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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/06/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 11.06.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 301/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Christian Turacchio (C.F.: ). C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in qualità di titolare Controparte_1 C.F._3
dell'omonima impresa individuale.
Resistente/Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'impresa individuale e, dopo aver premesso Controparte_1
di aver prestato attività lavorativa subordinata in virtù di un contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) e determinato, a far data dal 1.05.2022 al 31.08.2022, con qualifica di ed inquadramento nel livello VII del CCNL Pubblici CP_2
Esercizi, ma di avere, di fatto e sostanzialmente, svolto mansioni di Aiutante di cucina, osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso (dal martedì alla domenica;
dalle ore 17:00 alle ore 24:00 - nei mesi di maggio, giugno e nella prima metà di luglio 2022; dalle ore 16:00 alle ore 01:00 - nella seconda metà di luglio e nel mese di agosto 2022; dalle ore 15:00 alle ore 03:00 nel giorno 29.07.2022), così maturando differenze retributive complessive pari ad € 4.200,64, come da conteggi prodotti ed allegati (differenze salariali anno 2022 € 1.162,19, lavoro supplementare maggiorazione 30% € 2.979,34, lavoro domenicale maggiorazione 10% € 9,93, ferie non godute € 19,64, Permessi non goduti € 112,95, Differenze Trattamento di Fine
Rapporto € 44,13), ha domandato accertarsi il suo diritto alla corresponsione delle prefette differenze retributive, con conseguente condanna di parte resistente alla relativa corresponsione. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “A)
ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza dei crediti della ricorrente maturati durante il rapporto di lavoro con la IT;
B) CONDANNARE la Controparte_1
IT , al pronto ed immediato pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1
della somma di € 4.200,64 o di quella diverse che l'On. Tribunale adito dovesse ritenere di giustizia anche ai sensi dell'art. 36 Cost., per i titoli specificati in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione dei crediti all'effettivo saldo”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Nonostante l'accertata regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza, parte resistente non si è costituita in giudizio, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
Pag. 2 di 9 Ammesse le prove orali richieste e svoltasi l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 11.06.2025, svoltasi mediante scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la domanda volta all'accertamento delle invocate spettanze retributive, in ragione della prestazione lavorativa svolta in eccedenza, rispetto alle 24 ore settimanali previste nel contratto a tempo parziale, tenuto conto che parte ricorrente ha dedotto di aver osservato, di fatto, un orario superiore alla durata del tempo pieno (40 ore settimanali).
Ai fini del riconoscimento dei diritti del lavoratore, opera il principio di corrispondenza del trattamento giuridico ed economico all'effettiva consistenza della prestazione lavorativa, per cui ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta esecuzione.
Sul punto, preme osservare che a carico del lavoratore che agisce per ottenere spettanze retributive per lavoro svolto in eccedenza rispetto a quanto contrattualmente previsto sussiste un rigoroso onere probatorio, non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice, e la valutazione del suo assolvimento integra un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 12434/2006; Cass. n. 3714/2009;
Cass. n. 16150/2018). Tale rigore probatorio esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
Pag. 3 di 9 costitutivo, secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (SS.UU. n. 11353/2004; Cass. n. 1878/2012;
Cass. n. 22738/20213; Cass. n. 16150/2018 cit.). Detti principi sono stati avvalorati anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha in più occasioni affermato che
“L'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattuale di lavoro è posto a carico del lavoratore, senza alcuna possibilità per il giudice di pervenire a valutazioni equitative. Inoltre, la dimostrazione di aver svolto ore di lavoro supplementare e/o straordinarie, dev'essere assolutamente puntuale e necessita di prova rigorosa dell'attività quotidiana ordinaria effettivamente svolta, e di quella ulteriore della quale si richiede il compenso non corrisposto” (Tribunale Milano,
Sez. Lav., Sentenza del 15/07/2016; Tribunale Cuneo, Sez. Lav., Sentenza del
20/10/2020; Tribunale Livorno, Sez. Lav., Sentenza del 24/08/2020; Tribunale
Varese, Sez. II, Sentenza del 03/03/2020; Tribunale Modena, Sez. Lav., Sentenza del
10/12/2019).
Inoltre, sempre a livello di riparto degli oneri probatori, va rammentato che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
Pag. 4 di 9 13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n.
3996/2020).
Ciò posto, complessivamente valutate le risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa, deve ritenersi che parte ricorrente abbia assolto agli oneri probatori sulla stessa gravanti.
Invero, i testi escussi hanno confermato l'esecuzione della prestazione lavorativa, nei termini indicati in ricorso, avendo avuto percezione diretta dei fatti sui quali sono stati chiamati a deporre.
In particolare, il ST , già dipendente dell'impresa resistente, ha Testimone_1
dichiarato: “Sì, è vero. Aggiungo che lei puliva anche la parte esterna al locale. Lo so in quanto anche io sono stato lì a lavorare per un periodo, a maggio e giugno 2022, scarsi due mesi… Sì, è vero. Posso dire che, per le ore in cui bisognava lavorare, ha avuto più coraggio lei a restare che io ad andare via. Il contratto era part time.
Quanto all'orario lavorativo del 29 luglio 2022, posso dire che so che ha lavorato dalle 15.00 alle 03.00, in quanto sono stato io ad andare a riprenderla dal lavoro…
All'inizio ero stato assunto semplicemente come lavapiatti, poi mi sono ritrovato a fare cameriere, pulizie esterne;
inoltre, quando vedevo che non riusciva a Pt_1
tenere testa all'enorme quantità di lavoro assegnatole, andavo anche a dare una mano a lei”; a conferma, il ST , coniuge della ricorrente in Testimone_2
regime di separazione dei beni, ha dichiarato: “Aggiungo che ero io ad accompagnarla al lavoro il pomeriggio, intorno alle 16.00- 16.30. Qualche volta è capitato che l'abbia accompagnata al lavoro prima delle 16.00 perché lei doveva iniziare quel turno in anticipo. Qualche volta è andata al lavoro da sola, altre volte è andata al lavoro con un collega, di nome Quando usciva alle Persona_1
Pag. 5 di 9 24.00 e alle 01.00, a volte andavo a riprenderla io, quando la macchina era servita a me;
altre volte tornava da sola, perché potuto lasciarle la macchina”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, attesa la linearità, precisione e concordanza delle deposizioni rese, nonché dell'indifferenza rispetto alle parti in causa, e ciò anche per il ST , il quale, sebbene non indifferente Tes_2
rispetto alla ricorrente, in quanto di lei coniuge, ha reso dichiarazioni altrettanto lineari e prive di contraddizioni, di talché non vi sono motivi per ritenerne inficiata l'attendibilità e credibilità.
D'altra parte, non sussistono elementi di giudizio atti a sconfessare le risultanze probatorie favorevoli a parte ricorrente, come sopra riportate, in ragione del fatto che parte resistente non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di dar prova dell'avvenuto adempimento, ovvero dell'impossibilità di adempiere per cause non imputabili, giusta la sua mancata costituzione in giudizio e, soprattutto, la mancata presentazione per sottoporsi all'interrogatorio formale deferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c.
In ragione di tanto, può ritenersi provato l'an del diritto invocato da parte ricorrente, ossia che la stessa ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze di parte resistente dal 01.05.2022 al 31.08.2022, svolgendo le mansioni ed osservando gli orari analiticamente indicati in ricorso, quindi in eccedenza rispetto a quanto contrattualmente pattuito col datore di lavoro. Ne consegue che parte ricorrente ha diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese, sì come dedotte e provate in giudizio.
Acclarato l'an del diritto, occorre soffermarsi sul quantum.
Pag. 6 di 9 A tal riguardo, stante la contumacia di parte resistente e, quindi, l'assenza di qualsivoglia specifica contestazione in merito, non può che darsi conto ai conteggi analitici elaborati da parte ricorrente e prodotti in giudizio.
Più nello specifico, i conteggi sono stati elaborati considerando il trattamento giuridico ed economico spettante ai sensi del CCNL Pubblici Esercizi, la durata del rapporto di lavoro, l'orario di lavoro effettivamente osservato, come dimostrato in giudizio, così giungendo alla quantificazione di un credito retributivo pari alla somma lorda di € 4.200,64.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele, per la complessiva somma lorda di €
4.200,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele, per la complessiva somma lorda di € 4.200,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si è avuto riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo
Pag. 7 di 9 parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le argomentazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele, per la complessiva somma lorda di € 4.200,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele, per la complessiva somma lorda di € 4.200,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 11.06.2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 11.06.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n. R.G. 301/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Christian Turacchio (C.F.: ). C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in qualità di titolare Controparte_1 C.F._3
dell'omonima impresa individuale.
Resistente/Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l'impresa individuale e, dopo aver premesso Controparte_1
di aver prestato attività lavorativa subordinata in virtù di un contratto a tempo parziale (24 ore settimanali) e determinato, a far data dal 1.05.2022 al 31.08.2022, con qualifica di ed inquadramento nel livello VII del CCNL Pubblici CP_2
Esercizi, ma di avere, di fatto e sostanzialmente, svolto mansioni di Aiutante di cucina, osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso (dal martedì alla domenica;
dalle ore 17:00 alle ore 24:00 - nei mesi di maggio, giugno e nella prima metà di luglio 2022; dalle ore 16:00 alle ore 01:00 - nella seconda metà di luglio e nel mese di agosto 2022; dalle ore 15:00 alle ore 03:00 nel giorno 29.07.2022), così maturando differenze retributive complessive pari ad € 4.200,64, come da conteggi prodotti ed allegati (differenze salariali anno 2022 € 1.162,19, lavoro supplementare maggiorazione 30% € 2.979,34, lavoro domenicale maggiorazione 10% € 9,93, ferie non godute € 19,64, Permessi non goduti € 112,95, Differenze Trattamento di Fine
Rapporto € 44,13), ha domandato accertarsi il suo diritto alla corresponsione delle prefette differenze retributive, con conseguente condanna di parte resistente alla relativa corresponsione. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “A)
ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza dei crediti della ricorrente maturati durante il rapporto di lavoro con la IT;
B) CONDANNARE la Controparte_1
IT , al pronto ed immediato pagamento, in favore del ricorrente Controparte_1
della somma di € 4.200,64 o di quella diverse che l'On. Tribunale adito dovesse ritenere di giustizia anche ai sensi dell'art. 36 Cost., per i titoli specificati in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione dei crediti all'effettivo saldo”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Nonostante l'accertata regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza, parte resistente non si è costituita in giudizio, di talché ne è stata dichiarata la contumacia.
Pag. 2 di 9 Ammesse le prove orali richieste e svoltasi l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 11.06.2025, svoltasi mediante scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la domanda volta all'accertamento delle invocate spettanze retributive, in ragione della prestazione lavorativa svolta in eccedenza, rispetto alle 24 ore settimanali previste nel contratto a tempo parziale, tenuto conto che parte ricorrente ha dedotto di aver osservato, di fatto, un orario superiore alla durata del tempo pieno (40 ore settimanali).
Ai fini del riconoscimento dei diritti del lavoratore, opera il principio di corrispondenza del trattamento giuridico ed economico all'effettiva consistenza della prestazione lavorativa, per cui ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta esecuzione.
Sul punto, preme osservare che a carico del lavoratore che agisce per ottenere spettanze retributive per lavoro svolto in eccedenza rispetto a quanto contrattualmente previsto sussiste un rigoroso onere probatorio, non surrogabile dalla valutazione equitativa del giudice, e la valutazione del suo assolvimento integra un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato (Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 12434/2006; Cass. n. 3714/2009;
Cass. n. 16150/2018). Tale rigore probatorio esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto
Pag. 3 di 9 costitutivo, secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova (SS.UU. n. 11353/2004; Cass. n. 1878/2012;
Cass. n. 22738/20213; Cass. n. 16150/2018 cit.). Detti principi sono stati avvalorati anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha in più occasioni affermato che
“L'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattuale di lavoro è posto a carico del lavoratore, senza alcuna possibilità per il giudice di pervenire a valutazioni equitative. Inoltre, la dimostrazione di aver svolto ore di lavoro supplementare e/o straordinarie, dev'essere assolutamente puntuale e necessita di prova rigorosa dell'attività quotidiana ordinaria effettivamente svolta, e di quella ulteriore della quale si richiede il compenso non corrisposto” (Tribunale Milano,
Sez. Lav., Sentenza del 15/07/2016; Tribunale Cuneo, Sez. Lav., Sentenza del
20/10/2020; Tribunale Livorno, Sez. Lav., Sentenza del 24/08/2020; Tribunale
Varese, Sez. II, Sentenza del 03/03/2020; Tribunale Modena, Sez. Lav., Sentenza del
10/12/2019).
Inoltre, sempre a livello di riparto degli oneri probatori, va rammentato che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n.
Pag. 4 di 9 13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019; Cass. n.
3996/2020).
Ciò posto, complessivamente valutate le risultanze della prova testimoniale espletata in corso di causa, deve ritenersi che parte ricorrente abbia assolto agli oneri probatori sulla stessa gravanti.
Invero, i testi escussi hanno confermato l'esecuzione della prestazione lavorativa, nei termini indicati in ricorso, avendo avuto percezione diretta dei fatti sui quali sono stati chiamati a deporre.
In particolare, il ST , già dipendente dell'impresa resistente, ha Testimone_1
dichiarato: “Sì, è vero. Aggiungo che lei puliva anche la parte esterna al locale. Lo so in quanto anche io sono stato lì a lavorare per un periodo, a maggio e giugno 2022, scarsi due mesi… Sì, è vero. Posso dire che, per le ore in cui bisognava lavorare, ha avuto più coraggio lei a restare che io ad andare via. Il contratto era part time.
Quanto all'orario lavorativo del 29 luglio 2022, posso dire che so che ha lavorato dalle 15.00 alle 03.00, in quanto sono stato io ad andare a riprenderla dal lavoro…
All'inizio ero stato assunto semplicemente come lavapiatti, poi mi sono ritrovato a fare cameriere, pulizie esterne;
inoltre, quando vedevo che non riusciva a Pt_1
tenere testa all'enorme quantità di lavoro assegnatole, andavo anche a dare una mano a lei”; a conferma, il ST , coniuge della ricorrente in Testimone_2
regime di separazione dei beni, ha dichiarato: “Aggiungo che ero io ad accompagnarla al lavoro il pomeriggio, intorno alle 16.00- 16.30. Qualche volta è capitato che l'abbia accompagnata al lavoro prima delle 16.00 perché lei doveva iniziare quel turno in anticipo. Qualche volta è andata al lavoro da sola, altre volte è andata al lavoro con un collega, di nome Quando usciva alle Persona_1
Pag. 5 di 9 24.00 e alle 01.00, a volte andavo a riprenderla io, quando la macchina era servita a me;
altre volte tornava da sola, perché potuto lasciarle la macchina”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, attesa la linearità, precisione e concordanza delle deposizioni rese, nonché dell'indifferenza rispetto alle parti in causa, e ciò anche per il ST , il quale, sebbene non indifferente Tes_2
rispetto alla ricorrente, in quanto di lei coniuge, ha reso dichiarazioni altrettanto lineari e prive di contraddizioni, di talché non vi sono motivi per ritenerne inficiata l'attendibilità e credibilità.
D'altra parte, non sussistono elementi di giudizio atti a sconfessare le risultanze probatorie favorevoli a parte ricorrente, come sopra riportate, in ragione del fatto che parte resistente non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di dar prova dell'avvenuto adempimento, ovvero dell'impossibilità di adempiere per cause non imputabili, giusta la sua mancata costituzione in giudizio e, soprattutto, la mancata presentazione per sottoporsi all'interrogatorio formale deferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c.
In ragione di tanto, può ritenersi provato l'an del diritto invocato da parte ricorrente, ossia che la stessa ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze di parte resistente dal 01.05.2022 al 31.08.2022, svolgendo le mansioni ed osservando gli orari analiticamente indicati in ricorso, quindi in eccedenza rispetto a quanto contrattualmente pattuito col datore di lavoro. Ne consegue che parte ricorrente ha diritto alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese, sì come dedotte e provate in giudizio.
Acclarato l'an del diritto, occorre soffermarsi sul quantum.
Pag. 6 di 9 A tal riguardo, stante la contumacia di parte resistente e, quindi, l'assenza di qualsivoglia specifica contestazione in merito, non può che darsi conto ai conteggi analitici elaborati da parte ricorrente e prodotti in giudizio.
Più nello specifico, i conteggi sono stati elaborati considerando il trattamento giuridico ed economico spettante ai sensi del CCNL Pubblici Esercizi, la durata del rapporto di lavoro, l'orario di lavoro effettivamente osservato, come dimostrato in giudizio, così giungendo alla quantificazione di un credito retributivo pari alla somma lorda di € 4.200,64.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele, per la complessiva somma lorda di €
4.200,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele, per la complessiva somma lorda di € 4.200,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si è avuto riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia (scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo
Pag. 7 di 9 parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le argomentazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele, per la complessiva somma lorda di € 4.200,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele, per la complessiva somma lorda di € 4.200,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto al soddisfo come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 11.06.2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 9 di 9