottoposto al trattamento di brachiterapia Controparte_1
senza aver svolto ulteriori accertamenti a fronte di una situazione pag. 25/32 particolarmente complessa, laddove nel corso dell'intervento «la zona di ispessimento evidenziata all'ecografia appare corrispondere a muscolo sano e non appaiono zone palpatoriamente corrispondenti a lesioni nodulari alla pianta del piede» (vd. doc. 8).
44. La ctu inoltre ha risposto alle contestazioni relative alla mancata partecipazione alle visite della paziente e al riferimento al viaggio in Mar
Rosso ritenendole ininfluenti nella valutazione del caso (vd. integrazione ctu p. 6 «Per altro, oltre alle posizioni tecniche delle parti già note poiché in gran parte espresse nell'ambito delle precedenti fasi di analisi del caso sono stati avanzati e illustrati a mezzo di immagini fotografiche aspetti che nulla hanno a che fare con quelli dell'approfondimento tecnico scientifico nel contesto clinico, in particolare riferite alla circostanza che la paziente si sarebbe sottratta alle cure perché partita per il Mar Rosso o tramite allegazione di immagini fotografiche di vacanze che non hanno alcun rilievo in questa sede)».
45. Col quinto motivo (pagg. 17-20) lamenta errore del Parte_1
tribunale per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc e 1227 cc per mancata valutazione del concorso colposo del creditore: sostiene che con la condotta tenuta da , a seguito del trattamento di Controparte_1
brachiterapia, ha escluso il nesso di causa. Il motivo non è fondato, poiché vi è interruzione del nesso di causa solo se la condotta del danneggiato è da sola sufficiente a provocare l'evento in quanto autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto (vd. Cass. 21563/2022). Nel caso de quo, risulta che già alla visita del 27.1.2015 Controparte_1
(quattro giorni dopo la dimissione dallo IO) lamentava «dolore trafittivo, continuo con parossismi spontanei, non carica il piede» (vd. doc. 10);
pag. 26/32 successivamente in data 3.2.2015 si è riscontra la deiescenza della ferita
(vd. doc. 11).
46. Nonostante in data 16.2.2015 considerasse la ferita «in via di guarigione», il dott. ha segnalato lo scarso controllo antalgico Parte_1
(quindi persistenza del dolore nella paziente) prescrivendo una medicazione a distanza di una settimana (vd. doc. 13). Tali circostanze comprovano che la situazione si presentava fin da subito problematica e del tutto indipendente dalla condotta successiva della paziente, la quale, sicuramente, non può essere ritenuta come responsabile in via esclusiva dell'evento.
47. Il sesto motivo di appello di (pagg. 20-23) può Parte_1
essere trattato congiuntamente al quarto motivo di Controparte_3
(pagg. 34-41) e al quarto motivo di IO (pagg. 26-31). Le parti lamentano errore del tribunale nella liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali in violazione degli artt. 112, 113 cpc e degli artt. 2043, 2056,
1223, 1226 e 1227 cc.
48. Il motivo non è fondato, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal tribunale di Padova appare corretta. La CTU ha fornito i seguenti elementi: assumendo come parametro di riferimento la perdita anatomica parziale e totale del piede e quanto descritto nell'ambito di pregiudizio estetico, il danno biologico permanente è da collocarsi in un valore del 28% con grado di sofferenza morale medio elevato durante i 6 mesi indicato come temporanea totale in ragione della tipologia di terapia utilizzata (analgesica con farmaci oppioidi), degli interventi chirurgici e delle indubbie notevoli rinunce quali quantitative durante questo periodo nonché di grado e medio elevata nella restante parte di malattia (mesi 16) in pag. 27/32 cui è proseguito l'iter assistenziale e terapeutico;
inabilità temporanea parziale al 75% per tutti i restanti 16 mesi.
49. In tale prospettiva, vanno considerate le peculiari circostanze di difficoltà deambulatoria della paziente dovute all'amputazione del piede destro, nonché degli esiti di frattura femorale sinistra – vd. CTU p. 26 con esplicito riferimento a «…due anni di cure e astensione dal carico sul piede sinistro necessari per emendare le lesioni causate dalla brachiterapia nonché la definitiva e non più emendabile modificazione anatomo funzionale del piede stesso, come documentato in sede di visita, rendano ragione della sostanziale perdita della sua funzione naturale di sostegno e appoggio…».
50. Applicando la tabella del tribunale di Milano (anno 2024), si ottengono i seguenti valori: età della danneggiata alla data del sinistro 50 anni: percentuale di invalidità permanente 28%; punto danno biologico €
4.767,63; incremento per sofferenza soggettiva (+ 44%) € 2.097,76; ,punto danno non patrimoniale € 6.865,39; punto base I.T.T € 115,00; giorni di invalidità temporanea totale 180; giorni di invalidità temporanea parziale al
75% 480; danno biologico risarcibile € 100.788,00; danno non patrimoniale risarcibile € 145.134,00, con personalizzazione massima (max 31% del danno biologico) € 176.378,00; invalidità temporanea totale € 20.700,00; invalidità temporanea parziale al 75% € 41.400,00; totale danno biologico temporaneo € 62.100,00; totale generale: € 207.234,00; totale con personalizzazione massima € 238.478,00; cui sono stati aggiunti €
38.435,00 per il danno morale, che va riconosciuto per l'intuibile incidenza negativa del fatto lesivo sulla vita della paziente.
pag. 28/32 51. A tal proposito, si ricorda che il danno morale è diverso da quello biologico: questo è un «danno avente base organica, che consiste in alterazioni funzionali dell'organismo suscettibili di essere documentate da rilievo medico-legali e si traduce in un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
diversamente, il danno morale è un pregiudizio non soggetto a riscontri medici, inerendo a una sofferenza che si dispiega nel foro interno del danneggiato e che ivi si arresta» (Cass. 31684/2024).
52. Per il danno biologico la liquidazione avviene sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, per il pregiudizio morale è inevitabile una liquidazione affidata al criterio equitativo puro che tenga conto del grado di sofferenza psichica patita (medio-elevato), della durata (due anni) in relazione alle specifiche condizioni personali (amputazione dell'altro arto e impossibilità di camminare: vd. Cass. 16592/2019). Di conseguenza,
l'importo liquidato dal tribunale per il titolo in esame appare congruo. essendo state considerate tutte le variabili rilevanti dal caso controverso, qui ripetutamente accennate.
53. Col settimo motivo (pag. 23) lamenta violazione e Parte_1
falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc e dell'art. 1223 cc per la mancata prova delle spese relative ai viaggi. Il motivo non è fondato, perché la
Suprema Corte riconosce al giudice la possibilità, in tema di risarcimento del danno, di liquidare alla parte lesa costretta, in seguito al sinistro, a numerose e ripetute medicazioni e ricoveri (se documentati, come nel caso di specie) anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 cc (vd. Cass. 8442/2019).
pag. 29/32 54. Con l'ottavo motivo (pagg. 23-24) lamenta Parte_1
violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cpc. Il motivo non è fondato, poiché la parte è risultata soccombente ed è pertanto tenuta in solido al pagamento delle spese processuali. La proposta conciliativa, inoltre, non si è perfezionata non per responsabilità della parte IO
, la quale pertanto ha diritto di vedersi riconosciute le Controparte_1
spese processuali (vd. note in sostituzione di udienza 3.5.2022: CP_1
«Il sottoscritto difensore, in nome e per conto della sig.ra
[...]
giusta procura a conciliare e transigere allegata al ricorso ex CP_1
art. 702 bis cpc, dichiara di aderire, come in effetti aderisce, alla proposta transattiva, datata 7.4.2022, formulata da codesto Ill.mo Giudice con ordinanza, siccome comunicata alle parti, in data 8.4.2022».
55. Quanto alla domanda subordinata, ha chiesto di Parte_1
[.. accertare il suo diritto a essere tenuto indenne dalla società CP_4
con relativa condanna percuniaria di Controparte_6
quest'ultima: il tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione opposta dalla compagnia, ovvero che l'art. 14 del certificato assicurativo A118C256229 prevede che, qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite patrimoniali,
l'assicurazione opera a secondo rischio, dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il massimale indicato nella scheda di copertura;
la legge Gelli, all'art. 10, rubricato “Obbligo di assicurazione”, ha previsto che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private debbano essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
pag. 30/32 56. Nello specifico, «…a prescindere da ogni altra considerazione, anche in difetto di specifica prova sul punto, è inverosimile che lo IO
Irccs non sia assicurato» (sent. p. 11).
57. Ora, il tribunale ha accertato che il contratto n. A118C256229 non è operativo, ma non ha impugnato la decisione formulando Parte_1
uno specifico motivo, limitandosi a riproporre la domanda di manleva in via subordinata, sicché è evidente che ha prestato acquiescenza e che la pronuncia resa sul punto in primo grado è passata in giudicato.
58. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da , Parte_1
e non può Controparte_3 Controparte_2
essere accolto. Le spese del grado sono regolate secondo soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
59. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13
DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché
l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Controparte_3
, e conferma la sentenza Controparte_2
impugnata;
pag. 31/32 2. condanna , e Parte_1 Controparte_3 [...]
in solido fra loro a rifondere le spese del grado Controparte_2
liquidate a favore di € 10.000,00 valori medi (scaglione Controparte_1
da € 52.001,00 a € 260.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 9.1.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 32/32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 1531/2023
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
), con l'avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Mazzarolo e l'avv. Pierfilippo Pavanini contro
), con l'avv. Giancarlo Controparte_1 C.F._2
Carrucciu
( ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Lorenzo Locatelli
( , con l'avv. Riccardo Controparte_3 C.F._3
Prando
Controparte_4
CERTIFICATO N. A118C256229 ), in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Anna Berra cui è stata riunita la causa n. 1533/2023 RG promossa da:
( , con l'avv. Riccardo Controparte_3 C.F._3
Prando contro
), con l'avv. Giancarlo Controparte_1 C.F._2
Carrucciu
), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Lorenzo Locatelli
), con l'avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Mazzarolo e l'avv. Pierfilippo Pavanini
ASSUNTO IL CP_4 Controparte_4
RISCHIO DEL CERTIFICATO N. A118C256229 ), in P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Anna Berra cui è stata riunita la causa n. 1538/2023 RG promossa da:
), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Lorenzo Locatelli contro
), con l'avv. Giancarlo Controparte_1 C.F._2
Carrucciu
), con l'avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Mazzarolo e l'avv. Pierfilippo Pavanini
( , con l'avv. Riccardo Controparte_3 C.F._3
Prando
pag. 2/32 Controparte_5
N. A118C256229 ), in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Anna Berra;
oggetto: responsabilità medica;
appello avverso la sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova emessa il
07/07/2023 causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante (RG 1531/2023) e parte appellata Parte_1
(RG 1533/2023 e RG 1538/2023):
In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità del gravame spiegato nell'atto introduttivo del procedimento rubricato sub R.G. 1531/2023, attesa la ragionevole probabilità del suo accoglimento.
Nel merito: in totale riforma della sentenza n. 1422/2023 resa dal Tribunale di Padova in data 7.7.2023, pubblicata in pari data, notificata il 10.7.2023, nel procedimento sub R.G. n. 2655/2020 e in accoglimento dello spiegato appello e delle domande proposte dall'appellante in primo grado, contrariis rejectis, offrendo una "ragionata e diversa soluzione" della controversia rispetto a quella adottata dal Giudice a quo, annullarsi la qui impugnata sentenza del Tribunale di Padova, per i motivi dedotti in appello e comunque per le ragioni tutte, sia in fatto che in diritto, esposte nei libelli e nei verbali del primo grado di giudizio, da intendersi qui integralmente richiamati;
conseguentemente:
Nel merito, in via principale: rigettarsi, in quanto infondate, sia nell'an che nel quantum, le domande tutte formulate nei confronti del dott.
[...]
Parte_1
pag. 3/32 Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accertasse la responsabilità, esclusiva e/o concorrente, del Dott.
[...]
in ordine ai fatti di causa, con conseguente obbligo al Parte_1
risarcimento dei danni vantati dall'odierna appellata, accertarsi e dichiararsi il diritto dell'odierno appellante di essere tenuto indenne dalla società
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_6
tempore, con sede legale in 20121, Milano (MI), in Corso Garibaldi n. 86, di tutte le somme che il medesimo fosse condannato a pagare alla signora per l'effetto condannarsi la predetta società a tenere indenne il CP_1
Dott. di tutto quanto questi fosse condannato a pagare a Parte_1
quest'ultima per i fatti di cui è causa.
In ogni caso, condannarsi la signora alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente medio tempore corrispostole per effetto ed in esecuzione dell'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese (comprensive di quelle di CTU e CTP), e competenze professionali - distratte – di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi rimborso forfetario, spese esenti, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria:
- si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte, non ammesse, siccome formulate nella seconda e terza memoria ex art. 183 cpc di primo grado dell'odierno appellante;
- ribadite inoltre le deduzioni ed istanze tutte già formulate dal patrocinio del dott. con note del 29.3.2022 e del 4.4.2022, siccome ribadite in Parte_1
sede di precisazione delle conclusioni, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte, si insiste affinchè venga disposta la rinnovazione della CTU con nomina di nuovo CTU possibilmente di altro pag. 4/32 circondario;
in via subordinata, si insiste affinchè la Dott.ssa e il Per_1
Per Dott. vengano convocati in udienza a chiarimenti sulla base delle osservazioni formulate dal CTP di parte convenuta, il Dott. in Per_3
contraddittorio con i CCTTPP.
Per la parte appellante (RG 1533/2023) e parte Controparte_3
appellata (RG 1531/2023 e RG 1538/2023): nel merito in via di appello principale: in accoglimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della sentenza n. 1422/2023 del
Tribunale di Padova inter partes, accogliersi le domande tutte come proposte dal dott. in primo grado, e quindi rigettare, in Controparte_3
quanto totalmente infondate sia in fatto sia in diritto tutte le domande e deduzioni di per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, Controparte_1
Cont dichiarare il dott. (e conseguentemente ed il dott. Controparte_3
esente da qualsivoglia responsabilità e obbligazione a qualsiasi Parte_1
titolo per i fatti oggetto del presente procedimento, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa;
Nello specifico e fermo quanto sopra:
a) accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza n. 1422/2023 del
Tribunale di Padova per le ragioni dedotte nell'atto di citazione di appello e con conseguente rigetto delle domande di parte e condanna di CP_1
quest'ultima alla restituzione delle somme percepite;
b) si chiede la modifica della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di
Padova nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità della ctu sollevata anche dal dott. sin dal primo atto difensivo di primo CP_3
grado; conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande, e quantomeno la rinnovazione della CTU medico-legale e comunque la pag. 5/32 condanna dell'appellata alla restituzione di tutte le Controparte_1
somme percepite;
c) si chiede la riforma della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova nella parte in cui è stata accertata e dichiarata la sussistenza di profili di Con obbligazione in capo al dott. (ed allo ed al dott. Controparte_3
per l'assistenza prestata conseguentemente, si Parte_1 Controparte_1
chiede il rigetto delle avverse domande avanzate;
inoltre, in accoglimento del motivo di appello, si chiede che il dott. (e conseguentemente CP_3
Cont
e il dott. venga assolto da qualsivoglia obbligazione verso la Parte_1
parte attrice e, pertanto, che la signora venga condannata Controparte_1
alla restituzione di tutte le somme che il dott. abbia nel frattempo CP_3
eventualmente provveduto ad erogare nelle more del giudizio;
d) si chiede la riforma della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova nella parte in cui ha condannato il dott. , in solido con Controparte_3
gli altri convenuti, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di Controparte_1
conseguentemente, in accoglimento del presente motivo di appello, si chiede, pertanto, il rigetto delle avverse domande e l'accertamento delle minori somme eventualmente dovute, in considerazione dell'effettivo caso concreto, a conseguentemente si chiede la condanna di Controparte_1
alla restituzione, in favore del dott. , di tutte Controparte_1 CP_3
quelle maggiori somme rispetto al dovuto effettivo che l'odierno appellante si fosse trovato a versare nelle more del giudizio;
in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione.
pag. 6/32 In via istruttoria: con le forme dell'appello principale e previa revoca di qualsivoglia precedente ordinanza contraria, si chiede che venga disposta la rinnovazione della ctu medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado con affidamento dell'incarico ad un nuovo collegio peritale.
Per la parte appellante (RG Controparte_2
1538/2023) e parte appellata (RG 1531/2023 e RG 1533/2023): nel merito, in via di appello principale: in accoglimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova del 7 luglio 2023 inter partes, accogliersi le domande tutte come proposte da
[...]
in primo grado, e quindi rigettare, in quanto Controparte_2
totalmente infondate sia in fatto sia in diritto tutte le domande e deduzioni di per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, dichiarare Controparte_1
esente da qualsivoglia Controparte_2
responsabilità e obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente procedimento, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa;
Nello specifico e fermo quanto sopra:
a) accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza n. 1422/2023 del
Tribunale di Padova per le ragioni dedotte nell'atto di citazione di appello e con conseguente rigetto delle domande di parte e condanna di CP_1
quest'ultima alla restituzione delle somme erogate da parte di
[...]
nelle more del presente grado di Controparte_2
giudizio;
b) si chiede la modifica della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di
Padova nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di nullità della ctu sollevata anche da sin dal Controparte_2
pag. 7/32 primo atto difensivo di primo grado;
conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande, e quantomeno la rinnovazione della CTU medico- legale e comunque la condanna dell'appellata alla Controparte_1
restituzione di tutte le somme che Controparte_2
abbia nel frattempo provveduto ad erogare nelle more del
[...]
giudizio;
c) si chiede la riforma della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova nella parte in cui è stata accertata e dichiarata la sussistenza di profili di obbligazione in capo ai sanitari afferenti a Controparte_2
per l'assistenza prestata a
[...] Controparte_1
conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande avanzate;
inoltre, in accoglimento del motivo di appello, si chiede che
[...]
venga assolto da qualsivoglia obbligazione Controparte_2
verso la signora e, pertanto, che la signora CP_1 Controparte_1
venga condannata alla restituzione di tutte le somme che
[...]
abbia nel frattempo provveduto ad erogare Controparte_2
nelle more del giudizio;
d) si chiede la riforma della sentenza n. 1422/2023 del Tribunale di Padova nella parte in cui ha condannato Controparte_2
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di
[...]
conseguentemente, in accoglimento del presente motivo Controparte_1
di appello, si chiede, pertanto, il rigetto delle avverse domande e l'accertamento delle minori somme eventualmente dovute, in considerazione dell'effettivo caso concreto, a Controparte_1
conseguentemente si chiede la condanna di alla Controparte_1
restituzione, in favore di di Controparte_2
pag. 8/32 tutte quelle maggiori somme rispetto al dovuto effettivo che l'odierno appellante si fosse trovato a versare nelle more del giudizio;
in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione;
in via istruttoria: con le forme dell'appello principale e previa revoca di qualsivoglia precedente ordinanza contraria, si chiede che venga disposta la rinnovazione della ctu medico-legale espletata in sede di a.t.p. ed integrata nel corso del giudizio di primo grado indicandosi sin d'ora quale C.T.P. la prof.ssa Persona_4
Per la parte appellata : Controparte_1
in via preliminare dichiarare inammissibile o manifestamente infondato ai sensi dell'art. 348bis cpc, l'appello proposto dal dott. dal Parte_1
dott. , da Controparte_3 Controparte_2
per le ragioni indicate in comparsa di costituzione.
Nel merito dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal dott.
[...]
dal dott. , da Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
avverso la sentenza n. 1422 del 7.07.2023 del Tribunale
[...]
di Padova.
- Confermare conseguentemente la sentenza n° 1422/2023 del 7.07.2023 del Tribunale di Padova, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
- Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dal dott.
[...]
dal dott. , da Parte_1 Controparte_3 [...]
contro la sig.ra Parte_2 [...]
per i motivi esposti in narrativa. CP_1
pag. 9/32 - Condannare le parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
IN VIA ISTRUTTORIA ci si oppone a tutte le istanze istruttorie formulate dalle controparti, in particolare la richiesta rinnovazione della ctu medico- legale espletata in sede di a.t.p. ed integrata nel corso del giudizio di primo grado.
Per la parte appellata che hanno assunto il Controparte_4
rischio del certificato n. A118C256229: con riferimento al rischio assunto con il Controparte_6
certificato n. A118C256229 chiede l'accoglimento dell'appello promosso dal dottor ad eccezione della domanda di manleva svolta Parte_1
dall'assicurato stante la sua inammissibilità e/o improcedibilità e/o come meglio per i motivi dedotti in atti e ferma in ogni caso la inoperatività della suddetta polizza n. A118C256229 per le eccezioni pure dedotte in atti, nonché l'accoglimento degli appelli promossi dal dottor e CP_3
dall' . Controparte_2
In via cautelativa, si rimettono le conclusioni rassegnate in primo grado: in via principiale:
1) Dichiarare l'inoperatività della polizza n. A118C256229 ex art. 5 delle condizioni generali di polizza, in quanto trattasi di fatto non rientrante nell'ambito della colpa grave;
2) Rigettarsi qualunque domanda formulata dalla ricorrente perché in fondata in fatto ed in diritto e comunque non provata soprattutto in relazione al Dott. Parte_1
in via subordinata:
pag. 10/32 3) Nella davvero denegata ipotesi di mancato accoglimento di una o più domande formulate in via principale, dichiararsi lo Controparte_2
– e la sua assicurazione a tenere integralmente
[...]
manlevato il Dott. per tutti i motivi esposti;
Parte_1
in via ulteriormente subordinata
4) Dichiararsi la polizza A118C256229 operante a secondo rischio ex art. 14 per tutti i motivi esposti nel presente atto;
5) Nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti da 1 a 4 e di accoglimento anche parziale delle conclusioni attoree, condannarsi i qui esponenti nei limiti di cui al contratto assicurativo A118C256229, ferme le limitazioni di cui agli artt. 5-14, nei limiti del suo massimale, sempre previa dimostrazione della c.d. colpa grave dell'assicurato; in via istruttoria
6) Disporsi la produzione/acquisizione ex art 210 cpc del contratto assicurativo o delle relative modalità analoghe di coperture poste in essere ex lege dallo per tutti i motivi Controparte_2
esposti nel presente atto. in ogni caso
7) Spese, diritti e compensi di primo e secondo grado integralmente rifusi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc.
1. Con sentenza n. 1422/2023 il Tribunale di Padova ha così deciso:
«definitivamente pronunziando, condanna tutti i convenuti (
[...]
, in Controparte_2 Parte_1 Controparte_3
pag. 11/32 solido, a pagare all'attrice ) la somma di € 231.569,04 Controparte_1
con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli stessi interessi su tal somma devalutata alla data del 27.01.2015 e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Condanna i medesimi, sempre in solido, a rifondere all'attrice le spese di giudizio (comprensive di quelle dell'atp), liquidate in € 1.000,00 per spese ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, ed oltre alle spese di ctp, quantificate in € 7.320,00. Compensa integralmente le spese di giudizio tra e la Compagnia. Pone le spese di ctu Parte_1
definitivamente a carico di tutti i convenuti in solido, in parti uguali nei rapporti interni. Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131
(come modificato dall'art.
7-quater, comma 43, lettera b), del decreto- legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge
1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti di e . CP_2 Parte_1 Controparte_3
2. Il Tribunale ha osservato che: affetta da Controparte_1
fibromatosi aggressiva dei tessuti molli, nel 2008 è stata sottoposta a intervento di amputazione dell'arto inferiore destro. In data 31.12.2014 ha effettuato un'ecografia dei tessuti molli del piede sinistro, che ha riscontrato una formazione nodulare solida ipoecogena disomogenea con diametro di 5 mm definita «riconducibile a localizzazione di malattia» (vd. doc. 6 . CP_1
3. Il 9.1.2015 è stata ricoverata presso lo IO e Controparte_1
sottoposta a intervento di esplorazione chirurgica eseguito dal dott.
. Nella descrizione dell'intervento, il chirurgo segnala che Parte_1
«la zona di ispessimento evidenziata all'ecografia appare corrispondente a
pag. 12/32 muscolo sano e non appaiono zone palpatoriamente corrispondenti a lesioni nodulari alla pianta del piede» (sent. p. 2).
4. Il medico ha concordato con il radiologo, il dott. Controparte_3
di posizionare ugualmente degli aghi da brachiterapia (vd. doc. 8
. La paziente è rimasta quindi ricoverata presso il reparto di CP_1
radioterapia della struttura per essere sottoposta a trattamento brachiterapico adiuvante fino al 23.1.2015 con centratura prevista il 12.1 e inizio radioterapia HDR il 14.1).
5. Quattro giorni dopo la dimissione, il 27.1.2015 si Controparte_1
è presentata presso l'U.O. di Cure palliative IO lamentando la presenza di sindrome dolorosa alla pianta del piede, non controllata dalla terapia antalgica (vd. doc. 10 e alla successiva visita di controllo del CP_1
3.2.2015 le è stata accertata la deiescenza della ferita (vd. doc. 11
. Segue visita con il dott. del 16.2.2015, il quale CP_1 Parte_1
segnala lo scarso controllo antalgico, ma valuta la ferita in via di guarigione
(vd. doc. 13 . CP_1
6. Il peggioramento delle condizioni del piede sinistro di CP_1
è avvenuto in data 29.5.2015, giorno in cui la paziente si è presentata
[...]
presso il PS dell'Ospedale di Vicenza dove si rileva una «complicanza osteomielitica con fibromatosi aggressiva» (vd. doc. 14-18 . CP_1
7. A causa di successive necrosi, deiescenza della ferita e suppurazione dei tessuti con fistolizzazione, l'iter terapeutico si è protratto per circa due anni con cure invasive fino a marzo 2017, allorché si accerta l'intervenuta guarigione (vd. doc. 19-57 . CP_1
8. ha presentato ricorso ex art. 696-bis cpc: la Controparte_1
relazione tecnica d'ufficio ha ritenuto corretta la scelta di procedere con pag. 13/32 l'intervento chirurgico esplorativo, non anche la successiva valutazione dei sanitari di attuare la brachiterapia, senza prima aver svolto ulteriori approfondimenti che potessero confermare la presenza della malattia e/o della sua delimitazione. La CTU dott.ssa ha considerato Per_1
censurabile tale condotta, che ha «aver esposto la paziente ad un rischio prevedibile di complicanza non sufficientemente ponderato dai sanitari»
(vd. pag. 23 ctu).
9. In data 12.5.2020 ha proposto ricorso ex art. 702- Controparte_1
bis cpc nei confronti del dott. , del dott. Parte_1 Controparte_3
e dello IO. Il dott. ha chiamato in causa Parte_1 Controparte_4
che hanno assunto il rischio del certificato n. A118C256229.
[...]
10. Il Tribunale di Padova, dopo aver disposto un'integrazione della ctu
(relazione dott.ssa 24.3.2022), ha riconosciuto la responsabilità Per_5
dello IO e dei sanitari intervenuti sulla base delle conclusioni formulate dai consulenti di ufficio.
11. Con atto del 05.09.2023 parte appellante ha proposto Parte_1
appello deducendo i seguenti motivi (RG 1531/2023): I) erronea interpretazione/travisamento, illogicità e/o contraddittorietà della sentenza
– errata valutazione dei fatti emersi in corso di causa – violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 1218 e ss e 1292 e 2055 cc: errata equiparazione, ai fini dell'attribuzione di responsabilità, dell'intervento di esplorazione chirurgica e di brachiterapia (pagg. 5-9); ii) manifesta erroneità e/o illogicità e/o contraddittorietà della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116 cpc e della normativa in materia di consenso informato – errata valutazione dei fatti emersi in corso di causa: la paziente era stata correttamente informata dei rischi;
la detta
pag. 14/32 circostanza non era oggetto del quesito peritale (pagg. 9-10); iii) manifesta erroneità e/o illogicità e/o contraddittorietà della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc – errata valutazione dei fatti emersi in corso di causa: l'alternativa alla scelta terapeutica adottata era
l'amputazione dell'arto poiché la recidiva di malattia era senz'altro presente nella pianta del piede (pagg. 10-15); iv) manifesta erroneità della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 193, 196 cpc: mancata risposta alle osservazioni – omesso esame di tutta la documentazione – mancata rinnovazione della ctu (pagg. 15-17); v) manifesta erroneità della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc e 1227 cc: mancata valutazione del concorso colposo del creditore (pagg. 17-20); vi) manifesta erroneità della sentenza – violazione
e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 1218 e ss e 2059 cc – omessa valutazione di fatti emersi in corso di causa: la paziente aveva subito la rottura del femore sinistro – l'attrice non ha dato prova del danno morale
(pagg. 20-23); vii) manifesta erroneità della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 1223 cc: mancata prova delle spese relative ai viaggi (pag. 23); viii) manifesta erroneità della sentenza – violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cpc (pagg. 23-24); ix) in ogni caso: nullità della sentenza per difetto di motivazione – violazione dell'art. 132 cpc: acritica e ingiustificata adesione alle risultanze della
CTU (pagg. 24-26).
12. Anche ha proposto appello svolgendo i seguenti Controparte_3
motivi (RG 1533/2023): i) nullità della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di padova per difetto e/o illogicità della motivazione, violazione tra gli altri, dell'art. 112, 116 e 132 cpc (pagg. 3-5); ii) erroneità, illegittimità,
pag. 15/32 contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova nella parte in cui non ha accolto (rectius non si è espressa, pertanto integrando una omissione di pronuncia) l'eccezione di nullità della ctu sollevata dalle parti, violazione tra gli altri, dell'art. 112, 116 e 157 cpc (pagg. 5-9); iii) erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza della responsabilità del dott. , oltre a quella dello Iov violazione, tra gli CP_3
altri, dell'art. 112 e 116 cpc e degli artt. 1218, 1223, 1228, 2043, 2055,
2049 e 2697 cc, 40 e 41 c.p. (pagg. 9-34); iv) erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova nella parte in cui ha liquidato i danni patrimoniali e non patrimoniali di
[...]
violazione, tra gli altri, degli artt. 112 e 113 cpc e degli 2043, CP_1
2056, 1223, 1226 e 1227 cc (pagg. 34-41).
13. Anche ha proposto appello Controparte_2 CP_2
svolgendo i seguenti motivi: (RG 1538/2023) I) nullità della sentenza per vizio di motivazione: erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova per aver acriticamente aderito alle considerazioni dei propri ausiliari senza motivare in merito alle precise critiche dei consulenti tecnici di parte: violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 116, 132 cpc (pagg. 4-6); II) nullità della ctu: erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di
Padova in merito al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della ctu violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 116 e 157 cpc (pagg. 6-9); III) la responsabilità: colpa e nesso di causa. Erroneità, illegittimità, contraddittorietà della sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova in merito all'accertamento della colpa dei sanitari di Controparte_2
pag. 16/32 nonché del nesso di causa tra le condotte Controparte_2
censurate e le conseguenze lesive della signora violazione, tra CP_1
gli altri, degli artt. 112, 116 cpc, degli artt. 1218, 1223, 1228, 2043, 2055,
2049 e 2697 cc, 40 e 41 c.p. (pagg. 9-26); IV) Necessità di riformare la sentenza n. 1422/2023 del tribunale di Padova nella parte in cui ha condannato (unitamente ai Controparte_2
sanitari dipendenti del medesimo) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 113 cpc, 2043,
2056, 1223, 1226 e 1227 cc (pagg. 26-31).
14. Con ordinanza del 4.1.2024, gli appelli proposti da CP_3
e da iscritti
[...] Controparte_2
rispettivamente agli RG n. 1533/2023 e 1538/2023 sono stati riuniti al presente n. 1531/2023 proposto da . Parte_1
15. La parte appellata si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto delle impugnazioni, e la conferma della sentenza gravata.
16. Si è costituita inoltre la parte appellata Controparte_4
che hanno assunto il rischio del certificato n. A118C256229.
[...]
17. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
18. Ritiene la Corte che l'appello proposto da , Parte_1 CP_3
e sia infondato.
[...] Controparte_2
19. Col primo motivo (pagg. 5-9) lamenta la violazione Parte_1
e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc, 1218 e ss e 1292 e 2055 cc per l'errata equiparazione, ai fini dell'attribuzione di responsabilità, dell'intervento di esplorazione chirurgica e di brachiterapia.
pag. 17/32 20. Il motivo non è fondato. Premesso che l'intervento controverso riguarda la brachiterapia, che consiste nel preciso posizionamento di sorgenti radioattive direttamente sulla zona sottoposta a trattamento, la decisione di procedere con il posizionamento degli aghi da brachiterapia ai fini del successivo trattamento di radioterapia è stata presa di comune accordo col radiologo: è lo stesso dott. a confermarlo nel doc. 8 Parte_1
«descrizione dell'intervento» eseguito in data 9.1.2015, dove CP_1
si legge testualmente: «data la fisiopatologia della fibromatosi desmoide, si concorda con il dott. di posizionare lo stesso gli aghi da CP_3
brachiterapia».
21. Si condivide, pertanto, quanto indicato dalla CTU in merito alla riconosciuta responsabilità di entrambi i medici, che hanno deciso collegialmente e in sinergia come procedere. Né rileva la possibilità del radioterapista di sfilare, dopo l'intervento, gli introduttori senza procedere con il trattamento brachiterapico, poiché è evidente che la decisione di procedere era stata condivisa ex ante da entrambi i medici. sicché non può
affermarsi «…immune da qualsivoglia censura stante la Parte_1
sua totale estraneità alla somministrazione della brachiterapia» (vd. appello p. 9).
22. Si osserva poi che il motivo n. 1 proposto da Controparte_3
(pagg. 3-5), il motivo n. 1 di IO (pagg. 4-6) e il motivo n. 9 di Parte_1
(pagg. 24-26) possono essere trattati congiuntamente. Le parti
[...]
appellanti sostengono la nullità della sentenza per vizio di motivazione, poiché il tribunale ha aderito acriticamente alle risultanze della CTU senza considerare le osservazioni mosse dai consulenti di parte in violazione degli artt. 112, 116 e 157 cpc.
pag. 18/32 23. La censura non è fondata, dal momento che l'orientamento prevalente della Suprema Corte sostiene che non è nulla la sentenza che presenti come motivazione il contenuto di un atto di parte o di altro atto processuale, anche senza apporgli integrazioni, qualora le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo e siano attribuibili all'organo giudicante (vd. Cass. 29028/2022 e Cass. S.U. 642/2015).
24. Nel caso de quo agitur il giudice nella motivazione della sentenza si
è avvalso in particolare delle risultanze dell'ATP, come pure dell'integrazione 24.3.2022; a maggior ragione, quindi, tali atti possono essere riprodotti in sentenza, trattandosi di atti contenenti accertamenti oggettivi, non smentiti da elementi di segno contrario. Si rammenta inoltre che al magistrato non è imposta l'originalità dei contenuti né delle modalità espositive, specialmente in settori per i quali è prevista una conoscenza tecnica specifica e per le quali ci si avvale di consulenti di ufficio specializzati in materia.
25. Si osserva inoltre che possono essere trattati congiuntamente anche il motivo n. 2 di (pagg. 5-9) e il motivo n. 2 di IO Controparte_3
(pagg. 6-9). Le parti lamentano errore del tribunale per il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della CTU e conseguente violazione degli artt. 112, 116 e 157 cpc.
26. Secondo la tesi d'appello, la nullità consegue al fatto desumibile dalla consulenza che la paziente non è stata sufficientemente informata sulle possibili conseguenze del trattamento al quale veniva sottoposta: e trattandosi di circostanze né allegate in ricorso dalla parte, né inserite nei quesiti dal giudice, l'ausiliare avrebbe svolto indagini e fatto affermazioni pag. 19/32 «inammissibili» (appello p. 7) con conseguente inutilizzabilità CP_3
dell'elaborato.
27. Il motivo è infondato, poiché comunque il tribunale ha incaricato la
CTU di svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni;
e in ogni caso, la questione del consenso informato dedotta da parte appellante costituisce elemento marginale e accessorio nel complesso della perizia che formula ben altri rilievi: vd. CTU p. 23, «tale condotta ha esposto la paziente a un rischio prevedibile di complicanza non sufficientemente ponderato dai sanitari ed eseguito senza informare in modo completo ed esaustivo la paziente stessa sulla possibilità, peraltro nota e ben descritta, di effetti sfavorevoli che potevano conseguire, complicanze che colpendo l'arto sano
(piede) avrebbero potuto aggravare la disabilità cui ella era già portatrice»). In tal modo è evidente che le conclusioni di CTU sarebbero state le medesime anche in assenza dell'approfondimento della questione in esame, poiché quello che viene contestato ai medici è la mancata esecuzione di ulteriori indagini in seguito all'intervento chirurgico esplorativo, che potessero confermare la presenza della malattia alla pianta del piede sinistro della paziente, nonché la sua delimitazione.
28. In ogni caso, anche a voler individuare una nullità relativa della CTU sotto il profilo in discussine, si tratterebbe di vizio che non coinvolge l'intero atto, poiché il principio fissato dall'art. 159, comma 2 cpc trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali: la validità della ctu non è compromessa quindi dall'eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilievi compiuti dal consulente, salvo che la parte non sia in grado di dimostrare che ciò ha inciso in concreto sulla relazione finale (vd. Cass.
15383/2023).
pag. 20/32 29. Comunque, se viene data alle parti la possibilità di contraddittorio sulle considerazioni tecniche esulanti dal quesito peritale, non vi è nullità dell'indagine, né della sentenza (vd. Cass. 24695/2024). Alla luce di tale principio, si evidenzia che nella ctu è stata data opportunità di interloquire sul punto: i ctp dott. e Dott. , infatti, rispondono a tale Per_6 Persona_7
osservazione della ctu sostenendo che «…la paziente fosse stata adeguatamente informata sulla terapia, finalità, rischi» e, inoltre, che
«…esiste un esaustivo modulo di consenso che attesta l'avvenuta informazione della paziente» (vd. CTU 28.11.2019 p. 33).
30. Col secondo motivo (pagg. 9-10) lamenta errore del Parte_1
tribunale per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116 cpc e della normativa in materia di consenso informato, per errata valutazione dei fatti emersi in corso di causa: sostiene che la paziente è stata correttamente informata dei rischi e inoltre che detta circostanza non era oggetto di quesito.
31. Il motivo non è fondato, poiché dagli atti allegati non risulta in modo chiaro la prova della esaustiva e completa informazione della paziente relativamente ai possibili rischi della procedura a cui era sottoposta. In particolare, il modulo di consenso informato allegato agli atti (vd. doc 1 prima parte IO, pagg. 4-5) presenta molteplici criticità: la patologia riscontrata è descritta come «fibromatosi desmoide pianta del piede dx», quando l'operazione è avvenuta nel piede sinistro;
non vi è apposta alcuna crocetta sul tipo di anestesia prevista per l'intervento; viene inserito «+ aghibrachiterapia» scritto a mano, senza alcuna sigla della paziente vicino a tale aggiunta. In ogni caso, va ribadito quanto già specificato nel motivo pag. 21/32 precedentemente trattato in merito alle informazioni trasmesse alla paziente.
32. Il motivo n. 3 di (pagg. 9-34) e il motivo n. 3 di Controparte_3
IO (pagg. 9-26) possono essere trattati congiuntamente. Le parti appellanti lamentano errore del tribunale per aver riconosciuto la Cont responsabilità dei sanitari di e la sussistenza del nesso di causa tra le condotte censurate e le conseguenze lesive in capo alla paziente.
Violazione degli artt. 112, 116 cpc e degli artt. 1218, 1223, 1228, 2043,
2049, 2055, 2697 cc e 40 e 41 cp.
33. Il motivo non è fondato, poiché si ritiene che l'ATP e l'integrazione del 24.3.2022, siano sufficientemente completi e puntuali nell'analisi del caso controverso, nonché univoci nelle conclusioni. Tra le contestazioni vi
è in primis la classificazione della malattia, reputata dalla CTU come un tumore benigno, mentre per i CTP si tratta di una forma aggressiva e non benigna (vd. p. 17 citazione IO).
34. La censura è superata dall'integrazione di CTU, che affronta la definizione della patologia alla p. 6 nei termini seguenti: «…nelle osservazioni redatte dal dott. e Dr è Controparte_3 Persona_8
sollevata critica al CTU per essersi riferito a fonti non validate nella definizione della patologia definita benign tumor invitando il CTU a riferirsi alla classificazione WHO che “… che inserisce la patologia nelle lesioni borderline “. Si ritiene l'osservazione fondata anche se di trascurabile significato ai fini della gestione clinica nell'ambito dell'analisi specialistica medico-legale del caso…»).
35. Gli appellanti contestano inoltre l'osservazione relativa alla non correttezza di procedere con il trattamento di brachiterapia dopo pag. 22/32 l'intervento chirurgico, poiché la situazione era già stata sottoposta a valutazione multidisciplinare ed era necessario intervenire con urgenza. Si osserva, tuttavia, che la consulenza ha adeguatamente motivato sul punto: non si è valutato in misura sufficiente il rischio di applicare un trattamento lesivo, come quello di brachiterapia, anche ai tessuti sani, proprio a una paziente che già presentava un quadro complesso possedendo un unico arto;
e si aggiunge che un tale rischio «si sarebbe potuto correre solo al sicuro riscontro di una localizzazione di malattia» (vd p. 7 integrazione ctu).
36. Allo stesso modo, gli appellanti contestano alla CTU di aver considerato l'ecografia del 31.12.2014 come una falsa immagine. Tale valutazione è ritenuta inesatta poiché il nodulo alla pianta del piede sinistro era già stato rilevato in occasione di altre visite mediche precedenti all'intervento, e poiché non poteva essere visto dal chirurgo in quanto situato sotto il muscolo sano. Tuttavia, anche questo rilievo è stato oggetto di analisi e risposta, poiché nell'integrazione di evidenzia che «prima di procedere in modo invasivo si sarebbe dovuto accertare la progressione obiettiva della malattia. In riferimento al caso di specie, sul punto, vi è
l'esito di una indagine strumentale che indicava la presenza di un nodulo alla pianta del piede sinistro di 8 mm di diametro e poi l'esito di un successivo esame (a distanza di 7 mesi, in prossimità della procedura invasiva) di un nodulo di 5 mm, nodulo che poi all'esplorazione chirurgica non fu rilevato» (p. 9).
37. Non solo quindi, sono stati valutati gli esiti delle visite precedenti (la risonanza magnetica eseguita il 17.2.2014), ma, considerata l'incertezza della situazione, vi era l'esigenza di procedere con ulteriori accertamenti p.
pag. 23/32 es. istologici prima di intervenire soprattutto nel caso di una procedura invasiva (vd. pagg. 8s. integrazione).
38. Relativamente alle ulteriori considerazioni degli appellanti sulla condotta della paziente che non si sarebbe presentata a successivi controlli recandosi invece in vacanza e condizionando in modo sfavorevole l'evoluzione dell'infezione, secondo l'ausiliare si tratta di circostanze non decisive nel quadro clinico di (vd. p. 6 integrazione alla Controparte_1
ctu). Del resto, il decorso successivo al trattamento di brachiterapia è stato descritto come «prevedibile» – vd. ctu p. 24 «È evidente che il decorso clinico successivo, complicato da necrosi attica poi infettatasi a carico del piede sinistro in sede di brachiterapia era del tutto prevedibile e, come descrive la letteratura, complesso nella sua eradicazione comportando un lungo tempo di malattia caratterizzato da necrosi e deiscenza della ferita, suppurazione ed infezione dei tessuti con fistolizzazione verso l'esterno di raccolta intrafasciale»).
39. Se dunque gli esiti del trattamento erano prevedibili, non si può reputare che gli odierni appellanti abbiano provato che la durata della malattia con tutte le conseguenze del caso sia derivata da impossibilità della prestazione a essi non imputabile, come si richiede per escludere il nesso di causa rispetto alla struttura sanitaria.
40. Col terzo motivo (pagg. 10-5) lamenta la violazione Parte_1
e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc per errata valutazione dei fatti, sostenendo che l'alternativa alla scelta terapeutica in concreto adottata fosse l'amputazione dell'arto, poiché la recidiva della malattia era senz'altro presente nella pianta del piede.
pag. 24/32 41. Il motivo non è fondato. Rispondendo alle osservazioni dei ctp dott.
dott. , dott. e dott. , la CTU prende in Per_8 Per_9 Persona_7 Per_6
esame la RMN del 17.2.2014 che traccia la presenza di un nodulo 7-8 mm di diametro, poi confermato dall'ecografia del 31.12.2014, e dichiara che
«se si fosse trattato di un nodulo di tumore desmoide avrebbe dovuto almeno rimanere tale, invece non fu reperito. Questa semplice deduzione di pratica clinica avrebbe, per lo meno, dovuto far fare una pausa di ripensamento, considerato che la brachiterapia è comunque una tecnica che può portare a effetti collaterali considerato che si trattò di irradiare, ma con finalità palliative, la pianta del piede, dell'unico arto rimasto disponibile per l'appoggio nei limitati passaggi posturali che la paziente era ancora in grado di eseguire» (vd. ctu p. 28s).
42. Nello specifico, inoltre, l'integrazione del 24.3.2022 precisa che l'ecografia ha mostrato una riduzione volumetrica di quanto precedentemente riscontrato dalla risonanza magnetica effettuata 7 mesi prima (il nodulo non risultava più di 7-8 mm bensì di 5 mm – nodulo non rilevato nel corso dell'esplorazione chirurgica), pertanto, non vi era urgenza di procedere con la brachiterapia senza prima accertare la progressione obiettiva della malattia (vd. integrazione pagg. 8s).
43. Col quarto motivo (pagg. 15-17) lamenta violazione Parte_1
degli artt. 101, 115, 193, 196 cpc per mancata risposta alle osservazioni, omesso esame di tutta la documentazione e per mancata rinnovazione della ctu. Per le stesse motivazioni precedentemente addotte, il motivo non può essere accolto. Si ribadisce, infatti, che l'errore attribuibile ai sanitari è quello di aver sottoposto al trattamento di brachiterapia Controparte_1
senza aver svolto ulteriori accertamenti a fronte di una situazione pag. 25/32 particolarmente complessa, laddove nel corso dell'intervento «la zona di ispessimento evidenziata all'ecografia appare corrispondere a muscolo sano e non appaiono zone palpatoriamente corrispondenti a lesioni nodulari alla pianta del piede» (vd. doc. 8).
44. La ctu inoltre ha risposto alle contestazioni relative alla mancata partecipazione alle visite della paziente e al riferimento al viaggio in Mar
Rosso ritenendole ininfluenti nella valutazione del caso (vd. integrazione ctu p. 6 «Per altro, oltre alle posizioni tecniche delle parti già note poiché in gran parte espresse nell'ambito delle precedenti fasi di analisi del caso sono stati avanzati e illustrati a mezzo di immagini fotografiche aspetti che nulla hanno a che fare con quelli dell'approfondimento tecnico scientifico nel contesto clinico, in particolare riferite alla circostanza che la paziente si sarebbe sottratta alle cure perché partita per il Mar Rosso o tramite allegazione di immagini fotografiche di vacanze che non hanno alcun rilievo in questa sede)».
45. Col quinto motivo (pagg. 17-20) lamenta errore del Parte_1
tribunale per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc e 1227 cc per mancata valutazione del concorso colposo del creditore: sostiene che con la condotta tenuta da , a seguito del trattamento di Controparte_1
brachiterapia, ha escluso il nesso di causa. Il motivo non è fondato, poiché vi è interruzione del nesso di causa solo se la condotta del danneggiato è da sola sufficiente a provocare l'evento in quanto autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto (vd. Cass. 21563/2022). Nel caso de quo, risulta che già alla visita del 27.1.2015 Controparte_1
(quattro giorni dopo la dimissione dallo IO) lamentava «dolore trafittivo, continuo con parossismi spontanei, non carica il piede» (vd. doc. 10);
pag. 26/32 successivamente in data 3.2.2015 si è riscontra la deiescenza della ferita
(vd. doc. 11).
46. Nonostante in data 16.2.2015 considerasse la ferita «in via di guarigione», il dott. ha segnalato lo scarso controllo antalgico Parte_1
(quindi persistenza del dolore nella paziente) prescrivendo una medicazione a distanza di una settimana (vd. doc. 13). Tali circostanze comprovano che la situazione si presentava fin da subito problematica e del tutto indipendente dalla condotta successiva della paziente, la quale, sicuramente, non può essere ritenuta come responsabile in via esclusiva dell'evento.
47. Il sesto motivo di appello di (pagg. 20-23) può Parte_1
essere trattato congiuntamente al quarto motivo di Controparte_3
(pagg. 34-41) e al quarto motivo di IO (pagg. 26-31). Le parti lamentano errore del tribunale nella liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali in violazione degli artt. 112, 113 cpc e degli artt. 2043, 2056,
1223, 1226 e 1227 cc.
48. Il motivo non è fondato, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dal tribunale di Padova appare corretta. La CTU ha fornito i seguenti elementi: assumendo come parametro di riferimento la perdita anatomica parziale e totale del piede e quanto descritto nell'ambito di pregiudizio estetico, il danno biologico permanente è da collocarsi in un valore del 28% con grado di sofferenza morale medio elevato durante i 6 mesi indicato come temporanea totale in ragione della tipologia di terapia utilizzata (analgesica con farmaci oppioidi), degli interventi chirurgici e delle indubbie notevoli rinunce quali quantitative durante questo periodo nonché di grado e medio elevata nella restante parte di malattia (mesi 16) in pag. 27/32 cui è proseguito l'iter assistenziale e terapeutico;
inabilità temporanea parziale al 75% per tutti i restanti 16 mesi.
49. In tale prospettiva, vanno considerate le peculiari circostanze di difficoltà deambulatoria della paziente dovute all'amputazione del piede destro, nonché degli esiti di frattura femorale sinistra – vd. CTU p. 26 con esplicito riferimento a «…due anni di cure e astensione dal carico sul piede sinistro necessari per emendare le lesioni causate dalla brachiterapia nonché la definitiva e non più emendabile modificazione anatomo funzionale del piede stesso, come documentato in sede di visita, rendano ragione della sostanziale perdita della sua funzione naturale di sostegno e appoggio…».
50. Applicando la tabella del tribunale di Milano (anno 2024), si ottengono i seguenti valori: età della danneggiata alla data del sinistro 50 anni: percentuale di invalidità permanente 28%; punto danno biologico €
4.767,63; incremento per sofferenza soggettiva (+ 44%) € 2.097,76; ,punto danno non patrimoniale € 6.865,39; punto base I.T.T € 115,00; giorni di invalidità temporanea totale 180; giorni di invalidità temporanea parziale al
75% 480; danno biologico risarcibile € 100.788,00; danno non patrimoniale risarcibile € 145.134,00, con personalizzazione massima (max 31% del danno biologico) € 176.378,00; invalidità temporanea totale € 20.700,00; invalidità temporanea parziale al 75% € 41.400,00; totale danno biologico temporaneo € 62.100,00; totale generale: € 207.234,00; totale con personalizzazione massima € 238.478,00; cui sono stati aggiunti €
38.435,00 per il danno morale, che va riconosciuto per l'intuibile incidenza negativa del fatto lesivo sulla vita della paziente.
pag. 28/32 51. A tal proposito, si ricorda che il danno morale è diverso da quello biologico: questo è un «danno avente base organica, che consiste in alterazioni funzionali dell'organismo suscettibili di essere documentate da rilievo medico-legali e si traduce in un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato;
diversamente, il danno morale è un pregiudizio non soggetto a riscontri medici, inerendo a una sofferenza che si dispiega nel foro interno del danneggiato e che ivi si arresta» (Cass. 31684/2024).
52. Per il danno biologico la liquidazione avviene sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, per il pregiudizio morale è inevitabile una liquidazione affidata al criterio equitativo puro che tenga conto del grado di sofferenza psichica patita (medio-elevato), della durata (due anni) in relazione alle specifiche condizioni personali (amputazione dell'altro arto e impossibilità di camminare: vd. Cass. 16592/2019). Di conseguenza,
l'importo liquidato dal tribunale per il titolo in esame appare congruo. essendo state considerate tutte le variabili rilevanti dal caso controverso, qui ripetutamente accennate.
53. Col settimo motivo (pag. 23) lamenta violazione e Parte_1
falsa applicazione degli artt. 115, 116 cpc e dell'art. 1223 cc per la mancata prova delle spese relative ai viaggi. Il motivo non è fondato, perché la
Suprema Corte riconosce al giudice la possibilità, in tema di risarcimento del danno, di liquidare alla parte lesa costretta, in seguito al sinistro, a numerose e ripetute medicazioni e ricoveri (se documentati, come nel caso di specie) anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 cc (vd. Cass. 8442/2019).
pag. 29/32 54. Con l'ottavo motivo (pagg. 23-24) lamenta Parte_1
violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cpc. Il motivo non è fondato, poiché la parte è risultata soccombente ed è pertanto tenuta in solido al pagamento delle spese processuali. La proposta conciliativa, inoltre, non si è perfezionata non per responsabilità della parte IO
, la quale pertanto ha diritto di vedersi riconosciute le Controparte_1
spese processuali (vd. note in sostituzione di udienza 3.5.2022: CP_1
«Il sottoscritto difensore, in nome e per conto della sig.ra
[...]
giusta procura a conciliare e transigere allegata al ricorso ex CP_1
art. 702 bis cpc, dichiara di aderire, come in effetti aderisce, alla proposta transattiva, datata 7.4.2022, formulata da codesto Ill.mo Giudice con ordinanza, siccome comunicata alle parti, in data 8.4.2022».
55. Quanto alla domanda subordinata, ha chiesto di Parte_1
[.. accertare il suo diritto a essere tenuto indenne dalla società CP_4
con relativa condanna percuniaria di Controparte_6
quest'ultima: il tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione opposta dalla compagnia, ovvero che l'art. 14 del certificato assicurativo A118C256229 prevede che, qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite patrimoniali,
l'assicurazione opera a secondo rischio, dopo che i massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti, fermo in ogni caso il massimale indicato nella scheda di copertura;
la legge Gelli, all'art. 10, rubricato “Obbligo di assicurazione”, ha previsto che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private debbano essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
pag. 30/32 56. Nello specifico, «…a prescindere da ogni altra considerazione, anche in difetto di specifica prova sul punto, è inverosimile che lo IO
Irccs non sia assicurato» (sent. p. 11).
57. Ora, il tribunale ha accertato che il contratto n. A118C256229 non è operativo, ma non ha impugnato la decisione formulando Parte_1
uno specifico motivo, limitandosi a riproporre la domanda di manleva in via subordinata, sicché è evidente che ha prestato acquiescenza e che la pronuncia resa sul punto in primo grado è passata in giudicato.
58. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da , Parte_1
e non può Controparte_3 Controparte_2
essere accolto. Le spese del grado sono regolate secondo soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
59. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13
DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché
l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Controparte_3
, e conferma la sentenza Controparte_2
impugnata;
pag. 31/32 2. condanna , e Parte_1 Controparte_3 [...]
in solido fra loro a rifondere le spese del grado Controparte_2
liquidate a favore di € 10.000,00 valori medi (scaglione Controparte_1
da € 52.001,00 a € 260.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 9.1.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 32/32